Sentenza 13 giugno 2017
Massime • 1
La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione a taluni reati-fine di un reato associativo comune, non determina di per sè il carattere mafioso dell'associazione finalizzata alla commissione degli stessi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva sostituito la misura della custodia cautelare, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con quella degli arresti domiciliari, riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 416 cod. pen. ed escludendo il carattere mafioso dell'associazione nonostante alcuni reati-fine fossero stati commessi con metodo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2017, n. 40548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40548 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2017 |
Testo completo
40548 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1193 Giacomo Paoloni Gaetano De Amicis CC 13/06/2017 R.G.N. 9262/2017Laura Scalia Fabrizio D'Arcangelo - Relatore- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: MO GI, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 5/01/2017 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Vincenzo Calabrese, che ha chiesto l'inammissibilità ed, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Salerno ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere adottata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno in data 5 dicembre 2016 nei confronti di GI MO con gli arresti domiciliari, previa derubricazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo a) della imputazione provvisoria, in quello di cui all'art. 416 cod. pen. aggravato dalla "scorreria in armi", ed esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203) in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo p). Secondo l'impostazione accusatoria originaria, accolta nel titolo cautelare genetico, a GI MO era contestato di essere promotore dell'associazione di tipo mafioso capeggiata da HE MO e RI AS, dedita alla commissione di plurimi delitti in materia di stupefacenti, di appropriazione indebita e commercializzazione di autovetture di illecita provenienza, di trasferimento fraudolento di valori e di violenza sulle persone. Al capo p) era, inoltre, contestata la commissione del delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203) per aver intestato fittiziamente con il fratello HE la società Angio Mulservizi ad NArita Marrazzo. Il Tribunale del riesame di Salerno, nell'ordinanza impugnata, ha, tuttavia, rilevato che la qualificazione originaria non era corretta, in quanto si era in presenza di un gruppo criminale che tentava di imporre in modo sistematico con la violenza e l'utilizzo di metodi tipici di una associazione mafiosa il proprio controllo egemonico del territorio (come aveva rilevato lo stesso Giudice per le indagini preliminari), ma l'effettiva e diffusa soggezione del territorio era ben lontana da realizzarsi;
le attività economiche prospettate nel capo di imputazione erano, inoltre, da un lato insussistenti (come lo spaccio di stupefacenti) o, comunque, svolte in modo individuale da alcuni suoi componenti, e dall'altro l'appropriazione indebita di autovetture ed il riciclaggio non erano riconducibili, per le loro modalità di commissione, ad una associazione di tipo mafioso.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, articolando tre motivi.
3. Con il primo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, infatti, una organizzazione che utilizzi la metodologia mafiosa, attestata dal riconoscimento da parte del Tribunale del riesame dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203) con riferimento ai delitti fine contestati ai 2 capi h) e ), e facendo uso di armi, è necessariamente una organizzazione mafiosa. Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che aveva pretermesso la valutazione di molti elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini e posti a fondamento della formulazione accusatoria. Con il terzo motivo si duole della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla scelta della misura cautelare applicata ed al richiamo, svolto apoditticamente, al canone di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano infondati.
2. Con il primo motivo il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno deduce la erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame di Salerno aveva, infatti, provveduto alla riqualificazione del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso in associazione a delinquere semplice sulla base di una errata interpretazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. Nella ordinanza impugnata si affermava che, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416-bis c.p., è necessario che l'associazione abbia conseguito in concreto nell'ambiente nel quale essa opera un'effettiva capacità di intimidazione. Da tale effettiva capacità di intimidazione deve derivare, per la integrazione della fattispecie, una condizione diffusa di assoggettamento e di omertà nella comunità nella quale si esplica l'azione della associazione, condizione che connota in modo tipico la forza prevaricatrice dell'associazione mafiosa. La norma afferma, infatti, che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte "si avvalgono" della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per una serie di finalità che non necessariamente sono dirette alla commissione di delitti ma anche alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Nel contesto nel quale si sviluppa l'azione di una associazione di tipo mafioso possono naturalmente intervenire atti di violenza o di minaccia, ma gli stessi 3 intervengono a rafforzare una capacità di intimidazione che esiste già sul territorio e non sono bastevoli da soli a giustificarne la esistenza;
anzi il loro impiego sistematico ed ostentato evidenzia proprio l'insussistenza di tale condizione. Secondo Tribunale del riesame di Salerno, una diversa interpretazione, tesa a valorizzare la funzione anticipatoria della norma, violerebbe il principio di determinatezza della fattispecie penale che prevede, utilizzando il verbo al modo indicativo, che gli associati "si avvalgono” di una forza intimidatrice già esistente. Nella fattispecie in esame le eclatanti manifestazioni di violenza messe in atto da HE MO e dai sodali a lui più vicini, se da un lato attestavano la volontà del gruppo di affermare il proprio potere criminale sul territorio, con metodi certamente di tipo mafioso, dall'altro erano la prova che quel grado di assoggettamento e quella omertà che connotano inderogabilmente l'associazione di tipo mafioso non erano stato ancora raggiunti. Era, infatti, proprio l'utilizzo di una violenza smodata e plateale a certificare che quello del gruppo capeggiato da HE MO era ancora un tentativo, sia pure non embrionale, di assurgere al rango di un clan di tipo camorristico;
come per l'associazione semplice, tuttavia, anche per l'associazione di tipo mafioso non può configurarsi la fattispecie tentata. D'altronde lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nel titolo genetico, aveva ritenuto sussistente una associazione che presentava un carattere rudimentale e ristretto, che stava cercando di imporre il proprio dominio su una realtà sociale di dimensioni non particolarmente consistenti.
2.1. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, tuttavia, una organizzazione che utilizzi la metodologia mafiosa, ricorrendo, al contempo, all'uso delle armi, è una organizzazione mafiosa tout court. In proposito il ricorrente invoca la applicazione del principio di diritto secondo il quale, in relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235). Atteso, pertanto, che il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 con riferimento ai delitti fine contestati ai capi h) (violenza personale in danno del Montefusco) e I) (aggressione in danno del Dos Santos) ed il ricorso al metodo mafioso allorquando i sodali si erano rivolti al Lepre per chiedere ed ottenere la gestione dei parcheggi, la derubricazione del delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso in associazione a delinquere "semplice" si rivelava errata.
2.2. Tali rilievi, tuttavia, si rivelano infondati. Nella giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 ed il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. non è riassumibile nei termini rigidamente univoci scolpiti nella massima invocata dal Pubblico Ministero ricorrente. La fattispecie in relazione al quale è stato enunciato tale principio di diritto è, peraltro, diversa da quella oggetto del presente procedimento. Il principio di diritto invocato dal Pubblico Ministero ricorrente è, infatti, stato affermato in una fattispecie in cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nella duplice declinazione della finalità e del metodo, accedeva al reato di associazione a delinquere, laddove nel caso di specie afferisce esclusivamente ai delitti fine di una associazione a delinquere "comune". La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203) in relazione a taluni delitti scopo, pertanto, non può fondare ex se il carattere mafioso dell'associazione finalizzata alla commissione degli stessi, esonerando il Pubblico Ministero, per tale via, dalla prova degli autonomi presupposti di fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.
2.3. Nella consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, del resto, non è ravvisabile alcun nesso di implicazione necessaria tra la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui si controverte e la sussistenza di una associazione a delinquere di tipo mafioso. La ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è, infatti, soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (ex plurimis: Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405). 5 La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, reiteratamente affermato che, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103; Sez. 1, 4 novembre 2011, dep. 15 febbraio 2012, n. 5881; Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, Stellato, Rv. 246753), a differenza dell'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, che, invece, postula l'esistenza di un sodalizio criminoso che abbia i caratteri indicati dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, Rv. 257240). Pertanto, nella consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche il non associato può agire con metodi mafiosi (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, Cammarota, Rv. 258464; Sez. 6, n. 29168 del 30/05/2012, Giaquinta) e, per converso, l'associato ad un sodalizio mafioso non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso (Sez. 1, n. 5839 del 24/11/1998 (dep. 26/03/1999), Giampà, Rv. 212808; Sez. 1, n. 4776 del 09/07/1997, Suarino, Rv. 208504).
2.4. La qualificazione enucleata dalla ordinanza impugnata non si rivela, pertanto, errata nella sintassi del diritto penale e, comunque, non è incongrua, segnatamente con riferimento alla particolare situazione fattuale, quale quella descritta dal Tribunale del riesame di Salerno, nella quale una associazione a delinquere "che scorre in armi le pubbliche vie" si stia evolvendo e strutturando, nelle proprie dinamiche operative, in associazione di tipo mafioso. Del resto, nell'acquisizione da parte del sodalizio criminoso di una forza intimidatoria autonoma, che prescinda dal compimento di concreti atti di violenza e minaccia, è stato ravvisato in dottrina il momento di possibile trasformazione dell'associazione per delinquere in associazione di tipo mafioso, quale epilogo di un più ampio iter criminis. L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica, infatti, un sodalizio criminale che sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono a contatto con i suoi componenti (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043; Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 6 264623) ed, in tale contesto, il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione (Sez. I, n. 25242 del 16/05/2011, Baratto, Rv. 250704). Secondo un orientamento, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso si configura come ipotesi di reato a carattere speciale rispetto all'archetipo del delitto di associazione per delinquere. In entrambe le figure criminose, infatti, ricorrono come elementi strutturali comuni l'accordo a carattere generale e continuativo volto all'attuazione di un programma di delinquenza, destinato a permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. Ciò che differenzia l'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis da quella prevista dall'art. 416 cod. pen., conferendo alla prima il carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi, costituiti non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel comma terzo dell'art. 416-bis (ex plurimis: Sez. 1, n. 14134 del 30/09/1986, Amerato, Rv. 174636).
3. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha pretermesso la valutazione di plurimi elementi probatori posti a sostegno della tesi accusatoria, addivenendo ad una ricostruzione solo parziale del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari.
3.1. Si duole il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale del riesame ha indebitamente obliterato la valutazione del contenuto della intercettazione tra presenti captata in data 17 ottobre 2015 tra IN AR, IC AT e RZ VE, della ulteriore conversazione tra presenti captata in data 28 marzo 2016 tra NA DE, madre dei germani HE e GI MO, ed il fidanzato NZ, della numerose richieste di intervento rivolte a RI AS, quale quella rivolta da HE RB ed intesa al recupero dell'auto rubata ad 7 un suo amico, di quella rivolta da LI FA in seguito al pestaggio subito dal proprio figlio ad opera di altro coindagato, facente parte del gruppo antagonista a quello di HE MO e RI AS. intercettazioni delleMancava, inoltre, qualsiasi valutazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra VA SA e RI AS, relative al diverbio intercorso tra l'SA ed il pregiudicato IC CA, della escalation di violenza che aveva gravemente turbato l'ordine pubblico nel territorio di Nocera Inferiore a seguito di reiterati spari in luogo pubblico, ferimenti ed inseguimenti tra persone armate in pieno giorno ed in pubblica via. Nella ordinanza impugnata era, inoltre, integralmente pretermesso che HE MO era stato già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a seguito dell'avvenuto riconoscimento della sua appartenenza al clan Contaldo. Tali elementi probatori testimoniavano come agli esponenti del gruppo MO e, segnatamente, a HE MO, RI AS ed ON De LI, fosse riconosciuto dai concittadini un elevato carisma criminale, tanto da rivolgersi agli stessi per risolvere le problematiche insorte con altri delinquenti del territorio, per aver ragione di presunti torti subiti, per "recuperare" crediti nella zona di Nocera ovvero per ottenere la restituzione di beni oggetto di furto. Il Tribunale del riesame di Salerno, inoltre, aveva omesso di considerare il dato, chiaramente emerso nel corso delle indagini, della mancata denuncia da parte dei cittadini di Nocera Inferiore degli episodi di aggressione che avevano visto coinvolti esponenti del gruppo MO. Le indagini avevano, inoltre, dimostrato con nitore che gli associati del gruppo MO non riconoscevano lo spessore criminale di altri soggetti operanti in diversi contesti territoriali e manifestavano chiaramente l'intenzione di affermare la propria superiore caratura criminale nei confronti degli stessi.
3.2. Nel delibare tale motivi di ricorso formulati dal Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno occorre rilevare, in via preliminare, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, la sussistenza o l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;
il controllo della Corte di Cassazione, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, 8 che lo rendono incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex plurimis: Cass. F, n. 47748 dell'11/08/2014, Rv. Contarini;
Cass. 1, sent. 1769 del 28/04/95, Ciraolo, Rv. 201177; Cass. 4, sent. 2050 del 24/10/96, Marseglia, Rv. 206104). La valutazione del peso probatorio degli indizi è, infatti, compito riservato al giudice di merito ed, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Sono, invece, inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice ed è, parimenti, preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il controllo di logicità deve, pertanto, rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova ° diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.
3.3. Con il secondo motivo di ricorso, in particolare, il Pubblico Ministero si duole della pretermissione o della mancata adeguata valorizzazione da parte del Tribunale del riesame di Salerno di un ampio compendio di elementi indiziari. Nella giurisprudenza di legittimità è incontroverso che nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. possono essere denunciati i medesimi motivi elencati dall'art. 606 cod. proc. pen. con riferimento al ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice della cognizione;
tale principio risulta evidente dal raffronto tra la norma dettata dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. e quelle previste dagli artt. 311, comma 2, e 325 cod. proc. pen., che consentono il ricorso per saltum contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali o reali ed il ricorso contro le ordinanze emesse dal tribunale in materia di misure reali esclusivamente per violazione di legge e, pertanto, non per vizi che attengono alla motivazione del provvedimento impugnato, salvo la carenza dei requisiti minimali di esistenza e di completezza della stessa, deducibili pur sempre come violazione di legge. Nella specie, peraltro, il Pubblico Ministero ricorrente deduce non già la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, bensì la infedeltà dello stesso agli atti del processo. La Corte di Cassazione, tuttavia, sulla possibilità di dedurre in sede cautelare il vizio extratestuale della c.d. prova travisata o ignorata, ha reiteratamente affermato che la denunzia dell'omessa o inadeguata valutazione di elementi di prova presenti in atti, ma non considerati, ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal tribunale del riesame, è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece sufficiente, in assenza dell'illustrata condizione, l'allegazione al ricorso degli atti o dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingieri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 22333 del 06/06/2012, Lagravanese, Rv. 252885; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686). Il dato probatorio travisato o omesso, inoltre, deve assumere il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato della motivazione sottoposta a critica (Sez. 2, n. 22565 del 09/06/2006, Ruggiero, Rv. 234344), non essendo ammissibile una rivalutazione dell'intero compendio probatorio che determinerebbe un inammissibile sconfinamento nel merito.
3.4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi come, la censura svolta dal Pubblico Ministero ricorrente si è risolta, non già nella allegazione di singoli elementi probatori pretermessi ed idonei, in relazione al proprio carattere di decisività, ad infirmare la intera logica argomentativa del provvedimento impugnato e, pertanto, a dimostrarne la manifesta illogicità, bensì nella deduzione di un ampio compendio di elementi probatori asseritamente obliterati o, comunque, sottostimati nella loro valenza dimostrativa dal Tribunale del riesame di Salerno. Tale motivo di ricorso si rivela, tuttavia, inammissibile per come è dedotto, in quanto è volto a sollecitare una incursione della Corte di legittimità nella disamina diretta del compendio probatorio posto a fondamento della misura coercitiva di cui si controverte ed una integrale rivalutazione dello stesso.
4. Con il terzo motivo il Pubblico Ministero ricorrente si duole, da ultimo, della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione 10 del provvedimento impugnato in ordine alla scelta della misura cautelare applicata.
4.1. Il Tribunale del riesame di Salerno sul punto, infatti, si era limitato esclusivamente a richiamare il concetto di proporzionalità, affermando che l'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari risultava coerente con tale principio, senza aggiungere null'altro. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, tuttavia, il riferimento al principio di proporzionalità risultava contraddittorio ed illogico rispetto alla gravità dei fatti, peraltro perduranti, accertati. Nel testo della ordinanza impugnata, infatti, non si rinveniva alcuna valutazione in ordine alla personalità dell'indagato, pienamente intraneo al contesto associativo al momento della applicazione della misura cautelare.
4.2. Anche tale motivo si rivela, tuttavia, infondato. Ancorché nel testo della ordinanza impugnata il richiamo alla proporzionalità sia operato rapsodicamente, secondo cadenze argomentative che, a prima lettura, paiono prescindere, in via generalizzante, dalla disamina della personalità dell'indagato, la motivazione del Tribunale del riesame, ad un attento esame, si rivela non manifestamente illogica. Nel complessivo contesto argomentativo del provvedimento impugnato, infatti, la attenuazione della originaria misura coercitiva costituisce un riflesso non manifestamente illogico del ridimensionamento della originaria contestazione (e della conseguente esclusione della presunzione relativa di pericolosità sociale ed assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere delineata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.). La censura è, peraltro, stata svolta apoditticamente dal Pubblico Ministero ricorrente, che non ha argomento per quali ragioni la custodia cautelare in carcere risulterebbe, anche a fronte della attenuazione della contestazione cautelare, l'unica misura idonea a fronteggiare il periculum libertatis ravvisato, attestandosi, invero, su una sorta di autoevidenza della gravità dei fatti commessi.
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso formulato dal Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno deve essere integralmente disatteso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 13/06/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Giacomo Paoloni Depositato in Cancelleria tho Atwo PREMA OF 6 SET. 2017 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO