Sentenza 8 novembre 2016
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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- 3. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 giugno 2021
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell' esercizio di un' attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un' attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici Volume consigliato La precedente interpretazione e la svolta di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756. In Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 13178, la questione di Diritto è la seguente: “ se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza [ ex Art. …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2016, n. 49365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49365 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2016 |
Testo completo
49365 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 08/11/2016 Sentenza n. 2888 Reg. gen. n. 017685/2016 Composta da: Piercamillo Davigo Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Giuseppe Sgadari Consigliere Cosimo D'Arrigo Consigliere Sandra Recchione Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Angelo Piunno - quale difensore di RE TO (n. Il 26/04/1972) - avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, Sezione penale, in data 01/03/2016. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Birritteri, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA: Con sentenza del 17/07/2013, il Tribunale di Campobasso dichiarò IO IN responsabile del reato di cui all'art. 513 bis del c.p. e lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 01/03/2016, in riforma dell'impugnata sentenza ribadì la penale responsabilità di IO IN riqualificando, però, il fatto quale reato di cui agli artt. 56 e 629 del c.p. e rideterminò la pena in quella di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 500,00 di multa. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la diversa qualificazione giuridica del fatto (dall'originaria contestazione di illecita concorrenza con minaccia e violenza di cui all'art. 513 bis del c.p. si è passati al reato più grave di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 del c.p.) e la violazione del diritto di difesa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 629 del cod. penale. 11 difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1,1. Infatti, manifestamente infondata è la generica doglianza sulla violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza per la diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dalla Corte di merito. Invero lo stesso difensore del ricorrente alle pagine 3 e 4 del ricorso evoca un principio di diritto di questa Corte secondo il quale in tema di obbligo di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore (si veda tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 19118 del 18/03/2008 Ud. - dep. 12/05/2008 - Rv. 239873). 1,2. Orbene nel caso di specie la condotta dell'imputato è stata ben delineata nel capo di imputazione e tutti gli elementi probatori raccolti confermano essere stata posta in essere proprio dal ricorrente (come ben evidenziato nella Corte di appello alle pagine 10 e 11 dell'impugnata sentenza, nelle quali si risponde correttamente a tutte le doglianze del IO contenute nell'atto di appello. Sul punto, tra l'altro, non vi è alcuna censura nell'odierno ricorso). In modo altrettanto chiaro nell'imputazione si descrive l'evento perseguito e l'elemento psicologico dell'autore del fatto, come ben rilevato a pagina 12 dell'impugnata sentenza. L'imputato non ha, quindi, subito alcuna lesione del suo diritto di difesa avendo ricevuto integrale contestazione dell'addebito formulato nei suoi confronti e avendo esercitato con pienezza, con 2 riferimento allo stesso, i suoi diritti difensivi. Invero quello che rileva è che il fatto contestato rimanga lo stesso e che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi. Limite perfettamente osservato nel caso di specie (come si vedrà in modo ancor più approfondito allorchè si affronterà il secondo motivo di ricorso). Dunque la violazione dell'art. 521 c.p.p. è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (si vedano: Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996 Cc. dep. 22/10/1996 Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. -· dep. 13/10/2010 - Rv. 248051; Sez. -2, Sentenza n. 5329 del 15/03/2000 Ud. dep. 05/05/2000 - Rv. 215903; si vedano anche Sez. 6, Sentenza n. 33077 del 11/06/2003 Ud. - dep. 05/08/2003 - Rv. 226532; Sez. 6, Sentenza n. 20118 del 26/02/2010 Ud. - dep. 26/05/2010 Rv. 247330; Sez. 5, Sentenza n. 3161 del 13/12/2007 Ud. - dep. 21/01/2008 - Rv. 238345; Sez. 2, Sentenza n. 38889 del 16/09/2008 Ud. - dep. 15/10/2008 - Rv. 241446). Da tutto ciò consegue che quando nel capo di imputazione originario siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza. 1,3. Si deve, inoltre, ricordare che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto come nel caso di specie - a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. dep. 13/10/2010 - Rv. 248051). 1,4. Si deve, poi, ricordare sul punto un datato, ma condiviso principio di questa Corte secondo il quale in tema di contestazione del fatto, mentre la immutazione del fatto deve essere contestata all'imputato a pena di nullità (in forza dell'art. 521, comma secondo, c.p.p. in relazione all'art. 522 stesso codice), la erronea qualificazione giuridica del fatto deve, invece, sempre essere corretta dal giudice che è tenuto a dare al fatto contestato la esatta "definizione giuridica" (in virtù dell'art. 521, comma primo, c.p.p. per il giudizio di primo grado, e dell'art. 597, comma terzo, c.p.p. per l'appello; Sez. 1, Sentenza n. 3 11107 del 10/11/1997 Ud.- dep. 03/12/1997 Rv. 209165; si vedano su quest'ultimo punto anche le seguenti sentenze: Sez. 6, Sentenza n. 32710 del 16/07/2014 Ud. - dep. 23/07/2014 - Rv. 260663; Sez. 6, Sentenza n. 10708 del 18/02/2016 Ud. - dep. 14/03/2016 - Rv. 266558). 1,5. Si deve sottolineare che nella motivazione della sentenza della Sezione 6 di questa Corte (n. 32710 del 16/07/2014 Ud. dep. 23/07/2014 - Rv. - 260663), si afferma il condiviso principio secondo il quale: "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111 Cost., comma 2, integrato dall'art. 6 Convenzione Europea, come interpretato dalla Corte EDU impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (si veda anche la conforme motivazione della sentenza Sez. 6, Sentenza n. 10708 del 18/02/2016 Ud. - dep. 14/03/2016 - Rv. 266558). Su tale ultimo punto relativo all'impugnazione si ricordano altri due condivisi e consolidati principi di questa Corte secondo i quali il giudice di legittimità ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorchè per sostenere la diversità del fatto da quello contestato e la conseguente violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. 2, Sentenza n. 14674 del 26/02/2010 Ud. - dep. 16/04/2010 - Rv. 246922; v. Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). E, poi, il secondo principio secondo il quale l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), e dall'art. 111, comma terzo, Cost., è assicurata anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 32840 del 09/05/2012 Ud. - dep. 21/08/2012 - Rv. 253267). Orbene il contenuto di quest'ultimi principi evidenziati, rileva ancor di più la manifesta infondatezza del ricorso. Infatti, non solo l'imputato si è concretamente difeso in ordine all'oggetto dell'imputazione, ma nell'atto di appello e nei motivi nuovi lo stesso EZ contesta la qualificazione giuridica effettuata dal Primo giudice e prende, quindi, in considerazione la possibile riqualificazione dei fatti nel senso, poi, effettivamente effettuato dalla Corte territoriale. In particolare nei motivi nuovi il difensore dell'imputato richiama principi giurisprudenziali di questa Corte Suprema che escludono la possibilità di qualificare come reato di cui all'art. 513 bis del c.p. la condotta posta in essere dal EZ. La Corte di appello ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto proprio in accoglimento del motivo di impugnazione dell'odierno ricorrente. Orbene una delle sentenze citate dal difensore del EZ nei motivi nuovi - condivisa anche dalla Corte di merito che richiama anche altre decisioni di questa Corte sul punto (si veda pagina 10 dell'impugnata sentenza) - è la Sentenza di questa stessa II Sezione (n. 29009 del 27/05/2014 Ud. - dep. 04/07/2014 - Rv. 260039) nella quale si afferma il condiviso principio secondo il quale delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato. Dunque il ricorrente nei motivi nuovi non solo cita la massima della sentenza di cui sopra, ma riporta anche una parte della motivazione che però, per quel che qui rileva, appare opportuno riportare integralmente: "Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la previsione di cui all'art. 513 bis c.p. non è applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologica dello agente. Ciò, peraltro, non esclude che tali condotte rimangano riconducibili ad altre fattispecie di reati preesistenti all'introduzione del suddetto articolo nel testo del codice, come del resto lo stesso ricorrente ammette, sostenendo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che sarebbero riconducibili, a suo avviso, nella fattispecie della minaccia. La giurisprudenza ha, però, chiarito che la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza e ha come scopo la tutela 刃 5 dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p., collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli;
ne deriva che qualora si realizzino contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme. Tale possibile concorrenza di reati rende evidente che, una volta esclusa la configurabilità del delitto di illecita concorrenza, può comunque ravvisarsi il delitto di estorsione nella sua forma consumata o tentata. La corretta qualificazione dei fatti di causa dipende da una rivalutazione degli stessi alla luce dei principi di diritto sopra formulati, rivalutazione che non può essere compiuta in questa sede di legittimità, ma deve essere rinviata al giudice di merito". Nel caso di cui ci occupiamo oggi la Corte di appello di Campobasso rivalutando i fatti alla luce dei condivisi principi di diritto di cui sopra ha riqualificato la condotta del IO come tentata estorsione. Dunque, il ricorrente era perfettamente consapevole che proprio in base ai principi di diritto da lui stesso evocati il fatto contestatogli poteva essere riqualificato dalla Corte di appello come tentata estorsione. E contro tale prevedibile decisione il IO aveva la possibilità di ricorrere - come ha, poi, effettivamente fatto - avanti a questa Suprema Corte. 1,6. Si deve, infine, rilevare che la nuova qualificazione giuridica della condotta non ha comportato una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio;
anzi la pena irrogata dal primo giudice è stata addirittura sensibilmente diminuita. Dunque non vi è stata alcuna "reformatio in peius". 1,7. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 629 del cod. penale. Infatti, la Corte di appello a pagina 12 della sentenza, ben evidenzia per quali ragioni la condotta posta in essere dal EZ e correttamente contestata nell'imputazione - sia da qualificare come tentata estorsione. Invero, il ricorrente con minaccia e violenza ha tentato di impedire alla persona offesa di svolgere la sua attività nella zona in cui lo stesso IO voleva operare in condizioni di esclusiva;
dunque la sua condotta era tesa a procurarsi l'ingiusto profitto che derivava dall'eliminazione del concorrente e dall'agire in esclusiva con danno ingiusto della stessa persona offesa che operava in quella zona già da molto tempo.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle causa di inammissibilità - al 6 pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, 1'08/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Adriano Iasill Piercamillo Davigo Aliano. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 NOV. 2016 IL EMADI AG L IERE Claudia Planelli 1800 O * N 7