Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 20887
CASS
Sentenza 15 aprile 2015

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Non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevabilità dell'eventuale violazione del divieto di "ne bis in idem" in relazione ad un procedimento penale per il reato di omesso versamento dell'IVA nonostante l'avvenuto accordo per il pagamento rateizzato dell'imposta evasa).

In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del "periculum" in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

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  • 1La Cassazione sul sequestro e la confisca del profitto in presenza
    Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la pronuncia in oggetto, la III sezione della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto la questione relativa alla legittimità, o meno, del sequestro preventivo del profitto di un reato fiscale, qualora il contribuente abbia presentato un impegno a pagare il debito tributario, secondo rate concordate con l'amministrazione finanziaria. La questione ha quindi ad oggetto un problema interpretativo legato alla nuova norma di cui all'art. 12-bis, comma 2 d.lgs 74/2000, recentemente introdotta d.lgs.158/2015 che ha riformato la disciplina dei reati tributari. Tale norma, al primo comma, conferma l'applicabilità ai reati fiscali di una forma di confisca obbligatoria, anche per …

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  • 2Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …

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  • 4Ristrutturazione del debito tributario e confisca per equivalente: la misura dell’ablazione segue il profitto effettivo del reato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025

    Nota a Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2024 (dep. 5 dicembre 2024), n. 44519 ❖ Principio di diritto “In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere rideterminata alla luce dell'accordo di ristrutturazione del debito concluso tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, in quanto tale accordo, comportando una riduzione quantitativa dell'imposta dovuta, incide sul quantum del profitto confiscabile, pena la violazione del principio di proporzionalità e il rischio di una duplicazione sanzionatoria.” ❖ Premessa La sentenza in commento si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai matura sulla natura e la funzione della confisca per …

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  • 5Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Decisione: Sentenza n. 6113/2016 Cassazione penale – Sezione III Il caso. Un soggetto era stato riconosciuto responsabile del reato di omesso versamento Iva (da parte di una SRL) per un ammontare superiore a un milione di euro. La Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza, rideterminando la pena in otto mesi di reclusione, e confermando del resto la sentenza impugnata. L'imputato propone ricorso basato su 4 motivi, uno dei quali basato sull'asserita violazione del principio del «ne bis in idem» di fonte europea, a causa del doppio binario sanzionatorio italiano (penale e amministrativo). La Cassazione rigetta il ricorso. La decisione. La Suprema Corte affronta i motivi di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2015, n. 20887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20887
Data del deposito : 15 aprile 2015

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