Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, nel caso di uso del cd. metodo mafioso, invece, l'aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2017, n. 29816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29816 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
29816-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.539 SC Ippolito Anna Petruzzellis Stefano Mogini Relatore - Alessandra Bassi Pietro Silvestri UP 29/3/2017 - R.G.N. 48049/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da LO DR, nato a [...] il [...] CO OL, nato a [...] il [...] FR AC CC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1455/2015 pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 10/9/2013 28/6/2016 visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Birritteri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito in difesa di LO DR l'Avvocato Giovanni Passalacqua quale sostituto processuale dell'Avv. Giuseppe Milicia e, in difesa di FR AC CC e CO OL, l'Avv. Guido Contestabile, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. LO DR, CO OL e FR AC CC ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella pronunciata in data 10/9/2015, ad esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Roma, con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti colpevoli dei reati di concorso in favoreggiamento personale continuato e aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 378 cod. pen. e dell'art. 7 L. 203/1991, sub specie della finalità di agevolare la cosca CO (capo A) e di procurata inosservanza di pena in concorso, con l'aggravante di cui al citato art. 7 con riferimento alla medesima finalità agevolativa (capo B).
2.1. Il ricorrente LO censura la sentenza impugnata deducendo, con ricorso a firma dell'Avv. Giuseppe Milicia, erronea applicazione degli artt. 378 e 390 cod. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento al ritenuto comune utilizzo da parte dei CO e del LO dell'autovettura AG Golf le cui chiavi sono state trovate nel rifugio dei latitanti. Dovrebbe pertanto ritenersi sprovvista di idoneo supporto argomentativo la conclusione dei giudici di merito secondo cui quell'autovettura faceva parte dell'apparato strumentale messo dal ricorrente a disposizione dei suddetti latitanti. Difetterebbero poi di qualunque concludenza circa l'esistenza di un fattivo contributo del ricorrente volto ad intralciare l'ordinaria amministrazione della giustizia gli altri fatti oggetto di contestazione, relativi ad altri veicoli e ad alcune schede telefoniche.
2.2. Con ricorso a firma dell'Avv. Angelo Staniscia, LO deduce inoltre violazione degli artt. 7 L. 203/1991, 132 cod. pen., 546 e 125 cod. proc. pen. e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla mancata indicazione del nesso attraverso il quale sia stata ricondotta ad un'associazione mafiosa l'eventuale commissione di attività criminose - giammai provate né contestate - commesse dai CO nel corso della loro latitanza, avendo la Corte territoriale desunto la sussistenza dell'aggravante della finalità agevolativa della cosca CO da mere presunzioni e legami di parentela, Sol senza verificare se tali ipotetici reati siano stati compiuti dai latitanti per conto 2 dell'associazione e in esecuzione del programma associativo ovvero motu proprio, per scopi personali indipendenti dalla cosca.
3. CO OL e IO AC CC ricorrono, con separati atti di analogo tenore a firma dell'Avv. Guido Contestabile, deducendo i seguenti, comuni, motivi.
3.1. Violazione di legge in riferimento agli artt. 378 e 390 cod. pen. e degli artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione apparente in ordine alla ritenuta consapevolezza dei ricorrenti che attraverso la propria condotta si stesse favorendo la permanenza in stato di latitanza dei due ricercati CO ER e SC, non avendo la Corte territoriale dato risposta, se non con argomenti indimostrati e congetturali, ai motivi d'appello che avevano puntualmente segnalato come i contatti dei ricorrenti col LO, tutti compaesani, non avessero alcuna efficacia dimostrativa dell'ulteriore collegamento tra i medesimi ricorrenti e i latitanti. In particolare, il CO aveva spiegato che l'essersi prestato stipulare a proprio nome le polizze assicurative dei veicoli rinvenuti nella disponibilità dei CO era volto unicamente a permettere all'amico e coimputato FR, commerciante di autovetture usate in quel di Palmi, di godere delle più vantaggiose condizioni a lui riservate quale residente nella regione Piemonte. Del resto, la sentenza impugnata non ha giustificato né l'utilità della stipula delle polizze assicurative in questione al fine di eludere le investigazioni e al mantenimento dello stato di latitanza dei CO, né l'esistenza di legami del CO coi suddetti latitanti. A tal riguardo, il fatto pacifico che l'appartamento in cui i ricercati avevano trovato rifugio fosse utilizzato anche dal coimputato LO spiega perché le chiavi di quei veicoli fossero custodite da quest'ultimo - socio in affari del FR, che di quei veicoli è proprietario in quell'appartamento, senza che sia in alcun - modo dimostrato un concorrente uso dei mezzi da parte dei CO.
3.2. Vizi di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità agevolativa dell'attività della cosca CO, in quanto i due latitanti non rivestono posizione associativa apicale e i giudici di merito hanno erroneamente affermato la natura oggettiva dell'aggravante in questione, la cui integrazione deve essere necessariamente sorretta da dolo intenzionale e non può ritenersi di amicizia, parentela o affinità. ды sussistente laddove la latitanza del semplice affiliato sia favorita per mere ragioni 3 3.3. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena in misura superiore ai minimi edittali, non giustificabili alla stregua dell'entità del fatto attribuito ai ricorrenti e alla presenza a loro carico di semplici pendenze giudiziarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di LO DR sono nel loro complesso infondati.
4.1. Inammissibile, perché generico, è il motivo di ricorso proposto con l'atto a firma dell'Avv. Milicia. Va preliminarmente rilevato che sussiste il concorso formale fra il reato di favoreggiamento personale e quello di procurata inosservanza di pena nelle situazioni, come quella in esame, in cui i soggetti favoriti rivestano contemporaneamente la qualità di condannati in via definitiva raggiunti da un ordine di carcerazione e di persone sottoposte ad indagine per fatti di reato diversi e perciò attinte da ordinanze applicative di misure custodiali (Sez. 6, n. 53735 del 02/12/2014, Costa e altro, Rv. 261691). Invero, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata laddove quest'ultima giustifica in modo del tutto congruo e privo di vizi logici e giuridici la ritenuta responsabilità del ricorrente per entrambi i delitti in esame. A tale riguardo, la Corte territoriale procede infatti ad una coerente lettura di tutti gli elementi probatori, dimostrandone logicamente la concludenza (pp. 10-14 dell'impugnata sentenza). Numerose sono in particolare le circostanze di fatto valutate dalla Corte distrettuale, e peraltro non contestate da nessuno dei ricorrenti, idonee a dimostrare il prolungato uso comune da parte del LO e dei due latitanti dell'appartamento di Via Perlo, nonché il personale coinvolgimento del primo nel tentativo di fuga al momento dell'intervento dei militari e nella predisposizione in favore dei cugini CO dei non elementari strumenti funzionali alla loro latitanza e all'attiva prosecuzione da parte loro di attività criminali generatrici delle ingenti somme liquide sequestrate, in un contesto di stabili rapporti di operativa frequentazione con tutti i coimputati (anche quelli separatamente giudicati per gli stessi reati), a vario titolo partecipi o comunque contigui alle cosche CO e Gallico. del LO, dell'autovettura AG Golf devono ritenersi del tutto SM Le doglianze relative al contestato comune utilizzo, da parte dei CO e aspecifiche, poiché pretendono di svalutare, a partire da questo marginale dato, l'invero univoca ed evidente idoneità dimostrativa degli ulteriori elementi di prova coerentemente valorizzati da entrambi i giudici di merito, sicché intatta risulta la tenuta logica della articolata e coerente motivazione del provvedimento impugnato, che appunto su quella pluralità di significativi dati probatori si fonda. Inoltre, l'inidoneità dell'aiuto assicurato dal ricorrente ai due latitanti a sottrarsi alle ricerche e all'esecuzione della pena è affermata in ricorso in modo assolutamente apodittico. Gli artt. 378 e 390 cod. pen. definiscono invero reati di pericolo a forma libera, che sono integrati da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le ricerche (e le investigazioni) sono già in corso (o si potrebbero iniziare), non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276), ma occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare della giustizia il corso (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Rv. 264125; Mogliani, Sez. 6, n. 3523 del 07/11/201, Papa, Rv. 251649). La motivazione della sentenza in esame dà corretta applicazione a tali principi di diritto, poiché descrive in dettaglio le forme e gli strumenti del prolungato sostegno consapevolmente offerto dal LO ai due latitanti per sottrarsi alle ricerche degli organi di polizia (l'assicurare ai cugini CO: un alloggio segreto, da lui personalmente condiviso;
l'uso continuativo di veicoli di diverso genere e di telefoni ad essi non direttamente ricollegabili;
l'aiuto personale per sottrarsi alla cattura al momento dell'intervento delle forze dell'ordine; l'uso di apparati atti ad eludere le ricerche e a consentire il maneggio di ingenti somme di denaro contante). Al contrario, il ricorrente non spiega in alcun modo per quali ragioni tali assai concrete e comprovate condotte non dovrebbero considerarsi attivamente rivolte ad agevolare, come logicamente e correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, la latitanza dei cugini CO.
4.2. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Staniscia nell'interesse del LO. Inesistenti devono in particolare ritenersi la pretesa violazione degli artt. 7 L. 203/1991, 132 cod. pen., 546 e 125 cod. proc. pen. e i vizi di motivazione predicati dal ricorrente con riferimento alla ritenuta sussistenza, a suo carico, dell'aggravante della finalità agevolativa della cosca CO. sol Deve al riguardo essere preliminarmente richiamato il principio secondo il quale, in tema di favoreggiamento personale, l'aggravante di cui al secondo 5 comma dell'art. 378 cod. pen. (pure contestata al capo A) è compatibile con quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, quando il favoreggiamento si riferisca non solo alla persona facente parte dell'associazione di stampo mafioso ma sia diretto anche ad agevolare l'intera associazione (Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246952). Inoltre, il Collegio condivide e fa proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265881; Arcone, Sez. 6, Rv. 253218;Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, n. 2696 del 13/11/2008, D'Andrea, Rv. 242686), sicché tale finalità perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commessSO al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, detta consapevolezza non essendo per ciò stesso esclusa quando l'autore del reato persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso Rv. 266464; Basile, (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 262713; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082). Sul punto, giova altresì richiamare l'insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, B. e altro, Rv. 258868; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359), espressamente fatto proprio dalla Corte territoriale, secondo cui, in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito dell'organizzazione. Sol all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli 6 Orbene, la Corte distrettuale fa buon governo di tali principi in riferimento alla posizione del LO. Lungi dall'utilizzare, come preteso dal ricorrente, mere presunzioni e legami di parentela, senza alcuna giustificazione della riferibilità delle condotte dei latitanti alla realizzazione del programma associativo del sodalizio criminale cui gli stessi partecipano, la sentenza impugnata evidenzia in punto di finalizzazione delle contestate condotte delittuose del LO all'agevolazione dell'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale nota come "cosca CO", una motivazione logica e completa (pp. 15-18), basata sulla natura, l'intensità, le accertate modalità e la durata del supporto garantito ai latitanti uno dei quali condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., mentre entrambi erano notoriamente ricercati anche per l'esecuzione di misure cautelari di custodia in carcere disposte a loro carico per il testé citato reato associativo - allorché questi ultimi erano dediti ad attività criminali riconducibili alla loro partecipazione al sodalizio criminale di riferimento, come tra l'altro fatto palese dal rinvenimento sulla loro via di fuga di 50.000 euro in contanti, e nel loro rifugio (condiviso col LO) di appunti con conteggi di denari, plurimi telefoni cellulari, una macchina conta-soldi, documenti di identità falsi, apparecchi jammer, nonché dai fitti, coevi e documentati contatti personali del LO con diversi affiliati. Plurime e convergenti circostanze, queste, del tutto idonee a giustificare la conclusione della Corte territoriale secondo la quale l'aiuto fornito dal LO ai due latitanti era consapevolmente rivolto non solo a fornire loro un comodo alloggio ove nascondersi e trascorrere, in modo più o meno passivo e isolato, la latitanza, ma anche a favorire la prosecuzione di attività criminali poste in essere in attuazione del loro non secondario, e compiutamente descritto (pp. 16-17), ruolo all'interno del sodalizio di appartenenza (p. 18).
5. I ricorsi, di analogo tenore, proposti dall'Avv. Contestabile nell'interesse di CO OL e IO AC CC sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito descritti.
5.1. La prima censura proposta dai ricorrenti in ordine alla ritenuta loro consapevolezza che attraverso la propria condotta si stesse favorendo permanenza in stato di latitanza dei due ricercati CO ER e SC è del tutto aspecifica. Essa non si confronta infatti con la sentenza impugnata, che smentisce in modo del tutto logico e congruo l'apodittica affermazione dei ricorrenti circa la mancanza di una loro consapevolezza dei contatti del LO soy 7 coi latitanti. La sentenza evidenzia infatti, da una parte, il disinteresse del IO, commerciante di autovetture sprovvisto di patente di guida, a intestarsi personalmente le vetture poste a disposizione dei cugini CO, mantenendole regolarmente assicurate, allorché delle stesse lui e il LO, che il primo afferma essere suo socio in affari, avrebbero avuto il possesso a esclusivi fini di vendita, e, dall'altra, la consapevolezza del CO che i veicoli assicurati a suo nome (e a suo carico) non fossero destinati all'utilizzo da parte del suo intestatario formale, certamente non interessato a circolare con quei mezzi perché sprovvisto di titolo abilitativo (pp. 14-15). Quanto all'utilità delle condotte di interposizione dei ricorrenti CO e FR nell'intestazione dei veicoli e nella stipula delle relative polizze assicurative al fine di eludere le investigazioni e favorire lo stato di latitanza dei cugini CO, va ricordato ancora che gli artt. 378 e 390 cod. pen. rappresentano reati di pericolo a forma libera, che sono integrati da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le ricerche (e le investigazioni) sono già in corso (o si potrebbero iniziare), non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276), ma occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Rv. 264125; Mogliani, Sez. 6, n. 3523 del 07/11/201, Papa, Rv. 251649). La sentenza impugnata evidenzia a tale riguardo motivazione logica e adeguata, laddove collega tale negativa alterazione delle ricerche al fatto che i due ricorrenti avessero consapevolmente prestato la loro identità per consentire l'uso dei veicoli da parte dei latitanti minimizzando il rischio del loro rintraccio da parte delle forze dell'ordine (pp. 14-15 e 17-18). 5.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dei ricorrenti CO e FR. La motivazione in punto di ritenuta sussistenza a loro carico dell'aggravante della finalità agevolativa dell'attività della cosca CO opera infatti una evidente deviazione dai principi di diritto enunciati al riguardo allorché si è trattata la posizione del coimputato LO (supra, 4.2.) e secondo i quali, in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, SH convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve 8 essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. La sentenza impugnata ritiene invero dimostrato il consapevole e diretto orientamento delle condotte favoreggiatrici dei due latitanti al fine di agevolare la loro associazione mafiosa di appartenenza unicamente per il LO, mentre giustifica la sussistenza dell'aggravante a carico di CO e FR facendo ricorso ad una supposta natura oggettiva dell'aggravante e alla sua automatica estensione a tutti i concorrenti nel reato (p. 18). Tale percorso argomentativo è viziato. In primo luogo, sotto il profilo c.d. dell'agevolazione mafiosa, l'aggravante prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, configura una circostanza soggettiva, a differenza dell'uso del metodo mafioso che invece si connota per il carattere oggettivo, derivando quell'aggravante dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 36364 del 20/5/2015, Mancuso). Il Collegio osserva a tale riguardo che il contrasto con la sentenza della Seconda Sezione Penale n. 3428 del 20/12/2012, Buonanno ed altro, Rv. 254776, è solo apparente, perché nella richiamata pronuncia era contestato l'uso del metodo mafioso e dunque la versione oggettiva dell'aggravante de qua. Pertanto, trattandosi di circostanza aggravante concernente i motivi a delinquere e l'intensità del dolo, alla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa è applicabile, in caso di concorso di persone nel reato, la specifica regola di cui all'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione di siffatte aggravanti al partecipe cui esse si riferiscono. Sicché la sussistenza dell'aggravante in esame discenderà dall'essere il comportamento di ciascun concorrente assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, dalla cosciente finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale che si è visto essere connaturata alla struttura stessa dell'aggravante (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265881; Arcone, Messina, Rv. 253218; Sez. 6, Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, n. 2696 del 13/11/2008, D'Andrea, Rv. 242686). A tal riguardo va sottolineato che la circostanza aggravante in esame è configurabile anche quando lo scopo di favorire il gruppo criminale costituisce un movente solo concorrente dell'azione criminosa, mentre non è sufficiente che il risultato di vantaggio per la cosca si ponga esclusivamente come una SH conseguenza accettata della condotta (Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, Cioffo, Rv. 264082). A maggior ragione dovrà dunque escludersi la sussistenza dell'aggravante laddove la stessa sia ignorata per colpa o ritenuta insussistente per errore determinato da colpa, essendo il citato art. 118 norma speciale, per il caso di concorso di persone nel reato, rispetto all'art. 59, comma 2, cod. pen.. Orbene, l'automatica traslazione ai concorrenti dei motivi a delinquere e della direzione del dolo propri al LO (per quest'ultimo, come si è visto, adeguatamente giustificati dai giudici di merito) si sostanzia nella violazione dei richiamati principi di diritto e nella realizzazione di un salto logico nel percorso argomentativo che ha condotto la Corte territoriale a ritenere sussistente anche a carico del CO e del FR la contestata aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di IO AC CC e CO OL limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma perché, in coerente applicazione dei richiamati principi di diritto, proceda a nuovo esame sui punti e profili critici segnalati, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito le indicate lacune e discrasie - della motivazione. L'ulteriore motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO AC CC e CO OL risulta assorbito. Al rigetto del ricorso di LO DR consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO AC CC e CO OL limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta il ricorso di LO DR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente SC Ippolita Stefano Mogini Soloping Depositato in Cancelleria 15 GIU 2017 Il Funzionario Giudiziario oggi, Piera ESPOSITO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIODIZARIO D