Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato nella condotta dell'imprenditore che aveva costretto un concorrente ad interrompere i lavori affidatigli dal Comune, rivendicandoli come propri).
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola il 14 gennaio 2016, che condannava Domenico G. e Ciro G. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis c.p. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1, ultima parte, 576, n. 1, c.p. (capo 2). Ai predetti imputati è stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza, consistite, rispettivamente, nel pronunciare la frase «sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18122 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
1 8 1 2 2/ 1 6 22 sentenza N. 685 R. Gen. N. 2238/2016 C.C. del 12/04/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente MATILDE CAMMINO PIERCAMILLO DAVIGO GEPPINO RAGO Relatore LUIGI AGOSTINACCHIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Catanzaro, avverso l'ordinanza del 15/10/2015 del Tribunale del Riesame di Catanzaro pronunciata nei confronti di RE RE nato il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. GE Pugliese, in sostituzione dell'avv.to Marcello Manna, che ha concluso chiedendo il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/10/2015, il Tribunale del Riesame di Catanzaro respingeva l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale, in data 07/07/2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città, aveva ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di RE OR per i reati di cui agli artt. 416 bis (capo sub 1), e 513 bis cod. pen. e 7 L. 203/1991 (capo sub 27) e l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 in relazione ai reati di cui agli artt. 317 (capo sub 25) e 629 (capo sub 27).
2. Contro la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo la manista illogicità della motivazione in quanto «il Collegio, al fine di ricostruire i fatti per cui si procede, avrebbe dovuto valutare in modo non atomistico le fonti di prova» ma avrebbe dovuto valutare la posizione di AR OR nell'ambito dei rapporti fra questi e AR GE contro il quale si procedeva per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso in quanto facente parte, con posizione apicale, della cosca UA. Invero, il tribunale non avrebbe ben valutato che AR OR era un soggetto che era "a disposizione" della suddetta cosca come dimostrato dal fatto che era un mero prestanome di AR GE nella gestione della società "La Fungaia" che era il veicolo del quale la cosca si serviva per conseguire i propri obiettivi imprenditoriali: così inquadrata la vicenda, trovavano ampia giustificazione sia la sussistenza dei reati contestati sia l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991, erroneamente esclusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate. Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale: a) ha escluso l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991 in relazione ai reati di concussione (capo sub 25) ed estorsione (capo sub 27) per i quali è stata applicata la sola misura degli arresti domiciliari;
b) ha ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 416 bis (capo sub 1) e 513 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 L. 203/1991 (capo sub 27 bis).
2. ART. 513 BIS COD. PEN. AGGRAVATO DALL'ART. 7 L. 203/1991 AR OR è indagato per il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. per avere compiuto atti di concorrenza illecita consistiti nell'aver costretto l'imprenditore RA IG ad interrompere i lavori di rafforzamento degli argini del fiume Mucone affidatigli d'urgenza dal Comune di Acri, rivendicando il proprio predominio esclusivo sull'area oggetto dei lavori medesimi: per tale reato (estorsione aggravata: capo sub 27) al AR è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. 19 2 Ora, posto che il fatto a "monte" (ossia la condotta estorsiva) è pacifico, la questione consiste nello stabilire se il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. possa concorrere o meno con quello estorsivo. Il tribunale, in ciò confermando l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ha dato una risposta negativa, in quanto «la condotta riferibile al AR OR, nei termini descritti al capo 27), è stata quella di aver costretto l'impresa RA IG a interrompere i lavori di rafforzamento degli argini del fiume Mucone, affidatigli dal Comune di Acri, rivendicandoli come propri, a prelevare i mezzi e ad abbandonare l'area, ponendo in essere, pertanto, una condotta che, seppure intimidatoria, non concretizza un atto di concorrenza sleale nel senso sopra indicato». Il Tribunale, peraltro, è giunto alla suddetta conclusione in quanto ha ritenuto di aderire ad una concezione "finalistica" dell'atto di concorrenza sleale posta in essere da un imprenditore ai danni di altro imprenditore» sulla base dell'interpretazione della «Suprema Corte che focalizza l'integrazione del delitto al compimento di condotte tipicamente concorrenziali, con esclusione di quegli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare О ostacolare l'altrui concorrenza». Il ricorrente, ha ribattuto che quella condotta tenuta dall'indagato era volta proprio a favorire l'attività imprenditoriale della società "La Fungaia" a discapito di quella facente capo al terranova e, quindi, si trattava di atto di concorrenziale inquadrabile nel paradigma di cui all'art. 2598 cod. civ. La doglianza è fondata. Il tribunale ha ritenuto di adeguarsi a quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'art. 513-bis cod. pen. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato: Cass. 16195/2013 rv. 255398; Cass. 29009/2014. Questa Corte non condivide il suddetto orientamento, ritenendo di dover dare continuità a quello secondo il quale: «ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante 14 dalla propria capacità operativa»: Cass. 15781/2015 rv. 263529 (la cui motivazione si legge al § 8.2. della sentenza). 3 Di conseguenza, il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis cod. pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, nè in quello di concussione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talchè, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi: Cass. 45132/2014 Rv. 260789; Cass. 15781/2015 cit. (§ 8.2.5. della motivazione). L'ordinanza, quindi, sul punto, dev'essere annullata e nel nuovo esame, il tribunale, nell'adeguarsi a questi due ultimi principi di diritto, verificherà, in concreto, se il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., aggravato dall'art. 7 L. 203/1991, sia o meno configurabile e, quindi, concorrente con quello già contestato del delitto di estorsione.
3. ART. 7 L. 203/1991 In relazione ai reati di cui ai capi sub 25 (art. 317 cod. pen.) e 27 (art. 629 cod. pen.), il Pubblico Ministero ha contestato l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Sia il giudice per le indagini preliminari che il tribunale, pur ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai suddetti reati (per i quali al AR OR è stata applicata la misura degli arresti domiciliari), non hanno ritenuto la configurabilità dell'aggravante in esame in quanto, sostanzialmente, hanno sostenuto che quei reati fossero stati commessi senza l'utilizzo di alcun metodo mafioso («giacchè è il timore di non poter ottenere ulteriori lavori da parte del Comune di Acri che spinge il Pedace ad accettare le indebite richieste di AR GE»: pag. 7 dell'ordinanza impugnata, quanto al capo sub 25; «l'allontanamento dal cantiere non fa emergere la utilizzazione del metodo mafioso»: pag. 9 ordinanza impugnata, quanto al capo sub 27) e senza l'intento di agevolare la cosca mafiosa, in quanto non vi era alcuna prova che i proventi del suddetti delitti dovessero essere posti a disposizione del sodalizio, ma, piuttosto, vi erano precisi riscontri dai quali si desumeva che i suddetti proventi erano destinati a fini personali (pag. 8 quanto al delitto di cui al capo sub 25; pag. 9, quanto al delitto di cui al capo sub 27). Premesso che «nel subprocedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del P.M. a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pur confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (nel caso di specie, l'impiego del c.d. "metodo mafioso", L. n. 203 del 1991, ex art. 7), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della 4 ли misura maggiori» (Cass. 32655/2015 Rv. 264526; contra: Cass. 3326/2015 Rv. 262080), la censura è parzialmente fondata nei termini di seguito indicati.
3.1. ESTORSIONE A DANNO DI OV (CAPO SUB 27) Il ricorrente, in questa sede, ha contestato la conclusione alla quale il tribunale è pervenuto, sostenendo che il medesimo avrebbe dato una lettura non corretta della dichiarazione resa dalla parte offesa RA, la quale, al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, aveva ceduto alle minacce del AR proprio perché ne conosceva la caratura criminale di soggetto appartenente alla locale cosca mafiosa. Il Pubblico Ministero, a sostegno del ricorso, ha riportato, la seguente dichiarazione resa dal RA (parte offesa del reato di estorsione di cui al capo sub 27): «In ambiente acrese sono assolutamente notori i rapporti tra AR GE e AR OR ed è altrettanto noto in ambienti imprenditoriali che alle spalle di AR OR vi sia AR GE, circostanza che io personalmente ho avuto modo di apprezzare nei termini sopra descritti. Lo stesso AR OR a cagione della sua vicinanza e la sua contiguità con AR GE fa valere apertamente questo rapporto e contiguità con ambienti criminali ... omissis ... Io stesso ne sono stato testimone e vittima. Se mal non ricordo nell'anno 2009 fui destinatario di una chiamata d'urgenza dal Comune di Acri affinchè procedessi a deviare il corso del fiume Mucone per evitare problemi di esondazione poiché il fiume stava distruggendo l'argine. Ero stato regolarmente autorizzato per l'esecuzione dei lavori allorquando si presentò sul luogo dell'intervento AR OR il quale con tono minaccioso ed intimidatorio mi costrinse a caricare i mezzi ed andare via dal luogo in cui stavo eseguendo i lavori riferendomi che quel lotto gli apparteneva e quindi io non avrei dovuto effettuare i lavori, assumendo che quei lavori per i quali ero stato autorizzato gli avrebbe dovuti fare lui. A cagione della minaccia subita con le modalità e per le ragioni sopra riferite mi ha costretto a caricare i mezzi e andare via»; il ricorrente, quindi, così chiosa: «appare evidente che AR OR, non solo abbia costretto il RA IG ad interrompere i lavori, ma abbia nello stesso tempo esercitato un potere mafioso di controllo del territorio, potere espressione e concretizzazione della sua appartenenza all'organizzazione di 'ndrangheta in questione». Il ricorso, sul punto, è fondato. Invero, la decisione del tribunale appare, con tutta evidenza, fondata su una parziale lettura delle dichiarazioni del RA, in quanto nessuna valutazione risulta effettuata dal tribunale dell'incipit delle suddette dichiarazioni in cui il RA, expressis verbis, afferma che In ambiente acrese sono ли assolutamente notori i rapporti tra AR GE e AR OR ed è 5 altrettanto noto in ambienti imprenditoriali che alle spalle di AR OR vi sia AR GE, circostanza che io personalmente ho avuto modo di apprezzare nei termini sopra descritti. Lo stesso AR OR a cagione della sua vicinanza e la sua contiguità con AR GE fa valere apertamente questo rapporto e contiguità con ambienti criminali». L'allontanamento dal cantiere, quindi, avrebbe dovuto essere valutato dal tribunale alla stregua di tutta la dichiarazione e, in particolare, della drammatica affermazione «io stesso ne sono stato testimone e vittima». Le suddette dichiarazioni pongono il problema dell'utilizzabilità stante il divieto previsto dall'art. 194/3 cod. proc. pen. a norma del quale «Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti». Sul punto, va, però, osservato, innanzitutto, che “l'apprezzamento personale" espresso dal RA sul AR, è strettamente collegato alla sua vicenda personale. In secondo luogo, il Tribunale, nel riesaminare la suddetta dichiarazione, ha la possibilità di valutare se quelle "generiche" affermazioni trovino o meno un riscontro negli atti processuali e cioè: a) quali siano i rapporti fra AR OR e AR GE;
b) se sia "altrettanto noto in ambienti imprenditoriali che alle spalle di AR OR vi sia AR GE" quale lo stesso come ha obiettato il Pubblico Ministero ricorrente secondo giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza del 02/07/2015 aveva scritto che l'impresa "La Fungaia" fosse riconducibile a AR OR ma, sostanzialmente, riferibile allo stesso AR GE» incolpato di far parte, in posizione apicale, della cosca mafiosa che spadroneggiava nella zona. In altri termini, il tribunale dovrà valutare, alla stregua di una valutazione globale degli elementi fattuali acquisiti agli atti delle indagini e sottoposti al suo vaglio, se quelle minacce fossero o meno vissute dal RA come semplici minacce estorsive o come una minaccia estorsiva qualificata dal metodo mafioso.
3.2. CONCUSSIONE A DANNO DI CE MI (CAPO SUB 25) Sul punto la motivazione addotta dal Tribunale (pag. 6 ss) non si presta ad alcuna censura non peraltro perché il ricorrente non ha addotto, a confutazione, un solo elemento in contrario. La doglianza, frammentata in più punti del ricorso, è assolutamente generica ed aspecifica e non consente, quindi, di comprendere, sulla base di quali elementi fattuali, la motivazione del tribunale dovrebbe essere ritenuta affetta da vizi motivazionali o da violazione di legge: da qui l'infondatezza del ricorso ed il conseguente rigetto. 6 4. ART 416 BIS COD. PEN. AR OR, stando al capo d'incolpazione, è indagato di far parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, come semplice partecipe in quanto "titolare di fatto" dell'impresa "La Fungaia di Molinaro Gabriela" impresa di riferimento della cosca mafiosa che se ne serviva per accaparrarsi lavori e appalti pubblici riguardanti il settore di disboscamento e successiva rivendita del legname>. Il tribunale, in ciò confermando l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto insussistenti "i gravi indizi di colpevolezza" rilevando che: l'arricchimento indiziario, rispetto alle indicazioni del IP (che si sofferma sulle dichiarazioni, reputate generiche, rese da TT LE, e sui rapporti del AR OR con AR GE, desumibili dalle intercettazioni telefoniche e dall'interessamento di quest'ultimo per l'impresa boschiva "la Fungaia" intestata alla moglie del primo), offerto dal Pubblico Ministero con l'atto di gravame non apporta, a giudizio del collegio, elementi fattuali giustificativi di una valutazione discostante da quella del primo giudice» (pag. 3 ordinanza impugnata); quanto al progetto finalizzato alla creazione di un consorzio di imprese boschive al fine di monopolizzare i tagli boschivi nella provincia di Cosenza, in vista della realizzazione di alcune centrali di energie rinnovabili, e della quale avrebbe dovuto farne parte la società "La Fungaia" come rappresentante degli interessi del clan mafioso, il tribunale ha confutato l'ipotesi accusatoria, scrivendo: «La distanza temporale tra la data in cui doveva avvenire l'incontro tra i titolari dell'impresa boschiva per la formalizzazione della costituzione del consorzio e la data in cui è stato notato il AR OR in compagnia del D'SI e dell'ing. TO non consente di ritenere, in assenza di ulteriore elementi, che l'incontro fosse finalizzato a consentire l'ingresso dalla società "La Fungaia" nel consorzio stesso, ove si consideri che, nella prospettazione accusatoria, la suddetta società risultava essere, di fatto, nella disponibilità anche di AR GE, che era, quindi, nelle condizioni di poter dare l'assenso alla adesione della partecipazione della società al consorziò, considerata che egli era stato messo al corrente dal D'SI del suo progetto» (pag. 5 ordinanza impugnata). In pratica, sia il giudice per le indagini preliminari che il Tribunale hanno ritenuto insufficienti gli indizi addotti dal Pubblico Ministero a sostegno della tesi accusatoria e cioè: a) le dichiarazioni di tale TT LE;
b) i rapporti del AR OR con AR GE;
c) la partecipazione della società "La 7 Fungaia" al progetto finalizzato alla creazione di un consorzio di imprese boschive al fine di monopolizzare i tagli boschivi nella provincia di Cosenza. In questa sede, il ricorrente: ha riportato le dichiarazioni sia di TT che di RA IG (pag. 9 del ricorso); ha posto l'attenzione sui rapporti fra AR OR e AR GE derivanti dal fatto che la società "la Fungaia", nonostante fosse gestita da AR OR, era riconducibile, di fatto, a AR GE (pag. 7 ricorso); ha insistito sul fatto che AR GE, attinto da ordinanza di - custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso, è il reggente della cosca UA operante nel territorio di Acri e che, in tale ruolo, era l'uomo di fiducia del capo cosca RI (pag. 7); ha sostenuto che l'appartenenza dell'indagato alla cosca mafiosa si poteva - desumere anche dei reati fine per i quali era indagato (pag. 8 ss). Sulla base di questo coacervo di elementi, il ricorrente ha lamentato che il tribunale avrebbe dato del quadro indiziario una lettura frazionata e non unitaria, il che non gli aveva consentito di effettuare una valutazione attendibile dell'ipotesi accusatoria nei confronti dell'indagato. La censura è fondata. In punto di diritto, occorre premettere i seguenti pacifici principi di diritto: a) in fase cautelare è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273/1 cod. proc. pen.) non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. il quale, invece, rinvia solo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.: ex plurimis Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 26764/2013 Rv. 256731; b) deve escludersi la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi: Cass. 14624/2006, rv. 233621; Cass. 18163/2008 rv. 239789. In punto di fatto, sulla base dell'ordinanza impugnata nonché del ricorso, può ritenersi delineato il seguente quadro indiziario: a) nel territorio del Comune di Acri si è insediata una cosca mafiosa denominata UA, il cui capo è tale RI IU già condannato in via 8 definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.: cfr capo d'incolpazione sub 1, pag. 2 ricorso;
b) durante il periodo di detenzione del RI, il ruolo apicale della suddetta cosca nel territorio di Acri, è stato ricoperto da AR GE: cfr capo d'incolpazione sub 1, pag. 2 ricorso;
c) AR GE è legato a AR OR da stretti rapporti di natura commerciale derivanti dalla comune gestione della società "La Fungaia" gestita da AR OR «ma sostanzialmente riferibile allo stesso AR GE» (pag. 7 ricorso in cui il ricorrente riporta un passo dell'ordinanza del 02/07/2015 del giudice per le indagini preliminari); d) la suddetta società, secondo l'ipotesi accusatoria, costituiva l'articolazione imprenditoriale della cosca mafiosa perché attraverso di essa la cosca orientava le procedure amministrative riguardanti appalti e lavori pubblici (cfr capo d' incolpazione sub 1 pag. 3); -e) i reati di cui ai capi sub 25 27 (e 27 bis) (per il quale al AR OR è stata applicata la misura degli arresti domiciliari) vedono come protagonista propria la suddetta società a cui favore gli imprenditori originariamente aggiudicatari degli appalti pubblici, furono costretti, dietro minacce, a cedere i lavori;
f) la persona offesa dal reato di cui al capo sub 27 (RA) ha dichiarato In ambiente acrese sono assolutamente notori i rapporti tra AR GE e AR OR ed è altrettanto noto in ambienti imprenditoriali che alle spalle di AR OR vi sia AR GE, circostanza che io personalmente ho avuto modo di apprezzare nei termini sopra descritti»: cfr supra § 4.1.; g) TT LE in data 28/10/2014 - allorchè venne escusso con riguardo a minacce subite da AR GE al fine di costringerlo al pagamento di somme di denaro indebite - riferì che "anche AR OR nell'ambiente viene temuto ed è considerato un uomo vicino a IN RI oltre che a AR GE e viene considerato notoriamente un appartenente alla criminalità organizzata e temuto dalla popolazione acrese»: ricorso pag.
9. Questo essendo il quadro indiziario evidenziato dal Pubblico Ministero, non poteva il tribunale frazionarlo indebitamente e cioè: a) soffermarsi, quanto al ruolo svolto dalla società "la Fungaia", alla sola vicenda dei tagli boschivi, trascurando tutta il pregresso "ruolo" svolto, per il tramite dell'indagato, nei reati di cui ai capi sub 25-27; b) ignorare completamente i rapporti fra AR GE e AR OR;
14 9 c) ignorare, ritenendole immotivatamente generiche, le dichiarazioni del TT per il quale vale, relativamente al divieto di cui all'art. 194/3 cod. proc. pen., quanto detto in relazione alle dichiarazioni del RA;
d) valutare solo una parte delle dichiarazioni del RA, non prendendo in alcuna considerazione il drammatico incipit delle medesime;
e) sottovalutare la natura dei gravi reati (concussione in concorso con AR GE ed estorsione) per i quali il AR OR è indagato (e per i quali è stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza), senza porsi il problema se quei reati potessero essere ritenuti, a loro volta, indizi dell'appartenenza del AR alla cosca mafiosa, e cioè se fossero reati fine dell'associazione mafiosa o semplici reati commessi dal AR per fini esclusivamente personali: sul punto, è appena il caso di osservare che anche l'eventuale insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, non implica che quei reati non possano essere ritenuti reati fine, in quanto non vi è un rapporto di necessaria biunivocità fra la suddetta aggravante e il reato associativo, posto che si può commettere il reato fine senza aggravante e, viceversa, commetterlo con aggravante senza essere partecipi dell'associazione. Pertanto, ed in conclusione, anche in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'ordinanza dev'essere annullata e gli atti trasmessi al Tribunale che, nel riesaminare la posizione dell'indagato, prenderà in esame in modo unitario e non frazionato l'intero quadro indiziario ad esso sottoposto dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, si atterrà ai seguenti principi di diritto: in fase cautelare è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273/1 cod. proc. pen.) non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. il quale, invece, rinvia solo ai commi 3 e4 dell'art. 192 cod. proc. pen.»; anche in materia cautelare deve escludersi la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, ed a fornire risposte circoscritte ai singoli e diversi indizi, omettendo, quindi, una valutazione unitaria dell'intero compendio indiziario». Ovviamente, ed è appena il caso di dirlo, all'esito del nuovo esame, il Tribunale, ove dovesse ritenere fondato l'appello del Pubblico Ministero, valuterà anche la sussistenza dell'esigenze cautelari. 10 ли
P.Q.M.
ANNULLA l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della gravità indiziaria per i reti di cui agli artt. 416 bis (capo 1) e 513 bis cod. pen. e 7 L. 203/1991, nonché in ordine alla valutazione del'aggravante ex art. 7 L. 203/1991 per il reato di estorsione di cui al capo 27, con rinvio a Tribunale di Catanzaro sezione per il riesame delle misure coercitive anche per l'eventuale rivalutazione delle esigenze cautelari;
DISPONE l'integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale RIGETTA nel resto il ricorso Così deciso il 13/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Geppino Rago14 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 MAG. 2016 IL A Il Cancelliere MADICA M E CANCELLIERE R P U Claudia Pianelli [ S LI E T O R N O E C * 11