Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2002, n. 10023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10023 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
O ITALIANO1 0023/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES UP MADI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'ORERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 16152/01 Cron.27292 Dott. Ugo RIGGIO 1 Consigliere Rep. 1989 MENSITIERI · Consigliere Dott. Alfredo Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 22/02/02 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO C.C. ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LOTTO DI PIAZZA BERARDI 7CONDOMINIO EVANGELISTI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio persona dell'Amm.re p.t. Sig. FIORINI CECCANO, in Sol dal Sig. per diritti € 155 Francesco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 10 LUG. 2002. FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE VINCENZO GRECO, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO MANCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FRANCO,DITTA RIAM DI NO elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO S SPIRITO 48, presso lo 2002 studio dell'avvocato ANTONIO MASTRANGELI, che lo 299 BIS difende, giusta delega in atti;
fert. -1- controricorrente avverso la sentenza n. 412/00 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 03/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che il ricorso sia dichiarato inammissibile o quanto meno rigettato per manifesta infondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ditta Riam, di LI AN, chiedeva ed otteneva dal Pretore di Frosinone decreto ingiuntivo di pagamento di lire 1.906.212, a titolo di corrispettivo per la manutenzione dell'impianto-ascensore per gli anni 1989-1990. Il Condominio proponeva opposizione deducendo di tempestivamente disdetto il contratto in data avere 3/12/1987 , con decorrenza 31/12/1988. Con sentenza 28/12/96 il Pretore accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. La decisione veniva riformata dal Tribunale di Frosinone che, con sentenza 3/5/2000, pur confermando la revoca del decreto ingiuntivo, condannava il Condominio a pagare alla Riam, а titolo risarcitorio, la somma da questa domandata con la procedura monitoria. Il Condominio ha chiesto la cassazione della sentenza per un unico motivo illustrato da una memoria. Ha resistito l'intimata con controricorso. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, о quanto meno rigettato, per manifesta infondatezza avendo ad oggetto censure di merito contrastate da congrua motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1366, 1370 e 1371 C.C. nonché omesso esame su punto decisivo per non avere la sentenza interpretato la clausola relativa al rinnovo tacito del contratto secondo le regole ermeneutiche di cui alle surrichiamate norme. Stante l'equivocità della clausola, dovuta, secondo il ricorrente, alla discrepanza tra la parte manoscritta (che indicava dall'1/1/73 al 31/12/78 -sei anni - il periodo di prima durata del contratto), e la parte predisposta a stampa (che indicava 2 la durata in cinque anni) il giudice d'appello avrebbe dovuto darne un'interpretazione in senso non favorevole per il suo autore (e cioè la Riam), secondo buona fede nel dubbio, avrebbe dovuto applicare un equo e, contemperamento degli interessi tenendo presente che non era equo far corrispondere al Condominio il corrispettivo della manutenzione per gli anni 89-90, nei quali non aveva ricevuto il servizio. La censura, oltre a proporre una diversa valutazione nondel merito della causa che in questa sede consentita, non tiene conto della ratio decidendi posta a base della sentenza. predisposta nella Il contrasto tra la parte (recante l'indicazione di durata del modulistica contratto in cinque anni) e la parte manoscritta (recante 5 l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem di prima scadenza, da cui era evincibile la durata di sei anni), è stato infatti superato dal giudice d'appello correttamente applicando la regola dettata dall'art.1342 C.C., nel senso cioè che le disposizioni aggiunte dovevano prevalere su quelle predisposte (e sul punto non vi è specifica censura). Il corrispettivo per gli anni 89-90 è stato ritenuto dovuto nonostante la mancata prestazione sul rilievo (anch'esso non censurato) che era documentalmente provato che il Condominio aveva rifiutato la prestazione. Il ricorso, manifestamente infondato, Va dichiarato inammissibile ai sensi del 2° comma dell'art.375 c.p.c. (così come modificato dalla legge 24/3/2001 n.89) 109T129,11 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la 456T 20,66 soccombenza. TOT/ 49,77
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna 806512 161,27 il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 486,00 ' di cui euro 400,00 (quattrocento) per onorari. Roma, 22 febbraio 2002 Il presidente L'estensore w: nu firep IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 LUG. 2002 IL CANCELLIERE co