Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2017, n. 35677
CASS
Sentenza 2 maggio 2017

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Massime1

La circostanza aggravante prevista dall'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 nella forma della agevolazione mafiosa ha natura soggettiva, concernendo i motivi a delinquere ed essendo incentrata sul dolo specifico e non già sulla modalità della condotta, e rientra tra quelle che, ai sensi dell'art.118 cod. pen., devono essere valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. (In motivazione, la Corte ha precisato che le restanti circostanze qualificate come soggettive dall'art. 70 cod. pen. e diverse da quelle disciplinate dall'art. 118 cod. pen., si estendono ai concorrenti nel reato a condizione che questi siano stati consapevoli e l'aggravante abbia agevolato la realizzazione del reato).

Commentario1

  • 1Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettiva
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020

    La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2017, n. 35677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35677
Data del deposito : 2 maggio 2017

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