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14 gennaio 1994
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16 ottobre 2013
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9 maggio 2018
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14 dicembre 2021
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30 dicembre 2022
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Art. 640-ter.
(Frode informatica).
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta' ((...))
(Frode informatica).
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta' ((...))
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- 1. I profili distintivi dei reati di frode informatica e di indebita utilizzazione delle carte di pagamentoEnrica Oberto · https://www.iusinitinere.it/ · 290.92847
[…] Lamenta il ricorrente l'erronea qualificazione del fatto, che integrerebbe il diverso reato di cui all'art. 640 ter c.p., procedibile a querela. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39970Provvedimento: […] ascritte di cui agli artt. 615-quater e 640-ter cod. pen . in mesi 10, […] con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen . posto che errata doveva ritenersi la decisione di appello che aveva ritenuto contestata in fatto l'aggravante del comma secondo della predetta norma di avere commesso il fatto mediante il furto o l'utilizzo indebito dell'identità digitale; […] ed invero l'imputazione dei capi B) e D) elevata a carico degli imputati a titolo di violazione dell'art. 640-ter cod. pen […]Leggi di più...
- art. 615-quater cod. pen.·
- procedibilità di ufficio·
- art. 615-ter cod. pen.·
- rideterminazione trattamento sanzionatorio·
- remissione tacita di querela·
- art. 640-ter cod. pen.·
- annullamento senza rinvio·
- diminuzione massima di pena·
- diritto di difesa·
- contestazione aggravante