Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, l'elemento dell'"altrui danno", può essere rappresentato dalla mera emissione di cambiali che, in quanto atti di assunzione di obbligazioni, implicano una già avvenuta "deminutio patrimonii", indipendentemente dal successivo adempimento.
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Tribunale Nola, 27/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/07/2021), n.929 Giudice: Arnaldo Merola Reato: 56,629 c.p. Esito: Condanna (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300.00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice, dott. Arnaldo Merola, alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a Cercola il (...). residente in Birkirkara (Malta), (...) (domicilio eletto per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p. come da verbale del 30 gennaio 2019, in atti) libero - già presente difeso di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2013, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 22/11/2013
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 2613
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 13278/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RC, SU CE, Di PP IC, NE LE e GE CE;
nonché sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'appello di Catanzaro;
nei confronti di:
MB DA;
avverso la sentenza 28.9.12 della Corte d'Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG presso la Corte d'appello di Catanzaro con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione della MB e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori presenti - Avv. Vincenzo Nino D'Ascola per il EL, Av. Antonio Quintieri per lo NE, Avv. CE Alessandro Caruso per il GE, Avv. RC Manna per il Di PP, Avv. Sergio Rotundo per il SU, Avv. Giuseppe Bruno per il EL e il SU e Avv. Giovanni Frullano per la MB -, che hanno concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 28.9.12 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella emessa il 15.6.11 all'esito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di EL RC, SU CE, Di PP IC, NE LE, GE CE e MB DA (tutti imputati di estorsione continuata e tentata ai danni di De TA SA, reati aggravati ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991), assolveva la
MB dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto, revocava le statuizioni civili adottate in prime cure in favore del De TA riguardo alla posizione degli altri imputati (e ciò per rinuncia manifestata dalla stessa parte civile nei confronti di costoro) e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. Questi, in sintesi, i fatti così come ricostruiti dai giudici d'appello: MB DA, imprenditrice della provincia di Lucca, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con De TA SA, che nel contempo, accreditandosi come esperto di sicurezza aziendale e vantando esperienze professionali di altissimo profilo, aveva da lei ricevuto l'incarico di responsabile della sicurezza d'una società facente capo alla stessa MB. I rapporti fra i due, deterioratisi, erano stati poi definiti con una transazione del 24.1.10 all'esito della quale la MB aveva versato al De TA tre assegni per complessivi Euro 22.750,00. Ritenendo di essere stata vittima, in occasione di tale transazione, di una condotta estorsiva e truffaldina e, quindi, di non dovere alcunché al De TA, l'imprenditrice - giunta in Calabria, nella zona di Isola Capo Rizzuto per discutere di affari - tramite lo NE si era rivolta al EL (titolare della EL SM Security) per risolvere la questione insorta con il De TA. A sua volta il EL, con l'ausilio dello NE medesimo, del GE, del SU e del Di PP, aveva ottenuto, mediante minacce e violenza, che il De TA emettesse a favore della MB tre cambiali per complessivi Euro 13.000,00 (cambiali materialmente consegnate a SA IT, dipendente del EL, e poi consegnate alla MB), mentre la pretesa restituzione degli assegni aveva sortito esito solo parzialmente positivo.
Ricorrevano contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento, il EL, il SU, il Di PP, lo NE e il
GE, nonché il PG presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della sola MB.
Il EL lamentava:
1) erronea qualificazione giuridica dei reati, dovendosi essi derubricare in violazione dell'art. 393 c.p., o, al più, dell'art.610 c.p., atteso che egli era intervenuto al solo fine di assicurare il recupero di un credito liquido ed esigibile vantato dalla MB nei confronti del De TA (giacché costui - come ritenuto dagli stessi giudici di merito - non aveva titolo per pretendere gli assegni ricevuti dalla MB, tanto che lo stesso GUP aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Lucca in merito alle condotte tenute dal De TA nei confronti della MB); nel fare ciò il EL non aveva ricevuto alcun compenso ne' aveva realizzato alcun ingiusto profitto ed aveva agito senza altro interesse personale che non fosse quello - lecito - di accreditarsi agli occhi dell'imprenditrice lucchese per poter entrare in rapporti di affari con lei;
ne' vi era nesso alcuno fra l'emissione delle cambiali da parte del De TA e il preteso ingiusto profitto, senza conseguire il quale non si ha consumazione del delitto di cui all'art. 629 c.p.; sul versante soggettivo, non vi era dolo da parte del EL, considerato che egli aveva agito nella convinzione della legittimità del credito vantato dalla MB, quindi senza alcuna rappresentazione dell'ingiusto profitto costituente evento del delitto di estorsione;
quanto al danno, esso non poteva ravvisarsi nemmeno nella pretesa di 3.000,00 Euro in più rispetto a quanto originariamente dovuto dal De TA allo MB, dal momento che il EL si era limitato a riferire al soggetto passivo che ciò era quel che volevano terze persone;
2) insussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, poiché in tutta la vicenda non era mai emersa la simultanea presenza di due o più persone nelle condotte estorsive oggetto di contestazione e, men che meno, del EL insieme con altri negli episodi del 3.3.10 e del 5.3.10, episodi di cui l'impugnata sentenza aveva parlato sulla base delle non credibili e comunque non riscontrate dichiarazioni del De TA e delle ammissioni dello NE, che in realtà si era limitato ad assistere passivamente al colloquio con la persona offesa;
3) insussistenza dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152/91 (che l'impugnata sentenza aveva ravvisato nella sua accezione metodologica), non essendovene prova ne' potendola desumere dalle generali presenze mafiose nel territorio calabrese ove si era svolta la vicenda (quasi si potesse parlare di una sorta di principio di territorialità) o dalla parcellizzazione delle singole presunte condotte estorsive o dall'essere stati apoditticamente ritenuti il Di PP e il SU come esponenti della criminalità organizzata locale.
Il SU denunciava:
4) vizio di motivazione, travisamento delle prove e/o mancata loro valutazione, atteso che la Corte territoriale si era limitata ad aderire apoditticamente alla motivazione del primo giudice, sostanzialmente eludendo l'obbligo di motivare, in particolare riguardo agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 c.p. e all'insussistenza dell'ingiusto profitto e del danno per il
De TA, dal momento che la MB voleva soltanto,
legittimamente, che le fossero restituiti gli assegni che il De TA medesimo le aveva estorto o che le fosse resa una somma corrispondente;
la pronuncia era, poi, contraddittoria per aver assolto la MB nonostante che nel capo di accusa ella figurasse come mandante dell'estorsione e persona interessata all'ingiusto profitto;
quanto agli ulteriori 3.000,00 Euro che sarebbero stati pretesi in più rispetto al credito vantato dalla MB nei confronti del De TA, si trattava di fatto non contestato nell'editto accusatorio ne' provato e, comunque, non ascrivibile al SU;
ne' la gravata pronuncia aveva motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato di estorsione, pur essendo chiaro che il SU aveva agito al solo fine di esercitare il diritto nell'interesse della MB;
5) errata qualificazione giuridica del delitto di estorsione anziché di violazione dell'art. 393 c.p.: il mero impiego di violenza fisica (limitato ad un solo episodio), la reiterazione delle richieste di pagamento e l'evocazione di personaggi appartenenti alla criminalità organizzata non bastavano a far ravvisare il delitto p. e p. ex art.629 c.p.; a sua volta l'elemento distintivo del delitto di estorsione da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiedeva solo nell'elemento psicologico e non nella maggiore o minore gravità delle minacce o delle violenze (diversamente, si sarebbe leso il principio di stretta legalità); nel caso di specie non solo le condotte, per quanto insistenti, non erano state sproporzionate rispetto al credito vantato dalla MB, ma il SU aveva incontrato il De TA in una sola occasione;
quanto all'ingiusto profitto, esso non poteva ravvisarsi ne' nella pretesa di ulteriori Euro 3.000,00 (per le ragioni innanzi dette) ne' nei proficui rapporti d'affari che si sarebbero potuti instaurare con l'imprenditrice lucchese in caso di esito positivo del recupero del suo credito;
6) inesistenza del danno per il De TA, danno che - contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata - non poteva ravvisarsi nella lesione dell'autonomia decisionale del soggetto passivo: al più, trattandosi di nocumento privo di rilevanza economica, si sarebbe potuto configurare solo il delitto di violenza privata;
7) insussistenza dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non essendovene prova ne' bastando a tal fine il contesto territoriale ove si era svolta la vicenda, non essendo stata in concreto evocata alcuna forza intimidatrice di tipo mafioso ne' risultando altrimenti che taluno degli imputati partecipasse ad associazioni mafiose.
Il Di PP prospettava (nei due ricorsi a firma dei difensori, avv.ti Manna e Pugliese):
8) mancato esame dei motivi d'appello aggiunti (erroneamente ritenuti tardivi, pur essendo stati depositati presso il Tribunale di Cosenza il 27.4.12 e, quindi, nei termini di cui all'art. 585 c.p.p.) con cui si era lamentata la situazione di incompatibilità in cui versava, ex art. 34 c.p.p., il GUP che aveva emesso la sentenza di primo grado, per aver espletato le funzioni di GIP nell'ambito del proc. pen. 48/09 R.G.N.R. - c.d. operazione Terminator 4 - a carico del Di PP, procedimento connesso a quello in esame ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c); ne' poteva dirsi, come aveva fatto la Corte territoriale, che unico rimedio per far valere un'eventuale ipotesi di incompatibilità del giudicante sarebbe stato quello della ricusazione nei termini di cui all'art. 38 c.p.p., giacché nel caso di specie la difesa del Di PP era venuta a conoscenza della descritta situazione di incompatibilità unicamente dopo l'ordinanza di custodia cautelare nel citato procedimento c.d. Terminator 4, emessa il 29.11.11 e, quindi, dopo la sentenza di primo grado;
9) vizio di motivazione - oltre che violazione degli artt. 191, 192 e 546 c.p.p., - per avere la Corte territoriale formulato un complessivo giudizio di attendibilità del nucleo essenziale del narrato del De TA nonostante la scarsa credibilità delle sue dichiarazioni per altri versi ravvisata dagli stessi giudici di merito, il che andava oltre le possibilità di applicazione del criterio della c.d. credibilità frazionata;
in particolare, quanto alla posizione del Di PP, dalla conversazione da lui avuta con il De TA presso il bar "La IG di EA (il cui tenore risultava, per altro, da una registrazione che il De TA aveva consegnato alla polizia solo in copia anziché in originale) emergeva semplicemente che il Di PP era stato precedentemente informato dal EL delle percosse subite dal De TA, ma non che vi avesse concorso;
inoltre, dalle stesse dichiarazioni del De TA non risultava che il Di PP aveva posto in essere violenze o minacce che, invece, l'impugnata sentenza aveva tratto dalla suddetta registrazione del colloquio;
ulteriore elemento di contraddittorietà della motivazione emergeva dall'assoluzione della MB, che pur doveva essere la mandante delle pretese avanzate nei confronti del De TA;
10) mancata derubricazione del delitto di estorsione in quello di cui all'art. 393 c.p., o, al più, in quello p. e p. ex art. 610 c.p., nonostante che i soggetti attivi avessero agito nella convinzione di realizzare la legittima pretesa restitutoria della MB, senza perseguire alcun personale interesse od arrecare danno alcuno al De TA;
quanto alla pretesa di 3.000,00 Euro ulteriori rispetto al debito del De TA verso la MB, si trattava di circostanza di fatto non provata (anzi, lo stesso De TA l'aveva esclusa) e che comunque non era stata oggetto di contestazione nell'editto accusatorio;
la stessa pronuncia di primo grado, condivisa sul punto da quella d'appello, aveva affermato che il De TA non aveva alcun titolo per trattenere gli assegni che aveva estorto alla MB, che - di
contro
-legittimamente ne esigeva la restituzione;
11) erronea condanna per estorsione consumata anziché semplicemente tentata, poiché l'unica condotta addebitabile al Di PP - consistita nel colloquio del 13.3.10 con il De TA ad EA - era stata anteriore all'emissione delle cambiali, emissione (decisa dallo stesso De TA per evitare di dover restituire l'assegno ancora in suo possesso o il denaro corrispondente) di per sè insufficiente ad integrare l'ingiusto profitto necessario ai fini della consumazione del delitto p. e p. ex art. 629 c.p., perché inidonea a soddisfare l'interesse della MB o degli altri imputati, anche perché il De TA non aveva alcuna intenzione di onorare dette cambiali;
12) insussistenza dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, considerato che il Di PP non aveva mai riportato condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e che non aveva mai speso il nome di soggetti appartenenti a cosche mafiose;
semmai, era stato lo stesso De TA a fare il nome, a sproposito, di esponenti della criminalità organizzata vantando conoscenze pericolose per intimidire i propri interlocutori, in particolare nell'incontro avuto il 4.3.10 con il EL;
13) omessa motivazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e della ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonché erroneo diniego delle attenuanti generiche sol per l'asserita "biografia penale" del Di PP, con omessa valutazione degli altri elementi di cui all'art. 133 c.p.. Lo NE deduceva:
14) insussistenza del delitto di estorsione per assenza dell'ingiusto profitto con altrui danno (visto che si trattava soltanto di far restituire alla MB quanto lo stesso De TA le aveva in precedenza estorto) e per mancanza d'un suo concorso nel reato ascrittogli, essendosi egli limitato a mettere in contatto dapprima la MB con il EL e, poi, questi con il De TA, senza neppure immaginare i futuri drammatici sviluppi della vicenda;
15) mancanza di prova dell'asserito concorso dello NE, che sarebbe stato limitato ad un solo incontro, avvenuto il 5.3.10 con il De TA e da questi registrato: contrariamente a quanto affermato dall'impugnata sentenza, in realtà non risultava in atti che il De TA avesse attribuito allo NE la voce del proprio interlocutore in quella occasione, in cui - per altro - era presente anche AN LE (altro coimputato, poi assolto), che aveva lo stesso nome di battesimo del ricorrente: e se incertezza vi era circa l'attribuzione della voce allo NE, contestarla in prime cure non era onere del ricorrente (contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale);
16) inesistenza dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, anche perché - ad ogni modo - ex art. 59 c.p., tale aggravante oggettiva non poteva essere posta a carico del concorrente che, senza colpa, avesse ignorato l'uso di metodi mafiosi da parte dei correi, come nel caso dello NE;
costui, inoltre, non era nemmeno ricollegabile al soggetto - il Di PP - che la gravata pronuncia aveva indicato come prossimo ad ambienti mafiosi;
17) errata qualificazione del reato come violazione dell'art. 629 c.p., anziché dell'art. 393 c.p., non essendo sufficiente - per ravvisare un'estorsione - l'apodittica affermazione secondo la quale le minacce e le violenze esercitate sarebbero state tanto gravi da risultare sproporzionate rispetto al fine perseguito. Il GE denunciava:
18) inesistenza del delitto p. e p. ex art. 629 c.p., per mancanza di ingiusto profitto, tale non essendo il recupero del credito legittimamente vantato dalla MB nei confronti del De TA per ottenere la mera restituzione della somma di denaro che costui le aveva estorto (del che davano atto entrambe le sentenze di merito);
al più, l'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione si sarebbe dovuta derubricare in quella p. e p. ex art. 393 c.p., considerato che il GE era convinto di agire a tutela delle legittime spettanze della MB, come icasticamente affermato dallo stesso ricorrente nel corso di una conversazione telefonica oggetto di intercettazione;
ne' poteva dirsi che il ricorrente e gli altri coimputati (diversi dalla MB) avessero agito per realizzare propri interessi: tali non erano ne' l'intento di ottenere dal De TA 3.000,00 Euro in più rispetto al credito dell'imprenditrice lucchese ne' la prospettiva di instaurare futuri rapporti economici con lei, ipotesi sfornite di prova e frutto di mere congetture da parte dei giudici di merito;
19) inesistenza dell'asserita sproporzione tra il recupero del credito e le violenze e minacce impiegate (in proposito il ricorrente argomentava le proprie critiche alla contraria giurisprudenza di questa Suprema Corte), posto che le minacce e le violenze gravi potevano essere soltanto quelle commesse con uso di armi, come desumibile dall'art. 339 c.p., e dall'art. 612 cpv. c.p.; nel caso in esame la violenza fisica si era limitata, a tutto concedere, ad una spinta e a un pugno sul volto (come descritto in rubrica), senza trasmodare nel pestaggio patito dal De TA ad opera del GE, pestaggio di cui - in realtà - aveva parlato solo l'impugnata sentenza;
20) mancanza di prova di tale pestaggio, atteso che lo stesso De TA aveva riferito soltanto d'una spinta e di un pugno ricevuto sulla mascella dal GE (il quale, a sua volta, aveva incontrato il De TA in una sola occasione, il 4.3.10): ciò escludeva l'asserita sproporzione tra il fine perseguito (il recupero crediti nell'interesse della MB) e i mezzi adoperati e dimostrava l'estraneità del GE alle ulteriori iniziative poste in essere dagli altri coimputati, sicché nei suoi confronti non poteva parlarsi di sistematica pervicacia nel reiterare la condotta criminosa;
21) errata configurazione dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché il GE non aveva mai evocato l'intervento di personaggi legati ad ambienti mafiosi;
a tal fine non bastava neppure l'asserita sua vicinanza a soggetti di elevata caratura criminale (come tale AL MA); inoltre, ex art. 59 c.p., tale aggravante non poteva porsi a carico di un concorrente che, come il GE, aveva comunque ignorato l'uso - in ipotesi - di metodi mafiosi da parte degli altri coimputati;
22) insussistenza del concorso del GE nei delitti di estorsione consumata e tentata e, in subordine, mancata riqualificazione del concorso medesimo come anomalo ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 c.p., non essendovi prova alcuna che il ricorrente, resosi responsabile d'un solo segmento del fatto, fosse consapevole della condotta degli altri coimputati e che il suo dolo si riferisse al delitto di estorsione anziché a quello proprio del reato p. e p. ex art. 393 c.p.;
23) erroneo diniego dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, in base al mero rilievo del ruolo asseritamente non marginale del GE, considerato che l'attenuante riguardava - invece - il danno patrimoniale di speciale tenuità.
Con unico articolato motivo di ricorso il PG presso la Corte d'appello di Catanzaro denunciava mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art.110 c.p., nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva assolto la
MB da entrambi i reati, per non aver commesso il fatto, in base al dubbio che ella potesse anche non sapere dei metodi illeciti usati dai coimputati per costringere il De TA a restituirle gli assegni o a versarle una somma corrispondente: obiettava invece il PG territoriale che la MB non aveva affatto avuto una conoscenza meramente postuma delle minacce e delle violenze realizzate ai danni del De TA, ma sin dall'inizio ne era stata puntualmente tenuta al corrente, come emergeva da conversazioni telefoniche intercettate, da quanto riferito dallo stesso NE al De TA e da una telefonata che quest'ultimo aveva dovuto fare alla MB perché costrettovi dal EL;
d'altronde, la stessa MB - consapevole dell'illiceità dei mezzi adoperati nei confronti del De TA - aveva suggerito al GE di non parlarne al telefono e aveva manifestato tutta la propria ira, parlando al telefono con il EL, per l'avvenuta negoziazione da parte del De TA dell'ultimo assegno;
a ciò il EL aveva risposto con il riferirle che il pomeriggio prima si era recato a casa del De TA per prenderlo a schiaffi, pur non riuscendo a rintracciarlo. In conclusione, la MB era stata la mandante di tutta l'operazione e aveva fornito continui e decisivi impulsi alla condotta estorsiva posta in essere dai correi, nella consapevolezza dei mezzi e dei metodi mafiosi adoperati.
La difesa della MB ha depositato memoria con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del PG.
La difesa del SU e del EL ha depositato motivi aggiunti con cui ha denunciato violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, nel calcolo della pena.
La difesa del Di PP ha depositato motivi aggiunti con cui ha insistito nella dedotta violazione degli artt. 34 e 37 c.p.p., e, in subordine, ha chiesto sollevarsi incidente di costituzionalità di tali disposizioni per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono di ricusare il giudice in situazione di incompatibilità determinatasi nell'ambito di procedimenti penali connessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premetta che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme (quanto alla penale responsabilità del EL, del SU, del Di PP, dello NE e del GE), le motivazioni delle due sentenze di merito si integrano reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1^ n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497;
n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre).
Inoltre, è la stessa Corte territoriale ad esordire nella propria motivazione - v. pag. 19 - avvertendo che "La sentenza deve intendersi interamente richiamata, in questa sede, relativamente a tutti gli imputati diversi da MB DA" e, quindi, a rinviare (v. altresì pag. 29 della sentenza d'appello), quanto alla ricostruzione in punto di fatto e al contenuto delle intercettazioni telefoniche, alla pronuncia di primo grado, da cui si discosta soltanto nell'apprezzare la significatività delle medesime risultanze probatorie concernenti la suddetta MB. Ciò detto, il prosieguo di motivazione si svolgerà secondo un ordine logico e mediante accorpamento, per esigenze di sintesi espositiva, di analoghe censure mosse dai ricorrenti. L'asserita incompatibilità del giudice di prime cure. Il motivo che precede sub 8) e quelli aggiunti depositati sempre dalla difesa del Di PP sono manifestamente infondati. Infatti, anche a voler ipoteticamente ed astrattamente supporre l'esistenza di quel vincolo di connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b) e c), tra il presente processo e il proc. n. 48/09 R.G.N.R. - c.d. operazione Terminator 4 - a carico del Di PP, ad ogni modo non sarebbe ravvisabile la lamentata situazione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., e ciò in forza dell'insuperabile rilievo che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal GUP il 15.6.11, mentre l'ordine di custodia cautelare emesso dallo stesso giudicante in funzione di GIP nel citato diverso proc. n. 48/09 R.G.N.R. è, per stessa ammissione dell'odierno ricorrente, successivo (29.11.11). Dunque, al momento della sentenza che nel presente processo ha chiuso il primo grado di giudizio non poteva ancora sussistere incompatibilità alcuna ex art. 34 c.p.p. (nè è immaginabile un'incompatibilità retroattiva).
Nè incompatibilità alcuna poteva ravvisarsi nel mero fatto che lo stesso giudice avesse - sempre in via di mera astratta ipotesi - già prima del 15.6.11 emesso un qualche diverso provvedimento nel corso delle indagini preliminari, vuoi perché di ciò non vi è neppure allegazione vuoi perché l'incompatibilità del GIP ex art. 34 c.p.p., (nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 432/95 della
Corte cost.) può scattare soltanto in presenza di una misura cautelare personale applicata dallo stesso giudice. Le considerazioni che precedono dimostrano l'irrilevanza - ancor prima della manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale sollecitata nei motivi aggiunti depositati dalla difesa del Di PP.
L'attendibilità del narrato del De TA in ordine all'estorsione subita.
I motivi che precedono sub 9), sub 14) e sub 15) si collocano all'esterno dell'area di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, poiché in essi, sostanzialmente, si sollecita un nuovo apprezzamento nel merito circa l'attendibilità della persona offesa, almeno nella parte del narrato riguardante le minacce e la violenza denunciate. Le differenti letture ipotizzate in tali motivi di ricorso scivolano sul piano della rivisitazione dell'intera ricostruzione della vicenda, del contenuto del colloquio fra il Di PP e il De TA presso il bar "La IG di EA, del ruolo avuto dal primo nell'estorsione per cui è processo e del concorso dello NE. In breve, l'esame delle suddette doglianze difensive presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle prove o degli indizi di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché la verifica sulla correttezza logico-
giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6^ n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).
A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere;
tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6^, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. 6^ n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145). Ciò detto, si noti che il motivo in esame non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza ne' violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e costante: cfr., e pluribus, Cass. Sez. 1^ n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1^ n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1^ n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1^ n. 13528 dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1^ n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1^ n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). Quanto alla scindibilità o frazionabilità delle dichiarazioni in tema di valutazione delle prove storiche, essa è conforme a consolidato principio giurisprudenziale (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2^ n. 10469 del 22.3.96, dep. 6.12.96, rv. 206491), che i giudici del merito - sempre riguardo al narrato del De TA concernente la violenza e le minacce patite - hanno rispettato e correttamente motivato nel caso specifico, avvalendosi anche degli univoci riscontri tratti dalle intercettazioni telefoniche acquisite al materiale probatorio.
L'unico limite alla c.d. valutazione frazionata di una prova dichiarativa è che non vi siano interferenze fattuali e logiche fra la parte del narrato ritenuta falsa o comunque non attendibile e le rimanenti parti ritenute invece meritevoli di credito, interferenze che si verificano solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (cfr., ad es., Cass. Sez. 5^ n. 37327 del 15.7.08, dep. 1.10.08, rv. 241638; Cass. Sez. 4^ n. 12349 del 29.1.08, dep. 20.308, rv. 239300; Cass. Sez. 4^ n. 9450, del 24.1.08, dep. 3.3.08, rv. 239254; Cass. Sez. 3^ n. 40170 del 26.9.06, dep. 6.12.06, rv. 235575; Cass. Sez. 1^ n. 24466 del 17.3.06, dep. 14.7.06, rv. 234412; Cass. Sez. 1^ n. 468 del 18.12.2000, dep. 19.1.01, rv. 217820). Ma non risulta che tale limite sia stato travalicato nel caso di specie, poiché la natura dei rapporti fra la MB e il De TA (quale che sia la lettura che se ne voglia dare) e l'entità delle reciproche pretese creditorie non incide sulla storicità delle minacce e della violenza esercitate nei confronti del secondo e sull'interesse della prima (pacifico fra le parti) a recuperare i crediti vantati.
Quanto alla registrazione del colloquio presso il bar "La IG di EA, si tenga presente che, alla luce della più recente giurisprudenza - che qui si condivide - la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 31342 del 16.3.11, dep. 5.8.11; Cass. Sez. 1^ n. 14829 del 19.2.09, dep. 6.4.09; Cass. Sez. 6^ n. 16986 del 24.2.09, dep. 22.4.09, rv. 243256, Abis;
Cass. Sez. 1^ n. 14829 del 19.2.09, dep. 6.4.09, rv. 243741, Foglia).
Il fatto, poi, che la registrazione consegnata dal De TA agli inquirenti sia solo una copia - e non l'originale - è censura, ancor prima che infondata, preclusa ex art. 606 c.p.p., u.c., perché non fatta valere in appello.
Ancora, per quel che attiene al concorso dello NE, nel motivo che precede sub 15) si contesta la sentenza là dove afferma che sarebbe stato onere dell'imputato negare in primo grado di aver accompagnato il EL nell'incontro del 5.3.10 con il De TA e da questi registrato: ma tale obiezione coglie soltanto una delle due ragioni della decisione a riguardo adottata, l'altra essendo costituita dalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa che attingono anche lo NE e sulla cui credibilità la Corte territoriale ha adeguatamente motivato.
Nè per escludere il concorso basta l'asserito carattere passivo della presenza dello NE accanto al EL, noto essendo, per antico e costante insegnamento di questa S.C., che per ravvisare un concorso nel reato può bastare anche la mera presenza non occasionale nel medesimo contesto topico-temporale durante l'esecuzione del reato, qualora essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nella propria condotta (cfr., ad es., Cass. 11/3/97 n. 4805, dep. 22/5/97, Perfetto;
Cass. n. 1108 del 6/2/97, ud. 4/12/96, P.M. in proc. Famiano;
Cass. n. 8389 del 12/9/96, ud. 29/4/96, Santi ed altri;
Cass. n. 4041/94; Cass. n. 7957 del 24/8/93, ud. 15/4/93, La Torre ed altri;
Cass. 11/12/93 n. 11344, ud. 10/5/93, Algranati ed altri;
Cass. 8/3/91 n. 3003, ud. 2/10/90, Iankson ed altro;
Cass. 11/4/90 n. 5332, ud. 6/12/89, Giusti). La qualificazione giuridica dei reati per cui è processo. I motivi che precedono sub 1), 4), 5), 6), 10), 11), 14), 17), 18), 19), 20) - da trattarsi congiuntamente nella parte in cui investono la qualificazione giuridica dei reati per cui è processo, i relativi elementi costitutivi e l'esistenza di un'estorsione consumata - sono infondati.
Per costante giurisprudenza si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni p. e p. ex art. 393 c.p., allorché il terzo incaricato (mandatario) dell'esazione del credito - a nulla rilevando la natura lecita di esso, su cui molto hanno insistito le difese sottolineando che la MB aveva diritto a ottenere dal De TA la restituzione degli assegni - agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sè, ma anche per propri autonomi interessi illeciti, rispetto alla realizzazione dei quali lo stesso creditore mandante si pone come concorrente morale (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 22003 del 7.3.13, dep. 22.5.13, rv. 255651; Cass. Sez. 2^ n. 12982 del 16.2.06, dep. 12.4.06, rv. 234117; Cass. Sez. 5^ n. 29015 del 12.7.02, dep. 1.8.02, rv. 222292; Cass. Sez. 2^ n. 4681 del 21.3.97, dep. 16.5.97, rv. 207595; Cass. n. 5801/95, rv. 201681; Cass. n. 4025/94, rv. 197397; Cass. n. 1556/92, rv. 189943; Cass. n. 8836/91, rv. 188123).
Analogamente si pone come concorrente nello stesso reato chi comunque collabori con il mandatario nella realizzazione di tale illecito interesse.
A ciò si aggiunga che ricorre il reato di estorsione (e non già quello di ragion fattasi o quello di violenza privata) quando si costringa, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricavi direttamente l'autore e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro o titoli nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale: cfr. Cass. Sez. 5^ n. 5193 del 27.2.98, dep. 5.5.98). Nel caso di specie gli interessi personali e illeciti consistono negli accordi di affari per un giro di rifiuti e riciclaggio che, secondo il EL, avrebbe dovuto coinvolgere la MB (secondo quel che si legge a pag.
9-10 della sentenza di primo grado), nonché nella somma ulteriore di cui il EL ha parlato al De TA (v. pag. 9 della sentenza di prime cure).
Non si trattava, dunque, di meri leciti interessi imprenditoriali. È pur vero che a pag. 13 e a pag. 54 della sentenza del GUP si legge che la somma in più pretesa è stata di 3.000,00 Euro e non di 33.000,00 (come invece riportato nel capo di imputazione): tuttavia il dato di fatto per cui la pretesa estorsiva riguardava non la mera restituzione degli assegni alla MB, ma qualcosa in più e di sicuramente illecito, risulta tecnicamente contestato e, con esso, risulta contestata l'ingiustizia d'un profitto che non ha nulla a che vedere con un supposto recupero crediti.
Nè rileva che l'importo contestato fosse superiore a quello poi accertato dal primo giudice e confermato dalla Corte territoriale:
ciò non incide sulla validità della contestazione, noto essendo che può ravvisarsi violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p., solo ove il fatto storico - inteso nella sua realtà fenomenica - ritenuto in sentenza si riveli completamente e radicalmente diverso, tanto da fare riferimento ad elementi costitutivi del tutto estranei a quelli delineati nel capo d'accusa, al punto che su di essi la difesa risulti essere stata concretamente impedita o grandemente menomata.
Non è questo il caso di una mera diversità dell'importo preteso sine titulo nell'ambito della vicenda estorsiva per cui è processo. È poi irrilevante che il EL o il SU non avessero, a loro dire, un personale interesse agli ulteriori 3.000,00 Euro pretesi nei confronti del De TA, posto che per la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 629 c.p., è sufficiente che l'autore agisca al fine di procurare un ingiusto profitto a sè o ad altri.
Ulteriore - e autonoma - conferma dell'impossibilità dell'invocata derubricazione, nel caso di specie, del reato p. e p. ex art. 629 c.p., in quello di cui all'art. 393 c.p., si ricava sotto altro profilo, cioè in forza della costante giurisprudenza secondo cui, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale. Pertanto, essa non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione (Cass. Sez. 5^ n. 28539 del 14.4.10, dep. 20.7.10, rv. 247882; Cass. Sez. 2^ n. 35610 del 27.6.2007, dep. 26.9.2007, rv. 237992; conf. Cass. N. 14440/07, rv. 236457; Cass. n. 47972/2004, rv. 230709; Cass. n. 10336/04, rv. 228156; Cass. n. 29015/02, rv. 222292). Contrariamente a quanto diffusamente sostenuto in alcuni dei ricorsi, la giurisprudenza di questa S.C. - che ravvisa il delitto di estorsione anche quando, pur nella realizzazione d'una legittima (o tale ritenuta) pretesa creditoria, il soggetto attivo abbia impiegato violenze o minacce sproporzionate rispetto al fine perseguito - non introduce un discrimine extranormativo tra le due fattispecie, ma valorizza semplicemente il rilievo che tale sproporzione, essendo altamente sintomatica della pretestuosità della ragione creditoria che si dichiara di voler realizzare, è invece idonea a dimostrare che il fine della condotta è in realtà un altro e che il diritto rivendicato non è che un mero schermo dietro il quale si nasconde una diversa pretesa, illecita.
In altre parole, tale giurisprudenza si mantiene nel solco della pacifica e consolidata interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale che individua il discrimine tra le due fattispecie (estorsione e ragion fattasi mediante violenza o minaccia alla persona) nel relativo elemento psicologico.
Nel caso in esame la sproporzione si ricava dal tenore delle reiterate minacce evocative dell'intervento della locale criminalità organizzata e dal fatto che, se il De TA non avesse ceduto, il GE lo avrebbe messo "su una sedia a rotelle".
Altre sproporzionate minacce - addirittura di morte - sono state poste in essere dal EL nel momento in cui, rivolto al De TA, gli ha ricordato che con soli Euro 0,50 (il costo di un bossolo) sarebbe stato ucciso senza alcuna remora se avesse seguitato a resistere alla pretesa estorsiva.
Nè può considerarsi grave solo la minaccia commessa con uso di armi: se è vero che questa è sicuramente grave (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 5624 del 30.1.86, dep. 16.6.86), non è però vera la proposizione reciproca, atteso che la gravità può risiedere tanto nel mezzo adoperato quanto nell'evento dannoso prospettato (la morte o la totale inabilità fisica, nel caso di specie), a prescindere dalla configurabilità - riguardo all'azione violenta perpetrata dal GE - di un vero e proprio pestaggio ai danni del De TA, il che rende irrilevanti le censure che a tale ultimo riguardo si leggono nei motivi che precedono sub 19) e sub 20).
Le considerazioni che precedono escludono, altresì, la derubricazione del delitto di cui all'art. 629 c.p., in quello p. e p. ex art. 610 c.p., invocata nei motivi di ricorso che precedono sub 1) e sub 10).
È noto che la differenza tra estorsione e violenza privata risiede nella necessità che la condotta, nel primo, sia qualificata da un ingiusto profitto (che può anche non essere di natura patrimoniale) con altrui danno, danno che invece deve consistere, secondo costante giurisprudenza, in una deminutio patrimonii, vale a dire in un nocumento di rilevanza economica;
diversamente, se il danno non è qualificabile in tali termini, ricorre la diversa fattispecie di cui all'art. 610 c.p., che tutela la libertà di autodeterminazione dell'individuo al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. Sez. 2^ n. 49388 del 4.12.12, dep. 20.12.12; Cass. Sez. 1^ n. 5639 del 3.11.05, dep. 14.2.06, rv. 233837, Calabrese ed altri;
Cass. Sez. 1^ n. 9958 del 27.10.97, dep. 5.11.97, rv. 208938, Carelli ed altri;
Cass. Sez. 1^ n. 1683 del 22.4.93, dep. 8.6.93, rv. 194418). Nella specie, la deminutio patrimonii consiste già nella mera emissione di cambiali da parte del De TA, con conseguente sua responsabilità patrimoniale: la circostanza che il soggetto passivo abbia rilasciato gli effetti con la riserva mentale di non onorarli è un mero post factum che non influisce sul già avvenuto depauperamento patrimoniale, tale essendo anche soltanto l'assunzione d'una obbligazione cartolare.
Ciò va affermato in base a due rilievi: in primo luogo l'obbligazione cartolare, essendo caratterizzata da astrazione processuale e ambulatorietà nel lato attivo, ha una propria limitata autonomia - in ragione, altresì, del differente regime di opponibilità delle eccezioni da parte del debitore - rispetto all'obbligazione oggetto del rapporto sottostante all'emissione; in secondo, il concetto di patrimonio consiste nell'insieme dei diritti e degli obblighi suscettibili di rilevanza economica e non semplicemente nel quantum di denaro o di altri beni che siano nella materiale disponibilità d'una data persona.
Pertanto, ogni ulteriore assunzione di obbligazioni (di natura cartolare o meno) importa una già avvenuta deminutio patrimonii, a prescindere dal fatto che esse siano poi in qualche modo adempiute. Ne discende il rigetto anche dei motivi di ricorso che precedono sub 6) e sub 11), incentrati, rispettivamente, sull'asserita mancanza di danno patrimoniale e sulla ventilata non configurabilità di un'estorsione consumata.
Ancora da disattendersi è l'obiezione - che si legge nel motivo di ricorso che precede sub 18) - che il GE avrebbe agito nella convinzione della legittimità del proprio operato, che di per sè non ha alcuna idoneità scriminante, a maggior ragione vista la già spiegata compresenza di autonomi interessi illeciti (ulteriori rispetto a quello di recuperare il credito vantato dalla MB verso il De TA).
Infine, quanto alla contraddizione - lamentata nei motivi di ricorso che precedono sub 4) e sub 9) - fra la condanna del SU e del Di PP e l'assoluzione della MB che pur figurava nel capo d'accusa come mandante dell'estorsione, essa inficia (nei termini appresso chiariti) la seconda e non la prima (su ciò v. meglio infra).
Insussistenza dell'ipotesi del c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p. da parte del GE.
Il motivo che precede sub 22) è infondato.
Per costante insegnamento di questa S.C. (dal quale non si ravvisa motivo di discostarsi) il concorso di persone nel reato non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga ad azione ancora in itinere (cfr., ad es., Cass. Sez. 5^ n. 30412 del 30.6.11, dep. 1.8.11; Cass. Sez. 3^ n. 3506 del 5.3.96, dep. 6.4.96, rv. 204868; conf. Cass. rv. 177167; Cass. rv. 176634; Cass. rv. 161077;
Cass. rv. 146430).
Pertanto, la condivisione anche solo di un segmento della linea unitaria della condotta criminosa configura pienamente il concorso allorquando - consentendo il raggiungimento dell'evento mediante una fattiva collaborazione - abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del delitto (cfr., ad es., Cass. Sez. 5^ n. 8984 del 18.5.2000, dep. 10.8.2000, rv. 217766). Alla stregua di quanto accertato dai giudici di merito, è indubbio che ciò sia avvenuto nel caso del GE, perché egli ha realizzato una porzione consistente e decisiva della condotta criminosa (violenza e minacce gravi) nella piena consapevolezza degli scopi perseguiti e dell'altrui contributo (visto anche il reiterato uso del plurale, da parte sua, nella conversazione telefonica avuta con la MB il 23.4.10).
Dunque, si è distanti dall'ipotesi del c.d. concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., poiché esso presuppone che l'evento realizzatosi sia diverso e più grave di quello voluto dal soggetto attivo, mentre nel caso in esame il GE voleva lo stesso evento (proprio del delitto di estorsione e non di ragion fattasi, come sopra chiarito) avuto di mira dai correi.
L'aggravante delle più persone riunite.
II motivo che precede sub 2) è da disattendersi giacché la Corte territoriale ha accertato, con motivazione scevra da vizi logico- giuridici, che negli episodi del 4.3.10, del 5.3.10 e del 12.3.10 erano stati sempre presenti almeno due concorrenti (uno dei quali, nei primi due episodi, era proprio il EL).
Si tratta di valutazione di mero fatto, in quanto tale riservata al giudice del merito, che nel caso di specie l'ha correttamente effettuata in base alle dichiarazioni del De TA riscontrate (pur non essendo ciò indispensabile, non essendo applicabili alle dichiarazioni della persona offesa l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4) dalle ammissioni dello stesso NE.
A tale riguardo le contrarie considerazioni del ricorrente mirano soltanto a promuovere una rilettura in punto di fatto delle risultanze processuali, il che non è consentito nella presente sede. L'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e la sua estensione ex art. 59 c.p.. I motivi che precedono sub 3), 7), 12), 13), 16) e 21) - da esaminarsi congiuntamente nella parte in cui investono la configurabilità dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e la sua estensione soggettiva - sono infondati.
Ribadito che, essendovi sul punto una doppia conforme, le motivazioni adottate in primo e secondo grado si integrano reciprocamente, deve rilevarsi che l'aggravante in discorso è stata ravvisata non già in base al mero contesto territoriale caratterizzato da forte presenza mafiosa ('ndrangheta), pur indubbiamente rilevante a tali fini, bensì anche in ragione dell'esplicita e ripetuta menzione dell'intervento, ove il De TA non avesse ceduto, di esponenti della locale criminalità organizzata evocati nominativamente, come nel caso di ZI UM e in quello di AL MA:
quest'ultimo è stato espressamente definito dal EL, rivolto al De TA e alla presenza dello NE, come "il boss di IR NA, la cosca è quella di MA AR, ti ho detto tutto...". Ed ancora, in una delle conversazioni trascritte in sentenza il EL così si rivolge al De TA: "Non ci scherzare, conoscono a tutti, conosciamo tutti, in tutta la Calabria, conosciamo tutti come ti ha detto il figlioccio di AL che ti ci portiamo a schiaffi, quelli non sono delinquenti da strapazzo". Risulta inoltre, sempre dalle intercettazioni telefoniche riportate in sentenza, un insistito richiamo anche allo scopo principale della pretesa estorsiva, che non era tanto quello di ricavare un modesto guadagno di Euro 3.000,00 quanto l'entrare in rapporti di affari con la MB, affari illeciti nel momento in cui si parla di un giro di rifiuti e riciclaggio (secondo quel che si legge a pag.
9-10 della sentenza di primo grado).
Come ben si vede, nel caso di specie i giudici del merito hanno accertato con motivazione immune da vizi logici o giuridici che la pretesa estorsiva ha presentato i tipici connotati metodologici mafiosi, vale a dire la riferita provenienza da una organizzazione criminale nota, esplicitamente evocata anche attraverso i nominativi dei suoi più pericolosi adepti, con ripetuta affermazione della sua pervasività, della sua pericolosità (... Quelli non scherzano ...) e della sua capacità di raggiungere la vittima dovunque e in qualunque momento ("...conoscono a tutti, conosciamo tutti, in tutta la Calabria..."), in un contesto territoriale caratterizzato da una notoria presenza mafiosa.
Quanto alla attribuibilità dell'aggravante in discorso, essa è stata esattamente ravvisata riguardo al EL e allo NE vista la presenza del secondo mentre il primo profferiva le minacce sopra ricordate: per di più, sempre secondo quanto accertato in sede di merito, lo NE non ha contestato la materialità dei fatti ascrittigli (e quindi le modalità delle minacce), difendendosi solo con il dire di aver agito disinteressatamente al solo scopo di aiutare una donna sola come la MB.
Per il SU, il Di PP e il GE l'estensione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è stata, poi, correttamente configurata dai giudici di merito in conformità all'insegnamento di questa Corte Suprema, secondo cui ex art. 59 c.p., comma 2, essa è applicabile ai concorrenti nel delitto anche quando costoro non ne siano consapevoli, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2^ n. 3428 del 20.12.12, dep. 23.1.13). Da ultimo, è appena il caso di ricordare che l'aggravante in discorso è stata ravvisata unicamente nel profilo metodologico, il che rende ininfluente, nel caso di specie, accertare o meno che uno o più imputati avessero precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., o risultassero comunque intranei ad associazioni mafiose.
L'attenuante dell'art. 62 c.p., n.
4. La censura che precede sub 23), avanzata dalla difesa del GE, è infondata.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art.62 c.p., n. 4) in riferimento al delitto di rapina o di estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto od estorto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli ulteriori effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto;
ne consegue che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 21872 del 6.3.2001, dep. 30.5.2001, rv. 218795; Cass. Sez. 2^ n. 12456 del 4.3.2008, dep. 20.3.2008, rv. 239749; Cass. Sez. 2^ n. 41578 del 22.11.2006, dep. 19.12.2006, rv. 235386; Cass. Sez. 2^ n. 30275 del 10.4.2002, dep. 5.9.2002, rv. 222784). Nel caso di specie, si tenga presente che dalle sentenze di merito è stato accertato che il GE è stato quello - fra i correi - che non si è limitato a profferire gravi minacce all'incolumità personale del soggetto passivo ("ti metto su una sedia a rotelle"), ma è andato oltre, spintonando e percuotendo con un pugno al volto il De TA.
Di conseguenza, non può dirsi che minacce e violenze di questo tipo abbiano, valutate nel loro complesso e in rapporto anche all'importo delle cambiali rilasciate dal De TA, arrecato un pregiudizio di speciale tenuità.
I motivi aggiunti depositati dai difensori del SU e del EL per denunciare la violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, nel calcolo della pena.
Si tratta di censure inammissibili perché i motivi aggiunti incontrano il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui quelli aggiunti devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma pur sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 2^ n. 1417
dell'11.10.12, dep. 11.1.13; Cass. Sez. I n. 46950 del 2.11.04, dep. 2.12.04; Cass. Sez. 4^ n. 17386 del 20.2.03, dep. 14.4.03; Cass. S.U. n. 4683 del 25.2.98, dep. 20.4.98). Nel caso di specie, al contrario, gli originari ricorsi del SU e del EL non hanno in alcun modo investito le modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio.
La motivazione della trattamento sanzionatorio relativo al Di PP.
Il motivo che precede sub 13) - nella parte in cui investe la motivazione della pena inflitta al Di PP - è infondato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai gravi precedenti penali del Di PP e al ruolo da lui ricoperto nella vicenda per cui è processo l'impugnata sentenza ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1^ n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1^ n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
Nè in contrario rileva il precedente di Cass. n. 11698/88 invocato nel ricorso a firma dell'avv. Pugliese, poiché in esso si afferma che il diniego delle attenuanti generiche può avvenire anche sulla base di un solo elemento soggettivo negativo ritenuto prevalente sugli altri elementi di cui all'art. 133 c.p., mentre nell'ipotesi in discorso - come si è detto - i giudici d'appello hanno valutato a carico del Di PP ben due parametri fra quelli astrattamente rilevanti nel momento in cui si decide se concedere o meno le attenuanti dell'art. 62 bis c.p., senza che ne emergessero di favorevoli all'imputato.
Ogni ulteriore obiezione sollevata dal ricorrente finisce con l'invadere il terreno dell'apprezzamento del merito, estraneo alle delibazioni proprie della sede di legittimità.
Il ricorso del PG territoriale nei confronti della MB. Il ricorso - ammissibile - è fondato quanto al dedotto vizio di motivazione, il che assorbe ogni ulteriore disamina dell'ulteriore censura di violazione dell'art. 110 c.p.. Come sopra si è anticipato, la Corte d'appello motiva anche rinviando (v. pag. 19 e 29), quanto alla ricostruzione in punto di fatto e al contenuto delle intercettazioni telefoniche, alla pronuncia di primo grado, da cui si discosta soltanto nell'apprezzare la significatività delle medesime risultanze probatorie riguardo alla posizione della MB.
Si noti che i giudici d'appello non forniscono un'interpretazione differente - rispetto a quella data dal GUP - del significato letterale delle frasi che nelle conversazioni captate si scambiano i colloquianti (anche perché il linguaggio da loro adoperato non è per nulla criptico).
Tale essendo la premessa, bisogna dare per enunciate nell'impugnata sentenza - in forza, appunto, del rinvio a quella di prime cure - tutte le circostanze fattuali e, segnatamente, le trascrizioni delle intercettazioni così come riportate per esteso dalla pronuncia del GUP, al fine di verificarne la coerenza con le altre affermazioni in punto di fatto operate dai giudici del gravame nell'assolvere la MB.
Ciò vuoi dire che il ricorso del PG territoriale, nel citare taluni stralci delle intercettazioni telefoniche già diffusamente riportati in quella di primo grado, lungi dal sollecitare un inammissibile accesso agli atti processuali o una rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie, in sostanza non fa altro che isolare singoli passaggi motivazionali che, sia pure per relationem, sono già da considerarsi come contenuti nella gravata pronuncia e che risultano inconciliabili (v. meglio infra) con il nucleo della motivazione assolutoria (cioè con l'ipotizzata conoscenza meramente postuma, da parte della MB, della condotta violenta e minatoria posta in essere dai coimputati ai danni del De TA).
Dunque, trattandosi di motivazione (in parte) per relationem, è fuor di luogo anche l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso del PG territoriale eccepita nella memoria depositata dalla difesa della MB per omessa indicazione degli "altri atti del processo" mediante i quali apprezzare il vizio di motivazione: in realtà tale indicazione è prescritta solo ove si censuri un travisamento della prova, mentre quello del fatto, com'è noto, non è denunciabile con ricorso per cassazione (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 3^ n. 39729 del 18.6.2009, dep. 12.10.2009, rv. 244623; Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007; Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre). Nel caso di specie, al contrario, quello fatto valere nel ricorso del PG territoriale è un vizio di motivazione "risultante dal testo del provvedimento impugnato" inteso nei sensi di cui sopra. Si premetta, ancora, che l'impugnata sentenza ha assolto la MB - sia detto in sintesi - perché a dimostrare il presunto mandato estorsivo non basterebbero ne' i suoi personali interessi al recupero del credito verso il De TA ne' le intercettazioni telefoniche, essendo queste ultime tali da lasciar ipotizzare una consapevolezza meramente postuma dei metodi illeciti adoperati dai coimputati nei confronti del soggetto passivo.
Ciò premesso, una prima contraddizione dell'impugnata sentenza risulta a pag. 35: dapprima vi si ipotizza che la MB abbia avuto una conoscenza meramente postuma delle modalità violente e minacciose poste in essere ai danni del De TA, che potrebbero essere avvenute a sua insaputa;
poi, subito dopo, si afferma che il ruolo della MB non può essere desunto esclusivamente dalle conversazioni telefoniche "dalle quali emerge che la donna veniva informata delle azioni violente poste in essere verso il De TA". Ora, si noti che l'unica azione violenta (e ciò è pacifico in entrambe le sentenze di merito) è stata quella commessa dal GE il 4.3.10 (altro sono state le minacce, proseguite anche dopo tale data).
Si consideri altresì che a pag. 24 della sentenza di primo grado (pronuncia cui rinvia quella di appello quanto al contenuto delle intercettazioni) emerge che almeno il 23.4.10 la MB veniva messa al corrente, in maniera del tutto esplicita, dallo stesso GE delle violenze da lui già realizzate ai danni del De TA e dell'intento del GE medesimo di picchiarlo di nuovo, oltre che della possibilità che a ciò provvedessero anche altre persone.
Ciò equivale a dire che ella sapeva delle condotte illecite adoperate nei confronti del soggetto passivo prima che si esaurissero.
E che tali condotte non si fossero esaurite neppure al momento della consegna delle cambiali risulta anche dalle ultime telefonate fra la MB e il EL, sempre in base a quanto accertato in sede di merito (si veda pag. 61 della sentenza di primo grado, là dove si rimarca che le minacce sono proseguite anche dopo la consegna delle cambiali da parte del De TA, avvenuta il 20.4.10, come accertato a pag. 20 della sentenza di primo grado e richiamato mediante il generale rinvio effettuato a pag. 19 e 29 dell'impugnata sentenza). Si vedano, ancora, la telefonata del 25.4.10 (riportata per esteso a pag. 27 della sentenza di primo grado: nell'occasione il EL riferisce espressamente alla MB i metodi violenti usati nei confronti del De TA) e quella del 27.4.10 (il cui contenuto è anch'esso riportato per esteso dalla sentenza di prime cure, conversazione nel corso della quale l'imprenditrice si lamenta con il EL del fatto che il De TA ha negoziato uno degli assegni e il EL le ribadisce esplicitamente l'intento di seguitare nelle intimidazioni verso il De TA).
Conferma ulteriormente che la condotta estorsiva era ancora in corso anche la telefonata minatoria effettuata, sempre il 27.4.10, dal EL al De TA e il cui tenore è in parte riportato pure nel capo d'accusa, condotta la cui storicità riguardo agli altri coimputati è stata pur ribadita dalla stessa impugnata sentenza. In altre parole, avendo previamente rinviato al contenuto delle intercettazioni trascritte nella pronuncia di prime cure e non avendo fornito una differente interpretazione del significato letterale delle frasi che si scambiano i colloquianti, nel tirare le proprie conclusioni la Corte territoriale non si avvede di incorrere in due asserzioni fra loro inconciliabili, ossia negare e affermare nel contempo che la MB abbia avuto una conoscenza meramente postuma dell'altrui illecito operato.
Ciò costituisce un'insanabile contraddizione - decisiva e intrinseca - nel testo della sentenza, come tale censurabile ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e).
L'impugnata sentenza incorre in altra contraddizione interna là dove afferma, a pag. 34, che la MB, nelle conversazioni telefoniche del 23.4.10 ore 19,23 e 19,26 e del 24.4.10 ore 8,44, avrebbe espresso il proprio dissenso rispetto alle modalità di recupero del credito indicate o prospettate dal LI (in quella del 23.4.10 - ore 19,23 - questi espressamente parla di "menare", "picchiare di nuovo" il De TA).
Ma esprimere il proprio dissenso sui metodi quando l'azione è ancora in corso (come sopra si è detto) è un atteggiamento che logicamente e necessariamente ne implica la conoscenza corrente, non già quella meramente postuma poi ipotizzata dalla stessa Corte territoriale. Nè la sentenza si fa carico di chiarire se tale dissenso sia rimasto nell'alveo di un generico prudenziale non voler sapere dell'illiceità d'una condotta che pur tacitamente si continuava ad avallare (nella sentenza di primo grado si riporta lo stralcio di una conversazione telefonica in cui la MB esorta i propri interlocutori a tutelarsi a fronte del rischio che il De TA registri le telefonate e comunque a non parlare per telefono di certe cose) o se invece abbia dato luogo ad un fattivo e immediato intervento per impedirla.
Infine, a pagina 40 della sentenza di primo grado si legge che la MB, una volta risoltasi il 6.5.10 a rivolgersi ai C.C., nella propria denuncia contro il De TA dichiarava "... di non avere mai creduto realmente alle minacce di morte che il EL e i suoi amici profferivano nei confronti del De TA, anzi di essere convinta che anche tali soggetti la stavano prendendo in giro, d'accordo con lo stesso De TA, per conseguire soltanto i benefici che avevano di mira".
Ciò significa che pure in tale denuncia (richiamata anche a pag. 35 della sentenza d'appello senza indicarne un contenuto diverso da quello riportato in prime cure) la MB si proclamava sostanzialmente consapevole delle minacce narratele dai correi, sia pure dubitando della loro veridicità, il che è inconciliabile con l'averne avuto conoscenza meramente postuma.
In sintesi, la conclusione grazie alla quale la MB è stata assolta all'esito del giudizio d'appello è viziata dalle sopra evidenziate insanabili contraddizioni (interne al testo della sentenza impugnata) su un aspetto decisivo della motivazione. Statuizioni conclusive.
In conclusione, vanno rigettati i ricorsi di EL RC, SU CE, Di PP IC, NE LE e GE CE. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In accoglimento del ricorso del PG territoriale si annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di MB DA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di MB DA con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di EL RC, SU CE, Di PP IC, NE LE e GE CE e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014