Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2006, n. 40170
CASS
Sentenza 26 settembre 2006

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In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2006, n. 40170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40170
Data del deposito : 26 settembre 2006

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