Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2007, n. 16532
CASS
Sentenza 13 febbraio 2007

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Massime1

Il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha censurato l'assunto secondo cui costituisce massima di esperienza conforme al principio di saggezza popolare del "tentar non nuoce" che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d'ufficio).

Commentario1

  • 1Motivazione del giudice affetta da vizio di illogicità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2022

    È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2007, n. 16532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16532
Data del deposito : 13 febbraio 2007

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