Sentenza 13 febbraio 2007
Massime • 1
Il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo "id quod plerumque accidit", insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha censurato l'assunto secondo cui costituisce massima di esperienza conforme al principio di saggezza popolare del "tentar non nuoce" che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Motivazione del giudice affetta da vizio di illogicitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2022
È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall'imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2007, n. 16532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16532 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 13/02/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 238
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 012472/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AC N. IL 18/10/1951;
avverso SENTENZA del 16/11/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO FR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito il difensore avv. Aricò Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. IA DR ricorre contro la sentenza 16 novembre 2004 della Corte d'appello di Napoli che - in riforma della sentenza 9 maggio 2003 del Tribunale S. Maria Capua Vetere di assoluzione - lo dichiarò invece responsabile del delitto di minaccia a pubblico. In particolare, a IA DR è stata ascritto il delitto di cui all'art. 336 c.p. per avere minacciato NA NZ, funzionario di cancelleria in servizio alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere - dicendogli "...senti bello, hai ragione che sei dietro una sua scrivania, esci fuori che ti spacco la faccia.." - per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.
La Corte di merito è giunta a conclusioni opposte rispetto a quelle del Tribunale perché ha ritenuto attendibile la versione resa dalla persona offesa, NZ NA, che - anche se con alcune imprecisioni dovute al tempo trascorso dal fatto - ha riferito di essere stato minacciato dall'avv. DR con le parole "...senti, bello, esci fuori che ti spacco la faccia..." e poi ancora alla domanda se stesse scherzando " ...no, hai ragione che stai dietro una scrivania..."- dopo essersi rifiutato di rispondere alla domanda dell'avv.to DR se fossero state richieste eventuali misure cautelari in un procedimento cui egli era interessato. Mentre, inattendibile, per il giudice d'appello, la versione resa dal teste AN TT, altro avvocato presente all'accaduto, sulle ragioni per le quali l'avv.to DR ebbe a dire nei confronti del cancelliere NZ NA "...Ne bello, ma chi ti ha chiesto mai un cosa del genere? ..." - e poi ancora dopo un alterco nel corso del quale AN ebbe a dare del "maleducato" al proprio interlocutore - "...come si permette di chiamarmi maleducato? Nessuno ha mai osato...tu sei fortunato che ti trovi dietro una scrivania perché se ci trovassimo in altre circostanze... io ti farei una faccia di schiaffi...".
Dunque, il giudice d'appello ha fondato le proprie diverse conclusioni su quanto riferito dal funzionario di cancelleria per le quali trovava integrale riscontro il fatto come enunciato nell'imputazione che non poteva anche che escludere la prospettata configurabilità della sola minaccia aggravata, perché era evidente che la condotta dell'imputato fosse stata diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.
2.1. Il ricorrente, con un primo motivo, deduce la manifesta illogicità e palese illegittimità della motivazione della sentenza impugnata. Si pone in risalto che la diversa conclusione cui è giunta la Corte di merito è stata giustificata dall'inattendibilità delle dichiarazioni del teste TT, solo perché animata da "spirito di corpo" e senza tenere conto, invece, che TT è stato qualificato nella stessa sentenza "amico" non dell'imputato bensì della persona offesa, il cancelliere AN. Altro punto critico della motivazione, ad avviso del ricorrente, è l'affermazione secondo cui la richiesta di un avvocato a un ausiliario del pubblico ministero di rivelare un segreto d'ufficio relativo a provvedimenti di libertà personale è ispirato al principio di saggezza popolare secondo cui "tentar non nuoce" e ci si può sempre imbattere "in uno sconosciuto disponibile a violare un dovere d'ufficio, pur così delicato".
Per il ricorrente, la conclusione è sorretta soltanto da una prevenzione che ha prodotto una manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si invoca massime d'esperienza inesistenti e smentite.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 336 c.p.. Il fatto, anche se ricostruito in base agli illogici argomenti esposti nella sentenza impugnata, non configura il delitto de quo. La minaccia, nei contenuti definiti dal giudice d'appello, non è una minaccia e non può essere considerata tale.
DR in realtà non ha minacciato il pubblico ufficiale, in quanto le sue parole non avrebbero potuto significare che una "non minaccia": non si voleva minacciare AN proprio perché era un pubblico ufficiale, "era dietro una scrivania".
Inoltre, la minaccia sarebbe stata solo ipotetica e da realizzare in un futuro incontro che non avrebbe poi avuto alcuna finalità a costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario al suo ufficio.
2.3. Con un terzo motivo, si deduce la erronea qualificazione del fatto, in violazione degli artt. 336 e 612 c.p. l'avv. DR avrebbe reagito a un illegittimo rifiuto di AN, ma non ebbe a condizionare il male minacciato a una condotta del funzionario di cancelleria.
2.4. Con ultimo motivo, si deduce la mancanza o comunque l'illegittimità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso - tranne, è ovvio, che per la questione riferita al trattamento sanzionatorio - si fonda in realtà essenzialmente sul difetto di motivazione circa la ricostruzione della vicenda, sotto il profilo della manifesta illogicità. Illogicità manifesta degli argomenti della decisione nella parte in cui, mediante inferenze di massime di esperienze assertive e prive di una plausibile giustificazione, sono state disattese le deposizioni dei testi FR RE, LL in servizio presso la stessa segreteria, e dell'avv. AN TT, anch'essi presenti all'accaduto.
Per il giudice d'appello, il racconto di NA conferma i fatti come enunciati nell'imputazione e, dunque, che vi fu minaccia con le parole "...senti bello, hai ragione che sei dietro una sua scrivania, esci fuori che ti spacco la faccia..." e che essa fu diretta a far compiere al funzionario un atto contrario ai doveri del suo ufficio con la rivelazione dell'esistenza o meno di una richiesta di misura cautelare nel procedimento cui l'avv. DR era interessato.
Tale racconto non è smentito dai testi, RE FR e AN TT.
L'uno, il m.llo RE, ha detto di avere sentito le parole rivolte a NA da DR "...senti, bello, se esci fuori ti spacco la faccia..." e non esclude che vi fu anche un riferimento al fatto che NA approfittasse di essere dietro una scrivania, ma nulla ha riferito circa la genesi dell'alterco per non essere stato presente all'inizio del diverbio.
L'altro, l'avv.to TT, ha riferito circostanze diverse rispetto a quelle della persona offesa e cioè che l'avv.to DR aveva chiesto al cancelliere NA un fascicolo per depositare un'istanza. Il funzionario rispose che il fascicolo non si trovava e precisò ulteriormente che se ci fosse stata una eventuale richiesta di custodia cautelare "...io poi lo verrei a dire a lei?". A questa precisazione vi è stata l'immediata replica dell'avv.to DR di non avere mai chiesto una tale notizia, risposta che avrebbe dato luogo a un alterco nel corso del quale NA ha dato del "maleducato" all'avv. DR e quest'ultimo ha reagito, dicendogli tra l'atro che era fortunato di essere dietro una scrivania altrimenti lo avrebbe schiaffeggiato.
La diversa versione resa dall'avv.to TT non è stata, però, ritenuta attendibile perché le sue parole erano in tutta evidenza ispirata a "spirito di corpo". Ciò che smentiva la versione dell'imputato e del suo collega TT era anche l'inverosimiglianza, alla stregua del "id quod plerumque accidit, della circostanza che fosse stato il funzionario a negare la disponibilità a rendere notizie d'ufficio senza alcuna sollecitazione;
mentre, la sollecitazione dell'interessato - come riferita dal funzionario di segreteria .- era credibile perché conforme al principio di saggezza popolare "tentar non nuoce". L'ipotesi ricostruttiva scelta dalla sentenza impugnata è quella della persona offesa che, pur se coerente e plausibile, è smentita integralmente dalla versione del teste TT AN che, invece, il giudice di primo grado ha ritenuto attendibile e, in ogni caso, anche plausibile al pari della prima e, come tale, idonea a giustificare una decisione di assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2. Ipotesi ricostruttiva poi che, da un lato, esclude la sussistenza degli elementi richiesti per configurare il delitto di cui all'art.336 c.p.p. e, dall'altro, da fondamento alla conclusione, ripresa in uno dei motivi di ricorso, che in realtà una minaccia non vi sia stata per la remora dovuta al fatto di trovarsi dinanzi a un pubblico ufficiale.
Ciò che rileva è, dunque, se le "massime di esperienza" cui si è fatto ricorso per disattendere la versione di TT AN - conforme a quella dell'imputato - possano essere considerate criteri di inferenza di tale decisività e razionalità da far scendere l'ipotesi antagonista - fatta propria dal giudice di primo grado - al di sotto dei limiti richiesti per ritenerla attendibile. Il Collegio, senza porre in discussione il limite di sindacato sulla selezione delle prove e sul loro significato, si è espresso nel senso che l'attendibilità di un teste non può essere disattesa soltanto con il riferimento alla "massima di esperienza" che soggetti appartenenti a uno stesso ordine professionale siano mossi da "spirito di corpo" a tal punto da essere condizionati a una reciproca copertura anche nel caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie. Si tratta di criterio di inferenza che richiede una concreta verifica in ogni singolo caso e non può, invece, essere considerato una generalizzazione del senso comune e una prassi sociale ne' tantomeno risponde a convinzioni culturali generalmente riconosciute. Come tale, non è "massima di esperienza" che possa di per sè comportare, in mancanza di elementi oggettivi, l'inattendibilità di una deposizione testimoniale.
Altrettanto priva delle richiamate connotazione è l'ulteriore criterio logico in base al quale si è giunti a ritenere inverosimile la circostanza che l'imputato non abbia applicato il principio di saggezza popolare del "tentar non nuoce". Principio che - pur se in alcuni casi della vita quotidiana può assumere il significato di criterio di inferenza decisoria - non può decisamente, in assenza di elementi oggettivi e di riscontro affidabili in singole e concrete vicende, riguardare i rapporti istituzionali cui sono e debbono essere ispirati i comportamenti degli avvocati e dei pubblici funzionali all'interno degli uffici giudiziari.
Dunque, se da un lato è inverosimile che un pubblico dipendente, alla stregua del "id quod plerumque accidit", neghi la disponibilità a rendere notizie d'ufficio senza alcuna sollecitazione, dall'altro, non è assolutamente da ritenere "massima di esperienza" conforme al principio di "saggezza popolare" del "tentar non nuoce" che un avvocato solleciti "generalmente" i pubblici dipendenti per ottenere notizie coperte dal segreto d'ufficio.
L'attendibilità delle opposte versione della vicenda rese dai due protagonisti della vicenda e dagli altri testi presenti a essa avrebbe dovuto essere verificata attraverso elementi oggettivi e diversi criteri di inferenza logica. In mancanza, il giudice di merito non potrebbe che fare ricorso alle regole decisorie che governano l'esito del dibattimento, applicate nel nostro caso correttamente dal Tribunale.
Va ribadito, dunque, che il controllo della Corte di cassazione sui vizi d. motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ciò comporta che la censura di illogicità è fondata quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sul id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. (In tal senso si veda, Sez. 6^, 7 marzo 2003, dep. 28 luglio 2003, n. 31706).
2. Il rilevato deficit argomentativo e l'impiego non corretto di massime di esperienza prive di ogni verifica empirica e logica impongono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio da svolgere in applicazione dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007