Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria, il divieto previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. (reintrodotto dalla legge n. 63 del 2001) trova applicazione anche nei procedimenti in corso, ma alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini della decisione, si applicano, nel giudizio di cassazione, le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione. Ne consegue che è da ritenere legittimamente utilizzabile la deposizione resa dalla P.G. sulle dichiarazioni della persona offesa, prima della introduzione del detto divieto, in mancanza della richiesta del difensore di chiamare a deporre la persona offesa sui fatti da questa riferiti alla polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2002, n. 30275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30275 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 10/04/2002
1. Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 351
3. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DANZA Donato - Consigliere - N. 46982/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR TH, n. il 4-5-1972 a Fes;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 6-10- 2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale in data 17-11-1999 che aveva affermato la responsabilità di TH UR per il reato di rapina in concorso con altra persona non identificata e di porto abusivo di un coltello, reati unificati dalla continuazione, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
La corte territoriale disattendeva l'eccezione difensiva della inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa, (tale ER Hded extracomunitario) che sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 512 C.P.P., in quanto la difesa nel giudizio di primo grado non si era opposta alla acquisizione del relativo verbale. Rilevava, peraltro, il giudice di appello che, pure in ipotesi di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, era comunque possibile confermare il giudizio di responsabilità sulla base delle deposizioni dei verbalizzanti, i quali avevano potuto identificare l'imputato alla stregua di precise indicazioni ricevute dal denunziante ER, fornendo quindi al riguardo una deposizione che, anche se ritenuta "de relato", era senz'altro utilizzabile in assenza di specifica richiesta della difesa al tribunale di esecuzione del teste di riferimento. La corte territoriale disattendeva altresì la richiesta subordinata di concessione allo imputato dell'attenuante ex art. 4, cpv, legge n. 110/75, in relazione al porto illegale del coltello, e di quella ex art. 62, n. 4, C.P. per il delitto di rapina.
Ha proposto ricorso per cassazione TH UR denunziando: 1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, anche in relazione all'art. 111, nuovo testo, della Costituzione per avere i giudici di merito utilizzato le dichiarazioni rese dalla parte offesa all'atto della denuncia nonostante l'assenza di presupposti ex art. 512 C.P.P. ed il contrario insegnamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. 27- 3-1996, Sala), nonché la sanzione ex art. 526 C.P.P.. Inoltre, la corte territoriale non avrebbe potuto ritenere, in ipotesi di inutilizzabilità di quanto dichiarato nella denuncia dal ER, esaustive le dichiarazioni "de relato" dei verbalizzanti, in quanto suscettibili di costituire soltanto elementi di riscontro dell'attendibilità intrinseca della persona offesa, e tanto alla luce del nuovo testo di cui al cm 4 dell'art. 195 C.P.P. in armonia con la novella costituzionale sul giusto processo, attendibilità che nella specie non avrebbe potuto costituire oggetto di verifica per non essersi la parte offesa mai presentata davanti al giudice;
2) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante ex art. 62, n. 4, C.P., perché il discorso argomentativo per escluderne la sussistenza sarebbe ambiguo, nel senso che non si comprenderebbe se la Corte di Appello faccia leva su un criterio obbiettivo o subiettivo (condizioni economiche della parte offesa, peraltro del tutto sconosciuta in base agli atti processuali).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In effetti non può ritenersi corretta la motivazione della corte di merito nella parte in cui si afferma che la lettura delle dichiarazioni rese dalla parte offesa ai Carabinieri di Bergamo, pur integrando violazione del disposto dell'art. 512 C.P.P., costituisce una mera irregolarità da ritenersi sanata nella specie per l'"acquiescenza all'acquisizione del verbale", da parte del difensore. Non riconoscendosi, invero, i presupposti fattuali della sopravvenuta impossibilità di ripetizione della prova al dibattimento, la lettura dell'atto assunto dalla polizia giudiziaria deve ritenersi avvenuta in contrasto con il divieto di utilizzazione (art. 191 e 526 C.P.P.) e non fa, quindi, alcuna rilevanza in contrario, al fine di considerare detta prova legittimamente acquisita, il fatto che il difensore non si sia opposto alla lettura delle dichiarazioni ivi consacrate. Tuttavia, lo stesso giudice di appello ha, con motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici, ritenuto di per confermare la responsabilità dell'imputato sulla base degli altri elementi probatori, "anche in ipotesi di non utilizzabilità" della suddetta prova documentale;
tali elementi sono stati desunti essenzialmente dalla deposizione dei verbalizzanti che sentirono la parte lesa nella immediatezza dei fatti ed ebbero modo di verificare anche alcune circostanze obbiettive atte a convalidare la credibilità del denunciante. Occorre precisare, in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" rese dalla polizia giudiziaria, che il vecchio testo dell'art. 195, cm 4, C.P.P. - il quale vietava agli ufficiali ed agenti di P.G. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (nella cui accezione rientra anche la persona offesa in quanto informata dei fatti) - venne espunto dall'Ordinamento, perché ritenuto illegittimo, con sentenza della Corte Cost. n. 24/1992;
tuttavia la norma è stata sostanzialmente ripristinata con la riforma introdotta dalla legge n. 63/2001 in attuazione dei principi costituzionali sul giusto processo. Ora è vero che la relativa normativa trova applicazione nei procedimenti in corso secondo la regola generale di carattere intertemporale contenuta nel comma 1 dell'art. 26; ma a tale norma fa eccezione il successivo comma 5 (pure di portata generale nel delineare i limiti di retroattività), secondo cui alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutato ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse. Non essendo operativo il divieto di deposizione degli ufficiali agenti di P.G. al momento in cui venne pronunciata la sentenza impugnata (6-10-2000), ne' essendovi stata, all'atto dell'assunzione, richiesta del difensore perché fosse chiamata a deporre la persona offesa sui fatti da questa riferiti agli organi di polizia giudiziaria, la testimonianza di questi ultimi deve ritenersi legittimamente utilizzata (in ordine all'utilizzabilità della testimonianza indiretta quando, come nella specie, sia mancata la richiesta di parte che venisse chiamato a deporre il teste di riferimento, cfr., per tutte, Cass. 11-11-1999, n. 12890). Ciò premesso, deve dirsi che la corte di merito, come già precisato innanzi, ha dato congrua e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto esaustiva la deposizione dei verbalizzanti al fine di confermare la responsabilità dell'imputato, avuto riguardo anche al rinvenimento, da parte degli stessi, del coltello e del ciclomotore utilizzati, giusta dichiarazione del denunciante, per consumare la rapina.
Il secondo motivo va disatteso, poiché il reato di rapina, ancorché incluso nel titolo 13^ del libro 2^ C.P., relativo ai delitti contro il patrimonio, ha in genere natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non si esaurisce nella lesione della sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà fisica o psichica della persona offesa. Ne discende che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, C.P., non può aversi riguardo solo al fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi al bene personale dell'integrità fisica e/o psichica della parte offesa contro la quale l'agente ha indirizzato l'attività violenta o minacciosa al fine di impossessarsi della cosa (cfr. Cass. 30-5-2001, n. 21872). Rettamente, dunque, la corte di merito ha escluso la ricorrenza dell'attenuante invocata considerando la gravità del fatto connessa all'aggressione subita da un soggetto indifeso, da parte di più persone, "delle quali una sicuramente armata di coltello usato per effettuare la concreta minaccia di più gravi conseguenze in caso di mancata concessione del danaro".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2002