Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2002, n. 30275
CASS
Sentenza 10 aprile 2002

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In tema di testimonianza indiretta da parte della polizia giudiziaria, il divieto previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. (reintrodotto dalla legge n. 63 del 2001) trova applicazione anche nei procedimenti in corso, ma alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini della decisione, si applicano, nel giudizio di cassazione, le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione. Ne consegue che è da ritenere legittimamente utilizzabile la deposizione resa dalla P.G. sulle dichiarazioni della persona offesa, prima della introduzione del detto divieto, in mancanza della richiesta del difensore di chiamare a deporre la persona offesa sui fatti da questa riferiti alla polizia giudiziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2002, n. 30275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30275
    Data del deposito : 10 aprile 2002

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