Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso.
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- 1. Sui rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprieMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza annotata affronta il problema del criterio di distinzione tra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) che si pone nella prassi dei casi di coartazione del soggetto passivo tesa, almeno apparentemente, a realizzare un preteso diritto dell'agente. La sentenza, che si legge in allegato, si segnala per l'abbandono del tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui si configura il più grave delitto di estorsione quando la violenza o la minaccia siano talmente gravi da esorbitare dal livello ragionevolmente compatibile con l'esercizio, seppur arbitrario, delle proprie ragioni, …
Leggi di più… - 2. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 3. Quando l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni diventa estorsioneFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 17 marzo 2012
Massima La violenza o minaccia esercitata per far valere un diritto riferibile ad un negozio illecito costituisce estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sintesi del caso Si tratta del ricorso in Cassazione avverso una sentenza di primo grado che aveva condannato due soggetti a) per concorso nel reato di estorsione aggravata (artt. 110 e 81 cpv c.p. e art. 629 c.p., comma 2) perchè, mediante violenza e minaccia, commessa anche con un coltellino, costringevano due altri soggetti a consegnare loro Euro 50 quale acconto di una maggior somma richiesta; e limitatamente ad uno dei due imputati b) anche per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2007, n. 14440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14440 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
MASSIMARE 14440/07 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/02/2007
SENTENZA
N. 00172 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORELLI FRANCESCO PRESIDENTE
1. Dott. CARDELLA FAUSTO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 003039/2006 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
3. Dott.MACCHIA ALBERTO
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4.Dott.AMBROSIO ANNAMARIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) CA AS N. IL 23/12/1972
avverso SENTENZA del 01/06/2004
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ZAPPIA PIETRO
" Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Ginniffe Febbraco
che ha concluso per il nightto deле alcorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21.10.2003 il GIP del Tribunale di Busto
Arsizio, a seguito di giudizio abbreviato, condannava
NZ SS, negate le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi D
reati ed applicata la diminuente del rito, alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione in danno di GI
NI DI dal quale pretendeva, ferendolo strumentalmente alla gamba con un bisturi, la consegna di una somma di danaro asseritamene dovuta dal DI a tale EA LA perché ricevuta in pagamento di una fornitura di cocaina mai effettuata
(capo A della rubrica), nonché del reato di lesioni provocate nell'occasione alla parte offesa (capo B), e dello strumentale porto del bisturi (capo C).
La Corte di Appello di Milano, con sentenza dell'1.6.2004, こ
confermava la decisione impugnata.
NZAvverso tale sentenza l'imputato
SS propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare il ricorrente deduce le seguenti violazioni: 1) art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 393 c.p. a causa della ritenuta rilevanza di mandato formale da parte del creditore, assumendo che erroneamente i giudici di merito avevano posto in rilievo, nel motivare la mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la circostanza che esso ricorrente aveva agito di sua iniziativa ed in assenza di alcun mandato da parte del creditore, 4
posto che per costante giurisprudenza non era necessario, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 393 c.p., che l'interessato avesse conferito mandato o dato formale incarico al soggetto per operare per suo conto;
2) art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., per avere ritenuto provata la circostanza dell'uso della droga per scopo diverso da quello personale, in violazione b degli oneri di prova sanciti dall'art. 73 d.p.r. 309/90 e comunque senza avere congruamente motivato sul relativo punto ed, in ogni caso, benché tale circostanza non fosse contenuta nel capo di imputazione, in violazione dell'art. 522 c.p.p. con relativa nullità; 3) art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt.
2033 c.c., 2035 c.c. e 73 d.p.r. 309/90 per avere ritenuto illegittima la richiesta di restituzione di denaro anticipatamente corrisposto per la fornitura non onorata di sostanza stupefacente, avendo i giudici di merito ritenuto che il sottostante rapporto fosse a causa illecita e rendesse la pretesa del tutto illegittima e giuridicamente inesigibile, mentre nel caso di specie si verteva in tema non già di pagamento del prezzo di una compravendita di droga bensì di ripetizione del danaro conferito a titolo di prezzo di una compravendita mai realizzata, di talché trovava applicazione la disposizione di cui all'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito con conseguente azionabilità del diritto a tale restituzione non essendo tra l'altro applicabile la ulteriore disposizione di cui all'art. 2035 c.c. che negava il diritto a tale ripetizione in caso di negozio contrario al buon costume ma non nel caso di negozio contrario a norme imperative;
4) art. 606, lett. b), c.p.p. in merito all'elemento soggettivo dell'art. 629 c.p. per non avere valutato la carenza di danno patrimoniale e, comunque, per non 5
avere motivato sul relativo punto, non comprendendosi quale impoverimento avrebbe, invero, subito il DI a seguito della condotta posta in essere da esso ricorrente;
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in merito all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 629 c.p. per non avere valutato la carenza di soggettiva contezza della illegittimità, ovvero ingiustizia, della pretesa in capo al ricorrente e, comunque, per non avere motivato sul punto, avendo la giurisprudenza ritenuto che non esiste il dolo del delitto di estorsione nell'ipotesi in cui l'autore della violenza o della minaccia abbia agito nella convinzione ragionevole della legittimità della propria pretesa, pur se è illecito il modo scelto dall'agente per realizzarla.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, così delineato l'ambito delle doglianze avanzate dal ricorrente, ritiene il Collegio, per come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente al punto 3) del proposto gravame, che è proprio la liceità o meno della richiesta di restituzione di denaro "la vera ed unica questio iuris" relativa alla presente vicenda giudiziaria.
Orbene, l'ordine espositivo rende utile esaminare innanzi tutto la tematica sviluppata al punto 3) del presente ricorso. La tesi fondamentale del ricorso, se pur articolata sotto i molteplici profili in precedenza indicati, contesta la ritenuta sussistenza del reato di estorsione, sostenendosi che al più si possa ravvisare quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Preliminarmente ritiene il Collegio di dover precisare che la ricostruzione dei fatti è stata operata in sede di merito nel rispetto delle risultanze processuali e di una ricostruzione logica e coerente;
di modo che nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere posta in questa sede di legittimità.
Ciò chiarito, deve osservarsi che tutti i motivi e tutte le argomentazioni attinenti alla questione in esame sono infondati, avendo la Corte di merito correttamente qualificato i fatti come estorsione per almeno tre validi ordini di considerazioni.
1) Deve, innanzi tutto, osservarsi che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, con la conseguenza che non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti - come nel caso di specie - addirittura in lesioni personali realizzate con uno strumento di insita pericolosità che l'imputato aveva portato con sé, e con modalità estremamente aggressive, ossia rincorrendo la parte offesa sino alla sua abitazione.
Orbene, in proposito va senz'altro ribadito il costante arresto giurisprudenziale, nel senso che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete. 7
Ma nel contempo si deve ulteriormente affermare che quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà risulta finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dall'ingiustizia. In
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determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva (Cass. Sez. II, 12.7.2002 n. 29015).
Basterebbero queste considerazioni per disattendere in toto il ricorso sul punto;
completezza di ragionamento, tuttavia, induce a passare alle altre due considerazioni ostative all'accoglimento delle doglianze.
2) Ha costantemente rilevato la giurisprudenza che il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia sono esercitate, nel secondo caso, soltanto per far valere un diritto esistente ed azionabile dinanzi ad un giudice (Cass. Sez. V, 9.11.2005 n. 44292). Tale presupposto non ricorre allorché il titolo della pretesa si fonda su un negozio illecito, e quindi nullo ex art. 1343 c.c., come tale non azionabile dinanzi ad un giudice e non idoneo ad ottenere qualsiasi tutela giurisdizionale;
e ciò - in tema di droga - si verifica sia nell'ipotesi, ritenuta in sentenza sulla base dell'entità del prezzo corrisposto, che l'acquisto della droga non fosse finalizzato all'uso personale, sia nell'ipotesi, sostenuta nei 8
motivi di ricorso, che tale sostanza fosse invece destinata ad uso personale.
Ha rilevato sul punto questa Corte che "per la restituzione di denaro consegnato per l'acquisto di droga, non è possibile instaurare vertenza giudiziaria. Il contratto relativo ha causa illecita per contrarietà al buon costume (art. 1343 cod. civ.), e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2035 dello stesso codice, comporta la irripetibilità di prestazione eventualmente eseguita nell'ambito del contratto (nel caso di specie la dazione del denaro). La nozione di buon costume comprende in via generale tutti quei principi e tutte quelle esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale,
a cui i consociati, complessivamente, uniformano i propri comportamenti, in un determinato contesto storico. Orbene non c'è dubbio che il consumo della droga allo stato sia avvertito come contrario alla morale sociale. L'eliminazione, sulla spinta referendaria, del rilievo penale dell'uso personale della droga, non costituisce controindicazione rispetto al principio enunciato.
Ciò per due ragioni di fondo: il diritto penale non esaurisce la tutela di tutti i valori della morale sociale;
dall'intero impianto legislativo del DPR 309-'90 si evince chiaramente che il legislatore individua nell'uso degli stupefacenti grave disvalore sociale.
Si conferma dunque che non è possibile rivolgersi al giudice per ottenere la restituzione di denaro consegnato per l'acquisto di droga e l'assenza di tutela della pretesa nell'ordinamento integra la nozione di ingiusto profitto dell'art. 629 c.p." (Cass. Sez. IV, 21.10.1999, n. 13037).
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3) Tutt'altro che irrilevante si appalesa la mancanza di un mandato al soggetto operante di recuperare il credito in nome suo, atteso che in tal caso la parte offesa si trova costretta, a seguito dell'azione intimidatoria subita, a versare del danaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. Sez. V,
27.2.1998, n. 5193).
Pacifica quindi l'estrinsecazione di violenze e minacce,
individuato l'ingiusto profitto (trattandosi di pretesa non azionabile giudiziariamente e derivante da azione intimidatoria) se pur non concretamente realizzatosi ed il danno per la vittima
(sia perché la pretesa non è azionabile giudiziariamente sia per l'inesistenza di alcuna garanzia di effetto liberatorio), individuato l'elemento soggettivo del reato consistente nella coscienza e volontà di esercitare una azione di coercizione nei confronti della parte offesa con la forza intimidatoria della violenza e minaccia, non sussistono dubbi sulla configurazione giuridica del reato di tentata estorsione.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15.2.2007.
Il Consigliere estensore
Tietro Siffin est. Il Presidente
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