Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2003, n. 17386
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

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Massime2

È illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del P.M., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure.

Sono ammissibili i motivi nuovi con cui, a fondamento del "petitum" già proposto nei motivi principali di impugnazione, si alleghino ragioni giuridiche diverse da quelle originarie.

Commentario1

  • 1Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2003, n. 17386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17386
Data del deposito : 20 febbraio 2003

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