Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 2
È illegittima la condanna in appello dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pronunciata come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado, su impugnazione del P.M., abbia riformato la sentenza assolutoria di prime cure.
Sono ammissibili i motivi nuovi con cui, a fondamento del "petitum" già proposto nei motivi principali di impugnazione, si alleghino ragioni giuridiche diverse da quelle originarie.
Commentario • 1
- 1. Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2003, n. 17386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17386 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente
Dott. Enzo COSTANZO Consigliere
Dott. Carlo BRUSCO Consigliere
Dott. Ettore PALMIERI Consigliere
Dott. Stefano PETITTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
2) AR AO, nato a [...] il [...];
3) NI EN MA, nata a [...] il [...];
4) LL EL, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 26 aprile 2001 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Brusco.
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. dott. Mario IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori delle parti civili avv.ti Annamaria TRIPEPI e Annunziato SANTORO i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e per il rigetto di quelli degli imputati.
Uditi gli avv.ti Nico Vincenzo D'ASCOLA e Giuseppe PANUCCIO per gli imputati AR e NI e per il responsabile civile nonché l'avv. Armando VENETO per l'imputato LL i quali tutti hanno concluso per il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale e per l'accoglimento dei ricorsi di imputati e responsabile civile.
LA CORTE OSSERVA
I - PREMESSA. I FATTI E LE SENTENZE DI MERITO.
Con sentenza 26 aprile 2001 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza 4 febbraio 2000 del Pretore della medesima Città (che aveva assolto gli imputati AR AO, NI EN MA e LL EL dal delitto di omicidio colposo in danno di OT IA e del feto da costei portato in grembo al settimo mese di gravidanza e da altri reati - interruzione del pubblico servizio di pronto soccorso e truffa aggravata in danno della Regione Calabria - non oggetto di impugnazione) ha dichiarato estinto per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, l'indicato reato ascritto ai predetti imputati condannando i medesimi al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede.
La Corte ha così ricostruito i fatti che hanno dato luogo al presente processo: la sera del 13 ottobre 1993 OT IA, di anni 29 e al settimo mese di gravidanza, era stata colta da una crisi asmatica all'interno della sua abitazione sita in Villa San Giovanni. Non riuscendo ad attenuare questa crisi con i medicinali a sua disposizione la predetta veniva accompagnata in auto dal marito presso la clinica privata "Casa di Cura Caminiti" (gestita da società a r.l. della quale NI era amministratore unico mentre AR svolgeva funzioni di direttore sanitario della clinica) abilitata al servizio di pronto soccorso e sita a poca distanza dall'abitazione della predetta.
Il pronto soccorso risultava chiuso e, dopo che era stato suonato il campanello, la porta d'ingresso veniva dopo pochi minuti aperta dal medico di guardia dott. LL il quale praticava alla paziente le prime cure e, visto l'aggravarsi della situazione clinica, disponeva successivamente che il personale infermieristico, nel frattempo sopraggiunto, chiamasse un'ambulanza che successivamente raggiungeva la clinica. La paziente veniva caricata sull'ambulanza per essere trasportata presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria ma, durante il percorso, decedeva e la stessa sorte subiva il feto malgrado il tentativo di salvarlo effettuato presso la struttura ospedaliera indicata.
La Corte ha ricostruito la scansione temporale degli avvenimenti pervenendo alla conclusione che la persona offesa fosse giunta presso il pronto soccorso della clinica verso le ore 1,45 e che fosse stata caricata sull'ambulanza verso le ore 2,40 (2,50 è l'ora di arrivo presso l'ospedale di Reggio Calabria). Ha poi escluso che la medesima persona offesa, al momento dell'arrivo presso la casa di cura, presentasse già un quadro patologico gravissimo e ha condiviso la valutazione del primo giudice sulle cause della morte da attribuire ad una grave crisi asmatica con conseguenti edema polmonare e arresto cardiaco.
Nell'esaminare la posizione del dott. LL i giudici di secondo grado hanno, in contrasto con quello di prime cure, ritenuto che, pur essendo state corrette le cure praticate dopo il primo arresto cardiaco, gli interventi precedenti, ed in particolare il tentativo di intubazione della paziente (peraltro ritenuto l'unico rimedio possibile per risolvere la crisi in atto), fossero stati eseguiti in modo non corretto e addirittura in modo tale da determinare l'aggravamento dello spasmo laringeo. Ciò in particolare per quanto riguarda la mancata sedazione della paziente;
si è inoltre addebitato al medico del pronto soccorso il mancato ricorso all'opera del medico anestesista rianimatore, non presente in clinica ma in turno di reperibilità e presente nella sua abitazione sita a circa 500 metri di distanza dalla clinica.
Sull'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta del dott. LL e l'evento la sentenza impugnata sottolinea come non uno dei consulenti tecnici abbia sostenuto che la persona offesa non avrebbe avuto possibilità di salvarsi e richiama la giurisprudenza di legittimità che si rifà, per l'accertamento del nesso di condizionamento, al parametro della probabilità e non a quello della certezza.
Quanto alla posizione degli imputati NI e AR la Corte di merito ha individuato la fonte della loro responsabilità, con efficacia causale nella determinazione dell'evento, nell'omessa predisposizione del servizio di pronto ed assistito trasferimento dei pazienti verso strutture ospedaliere maggiormente attrezzate". In particolare la Corte ha rilevato come il pronto soccorso della clinica non disponesse di un'autoambulanza di pronto impiego (tanto che, in caso di necessità, come quello in esame, il mezzo doveva essere richiesto ad un terzo con conseguente prolungamento dei tempi di trasferimento dei pazienti). Inoltre la vetusta autovettura utilizzata come ambulanza era priva dei mezzi di rianimazione (che dovevano essere di volta in volta caricati sul mezzo con ulteriori perdite di tempo) essendo dotata soltanto di una bombola di ossigeno. Carenze che si ponevano inoltre in contrasto con la normativa, nazionale e regionale, sulle dotazioni dei servizi di pronto soccorso e con la convenzione stipulata tra la clinica privata e il servizio pubblico.
All'esito di queste, e di altre valutazioni che saranno esaminate unitamente ai motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto che dovesse essere ritenuta la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, che agli imputati non potessero essere negate, per la loro incensuratezza, le attenuanti generiche, e che, per effetto di tale riconoscimento il reato di omicidio colposo dovesse essere ritenuto estinto per prescrizione. Ha inoltre condannato gli imputati e il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
II - I RICORSI, LE MEMORIE E I MOTIVI NUOVI.
Contro questa sentenza hanno proposto distinti ricorsi il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, NI EN MA in qualità di responsabile civile, la medesima NI congiuntamente a AR AO nonché LL EL:
A) Il Procuratore generale censura la sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo della concessione delle attenuanti generiche;
concessione che si assume immotivata perché fondata esclusivamente sullo stato di incensuratezza degli imputati. B) Con il ricorso proposto da NI EN MA, quale responsabile civile, si deducono invece le seguenti censure (tutte proposte sotto il profilo della violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e del codice di rito) nei confronti della sentenza in questione.
Innanzitutto la sentenza impugnata avrebbe accolto il criterio probabilistico - in tema di accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento - in contrasto con i più recenti orientamenti di questa Corte che hanno aderito ad una concezione più rigorosa richiedendo, su questo problema, un accertamento fondato su criteri di certezza o prossimi alla certezza. La Corte inoltre non avrebbe in alcun modo dato conto di quale fosse la condotta doverosa omessa che, se posta in essere, avrebbe salvato la vita della paziente con una percentuale di probabilità prossima alla certezza. La Corte avrebbe poi attribuito a LL un'erronea manovra di intubazione (peraltro di particolare difficoltà anche per medici maggiormente esperti in quella circostanza) effettuata senza previa sedazione della paziente senza tener conto del fatto che sedare una persona in difficoltà respiratoria può aggravare questa sintomatologia. La Corte di merito avrebbe poi omesso di spiegare in quale modo la presenza di un'ambulanza presso il pronto soccorso della clinica avrebbe potuto evitare l'evento posto che, se anche la persona offesa fosse giunta alcuni minuti prima all'ospedale del capoluogo, le cure d'urgenza prestate sarebbero state le stesse e l'evento si sarebbe ugualmente verificato. Difetta quindi nella sentenza impugnata, secondo la ricorrente, l'indicazione della condotta alternativa doverosa idonea ad evitare l'evento con criteri di certezza o quasi certezza e il giudizio controfattuale può pervenire soltanto ad un'ipotetica possibilità inidonea al fine di accertare l'esistenza dell'elemento in questione. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in merito all'esistenza di un comportamento colposo degli imputati. In particolare la sentenza impugnata avrebbe fondato il proprio convincimento sulla situazione (ritenuta non particolarmente grave) della paziente nel momento in cui si presentò presso il pronto soccorso della clinica su circostanze ininfluenti per fondare questo giudizio e idonee piuttosto a dimostrare che, in tale momento, la situazione si presentava già con carattere di estrema gravità. Analogamente su semplici supposizioni sarebbe fondata la valutazione, espressa dalla Corte di merito, sul tempo di permanenza della paziente presso la clinica. Quanto all'esistenza di un comportamento colposo attribuibile agli imputati NI e AR con il medesimo motivo di ricorso si lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 32 della legge regionale 5 maggio 1990 n. 36 che non impone, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la presenza di un'autoambulanza nella diretta e immediata disponibilità della clinica ma consente che questa disponibilità possa essere tempestivamente assicurata da un terzo come avveniva nella specie. Non avrebbe poi tenuto conto, la sentenza impugnata, della circostanza che il personale presso il pronto soccorso era addirittura in esubero e che il rianimatore era in servizio di reperibilità e quindi anch'egli disponibile. Infine la sentenza impugnata non si sarebbe preoccupata di indicare specificamente le negligenze attribuibili, rispettivamente, a ciascuno dei due imputati nelle qualità di amministratore unico della società e di direttore sanitario della clinica. Con il terzo motivo di ricorso il responsabile civile censura infine la sentenza impugnata sul capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni che non avrebbe potuto essere pronunziata in mancanza di appello delle parti civili contro la sentenza di assoluzione emessa nel primo grado del giudizio.
C) NI e AR hanno poi proposto in proprio, quali imputati, un ricorso di contenuto identico a quello proposto dal responsabile civile.
D) Con il ricorso proposto da LL EL si deduce innanzitutto l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'accertamento, da parte del giudice di merito di secondo grado, dell'esistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento. Come nel ricorso del responsabile civile anche il dott. LL si rifà alla recente giurisprudenza di questa sezione con riferimento all'adozione del criterio della certezza nell'accertamento dell'esistenza del nesso di condizionamento e sottolinea come si sia incongruamente fondato l'accertamento in questione sulla sola circostanza che nessuno dei consulenti tecnici avesse dichiarato che non esistevano possibilità di salvezza per la paziente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione su diversi punti della sentenza: 1) innanzitutto sarebbe stata minimizzata la gravità del quadro patologico preesistente senza tener conto che OT IA presentava un quadro asmatico fin dalla gioventù tanto da tenere a disposizione i farmaci usualmente utilizzati per contenere le crisi asmatiche;
2) la Corte avrebbe illogicamente dilatato i tempi di permanenza presso il pronto soccorso;
tempi che comunque dimostrerebbe che in un brevissimo arco di tempo (circa 15 minuti) erano state somministrate alla paziente tutte le cure necessarie;
3) la sentenza impugnata avrebbe mostrato di condividere la tesi del primo giudice secondo cui le cure prestate dopo l'arresto cardiaco erano state adeguate senza tener conto che questa valutazione sì riferiva anche alle cure prestate prima di tale arresto;
4) la Corte di merito avrebbe erroneamente ed illogicamente addebitato al dott. LL la mancata sedazione della paziente (ai fini dell'esecuzione della manovra di intubazione) senza tener conto della circostanza che, secondo tutti i consulenti tecnici (compreso quello delle parti civili) esaminati in giudizio, la sedazione della paziente in quelle condizioni costituiva un grave rischio per l'ulteriore depressione del centro del respiro che è idonea a produrre;
5) ancora: la Corte ha accertato che l'erronea manovra di intubazione avrebbe aggravato lo stato di difficoltà respiratoria senza che ciò risultasse da alcun elemento di prova essendo invece provato che il dott. LL non ebbe ad inserire la cannula che avrebbe potuto produrre l'effetto in questione;
6) infine, contraddittoriamente, la sentenza impugnata avrebbe per un verso evidenziato le non gravi condizioni della paziente allorché arrivò al pronto soccorso per poi pretendere dal dott. LL che questi chiamasse immediatamente l'ambulanza per il trasferimento in più idonea struttura ospedaliera.
E) NI EN MA, in proprio e quale legale rappresentante del responsabile civile, ha presentato, a mezzo dei suoi difensori, memoria con motivi aggiunti con i quali si ribadisce l'ultimo motivo del ricorso già presentato sull'inammissibilità della condanna al risarcimento dei danni nel giudizio di secondo grado in presenza del solo appello del pubblico ministero. Si deduce poi, con il medesimo atto, l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero perché presentato presso l'ufficio del medesimo P.M. e non presso la cancelleria del giudice che aveva pronunziato la sentenza impugnata;
nè risulterebbe da chi sia stato presentato e presso quale Ufficio. Con il terzo motivo si eccepisce poi la formazione del giudicato con riferimento ai fatti contestati ai capi A e B (interruzione di pubblico servizio e truffa aggravata) per i quali era intervenuta sentenza di assoluzione contro cui non era stato proposto appello e che non potrebbero quindi essere posti a fondamento di altra imputazione (per omicidio colposo).
Con il quarto motivo, infine, premessa una disamina della normativa nazionale vigente in tema di organizzazione dei servizi di pronto soccorso, si evidenzia come tali servizi non costituiscano unite autonome rispetto alla struttura nella quale sono inseriti e quindi si sostiene che non possono avere dimensioni maggiori rispetto a tale struttura. Ne consegue che, essendo la casa di cura "Caminiti" una struttura monospecialistica per interventi di chirurgia, per le altre specialità il pronto soccorso doveva essere attrezzato esclusivamente per le prime diagnosi e cure. Si ribadisce poi come la dotazione infermieristica fosse sufficiente e come la richiesta di dotazione dell'ambulanza fosse stata soddisfatta con la stipulazione del contratto con la ditta che assicurava il pronto intervento del mezzo;
mezzo da ritenere idoneo in base alla vigente normativa. Infine si afferma che la normativa regionale non impone che nei servizi di pronto soccorso sia prevista la presenza continuativa di un medico rianimatore essendo sufficiente la reperibilità che, nella specie, era stata assicurata. F) NI EN, in proprio e quale responsabile civile, e AR AO hanno presentato motivi nuovi con i quali deducono innanzitutto l'erronea applicazione delle regole normative sulla valutazione della prova. La Corte avrebbe infatti arbitrariamente raffrontato il contenuto delle dichiarazioni del testimone RO AN, marito della defunta, con quelle dell'imputato LL al fine di verificare la cadenza temporale in precedenza riferita pervenendo alla conclusione che le prime erano maggiormente attendibili senza considerare che le dichiarazioni dell'imputato erano state confermate da quelle rese dal teste RO, del tutto indifferente, il cui contenuto trovava altresì riscontro dall'esito dell'esame dei tabulati telefonici.
La versione accolta dalla Corte di merito costituirebbe invece il frutto di congetture prive di alcun supporto probatorio e si fonderebbe, altresì, su un travisamento del fatto per aver considerato l'ora di redazione del referto corrispondente all'ora dell'arrivo al pronto soccorso di Reggio Calabria senza tener conto del tempo trascorso per l'esecuzione delle manovre rianimatorie che certamente hanno preceduto la redazione del documento contenente l'attestazione del decesso. La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di indicare quali cure, diverse da quelle praticate presso la clinica, potevano essere somministrate presso l'ospedale. In ogni caso il ritardo non potrebbe essere attribuito ai ricorrenti avendo essi predisposto tutta l'organizzazione necessaria e non essendo ad essi addebitabile un eventuale ritardo.
Con ulteriore motivo i ricorrenti ribadiscono l'erronea applicazione delle norme sulla valutazione della prova su un'altra circostanza:
per avere, la sentenza impugnata, attribuito credibilità alle dichiarazioni del marito della persona offesa in merito alla situazione di gravità delle condizioni della persona offesa al momento del suo arrivo in clinica sulla base di elementi di fatto (che vengono analiticamente esaminati) idonei invece a dimostrare l'assunto contrario ed in particolare che, nel momento indicato, OT IA si trovava già nella fase terminale della crisi asmatica. La Corte sarebbe pertanto incorsa in un palese travisamento del fatto censurabile in sede di legittimità. Sotto diverso profilo si censura ancora la sentenza impugnata per aver operato una sorta di traslazione della asserita responsabilità del medico del pronto soccorso per pervenire, senza alcuna motivazione in proposito, ad affermare la responsabilità dell'amministratore unico e del direttore sanitario e senza che venissero specificate le rispettive sfere di responsabilità e le condotte a ciascuno di essi addebitabili. Tanto più che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato il pieno adempimento degli obblighi attinenti all'organizzazione della clinica e alla fornitura dei mezzi personali e materiali necessari per un corretto funzionamento della struttura.
Si ribadiscono poi le censure, contenute in altri atti di ricorso, relative all'individuazione della colpa per omessa intubazione della paziente con particolare riferimento alla esperienza del medico del pronto soccorso, alla mancata somministrazione di sedativi e alle difficoltà incontrate nella non riuscita manovra di intubazione;
circostanze tutte che avrebbero dovuto condurre alla esclusione della colpa. In ogni caso, si sostiene, non si comprende per quale ragione l'eventuale colpa del medico debba trasferirsi ai due ricorrenti e si ribadisce la mancata indicazione delle competenze specifiche a loro attribuibili. Con ulteriore motivo si censura inoltre la sentenza impugnata, con motivazioni analoghe a quelle già riportate, in merito all'interpretazione dell'art. 32 della legge regionale n. 36/1990 ed in particolare sull'inesistenza di un obbligo di dotazione diretta di ambulanza da parte della struttura privata esercente il servizio di pronto soccorso.
Con ulteriori motivi di censura si ribadiscono poi, con varie argomentazioni, le critiche già svolte nei confronti della sentenza impugnata in merito all'erronea applicazione della legge che sarebbe stata fatta sul punto della valutazione dell'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta omissiva e l'evento. Inoltre la Corte di merito sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti anche con il ricorso ad un criterio di causalità indiretta (affermando che le scelte inidonee del medico del pronto soccorso potrebbero essere state determinate anche dalla mancata presenza dell'ambulanza presso il presidio) con conseguente violazione del principio costituzionale della responsabilità personale. Sempre sotto il profilo dell'esistenza deI rapporto di causalità sarebbe inoltre del tutto mancante la motivazione sull'efficienza causale che avrebbe potuto avere l'immediata disponibilità dell'autoambulanza posto che, in ogni caso, il dott. LL avrebbe dovuto prestare le prime cure di rianimazione che invece, con l'immediato trasporto presso l'ospedale di Reggio Calabria, sarebbero state addirittura posticipate. Nè vi è alcuna prova che la manovra di intubazione avrebbe potuto, in quelle condizioni, essere praticata con successo presso l'ospedale indicato.
Infine, per quanto riguarda l'azione civile esercitata in giudizio, si ribadisce che il giudice d'appello non avrebbe potuto, in mancanza di appello della parte civile, statuire sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla parte civile e, con motivo non precedentemente proposto, si deduce la violazione dell'art. 578 c.p.p. in quanto non avrebbe potuto il giudice dell'appello, in presenza di una causa estintiva del reato, pronunziare la condanna al risarcimento dei danni essendo stati, gli imputati, assolti nel primo grado di giudizio.
III - LE QUESTIONI PRELIMINARI.
La prima questione, proposta nella memoria con motivi aggiunti di NI in proprio e in rappresentanza del responsabile civile, riguarda l'ammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di primo grado;
appello che sarebbe stato presentato presso la segreteria della Procura della Repubblica e non presso la Cancelleria del giudice che aveva pronunziato la sentenza impugnata in violazione dell'art. 582 comma 1 c.p.p. L'eccezione peraltro deve ritenersi manifestamente infondata;
sull'atto di appello è apposta la dicitura "depositato in cancelleria il 19 aprile 2000" e sotto appare una firma illeggibile. Ma nel giudizio di appello è stata fornita la prova che l'atto era stato presentato al Tribunale competente alla ricezione dell'appello e questa circostanza non può essere rivalutata in questa sede;
del resto il dubbio che la data indicata corrisponda a quella del deposito presso l'ufficio del pubblico ministero è smentito dalla circostanza che la dicitura apposta indica l'ufficio di cancelleria e non quello di segreteria. Per altro verso non può certo addebitarsi alla parte (compresa quella privata) che presenti un atto di impugnazione o qualunque altro atto o istanza l'irregolarità formale commessa da chi l'atto riceva purché sia possibile pervenire alla corretta individuazione dell'Ufficio ricevente.
Quanto alla mancata indicazione della persona che ha depositato l'atto la provenienza dal pubblico ministero ciò importa non certo la conclusione di inammissibilità dell'atto ma l'esistenza di una presunzione che l'atto sia stato depositato dalla persona fisica che l'ha sottoscritto.
IV) - LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO. a) Premessa.
Per ragioni di ordine logico verranno esaminati preliminarmente i ricorsi degli imputati in quanto l'eventuale accoglimento dei ricorsi, ove portasse all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, renderebbe superfluo l'esame del ricorso del pubblico ministero.
Ciò premesso deve rilevarsi che nel presente processo non è in discussione l'individuazione della causa che ha provocato la morte della paziente sicuramente riconducibile - come hanno ritenuto entrambi i giudici di merito le cui conclusioni non sono contestate da alcuna delle parti - ad una insufficienza respiratoria acuta determinata da gravissima crisi asmatica con conseguente arresto cardiaco ed edema polmonare. È quindi certo il rapporto di causalità materiale tra questa patologia e la morte mentre sono in discussione gli altri elementi della fattispecie e infatti le censure proposte dai ricorrenti attengono sia all'elemento soggettivo del reato, la colpa, che all'elemento oggettivo costituito dall'esistenza del rapporto di causalità riferito alle condotte degli imputati.
Ai tre imputati sono addebitate condotte di natura diversa e la verifica di legittimità riguarderà preliminarmente l'esistenza della colpa da un punto di vista "oggettivo" (se cioè la Corte di merito abbia fornito di congrua e non illogica motivazione l'affermazione che gli accertamenti diagnostici e le terapie somministrate da LL abbiano avuto caratteristiche di inidoneità per negligenza o imperizia;
se le strutture predisposte dagli altri due imputati per il regolare funzionamento del pronto soccorso abbiano rispettato le necessarie regole cautelari e i canoni normativi previsti) per poi verificare se gli elementi di colpa ravvisati siano stati o meno illogicamente attribuiti ai tre imputati. Successivamente si procederà ad esaminare le censure, formulate dai ricorrenti, che riguardano l'esistenza del rapporto di causalità tra le condotte accertate e l'evento.
La complessità delle censure formulate dai ricorrenti e la sovrapponibilità di diverse tra le argomentazioni formulate in relazione ad entrambi gli elementi costitutivi del reato rende necessario esaminare congiuntamente le censure di analogo contenuto con l'avvertenza che, nell'esame di alcune censure, non sarà possibile evitare di sovrapporre temi che riguardano l'elemento soggettivo ad altri attinenti agli elementi oggettivi della fattispecie.
b) I tempi.
La scansione temporale riferita nelle premesse è oggetto di varie censure formulate da tutti i ricorrenti che, nella sostanza - deducendo la violazione dei criteri di valutazione della prova indicati nell'art. 192 commi 1 e 2 - sostengono per un verso che i tempi sarebbero stati eccessivamente dilatati;
per altro verso che non si sarebbe tenuto conto di elementi di prova forniti da persone estranee alle parti dando invece immotivato credito al marito della persona offesa.
Tutte queste censure devono però essere ritenute inammissibili nel giudizio di legittimità perché riguardano la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito che potrebbe essere oggetto di censura in questa sede solo se priva di motivazione o manifestamente illogica. Non è infatti consentito al giudice di legittimità optare per una diversa ricostruzione dei fatti (come invece può fare il giudice d'appello) anche se ritenga maggiormente attendibile quella fornita dal primo giudice sempre che la sentenza oggetto del ricorso abbia fornito di adeguata e non illogica motivazione il suo convincimento.
Si è già accennato che, secondo la sentenza impugnata, OT IA sarebbe giunta presso il pronto soccorso della casa di cura "Caminiti" verso le ore 1,45 del 14 ottobre 1993, sarebbe stata caricata verso le ore 2,40 sull'ambulanza che raggiungeva, con la trasportata ormai cadavere, all'ospedale di Reggio Calabria alle ore 2,50. Secondo i ricorrenti (motivi nuovi di NI e AR;
ricorso LL) i tempi dovrebbero essere anticipati perché l'ambulanza risulta essere stata chiamata alle ore 2,09 ed essere sopraggiunta dopo circa 10-15 minuti;
mentre l'orario di partenza dell'ambulanza dovrebbe essere anticipato alle ore 2,26, ora in cui il dott. RO ha dichiarato di aver telefonato all'ospedale di Reggio Calabria per preavvisare dell'arrivo di una paziente in grave pericolo di vita.
Quella proposta nei ricorsi e nei motivi nuovi corrisponde alla ricostruzione effettuata dal primo giudice che aveva dato rilievo alle dichiarazioni del dott. RO e ritenuto attendibili le dichiarazioni del dott. LL secondo cui la persona offesa era giunta al pronto soccorso verso le ore 2,00. Correttamente i ricorrenti - dei quali è evidente l'interesse a restringere il più possibile il tempo di permanenza presso la casa di cura "Caminiti" - affermano che non è consentito al giudice di appello di ricostruire diversamente i fatti rispetto a quanto compiuto dal primo giudice senza indicare le fonti del suo convincimento e spiegare le ragioni della diversa valutazione dei fatti. Ma a questo compito la sentenza impugnata non si è affatto sottratta perché ha indicato le ragioni che inducevano la Corte di merito ad optare per una diversa ricostruzione e a non ritenere attendibile la ricostruzione del dott. RO.
La Corte reggina ha spiegato le ragioni del suo convincimento rilevando: che la chiamata dell'ambulanza avvenne qualche minuto dopo le 2,09 (ora dell'ultima chiamata in partenza dalla clinica) perché, con il telefono in dotazione alla clinica, non fu possibile chiamare il gestore del servizio di ambulanza;
che le tre telefonate - fatte dal dott. RO all'ospedale di Reggio Calabria - (alle ore 2,26, 2,40 e 3,42) non potevano essere ricostruite come aveva fatto il primo giudice (che aveva ritenuto che quella effettuata alle 2,26 coincidesse con la partenza dell'ambulanza) perché appariva maggiormente logico che questa fosse stata una telefonata di preavviso mentre quella con cui si comunicava la partenza era quella avvenuta alle ore 2,40.
Questa conclusione non costituisce una mera congettura, come sostengono i ricorrenti, perché la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per cui riteneva di non condividere la soluzione del primo giudice;
ragioni consistenti innanzitutto nella circostanza che, non essendo l'ambulanza dotata dei necessari presidi strumentali, fu necessario caricarli su di essa e quindi, tenuto conto che la chiamata era avvenuta qualche minuto dopo le 2,09, i tempi non coinciderebbero con quelli necessari per caricare strumentazione e paziente sull'ambulanza. Ma la ragione decisiva del convincimento della Corte di merito è costituita dalla circostanza che l'ambulanza giunse all'ospedale di Reggio Calabria alle ore 2,50 e quindi in perfetta coincidenza con il tempo necessario (questo dato non è in discussione) per percorrere, in ora notturna, la distanza che separa i due presidi ospedalieri.
Come è agevole verificare la soluzione accolta dalla sentenza impugnata non è affatto immotivata o illogica e quindi si sottrae al vaglio di legittimità avendo altresì, la sentenza impugnata, spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di attribuire maggior credibilità alle dichiarazioni del marito della persona offesa (rispetto alle quali comunque la Corte ha prudenzialmente spostato di 15 minuti in avanti l'ora dell'arrivo alla casa di cura) rispetto a quelle dei medici della struttura sanitaria privata. Nè può affermarsi (come fanno NI e AR con argomento questo sì congetturale) che verosimilmente il referto all'ospedale di Reggio Calabria è stato redatto successivamente. A parte l'inammissibilità di una simile deduzione in sede di legittimità l'affermazione non risulta confermata, secondo gli accertamenti compiuti dai giudici di merito, da alcun elemento di prova e comunque, anche se fosse vera l'ipotesi di una redazione successiva dell'atto, ciò non potrebbe certamente escludere che si sia fatto comunque riferimento all'ora effettiva in cui la paziente è stata accolta presso il presidio ospedaliero.
c) La situazione della paziente al momento del ricovero. Secondo la sentenza impugnata (che, anche su questo punto, si contrappone a quella di primo grado) le condizioni della paziente non erano di particolare gravità nel momento in cui la medesima si presentò al pronto soccorso della casa di cura. Anche in questo caso appare evidente l'interesse dei ricorrenti ad una diversa valutazione della gravità del caso che condurrebbe ad affermare l'inefficacia, perché ormai tardive, delle cure praticate e l'inevitabilità del decesso della paziente. Questo aspetto, nella parte che riguarda l'elemento soggettivo, sarà trattato in questa sede.
Ma, anche in questo caso, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state rivolte perché la sentenza impugnata non è, su questo punto, ne' immotivata ne' illogica. A parte le dichiarazioni di RO AN, marito della vittima (che ha dichiarato, ricordando vari particolari a conferma, che la moglie non appariva in una situazione critica) la sentenza impugnata ha fondato questa valutazione sulla circostanza che la OT "fece ingresso nei locali della clinica da sola, camminando autonomamente e andando a raggiungere da sola i locali di medicazione" (il che contrasterebbe con l'esistenza di dati pressori particolarmente bassi riferiti dal dott. LL). Questa situazione non critica, anche se destinata ad aggravarsi rapidamente, è confermata, secondo la sentenza impugnata,dalla circostanza che fu la persona offesa a scegliere autonomamente, disattendendo il consiglio del marito, di recarsi presso la struttura privata di Villa San Giovanni e non all'ospedale di Reggio Calabria, che sapeva essere maggiormente attrezzato, e di portare con sè il figlio di due anni. Del resto i giudici di merito hanno accertato che la OT, pur soffrendo da anni di crisi asmatiche, non ne aveva mai avute di particolarmente gravi e mai aveva avuto necessità di ricoveri per questa causa. Tra l'altro lo stesso giorno 13 ottobre 1993, alle ore 18, la persona offesa (che fino a quel giorno aveva continuato a svolgere attività lavorativa presso una stazione di servizio) era stata sottoposta a visita ginecologica che aveva consentito di constatare le buone condizioni di salute e il normale decorso della gravidanza. Anche su questa circostanza, dunque, la Corte ha spiegato, in modo non illogico, le ragioni del suo convincimento che l'hanno indotta a non condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice che, secondo il giudice di appello, le aveva fondate esclusivamente sulle dichiarazioni del dott. LL che il giudice di appello ha motivatamente ritenuto non attendibili. Ed è opportuno ribadire come fuoriesca dalle funzioni del giudice di legittimità scegliere la più convincente tra le tesi espresse dai giudici di merito essendo sufficiente accertare se il giudice di secondo grado abbia motivatamente, congruamente e non illogicamente, come è avvenuto nel caso in esame, spiegato le ragioni della mancata condivisione della ricostruzione operata dal primo giudice.
d) La colpa addebitata al dott. LL.
L'insistenza delle difese di tutti i ricorrenti sulla scansione temporale delle cure prestate dal dott. LL presso la casa di cura "Caminiti" e sulle condizioni della paziente al momento del ricovero si comprendono appieno ove si tenga conto dell'imputazione formulata nei suoi confronti che si risolveva nell'erronea esecuzione della manovra di intubazione, nell'aver adottato trattamenti terapeutici inadeguati alla patologia della paziente con la conseguenza di aggravare il quadro clinico, nell'aver omesso di intervenire con il taglio cesareo per la sopravvivenza del feto (addebito poi caduto, per intuibili ragioni, già nella sentenza di primo grado), nell'avere omesso il ricorso a personale specialistico in grado di impedire l'evento morte e ritardato il ricovero in struttura attrezzata.
La Corte di merito ha rilevato innanzitutto come, secondo tutti i periti e consulenti che si sono occupati del caso, l'unico intervento che avrebbe consentito di salvare la vita della paziente era costituito dall'intubazione. Sempre sulla scorta dei pareri dei periti il dott. LL avrebbe eseguito con tecnica scorretta la manovra di intubazione (che infatti non riuscì) e la sentenza impugnata ha sottolineato come il dott. LL fosse privo della necessaria esperienza per eseguirla correttamente perché, anche nel periodo di pratica anestesiologica da lui svolta, per quattro mesi, sette anni prima, non risulta che avesse praticato manovre di intubazione. Motivato e non illogico appare dunque il convincimento della Corte secondo cui la manovra fu effettuata da persona imperita e in modo imperito con l'effetto di determinare, con ogni probabilità (è stato affermato dai periti), l'aggravarsi dello spasmo laringeo. Nè la soluzione potrebbe mutare anche se fosse vero il motivo di censura (peraltro di dubbia ammissibilità in questa sede) secondo cui questo aggravamento non emergerebbe da alcun elemento di prova perché l'imputato non riuscì ad inserire la cannula che avrebbe potuto produrre l'effetto in questione;
l'addebito riconosciuto è infatti quello della mancata intubazione e a nulla rileva a quale stadio fosse pervenuta la manovra motivatamente ritenuta imperita.
Ma la decisione impugnata non è censurabile neppure laddove si afferma che la manovra di intubazione avrebbe dovuto essere preceduta da una previa sedazione della paziente. Tutti gli imputati contestano questa affermazione rilevando che la sedazione avrebbe aggravato le condizioni cliniche della paziente in grave crisi respiratoria ma appare evidente come questa sia una censura il cui esame non è consentito al giudice di legittimità avendo, i giudici di merito, fondato questo convincimento sul parere di tutti i periti e consulenti tecnici, con specializzazione di medici legali e anestesisti rianimatori. Del resto se l'intubazione è l'unica manovra che consente, nelle situazioni in esame, di salvare la vita del paziente sembra evidente che la manovra deve essere eseguita creando le condizioni (anche se, in ipotesi, idonee ad aggravare la situazione clinica) che consentano di portarla a compimento. V'è poi un altro aspetto sottolineato dalla Corte: esisteva una medico anestesista rianimatore in turno di reperibilità e costituisce grave negligenza non essersi a lui rivolto (il medico abitava a poca distanza dalla clinica che poteva raggiungere in pochi minuti). La Corte ha infatti ritenuto provato, in base alle concordi deposizioni dei testimoni, questo fatto (che il dott. LL, nel corso delle indagini preliminari, aveva affermato di ignorare) che assume particolare rilievo, sotto il profilo della negligenza, in relazione alla accertata, dalla Corte di merito, imperizia del dott. LL nell'esecuzione della manovra di intubazione.
Ineccepibili paiono quindi le conclusioni della Corte: o il dott. LL era a conoscenza dell'esistenza dell'anestesista in turno di reperibilità e in questo caso avrebbe dovuto chiamarlo immediatamente in considerazione della sua inesperienza nella manovra di intubazione;
o non ne era a conoscenza e allora la colpa è ravvisabile nell'aver ritardato nel chiamare l'ambulanza per il trasporto nella più idonea ed attrezzata struttura ospedaliera di Reggio Calabria.
Su quest'ultimo aspetto neppure sembra convincente la critica del ricorrente LL che lamenta la contradditorietà tra l'affermazione dell'esistenza di una situazione patologica non particolarmente grave nel momento in cui la OT si presentò al pronto soccorso e l'esigenza di chiamare in tempi brevi l'ambulanza. La sentenza impugnata conferma infatti che l'aggravamento delle condizioni fu piuttosto rapido e addebita al dott. LL di aver perduto tempo prezioso nel tentare di eseguire, senza esserne in grado, una manovra essenziale per salvare la vita della paziente invece di ricorrere subito, appena manifestatosi l'aggravamento, al medico rianimatore o di disporre immediatamente il trasferimento nella struttura maggiormente attrezzata nella quale potevano essere praticati gli interventi astrattamente idonei a salvare la vita della paziente (in particolare una corretta intubazione: questa è la risposta che può trarsi dalla sentenza impugnata in risposta alla domanda, contenuta nei motivi nuovi di NI , AR e responsabile civile, relativa alla mancata individuazione delle terapie che avrebbero potuto salvare la vita della paziente). La Corte di merito non si è soffermata particolarmente sugli altri aspetti relativi all'elemento soggettivo contestati al dott. LL per quanto riguarda l'inidoneità delle cure somministrate prima e dopo l'arresto cardiaco (la Corte si è limitata, su questo punto, a ricostruire i tempi degli interventi ritenendoli, motivatamente, più lunghi rispetto a quelli indicati dall'imputato). Quelle praticate successivamente sono state ritenute idonee mentre su quelle precedenti non è specificato alcun addebito di colpa. Sotto questo profilo deve quindi escludersi che la sentenza impugnata abbia ravvisato elementi di colpa per cui si rende inutile l'esame delle censure formulate nei motivi di ricorso dall'imputato LL. e) La colpa addebitata a NI e AR.
Ai due imputati, rispettivamente amministratore unico della s.r.l. NI (che gestiva la casa di cura), e direttore sanitario della medesima, era stato addebitato di aver omesso di dotare il servizio di pronto soccorso, che la clinica era stata autorizzata ad esercitare, di mezzi di trasporto dei pazienti dotati delle attrezzature ed in particolare del centro mobile di rianimazione nonché dei mezzi necessari alla terapia anche strumentale di emergenza e del necessario personale infermieristico e medico. Nel caso specifico, di aver omesso di apprestare un servizio adeguato per prestare alla paziente OT l'assistenza e i presidi medici necessari per impedire l'aggravarsi della patologia e per consentire un rapido collegamento con struttura sanitaria più attrezzata per intervenire nel modo più idoneo al fine di evitare l'evento. Preliminare appare l'esame del motivo aggiunto della ricorrente NI che eccepisce la formazione del giudicato in relazione ai fatti indicati, posti a fondamento di imputazioni (truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio) per i quali è intervenuta assoluzione nel giudizio di primo grado e che, in mancanza di appello sull'assoluzione per questi capi, non potrebbero essere posti a fondamento di altra imputazione (quella per omicidio colposo). Ma questa critica è destituita di giuridico fondamento perché la sentenza di primo grado ha pronunziato assoluzione per i due reati indicati non perché abbia escluso i fatti materiali contestati ai fini dell'omicidio colposo ma, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen., perché ha escluso che vi sia stata interruzione del pubblico servizio di pronto soccorso;
quanto al reato di truffa aggravata perché ha escluso che la casa di cura "Caminiti" avesse posto in essere artifizi: o raggiri per ottenere l'estensione del convenzionamento al servizio di pronto soccorso posto che questo ebbe efficacia dal momento della visita ispettiva - che ebbe esito favorevole - da parte dell'assessorato alla sanità della regione Calabria.
Restava dunque integra la possibilità per il giudice di merito di rivalutare, ai fini dell'accertamento della responsabilità per l'omicidio colposo, i fatti materiali descritti anche nelle altre imputazioni.
Passando all'esame delle altre censure mosse sul punto alla sentenza impugnata va anzitutto precisato che appare corretta la ricostruzione normativa compiuta dalla ricorrente NI che, nei motivi aggiunti, ricorda come l'art. 7 del d.p.r. 27 marzo 1992 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) preveda due livelli di assistenza per i servizi di pronto soccorso. Per le specialità di cui l'ospedale è dotato il pronto soccorso deve garantire gli "interventi diagnostico terapeutici"; per le altre specialità deve invece assicurare almeno "il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto".
Il significato della normativa nazionale appare dunque sufficientemente definito: il pronto soccorso deve garantire il ciclo integrale di diagnosi e cura, riferito all'urgenza terapeutica, se la struttura è dotata delle relative specializzazioni. Se non lo è deve assicurare i primi interventi e provvedere poi al trasporto protetto del paziente in struttura idonea a completare il ciclo terapeutico di urgenza. La sentenza impugnata non si è posta in contraddizione con questa normativa. Non ha infatti affermato la responsabilità degli imputati NI e AR perché la struttura di pronto soccorso della casa di cura "Caminiti" non avrebbe garantito l'integrale ciclo di cure urgenti alla paziente ma ha limitato l'esame relativo all'esistenza delle omissioni contestate alla pronta disponibilità dell'ambulanza; non ha quindi preso in considerazione ne' l'adeguatezza, anche numerica, ne' la competenza professionale del personale addetto alla clinica e quindi al pronto soccorso (che non era dotato di personale proprio ma disponeva di quello della struttura in cui il pronto soccorso era inserito).
Restringendo quindi l'esame alla tempestività degli interventi praticati, con particolare riferimento alla pronta disponibilità dell'ambulanza e all'insufficienza dell'attrezzatura di cui era dotata, la Corte di merito ha rilevato come la non disponibilità immediata dell'automezzo e la non sufficiente attrezzatura della medesima abbiano comportato un ritardo nel trasporto della paziente pari a non meno di venti minuti (tempo intercorso tra la prima chiamata e l'arrivo del mezzo al pronto soccorso) e che altri minuti preziosi siano andati persi per caricare le attrezzature portatili necessarie per l'assistenza della paziente durante il percorso. Ed in questi ritardi è stata individuata la colpa dei due imputati che, per la loro qualità, avrebbero dovuto, in adempimento dei doveri sia a livello di organizzazione amministrativa della struttura (compito della società) che a livello di organizzazione sanitaria (compito del direttore sanitario) predisporre il servizio di pronto soccorso in modo da garantire l'immediato trasporto del paziente in struttura adeguata nei casi in cui la struttura ospedaliera fosse priva della relativa specializzazione. Comune essendo l'obbligo organizzativo, sia pure riferito a competenze diverse, infondata è dunque anche la critica che la sentenza impugnata non abbia specificato le negligenze attribuibili all'uno o all'altro imputato.
Inconferenti appaiono, su questo punto della decisione, anche le critiche, rivolte dai ricorrenti NI e AR, fondate, oltre che sul testo della norma nazionale ricordata, anche su quello della legge della Regione Calabria 5 maggio 1990 n. 36 ("determinazione dei requisiti delle case di cura private e disciplina delle convenzioni ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge n. 833/1978") il cui art. 32 prevede che il pronto soccorso delle case di cura private sia fornito di "mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati anche con centro mobile di rianimazione". Non è infatti in discussione la necessità di avere la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio (necessità che la Corte di merito ha peraltro escluso) e neppure la possibilità di affidare il servizio di trasporto a terzi (parimenti ammessa dalla Corte). Ma proprio la descritta natura del pronto soccorso, la cui istituzione è consentita anche in strutture che non dispongono di tutte le specializzazioni, richiede che, qualunque sia il tipo di organizzazione prescelta per il trasporto, questo possa e debba sempre avvenire con l'urgenza richiesta dal caso trattato e quindi, se necessario, anche nell'immediatezza del momento in cui se ne ravvisa la necessità. Diversamente la struttura di pronto soccorso, quanto al trasporto protetto, in nulla differirebbe dal normale servizio cui qualunque cittadino può fare riferimento nel caso di necessità di trasporto, a mezzo di ambulanza, dalla propria abitazione in struttura ospedaliera.
Insomma il mezzo di trasporto (che non può che essere costituito da un'ambulanza: su questo punto le critiche contenute nella memoria NI sembrano palesemente infondate, anche perché non si comprende su quale mezzo di trasporto potrebbe essere installato un centro mobile di rianimazione) deve essere immediatamente disponibile, proprio per l'urgenza di intervento richiesta da un gran numero di patologie (la sentenza impugnata ricorda, oltre alle crisi respiratorie, i casi di infarto in cui la tempestività dell'intervento terapeutico - in termini di minuti - può significare la vita o la morte del paziente). Ed è proprio l'ultimo comma dell'art. 32 della legge regionale ricordata a ribadire come le case di cura convenzionate e abilitate al servizio di pronto soccorso debbano "dimostrare una adeguata organizzazione del servizio in relazione all'orario di funzionamento che deve essere di 24 ore su 24".In conclusione la valutazione della Corte di merito, che ha ravvisato elementi di colpa, comportanti un ritardo nella prestazione delle prime cure e nel trasporto in struttura adeguatamente attrezzata, nella chiusura della struttura del pronto soccorso (il marito della persona offesa dovette suonare il campanello per circa cinque minuti prima che la porta venisse aperta), nel ritardo con cui l'ambulanza giunse al pronto soccorso della casa di cura "Caminiti" e nell'ulteriore perdita di tempo provocata dalla necessità di caricare sull'ambulanza, che non ne era fornita, i necessari presidi terapeutici appare adeguatamente e non illogicamente motivata costituendo violazione di regole di diligenza comunemente riconosciute (anche indipendentemente dalle violazioni specifiche contestate) la mancata predisposizione, da parte di una struttura sanitaria, dell'organizzazione necessaria ad affrontare con l'urgenza richiesta i casi che richiedono il pronto intervento terapeutico. E, come è agevole constatare, questi addebiti si riferiscono a condotte omissive attribuite personalmente ai due ricorrenti per cui appare priva di fondamento la critica secondo cui la sentenza impugnata avrebbe operato una sorta di "traslazione" della responsabilità del medico del pronto soccorso. Infine può omettersi l'esame di quella parte dei motivi NI che si riferiscono all'insufficiente presenza di personale infermieristico e alla mancata presenza del medico rianimatore presso il pronto soccorso in quanto la stessa sentenza impugnata esclude, o non indica, che queste omissioni abbiano avuto alcuna efficienza causale nella determinazione dell'evento. V) - IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ.
a) La causalità omissiva e la giurisprudenza tradizionale. È necessario ora passare all'esame delle articolate censure proposte dai ricorrenti nei confronti della sentenza impugnata sul tema del rapporto di causalità che si ritiene, nei ricorsi, sia stato inadeguatamente trattato e risolto con il ricorso a principi giurisprudenziali ormai superati. La complessità e serietà delle censure formulate, e l'essere in tempi recenti (dopo la pronunzia della decisione impugnata) intervenuta una decisione sul tema delle sezioni unite di questa Corte (sulla quale si innestano le ulteriori doglianze formulate dai difensori degli imputati nella discussione orale) rendono necessario un approfondimento del tema. In generale può osservarsi che il concetto di causa delle azioni umane o degli eventi naturali costituisce da lungo tempo oggetto della ricerca filosofica, scientifica e delle scienze sociali. Nel più ristretto ambito della scienza giuridica il rapporto di causalità costituisce un criterio di imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto;
solo se l'evento può essere ritenuto ricollegabile alla condotta l'agente potrà essere tenuto a risponderne (concorrendo i criteri di imputabilità soggettiva). Il codice penale ha esplicitato questo concetto nella formula usata dall'art. 40, comma 1 , con la previsione che l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, debba essere "conseguenza" della sua azione od omissione. Con questa formulazione il codice, come è tradizionalmente riconosciuto, ha inteso accogliere la c.d. teoria condizionalistica della causalità ("condicio sine qua non") o dell'equivalenza delle cause. Tradizionalmente si afferma che all'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità si perviene con un procedimento di eliminazione mentale: un'azione è causa di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento venga meno o si verifichi con modalità diverse. La condotta deve costituire quindi una condizione c.d. necessaria (contrapposta alle condizioni c.d. sufficienti) per il verificarsi dell'evento.
Il procedimento di eliminazione mentale costituisce un metodo largamente approssimativo, come è stato in più occasioni dimostrato, che non sempre consente di pervenire ad una ragionevole soluzione del problema. In particolare la dottrina ha chiarito come il procedimento di eliminazione mentale sia inutilizzabile nei casi di causalità alternativa ipotetica (si consideri il caso di distruzione di un bene che sarebbe stato ugualmente distrutto per altra causa) o di causalità addizionale (si pensi alla duplice, contemporanea, indipendente ed efficace azione omicida). Con il processo di eliminazione mentale l'evento si verifica ugualmente in entrambi i casi ma apparirebbe singolare escludere il nesso di condizionamento per una delle due condotte. E lo stesso deve dirsi nel caso di concorso di cause sopravvenute.
Insomma il metodo dell'eliminazione mentale va utilizzato tenendo conto della necessità di non pervenire alla disapplicazione su base interpretativa delle norme sul concorso di cause ponendo nel nulla il principio, normativamente previsto, dell'equivalenza delle cause. Si deve quindi fare riferimento alle condotte di tutti coloro che hanno contribuito all'esito finale e non alle singole condotte in relazione alle quali valgono gli usuali criteri da utilizzare nell'accertamento del concorso di cause.
Questo, a parere della Corte, è il criterio da adottare in tutti i casi la condotta di un soggetto si inserisce in modo efficiente in un processo causale e questo vale anche nel caso di condotte di natura diversa. I casi più frequenti sono riscontrabili proprio nell'attività medica: se tre medici, chiamati a consulto, forniscono tutti, colposamente, la stessa diagnosi errata che provoca la morte del paziente per escludere il rapporto di causalità non basta affermare che, eliminando mentalmente uno dei tre pareri (quale ? se si affermasse un tal principio l'esclusione varrebbe per tutti), la terapia non sarebbe mutata e il paziente sarebbe deceduto ugualmente perché le norme sul concorso di cause impongono di considerare unitariamente i tre pareri e compiere il giudizio di eliminazione mentale considerandoli complessivamente. Il caso in esame si caratterizza per la presenza di condotte prevalentemente omissive che, si assume, hanno cagionato l'evento dannoso. Dalla lettura della sentenza impugnata può infatti dedursi come i giudici di merito abbiano ritenuto causa dell'evento la mancata o erronea manovra di intubazione della paziente da parte del dott. LL e il mancato ricorso, da parte del medesimo, a medico esperto per tale manovra o a struttura idonea a praticarla. Per NI e AR la mancata predisposizione delle strutture idonee ad assistere tempestivamente la paziente e a farla trasferire con immediatezza nella struttura idonea. In definitiva l'unica condotta commissiva che, secondo i giudici di merito, può essere individuata è quella relativa alla erronea manovra di intubazione da parte del dott. LL che avrebbe aggravato lo stato patologico della paziente.
Vanno quindi esaminati, prima in astratto e poi con riferimento alla fattispecie in esame, gli aspetti che si riferiscono al problema della causalità omissiva. Problema più complesso perché, nella causalità omissiva, il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica, influenzato dall'azione (che non esiste) di un soggetto.
La causalità omissiva - che, proprio per queste caratteristiche, parte della dottrina qualifica come "equivalente normativo della causalità" - si configura come una costruzione giuridica (art. 40 comma 2 cod. pen. che non a caso usa la locuzione "equivale",
secondo l'equazione: non impedire equivale a cagionare) che consente di ricostruire l'imputabilità oggettiva come violazione di un obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento (in violazione del c.d. obbligo di garanzia); omissione che provoca l'evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi mediante omissione;
contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera omissione della condotta dovuta).
La maggior complessità dei problemi in tema di causalità nei reati omissivi impropri non è ricollegata tanto alla necessità, in questo tipo di reati, di individuare (secondo i criteri ai quali si accennerà più avanti) se l'evento sia conseguenza dell'omissione accertata (problema che si pone in modo non dissimile nel caso di reati commissivi con riferimento all'azione compiuta), ne' dalla ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia dell'azione omessa (anche questo è problema comune alla causalità attiva perché, anche in questi casi, il giudice deve ricostruire, in via di ipotesi, l'effetto dell'eliminazione della condotta commissiva) ma dalla necessità ulteriore di individuare la condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi dell'evento (si è detto che, nella causalità omissiva, il procedimento logico è doppiamente ipotetico). Ovvio essendo che se l'evento fosse destinato a prodursi ugualmente con tempi e modalità identici (in base all'indicato processo di eliminazione mentale, inteso nel senso in precedenza indicato, che più propriamente, nella causalità omissiva, dovrebbe essere chiamato di "aggiunta" mentale), anche nel caso in cui l'agente avesse attivato tutti gli interventi richiestigli, le conseguenze dell'omissione non potrebbero essere a lui addebitate.
La causalità omissiva, proprio per essere giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili, costituisce una causalità costruita su ipotesi e non su certezze. Si tratta quindi di una causalità ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva, su un giudizio controfattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?) alla quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che però, a differenza della causalità commissiva, non potrà mai avere una verifica fenomenica che invece, nella causalità commissiva è spesso (non sempre però) verificabile. In questo caso, si è detto, il rapporto si istituisce tra un'entità reale (l'evento verificatosi) e un'entità immaginata (la condotta omessa) mentre nella causalità commissiva il rapporto è tra due entità reali. Nell'enunciato ipotetico della causalità omissiva tanto l'antecedente che il conseguente sono falsi (la condotta richiesta non è stata posta in essere;
l'evento si è verificato).
Si badi: la causalità omissiva non è di origine soltanto normativa. Per avere conferma di ciò basti ricordare che in ordinamenti giuridici (per es. quello tedesco fino ad una modifica relativamente recente), anche di origine non diversa dal nostro, è comunemente riconosciuta l'efficacia causale dell'omissione anche in assenza di una norma che la preveda espressamente come il 2 comma dell'art. 40 cod. pen. ricordato.
Secondo un orientamento, ormai largamente diffuso e condiviso, per compiere la ricostruzione del fenomeno causale devono essere utilizzate (come nella causalità commissiva ma con l'ulteriore ricordata necessità di verificare ipoteticamente l'efficacia salvifica della condotta omessa) le leggi c.d. di copertura (espressione ermetica che starebbe a significare che la spiegazione di un evento può aversi solo "coprendo" - meglio sarebbe dire "spiegando" - l'evento con una legge o, come parimenti si dice, sussumendo l'evento sotto una legge). Leggi di copertura, di origine scientifica, che possono avere un valore universale o un valore semplicemente statistico e la cui funzione è quella di attribuire un valore generalizzante a sequenze di accadimenti altrimenti tra di loro arbitrariamente collegate sulla base di presunzioni non fondate su leggi dotate di un pari grado di credibilità.
Va ancora precisato che la riferita conclusione teorica sulla diversità della causalità omissiva rispetto a quella commissiva, pur prevalente, è peraltro posta in discussione da una corrente dottrinaria che invece motivatamente sostiene che, anche nella causalità omissiva, "l'effetto condizionante è dunque reale: il tasso di ipoteticità del sillogismo che così si imposta non è maggiore ne' diverso da quello di un sillogismo relativo alla causalità attiva" (la dottrina che fa proprio questo orientamento richiama gli studi che hanno inquadrato la condotta omissiva tra i "processi statici" e, pur riconoscendo la natura reale del condizionamento, ritiene che nella causalità omissiva la spiegazione dell'evento avvenga non con una "ricostruzione del passato", come nella causalità commissiva, ma con un giudizio "prognostico").
Indipendentemente dalla soluzione di questi problemi teorici va segnalato che il pluridecennale dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, diretto ad individuare criteri soddisfacenti per ricollegare l'evento all'omissione in termini di ragionevolezza non si è ancora concluso e, ancora di recente, ha trovato nuovi sviluppi. L'interprete deve infatti constatare come, a seconda delle epoche, il problema della causalità omissiva si sia posto oscillando da impostazioni teoriche (per es. quella dell'aumento del rischio) che tendevano a trasformare i reati omissivi in questione in reati di mera condotta - con grave lesione dei principi di legalità e di determinatezza per averli invece il legislatore indiscutibilmente configurati come reati di evento (per es. i delitti di lesioni e omicidio) - ed altre che richiedevano invece l'impossibile prova della certezza dell'esistenza del rapporto eziologico non raggiungibile in questa materia non solo per le caratteristiche ipotetiche della causalità omissiva ma anche per la variabilità dei casi specifici, per la normale coesistenza di concause e per la frequentissima non assolutezza delle leggi scientifiche applicateLa giurisprudenza di legittimità, formatasi prevalentemente (con riferimento non solo alla causalità omissiva) sul tema della responsabilità professionale medica in tema di trattamenti terapeutici, ha prevalentemente seguito, negli ultimi due decenni, una linea che può definirsi di tipo "probabilistico" affermando - con varianti per lo più terminologiche - che, per ritenere esistente il rapporto di causalità materiale, si dovesse accertare che l'intervento omesso, se tempestivamente e correttamente eseguito, avrebbe avuto ''serie ed apprezzabili probabilità di successo" (in realtà le formulazioni usate sono le più diverse e quella indicata è la formula riassuntiva che meglio esprime questa linea interpretativa).
Spesso questo giudizio di natura probabilistica si è espresso in termini percentuali con margini di oscillazione, per la verità, eccessivamente ampi (verso il basso) secondo un percorso interpretativo che si è spinto fino all'attribuzione di un evento a un soggetto sol perché, con la sua condotta, ha eliminato o diminuito le chances di salvezza del bene individuale protetto. In queste ipotesi è palese che l'orientamento c.d. "probabilistico" si risolve in quello dell'aumento del rischio e a queste conseguenze non si sottraggono neppure i sostenitori di un'altra teoria, quella dell'imputazione oggettiva dell'evento, sorta peraltro per restringere l'ambito di applicazione della teoria condizionalistica. Anche in questo campo l'impostazione probabilistica trova il suo fondamento (peraltro di natura più pratica che teorica) sulle medesime difficoltà ricostruttive: la natura ipotetica della ricostruzione a posteriori, le difficoltà di individuazione del trattamento omesso che avrebbe potuto salvare il bene o diminuire il rischio, la più frequente diversità delle condizioni soggettive e la compresenza di concause rende ancor più difficoltosa la ricostruzione del fatto sotto il profilo della causalità. Ma identico è il fondamento teorico - pratico che sta alla base della teoria probabilistica: la constatazione dell'impossibilità, nella causalità omissiva impropria, di individuare con certezza il fattore condizionante omesso che, se compiuto, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.
b) I più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Questo orientamento è stato sottoposto a vivace critica da parte di alcune sentenze (v. in particolare Cass., sez. IV, 28 settembre 2000 n. 1688, Baltrocchi, per esteso in Foro it., 2001, I, 420 in tema di responsabilità medica;
più di recente sez. IV, 25 settembre 2001 n. 1652, Covili ed altri, sul tema della esposizione all'inalazione delle fibre di amianto) di questa medesima sezione che, richiamando un autorevole orientamento dottrinario, ha capovolto l'impostazione tradizionale della giurisprudenza di legittimità fondata sul giudizio probabilistico giungendo ad affermare che "in tanto il giudice può affermare che un'azione od omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che "enunci una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento"". I passaggi logici attraverso i quali questo orientamento è pervenuto alle conclusioni riportate possono così riassumersi:
premesse le acquisizioni in precedenza riferite sulla natura del giudizio controfattuale da operarsi nel caso di reato omissivo improprio, al valore - universale o semplicemente statistico - delle leggi di copertura, al dibattito dottrinale sulla diversa natura, o meno, della causalità omissiva rispetto a quella commissiva le sentenze citate riaffermano che il giudice non può non prendere atto dei migliori esiti della ricerca giuridico scientifica ed in particolare del fatto che tali orientamenti, pur divergendo sulla natura della causalità omissiva, pur tuttavia convergono sulla necessità che, per ritenere esistente il rapporto di causalità, a conclusione del giudizio controfattuale, il giudice dovrà verificare che l'intervento omesso, se effettuato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una probabilità vicino alla certezza.
All'esito di questa ricostruzione la Corte, nella sentenza Baltrocchi, ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva affermato la responsabilità del medico in un caso nel quale le probabilità di sopravvivenza erano state percentualizzate (a seconda dell'accoglimento di due diverse ipotesi ricostruttive) nel 50 e nel 28 per cento.
A conferma della tesi riportata le sentenze citate richiamano le conclusioni contenute nel progetto di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale istituita con D.M. 10 ottobre 1998, che effettivamente, nella prima stesura, si esprimeva sul rapporto di causalità nei reati omissivi in termini di certezza.
c) L'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Più recentemente, per dirimere il contrasto insorto all'interno di questa medesima sezione, sono intervenute le sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, NZ (depositata l'11 settembre 2002), hanno posto un punto fermo su questa complessa problematica proponendone una condivisibile ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti, di cui all'art. 41 comma 2 cod. pen.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le indicate leggi di "copertura" consentono di ritenere aver provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide, consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insediato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del già accennato problema teorico della natura reale, o meramente normativa, dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'coperto' dal sapere scientifico del tempo". Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazionè del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene dunque in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema le sezioni unite hanno ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse la sentenza in esame ha indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico 'prossimo ad 1', cioè alla 'certezza', quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".
Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione, traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità". È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio". Mentre l'insufficienza, la contradditorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. d) La causalità nel presente processo.
Il problema che si pone nel presente processo è pertanto quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull'efficienza causale delle condotte colpose accertate ricollegandole all'evento in termini di "alto grado di credibilità razionale" nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza ricordata.
Orbene è possibile affermare che i giudici di merito non si sono attenuti a questi criteri avendo utilizzato argomentazioni che contraddicono il percorso giurisprudenziale conclusosi con la sentenza delle sezioni unite. La sentenza impugnata inizialmente fa riferimento a dati statistici (quelli riferiti a pag. 15) che potrebbero far propendere per una probabilità salvifica assai elevata del trattamento omesso se tempestivo (si parla di 63 soggetti presentatisi al pronto soccorso in condizioni di grave male asmatico e prontamente intubati: di questi 59 sarebbero sopravvissuti), senza peraltro procedere alla necessaria verifica in concreto, utilizzando i ricordati criteri di probabilità logica, con l'esame delle condizioni specifiche della paziente che possano in qualche modo influenzare il dato statistico di partenza. Successivamente, contraddicendo queste premesse, in più punti la sentenza impugnata si limita ad affermare genericamente che con una manovra di intubazione correttamente eseguita era possibile salvare la vita della paziente. Infine, nel trarre le conclusioni sul problema del nesso di condizionamento, la Corte di merito opera un riferimento alla teoria c.d. probabilistica intesa non nelle più recenti riaffermazioni (che facevano riferimento alle serie ed apprezzabili probabilità di successo del trattamento terapeutico omesso) ma addirittura a quell'orientamento, da ritenere superato da oltre un decennio, espressivo, anche se non esplicitamente, della teoria dell'aumento del rischio (il richiamo viene fatto ad una nota sentenza di questa sezione che, nel 1992, ritenne sufficiente, per ritenere esistente il rapporto di causalità, un coefficiente di probabilità di salvezza, con l'adozione del trattamento terapeutico corretto, pari al trenta per cento)Queste affermazioni vengono fatte, nella sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del dott. LL e vengono richiamate nel corso dell'esame della posizione di NI e AR Ne consegue che non solo la sentenza impugnata ha applicato erronei criteri giuridici per l'accertamento del nesso di condizionamento ma neppure ha individuato i diversi criteri utilizzabili per l'accertamento in questione non essendo sovrapponibile, sul tema della causalità, la posizione del dott. LL con quella di NI e AR.
In merito alla posizione del primo il quesito cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto dare risposta è se, con una tempestiva e corretta (anche da parte di un medico rianimatore prontamente intervenuto) manovra di intubazione, OT IA si sarebbe salvata in termini di elevata credibilità razionale e non solo in termini di probabilità. Per quanto riguarda invece NI e AR il quesito sulla causalità è se la predisposizione di strutture idonee ad evitare il ritardo nell'accoglienza della paziente, nell'arrivo dell'ambulanza presso il pronto soccorso e quello derivante dalla necessità di caricare la strumentazione avrebbe consentito, nei medesimi termini di elevata credibilità razionale, di far pervenire la paziente all'ospedale di Reggio Calabria in tempo per salvarle la vita praticandole le manovre non riuscite presso il pronto soccorso di Villa San Giovanni. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto dell'esistenza del rapporto di causalità tra le condotte, ormai definitivamente ritenute colpose degli imputati, e l'evento verificatosi.
V'è poi un ulteriore aspetto cui il giudice del rinvio dovrà dare risposta. La sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata e pronta disponibilità dell'ambulanza avrebbe indotto il dott. LL ad effettuare la manovra di intubazione personalmente malgrado la sua inesperienza in questo campo. La Corte di merito non ha però indicato le fonti di questo convincimento per cui la critica che viene rivolta a questa affermazione (nei motivi nuovi NI e AR) deve ritenersi fondata in quanto, se non vengono indicate le ragioni di un tal convincimento, l'affermazione rimane una mera congettura. Se invece venisse fornito il supporto probatorio a tale affermazione il problema potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità (non dell'elemento soggettivo per il quale le argomentazioni della sentenza impugnata hanno retto al vaglio di legittimità) tra le condotte omissive di NI e AR e l'evento mortale verificatosi. Altra verifica che dovrà compiere il giudice di rinvio è quella che riguarda - nel caso in cui non fosse possibile accertare se l'evento fosse comunque destinato a verificarsi - i tempi e la natura dell'evento medesimo. Si è infatti più volte chiarito, in dottrina e in giurisprudenza (che, sotto questo profilo, appaiono sufficientemente uniformi) che il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa nel senso che dovrà riconoscersi il nesso di condizionamento in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omesso (o quello corretto in luogo di quello compiuto nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore, ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa, omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione (cons., da ultimo, Cass., sez. IV, 11 luglio 2002 n. 953, Macola;
23 gennaio 2002 n. 22568, Orlando).
Si è detto, in questi casi, che "non v'è quindi dubbio che una morte avvenuta in un giorno successivo sia un fatto diverso, dal punto di vista naturalistico prima ancora che giuridico". VI - IL RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE.
Anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria deve ritenersi fondato. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia concesso le attenuanti generiche agli imputati con la conseguente dichiarazione di estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione conseguente a tale concessione. Com'è noto il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 cod. pen., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri indicati limitandosi ad affermare lapidariamente che "agli imputati, per la loro incensuratezza, non possono negarsi le circostanze attenuanti generiche" e affermando quindi un principio che non esiste nel nostro ordinamento: che gli imputati incensurati abbiano sempre diritto alle attenuanti generiche e quindi trasformando una valutazione discrezionale in un obbligo giuridico per il giudice.
In ogni caso, anche se l'espressione riportata fosse stata utilizzata impropriamente, v'è da osservare che il giudice di merito, nella concessione delle attenuanti in questione, deve indicare gli elementi dai quali possa trarsi, anche per implicito, il percorso logico che lo ha condotto al riconoscimento in questione precisando quali siano gli elementi decisivi per tale statuizione e, nel caso sia ritenuta la meritevolezza dell'attenuazione della pena, deve specificare le ragioni ritenute atte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio - anche se non è necessario che vengano prese in considerazione tutte le circostanze rilevanti in positivo o in negativo (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 1999 n. 12496, Guglielmi;
19 ottobre 1992 n. 11361, Gennuso) - valutate in riferimento alle singole posizioni personali se non siano sovrapponibili.
In particolare il giudice di merito è tenuto ad esplicitare le ragioni del suo convincimento nei casi in cui, come quello in esame, si sia soffermato per illustrare la gravità della colpa o del danno cagionato alla persona offesa o addirittura (come pure ha fatto la sentenza in esame) criticando la sentenza di primo grado per l'assoluzione dagli altri reati. In questi casi la decisione sulla concessione in questione non può omettere di prendere in considerazione, sia pure globalmente, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. oltre alle diverse circostanze non codificate. Tanto più nei casi nei quali il fine della concessione non sia più costituito dall'adeguamento in concreto della pena alla gravità del reato (finalità riconosciuta prevalente da Cass., sez. I, 30 gennaio 1992 n. 6992, Altadonna nonché dalla citata sentenza sez. I, Gennuso) ovvero quando si proceda per reati colposi nei quali l'incensuratezza degli imputati costituisce la regola. In conclusione, su questo punto, la statuizione impugnata è da ritenere adottata in violazione di legge perché afferma erroneamente l'esistenza del diritto degli incensurati alla concessione delle attenuanti generiche e manifestamente illogica perché, dopo aver rappresentato negativamente tutti gli altri elementi di addebito nei confronti degli imputati, ha immotivatamente concesso il beneficio in questione senza indicare le ragioni positive che Io giustificavano.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata anche su questa statuizione con rinvio al medesimo giudice che si atterrà, nel caso di conferma dell'affermazione della responsabilità degli imputati, ai criteri indicati per la concessione del beneficio richiesto. VII - LE STATUIZIONI CIVILI.
Malgrado le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata vengano travolte dall'annullamento con rinvio della sentenza impugnata è comunque necessario esaminare le censure formulate su questi capi della sentenza perché, non essendosi formato il giudicato sulla responsabilità, persiste l'interesse alla pronunzia esistendo la possibilità che il giudice di rinvio debba pronunziarsi anche su questi capi.
Le doglianze su questi capi della sentenze sono due: la prima riguarda l'ammissibilità della condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile nel caso di affermazione di responsabilità, da parte del giudice di appello, quando la sentenza assolutoria di primo grado sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile;
la seconda questione riguarda invece la possibilità di analoga condanna da parte del giudice di appello nel caso in cui, essendo stato l'imputato assolto in primo grado, il secondo giudice ne ritenga la responsabilità ma dichiari estinto il reato.
Quanto alla prima questione va rilevato che il contrasto giurisprudenziale che si era formato sul punto è stato di recente risolto dalle sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 (depositata l'11 settembre 2002) n. 30327, Guadalupi, hanno accolto l'orientamento che ritiene possibile questa condanna anche nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo pubblico ministero ribaltando quindi l'orientamento delle medesime sezioni unite espresso nella sentenza 25 novembre 1998, Loparco In base a questa decisione, le cui motivazioni questo collegio interamente condivide, è dunque consentito al giudice d'appello pronunziarsi sull'azione civile anche in mancanza di appello della parte civile e devono quindi ritenersi infondate le censure sul punto mosse da NI e AR oltre che dal responsabile civile. Ma, nel caso in esame, al giudice di appello la pronunzia in questione era preclusa per una diversa ragione espressa nei motivi nuovi proposti da NI , AR e dal responsabile civile. Preliminarmente all'esame di questo motivo va però esaminato il problema dell'ammissibilità del motivo medesimo in quanto proposto solo con i motivi nuovi e non con l'originario atto di impugnazione per cui potrebbe rilevarsene l'inammissibilità. Costituisce infatti principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che i motivi nuovi debbano riguardare i capi o punti della sentenza già oggetto, giusta il disposto dell'art. 581 lett. a del codice di rito, dell'originaria impugnazione e debbano quindi limitarsi ad esporre ulteriori ragioni in diritto o in fatto (se consentito) a sostegno della medesima. Diversamente, se fosse possibile estendere l'impugnazione a punti o capi non oggetto dell'originaria impugnazione, verrebbero elusi i termini previsti per le impugnazioni (v. in questo senso Cass., sez. V, 1 febbraio 2000 n. 1070, Tonduti;
sez. I, 13 giugno 1998 n. 2559, Lauro;
sez. un. 20 aprile 1998 n. 4683, Bono). Ma, nel caso in esame, questo problema sembra superabile perché i ricorrenti avevano chiesto, con gli originari motivi di impugnazione, l'annullamento delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata sia pure richiamando le ragioni giuridiche in precedenza ritenute infondate. Con il motivo aggiunto i ricorrenti si sono limitati a ribadire il medesimo petitum ponendo però, a fondamento della richiesta, una diversa ragione giuridica, quella che richiama il testo dell'art. 578 c.p.p.; deve quindi ritenersi consentito l'esame della censura perché consistente in una diversa ragione in diritto volta ad ottenere il medesimo risultato costituito dall'annullamento della statuizione civile contenuta nella sentenza impugnata.
Ciò premesso deve rilevarsi la fondatezza della censura proposta dagli imputati e dal responsabile civile concernente l'ammissibilità della loro condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili malgrado in primo grado vi fosse stata assoluzione e in secondo grado il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione.
Non ignora questo collegio che, con una recente decisione di questa sezione (sentenza 12 febbraio 2002, Manca), è stato affermato il principio secondo cui (in quel caso vi era anche l'impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di assoluzione dell'imputato), qualora il giudice di appello ritenga la responsabilità penale dell'imputato, ma dichiari estinto il reato per prescrizione, debba pronunziare la condanna al risarcimento dei danni. Ritiene però di discostarsi da questo orientamento perché non lo ritiene condivisibile.
La citata sentenza di questa sezione è partita dalla considerazione che, nel caso di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" sussiste l'interesse della parte civile all'impugnazione non essendo questa formula preclusiva dell' azione civile. Ha poi osservato come, in base al disposto dell'art. 576 c.p.p. (derogatorio rispetto al disposto dell'art. 538 del medesimo codice), la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile ma altresì (ovviamente ai soli effetti della responsabilità civile) contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio.
Da ciò discenderebbe, secondo la sentenza citata, il diritto della parte civile ad ottenere la decisione sul risarcimento e sulle restituzioni, qualora il giudice di appello ritenga fondata l'impugnazione e anche se il pubblico ministero non abbia ritenuto di impugnare la sentenza ai fini penali, mentre apparirebbe "inconferente l'improprio e isolato richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all'art. 578 c.p.p. che si assume essere stata violata".
Questo collegio, pur condividendo la preliminare ricostruzione proposta nella sentenza citata, dissente dalle conclusioni riportate essenzialmente perché ritiene che questa interpretazione eluda il disposto dell'art. 578 citato (del quale infatti neppure si propone una lettura alternativa) laddove appare evidente come questa norma abbia inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci si riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunziata sentenza di condanna.
L'interpretazione letterale della norma non consente infatti di dare un significato diverso alla disposizione: non sembra infatti opinabile che la decisione agli effetti civili del giudice d'appello, che abbia dichiarato estinto il reato per amnistia o prescrizione, non sia possibile nel caso di assoluzione in primo grado posto che la norma richiede esplicitamente che nei confronti dell'imputato (ovviamente nel precedente grado del giudizio) sia "stata pronunziata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato".
L'art. 578 in esame trova il suo antecedente storico nell'art. 12 della l. 3 agosto 1978 n. 405 (legge delega per la concessione di amnistia e indulto) che prevedeva un'analoga disposizione, limitata però al caso dell'amnistia.
In ogni caso l'interpretazione proposta è confermata dalla giurisprudenza dì legittimità formatasi sul testo dell'art. 578 in esame: cons. Cass., sez. VI,. 19 settembre 2002 n. 33398, Rusciano;
sez. IV, 14 marzo 2002 n. 19026, Colla;
sez. V, 3 ottobre 2000 n. 11509, Macedonio;
sez. I, 2 maggio 1995 n. 6881, Ferrigno;
22 febbraio 1993 n. 3512; 21 dicembre 1990 n. 3899, Pizzillo;
28 luglio 1990 n. 11178, Calderoni. E l'accoglimento di questa soluzione costituisce altresì il presupposto della decisione delle sezioni unite di questa Corte 13 luglio 1998 n. 10086, Citaristi, che hanno ritenuto che non fosse consentito al giudice di appello confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado se, a seguito della derubricazione del reato, il medesimo era da ritenersi estinto già prima della sentenza (di condanna) pronunziata dal primo giudice.
Del resto l'interpretazione proposta trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore abbia voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell' imputato.
E non sembra che queste considerazioni possano essere efficacemente contrastate con l'unica (a quanto consta) opinione dottrinaria difforme che si rifà a generiche esigenze di coordinamento richiamando, a sostegno dell'obbligo del giudice penale di pronunziarsi sugli interessi civili nel caso indicato, l'art. 112 del codice di rito civile che, a parere di questa Corte, non appare applicabile, tra l'altro, in considerazione della compiutezza della disciplina sull'azione civile nel processo penale contenuta nel codice di procedura penale.
In conseguenza delle considerazioni esposte anche il capo della sentenza impugnata che si riferisce alle statuizioni civili, se non fosse travolto dalla decisione in merito alla responsabilità penale, andrebbe annullato senza rinvio. Il giudice di rinvio, conseguentemente, ove ritenesse di confermare la pronunzia oggi impugnata, non potrà pronunziarsi sulla domanda concernente il diritto delle parti civili al risarcimento del danno nel caso di conferma della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, in accoglimento dei ricorsi, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2003.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, con ordinanza n. 40071/03 dispone la correzione della sentenza, sostituendo le parole "ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria" con quelle "alla Corte di Appello di Messina.
Roma, 8 dicembre 2003 .