Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 2
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 cod. proc. pen., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato.
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.
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La registrazione di conversazioni Whatsapp, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, utilizzabile ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale. L'utilizzabilità della trascrizione WhatsApp è condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale. Occorre infatti controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2009, n. 16986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16986 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/02/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 356
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 21748/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABIS LO, n. a Samassi (CA) il 22.5.1963;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, emessa in data 7.2.2006;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Galasso A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore, avv. Zambelli M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 5 marzo 2002, il g.i.p. del tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, assolse LO BI dai capi F e G dell'imputazione (due fatti rubricati sotto l'art. 317 c.p.) e lo dichiarò colpevole di cinque concussioni (capi A, B, C, D ed E), commessi in qualità di sottufficiale addetto al Comando di Brigata della Guardia di Finanza di elusone, commessi tra giugno 1998 e dicembre 1999 ai danni di titolari di imprese presso cui era incaricato di svolgere attività istituzionale, nonché per due reati di cui alla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (capi H e I) per avere, rivestendo la suddetta qualità, al fine di frodare la finanza in materia d'imposta di registro, all'atto dell'acquisto di un terreno edificabile (nel novembre 1996) e della vendita di un appartamento (nell'aprile 1997), colluso con la moglie OL ON, co-acquirente e co-venditrice degli immobili e rispettivivamente con il venditore e con l'acquirente, nel dichiarare un prezzo fittizio più che dimezzato rispetto a quello al reale, con notevole risparmio di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione tra tutti i reati, l'BI fu condannato alla pena di sei anni di reclusione ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In parziale riforma di tale sentenza, la Corte d'appello di Brescia, con la decisione in epigrafe indicata, ridusse la pena inflitta a 5 anni di reclusione.
2. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, con ricorso articolato in nove motivi di impugnazione di seguito indicati ed esaminati.
3. Con il primo motivo si lamenta travisamento del fatto processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e relativo vizio di motivazione, nonché inosservanza di norme processuali (art. 443 c.p.p., comma 4, art. 599 c.p.p., art. 603 c.p.p., comma 3, art. 585 c.p.p., n. 4) nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di nuove prove, sopraggiunte al giudizio di primo grado, proposte con i motivi d'appello aggiunti.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello ha fatto sostanziale corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di procedimento d'appello a seguito di giudizio abbreviato di primo grado. Ancora recentemente, questa Corte ha ribadito, in tema di giudizio abbreviato, che al giudice d'appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, (Cass. sez. 1, n. 13756/2008, Rv. 239767). Pur sussistendo la possibilità delle parti di sollecitare i poteri d'ufficio del giudice d'appello in materia di prove, il giudice ha il potere di disporre rinnovazione istruttoria dibattimentale soltanto nei casi di assoluta necessità, ciò che nel caso di specie è stato correttamente e motivatamente escluso, essendo l'istanza stata ritenuta in parte irrilevante e per altra parte del tutto generica, come emerge dalla trascrizione dei motivi d'appello aggiunti (contenuti nel ricorso in esame) che si caratterizza per l'assenza di specifiche indicazioni circa le lamentate divergenza tra le diverse trascrizioni delle dichiarazioni e del loro rilievo ai fini dell'accertamento, non potendosi in alcun modo riscontrare carattere di specificità in motivi espressi con formule del tipo: "è sufficiente confrontare la trascrizione ... per rilevare le ampie divergenze ...".
4. Inammissibile sono il secondo e il terzo motivo con cui, sotto la rubrica della manifesta illogicità della motivazione, in realtà si censura la valutazione di attendibilità dei testi PE FR e AM EM, operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta e logicamente plausibile, ciò che basta a sottrarre la sentenza alla censura di legittimità.
5. Infondato è il quarto motivo, con cui si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per violazione dell'art. 268 c.p.p., e segg. "nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto valida ed utilizzabile l'intercettazione della conversazione corsa tra il signor PE e il signor SE, entrambi parti offese rispettivamente nelle concussioni di cui ai capi A) e B) dell'imputazione.
La conversazione fu registrata dallo stesso PE e la Corte d'appello ha utilizzato il contenuto di essa, ritenuto significativo e rilevante per provare le condotte concessive dell'BI. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui "le intercettazioni regolate dall'art. 266 c.p.p. e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa" (Cass. Sez. un., n. 36747/2003, ced 225465).
Da ciò consegue la precisazione, espressamente operata dalle Sezioni unite, che la registrazione fonografica di conversazioni realizzate, anche clandestinamente, da soggetto di esse partecipe, o comunque ad esse autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p., (sent. cit., ced 225466). Secondo il ricorrente, proprio da questi principi di diritto, a cui pure si sono richiamati i giudici di merito, si trae la conclusione dell'inutilizzabilità della registrazione della conversazione operata dal PE, effettuata "per incarico della polizia giudiziaria".
Trattasi di conclusione infondata: i principi di diritto affermati dalle Sezioni unite, e pienamente condivisi da questo Collegio, si fondano sul divieto di testimonianza stabiliti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195 c.p.p., commi 4 e 5. È stato chiaramente precisato che è vietata non soltanto la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di p.g. sulle dichiarazioni regolarmente acquisite in sede di sommarie informazioni, ma anche quelle sulle dichiarazioni che sin sarebbero dovute acquisire con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p.. Ciò perché, come si chiarisce nella predetta sentenza, "non possono essere acquisiti al processo e non possono essere utilizzati, come materiale probatorio, documenti fonografici rappresentativi di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria (e da queste clandestinamente registrate) da persone a conoscenza di circostanze utili ai fini delle indagini, perché in tale maniera si renderebbe il processo permeabile da apporti probatori unilaterali degli organi investigativi e soprattutto si aggirerebbero le regole sulla formazione della prova testimoniale nel contraddittorio dibattimentale".
La ratio di tali divieti rende evidente che la registrazione effettuata dal PE è pienamente utilizzabile, essendo del tutto irrilevante che l'iniziativa della registrazione sia stata decisa dal PE o da lui realizzata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi in ogni caso di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi, parte offesa e testimone nel processo penale, pienamente legittimata a rendere testimonianza e la cui deposizione fu poi regolarmente assunta nel pieno rispetto delle le regole sulla formazione della prova testimoniale nel contraddittorio dibattimentale.
6. Infondato è pure il successivo motivo, con cui si contesta la qualificazione di concussione attribuita ai fatti commessi ai danni di ES EL (capo Q, anziché quella di truffa aggravata dalla pubblica funzione. Correttamente la Corte ha rilevato l'irrilevanza della formale attività di istituto di competenza dell'BI (verifica fiscale o condotta incrociata), evidenziando la condotta vessatoria e pressante del pubblico ufficiale BI, volta ad indurre la parte offesa ad elargire qualcosa pur di togliersi di torno la presenza molesta ed insinuante del sottufficiale.
7. Manifestamente infondata è la censura di erronea qualificazione giuridica dei fatti commessi ai danni di LL SA e NC OS (capi D ed E dell'imputazione), ritenuti integrare concussione anziché istigazione alla corruzione, derivando la meno grave qualificazione invocata dal ricorrente da diversa valutazione fattuale dei rapporti BI - OS - RR rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito.
Nè può ritenersi ammissibile la connessa censura di vizio della motivazione della sentenza (pag. 28 del ricorso), non riuscendo il ricorrente ad individuare alcun manifesta illogicità della motivazione, che anzi è espressa dalla Corte territoriale con plausibile e corretto ragionamento che la sottrae a sindacato di legittimità. Esula, come è noto, dai poteri di questa Corte procedere alla ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. Sez. un. n. 24 del 24.11.1999, ced 214794; Id. n. 16 del 21.6.2000).
8. Il settimo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui la Corte d'appello ha qualificato in termini di inutilizzabilità relativa il compimento degli atti di indagine inerenti l'accusa di collusione per frodare la finanza (capi H e I dell'imputazione) oltre il termine fissato per le indagini preliminari.
Contro la decisione dalla Corte territoriale, il ricorrente invoca i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16 del 21/06/2000 (Tammaro, ced 216246) sulla deducibilità e rilevabilità nel giudizio abbreviato delle nullità di carattere assoluto e delle inutilizzabilità cosiddette patologiche.
Fermo restando la piena condivisione di tali principi di diritto, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di approfondire l'ambito dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile anche nell'ambito del giudizio abbreviato. Pur prescindendo da una tesi estrema, secondo cui essa va qualificata come un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento (Cass. sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006 ced 233106), il Collegio condivide l'orientamento, non contraddetto dalla citata decisione delle Sezioni unite, secondo cui l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3 non è equiparabile a quella di cui all'art. 191 c.p.p., poiché l'una è riferita agli atti d'indagine, mentre l'altra è riferita alle prove. Ne discende che nei confronti degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari non opera il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi ad avere un interesse opposto alla inutilizzabilità (cfr. Cass. sez. 1, n. 1176 del 17/03/1992 ced 189856; sez. 1, n. 2383 del 28/04/1998 ced 210673;
e, più, recentemente sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007 ced 238040). Ne consegue che la scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto del termine di cui all'art. 407 c.p.p. e delle forme di rito (cfr., per il caso dell'incompetenza territoriale Cass. sez. 6, n. 4125 del 17/10/2006 ced 235600; per l'utilizzabilità di un'intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 c.p.p., Cass. sez. 3, n. 29240 del 09/06/2005 ced 232374; per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai "collaboratori di giustizia" oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione Cass. sez. 5, n. 32960 del 23/04/2008 ced 240492). Il motivo va perciò rigettato.
9. Manifestamente infondato è il motivo con cui si deduce l'erronea applicazione della L. n. 1383 del 1941, art. 3 e relativo vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello afferma la sussistenza dei delitti di collusione (capi H e I), pur senza la "spendita" della sua qualità di appartenente alla Guardia di finanza o l'esercizio concreto di funzioni istituzionali, malgrado la successione di leggi nel tempo con riferimento all'elemento normativo della frode alla finanza e nonostante che essa doveva essere esclusa essendo il valore degli immobili determinato in ragione di criteri normativamente predeterminati.
Per quanto concerna la prima questione, è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, condivisa dal Collegio, che il delitto di collusione previsto dalla L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3, è reato "proprio", nel senso che può essere commesso soltanto da un militare della Guardia di finanza, ma non richiede che l'autore agisca ostentando, spendendo o comunque utilizzando tale qualità, ne' è necessario che eserciti un determinato servizio d'istituto funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice (Cass. sez. 1, n. 7614 del 08/05/1995 ced. 202296;
sez. 6, n. 9892 del 10.6.1998, ced 213049; sez. 2, n. 233235 del 9.2.2006, ced 213049). Le altre questioni sono del tutto infondate, posto che il delitto in esame si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che sia rilevante la realizzazione effettiva di tale risultato, neutralizzato in taluni casi della determinazione normativa del valore, in altri casi dagli accertamenti dell'amministrazione (Cass. 1, n. 15019 del 15.12.2005, ced 234010).
10. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo, con cui il ricorrente l'inosservanza di legge nella parte in cui la Corte d'appello, commisurando l'aumento di pena per ciascuno dei reati satelliti avvinti da continuazione, ha omesso di applicare la riduzione per il rito.
La Corte di Brescia ha determinato la pena base, ha proceduto alla diminuzione derivante dal riconoscimento della circostanze attenuanti generiche ed all'aumento per la continuazione e, infine, ha calcolato la diminuzione per il rito abbreviato, in tal modo ovviamente operando la relativa diminuzione anche sugli aumenti di pena disposti ex art. 81 cpv. c.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009