Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2009, n. 16986
CASS
Sentenza 24 febbraio 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 cod. proc. pen., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato.

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2009, n. 16986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16986
Data del deposito : 24 febbraio 2009

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