Sentenza 19 marzo 1998
Massime • 2
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, invero, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali.
Qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo. (Fattispecie in tema di procedimento di prevenzione)
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 19.3.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.1685
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N.44742/
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RR GI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno, in data 29.10.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, limitatamente alla applicazione dell'obbligo di soggiorno;
OSSERVA
Con decreto del 31.1.1997, il Tribunale di Salerno applicava al Marazzo la misura preventiva della sorveglianza speciale di p.s. per un biennio, con obbligo di dimora e prescrizioni accessorie (tra cui divieto di allontanamento senza preavviso all'autorità). Su ricorso in appello del AZ e del P.G., la Corte salernitana - con il decreto oggi in esame - stabiliva che costui non potesse allontanarsi dal luogo di soggiorno senza la previa autorizzazione del Tribunale e confermava nel resto la decisione impugnata. Rilevava, preliminarmente, la Corte l'infondatezza della questione di nullità, sollevata nell'interesse del AZ, con riferimento alla pretesa violazione del termine di presentazione, all'udienza camerale, che sarebbe stato inferiore ai prescritti dieci giorni:
infatti, una prima udienza, fissata per il 29.11.1996 (e rispetto alla quale era stato concesso un congruo termine) era stata rinviata, per legittimo impedimento del AZ, al 13.12.1996. Se anche l'avviso della udienza di rinvio era stato notificato all'interessato meno di dieci giorni prima, non si verificava alcuna nullità, essendo stato pienamente garantito il termine di comparizione con il primo avviso.
Quanto all'attuale pericolosità sociale del AZ, osservava la Corte che costui era gravato da numerosi precedenti penali che, seppure non particolarmente allarmanti, denotavano una evidente propensione a violare la legge;
inoltre pendevano a suo carico altri procedimenti penali, fra cui ben quattro per ricettazione. Dalle informazioni di rito, poi, emergeva che la famiglia del AZ, per quanto denunciasse entrate irrisorie, conduceva un elevato tenore di vita ed era titolare di numerose possidenze, in nessun modo ricollegabili allo svolgimento di oneste attività. Ciò autorizzava a concludere che il AZ vivesse abitualmente con illeciti profitti.
Doveva, quindi, confermarsi nei suoi confronti la misura applicata ed anzi, appariva necessario - in accoglimento dell'impugnazione del P.G. - individuare l'autorità deputata a consentirgli l'allontanamento dal luogo di soggiorno, in quella che aveva decretato la sorveglianza, non già in, che doveva vigilare sulla sua esecuzione, in conformità alle previsioni normative. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il AZ che, con il primo motivo di ricorso, denunciava violazione di legge, reiterando l'eccezione di nullità per violazione del termine di comparizione, il quale - perché si costituisse, regolarmente il rapporto processuale - doveva essere, rispettato in caso di rinvio della prima udienza.
Con il secondo motivo, si denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. La Corte aveva, infatti valorizzato elementi inconferenti, non significativi o addirittura documentalmente smentiti: i precedenti penali erano lievi e molto, risalenti nel tempo;
le pendenze indicate non avevano fatto oggetto della proposta di misura e quindi non erano valutabili in questa sede;
il AZ non possedeva niente e la famiglia viveva modestamente, avendo anzi a carico alcune procedure esecutive. La pericolosità sociale del AZ era quindi stata apoditticamente affermata e, in particolare, il decreto impugnato era carente in relazione all'obbligo di soggiorno, confermato senza alcuna argomentazione specifica.
Il ricorso è infondato.
Appare privo di pregio il primo motivo, che deduce una nullità insussistente.
È invero pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (del resto correttamente citata dal provvedimento impugnato) che nell'ipotesi in cui il giudice, alla udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, quando è stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non è necessario accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione o strettamente normativo(cfr. Sez.III, 18.10.1994, Malaspina;
conforme, nel vecchio cod. Sez.VI, 6.6.l990, Pinna).
È evidente che tale principio, sia pure affermato riguardo al processo di cognizione, vale anche per quello camerale di prevenzione, essendo identici i presupposti normativi che vi presiedono.
Il secondo motivo di ricorso incorre addirittura nella censura di inammissibilità.
Occorre, in proposito, tenere presente che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle resultanze processuali (cfr. Sez.Un. 30.4.1997, Dessimone). Ora, il AZ incorre in tale fallo, non esponendo una critica della intrinseca logicità dell'apparato argomentativo che sostiene il decreto impugnato, ma fornendo una diversa e soggettiva interpretazione e prospettazione di tutti i dati probatori presi in considerazione nelle due sedi di merito. E ciò è, appunto, inammissibile.
Il discorso vale anche in riferimento alla specifica prescrizione dell'obbligo di soggiorno;
perché è vero che la Corte d'appello non ha argomentato al riguardo, ma è anche vero che non ne aveva l'obbligo, in quanto con il ricorso dinanzi alla stessa tale questione non era stata specificamente prospettata, essendosi il AZ limitato a porla come subordinata alla richiesta di revoca della misura e senza alcuna argomentazione di corredo. Il ricorso va dunque rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1998