Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 1685
CASS
Sentenza 19 marzo 1998

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L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, invero, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali.

Qualora il giudice, all'udienza fissata, accertato l'impedimento dell'imputato, sospenda o rinvii il dibattimento, fissando nuova udienza e disponendo nuova citazione dell'interessato, allorché sia stato osservato il termine minimo di comparizione per la prima udienza, non occorre accordare ancora un nuovo termine di pari durata, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito e l'ulteriore dilazione non trova alcuna giustificazione sotto il profilo logico o strettamente normativo. (Fattispecie in tema di procedimento di prevenzione)

Commentario1

  • 1Suicidio della paziente e responsabilità del medico psichiatra
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1998, n. 1685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1685
Data del deposito : 19 marzo 1998

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