Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in correità, la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacchè, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false propalazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2008, n. 9450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9450 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 24/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 00134
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 009532/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO IC, N. IL 26/11/1968;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 29/09/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 29 settembre 2005 la Corte d'appello di Firenze rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da OL OL, in relazione alla detenzione dallo stesso sofferta nel periodo dal 7 aprile al 28 giugno 1993.
In motivazione il giudicante, premesso che il OL era stato tratto in arresto in quanto trovato in possesso di 8,4 grammi di cocaina nonché di una piccola quantità di hashish;
ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza del giudice di legittimità, la mera condizione di tossicodipendenza non basta da sola a integrare la colpa grave preclusiva del diritto alla riparazione, occorrendo a tal fine il concorso di "circostanze aggiuntive", osservava che nella fattispecie tali ulteriori elementi erano costituiti dal possesso di un quantitativo di cocaina non immediatamente rapportabile al consumo personale e dalla concomitante disponibilità di due sostanze droganti di tipo diverso.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, OL OL, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello ravvisato la colpa grave nel mero possesso di stupefacenti e cioè in un elemento già oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, il quale aveva ritenuto il quantitativo della sostanza detenuta "compatibile con una scorta da parte di persona che di essa faccia uso", così mandandolo assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Evidenzia anche il ricorrente che, nel corso del processo, egli tenne sempre una condotta collaborativa e che la linea difensiva da lui assunta fu recepita dal giudicante e posta a base della sentenza assolutoria. Aggiunge che nessuno strumento, come bilancini o materiale di confezionamento, idoneo a ingenerare il convincimento di una destinazione allo spaccio delle sostanze detenute, venne rinvenuto nella sua disponibilità.
2.1 Le doglianze sono infondate.
Ricorda preliminarmente il collegio che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa costituita dalla colpa grave (o dal dolo) dell'interessato, il decidente, pur dovendo necessariamente operare sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come fattori condizionanti (anche nel concorso dell'altrui errore) della disposta detenzione, per la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria (confr. Cass. pen., sez. 4, 1 ottobre 2002, n. 12261). Con specifico riguardo poi alle condotte sanzionate dal D.P.R. n. 309 del 1990, è stato condivisibilmente affermato che, se il mero stato di tossicodipendenza, senza altre concrete circostanze aggiuntive, non può da solo considerarsi "colpa grave" escludente il diritto alla riparazione, a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, in quanto stato soggettivo inidoneo ex se a trarre in inganno il giudice della cautela in ordine alla realizzazione di una delle fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, e quindi alla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza",
siffatta connotazione ben può riconoscersi invece nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, e ciò tanto più ove ricorrano elementi ulteriori che possano far ragionevolmente ritenere di essere in presenza di una detenzione finalizzata allo spaccio (Cass. pen., sez. 4, e luglio 2004, n.37664), in un contesto ordinamentale in cui il detentore non può non conoscere l'estrema pericolosità della sua condotta.
Nella fattispecie siffatti elementi sono stati individuati dal giudice della riparazione nell'essere stato il OL trovato in possesso di due sostanze di tipo diverso, per giunta in quantità eccedenti il mero uso personale, con valutazione che applica in maniera coerente e corretta i principi innanzi enunciati e che, in quanto tale, resiste alle critiche di violazione di legge e dì vizio motivazionale formulate dall'impugnante.
Il rigetto del ricorso si impone dunque.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008