Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
La mancata esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti all'interno di un esercizio pubblico dove sia possibile giocare al biliardo o ad altri giochi leciti, prescritta dall'art. 110, comma primo, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e disciplinata dall'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione, integra il reato punito dall'art. 221, comma secondo, del predetto Testo Unico, a nulla rilevando che all'interno dell'esercizio si pratichino o meno detti giochi, nè che il locale stesso sia ad essi esclusivamente destinato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2016, n. 48586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48586 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
48 5 86/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Sent. n. sez.3150 Composta da Vito Di Nicola - Presidente - -PU 20/10/2016 Giacomo Rocchi R.G.N. 34647/2015 Giovanni Liberati Motivazione semplificata ex Decr. Primo Pres. n. 84/2016 Emanuela Gai Alessio Scarcella - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di ASTI nel proc. c/: CASTELLETTO CLAUDIO, n. 2/08/1980 a Torino avverso la sentenza del tribunale di ASTI in data 8/04/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Fimiani, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8/04/2015, depositata in data 6/05/2015, il tri- bunale di ASTI assolveva il Castelletto dal reato di cui agli artt. 17 e 110 R.D. n. 773/1931 (perchè, quale titolare di una sala da gioco non esponeva né esibiva la tabella dei giochi proibiti;
fatto contestato come commesso in data 10/12/2012), per insussistenza del fatto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di ASTI, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce il PM ricorrente, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. sotto il profilo dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 17 e 110 R.D. n. 773/1931. In sintesi la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto, sostiene il ricor- rente, la formula assolutoria risulta del tutto distonica rispetto alla fattispecie criminosa oggetto di contestazione;
ed infatti, il reato contestato stabilisce in maniera del tutto chiara ed inequivoca che nei locali pubblici il titolare debba e- sporre la tabella dei cosiddetti giochi proibiti, e tale obbligo prescinde dal fatto che ivi si pratichino o meno giochi proibiti;
non rilevando la questione della ap- plicabilità o meno della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 221 TULPS, si os- serva conclusivamente che la sentenza citata dal tribunale riguarda la natura le- cita del c.d. poker texano, che non era in discussione nel caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4. Ed invero - premesso che il reato per cui si procede è escluso dalla depenaliz- zazione operata dal d. lgs. n. 8 del 2016, essendo infatti inserito il R.D. n. 773 del 1931 nell'elenco delle leggi contenenti reati puniti con la sola pena pecunia- ria, esclusi dalla depenalizzazione a norma dell'art. 2, della legge n. 67 del 2014 -, non può dubitarsi della configurabilità nel caso di specie del reato di mancata esposizione della tabella dei cosiddetti giochi proibiti atteso che, in tema di gioco 2 d'azzardo, la mancata esposizione della tabella dei giochi d'azzardo e proibiti configura il reato previsto dall'art. 110, comma primo, T.u.l.p.s., la cui sanzione penale deve essere individuata nell'art. 17 del medesimo Testo Unico (Sez. 3, n. 42719 del 19/09/2008 - dep. 17/11/2008, P.G. in proc. Castaldi, Rv. 24161501; v., peraltro, sulla individuazione della norma sanzionatoria nell'art. 221 TULPS: Sez. 3, n. 24789 del 6/06/2013, Aprea, Rv. 257135). Come correttamente rilevato dal PM ricorrente, peraltro, la configurabilità del re- ato in esame prescinde del tutto dal fatto che all'interno del locale si pratichino o meno detti giochi, non rilevando né la questione che qui non viene in conside- - razione della individuazione della norma sanzionatoria applicabile al precetto - penale nè, del resto, la decisione di questa Corte citata nella sentenza impugna- ta, relativa alla ritenuta qualificazione di gioco proibito del c.d. poker texano, at- teso che la circostanza che all'interno del locale si svolgessero partite di Texas hold'em non escludeva l'obbligo del titolare dell'esercizio pubblico di provvedere comunque all'esposizione della c.d. tabella dei giochi proibiti. A tal proposito de- ve, invero, ricordarsi come già affermato da questa Corte che l'art. 110 del testo unico non va interpretato in senso letterale, ma in senso logico-giuridico per cui tutti i pubblici esercizi hanno l'obbligo di esporre la tabella sopra indicata: infatti, la terminologia "sale da biliardo o da gioco" va intesa in senso comune e cioè come luogo ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti e non già, in senso specifico, e cioè esercizio pub- blico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi. Ne deriva che i due precetti della esposizione della tabella e della visibilità della stessa nell'e- - sercizio vanno rispettati in tutti i pubblici esercizi autorizzati allo svolgimento dei giuochi (Sez. 1, n. 7448 del 28/05/1984 - dep. 26/09/1984, PETTINOTTI, Rv. 165701).
5. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, trovando applicazione il disposto dell'art. 569, comma quar- to, cod. proc. pen. (v. sul punto: Sez. 5, n. 7940 del 14/02/2007 - dep. 26/02/2007, P.G. in proc. Wadigasinghage, Rv. 235702; Sez. 4, n. 39956 del 23/09/2009 - dep. 13/10/2009, P.M. in proc. Conti, Rv. 245319).
6. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presi- چھا denziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione com- 3 porta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di TORINO. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Alessio Scarcella nto Cinicira DEPOSE dup +