Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 7252
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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La mancanza e l'illogicità della motivazione, per poter costituire motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.

Poiché le norme contenute nell'art. 230 cod. proc. pen. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all'attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione.

Commentario1

  • 1Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020

    L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 7252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7252
Data del deposito : 17 marzo 1999

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