Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 2
La mancanza e l'illogicità della motivazione, per poter costituire motivo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
Poiché le norme contenute nell'art. 230 cod. proc. pen. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all'attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione.
Commentario • 1
- 1. Poliziotto falsifica firma del collega sulla relazione di servizio (Cass. 26511/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2020
L'atto pubblico fidefacente è quel documento che, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui. Le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacienti, poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 7252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7252 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1999
1. Dott. MACRÌ IONI Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI IONI " N. 317
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 02520/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IO TA n. il 24.02.1936
avverso sentenza del 01.07.1998 C. ASS. APP. di PALERMO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. ANTONIO MURA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. GIROLAMO D'ANDREA, che ha chiesto il rigetto del gravame;
Udito il difensore Avv. Enzo Fragalà, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.5.1997 la Corte di Assise di Trapani dichiarava ON IO TA colpevole del reato di tentato omicidio aggravato in danno del fratello ON EP, commesso in agro di Mazara del Vallo tra la fine del mese di novembre 1984 e l'inizio del mese di gennaio 1985, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante del rapporto di parentela, lo condannava alla pena di anni 7 di reclusione (di cui quattro condonati), nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
La Corte suddetta dava atto che nel mese di settembre del 1995, a seguito dell'ennesimo violento litigio tra i fratelli EP e GI TT ON per questioni connesse all'amministrazione dei terreni di famiglia, quest'ultimo aveva denunciato il fratello di avere minacciato lui e la sua famiglia con un fucile. A sua volta EP aveva denunciato GI TT (odierno ricorrente) per avere questi, in epoca risalente tra la fine del 1984 e gli inizi del 1985, tentato di ucciderlo, esplodendo al suo indirizzo un colpo di pistola, che lo attingeva, ferendolo di striscio, alla parte postero - laterale sinistra del collo, non riuscendo nell'intento per un inatteso movimento della testa della vittima designata, e per l'intervento di una terza persona, che aveva provveduto a disarmarlo. La parte lesa aveva precisato che, nel corso di una accesa discussione svoltasi in contrada "Cuttaia" ed avente ad oggetto l'opportunità di impiantare un nuovo vigneto, ad un certo punto aveva dato le spalle al fratello e, poco dopo, avendo sentito una specie di fruscio, aveva istintivamente girato la testa ed in quel momento aveva sentito un colpo di pistola ed avvertito un forte dolore al collo, rendendosi conto di essere rimasto ferito. Alla scena aveva assistito il suo amico PE NT, il quale era prontamente intervenuto, provvedendo a disarmare il fratello, mentre lui andava a ripararsi dietro la macchina parcheggiata nei pressi. Indi, sempre in compagnia del PE, si era recato prima in casa di un suo cognato e successivamente a casa propria, dove aveva raccontato ai familiari quanto era successo. Si era però deciso, dietro le pressanti richieste del padre, di non denunciare l'accaduto.
I contrasti tra i due fratelli erano, tra alti e bassi, periodicamente riesplosi sino ad arrivare all'episodio della minaccia verificatosi nel settembre del 1995, a distanza di oltre dieci anni dal ferimento, allorché il ON EP aveva deciso di denunciare i fatti, pur venendo meno alla promessa fatta al padre, che nel frattempo era deceduto.
Sulla base di tali risultanze, delle dichiarazioni testimoniali acquisite, dei risultati della perizia, delle consulenze medico - legali e dell'esame degli indumenti indossati da EP al momento del ferimento, e da questi conservati ed esibiti agli organi inquirenti, la Corte di assise di primo grado perveniva alla decisione di cui sopra.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza del 1^.7.1998, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riteneva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e riduceva la pena inflitta al ON ad anni 5 di reclusione, confermando nel resto le ulteriori statuizioni dei primi giudici.
La Corte di secondo grado ribadiva il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di prime cure, ritenendo provata la responsabilità dell'imputato sulla scorta delle risultanze processuali già emerse e non scalfite dalle contrarie deduzioni difensive.
In particolare, i giudici di merito fondavano il loro convincimento sulla riscontrata congruità tra gli esiti cicatriziali rilevati sul collo della parte offesa ed i fori riscontrati sulla giacca e sulla camicia esibiti, da ricondurre con certezza ad una lesione da arma da fuoco di piccolo calibro (verosimilmente cal. 7,65) e sulla ricostruzione della traiettoria del proiettile, elementi che confermavano le dichiarazioni del ON EP e delle persone che erano state ascoltate come testi. Respingevano le controdeduzioni medico-legali provenienti dalla consulenza di parte, e consideravano come non veritiere le dichiarazioni rese dal PE in veste di indagato in procedimento connesso, il quale aveva smentito le dichiarazioni rese dalla parte lesa, affermando di non avere mai assistito al presunto ferimento, ed era stato denunciato per false dichiarazioni al pubblico ministero.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, l'imputato, lamentando mancanza di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo che non era stata individuata con certezza la vera natura delle piccole cicatrici presenti sul collo del ON EP, ed il giudizio della Corte di Palermo si era basato in gran parte sugli accertamenti compiuti dal consulente della parte civile al di fuori di qualsiasi controllo o contraddittorio;
inoltre non si era tenuto conto del fatto che, dopo il presunto ferimento, i due fratelli avevano trascorso dei lunghi periodi di piena concordia, e della circostanza che nelle accese conversazioni telefoniche tra il ON EP, la madre e la nipote ZI, figlia dell'imputato, a suo tempo intercettate, non si era mai fatto alcun riferimento all'episodio incriminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze del ricorrente, articolate in un unico lungo motivo di gravame, con cui si denunciano formalmente violazioni di legge e illogicità di motivazione, consistono in buona parte in osservazioni che propongono, nella sostanza, una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze di merito.
Ciò si desume proprio dalle prime frasi dell'atto di impugnazione, con il quale si esordisce affermando, con riferimento ad una situazione di fatto, relativa alle caratteristiche delle lesioni che sono state riportate dal ON EP, che le dimensioni del ritenuto foro di ingresso sarebbero state maggiori di quello ritenuto di uscita, mentre in realtà nella sentenza impugnata si fa una affermazione esattamente opposta.
Il fatto è che solo una delle doglianze avanzate denuncia veri e propri vizi di legittimità, sicché appare opportuno affrontarla prioritariamente per esaminare le altre, in maniera unitaria, in un secondo momento.
La censura esaminabile da questa Corte riguarda la pretesa violazione dell'art. 230 c.p.p., sotto il profilo che il consulente tecnico di parte avrebbe condotto degli accertamenti "in solitudine" e, quindi, senza il contraddittorio tra le parti.
Va in contrario osservato che nessuna norma vieta al consulente di parte di svolgere degli accertamenti al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali e di riferirne gli esiti al giudice mediante memoria scritta. Le norme contenute nell'art. 230 c.p.p. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al suddetto consulente, ma servono soltanto a stabilire i limiti entro i quali l'attività dello stesso può, per così dire, "interferire" con quella del perito d'ufficio mediante il suggerimento di specifiche indagini o la formulazione di osservazioni e riserve. Al di fuori di tale attività di controllo delle operazioni peritali o di affiancamento dell'opera del perito d'ufficio, che deve svolgersi entro i limiti sopra specificati, il consulente di parte ha facoltà di procedere a qualsiasi altra indagine. Toccherà poi al giudice, nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale degli elementi emersi, riconoscere o meno valore probatorio ai risultati delle sue indagini che saranno stati esposti dal consulente. Ciò, anche al di fuori della ipotesi regolata dall'art. 233 c.p.p., che prevede la possibilità, per i consulenti tecnici, di esporre al giudice il proprio parere anche mediante la presentazione di memorie. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 c.p.p., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 Disp Att. c.p.p., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata ed acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione. L'importante è che il giudice, nell'esprimere il proprio giudizio in relazione alle conclusioni dei suddetti consulenti, ne dia congrua e convincente motivazione.
Nella specie, la Corte di Assise di Appello di Palermo, nel formulare il proprio giudizio di condanna, non si è riferito soltanto alla relazione del consulente, ma ha dato ampio rilievo alle risultanze della perizia medico-legale, dando atto che la stessa aveva accertato che i due esiti cicatriziali, presenti sulla zona nucale del collo della parte offesa, erano perfettamente coincidenti con i fori rilevati sugli indumenti indossati dalla vittima, i quali, per le loro caratteristiche, erano riconducibili con certezza ad un colpo di arma da fuoco ed avevano, rispettivamente, caratteristiche di foro di ingresso e foro d'uscita di un unico proiettile, in millimetrica corrispondenza delle cicatrici come sopra riscontrate. Da tali elementi, con ragionamento perfettamente aderente a canoni logici, la Corte ha superato quello che è stato impropriamente definito un "assurdo balistico" e che, invece, tale non era, una volta chiarito, grazie anche all'uso di speciali apparecchiature tecniche da parte del consulente, che in realtà, malgrado le apparenze, la cicatrice riferibile ad un foro di entrata era più piccola di quella riferibile ad un foro d'uscita.
Tutte le altre doglianze sono indubbiamente attinenti al merito, mirano ad ottenere una riconsiderazione delle risultanze processuali nell'ottica di una diversa ricostruzione dei fatti, e riguardano comunque valutazioni fattuali incensurabili in questa sede, avendone la Corte di Assise di Appello di Palermo data sufficiente e logica giustificazione, così come riportato nella parte riservata allo svolgimento del processo.
Così, ad esempio, le osservazioni riguardanti le contestazioni che sono state fatte in dibattimento dalla difesa alle dichiarazioni rese dalla parte lesa;
quelle sulla attendibilità, confortata dagli accertamenti medico-legali, dei testi escussi;
i rilievi sulla posizione reciproca tra feritore e ferito con riguardo al tramite del proiettile;
le critiche riguardanti la ricostruzione delle modalità del fatto;
le valutazioni circa il possesso o meno di un'arma cal. 7,65 da parte dell'imputato; ed infine le osservazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate.
Trattasi sicuramente di considerazioni che, in quanto strettamente attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito, non possono essere proposte in questa sede. Questa Corte ha più volte affermato, a sezioni unite, che la "mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (v. Cass, Sez. Un., 22.10.1996 n.000 16, ric. Di Francesco), e che "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito" (Cass., Sez. Un., 23.2.1996 n. 2110, ric. P.G. c/ Fachini e altri). Ed ha ancora: puntualizzato che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., sent. n. 6402 del 02-07-1997, Dessimone). Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, siccome infondato, va respinto, con la conseguenza che il ricorrente ON GI TT va condannato al pagamento delle spese processuali. Il ON va inoltre condannato al rimborso delle spese in favore della parte civile costituita, ON EP, che si stima equo liquidare in complessive L. 1.850.000, di cui L. 60.000 per spese vive sostenute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessive L. 1.850.000, di cui L.60.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999