Sentenza 1 ottobre 2004
Massime • 2
Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto ricorrere il reato di estorsione per le modalità di intimidazione cui la parte lesa era stata sottoposta da parte di terzi, su mandato del titolare del credito).
Per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen. non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata direttamente ed esclusivamente per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, quale il sequestro di persona, allorchè la violenza esercitata sulla vittima sia stata unicamente rivolta a privarla della libertà.
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Quando l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni diventa estorsioneFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 17 marzo 2012
Massima La violenza o minaccia esercitata per far valere un diritto riferibile ad un negozio illecito costituisce estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sintesi del caso Si tratta del ricorso in Cassazione avverso una sentenza di primo grado che aveva condannato due soggetti a) per concorso nel reato di estorsione aggravata (artt. 110 e 81 cpv c.p. e art. 629 c.p., comma 2) perchè, mediante violenza e minaccia, commessa anche con un coltellino, costringevano due altri soggetti a consegnare loro Euro 50 quale acconto di una maggior somma richiesta; e limitatamente ad uno dei due imputati b) anche per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2004, n. 47972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47972 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 01/10/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1306
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 33786/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NO, nato a [...] il [...];
2) NO NO, nato a [...] il [...];
3) ON LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento/Sez. Bolzano;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Carmenini;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Anna Maria De Sandro che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore avv. Antonio Abbadessa che ha concluso per la parte civile come da nota in atti;
uditi i difensori degli imputati avv. Emilia Greco per RA, avv.ti Luigi Frattini e Francesco Coran per VA, e avv. Eugenio Montanari per NI, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
Il gip del Tribunale di Bolzano, con la sentenza del 24.5.2001, condannava alle pene come in atti NO NO, LU ON e NO AR, ritenendoli colpevoli dei reati come sotto indicati, unificati i primi quattro reati dal vincolo della continuazione e concesse al solo NI le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate.
Data la complessità delle contestazioni, per meglio comprendere la portata delle doglianze contenute nei ricorsi, mosse alla articolata sentenza di secondo grado, che ha confermato le decisioni del primo giudice, è opportuno riportare dettagliatamente le imputazioni delle quali è stata affermata la penale responsabilità degli attuali ricorrenti.
TUTTI:
a) del delitto di cui agli artt. 110, 629 1^ comma e 61 nn. 5 e 7 C.P., per avere in concorso tra loro;
il VA, quale determinatore-
mandante, lo NI, quale intermediario tra il primo e gli ultimi due, ed il RA (ed il HE, giudicato a parte), quali esecutori materiali cui il VA prometteva quale compenso una somma di denaro pari al 2-5% dell'importo recuperato, mediante violenza alla persona di UF OB, in particolare consistita nel colpirlo ripetutamente con pugni, calci ed una sedia di legno, nonché nell'afferrarlo per il collo tanto da farlo svenire, e mediante minaccia di morte, costringendo il UF a compilare e consegnare loro quattro assegni bancari per un importo complessivo pari a lire 1.395.000.000, nonché a sottoscrivere e consegnare loro una dichiarazione confessoria di frode processuale con riguardo ad un contenzioso civile pendente tra la "Winklerhof S.r.l." di cui è legale rappresentante il UF e la "Meridiana costruzioni S.r.l." di cui è legale rappresentante la moglie del VA, procurato a sè un ingiusto profitto con pari danno del UF;
con le aggravanti di aver profittato di circostanze di tempo e di luogo (interno dell'ufficio del UF dopo l'orario di lavoro e di accesso al pubblico) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, nonché di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita. In Merano (BZ), il 25 febbraio 2000. b) del delitto di cui agli artt. 110, 582, 1^ comma, 585 1^ comma in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., per avere, rivestendo i ruoli indicati nel capo d'imputazione che precede e con la condotta ivi descritta e nelle dette circostanze di luogo e di tempo, cagionato a UF OB un trauma cranico e delle contusioni ed escoriazioni varie, e quindi una malattia giudicata guaribile in sette giorni;
con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire e per conseguire il profitto dei reato che precede. In Merano (BZ), il 25 febbraio 2000.
c) del delitto di cui all'art. 610 C.P., per avere, rivestendo i ruoli indicati nel capo d'imputazione sub a), nelle dette circostanze di luogo e di tempo e con la violenza e minaccia ivi descritte, costretto UF OB a tollerare di essere imbavagliato con del nastro adesivo per pacchi, nonché a tollerare di essere legato mani e piedi ad una sedia. In Merano (BZ), il 25 febbraio 2000. d) del delitto di cui all'art. 605 C.P., per avere, rivestendo i ruoli indicati nel capo d'imputazione sub a) e nelle dette circostanze di luogo e di tempo, imbavagliando UF OB con del nastro adesivo per pacchi e legandolo mani e piedi ad una sedia, privato lo stesso della libertà personale per circa trenta minuti, fino a quando lo stesso riusciva a slegarsi ed a chiamare soccorsi. In Merano (BZ), il 25 febbraio 2000.
IL SOLO CALCARA PIERINO:
e) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, e 368 C.P.. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, incolpato, in sede d'interrogatorio reso in data 16.05.2000 avanti al P.M. presso il Tribunale di Bolzano, UF OB del reato di simulazione di reato di cui lo sapeva innocente. La Corte di Appello di Trento/Sezione Distaccata di Bolzano, con la sentenza in data 19.2.2003, oggetto delle presenti impugnazioni, ha esaminato partitamente le posizioni dei singoli imputati, alla luce dei motivi di gravame.
Ha esaminato per prima la posizione dei VA, ritenuto mandante dei delitti di cui in rubrica, fatta eccezione per l'ultimo. Ha osservato, in buona sostanza, come dagli atti risulti che l'episodio descritto nella rubrica al capo a), avvenne dopo varie minacce telefoniche, in precedenza rivolte dal VA al UF;
che l'episodio non può essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, in quanto il VA non aveva agito per il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, specie con riferimento alla costrizione a firmare e a consegnare agli autori della spedizione punitiva una dichiarazione confessori¯ di frode processuale.
Per quanto riguarda la posizione del RA, la Corte territoriale ribadisce la sussistenza del reato di estorsione ed esclude la tesi difensiva, secondo la quale la violenza sarebbe stata esercitata non prima ma successivamente "all'ottenimento degli assegni";
ricostruisce i fatti nel senso che mentre il UF veniva costretto a firmare, da uno dei complici, l'altro afferrava una sedia della sala spaccandola prima in terra, vibrandogliela poi addosso e continuando a scagliargli calci e pugni, nonché colpendolo con pezzi della sedia rotta. Sottolinea che l'atteggiamento dei due individui fu subito minaccioso e che la violenza morale iniziale venne immediatamente seguita da "brutale" violenza fisica. La Corte d'appello ha ritenuto ravvisabile pure la sussistenza del reato sub e), ossia il reato di calunnia, avendo accertato che il RA, nell'interrogatorio da lui reso al P.M., incolpò il UF di fatti-reato, di cui lo sapeva innocente;
ha escluso che il RA potesse invocare a sua discolpa la circostanza di avere esercitato il diritto di difesa, ritenendo che l'imputato abbia travalicato il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell'imputazione, assumendo una condotta volta a coinvolgere altri, di cui conosce l'estraneità ai fatti.
In ordine, infine, alla posizione dello NI, la Corte ha osservato che l'apparato probatorio in atti è tale da provare pienamente la qualifica di intermediarlo da lui rivestita nell'episodio criminale in esame.
Ha rilevato come sia emerso che lo stesso imputato ha ammesso di avere fatto conoscere al VA il HE;
che il HE all'epoca dei fatti era dipendente dello NI (in qualità di magazziniere) ed era stato contattato dal suo datore di lavoro, il quale gli aveva chiesto se fosse disponibile a fare un piacere ad un suo amico, titolare di una ditta, che aveva delle difficoltà a recuperare dei soldi da un debitore;
che proprio NI, ottenuta la disponibilità del HE e del RA, aveva organizzato un incontro tra i due ed il VA, presso la ditta del VA partecipando alla parte iniziale dell'incontro stesso;
che egli, quindi, era presente nell'ufficio della ditta Meridiana, insieme al RA, al HE e al VA mentre venivano esaminate le fotografie in possesso di quest'ultimo, raffiguranti il UF e veniva consegnata al HE e al ER la dichiarazione di cui all'imputazione; che non rileva il fatto che il prevenuto per la sua opera non percepì compenso alcuno;
che, per contro, è significativo è che egli aveva scelto, quale ^esattore" il HE, la cui sagoma "è da culturista e parla da sè" e il RA che era pregiudicato;
che un paio di giorni prima della spedizione punitiva, il HE aveva chiesto allo NI un rotolo o alcuni rotoli di nastro adesivo per pacchi del genere di quello col quale il UF è stato legato e imbavagliato una volta terminato il "trattamento" da parte dei due "esattori". La Corte di merito, infine, ha ritenuto che non possa accogliersi la tesi, avanzata dalle difese, secondo la quale i reati di cui ai capi b), e) e d) sarebbero assorbiti dal reato sub a), trattandosi di norme che tutelano beni giuridici diversi.
Avverso questa sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione in favore di tutti gli imputati.
Il VA deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 629 c.p. e omessa applicazione dell'art. 393 c.p.; violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; vizio di motivazione;
2) in subordine violazione e falsa applicazione dell'art. 629 c.p., in relazione all'omessa applicazione dell'art. 628 c.p.; vizio di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 629, 605 e 610 c.p.; mancata applicazione dell'art. 116 c.p. e discendente violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 629, 605 e 610 c.p.;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 605 e 610 c.p.; vizio di motivazione;
5) manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.; 6) e 7) violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis c.p. (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) e 133 c.p. (irragionevole quantificazione della pena).
Lo NI deduce;
h) violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 c.p., errata qualificazione giuridica dei fatti ed omessa sussunzione degli stessi nelle fattispecie di cui agli artt. 393 e 610 c.p., o, in subordine in quelle degli artt. 56, 629 c.p.; B) "delitto di cui agli artt. 110, 582, comma 1 e 585, comma 1, c.p., in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., non avendo l'imputato nè voluto, ne' previsto che la violenza e minaccia poste in essere dagli autori del reato potesse degenerare in lesioni;
C) mancato assorbimento del reato di violenza privata in quello di sequestro di persona, mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, c.p., manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserito concorso nel reato di sequestro di persona. Il RA deduce erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 b) c.p.p., con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. ed all'emessa applicazione dell'art. 393 c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 e) c.p.p.. Così delineati gli ambiti delle doglianze avanzate dagli imputati, l'ordine espositivo rende utile esaminare prima le tematiche comuni, o comunque estensibili a tutti gli imputati.
La tesi fondamentale dei ricorsi contesta la ritenuta sussistenza del reato di estorsione, sostenendosi che al più si possa ravvisare quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La detta tesi viene affermata sotto molteplici profili;
in particolare si sostiene che essi agenti si recarono presso gli uffici del UF a richiedere il pagamento della somma dovuta, a quella data, alla Società Meridiana Costruzioni S.r.l., di cui il VA era l'amministratore di fatto;
che questi agiva, comunque, quale negotiorum gestor della sua convivente, titolare formale;
che la Società vantava un credito di più di un miliardo di lire per avere completato l'opera di ristrutturazione di un grosso complesso residenziale in Lazise;
che agli atti del processo risultava provata l'esistenza del rapporto contrattuale;
che, pertanto, l'azione era rivolta all'attuazione di un preteso diritto;
che mancherebbero la minaccia e la violenza e, soprattutto, l'elemento psicologico del più grave reato addebitato.
Tutti i motivi e tutte le argomentazioni attinenti alla questione in esame sono infondati.
Deve essere innanzi tutto precisato che la ricostruzione dei fatti è stata operata in sede di merito nel rispetto delle risultanze processuali e di una ricostruzione logica e coerente;
di modo che nessuna censura, ne' tanto meno, nessuna diversa ricostruzione può essere posta in questa sede di legittimità.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la Corte di merito ha correttamente qualificato i fatti come estorsione per almeno tre validi ordini di considerazioni.
1) Deve, innanzi tutto, osservarsi che nel delitto di esercizio arbitrario dalla propria ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a sè stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il proteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, con la conseguenza che non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti - come nel caso di specie - addirittura in lesioni personali, sevizio e sequestro di persona.
Va ribadito, quindi, il costante arresto giurisprudenziale, nel senso che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete.
Ma nel contempo si deve ulteriormente affermare che quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dall'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estorsiva.
Basterebbero queste considerazioni per disattendere in toto i ricorsi sul punto;
completezza di ragionamento, tuttavia, induce a passare alle altre due considerazioni ostative all'accoglimento delle doglianze.
2) Quando, come nel caso di specie, vengono impiegati terzi malintenzionati per costringere, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito, ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen. e non già quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393). In tal caso l'elemento caratterizzante l'episodio, cioè l'intervento di esecutori materiali appositamente cercati e pagati rende ingiusto il profitto (quanto meno) che ne ricavano i terzi direttamente, poiché connesso ad azione intimidatoria e non a preteso diritto, e realizza altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale. 3) Per quanto attiene più strettamente al caso in esame si deve, infine, rilevare che per configurare il delitto previsto dall'art. 393 c.p. è necessario che il soggetto agisca per esercitare il preteso diritto e non per esercitare una potestà pubblica o per acquisire prove, com'è avvenuto nell'episodio della dichiarazione relativa alla perizia. Non rientrano, infatti, nelle ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni le azioni che il privato non può compiere perché riservate ai pubblici poteri, non essendovi dubbio che si tratterebbe di azioni fondate su una pretesa non tutelata dall'ordinamento giuridico.
Per tutti questi motivi l'attività posta in essere è qualificabile tutta come estorsione e non soltanto per la parte relativa alla detta dichiarazione.
Quanto alla richiesta subordinata di ritenere consumata una rapina e non un estorsione, è sufficiente rilevare che si è trattata di azione delittuosa rivolta alla compilazione di documenti e non all'impossessamento di cose esistenti;
per altro l'azione descritta in sede di merito ha comunque lasciato alla vittima margini di determinazione.
È noto, invero, che l'elemento di discrimine tra i due reati, di estorsione e rapina, è costituito dall'area di libertà concessa alla persona offesa;
sussiste il delitto di estorsione quando la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, non sia completamente esclusa, ma, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato;
se la minaccia, viceversa, si dovesse risolvere in un costringimento psichico assoluto, cioè nell'annullamento di qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell'agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio "impossessamento" e, conseguentemente, il diverso reato di rapina. Nessuna questione, poi, può sorgere in relazione al delitto di lesioni ed all'aggravante teleologica, attese le modalità predisposte per l'azione intimidatoria e le conseguenze non solo ipotizzatali, ma prevedibili come altamente probabili. Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra il reato di violenza privata (capo e della rubrica) ed il reato di sequestro di persona (capo d), deve rilevarsi che il reato di violenza privata ha il carattere della sussidiarietà in relazione ad un fatto costituente comunque abusiva e violenta coartazione della volontà. La qualificazione come "sussidiaria" della figura criminosa prevista dall'art. 610 c.p. deve essere intesa nel senso che il delitto in questione va configurato come tale solo in mancanza di elementi specificanti (rispetto alla semplice coartazione - con violenza o minaccia - dell'altrui volontà).
Quando, per contro, il fatto di violenza o minaccia sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di una fattispecie criminosa più complessa, opera il principio selettivo della specialità nell'ambito del concorso di norme penali. Non è consentita, in conclusione, l'applicazione dalla norma di carattere per cd. "generale" in presenza di elementi caratteristici della specializzazione;
in una simile ipotesi il concorso di norme e solo apparente, dato che quella più specifica assorbe in se l'altra. Pertanto per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata direttamente ed esclusivamente per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, quale il sequestro di persona, nei casi in cui - come quello in esame - la violenza esercitata sulla vittima sia stata rivolta unicamente a privarla della libertà personale. Questa Corte deve quindi annullare la sentenza impugnata sul punto, come meglio specificato nel dispositivo, elidendo per tutti gli imputati il delitto di violenza privata, in quanto assorbito in quello di sequestro di persona.
Resta in piedi il sequestro di persona, che, per quanto si dirà, è del tutto avulso dall'estorsione, sì che non può parlarsi, neppure in fatto, di rapporti di assorbimento.
La Corte territoriale ha chiaramente illustrato le modalità dell'azione, che inevitabilmente coinvolge i due esecutori materiali, dei quali uno solo (il RA) è ricorrente, nonché lo NI, il quale ebbe a fornire il nastro adesivo occorrente per legare la vittima: la consapevolezza nello NI dell'uso che ne sarebbe stato fatto - e quindi la sua partecipazione fattiva e non marginale anche a questo episodio - è giudizio di fatto insindacabile in questa sede, in quanto rispondente a canoni di corretta logica. Nessun valido elemento, invece, la Corte di appello ha addotto per dimostrare che il VA - il quale voleva realizzare una pretesa, sia pure con azione estorsiva, nei confronti della vittima, ed aveva incaricato di ciò, tramite l'intermediazione dello NI, degli esecutori - abbia concordato, ovvero accettato che si compissero attività ulteriori e del tutto avulse dal contesto.
Il reato di cui al capo d) - che assorbe, come detto, quello di cui al capo c) - non può essere, quindi, attribuito anche al VA, neppure a titolo di dolo eventuale, in quanto emerge che fu azione dei terzi, da lui incaricati di un'azione diversa e più limitata;
laddove la successiva e differente attività è dalla precedente staccata sia sotto il profilo conoscitivo, sia sotto il profilo volitivo, sia sotto il profilo causale. Solo per il VA e solo per questo reato si deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per non aver commesso il fatto.
Del tutto infondate sono le doglianze comunque proposte in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione di attenuanti.
Il risarcimento offerto è stato motivatamente ritenuto incongruo;
il diniego delle attenuanti generiche (concesse al solo NI) e la misura della pena sono stati correlati, con adeguata motivazione ispirata ai noti criteri ex artt. 133 e 62 bis c.p., specie con riferimento alle modalità delle azioni, alla gravita del pericolo cagionato al UF, all'intensità del dolo, ai motivi a delinquere ed alla capacità a delinquere dimostrate, nonché alla gravità dei reati.
La disamina che precede ha riguardo alla globalità della struttura argomentativa dei ricorrenti, dando risposta alle varie questioni toccate nei motivi d'impugnazione.
Conclusivamente devono affermarsi i seguenti punti: 1) la pronuncia di colpevolezza diviene definitiva per tutti i ricorrenti in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo a) e di lesioni aggravate di cui al capo b); 2) diviene definitiva per lo NI e per il RA anche riguardo al reato di sequestro di persona di cui al capo d) e per il RA anche riguardo al reato di calunnia di cui al capo e); 3) il reato di violenza privata di cui al capo c) viene eliminato per tutti i ricorrenti, in quanto assorbito nel reato di cui al capo d); 4) il VA non risponde del reato di sequestro di persona di cui al capo d), poiché rispetto a lui la sentenza impugnata viene annullata (senza rinvio) per non aver commesso il fatto;
5) restano confermate per tutti gli imputati le circostanze come riconosciute nella sentenza della Corte di appello;
6) gli atti devono essere rinviati alla Corte di appello di Trento per le conseguenti determinazioni in ordine alla pena, in quanto dovrà essere determinata la pana da eliminare in favore del VA in relazione alle imputazioni di cui ai capi c) e d), delle quali non deve più rispondere, e la pena da eliminare in favore dello NI e del RA in ordine al reato di cui al capo c), del quale non devono più rispondere.
In ordine alla parte civile si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti in ordine al reato di violenza privata, di cui al capo c), in quanto assorbito nel reato di sequestro di persona, di cui al capo d). Annulla altresì la predetta sentenza nei confronti di VA NO in ordine al reato di sequestro di persona, in esso assorbito quello di violenza privata di cui al capo c), per non aver commesso il fatto. Rinvia per le conseguenti determinazioni della pena alla Corte d'appello di Trento. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.700, di cui euro 2.700 per onorari. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004