Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 5285
CASS
Sentenza 23 marzo 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza, si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. o a quelle citate "ex" art. 507 stesso codice per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone delle quali venga disposta l'escussione immediata, per essere esse presenti in aula. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che una diversa interpretazione delle norme comporterebbe l'inammissibile conseguenza di non poter procedere all'audizione di tali persone, la cui escussione sia stata comunque ritenuta necessaria, sol perché esse siano state legittimamente presenti al dibattimento, non potendosi in anticipo prevedere che il giudice ne avrebbe ordinato l'audizione).

La "ratio" dell'art. 195 cod. proc. pen. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità.

La mancanza e l'illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.

Commentario1

  • 1Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026

    In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 5285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5285
Data del deposito : 23 marzo 1998

Testo completo