Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 3
La norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. pen., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza, si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. o a quelle citate "ex" art. 507 stesso codice per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorché si tratti di persone delle quali venga disposta l'escussione immediata, per essere esse presenti in aula. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che una diversa interpretazione delle norme comporterebbe l'inammissibile conseguenza di non poter procedere all'audizione di tali persone, la cui escussione sia stata comunque ritenuta necessaria, sol perché esse siano state legittimamente presenti al dibattimento, non potendosi in anticipo prevedere che il giudice ne avrebbe ordinato l'audizione).
La "ratio" dell'art. 195 cod. proc. pen. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità.
La mancanza e l'illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
Commentario • 1
- 1. Testimone “ascoltatore” 507 prima di deporre (Cass. 27236/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2026
In caso di teste introdotto di ufficio ex art. 507 c.p.p. nella stessa udienza a cui ha partecipato, non si applica la norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., secondo la quale l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate, prima di deporre, possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza: questa infqatti si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa ai sensi dell'art. 468 c.p.p., o a quelle citate ex art. 507 c.p.p., per un'udienza successiva, e pertanto non trova applicazione allorchè si tratti di persone delle quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.03.1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 348
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 40576/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LI US n. il 10.07.1941
avverso sentenza del 03.06.1997 PRETORE di BARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIANFRANCO IADECOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3.6.1997 il Pretore di Bari dichiarava LI US colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 674 c.p. - contestatogli per avere reiteratamente lanciato oggetti vari e acqua verso gli avventori che si trovavano seduti al tavoli di una pizzeria all'aperto, sottostante alla sua abitazione, al fine di procurarne l'allontanamento - condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di L. 300.000 di ammenda.
Argomentava il pretore che la responsabilità dell'imputato poteva ritenersi pacificamente acclarata alla stregua delle puntuali e concordanti dichiarazioni rese dai testi SE PA e SE NA, gestori della pizzeria, i quali avevano riferito che più volte il IA, infastidito dal rumori provenienti dal cortile ove erano sistemati i tavoli, aveva lanciato dalla sua abitazione acqua ed altri oggetti all'indirizzo dei clienti al fine di farli allontanare. Aggiungeva il medesimo giudice che l'imputato, presente in aula, non aveva in alcun modo smentito l'assunto accusatorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Calla, lamentando:
a) inosservanza dell'art. 149 Disp. Att. del c.p.p., per essere stato il teste SE PA ascoltato in dibattimento, pur essendo stato presente in aula durante la escussione dell'altra teste SE NA;
b) inutilizzazione della deposizione del predetto teste al sensi dell'art. 195 c.p.p,. in quanto lo stesso non era stato in grado di indicare le persone da cui aveva appreso notizia dei fatti su cui aveva deposto;
c) carenza motivazionale per essere stata la di lui responsabilità dichiarata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei suddetti testi, parti offese, i quali avevano precisato, la SE NA, che le circostanze oggetto della contestazione le erano state riferite dal padre SE PA, e quest'ultimo di averle apprese dagli avventori della pizzeria.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, respinto.
Per quanto riguarda la doglianza indicata alla lett. a), va rilevato che l'audizione del teste SE PA venne disposta dal pretore ai sensi dell'art.507c.p.p., e che se ne dispose l'escussione immediata, essendo egli presente.
Conseguentemente, la norma di cui all'art.149 delle Disp. di Att. del c.p.p., che prevede che "l'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza" non era nella specie applicabile.
Infatti, la disposizione suddetta si riferisce chiaramente alle persone citate come testi dall'accusa o dalla difesa al sensi dell'art.468 c.p.p. o a quelle citate ex art.507 c.p.p. per un'udienza successiva, mentre, ovviamente, non può trovare applicazione allorché si tratti di persone delle quali venga disposta l'escussione immediata, risultando presenti in aula. Una diversa interpretazione della norma comporterebbe la inammissibile conseguenza di non potere procedere alla audizione di tali persone, la cui escussione sia stata comunque ritenuta "assolutamente necessaria" - come recita l'art.507 citato - sol perché siano state legittimamente presenti al dibattimento, non potendosi in anticipo prevedere che il giudice ne avrebbe ordinato la audizione. D'altronde, a prescindere da ciò, questa Corte ha già precisato che "nel caso in cui i testi, prima del loro esame, non siano stati posti in condizione di non comunicare con le parti, in violazione del disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.p., non può parlarsi di inutilizzabilità, a norma dell'art. 191 cod. proc. pen., che riguarda le "prove illegittimamente acquisite" cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L'inutilizzabilità non può quindi derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l'assunzione della prova, ma semmai questa può dare luogo ad un'irregolarità la quale, in relazione alla sua natura e gravità, può portare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che non può derivare dall'inosservanza del citato art. 149 disp. att. c.p.p., che costituisce una norma regolamentare, cui non è collegata alcuna sanzione sul piano processuale" (v. Cass., Sez. I, sent. n. 7399 del 24-06-1992, Rendina). In ordine alla doglianza sub b), va precisato che le dichiarazioni dei due testi non possono essere considerate deposizioni de relato, ma erano testimonianze dirette, in quanto riguardavano circostanze che si erano svolte, sia pure parzialmente, davanti ai loro occhi e sulle quali ben potevano fornire la loro versione. Essi avevano infatti affermato che diverse volte i clienti si erano allontanati perché disturbati in quanto fatti oggetto del lancio di acqua ed altro.
Va infatti tenuto presente che la ratio dell'art. 195 c.p.p. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica conseguenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità. (cfr. Cass., Sez. VI, sent. n. 11716 del 21-08-1990, Mazzotti). Quanto alle censure di cui alla lett. c), trattasi all'evidenza di motivi di gravame con cui solo formalmente viene denunciata una carenza di motivazione, ma che in realtà consistono in osservazioni, riguardanti il contenuto delle dichiarazioni dei testi escussi, e che propongono una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze di merito. Vengono infatti svolte considerazioni che, in quanto strettamente attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere proposte in questa sede.
Questa Corte ha anche di recente riaffermato, a sezioni unite, che "la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (v. Cass, Sez.Un., 22.10.1996 n.000 16, ric. Di Francesco). Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998