Sentenza 18 maggio 2000
Massime • 2
In tema di false comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi, nell'espressione "fatti non rispondenti al vero" contenuta nella norma incriminatrice, vanno ricomprese le stime sul valore di entità economiche non precisamente calcolabili; invero, pur se la prova della non rispondenza al vero appare difficile da raggiungere quando il fatto si configura come operazione dell'intelletto, non avente un concreto parametro di riscontro, non di meno, anche la stima o valutazione deve essere considerata attività fattuale.
In tema di bancarotta fraudolenta, la partecipazione solo ad un segmento della linea unitaria di condotta distrattiva configura pienamente il concorso, allorché, consentendo il raggiungimento dell'evento mediante la consapevole omissione di doveroso controllo, abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano ideato dal correo. (Nella fattispecie, relativa all'acquisto a prezzo maggiorato di azioni di una società, i ricorrenti avevano sostenuto che l'acquisto e la relativa iscrizione in bilancio erano avvenuti nell'anno precedente alla loro nomina a componenti del predetto collegio. Al proposito, la Cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha precisato che, già nella contestazione, la condotta degli imputati veniva considerata unitariamente ed in relazione allo scopo finale della distrazione, consumata peraltro in epoca in cui gli stessi erano in grado di esercitare la loro funzione di garanzia).
Commentari • 2
- 1. Falso valutativo, è reato solo se .. (Cass. 22474/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 novembre 2019
- 2. Società, reati societari, false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, nuova disciplina, falsità in valutazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 8984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8984 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 18/05/2000
1. Dott. CARLO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " NUNZIO CICCHETTI " N. 863
3. " GIUSEPPE SI " REGISTRO GENERALE
4. " MARIO OT " N. 33335/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT PI NC n. Casal M.to 17.9.1934.
2) ZA EN n. Genova il 31.07.1946.
3) CI AN P. n. Genova il 13.05.1947. L
4) PR OL n. Casal M.to il 14.09.1961.
avverso la sentenza corte d'appello di Torino del 24.03 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonello Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Antonio Rossomando.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del gip tribunale di Acqui Terme che il 10.03.1997 che aveva condannato AT PI NC e ZA EN alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno, PR OL alla pena di anni 1 e mesi 4 nonché CI AN P. di anni 1 e mesi 6, per concorso in varie ipotesi di bancarotta fraudolenta (per distrazione di cospicue somme di danaro e depauperazione patrimoniale attraverso artifici contabili ed assunzione di garanzie ipotecarie per debiti pertinenti a soggetti diversi) e falsità in comunicazioni sociali (posto che alcuni bilanci venivano confezionati in modo da celare all'esterno la reale situazione di dissesto delle imprese e l'avvenuta totale erosione dell'iniziale capitale sociale), in relazione ai fallimenti di tre società (Soc. Finanziaria Nord spa, Dima spa ed Immobiliare Dima spa, dichiarate fallite rispettivamente il 23.04.1991, il 15.12.11991 ed il 06.02.1991 dal tribunale di Acqui Terme).
I ricorrenti avevano consapevolmente omesso di attivarsi per impedire i fatti, nella loro qualità di componenti del Consiglio sindacale delle società suindicate, facenti capo alla famiglia LL unitamente a numerose altre.
Le società fallite esercitavano attività di raccolta del risparmio e concessione mutui o dazione di beni in leasing, senza idonea copertura finanziaria e garanzie sufficienti per i sottoscrittori. L'impugnata sentenza confermava altresì le statuizioni in favore delle parti civili costituite.
I ricorrenti allegavano i seguenti motivi, in relazione alle varie imputazioni riguardanti le distinte società.
Società FINANZIARIA NORD spa.
1) Quanto ai capi A) (acquisto azioni della società Commerciale spa) e C) (distruzione di consistenza patrimoniale sociale mediante incorporazione della partecipata soc. Commerciale spa) consideravano distintamente operazioni di per sè lecite rilevando che all'epoca dell'acquisto non facevano parte del collegio sindacale. Denunziavano assenza del dolo.
2) In relazione ai falsi in bilancio 31.12.99, per omessa svalutazione di partecipazioni in altre società (capo E, prima parte) ed omessa imputazione perdita di un credito di L. 900 milioni inesistente (capo E, seconda parte) denunziavano omessa valutazione in punto di dolo ex art. 2621 c.c. in un comportamento non significativo di tale elemento.
Società DIMA spa.
1) Mancanza di motivazione in punto di dolo quanto all'ipotesi di distribuzione utili non realmente conseguiti (capo B). 2) Violazione art. 2621 c.c., quanto ai falsi in bilancio 1985, 1986 e 1987 (capo C), poiché si tratterebbe di "valutazioni" e non "fatti".
3) In relazione ai mancati accantonamenti per sanzioni su lising fittizi (capo C, seconda ipotesi) vizio di motivazione in relazione al dolo, definito sotto il profilo di "omissione della comune prudenza".
Società IMMOBILIARE DIMA spa.
1) Mancanza del fatto, desumibile da comunanza di interessi tra Immobiliare Dima spa e Dima spa, con riferimento alla distrazione mediante costituzione di ipoteca per Dima spa a favore di IO IE (capo A).
2) Violazione delle norme attinenti al dolo, in rapporto alla distrazione mediante prelievi ingiustificati (ipotesi di bancarotta nella seconda parte del capo A).
3) Quanto alle false comunicazioni sociali per sopravalutazione di crediti (capo B, seconda parte), ribadita la tesi della violazione art. 2621 c.c. 4) Quanto ai rischi su conti d'ordine per svalutazione crediti nel bilancio 1988, torna la tesi della carenza di elemento psicologico. Tutti i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'impugnata sentenza. Nei motivi aggiunti vengono sviluppati le argomentazioni del ricorso anche sotto nuovi e diversi profili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso congiunto siccome infondato nella sua globalità.
L'impugnazione va analizzata nelle sue varie componenti, seguendo lo schema fissato nell'esposizione dei motivi, tenendo conto di quella parte dell'ampia memoria che sviluppa i punti fatti oggetto di ricorso.
Vanno tralasciate, invece, siccome inammissibili, tutte quelle deduzioni che investono, nei c.d. "motivi aggiunti", nuovi punti della sentenza, introducendo sostanzialmente motivi non contenuti nel ricorso introduttivo.
I "motivi nuovi", che possono essere presentati ex art. 585 co. 4 c.p.p. con memoria da depositare sino al quindicesimo giorno antecedente l'udienza di trattazione, devono consistere nell'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto che sorreggono il ricorso tempestivo, sempre nei limiti dei capi o punti della decisione del gravame.
Non è invece consentita l'allegazione di ragioni che investono parti dell'impugnata sentenza diversi da quelli qià impugnati. Nel capo A) dell'imputazione riguardante la Finanziaria Nord spa, si contesta ai componenti del collegio sindacale (nominato il 24.01.1989) di aver consentito l'acquisto di azioni della società Commerciale spa per un valore eccessivo rispetto a quello effettivo (pari al 50%), si da assicurare al LL (Proprietario della Commerciale spa) il vantaggio derivante dalla distrazione della differenza.
I ricorrenti sostengono che la deliberazione di acquisto e la relativa iscrizione in bilancio erano avvenuti l'anno precedente alla loro nomina nel collegio sindacale, sicché risulterebbe l'assoluta mancanza di un'ipotesi criminosa.
Il motivo è infondato, nella misura in cui scinde in due parti una attività che già nella contestazione veniva considerata unitaria in relazione allo scopo finale della distrazione avvenuta in epoca in cui inequivocabilmente gli imputati erano in grado di espletare la loro funzione di garanzia.
L'impugnata sentenza riserva un esplicito punto di motivazione alla tesi difensiva prospettata allorché Sottolinea come "fu soltanto per effetto del loro silenzio che il complesso schema ideato e descritto dal LL potè giungere a compimento".
In sostanza, la partecipazione solo ad un segmento della linea unitaria di condotta distrattiva configura pienamente il concorso, allorché - consentendo il raggiungimento dell'evento mediante la consapevole omissione di doveroso controllo - abbia avuto efficacia decisiva nella realizzazione del piano ideato dal correo. In relazione alla distrazione conseguita all'operazione di fusione per incorporazione (capo C), il ricorso allega carenza argomentativa sul dolo, indicando l'esplicita dissociazione dei componenti il collegio sindacale.
L'impugnata sentenza prende in esame la posizione difensiva (già assunta sul punto nei motivi d'appello) degli attuali ricorrenti, valutando motivatamente la loro condotta a "riconferma in questo episodio del ruolo servente svolto verso il dominus LL" nella misura in cui stigmatizza come all'atteggiamento di "deprecazione, per non essere stati informati" della grave situazione economica della società incorporata, il collegio sindacale non aveva fatto seguire alcuna iniziativa.
In sostanza appresta una congrua trama argomentativa - per sostenere la conoscenza dell'intera situazione e la "scontata acquiescenza" all'operazione voluta dal LL - dinanzi alla quale i ricorrenti tentano nella copiosa memoria una diversa valutazione di merito non consentita in questa sede.
Quanto alle falsità in bilancio (capo C) la cui prova l'impugnata sentenza basa su documentazione (bozza 13.04.90, portante una perdita di esercizio di oltre 11 miliardi) ritenuta ben nota al collegio sindacale, il motivo di ricorso ripropone la medesima difesa allegata in appello (violazione art. 2621 c.c. nella parte in cui prevede che l'esposizione "fraudolenta" deve riguardare "fatti" e non "valutazioni"), e sulla quale i giudici di merito assumono una motivazione congrua ed aderente alla giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Nell'espressione "fatti non rispondenti al vero" contenuta nella norma incriminatrice (art. 2621 n. 1 c.c. vanno ricomprese le "stime" sul valore di entità economiche non precisamente calcolabili, poiché anche la stima o "valutazione" costituisce di per sè attività fattuale.
L'enfasi, in tali casi, va messa piuttosto sulla prova della "non rispondenza al vero", più difficile da raggiungere quando il fatto diventa operazione dell'intelletto non avente un concreto parametro di riscontro.
Nella specie i giudici di merito hanno accertato documentalmente la falsità del bilancio, siccome derivante non da oscillazioni naturali ai criteri valutativi, bensì da mere prospettive prive di supporto razionale si da apparire del tutto capotiche ed arbitrarie. Il motivo va, pertanto rigettato.
Quanto alla seconda parte del capo E), essa contiene un addebito di falsità in bilancio per inesistenza del credito (prezzo di vendita fittizia di un immobile) compensato da debito - pure fittizio - verso la controparte, cioè un artificio contabile volto a fare uscire dal patrimonio un grosso cespite senza alcuna contropartita. Il ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine al dolo di "fraudolenza".
La motivazione, traente argomenti dai concreti atteggiamenti tenuti dai sindaci, è tutta volta a pervenire alla conclusione logica che a costoro era ben chiara la reale portata dell'operazione cioè la sua fraudolenza.
Nel tipo di concorso contestato, la consapevolezza di fraudolenza, da parte di chi pur avendo l'obbligo di vigilanza presta acquiescenza, configura perfettamente l'elemento psicologico.
Il gravame è infondato anche sotto tale profilo.
Passando alle imputazioni relative al fallimento DIMA spa, l'ipotesi distrattiva perpetrata mediante distribuzione di utili non conseguiti realmente (capo B) è ricollegata direttamente alle falsità in bilancio per gli anni 1995/87.
Iniziando, pertanto, dal capo C) nella parte riguardante le sopravalutazioni delle partecipazioni azionarie, al motivo di diritto sulla portata dell'art. 2621 n. 1 c.c. ("fatti" e "non valutazioni") si è già risposto nella trattazione dell'analoga censura sul capo C) Società Finanziaria Nord spa.
L'impugnata sentenza motiva sulla palese arbitrarietà ed irragionevolezza (per il metodo usato) sulla sopravalutazione (desunta da numerosi dati convergenti) e correttamente esclude che l'intervento delle società di revisione potesse "coprire" l'omissione di vigilanza da parte dei sindaci.
Ha poi specificamente individuato la consistenza del dolo nei sindaci, essere a conoscenza della situazione di dissesto trascinatasi nel tempo.
L'elemento psicologico deve consistere, nella ipotesi di responsabilità personale del sindaco, nella conoscenza della falsità della comunicazione sociale tacitamente avallata nell'ambito delle proprie funzioni.
Il secondo episodio di falso in bilancio (omessi accantonamenti per sanzioni su leasing fittizi rilevati da una verifica fiscale) è impugnato molto genericamente nel ricorso con riferimento all'elemento soggettivo.
Solo nei "motivi aggiunti" è fatta una trattazione più specifica, che scade - per altro - in valutazioni fattuali.
Poiché il vizio originario del ricorso non può essere sanato da motivi aggiunti, il motivo va dichiarato inammissibile. Ritornando, ora, alla distrazione per distribuzione di utili non effettivamente conseguiti (capo B), occorre precisare che solo nei motivi aggiunti si fa cenno ai limiti del sindacato spettante al collegio.
Il ricorso impugnava solo in punto di dolo per mancata conoscenza in ordine alla falsità degli utili.
La sentenza impugnata è sufficientemente motivata sul punto, poiché una volta accertata argomentativamente la responsabilit sui falsi in bilancio per sopravalutazioni delle partecipazioni, adducendo la conoscenza delle condizioni di dissesto protrattesi per vari anni, rimaneva implicitamente affermata la conoscenza circa il carattere fittizio degli utili, alla cui distribuzione i sindaci avevano apportato un contributo causale mediante condotta omissiva. IMMOBILIARE DIMA spa.
In relazione alla distrazione attinente al capo A), i ricorrenti adducono il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà.
Si contesta che la costituzione di ipoteca dalla Immobiliare Dima. spa per la Dima spa potesse comportare depauperamento del patrimonio, invece del vantaggio connesso alla comunanza d'interessi (la seconda società controllava la prima), sicché ]'intervento della controllata a favore della controllante si sarebbe risolto in un beneficio per l'immobiliare evitando il coinvolgimento in proprio. L'atto dispositivo non rimarrebbe estraneo, dunque, agli scopi della società.
Il motivo è infondato, ai limiti dell'inammissibilità poiché ripete argomentazioni alle quali i giudici di merito hanno dato una congrua risposta.
Va affermato infatti, che in tema di società collegate o, anche facenti parti di un "gruppo" permane l'autonomia patrimoniale e la ineludibile separazione di scopi sociali, onde correttamente una operazione definita "gratuita" dall'impugnata sentenza comporta - in caso di fallimento - il delitto di bancarotta.
Tanto basta per il rigetto del ricorso, poiché gli altri punti toccati nei motivi aggiunti sono inammissibili.
Il secondo aspetto della ipotesi accusatoria (prelievi in contanti rimasti privi di giustificazione) risulta confermato - nell'economia della struttura argomentativa - dalle stesse dichiarazioni del LL (avrebbe pagato un professionista per prestazioni a favore di altra società del gruppo).
I ricorrenti denunziano violazione di norme attinenti al dolo nel concorso in reato proprio.
Anzitutto va chiarito che il dolo - in relazione all'autore della distrazione - consiste semplicemente nella volontà di compiere l'atto distrattivo, una volta dichiarato il fallimento. Non è necessario "l'intuitus damni" ne' il nesso causale tra attività distrattiva e stato di decozione.
Una volta accertata la "distrazione" per destinazione di beni a scopi estranei a quelli societari, la questione del concorso del sindaco può essere posto in termini di consapevole contributo causale alla verificazione dell'evento-distrazione.
L'impugnata sentenza - in effetti - una volta valutata motivatamente la perfetta consapevolezza (dalla singolarità delle iscrizioni contabili senza causale, non sfuggita alla verifica periodica) definisce l'inerzia del sindaco quale "contributo causale alla verificazione dell'evento", cioè rafforzamento dell'intento distrattivo nell'amministratore mediante omissione di una condotta volta ad impedire l'evento.
Nè può affermarsi che il controllo del sindaco non si estende alle scelte gestionali, in quanto la destinazione di un bene a scopi esulanti da quelli sociali non rientra certamente nella discrezionalità della gestione, per essere a questa estranea. Anche su tale punto il ricorso va, pertanto rigettato. Le false comunicazioni sociali di cui al capo B) attengono - in parte - alla sopravalutazione di crediti cambiari, nonostante la persistenza degli insoluti o la totale impossibilità di recupero. Il motivo di ricorso, dinanzi ad una congrua struttura argomentativa che coglie nella mancata svalutazione l'evidente scopo di "migliorare" artificiosamente i risultati economici di esercizio da mostrare all'esterno, dissimulando una reale situazione di passività, prospetta argomentazioni generiche e di ordine fattuale. È pertanto inammissibile.
A sanare tale vizio non può valere il solito discorso sulla struttura del delitto ex art. 2621 n. 1 c.c. e l'accenno alla violazione degli artt. 40 e 43 c.p., contenuti nei "motivi aggiunti". L'ultimo motivo attinge il falso in bilancio 1988 sotto il profilo dell'omessa apposizione - nei conti d'ordine - di rischi per regresso su effetti ceduti a terzi, adducendo il vizio di motivazione sul dolo.
L'impugnata sentenza appresta sul punto un apparato motivazionale congruo e logico che, data contezza dell'inverosimiglianza di una difesa basata sulla "mera dimenticanza contabile" di un grosso valore nel contesto di sistemativa dissimulazione del latente dissesto, perviene alla conclusione della deliberata scelta di ridurre le poste passive al fine di mostrare all'esterno una situazione meno drammatica, con la consapevole tollerante adesione dei sindaci. Anche le prese di posizione, addotte a difesa degli attuali ricorrenti, trovano idonea sistemazione nella logica della globale motivazione, a ragione della loro collocazione cronologica in un periodo in cui la situazione reale si mostrava palesemente. L'inerzia dei sindaci, nonostante la consapevolezza delle falsità, configura, per l'organo deputato al controllo, la pienezza dell'elemento psicologico del reato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la motivazione completa sotto ogni profilo (spiega le ragioni del leggero spostamento rispetto al minimo edittale, con aumenti ex art. 81 cpv. c.p. molto esigui, e la mancanza di motivi sulla richiesta di riduzione delle pene accessorie) non lascia alcuno spazio di intervento a questa corte di legittimità.
Per concludere, al globale rigetti dei ricorsi non può che conseguire la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000