Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2011, n. 31342
CASS
Sentenza 16 marzo 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Adolfo Di Virginio, il 16 marzo 2011. Le parti in causa erano un imputato e le parti civili, con l'imputato che contestava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, la quale lo aveva dichiarato colpevole di falso giuramento in un contesto di simulazione di contratti di compravendita di diritti ereditari. L'imputato ha sollevato questioni riguardanti l'inutilizzabilità di una registrazione telefonica e un presunto vizio di motivazione della sentenza di merito.

La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze dell'imputato, ritenendo valida la registrazione come prova documentale e non illegittima, e ha confermato la solidità dell'argomentazione della Corte d'Appello. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando estinto il reato per prescrizione, considerando il tempo trascorso dalla commissione del reato e la relativa pena. La Corte ha mantenuto ferme le statuizioni civili, imponendo all'imputato il pagamento delle spese legali.

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Massime1

La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità.

Commentari5

  • 1Penale Diritto e Procedura
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 febbraio 2025

    (qualche considerazione a margine della Winter School di Asiago) Si è svolta, dal 30 gennaio al 2 febbraio, nella splendida cornice di Asiago, la Winter School 2025, dedicata al “Processo penale e giurisprudenza creativa”, organizzata dalla prof.ssa Donatella Curtotti in collaborazione con diverse Università italiane. L'iniziativa ha riscosso grande successo non solo sotto il profilo scientifico, per le prestigiose relazioni di illustri cattedratici e i promettenti interventi di giovani dottorandi, ma per l'atmosfera di condivisione e amicizia che si è creata tra le diverse generazioni di studiosi della materia. Il tema era accattivante. Infatti, il fenomeno della giurisprudenza creativa …

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  • 2Truffa: sussiste anche se sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …

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  • 3"Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020

    Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …

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  • 4Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …

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  • 5Registrare di nascosto una conversazione tra presenti non è reato
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 marzo 2016

    È ammessa come prova nel processo penale la registrazione fonografica di conversazione ad opera di un soggetto che sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi Molto spesso ci si chiede se le registrazioni di conversazioni tra presenti siano lecite e fino a che punto queste possono essere utilizzate in un processo penale? Violano o meno la privacy delle persone, ovvero integrano il reato punito dall'art. 615 bis c.p. di interferenza illecita nella vita privata altrui? La registrazione fonografica di un colloquio ad opera di un soggetto che sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è legittima secondo il codice di procedura penale anche se eseguita di nascosto, cioè senza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2011, n. 31342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31342
Data del deposito : 16 marzo 2011

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