Sentenza 16 marzo 2011
Massime • 1
La registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità.
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- 1. Penale Diritto e ProceduraAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 febbraio 2025
(qualche considerazione a margine della Winter School di Asiago) Si è svolta, dal 30 gennaio al 2 febbraio, nella splendida cornice di Asiago, la Winter School 2025, dedicata al “Processo penale e giurisprudenza creativa”, organizzata dalla prof.ssa Donatella Curtotti in collaborazione con diverse Università italiane. L'iniziativa ha riscosso grande successo non solo sotto il profilo scientifico, per le prestigiose relazioni di illustri cattedratici e i promettenti interventi di giovani dottorandi, ma per l'atmosfera di condivisione e amicizia che si è creata tra le diverse generazioni di studiosi della materia. Il tema era accattivante. Infatti, il fenomeno della giurisprudenza creativa …
Leggi di più… - 2. Truffa: sussiste anche se sia un terzo a trarre beneficio dal raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …
Leggi di più… - 3. "Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020
Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
Leggi di più… - 4. Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …
Leggi di più… - 5. Registrare di nascosto una conversazione tra presenti non è reatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 marzo 2016
È ammessa come prova nel processo penale la registrazione fonografica di conversazione ad opera di un soggetto che sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi Molto spesso ci si chiede se le registrazioni di conversazioni tra presenti siano lecite e fino a che punto queste possono essere utilizzate in un processo penale? Violano o meno la privacy delle persone, ovvero integrano il reato punito dall'art. 615 bis c.p. di interferenza illecita nella vita privata altrui? La registrazione fonografica di un colloquio ad opera di un soggetto che sia partecipe o comunque sia ammesso ad assistervi, è legittima secondo il codice di procedura penale anche se eseguita di nascosto, cioè senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2011, n. 31342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31342 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/03/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 533
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 843931/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN CO N. IL 28/10/1929;
avverso la sentenza n. 2174/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Delehaye che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. F. De Minicis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputato alle ulteriori spese;
udito il difensore avv. M. Ingarrica (in sostituzione avv. M. Scaloni), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 29/4/2010, confermava la decisione 9/6/2006 del Tribunale di Fermo - sezione di S. Elpidio a Mare -, che aveva dichiarato CO RE colpevole del reato di cui all'art. 371 cod. pen. - perché, quale convenuto nel giudizio civile promosso dal fratello UL per l'accertamento della simulazione di due contratti di compravendita dei diritti ereditari spettanti a quest'ultimo sulla successione paterna, aveva prestato, in data 9/1/2003, falso giuramento decisorio, negando, contro il vero, la simulazione dei detti contratti - e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Il Giudice distrettuale riteneva provata la colpevolezza dell'imputato sulla base del seguente materiale probatorio: a) denunzia di RE UL, deceduto nelle more del giudizio;
b) testimonianze assolutamente attendibili e convergenti di AR LV, IN RE, ON GE e DA AN;
c) tali fonti di prova avevano chiarito che UL RE, essendo stato dichiarato fallito, allo scopo di sottrarre i beni alle pretese dei suoi creditori, aveva simulatamene ceduto, con atto per notar Castellucci del 12/1/1970, i propri diritti ereditari sulla successione paterna ad AL GO, zio della moglie, il quale, a sua volta, essendosi venuto a trovare in precarie condizioni di salute, aveva, su espressa indicazione di UL RE, ceduto simulatamene detti diritti a CO RE, con atto per notar Cicconi del 10/8/1973; d) registrazione del colloquio telefonico intercorso tra l'imputato e il nipote IN RE, nel corso del quale il primo aveva indirettamente ammesso la simulazione. Precisava, inoltre, la Corte di merito che i rapporti tra i due fratelli si erano deteriorati dopo la morte della madre: alla richiesta di UL di rientrare in possesso dei propri diritti ereditari, CO aveva preteso la restituzione di dieci milioni, che assumeva di avere prestato al germano, e il rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e l'assistenza della madre, posizioni divenute, col passare del tempo, sempre più inconciliabili, tanto che il primo, nel 2001, aveva convenuto in giudizio il secondo, per l'accertamento della simulazione dei due menzionati rogiti notarili.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto:
1) inutilizzabilità della registrazione telefonica, non essendone stata accertata l'autenticità;
2) vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, non supportato da univoci dati probatori.
3.1 motivi di ricorso non sono fondati.
Con la prima doglianza, impropriamente si deduce l'inutilizzabilità della registrazione del colloquio telefonico intercorso tra l'imputato e il nipote IN RE, evocando, al riguardo, la norma di cui all'art. 191 cod. proc. pen., che ha ad oggetto le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Detta registrazione, invero, non rientra nella categoria delle prove illegali, ma è prova documentale, rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto e confermato dai testi GE ON e DA AN, che a quella conversazione telefonica avevano presenziato. Non può parlarsi, quindi, di inutilizzabilità della prova, ma piuttosto di affidabilità della stessa. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il ricorrente, infatti, insinua dubbi in ordine alla genuinità del documento, che potrebbe essere stato manipolato, ma non evidenzia alcun concreto dato di fatto a supporto di tale assunto, con l'effetto che la censura finisce col rivelarsi non specifica e non idonea ad attivare, su questo specifico punto, la verifica di legittimità.
Quanto al denunciato vizio di motivazione in ordine all'iter ricostruttivo della vicenda, osserva la Corte che i rilievi formulati in ricorso non pongono in crisi l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, apprezzando e valutando nel suo complesso il materiale probatorio acquisito e legittimamente utilizzato, da conto, in maniera adeguata e logica, come può evincersi da quanto innanzi sintetizzato, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Pur tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
Ed invero, tenuto conto dell'epoca a cui risale la consumazione dell'illecito (9/1/2003) e della misura della pena edittale per esso prevista (reclusione fino a tre anni), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (artt. 157, comma 1 e art. 161 cod. pen., comma 2 nel testo vigente), è - ad oggi interamente decorso.
Per le considerazioni innanzi svolte, non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., vanno mantenute ferme le statuizioni civili della sentenza di merito, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalle parti civili e liquidate nella misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 2.500,00, oltre accessori, in favore delle parti civili.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011