Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
Integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in quanto connesso ad un'azione intimidatoria, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2012, n. 49388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49388 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
49 3 88 / 1 2 00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 04/12/2012 Sentenza n. 2992/2012 Reg. gen. n. 025459/2012 Composta dagli lil.mi Signori Magistrati: dott. Antonio Esposito Presidente dott. Antonio Prestipino Consigliere dott. Alberto Macchia Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Adriano lasillo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Giangregorio De Pascalis, quale difensore del Di AC AN (n. il 09/06/1960), avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, I Sezione penale, in data 15/02/2012. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano lasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria Giuseppina Fodaroni, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA: Con sentenza del 02/02/2010, il G.U.P. del Tribunale di Trani assolse Di AC AN dall'imputazione di tentata estorsione perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronunzia il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari propose gravame. La stessa Corte d'appello, con sentenza del 15/02/2012, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarò Di AC AN colpevole del delitto ascrittogli e lo condannò alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 400,00 di multa Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo la mancanza, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del Di AC per il reato contestato. In particolare evidenzia che l'unico elemento a carico dell'imputato è la denuncia della P.O. la cui credibilità non è stata oggetto del rigoroso vaglio richiesto. Si lamenta, infine, per la carenza di motivazione con la quale si è negata la concessione delle attenuanti generiche. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Q 2 Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, il Giudice di merito ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato e in particolare le dichiarazioni della Persona Offesa. La Corte di appello ha, poi, ben motivato sulla credibilità della Persona Offesa, conducendo un'attenta e accurata indagine sulla sua credibilità soggettiva ed oggettiva (si vedano le pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza, ove tra l'altro si evidenzia che la P.O. non si è neppure costituita P.C.). Si deve sottolineare che sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio condiviso dal Collegio secondo il quale la www - testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purchè la relativa valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti (Sez. 6, Sentenza n. 27322 del 14/04/2008 Ud. - dep. 04/07/2008 - Rv. 240524). Persona offesa che è teste e non chiamante in correità; pertanto non sono certo necessari, per le sue dichiarazioni, i riscontri esterni richiesti dall'articolo 192, III comma, c.p.p.; quindi è necessario solo accertare come è avvenuto nell'impugnata sentenza - la credibilità della persona offesa (Si veda, fra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005 Ud. - dep. 10/08/2005 - Rv. 232018). Infine, si deve rilevare che in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 3, Sentenza n. 8382 del 22/01/2008 Ud. - dep. 25/02/2008 Rv. 239342). Ma vi è di più. Lo stesso difensore dell'imputato nel ricorso (pagine 2 e 3) conferma che i fatti si sono verificati così come li ha riferiti la P.O. e poi riassunti dal P.M. nel capo di imputazione. E' quindi pacifico che: l'imputato chiese di essere assunto come guardiano del cantiere della P.O. "in quanto nella zona si verificavano dei furti che pertanto il cantiere sarebbe stato oggetto di continui furti e danneggiamenti" e che però ottenne un rifiuto;
che dopo tale rifiuto nella notte tra il 4 e 5 luglio del 2005 si verificò un furto nel cantiere e che nella stessa mattina del 5 luglio l'imputato si ripresentò alla P.O. affermando di aver saputo del furto e reiterando la richiesta di assunzione come guardiano altrimenti si sarebbero potuti verificare in seguito ulteriori furti;
che anche questa seconda richiesta non fu accolta dalla P.O. e che si verificarono successivamente altri furti. Orbene è evidente che quanto sopra costituisca il reato di tentata estorsione perché l'imputato ha manifestato nei confronti della P.O. la minaccia, neppur troppo implicita, che avrebbe potuto subire furti in caso non lo avesse assunto come custode;
furti che, poi, come detto si sono effettivamente verificati. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, Sentenza n. 3298 del 26/01/1999 Ud. dep. 12/03/1999 - Rv. 212945; Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. dep. 25/05/2010 - Rv. 247117). Inoltre, ricorre il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, nella condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (nella specie - di cui alla sopra citata massima - è stato ravvisato il reato di tentata estorsione negli atti intimidatori rivolti ad un imprenditore perché assumesse alle proprie 4 dipendenze una persona condannata, che necessitava dell'assunzione per sostenere una richiesta di misura alternativa alla detenzione;
in particolare nella motivazione si sottolinea il fatto della visita e della richiesta di assunzione effettuata dal ricorrente il giorno successivo a quello dell'incendio dell'autoveicolo della P.O.; si veda: Sez. 1, Sentenza n. 5639 del 03/11/2005 Ud. - dep. 14/02/2006 - Rv. 233837). A fronte di ciò il ricorrente contrappone, quindi, solo generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita in questa sede di legittimità diversa lettura del materiale - - probatorio raccolto e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Manifestamente infondata è anche la generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. E' appena il caso di rilevare che questa Suprema Corte ha affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. - dep. 24/05/2012 Rv. 252900). La Corte territoriale valuta, comunque, - correttamente i vari elementi fissati dall'articolo 133 del c.p. per la concessione delle attenuanti generiche. Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, 5LO essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (i numerosi precedenti penali;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6, - Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte condivisi dal - Collegio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione ai precedenti penali dell'imputato (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. - dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. dep. 07/01/2010 - Rv. 246045). Infine, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163). Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. P.J. Così deliberato in camera di consiglio, il 04/12/2012. Il Presidente Il Consigliere estensore Shiano Sosillo Dottor Antonio Esposito Dottor Adriano lasillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 DIC 2012 IL CANNELLIERE Claudia Pianelli 7