Sentenza 27 ottobre 2020
Massime • 1
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2020, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02124-21 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE • Composta da: Sent. n. sez.752/20 ->Presidente - PATRIZIA PICCIALLI UP 27/10/2020 MAURA NARDIN - R.G.N. 6086/2020 Relatore - ALDO ESPOSITO CE PEZZELLA RO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da. NA NT nato a [...] il [...] NI EG nato a [...] il [...] AR CE nato a [...] il [...] LO NN nato a [...] il [...] LO UA nato a [...] il [...] NA LO nato a [...] il [...] LI CE nato a [...] il [...] MO HE nato a [...] | 22/10/1956 IO US nato a [...] il [...] NI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA d che ha concluso chiedendo In limine, l'avvocato Grasso Generoso del foro di Santa Maria Capua Vetere eccepisce la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza per conto dell'avvocato ABBATE NN del foro di NAPOLI difensore di MO HE e deposita documentazione attestante l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito avvocato ABBATE, NN, il Collegio, visti gli atti e rilevato che il decreto di fissazione è stato inviato al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore in sostituzione, dispone procedersi oltre. Il Proc. Gen. conclude per: l'inammissibilità dei ricorsi di AR NC, LO AN, MO CH, AG GI;
il rigetto dei ricorsi di NA AO, LO UA, DO NC e LL EG;
l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla disposta confisca nei confronti di NA AN e LL LE, rigetto per il resto. udito il difensore E' presente l'avvocato FUCCI VITTORIO LUIGI del foro di BENEVENTO in difesa di LO NN, LO UA, NA LO, IO US che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato GRASSO GENEROSO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di NA NT, LI CE, NI IA e AR CE che si riporta ai singoli motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento. L'avv. Grasso Generoso deposita nomina a difensore di fiducia di AR NC. L'avv. Grasso Generoso è altresì presente anche in sostituzione dell'avvocato ABBATE NN del foro di NAPOLI in difesa di MO HE per conto del quale conclude riportandosi ai motivi del ricorso. E' inoltre presente l'avv. CLAUDIO GUZZO del foro di Roma per LO UA e IO US che si riporta ai motivi dei ricorsi, ne chiede l'accoglimento e deposita nomina a difensore di fiducia di entrambi gli imputati. E' presente l'avvocato DI TOMMASO FINIZIO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di NA LO che conclude riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. E' infine presente l'avvocato LEONE NT del foro di BENEVENTO in difesa di NI EG che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per l'accoglimento. 2 3 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di OL ha condannato, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990: NA AN, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni diciotto di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3), 5) [in quest'ultimo assorbita la condotta contestata al capo 4)], 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 25); LL LE, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equiva- lenti alla contestata aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati ascrittile ai capi 1) e 9); DO NC alla pena di anni e mesi di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) (riqualificato in quello di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), 3), 6) e 9); LL EG, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) e 9); AR NC alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 8) (limitatamente all'importazione di hashish) e 9); LO AN alla pena di anni quindici e mesi otto di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 2), 5), 8), 9), 17), 18), 20) e 24); LO UA alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione in ordine al reato ascrittogli al capo 1); NA AO, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1), 20) e 24); MO CH alla pena di anni undici di reclusione in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1) (riqualificato in quello di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), 8) (limitatamente all'importazione di hashish) e 9); AG GI, concesse le at- tenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro quattor- dicimila di multa in ordine al reato ascrittogli al capo 31).
2. Con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte di appello di OL, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, ha rideterminato le pene come segue: NA AN, anni dieci di reclusione;
LL LE, anni quattro e mesi dieci di reclusione;
DO NC, anni sei di reclusione;
C- NI EG, anni quattro e mesi dieci di reclusione;
AR NC, anni cinque e mesi due di reclusione;
LO AN, anni dieci di reclusione;
NA AO, anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione;
MO CH, anni sei di reclusione. La Corte di appello, inoltre, ha confermato la pronunzia di condanna emessa nei con- fronti di AG GI.
3. La Corte di appello ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici il percorso mo- tivazionale della sentenza di primo grado ed ha evidenziato che il compendio proba- torio era costituito, prevalentemente, dalle risultanze delle attività di indagine, os- servazione e sequestro eseguite dagli organi di P.G., dei flussi delle intercettazioni telefoniche e ambientali e delle dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie rese da gran parte degli odierni imputati. La Corte territoriale ha evidenziato poter adoperare la motivazione per relatio- nem, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso di censure degli appel- lanti prive di elementi di novità rispetto a quelli già disattesi dal Tribunale;
ha confi- gurato l'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1 della rubrica) operativa dal luglio 2013 fino al 16 maggio 2017 in Benevento, Montesarchio, Solo- paca, Bonea, Marano di OL, Spagna e Marocco nonché la consumazione di plurimi reati di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti (prevalentemente hashish e in alcune occasioni di marijuana e cocaina) (dal capo 2 al capo 24), e di violazioni della disciplina sulle armi (capo 30). Secondo la Corte di merito, il Tribunale, con argomentazioni condivisibili, aveva ritenuto il sodalizio operante in base al seguente schema: il NA procurava, pre- valentemente in Marocco, la droga, conducendo le trattative coi fornitori, tra i quali IT e ST, avvalendosi dell'intermediazione di AU UA (alias HO), rac- cogliendo il denaro necessario all'acquisto della droga mediante il sistema delle cd. puntate, attraverso la partecipazione all'affare di vari finanziatori, tra i quali lo stesso NA, TE NG e LO AN (quest'ultimo partecipe anche alle trat- tative per l'acquisto ed il successivo trasporto dello stupefacente) nonché utilizzando il supporto di MO CH, originario di Marano di OL - che fungeva da collettore per le puntate dei NE) - e di DO NC. Nello svolgimento di tale attività, il NA impiegava stabilmente anche il fratello NA OR (dimorante in Spagna), la moglie LL LE e il cognato C- NI EG, i quali raccoglievano il denaro dai finanziatori (che poi inviavano al Mi- nauro in Spagna) ed operavano da intermediari tra il NA, LO AN e il MO, portando le varie imbasciate di AR NC;
questi reperiva i luoghi dove occultare lo stupefacente proveniente dalla Spagna, acquistava i biglietti aerei per conto del NA, lo accompagnava e lo prelevava in aeroporto a Fiumicino o a Ciampino;
NA AO trasportava lo stupefacente da OL a Montesarchio, si occupava di occultare la droga nella sua abitazione e nei terreni circostanti nonché spacciava al dettaglio della sostanza, coadiuvato da LO UA, fratello di AN. Il NA curava personalmente le trattative nella zona della montagna, 5 ubicata subito dopo il confine tra Ceuta in Spagna ed il sud del Marocco. Lo stupefa- cente era trasportato dal Marocco in Spagna a bordo di imbarcazioni e, in alcuni casi, erano corrotte le forze dell'ordine per eludere i controlli. Il gruppo si avvaleva della collaborazione di una ditta di import export per trasportare la droga in Italia. Gli investigatori, tramite l'attività di captazione, monitoravano in diretta le più im- portanti operazioni illecite gestite dal sodalizio e in alcune occasioni sequestravano lo stupefacente (cfr. sequestri in date 31 luglio 2013 dei CC di Paupisi, 1° dicembre 2013 in Monterotondo di 30 Kg di hashish e 17 agosto 2014 di 450 kg. di hashish). La Corte di appello ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che il compendio probatorio aveva evidenziato il le- game tra tutti coloro i quali, a vari livelli e con modalità diverse, avevano contribuito alla realizzazione del programma criminoso. La Corte di merito ha riconosciuto l'esistenza di una complessa organizzazione, strutturata gerarchicamente, avente carattere di stabilità, con vincolo destinato a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché dotata di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti;
ha constatato la sussistenza degli elementi distintivi dell'associazione, quali la suddivisione dei compiti, l'organizzazione di mezzi e la pro- trazione temporale dell'apporto garantito dai singoli sodali nell'ambito della struttura. Secondo la Corte partenopea, il NA ricopriva il ruolo di capo del sodalizio;
egli dirigeva tutti i traffici illeciti, si recava all'estero a trattare coi fornitori, organizzava le operazioni di importazione e delegava la raccolta del denaro necessario agli acquisti ai più fidati sodali presenti in Italia, mediante il sistema delle cd. puntate. Il reato associativo non poteva essere derubricato nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, la quale richiede, quale imprescindibile condizione, la qualificazione di tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso come fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte partenopea ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di le- gittimità costituzionale avanzata dalla difesa degli imputati NA AN, LL LE e DO, in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, pro- spettata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma non distingue il trattamento sanzionatorio tra droghe pesanti e leggere. La Corte territoriale ha respinto la richiesta della difesa del NA del riconosci- mento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in rela- zione ai delitti scopo della associazione, negata dal Giudice di prime cure. La sua intraneità al sodalizio e gli ingenti quantitativi di droga dallo stesso trattati (cfr. se- questro del 4 settembre 2014 di circa 4 Kg. di hashish) sono circostanze che deno- tavano la sussistenza di una condotta di una particolare gravità. 6 Con riferimento all'organizzazione criminale di cui al capo 1) della rubrica, la Corte di appello si è soffermata sulla posizione di LO UA e del NA, i soli imputati chiamati a rispondere dell'ipotesi associativa (il NA anche dei delitti scopo di cui ai capi 20 e 24), che non avevano rinunciato ai motivi di gravame relativi alla affermazione di responsabilità.
3.1. LO UA La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l'affiliazione di LO UA al sodalizio criminale. In primo luogo, il giudice a quo ha disatteso la doglianza, con cui la difesa esclude la riferibilità al proprio assistito delle conversazioni intercettate per mancata identifi- cazione del LO quale reale interlocutore, in quanto le utenze a lui riferibili non erano mai state monitorate né tantomeno era stata avviata una attività di captazione ambientale nella sua autovettura o nei luoghi allo stesso direttamente riferibili. Nella sentenza impugnata si è attribuito rilievo agli elementi forniti dagli organi di P.G. per identificare gli interlocutori delle conversazioni intercettate;
la loro genuinità è stata desunta dal contesto in cui erano state captate e dal loro contenuto complessivo. Il tenore delle conversazioni captate che coinvolgevano direttamente LO Pa- squale era il più delle volte inequivoco: l'imputato parlava esplicitamente di cocaina (n. 2910 del 20 settembre 2013), di "roba" (n. 2667 dell'11 settembre 2013), di centinaia di "cosi" (n. 57 dell'8 marzo 2914) e di chili (n. 4153 del 22 luglio 2014). LO UA è fratello del coimputato LO AN (il collaboratore più vicino ad AN NA nell'organizzazione del sistema e delle puntate). LO AN aderiva al sodalizio per acquistare cocaina ed hashish, che poi smerciava nelle piazze di spaccio nel beneventano, avvalendosi della collaborazione di NA AO e di LO UA. Nel corso delle conversazioni intercettate all'interno della vettura di LO AN, il NA e LO UA parla- vano esplicitamente di droga e dei rifornimenti che gli stessi ricevevano da LO AN;
LO UA gestiva la piazza di spaccio insieme al NA e sotto la costante direzione del fratello AN, che li riforniva attraverso l'associazione, finanziando gli acquisti operati in territorio iberico dal NA (n. 57 dell'8 marzo 2014, n. 4144 del 22 luglio 2014 e n. 4188 del 24 luglio 2014). La Corte di appello ha richiamato le conversazioni nell'autovettura in uso a Co- lombo AN, nelle quali LO UA era direttamente intercettato col TA VE o era richiamato dal fratello AN nelle conversazioni da costui intrattenute con altri sodali, riportate nella sentenza impugnata (pagg. 355 362). L'interpreta- zione alternativa dei colloqui captati fornita dalla difesa appariva inverosimile. In relazione alla conversazione n. 2910 del 20 settembre 2012 intercorsa tra l'im- putato e la moglie NT, la difesa rilevava che non era stato dimostrato l'avvici- namento del giovane a nome PE, identificato in UI GI, all'imputato 7 per ricevere stupefacente da vendere, non potendosi escludere l'ipotesi di uso per- sonale della sostanza da parte del UI. La Corte di merito, invece, ha osservato che PE si era avvicinato all'autovettura occupata dall'imputato e dalla moglie NT, e l'imputato gli aveva dato appuntamento per il giorno successivo. Subito dopo l'imputato e la moglie commentavano l'incapacità del UI a tagliare lo stupe- facente. Evidentemente, la condotta riferita al UI riguardava il taglio della so- stanza ai fini della cessione e non il consumo personale (in caso contrario, infatti, il LO non avrebbe avuto motivo di contestargli le modalità di taglio della droga). La conversazione n. 2267 dell'11 settembre 2013 captata tra De UC CH e LO UA dimostrava i contatti dell'imputato con soggetti operanti nel set- tore dei traffici di droga e la sua consapevolezza delle ingenti disponibilità finanziarie del fratello. Dal tenore della conversazione n. 4152 del 22 luglio 2014 e, in partico- lare, dalla frase "questo lo metto in frigorifero", si comprendeva che LO Pa- squale e il NA si erano recati a OL per acquistare stupefacente;
i due, d'al- tronde, erano soliti conversare nell'auto in modo chiaro ed esplicito di cocaina, di dosi e di taglio della droga. Analoghe considerazioni valevano in relazione alle conversa- zioni nn. 4188, 4189, 4190, 4192 e 4197 del 24 luglio 2014, le quali, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non concernevano un futuro viaggio a OL di Co- lombo UA e del NA per acquisto di droga destinata ad uso personale. Tale interpretazione non considerava i soggetti coinvolti e il contesto del colloquio: si trat- tava di un viaggio su mandato di LO AN, trafficante internazionale di droga, per conto del quale gestivano una piazza di spaccio nel beneventano. Nella conversazione n. 4153 del 22 luglio 2014, contrariamente a quanto prospet- tato dalla difesa, LO UA e il NA programmavano l'acquisto di un ingente quantitativo di stupefacente ("150 chili li mettiamo dentro e torniamo..."). Tenuto conto del ruolo svolto all'interno del sodalizio, LO UA non aveva l'esigenza di mantenere contatti diretti con gli altri sodali e, in particolare, col Mi- nauro;
il NA concludeva gli affari all'estero e le operazioni di importazione, che LO AN contribuiva a finanziare, per poi spacciare la droga nel beneven- tano, grazie all'ausilio del fratello UA. Le dichiarazioni del NA che esclu- deva la partecipazione di LO UA al sodalizio erano smentite dal conte- nuto delle conversazioni captate e costituivano il frutto del suo intento di scagionarlo. L'associazione è configurabile anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in ma- niera durevole, il fornitore di droga alla rete di acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla sul mercato, anche se non si può prescindere dal provare l'effettivo contributo offerto dal singolo alla realizzazione degli scopi propri del soda- lizio. La prova della sussistenza di un reato associativo può essere legittimamente desunta dalla consumazione dei reati rientranti nel programma criminoso e dalle loro specifiche modalità esecutive. In questa prospettiva, anche l'attività di vendita della 8 droga ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consape- volmente delle risorse di un'organizzazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e con la coscienza di farne parte, costituisce un volontario apporto cau- sale al raggiungimento del fine di profitto dell'organizzazione medesima.
3.2. NA LO Al pari di LO UA, NA AO coadiuvava LO AN negli acquisti e nelle cessioni di droga (come dimostrato dalla sua partecipazione alle con- dotte delittuose contestate ai capi 20 e 24 della rubrica). Il NA, in qualità di uomo di fiducia e per conto di LO AN, gestiva una piazza di spaccio nel beneventano;
incontrava insieme al LO anche gli altri sodali, tra i quali il NA (come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio dell'8 giugno 2017 e come emerso dalle conversazioni captate) e MO CH. Il NA dichiarava invero di conoscere il NA, come persona che si accom- pagnava a LO AN e che il LO gli aveva presentato. Il NA ac- compagnava insieme a LO AN il NA all'aeroporto di Roma, da dove partiva per la Spagna. Il NA dichiarava di non conoscere il ruolo svolto dal TA VE "penso che "aiuta... però nello specifico se lo aiuta o meno non lo so"; tuttavia, dal tenore dei dialoghi captati tra il LO ed il NA risulta provato il pieno coinvolgimento del prevenuto negli affari illeciti del LO. Era irrilevante che du- rante il viaggio per Roma i colloqui relativi ai traffici illeciti fossero intercorsi solo tra il LO ed il NA, in quanto il NA, presente in auto, ascoltava la conver- sazione, a conferma del rapporto di assoluta fiducia tra lui e gli altri sodali. La mancanza di un rapporto diretto tra il NA ed il NA trovava la sua ratio nei ruoli svolti all'interno del sodalizio dai vari soggetti: il NA curava all'estero le trattative per l'acquisto della sostanza, utilizzando il denaro di LO AN che partecipava a finanziare le operazioni, e col quale pertanto aveva un diretto con- tatto, mentre il NA gestiva per conto del LO la piazza di spaccio in Monte- sarchio, alimentata con la droga importata dal NA. Il NA era informato delle ingenti disponibilità economiche di LO Gio- vanni, era messo al corrente dei viaggi del NA in Spagna e partecipava col Co- lombo alle riunioni dei cd. quotisti. Egli custodiva la droga per conto del LO nei terreni circostanti alla sua abitazione: dal colloquio n. 2583 del 7 settembre 2013 captata in ambientale emergeva che LO AN e De UC CH si reca- vano a casa del NA e prelevavano alcune buste, e poi si allontanavano, facendo particolare attenzione ad evitare i controlli delle forze dell'ordine. La sentenza del Tribunale (pagg. 333-343) riportava tutte le conversazioni cap- tate in ambientale nella autovettura in uso a LO AN, contenenti intercet- tazioni dirette del NA durante i suoi colloqui coi fratelli LO. Gli interlocutori discorrevano di clienti, di prezzi, di casi bianchi (dosi di cocaina), di qualità della 9 droga, del principio attivo e degli effetti delle sostanze (tel. n. 2092 dell'11 aprile 2014), commentavano i sequestri di stupefacente patiti dal clan (in particolare quello in Anagni del 17 agosto 2014 - n. 4890 del 3 settembre 2014), mostravano cautela negli spostamenti per evitare controlli delle forze dell'ordine e programmavano il cambio dei cellulari per timore di essere intercettati (n. 2234 del 17 novembre 2014). Un riscontro all'accusa elevata al NA era costituito dalla sua accertata parte- cipazione all'episodio di cui al capo 24) della rubrica, conclusosi col sequestro di 1 Kg. di hashish, operato dalle forze dell'ordine. L'interpretazione alternativa dei colloqui captati fornita dalla difesa nell'atto di gra- vame appariva inverosimile e smentita dal tenore letterale dei colloqui. A titolo esem- plificativo si riportano le seguenti conversazioni: a) n. 2460 del 1° settembre 2013 intercettata in ambientale nella vettura di LO AN, in cui un giovane inte- ressato all'acquisto di droga avvicinava il NA;
b) n. 2629 in cui l'imputato ac- compagnava in auto LO AN a riscuotere denaro e a concludere affari. La tesi difensiva avvalorata da LO AN, secondo cui il NA si limi- tava ad accompagnare in auto il coimputato, in quanto quest'ultimo era privo della patente di guida (circostanza che giustificherebbe, si sostiene, anche l'attenzione dei due soggetti ad evitare i controlli di Polizia), era smentita dal contenuto delle conver- sazioni, indicative di una fattiva collaborazione dell'imputato nella gestione dell'atti- vità illecita. Nella conversazione n. 2014 del 9 aprile 2014, LO AN affer- mava che il NA "stava acquistando roba buona, anche se la stava pagando qual- cosa in più la roba deve essere buona altrimenti è tutto in perdita"; il giorno dopo, - il LO e il NA indicavano le cautele da adottare per evitare i controlli degli organi di P.G. e programmavano un incontro col MO (n. 2964 del 10 aprile 2014). Il NA non intratteneva rapporti solo con LO AN e con gli altri sog- getti che per conto di costui gestivano la piazza di spaccio nel beneventano, ma fre- quentava anche personaggi di spicco del sodalizio, come il NA ed il MO. Cono- sceva perfettamente a il sistema delle cd. puntate, che consentiva di raccogliere il denaro necessario all'acquisto di droga. Nel colloquio n. 2093 dell'11 aprile 2014 intercettato in auto, LO AN e il NA commentavano le proteste sollevate dal gruppo dei NE (finanziatori del narcotraffico, originari di Marano di OL e diretti dal MO) in merito al ritardo nella consegna della droga da parte del NA, temendo una truffa. Il LO criticava la scelta del NA di coinvolgere i NE per aumentare il volume di affari, senza averne adeguatamente valutato i rischi. Durante il colloquio captato il solo LO parlava, ma il NA dimostrava di conoscere la questione. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si parlava ancora di droga nelle conversazioni n. 2672 del 6 maggio 2014 e n. 3544 del 18 giugno 2014 intercettate 10 a bordo dell'autovettura di LO AN, localizzata nella zona Cupa Capodi- chino di OL (quartiere Secondigliano, nota piazza di spaccio di stupefacenti): in tale frangente, il LO si vantava col NA di avere effettuato un buon affare "mi sento male... 40 euro... (...)... sono un mostro a sfruttare le occasioni". LO AN, soggetto apicale del clan, rivestiva piena fiducia nei confronti del NA, lo informava dei suoi affari, delle sue ingenti disponibilità economiche e del denaro da lui stesso elargito al NA (n. 3341 del 5 giugno 2014). La circo- stanza dedotta dalla difesa, secondo la quale nel 2014 l'imputato era subentrato nella gestione di una tavola calda, era irrilevante, non sussistendo incompatibilità tra l'ap- partenenza ad un'associazione criminale e lo svolgimento di un'attività lecita. In relazione al capo 20), dalla conversazione n. 6222 del 20 dicembre 2013 captata in ambientate nell'autovettura di LO UA, si comprendeva che il NA aveva coadiuvato il LO per consegnare a tale IO 1 Kg. di hashish nonché ulteriori trenta dosi di droga. Anche in tal caso il tenore della conversazione era ine- quivoco (si parlava di fumo e dei quantitativi richiesti dall'acquirente): il solo LO parlava col soggetto chiamato IO, ma in auto era presente anche il NA, e il LO, raggiunto l'accordo con IO, interagiva subito col NA ("è si lavora... un chilo di coso ...) e, una volta accompagnato a casa il NA, gli impar- tiva specifiche disposizioni (AO: "un coso lo preparo per questo ... quello non venne più ieri sera" - AN: "chi è NG - AO: "si" - AN: "e preparagli un poco" - AO: "sempre 200 e 100" - AN: "no fa 100, 100 e una cosa". AO: "ah uno e uno, va bene" - AN: "o due cose e 100"). Tenuto conto del tenore complessivo del colloquio e dello spessore criminale degli interlocutori uno dei quali, LO AN, tra l'altro, ammetteva gli addebiti) - - l'espressione "coso" è senz'altro riferibile allo stupefacente. Con riferimento al capo 24), dalle conversazioni intercettate in ambientale tra Co- lombo AN e "imputato all'interno della vettura del primo, gli investigatori ap- prendevano che i due erano in attesa di un carico di 4 Kg. di hashish trasportato da tale UA (poi identificato, all'atto dell'arresto, in De ON UA). Grazie all'ascolto delle conversazioni captate il 4 settembre 2014 tra LO Gio- vanni e il NA, e sfruttando le informazioni di fonte confidenziale, gli investigatori predisponevano un servizio di osservazione che consentiva loro di monitorare l'incon- tro tra il NA ed il De ON, e di arrestare quest'ultimo, sorpreso con un carico di 4 Kg. di hashish. La partecipazione di LO AN e del NA all'opera- zione trovava conferma nelle telefonate precedenti all'arresto del De ON, nell'at- tività di osservazione e nei dialoghi successivi, quando i due, ignari dell'intervento delle forze dell'ordine, commentavano il ritardo di UA (n. 4902).
3.3. IO US 11 La Corte di appello ha confermato la condanna del AG in ordine al reato di cui al capo 31) della rubrica per detenzione di un quantitativo non precisato di co- caina, accertato sino al 7 agosto 2014 in Montesarchio. A seguito dell'arresto in flagranza del 7 agosto 2014 (per possesso di 2 panetti di hashish del peso di gr. 99 ciascuno), in sede di dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. in data 23 ottobre 2015 dinanzi ai CC di Montesarchio dinanzi ai quali si era presentato, il AG dichiarava di avere custodito più volte cocaina nell'interesse di LO AN, di abitare nel suo stesso stabile e di rice- vere dosi gratuitamente a titolo di ricompensa per la disponibilità a custodire la droga. La Corte partenopea ha ritenuto il verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'im- putato non affetto da nullità per presunta violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. o da inutilizzabilità per violazione degli art. 197 e 197 bis cod. proc. pen.. Nel giudizio abbreviato, infatti, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla P.G. sono utilizzabili a fini di prova, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento. Le dichiarazioni spontanee del prevenuto - sottoposto alle indagini alla polizia giu- diziaria erano parte integrante del fascicolo e la scelta difensiva di procedere col rito abbreviato le aveva rese utilizzabili ai fini della prova, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento". Il preventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina del difensore e l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere non sono necessari per l'assunzione di tali dichiara- zioni: alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non è applicabile la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., ma esclusivamente quella di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.. E' improprio anche il riferimento agli artt. 197 e 197 bis cod. proc. pen. effettuato dalla difesa, trattandosi di disposizioni ri- guardanti l'ufficio di testimone e non la diversa ipotesi delle dichiarazioni spontanee. Premesso dato della pendenza per l'episodio accertato il 7 agosto 2014 di un autonomo procedimento dinanzi al Tribunale di Benevento, la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale, per violazione dell'art. 649 cod. pen., in relazione alla sentenza resa dalla Corte di appello di OL il 5 febbraio 2015, di conferma della sentenza del G.I.P. del Tribu- nale di Avellino del 7 maggio 2014, irrevocabile il 9 giugno 2016. Con la citata sen- tenza definitiva, il AG era giudicato per la detenzione di gr. 103 di cocaina accertata in Avellino il 18 febbraio 2014: nell'occasione era controllato all'interno dell'abitazione di tale Alata Marco e trovato in possesso dello stupefacente. Le condotte contestate nel presente procedimento ed in quello già definito erano к differenti quanto alla data ed al luogo di consumazione del reato. La Corte di appello è giunta a tale conclusione sulla base delle spontanee dichiarazioni del AG, che 12 sosteneva di avere in diverse occasioni custodito la cocaina per conto del LO esclusivamente all'interno della sua abitazione in Montesarchio.
3.4. TRATTAMENTO SANZIONATORIO In ordine agli imputati rinuncianti ai motivi di gravame relativi all'affermazione di responsabilità, tenuto conto di ragioni di equità, dell'ammissione degli addebiti e delle dichiarazioni etero accusatorie rese da alcuni di loro che avevano consentito di com- prendere il modus operandi del sodalizio, la Corte territoriale ha rideterminato le pene, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi per gli imputati chiamati a rispondere del reato associativo prevalenti sulla contestata ag- gravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (anche per il NA, al quale erano state già concesse ma con giudizio di equivalenza), riducendo la pena base e, per gli imputati chiamati a rispondere anche dei delitti scopo, gli aumenti per la continuazione in relazione alle plurime condotte in contestazione. La Corte di merito ha respinto la richiesta avanzata dal NA, di riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabile nei confronti di colui che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Rimane indiscusso in tal caso che gli elementi posti a fondamento della - - concessione della c.d. dissociazione attuosa non possono essere utilizzati per giusti- ficare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La confessione resa dal NA (che non manifestava nessun intento di dissocia- zione, limitandosi ad ammettere le proprie responsabilità e a chiamare in causa i complici, a fronte di un chiaro quadro probatorio a loro carico) era già stata valoriz- zata ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante. La Corte di merito ha ritenuto congrua ed adeguata al fatto la pena irrogata per i seguenti imputati, rideterminandola nei termini di seguito riportati.
3.4.1. NA NT - pena base per il più grave reato di cui al capo 1) di anni 20 di reclusione;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 13 e mesi 4; aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9), di mesi 4 per la continuazione col reato di cui al capo 8), di ulteriori mesi 8 per gli altri reati in continuazione (mesi 1 per i reati di cui ai capi 2, 3, 5, 6, 7, 12 e 25 e giorni 15 per i reati di cui ai capi 10 e 11), per un totale di anni 15; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 10 di reclusione;
oltre la conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria del divieto di espatrio. 13 3.4.2. NI EG E NI IA - pena base per il più grave reato di cui al capo 1) di anni 10 di reclusione;
ridotta per le circostanze attenuanti gene- riche ad anni 6 e mesi 8; aumentata di mesi 7 per la continuazione col reato di cui al capo 9) per un totale di anni 7 e mesi 3; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 4 e mesi 10 di reclusione. Tenuto conto della pena in concreto inflitta al prevenuto e della sua negativa personalità, nei confronti di LL EG sono state poi confermate le pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen.. 3.4.3. AR CE - pena per il più grave reato di cui al capo 1) di anni 10 di reclusione;
ridotta per le attenuanti generiche ad anni 6 e mesi 8; aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9) e di mesi 5 per la continua- zione col reato di cui al capo 9), per un totale di anni 7 mesi 9; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 5 e mesi 2 di reclusione.
3.4.4. LI CE - pena base per il più grave reato di cui al capo 1) di anni 12 di reclusione (superiore al minimo edittale per il rilevante contributo apportato al perseguimento degli scopi del sodalizio); ridotta per le attenuanti gene- riche ad anni 8 e mesi 2 (non concesse nella massima estensione per la negativa personalità del reo, come desumibile dal certificato penale in atti); aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9), di mesi 2 per la continuazione con gli ulteriori reati (di cui mesi uno per ciascuno degli stessi), per un totale di anni 9; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 6 di reclusione.
3.4.5. MO HE - pena base per il più grave reato di cui al capo 1) di anni 12 di reclusione (superiore al minimo edittale per il rilevante contributo dallo stesso arrecato al perseguimento degli scopi del sodalizio); ridotta per le attenuanti generi- che ad anni 8; aumentata di mesi 8 per la continuazione col reato di cui al capo 9) e di mesi 4 per la continuazione col reato di cui al capo 8), per un totale di anni 9; ridotta per il rito abbreviato alla pena finale complessiva di anni 6 di reclusione.
4. Alla luce dell'accertata incongruenza tra le disponibilità effettive degli imputati e redditi dichiarati da loro e dai rispettivi familiari nel periodo oggetto di contesta- zione, la Corte partenopea ha confermato il provvedimento di confisca adottato dal Tribunale ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. In caso di condanna ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e delle quali, anche per inter- posta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Secondo il giudice a quo, le difese non avevano addotto elementi idonei a stravolgere le considerazioni del Tribunale in ordine alla ritenuta incongruenza tra le disponibilità effettive ed i redditi dichiarati dagli imputati e dai loro nucleo familiare, nel periodo oggetto di contestazione. 14 5. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. -avv. Federico Paolucci) 6. LI CE (un motivo di impugnazione 6.1. Vizio di motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Si osserva che, nonostante la derubricazione del reato originariamente configurato in quello previsto dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione del presunto rilevante contributo apportato al sodalizio, la Corte di appello non ha con- cesso le circostanze attenuanti generiche nella misura più ampia e ha applicato una pena superiore al minimo edittale. Tale argomentazione si poneva in contraddizione con l'affermazione riportata nella stessa sentenza impugnata, secondo la quale doveva essere riconosciuto un tratta- mento di favore agli imputati rinuncianti ai motivi sull'affermazione di responsabilità (tra i quali il DO), sia per il corretto comportamento processuale sia per le dichiarazioni eteroaccusatorie utili all'accertamento dei reati. La Corte di merito non ha spiegato le ragioni dell'affermata rilevanza del contributo apportato dal Campido- glio, che, in realtà, appariva scarsamente significativo.
7. LI CE, NA NT e NI IA (sei mo- tivi di impugnazione - avv. Generoso Grasso).
7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma primo e terzo, 32, 111, commi terzo, quarto e quinto, 117, comma primo, Cost. e 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si deduce che la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui non ha ritenuto di verificare, ancorché d'ufficio, la fondatezza della apposita istanza di ecce- zione di questione di illegittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per le ragioni articolate nell'atto d'appello, in violazione dell'obbligo di adeguata mo- tivazione dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale per ma- nifesta irrilevanza o infondatezza previsto dall'art. 24 I. n. 87 del 1953. Poiché i fatti ascritti al capo 1) della rubrica erano stati riqualificati ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, occorreva valutare la legittimità costituzionale della proporzionalità delle pene prevedute per la fattispecie in parola, alla luce della diversa pena edittale prevista in seno all'art. 73 d.P.R. n. 309 cit. tra le ipotesi con- cernenti le cd. sostanze pesanti e quelle leggere, di cui ai commi 1 e 4. La disposizione oggetto di censura incrimina la condotta di chi partecipa ad un'as- sociazione finalizzata alla commissione dei delitti preveduti dall'art. 73 cit., senza distinguere tra i delitti di cui al comma 1 e al comma 4, e sanziona tale condotta con la pena della reclusione da dieci a ventiquattro anni. L'indicato minimo edittale si 15 presenta eccessivo e la cornice sanzionatoria appare sproporzionata, se raffrontati con la condotta incriminata dalla disposizione di cui all'art. 74 cit. e con le altre norme regolatrici della medesima materia o incriminatrici di fenomeni associativi in generale, che sanzionano in modo meno severo comportamenti illeciti della medesima indole e forse anche più gravi sotto il profilo della manifestazione della capacità a delinquere e tali da destare un maggiore allarme sociale. Emerge la manifesta irragionevolezza intrinseca della cornice edittale prevista per il delitto di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. cit., laddove parifica e non distingue la pena prevista in relazione alla diversa finalità sottesa all'accordo associativo, rispetto alla distinzione esistente oggi nel corpo dell'art. 73, tra le ipotesi di cui al comma 1 e le ipotesi di cui al comma 2. Essa è, prima di tutto, contestata alla luce di un asserito mutamento complessivo delle condizioni normative indotte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019. L'art. 3 Cost. esige la proporzionalità della pena al disvalore del fatto illecito com- messo, in modo che il sistema sanzionatorio adempia alle funzioni di difesa sociale e di tutela delle posizioni individuali. La tutela del principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a rag- giungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni alla società e ai diritti fondamentali dell'individuo sproporzionatamente maggiori dei van- taggi ottenuti (o da ottenere) con la tutela dei beni giuridici protetti dalle predette disposizioni. In tale prospettiva rileva la violazione dell'art. 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con I. 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 10 dicembre 2009), a tenore del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. L'art. 27 Cost., nel prevedere la finalità rieducativa della pena, impone che essa debba esistere sempre e accompagnare dalla sua astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Tale principio obbliga il legislatore e i giudici della cognizione a infliggere solo pene tendenti alla rieducazione e non sproporzionate. La palese sproporzione del sacrificio della libertà personale vanifica il fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, comma terzo, Cost., che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione. L'asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., per lesione dei principi di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso e di finalità rieducativa della pena. Una soluzione costituzionalmente obbligata alla quale ricondurre la pena (quantomeno quella mi- nima) prevista dal delitto di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. cit., è praticabile alla luce 16 del successivo comma 6 e delle richiamate ipotesi dell'art. 416 cod. pen., una sem- plice rettifica in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento.
7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 69, 74, comma 3 e 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa concernente la circostanza attenuante della cd. collaborazione, per travisamento della prova sul punto e per omessa riduzione delle circostanze atte- nuanti generiche nella massima portata, in riferimento alla posizione del NA. Si osserva che, nell'interrogatorio espletato in data 8 giugno 2017, il NA am- metteva le proprie responsabilità e chiariva il ruolo dei correi, adoperandosi efficace- mente per assicurare le prove del reato e così determinando la sussistenza dei pre- supposti per concedere l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. cit.. Infatti, nell'economia della prova del reato ascritto al capo 1), le dichiarazioni del NA erano di sicuro rilievo, nella parte in cui egli riferiva il nominativo di altri soggetti coinvolti e spiegava alcuni aspetti delle vicende verificatesi in Spagna ed in Marocco rimasti sino ad allora oscuri. La circostanza attenuante, quindi, era integrata nella sua dimensione soggettiva e nella sua dimensione oggettiva, in misura tale da legittimarne un'applicazione nella massima portata riduttiva. Si trattava di un contri- buto conoscitivo offerto dall'imputato serio e non pretestuoso, in misura tale da de- terminare una sorta di cessazione della permanenza del vincolo associativo.
7.3. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla posizione di LL LE. Si rileva l'esistenza di un vizio motivazionale in ragione dell'omessa applicazione del minimo aumento per la continuazione. L'aumento apportato in punto di continua- zione tra il capo 1) della rubrica e quello sub 9) per il quale v'è stata condanna, ha determinato ai fini del cumulo giuridico applicato un aumento eccessivo e senza ad- durre nessuna motivazione, in violazione del disposto della sentenza n. 241 del 2015 la Corte costituzionale, in tema di clausola di salvaguardia di cui all'art. 81, comma terzo, cod. pen., secondo cui la pena per il reato satellite non doveva essere spro- porzionata per eccesso, trovando quali limiti il massimo edittale previsto per il reato meno grave e la pena applicabile secondo le disposizioni sul cumulo materiale.
7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen. e alla posizione di DO NC. Si deduce che la sanzione detentiva applicata in danno dell'imputato, era eccessiva ed erroneamente determinata. Le circostanze generiche non erano state applicate nella massima estensione e sul punto la decisione non era stata motivata neanche implicitamente. Al riguardo, rile- vavano la personalità dell'imputato, il comportamento processuale, la sostanziale in- censuratezza, il ruolo non primario assunto, le modalità non particolarmente gravi 17 dell'azione (acquisti pro quota di scarso valore), la minima rilevanza del vantaggio illecito determinato e la durata limitata della condotta illecita (tre mesi). Le condotte nel contesto spazio-temporale in cui erano maturate - erano sinto- matiche di una non professionalità della vicenda e di una sua collocazione fattuale in un contesto peculiare di difficile ripetitività. La situazione era inquadrabile nel mo- mento contingibile della sua vita, sino ad allora regolare. Il pericolo e il danno cagio- nato ai beni giuridici tutelati dalla norma violata erano privi di spiccata offensività e il grado in cui i parametri anzidetti potevano essere rapportati erano desumibili dalla ridotta essenza qualitativa e quantitativa dello stupefacente posseduto e ceduto. Il dolo riscontrato in capo all'imputato non era di forma ed intensità tali da far assurgere l'intero fatto di reato nell'alveo di una valutazione di estrema gravità. Per quanto concerne l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'aumento apportato per i reati satelliti era immotivato, alla luce dei principi espressi dalla sen- tenza n. 241 del 2005 (vedi supra). A fronte di tre episodi non gravi di detenzione di sostanze leggere (reato di cui al capo 9), ai limiti dell'ipotesi tentata, la pena era eccessiva se parametrata ai dati oggettivi emergenti, trattandosi di fatti non gravi.
7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 203 cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla posizione del NA. Si rileva che l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata era del tutto priva di motivazione. La Corte territoriale non ha espresso una valutazione prognostica basata sul crite- rio commisurativo della capacità a delinquere, non accertando se si trattasse di per- sona socialmente pericolosa. Il giudizio espresso era illogico nelle parti in cui si rico- noscevano le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed era evi- denziata la presunta personalità negativa del NA. Anche la misura del divieto di espatrio era applicata sulla base di una motivazione apparente.
7.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla posizione del NA e di LL LE. Si osserva che, in sede di applicazione della misura cautelare, il G.I.P. procedente aveva ordinato anche il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla cd. confisca allargata e/o per sproporzione ex art. 12-sexies della Legge n. 356 del 1992, ritenendo indimostrata la lecita provenienza della provvista. Non sussistevano gli estremi per applicare la confisca dei suddetti beni ex art. 240- bis, comma terzo, cod. pen., per difetto del requisito della sproporzione. I due auto- veicoli erano di modestissimo valore, ampiamente compatibili coi proventi anche leciti percepiti dal NA durante il periodo lavorativo in Spagna. La somma di €. 10.000 di cui al buono fruttifero proveniva dai risparmi della suocera CE NG, pensio- nata da oltre 20 anni;
le ricevute dimostravano che tale somma era stata formal- mente cointestata alla LL solo per la consuetudine locale delle donne anziane 18 di coinvolgere i discendenti nelle scelte economiche. Detta somma era il ricavato dello svincolo di altri buoni fruttiferi postali avvenuto nel 2010, a sua volta costituenti ri- sparmi di CE NG e del di lei marito, deceduto solo nel 2013. Il danaro non era collegato alla LL. Non ricorrevano i presupposti per la confisca previsti dall'art. 240-bis cit., difettando: 1) la mancanza di una giustificazione cartolare sulla sua pro- venienza;
2) l'assenza di sproporzione rispetto al reddito della CE, reale titolare del buono fruttifero;
3) l'assenza di buona fede in capo alla effettiva titolare del bene.
7.7. Nei motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2020, la difesa di DO Vin- cenzo, AR NC, NA AN ed LL LE sottolinea che, nono- stante la formale rinuncia ai motivi di appello relativi all'accertamento della respon- sabilità, la Corte di merito avrebbe comunque dovuto valutare l'esistenza o meno di una palese insussistenza di conformità tra fatti storici e fattispecie contestata. Molti originari coimputati erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Bene- vento, per cui si prospettava un'evidente contraddizione per futuro contrasto di giu- dicati, che, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., imporrebbe la revisione della sentenza in caso di condanna. Al riguardo, secondo detto organo giu- dicante, all'esito della perizia fonica, il contenuto di molte conversazioni intercettate, una volta trascritte, appariva irrilevante o di significato favorevole ai prevenuti. In ordine ai beni confiscati, nelle more della trattazione del presente procedimento, la richiesta di applicazione della confisca di prevenzione in relazione ai medesimi beni oggetto di vincolo reale era rigettata, ritenendosi compatibile l'acquisto delle auto (di modesto valore) e del buono fruttifero con le capacità reddituali degli imputati.
8. LO NN (un motivo di impugnazione - avv. Vittorio L. Fucci) 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la sentenza era priva di motivazione in ordine alla possibilità di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e di emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 9. LO UA (tre motivi di impugnazione avv. Vittorio L. Fucci) 9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata era manifestamente illo- gica e che la Corte di appello ha risposto con affermazioni laconiche ed apodittiche alle deduzioni difensive, nonostante i plurimi elementi offerti a discarico, non consen- tendo di comprendere l'iter logico-argomentativo seguito.
9.1.1. La Corte territoriale non ha esaminato le doglianze circa l'inaffidabilità del riconoscimento vocale di LO UA, basato sulla individuazione della sua 19 voce quale colloquiante in conversazioni intercettate in ambientale, in un'auto non di proprietà dell'odierno imputato e in uso a una pluralità di persone, tra le quali il fratello LO AN, avente una voce simile alla sua. La Corte di merito ha rilevato la differenza del timbro di voce di LO UA sulla base di indimostrate competenze tecniche degli organi di P.G.; non ha conside- rato l'eventualità di un errore nel riconoscimento degli operanti e l'assenza di rapporti di preventiva conoscenza tra il ricorrente e l'agente autore del riconoscimento vocale;
non ha illustrato le capacità tecniche atte a consentire il riconoscimento agli agenti e non ha spiegato se gli addetti all'ascolto della voce dell'imputato erano i medesimi che avevano esaminato le conversazioni ambientali.
9.1.2. La Corte di appello non ha fornito elementi dai quali desumere lo svolgi- mento da parte di LO UA di una funzione di gestione di una piazza di spaccio per conto del fratello AN, a fronte di una specifica doglianza difensiva, mentre al massimo poteva essergli riconosciuto un compito meramente esecutivo. Non è comprensibile come e quando sia stato svolto siffatto ruolo di gestione di una piazza per conto di LO AN. I motivi fattuali per i quali LO UA avrebbe travalicato il presunto mero ruolo di occasionale pusher, non inserito nella rete associativa, sono stati totalmente omessi. Nella sentenza impugnata non sono stati indicati gli elementi che permettono di desumere da conversazioni relative al singolo rapporto di parentela, l'adesione di LO UA all'associazione, dando spazio a illegittimi automatismi. Emerge un grave vizio motivazionale in ordine alle specifiche doglianze difensive in relazione al contenuto delle conversazioni, tra le quali la n. 57 dell'8 marzo 2014 e la n. 4144 del 22 luglio 2014, già sollevate nell'atto di appello. Il generico giudizio di inverosi- miglianza non appare sufficiente alla luce del tenore letterale dei colloqui. La conversazione n. 57 dell'8 marzo 2014 non era riconducibile al canale associa- tivo di approvvigionamento internazionale per tramite del NA;
non sussisteva un vincolo esclusivo, che accumunava il fornitore di droga e i presunti spacciatori acquirenti. LO AN, infatti, aveva plurimi fornitori;
la conversazione inte- grale non conteneva riferimenti al TE UA". La presunta sostanza stupefa- cente di cui alla conversazione n. 4144 del 22 luglio 2014 non era ricollegabile al canale associativo di approvvigionamento internazionale per tramite del NA. Pur volendo sostenere che la conversazione n. 4188 del 24 luglio 2014 concer- nesse la vendita di droga, poteva trattarsi di un'attività autonoma e distinta rispetto alla presunta azione associativa;
nel corso del colloquio, LO UA affermava "al ritorno ci dobbiamo fare un cocktail". Stando al tenore letterale del dialogo e di quelli intercettati nella stessa data (nn. 4189, 4190, 4192, 4197 del 24 luglio 2014), non menzionati dalla Corte di appello, era possibile escludere l'ipotesi accusatoria. 20 Nella conversazione n. 2910 del 20 settembre 2012, a fronte della doglianza di- fensiva atta a sottolineare che i conversanti stessero parlando di fatti riguardati il UI, la Corte di merito ha eluso l'obbligo motivazionale, menzionando una presunta "evidenza" del fatto. Del resto, si comprendevano le ragioni dell'estraneità di LO UA, che parlava per conoscenza de relato, rispetto alle attività del UI, nep- pure coimputato nella presente vicenda processuale. La conversazione n. 2267 dell'11 settembre 2013 era priva di significato, in quanto intercorreva con un altro coimputato assolto dalla vicenda associativa. Erano impropriamente desunti elementi di reità dalla mera conoscenza di fatti e di circostanze relative a terzi. In ordine alle conversazioni n. 4152 del 22 luglio 2014 e nn. 4190, 4192 e 4197 del 24 luglio 2014 e n. 4153 del 22 luglio 2014 era configurabile il difetto assoluto di motivazione rispetto alle doglianze difensive e, in particolare, alla finalità per uso personale, al mancato collegamento tra acquisto e attività dell'associazione e alla contestazione dell'impiego del temine "kili". La Corte di appello ha erroneamente desunto l'adesione di LO UA all'associazione dalla sussistenza di reati fine (tra l'altro non contestati e non cristal- lizzati in un precipuo capo di imputazione). Al contrario, il concorso in taluni dei reati fine riconducibili all'associazione medesima non è sufficiente, occorrendo l'assunzione di una partecipazione funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative, che sia espressione non occasionale al sodalizio, e alla sua sorte, con l'immanente co- scienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. Qualsiasi pusher non può che approvvigionarsi da ulteriori trafficanti di maggiore spessore, ma ciò non consente di inserirlo automaticamente all'interno del sodalizio di appartenenza dei medesimi. D'altronde, non era stata dimostrata l'esclusività dell'approvvigionamento di LO UA da NA AN. La Corte di merito non ha esaminato le ipotesi alternative, prospettate dalla difesa, o della diversa qualificazione (riconducibilità all'ipotesi attenuata dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 o all'ipotesi di concorso esterno) e ad esplicitare le ragioni, per ritenere le ricostruzioni alternative dei fatti prospettate dalla difesa prive di concreti riscontri ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il requisito della permanenza del vincolo associativo in termini di volontà e di co- scienza e di partecipazione non poteva essere confuso coi rapporti di conoscenza e parentela intercorrenti tra LO UA, LO AN e NA AO. Il presunto coinvolgimento in acquisti o cessioni non significava di per sé partecipare all'associazione. Il tenore letterale di taluni dialoghi deponeva a favore di un acquisto per uso personale della droga. Se il canale di acquisto dello stupefacente da parte dell'associazione era quello transnazionale tramite il NA, non si capivano le ra- gioni per le quali LO UA si era recato a OL per l'approvvigionamento. 21 Per configurare la compartecipazione al delitto di associazione per delinquere, l'ac- cordo per la realizzazione di uno o più delitti tra quelli che formano oggetto del co- mune programma di delinquenza non è sufficiente;
occorre dimostrare, invece, la volontà dell'agente di inserirsi nell'associazione e di apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso per il quale l'associazione è stata co- stituita. Relativamente al dolo, sono necessarie la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di una affectio societatis scelerum. L'insussistenza dell'adesione all'associazione è desumibile dai seguenti elementi: a) il ristretto numero di conversazioni a carico di LO AN dalle quali emer- geva che LO UA non era ritenuto affidabile e disinteressato rispetto alle attività associative;
b) la mancata dimostrazione della riconducibilità all'associazione della droga di cui ai differenti reati-fine (non contestati al LO UA). La frequentazione tra lui e gli altri presunti affiliati non erano attestate in relazioni di servizio o con controlli di polizia o in conversazioni telefoniche frequenti. La partecipazione all'associazione in termini di adesione agli scopi implica la prova positiva della partecipazione agli utili ed alle perdite. Concorrente è chi occupa uno spazio concretamente ravvisabile in momenti di emergenza della vita dell'associa- zione stessa. Al contrario, LO UA non risultava aver partecipato alle più importanti riunioni riservate all'associazione; né veniva stipendiato dal sodalizio.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ipotesi subordinata di non adesione all'associazione ma di concorso in singoli reati fine. Si osserva che la Corte di appello ha omesso di indicare gli specifici elementi sottesi al giudizio di stabilità e di non occasionalità del contributo a superamento dei rilievi difensivi volti, di contro, ad evidenziare: a) l'assenza di volontà di partecipare alla strutturazione di un vincolo stabile e permanente;
b) la non indispensabilità del ruolo ricoperto da LO UA e la sua fungibilità rispetto alla sopravvivenza della presunta associazione;
c) l'occasionalità del suo apporto. Anche in presenza di un venditore al minuto che acquisti droga da un fornitore appartenente ad un clan criminale, la sussistenza della condotta di partecipazione deve essere sempre accompagnata dalla prova del dolo ossia di voler partecipare stabilmente all'organizzazione, senza dare spazio a presunzioni ed a automatismi.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'ipotesi subordinata ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che la vicenda poteva essere ricondotta all'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, cit., essendo state contestate al ricorrente presunte condotte, neppure continuative, di cessione a consumatori finali di modesti quantitativi di droga, in man- canza di una diretta partecipazione ad attività organizzative di rilevante pericolosità.
9.4. Nei motivi nuovi depositati in data 12 ottobre 2020, si ribadisce la tesi dell'in- sussistenza della fattispecie associativa, deducendosi che LO UA svolgeva 2 2 22 2 al massimo funzioni meramente esecutive. La sentenza impugnata si è basata sul mero legame di parentela con LO AN, come si evinceva dalla pronunzia di assoluzione emessa dal Tribunale di Benevento il 4 ottobre 2019 in favore di Co- lombo AR, vittima del medesimo automatismo. 10. IO US (due motivi di impugnazione - avv. Vittorio L. Fucci) 10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 63, comma 2, 197, 197 bis cod. proc. pen., e 3 della Direttiva n. 2012/13/UE inutilizza- bilità delle dichiarazioni rese da AG GI in data 23 ottobre 2015 davanti ai militari della stazione dei Carabinieri di Montesarchio. Si osserva che, affinché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. possa trovare appli- cazione nei confronti di colui che debba essere sentito fin dall'inizio in qualità d'inda- gato o imputato è necessario che preventivamente il soggetto sia stato avvertito di tale sua qualità, ma ciò malgrado lo stesso dichiari di voler procede a rilasciare le dichiarazioni spontanee. Il mancato avvertimento, dovuto anche nel caso in cui si voglia procedere alla verbalizzazione di dichiarazioni spontanee, comporta la viola- zione dell'art. 3 della Direttiva 2012/13/UE, secondo cui occorre dare adeguata ga- ranzia da parte degli Stati membri alle persone indagate o imputate, le quali devono essere tempestivamente informate del loro status. Il AG non rendeva le dichiarazioni spontanee nell'immediatezza e nel luogo dei fatti. La disposizione di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. non era appli- cabile, in quanto si riferisce alle sole dichiarazioni assunte nell'immediatezza e nel luogo del fatto dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza la presenza del difensore, ma le stesse possono essere impiegate solo ai fini della im- mediata prosecuzione delle indagini, mentre ogni documentazione e ogni altra utiliz- zazione ne è vietata (art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen.). La scelta del rito ab- breviato non poteva valere come rinuncia dei diritti e delle garanzie di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. Aldilà della anteriorità o meno dell'iscrizione nel registro degli indagati del AG rispetto alla data della sua audizione quale persona informata sui fatti, l'attribuibilità allo stesso, in termini sostanziali, della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni erano rese appariva evidente alla luce delle seguenti considerazioni: A) Come correttamente riportato nella formulazione del capo 31) dell'imputazione, in ordine ai fatti di cui al sequestro del 7 agosto 2014, per cui si procedeva separa- tamente (cfr. "In particolare, AG custodiva per conto di LO AN, in diverse occasioni, la suddetta sostanza stupefacente presso la sua abitazione fino al 7 agosto 2014, data del suo arresto per la detenzione, sempre in concorso con Co- lombo AN, di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due panetti del peso circa gr. 99,00 ciascuno. In Montesarchio, accertato fino al 7 agosto 2014 - 23 data del sequestro della sostanza stupefacente ed arresto di AG GI".), a seguito dell'arresto del AG per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, si incardinava dinanzi al Tribunale di Benevento il proc. pen. n. 5564 del 2014 R.G.N.R., nell'ambito del quale il G.I.P. convalidava l'arresto e applicava la misura degli arresti domiciliari, con ordinanza dell'8 agosto 2014 (provvedimento annullato con ordinanza del Tribunale del Riesame del 19 settembre 2014). B) Il AG era tratto in arresto in flagranza in data 18 febbraio 2014, "perché illecitamente deteneva al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 103 gr. che per le modalità di detenzione, in località diversa dal luogo di residenza, le circostanze di tempo e di luogo nonché l'ingente quantitativo escludono l'uso personale". In seguito a tale arresto, poi convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Avellino il 21 febbraio 2014, era emesso decreto di giudizio immediato nell'ambito del procedimento penale incardinatosi n. 787 del 2014 R.G.N.R.. Tale procedimento penale era definito in primo grado con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 21 maggio 2014 e in secondo grado con sentenza della Corte di appello di OL del 5 febbraio 2015, divenuta irrevocabile il 9 giugno 2016. Pertanto, il AG conservava il proprio status di imputato fino al 9 giugno 2016. Per tale ragione erano nulle le dichiarazioni da lui rese il 23 ottobre 2015 senza l'assistenza di un difensore, allorquando aveva lo status di imputato in due procedimento connessi e/o collegati: a) il proc. pen. n. 5564 del 14 R.G.N.R. pendente dinanzi al Tribunale di Benevento (e per i quali fatti come da capo di imputazione si procedeva separata- mente); b) il proc. pen. n. 787 del 2014 R.G.N.R. svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino. La necessità della presenza del difensore appariva ancor più evidente lad- dove, il AG preliminarmente chiariva di voler riferire quanto a sua conoscenza per il reato da lui commesso di detenzione di due panetti di hashish;
in altri termini, il AG palesava la volontà di riferire di fatti per i quali rivestiva formalmente lo status di imputato nell'ambito dei due procedimenti sopra citati. La violazione degli artt. 197 e 197 bis cod. proc. pen. determinava l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni. C) Indipendentemente, dallo status di imputato ricoperto nei suddetti procedi- menti, l'originaria esistenza di gravi indizi di reità era ricavabile dal suo pregresso coinvolgimento in una vicende suscettibile di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico nel presente procedimento, essendone stato egli stesso partecipe. Le conversazioni che lo vedevano coinvolto de relato si svolgevano a cavallo della data dell'arresto, ossia il 18 febbraio 2014, per cui antecedentemente alla assunzione delle dichiarazioni a firma dello stesso, avvenuta il 23 ottobre 2015. Inoltre, gli stessi organi di P.G. delegati allo svolgimento delle indagini nell'ambito del presente proce- dimento provvedevano all'assunzione delle dichiarazioni (in particolare, il Coman- dante Lgt. Murgante, firmatario delle differenti informative sottese ai fatti in oggetto). 24 D) La vicenda, nei termini in cui era percepita dall'autorità inquirente, presentava connotazioni tali da postulare l'esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti anche solo de relato nelle intercettazioni svoltesi a cavallo - dell'arresto del AG. Infatti, nelle informative pregresse all'assunzione delle di- chiarazioni in oggetto, il AG era già individuato tra gli indagati. Risulta agli atti a carico anche del AG una comunicazione di notizia di reato, a firma del Co- mandante Murgante del 3 settembre 2015 (num. di protocollo 38/160 - 1313 2012), nella quale tra l'altro (sub capo c) era inquadrato quale intraneo dell'associa- zione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 con altri soggetti ("si prestavano sia al trasporto della sostanza sia all'occultamento presso il proprio domicilio di ingenti quantitativi di sostanza che poi consegnavano al LO AN, che la distribuiva successivamente alla fitta rete di piccoli spacciatori"). Le dichiarazioni non potevano essere utilizzate neppure nei confronti dei terzi (art. 63, comma 2, cod. proc. pen.). Infatti, nonostante i sospetti degli organi di P.G. nei suoi confronti e l'acquisizione di indizi di reità a suo carico, il AG era sentito in qualità di persona informata sui fatti. Di fatto, gli organi di P.G. avevano utilizzato tale modalità di procedere, per ottenere dichiarazioni sul fatto altrui, raggirando le garanzie prescritte. E) Trattandosi di dichiarazioni auto indizianti, essendo emersi indizi di reato sulla persona esaminata, il verbale doveva essere interrotto e gli organi inquirenti avreb- bero dovuto avvertire il AG che sul conto potevano essere svolte indagini e dovevano invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio nonché a nominare un difen- sore di fiducia. La violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. determinava l'i- nutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti del AG. 10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 31). Si osserva che la sentenza de qua era viziata da motivazione assolutamente ca- rente per l'omesso esame degli elementi probatori e per la mancata risposta alle deduzioni della difesa. Il corredo probatorio a carico del AG, oltre alle dichiara- zioni inutilizzabili rese dallo stesso, si esauriva in una serie di intercettazioni ambien- tali svoltesi a cavallo del 18 febbraio 2014, che avrebbero per oggetto la sottrazione di droga del AG ai danni di LO AN, sostanza poi caduta in sequestro. Le intercettazioni non dimostravano presunte ipotesi pregresse di detenzione di quan- titativi (non precisati) di droga da parte del AG per conto di LO AN. 11. AR CE (due motivi di impugnazione - avv. Vittorio Giaquinto) 11.1. Violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. 25 Si deduce che la Corte territoriale ha ritenuto responsabile il AR, senza pre- viamente verificare la sussistenza di cause di proscioglimento e basandosi esclusiva- mente sulle sue generiche ammissioni di responsabilità per i soli reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi 8) e 9). La partecipazione del AR al sodalizio è stata apoditticamente desunta dal compimento di attività esecutive in due episodi di importazione di hashish, le quali consistevano esclusivamente nel coadiuvare il NA e non nel favorire il sodalizio. Il Tribunale aveva assolto gli originari coinda- gati del AR (NA OR, GO AB IG e LO AR), la cui posizione era stata definita con giudizio ordinario in relazione al reato associativo. 11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di contenere nel minimo l'aumento di pena per i reati satelliti di cui ai capi 8) e 9). Si osserva che la Corte di merito non ha chiarito le ragioni della previsione di un aumento per la continuazione quantificato in mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 9) e in mesi cinque di reclusione per il reato di cui al capo 8), senza invece disporre un aumento minimo ed omogeneo per ciascuna violazione. Emergeva anche una disparità di trattamento rispetto agli LL, per i quali era stato stabilito un aumento di soli mesi sette di reclusione per il reato di cui al capo 9). 12. MO HE (un motivo di impugnazione avv. AN Abbate) 12.1. Difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla ride- terminazione del trattamento sanzionatorio del MO, utilizzando la formula di stile di "pena congrua ed adeguata al fatto” e che non ha risposto alle censure formulate con l'atto di appello in tema di entità della riduzione conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e di commisurazione della pena. 13. NA LO (tre motivi di impugnazione - avv. Finizio Di Tommaso) 13.1. Vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza dei profili oggettivo e soggettivo del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la Corte territoriale non si è confrontata in modo specifico sui vari argomenti sollevati nell'atto di appello, riportandosi acriticamente alle argomenta- zioni della sentenza di primo grado. A) A fronte di ben ventitrè episodi di spaccio di sostanza stupefacente contestati agli imputati, il NA è stato condannato per due sole vicende (capi 20 e 24). B) Con riferimento alla presunta gestione da parte del NA della piazza di spaccio di Montesarchio per conto di LO AN unitamente a LO Pa- squale, fratello di tale soggetto, e a De UC CH, doveva rilevarsi che la suddetta piazza non era mai stata identificata. Il 21 ottobre 2014, gli organi di P.G. avevano 26 avviato un servizio di videosorveglianza nella piazza centrale di Montesarchio, attra- verso l'installazione di due telecamere, attività protrattasi per dieci giorni. Ebbene dalle registrazioni estrapolate non emergeva alcun comportamento sospetto o degno di nota del NA. Inoltre la tesi, secondo cui il ricorrente avrebbe gestito la piazza di spaccio di Montesarchio unitamente a LO UA e a De UC CH, era immotivata poiché nel medesimo giudizio il G.U.P. aveva assolto proprio il De UC. C) In ordine al rapporto tra NA AO e NA AN, nelle occasioni in cui era stata intercettata la simultanea presenza dei predetti imputati, v'era sempre stata l'ulteriore figura di LO AN, all'epoca dei fatti sprovvisto di patente di guida perché revocata, che quindi necessitava per i suoi spostamenti di un'autista: il TA VE, al quale il LO aveva battezzato il figlio, aveva un rapporto di tipo fami- liare con lui, per cui sovente lo accompagnava. Il NA non partecipava mai atti- vamente alle discussioni dei primi due relative ai traffici illeciti di stupefacenti. D) La presunta frequentazione tra il NA e MO CH era del tutto indimo- strata, non emergendo elementi che li ricollegassero. La sentenza di appello può ri- chiamare per relationem il provvedimento del grado precedente, ma, a fronte di spe- cifiche doglianze formulate in sede di gravame, la motivazione non può appiattirsi acriticamente sulle medesime argomentazioni del giudice di primo grado. La Corte di appello, al fine di ricondurre l'imputato nell'alveo associativo, ha indi- viduato la fonte del rapporto di assoluta fiducia tra il NA, il NA e il LO nella presenza del NA durante il viaggio in auto per Roma, sebbene i colloqui relativi ai traffici illeciti fossero intercorsi solo tra gli altri due. In realtà, la semplice presenza dell'imputato integrava semmai solo un'ipotesi di mera connivenza. Lo stesso giudice del gravame dava atto in sentenza che il NA, nell'interro- gatorio reso a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. (in cui rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie), parlando del NA, riferiva: "...so che è un amico di LO AN, ma non sono a conoscenza se lo aiuta nel trasporto e vendita della droga". L'ulteriore rilievo della Corte di merito sul coinvolgimento del NA nel sistema delle c.d. "puntate" risultava smentito dal tenore del colloquio n. 2093 dell'11 aprile 2014, che palesava esclusivamente il ruolo di autista del TA VE (poiché il LO era sprovvisto della patente di guida) e non la sua parteci- pazione attiva alle riunioni del LO coi "NE". L'addebito della custodia dello stupefacente da parte del NA per conto del LO era del tutto apodittico, in quanto, in quel periodo, il NA (il quale viveva coi propri genitori) aveva subito svariate perquisizioni del proprio domicilio e dei ter- reni circostanti, tutte aventi esito negativo. Inoltre, in una missiva a propria firma depositata all'udienza del 17 aprile 2018, LO AN ammetteva gli addebiti e rappresentava che il NA lo aveva solo accompagnato in varie parti e che in 27 alcune occasioni si era sfogato con lui, ma non aveva mai partecipato all'attività di spaccio, essendo uno di famiglia in quanto padrino di suo figlio. La Corte di merito ha erroneamente svalutato il dato dell'inizio nel 2014 di un'at- tività di ristorazione da parte del NA. Inoltre, non ha esaminato le argomenta- zioni difensive volte a dimostrare l'ininfluenza nella vicenda dei contatti tra il NA e LO UA (fratello di LO AN), ai quali, d'altronde, non erano stati contestati reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in concorso tra loro. Dagli atti emergeva solo l'assidua frequentazione tra il ricorrente e LO Gio- vanni. L'eventuale concorso di tali soggetti nei due episodi di spaccio contestati ri- spettivamente ai capi 20) e 24) dell'imputazione, non consentiva di per sé di avallare la sussistenza della c.d. affectio societatis in capo al primo. Lo svolgimento dell'attività di pusher per conto di alcuni aderenti al sodalizio non costituisce automaticamente prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che l'agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore della droga, aderisca vo- lontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo. 13.2. Vizio di motivazione, con riferimento al capo 20) dell'imputazione, per vio- lazione delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen. e della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla delibazione dell'unica intercettazione ambientale su cui fonda il giudizio di colpe- volezza del ricorrente (unitamente al coimputato LO AN). Si osserva che dal tenore di tale captazione non emergevano comportamenti si- gnificativi del NA, il quale nell'occasione si limitava a guidare l'auto del LO. Se i verbalizzanti ascoltavano in contemporanea le conversazioni in ambientali e sup- ponevano la conclusione di un accordo tra il LO ed il NA con tale "IO" (soggetto mai identificato) per cedergli droga, non si comprende perché avessero scelto di non intervenire. Trattandosi di un'ipotesi di droga "parlata", non era possibile comprendere il numero dei controlli effettuati dagli organi di P.G. su luoghi e persone con esito negativo e gli elementi obiettivi recepiti dagli eventuali controlli. La Corte di appello non ha risposto alla richiesta difensiva (avanzata in via subor- dinata) di riqualificare la condotta contestata all'imputato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto, in virtù del principio del favor rei, dal tenore dell'intercettazione non è possibile stabilire con certezza né il dato quantitativo né quello qualitativo dello stupefacente oggetto di conversazione. 13.3. Vizio di motivazione in relazione al capo 24) della rubrica, per violazione delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod. proc. pen. nonché della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.. 28 Si rileva che il NA era a conoscenza del trasporto di hashish da parte di De ON UA all'interno della propria autovettura (vicenda per la quale si era proceduto separatamente). I giudici di merito attribuivano al NA il compito di fungere da "staffetta" e in tal modo proteggere con la propria auto il trasporto della droga da parte del De Si- mone. Dal tenore dell'intercettazione n. 4902 del 4 settembre 2014, gli addetti alla trascrizione rappresentavano che il NA avrebbe detto a LO AN "ci ha fatto aspettare un sacco di tempo, siamo partiti alle due e trenta da là, ci ha fatto aspettare, ha mandato il ragazzo", affermazione in distonia con la ricostruzione dei fatti operata dal personale di P.G. (trasfusa nella sentenza di primo grado), dalla quale cui emergeva che, alle ore 14.30, il NA sopraggiungeva nei pressi del bar Chersoni per prelevare l'auto ivi parcheggiata. Ciò dimostrava che il NA non era coinvolto nella vicenda stante l'incompatibilità temporale dei due eventi. L'eventuale concorso di persone (nello specifico di LO AN e del TA VE) nei reati di detenzione ai fini di spaccio di cui ai capi di imputazione n. 20) e n. 24) non riconduceva automaticamente il NA nell'alveo associativo. Il 4 ottobre 2019, il Tribunale di Benevento emetteva sentenza di assoluzione (non ancora irrevocabile) di tutti coloro i quali avevano optato per il giudizio ordinario e che risultavano coimputati unitamente al NA nel delitto associativo. 14. NA LO (un motivo di impugnazione avv. Vittorio L. Fucci) 14.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte territoriale si è limitata a confermare la sentenza di primo grado, offrendo una motivazione scarna ed illogica, omettendo di motivare il proprio iter logico-argomentativo nonché di dare risposta alle doglianze difensive. In ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata con l'atto di appello la Corte di merito ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado, senza chiarire le ragioni dell'affermata inverosimiglianza dell'interpretazione alterna- tiva fornita dalla difesa. La Corte partenopea non ha valutato gli elementi forniti dalla difesa relativamente all'insussistenza della prova della responsabilità per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Al riguardo, lo stesso NA dichiarava di non co- noscere il ruolo ricoperto dal NA. La Corte di appello ha disatteso la richiesta difensiva di derubricazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 mediante clausole di stile. 15. NI EG (due motivi di impugnazione - avv. AN Leone) 15.1. Violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen.. 2 29 0 Si deduce che, per effetto della riduzione di pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione, le pene accessorie non potevano essere confermate. 15.2. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Si osserva che, tenuto conto della pena già severa irrogata per il reato associativo di cui al capo 1) e della rinunzia in grado di appello ai motivi di impugnazione afferenti al merito, l'aumento di sette mesi per la continuazione in relazione al reato satellite di cui al capo 9) non era equo. L'incremento era maggiormente rigoroso rispetto a quello stabilito per NA AO, avente posizione sovrapponibile a quella del ricor- rente, che fruiva di una riduzione di pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione, nonostante non avesse rinunziato ai motivi di impugnazione afferenti al merito;
tali considerazioni valevano anche per LO UA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LL EG è fondato limitatamente al motivo inerente alla determinazione della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed è infondato nel resto. Tutti i ricorsi proposti dagli altri imputati sono infondati. Va premesso che le doglianze formulate dai vari coimputati saranno esaminate in ordine logico, anteponendo l'esame delle questioni di costituzionalità, delle censure sulla sussistenza o sulla qualificazione dei reati, per poi completare la trattazione coi profili inerenti al trattamento sanzionatorio e alla confisca.
2. Il primo motivo del ricorso presentato dall'avv. Grasso, nell'interesse di CA IO NC, NA AN ed LL LE, con cui si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per violazione degli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma primo e terzo, 32, 111, commi terzo, quarto e quinto, 117, comma primo, Cost. e 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'U- nione europea, è manifestamente infondato. In plurime decisioni, questa Corte dichiarava manifestamente infondata la que- stione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, prospet- tata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di sostanza stupefacente oggetto del traffico cui è finalizzata l'attività dell'associazione per delinquere. Il delitto associativo ivi contemplato, infatti, è stato previsto dal legislatore per il suo intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosità, indipendentemente dal disva- lore che può connotare ogni singolo episodio attuativo del programma criminoso, allo scopo di reprimere ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente;
ne deriva che la previsione di 30 un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano og- getto dei delitti per la cui consumazione il sodalizio si sia costituito, non implica alcuna irragionevolezza né determina inique sperequazioni tra situazioni oggettivamente di- verse (Sez. 4, n. 37779 del 14/06/2019, Sannino, non massimata;
Sez. 5, n. 2412 del 17/12/1997, dep. 1998, Re, Rv. 209917; Sez. 6, n. 8637 del 14/05/1996, MerIN, Rv. 205970). Per tali ragioni, la scelta del legislatore, nella misura in cui non ricollega la mag- giore o minore lesività della condotta alla qualità di stupefacente commercializzato, non è irragionevole ed anzi si giustifica proprio in ragione del bene tutelato (l'ordine pubblico), diverso ed ulteriore da quello della salute pubblica, che viene vulnerato dall'esistenza in sé dell'associazione, a prescindere dalla tipologia di droga trattata. L'assimilazione tra droghe pesanti e droghe leggere nel reato associativo costitui- sce il frutto di una scelta discrezionale del legislatore basata sull'adesione ad una determinata opinione scientifica, cui ovviamente può opporsi, in modo legittimo, l'o- pinione opposta basata sulla non assimilabilità delle sostanze sotto il profilo della gravità degli effetti che queste sono in grado di determinare;
tale aspetto, tuttavia, non è sufficiente per prospettare la dedotta irragionevolezza (vedi la questione ana- loga prospettata in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in epoca anteriore alle plurime modifiche legislative di tale disposizione in Sez. 4, n. 22643 del 21/05/2008, Frazzitta, Rv. 240853). Il mutamento della complessiva cornice normativa rispetto all'epoca delle decisioni sopra citate non ha inciso sulla ratio della soluzione prospettata. D'altronde, escluso che si determini un'irragionevole disparità in conseguenza dell'identico trattamento di diverse tipologie di stupefacenti oggetto di traffico, l'ampia forbice edittale tra il minimo e il massimo della pena può consentire di modulare la pena da irrogare anche in relazione alla maggiore o alla minore efficacia drogante della sostanza.
3. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da LO UA, con cui - sotto vari profili si contesta la configurabilità dei reati di cui agli artt. 74 e 73 - d.P.R. n. 309 del 1990, sono infondati;
altrettanto infondati sono gli analoghi motivi del ricorso presentato da NA AO a mezzo dei suoi due difensori.
3.1. Con una prima doglianza, LO UA contesta la validità del ricono- scimento vocale. Al riguardo, va osservato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessaria- mente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725, in fattispecie in cui l'individuazione 31 era avvenuta tenendo conto dei nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui, nonché sulla base del riconoscimento delle voci da parte del per- sonale di polizia giudiziaria, che le aveva ascoltate e individuate nel corso di prece- denti intercettazioni;
conforme Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco, Rv. 237985, in fattispecie in cui erano stati ritenuti sufficienti all'identificazione dell'im- putato il ricorrente utilizzo nel corso delle conversazioni del suo notorio soprannome, l'origine di alcune telefonate intercettate dall'utenza a lui intestata e il fatto che nel corso di una queste egli si fosse rivolto alla propria madre appellandola come tale). Tanto premesso, l'identificazione di LO UA è stata basata dalla Corte territoriale su un'articolata motivazione che appare lineare e coerente. Sul punto, la Corte territoriale ha attribuito rilievo all'identificazione dell'interlocu- tore operata dagli organi di P.G. destinati all'ascolto, i quali avevano modo di classi- ficare le voci sotto il profilo linguistico, con particolare riguardo agli equilibri timbrici, alla pianificazione linguistica e discorsiva nonché ai nomi di persona utilizzati nel corso delle conversazioni (ad esempio, allorquando la persona si presentava indi- cando il proprio nome), riscontrando che alle singole utenze rispondevano sempre le medesime persone e all'interno dell'autovettura di LO AN dialogavano sempre gli stessi soggetti. E' stato sottolineato che le conversazioni captate erano registrate nell'autovettura in uso a LO AN, fratello dell'imputato; spesso gli interlocutori si chiama- vano per nome e LO UA era chiamato UA non solo nelle conversa- zioni nelle quali era direttamente intercettato, ma anche in quelle nelle quali il fratello LO AN, dialogando con terzi, parlava di suo fratello UA. Nella con- versazione n. 2910 del 20 settembre 2013 captata all'interno della vettura di LO AN, LO UA dialogava con tale NT ed era accertato che sua moglie si chiamava PA NT. Il ricorrente non formula sul punto censure deducibili in sede di legittimità in grado di sminuire la validità dell'ampio apparato argomentativo, limitandosi a prospettare generici dubbi sulle capacità tecniche del personale di P.G. dedito all'ascolto e sulla presumibile confusione tra le voci simili dei fratelli LO, senza neanche indicare in quali circostanze essa fosse riscontrabile. Né egli risulta aver neanche formulato una richiesta di perizia fonica, per accertare la paternità delle conversazioni captate.
3.2. Con una seconda censura, LO UA critica l'interpretazione del con- tenuto delle conversazioni intercettate in cui era coinvolto. Anche i difensori del TA VE censurano tale aspetto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giu- dice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti 32 della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono re- cepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giu- dice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza uti- lizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Seb- bar, Rv. 263715). Sotto tali profili, la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di colpevolezza a carico di LO UA e del NA sulla base dei contenuti delle conversazioni captate, dotati di elevata capacità dimostrativa in considerazione di molteplici argo- mentazioni, inerenti al contesto complessivo di traffici di droga in cui operavano tutti i soggetti captati: a) l'esplicita terminologia adoperata ricollegabile con certezza agli stupefacenti;
b) gli incarichi attribuiti da LO AN al fratello LO Pa- squale per l'acquisto di stupefacenti;
c) l'attività di spaccio svolta da LO Pa- squale in favore di tutti gli avventori;
d) l'assunzione da parte di LO UA del compito di reperire la droga dal fratello in caso di momentanea indisponibilità; e) gli acquisti di stupefacente effettuati congiuntamente dai due;
f) lo svolgimento del compito di autista da parte del NA in favore del NA, impegnato in acquisti di droga da trafficanti internazionali;
g) la presenza del NA in auto durante i colloqui strettamente riservati ed inerenti ai traffici illeciti tra il NA e LO AN;
h) la gestione da parte del NA, per conto di LO AN, della piazza di spaccio in Montesarchio, alimentata con la droga importata dal NA;
i) la custodia da parte del NA di stupefacenti, per conto del NA, nei terreni circostanti alla propria abitazione;
I) le discussioni in auto tra il NA e i fratelli LO, chiaramente relative a traffici di droga;
m) la presenza del NA ai col- loqui in auto inerenti al sistema delle cd. puntate effettuate dai NE;
n) l'ope- razione svoltasi a seguito delle audizioni dei colloqui tra LO AN e il TA VE, che sfociava nell'arresto del De ON, trovato in possesso di 4 kg. di ha- shish. Gli imputati ripropongono la propria interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate, senza confrontarsi con l'accurata ed analitica spiegazione del loro significato fornita dalla Corte di merito ed omettendo di considerare gli approdi della giurisprudenza di legittimità sopra sintetizzati. La Corte territoriale ha logica- mente desunto il coinvolgimento di LO UA e del NA nel sodalizio dalla reiterazione dei contatti e dal continuo riferimento all'acquisto, al trasporto e allo spaccio di stupefacenti, attività illecite programmate senza soluzione di continuità e non circoscritte a singole condotte punibili ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 33 Il significato complessivo delle conversazioni intercettate non può essere sminuito dalla prospettazione difensiva alternativa di una diversa interpretazione del conte- nuto di singoli colloqui estrapolati dal contesto illecito e non valutati in stretta con- nessione con gli altri.
3.3. Con plurime articolate censure il NA si duole della motivazione per rela- tionem fornita dalla Corte di appello;
inoltre, sia LO UA sia il NA deducono l'insussistenza di plurimi presupposti della sussistenza del reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.3.1. Sul primo aspetto, deve evidenziarsi la genericità del ricorso proposto dall'avv. Fucci, che non evidenzia in dettaglio i profili di carenza argomentativa della sentenza impugnata. In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza, se- condo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione, col quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impu- gnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161). In ogni caso, deve del tutto escludersi che la sentenza impugnata sia costituita dal mero rinvio alle considerazioni del Tribunale. La Corte di merito, infatti, nel condivi- dere l'impostazione della sentenza di primo grado, ha solo legittimamente evitato di riportare in dettaglio il contenuto delle singole conversazioni intercettate, ma ha in- dividuato i passaggi più significativi delle stesse, rispondendo in dettaglio alle critiche all'interpretazione fornita.
3.3.2. In ordine ai profili giuridici inerenti al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va premesso che può ravvisarsi un sodalizio criminale dedito al narcotraf- fico in presenza di un vincolo durevole che accomuni il fornitore di droga e gli spac- ciatori acquirenti i quali in via continuativa la ricevano per immetterla nel mercato del consumo (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991, secondo cui occorre la reci- proca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato assicuri l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando l'affectio societatis dello stesso acqui- rente). L'accertamento della sussistenza di tale reato presuppone il corretto inquadra- mento del rapporto instauratosi tra fornitori e acquirenti di stupefacenti, ulterior- mente destinate allo spaccio, nell'alveo del vincolo associativo stabile, proprio di un sodalizio dedito al narcotraffico, in quanto la precisa distinzione dei ruoli e la presenza di regole definite in partenza segna la consapevolezza degli acquirenti di operare all'interno di un'organizzazione stabile e strutturata. La ratio dell'attrazione "di fatto" - e cioè a prescindere dal formale inserimento nel suo organico dell'abituale acquirente (o fornitore) nell'area che perimetra il gruppo - 34 malavitoso dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca consapevo- lezza (tanto dell'acquirente o fornitore - che delle sue controparti) della stabilità del - rapporto instaurato. La prova del passaggio da un rapporto di reciproco affidamento fra soggetti diversi all'instaurazione fra gli stessi di una relazione riconducibile alla menzionata affectio societatis presuppone un vaglio molto rigoroso e particolarmente stringente da parte dell'organo giudicante degli elementi indiziari. Appaiono significativi al riguardo: la durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiet- tiva che il contraente, cliente o fornitore che sia, riveste per l'associazione. In particolare, deve potersi accertare se e in che misura la cessazione delle con- dotte illecite dell'acquirente inciderebbe sulla operatività del sodalizio criminoso, così come se e in che misura la volontà dei contraenti ha superato la soglia del rapporto sinallagmatico per integrarsi nella realizzazione di un rapporto societario che ricon- duce la partecipazione del singolo al progetto criminoso stabile e indeterminato nel numero dei reati fine proprio del reato ex d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Ana- stasi, non massimata). Occorre che le evidenze raccolte nella dimensione gravemente indiziaria consen- tano di superare il momento meramente sinallagmatico, per guadagnare invece l'ab- braccio solidaristico della dimensione sociale. Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dedita stabilmente alla diffusione dello stu- pefacente, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con particolare accuratezza ed attenzione per argomentare dal rapporto di somministrazione la sus- sistenza di una condivisione efficace di interessi solidali. La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la co- noscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consa- pevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 35 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). Il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire coi ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251013). Il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reci- proco affidamento a vincolo stabile, pertanto, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagma- tico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma crimi- noso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevi- lacqua, Rv. 275719).
3.3.3. Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte di merito ha fornito un'ampia descrizione della struttura, dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 1) della rubrica. La motivazione appare adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio probatorio risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli imputati e l'associazione fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispen- sabile per riconoscere la sussistenza del sodalizio. Il NA e LO UA in posizione subordinata rispetto al fratello Gio- vanni erano incaricati della gestione della piazza di spaccio del beneventano, rifor- - nita da quest'ultimo attraverso l'associazione e il finanziamento degli acquisti operati in territorio iberico dal NA tramite il meccanismo del sistema e delle cd. puntate (in particolare, il NA era destinato alla conduzione della piazza di spaccio di Montesarchio). I principali rapporti intercorrevano principalmente tra il NA e LO Pa- squale, ma la sentenza impugnata ha descritto rapporti stabili e continuativi tra loro e gli altri membri del sodalizio, dimostrando il loro pieno coinvolgimento nell'organiz- zazione, per cui non era possibile delimitare la responsabilità penale a singoli episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti. Al riguardo rilevano i contatti di LO UA anche col DO e col pregiudicato De UC CH (originario coim- putato nei cui confronti si procedeva separatamente) e del NA col NA e con MO CH. La Corte partenopea ha chiarito le ragioni della non eccessiva frequenza dei rap- porti di LO UA e del NA con altri sodali: il LO, infatti, si limitava a gestire la piazza di spaccio su incarico del fratello, per cui non doveva interloquire 36 coi soggetti dediti ai rapporti coi trafficanti esteri o occuparsi delle operazioni di im- portazione e di trasporto dello stupefacente. Nel rappresentare la vicenda, la Corte territoriale ha logicamente sottolineato che LO AN destinava parte della droga importata allo spaccio nel beneventano tramite il fratello UA e che quest'ultimo, a sua volta, si avvaleva del proprio collegamento coi vertici dell'associazione, per reperire prontamente lo stupefacente, nel caso in cui le scorte acquisite non consentissero di sopperire al fabbisogno degli avventori. La Corte di merito ha altresì chiarito che il NA non era un mero ascoltatore degli affari illeciti commessi da terzi soggetti, rappresentando che la rilevanza delle discussioni svoltesi alla sua presenza (sulle possidenze di LO AN, sui viaggi in Spagna del NA per il reperimento della droga, ecc.) non consentiva di escluderne l'inserimento organico nell'associazione. Nella sentenza impugnata, d'al- tronde, è stato illustrato in dettaglio il ruolo propositivo ed attivo ricoperto dal TA VE, di partecipe alle riunioni dei cd. quotisti, di custode di stupefacenti per conto di LO AN all'interno dei terreni limitrofi alla propria abitazione e di inter- vento propositivo alle discussioni sulle attività organizzative e sulle problematiche inerenti al traffico illecito. La Corte di appello ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illustrato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto: a) la destinazione della droga venduta da LO UA a UI AN alla vendita (e non ad uso personale); b) l'inattendibilità delle dichiarazioni del NA sull'estraneità di LO UA e del NA al sodalizio;
c) l'impossibilità di attribuire al NA la funzione di mero autista del NA;
d) l'irrilevanza dello svolgimento di attività lavorativa lecita da parte del NA;
e) la riconducibilità al NA delle operazioni illecite concernenti le consegne di significativi quantitativi di hashish a tale IO, non meglio identifi- cato, e al De ON. In sostanza, il giudice a quo ha basato la propria valutazione circa l'inserimento del NA e di LO UA nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 1), conformandosi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando la compartecipazione dei ricorrenti a singoli episodi delittuosi sia pur non cristallizzati in specifici capi di imputazione - rivelatori dell'esistenza di un vincolo più intenso e duraturo con gli esponenti del sodalizio. Dall'autonomo apparato argomentativo riportato nella sentenza impugnata, sviluppato secondo una effettiva sequenza logica, emerge che gli elementi probatori integrano una stabile partecipazione dei ricorrenti al sodalizio criminoso. Si è sottolineato che le conversazioni intercettate riguardavano un arco temporale significativo e consentivano di comprovare la persistenza di un legame consolidato 37 tra LO UA, il NA e gli altri intranei al clan, non circoscritto al compi- mento di singole operazioni di acquisto e di cessione di stupefacenti: gli accordi tra- scendevano i vari affari illeciti e non avvenivano di volta in volta, bensì derivavano da pregressi e duraturi rapporti di interessenze tra i compartecipi. Gli elementi sopra riportati avvalorano le valutazioni della Corte partenopea in ordine allo stabile inserimento di LO UA e del NA nell'organigramma del sodalizio criminoso, a prescindere dai quantitativi di droga ordinata o acquistata. Al riguardo, l'intervenuta assoluzione del De UC all'esito del giudizio di primo grado per l'unico reato contestatogli di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è del tutto irrilevante. Il Tribunale, infatti, aveva basato la pronunzia assolutoria sul ruolo meramente passivo del De UC nel corso dei dialoghi intercettati col NA e coi fratelli Co- lombo e sull'impossibilità di configurare un suo coinvolgimento nel sodalizio, ma aveva confermato la riferibilità dei colloqui intercettati a traffici illeciti di droga, evi- denziando che egli comunque era posto a conoscenza di singole operazioni di acquisti o di cessioni di droga e addirittura presumibilmente accompagnava gli imputati in occasione di acquisti illeciti. La Corte di appello, che pur ha integralmente condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, ha solo indicato il De UC come gestore di una piazza di spaccio e come soggetto coinvolto nella vicenda criminosa per mero errore materiale, ma tali impropri riferimenti non inficiano la validità del ragiona- mento probatorio e non incidono sulla valenza delle conversazioni captate. A fronte della ricostruzione e della valutazione dei dati probatori, operata dalla Corte di appello, i ricorrenti non oppongono una propria interpretazione delle conver- sazioni idonea a sovvertire il giudizio di logicità delle stesse formulato dalla Corte territoriale né offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evi- denza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, og- gettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Le censure restano ancorate all'orbita del merito, per cui devono rite- nersi non consentite in sede di legittimità.
4. AG GI articola due motivi di ricorso attinenti all'accertamento della responsabilità.
4.1. Il primo motivo di impugnazione, con cui AG GI prospetta la tesi dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in data 23 ottobre 2015 dinanzi ai CC di Montesarchio, è infondato. 38 Al riguardo, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni qualificate dai giudici del merito dovevano essere comunque assunte in modo garantito, con conseguente inu- tilizzabilità ai sensi degli artt. 63, comma 2, 197 e 197 bis cod. proc. pen., perché non precedute dai dovuti avvisi ex artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen. e non rese nell'immediatezza dei fatti. Sul punto la giurisprudenza prevalente e più recente ha aderito all'opzione erme- neutica più aderente al disposto dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giu- diziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148). Nella fattispecie, il ricorrente non contesta il dato della spontaneità delle dichiara- zioni, costituente, come si è detto, l'unico limite alla piena utilizzabilità delle dichia- razioni, anche se rese in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen.. Non può neanche sostenersi che, in caso di dichiarazioni non rese nell'immedia- tezza del fatto, il disposto di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. non sia appli- cabile. In proposito, il ricorrente trae spunto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto dell'art. 350, cod. proc. pen., che si riferiscono espressamente alla disciplina delle dichiarazioni formulate nell'immediatezza dei fatti. Le dichiarazioni richiamate di cui all'art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen., tut- tavia, sono quelle rese dall'indagato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, per le quali la disciplina contempla maggiori garanzie, costituite dall'impossibi- lità di documentarle o di utilizzarle, se non per l'immediata prosecuzione delle inda- gini. Diverso è il caso di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., in cui l'ordina- mento prevede limiti all'utilizzabilità solo in sede dibattimentale (vedi, per riferimenti, Sez. 6, n. 1770 del 30/04/1997, Ventaloro, Rv. 208842). D'altra parte la formulazione di richiesta di rito abbreviato rende legittimo porre a fondamento della decisione tutti gli atti di indagine non affetti da inutilizzabilità c.d. «patologica», che colpisce solo gli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo con- trastante coi principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato. 39 4.2. Il secondo motivo del ricorso, con cui il AG contesta l'affermazione di responsabilità a suo carico, è generico. Il ricorrente si limita a formulare la censura attinente alla carenza del percorso argomentativo, senza articolarla in modo maggiormente dettagliato. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Il ricorrente, inoltre, si limita a richiamare per relationem la censura già prospet- tata con l'atto di appello in tema di presunto bis in idem e violazione dell'art. 649 cod. pen., in relazione alla sentenza resa dalla Corte di appello di OL il 5 febbraio 2015, di conferma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino del 7 maggio 2014, irrevocabile il 9 giugno 2016, senza neanche riprodurre i pregressi rilievi sul punto e senza confrontarsi con le argomentazioni prospettate dalla Corte di merito. La Corte di merito, infatti, ha logicamente escluso ogni possibilità di assimilazione tra i reati contestati nell'ambito dei due procedimenti, in quanto commessi in date e in luoghi diversi. In proposito, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, per il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni, che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Il AG, peraltro, non ha allegato al proprio ricorso la sentenza della Corte di appello di OL il 5 febbraio 2015 in violazione del principio di autosufficienza.
5. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non è proponibile in sede di legittimità. 40 4 0 Successivamente alla proposizione dell'appello il AR rinunziava ai motivi di ricorso in ordine all'affermazione di responsabilità (e non a quelli sul trattamento sanzionatorio). Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi- mento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzional- mente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
6. Nei motivi aggiunti depositati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., le difese di DO NC, AR NC, NA AN, LL LE zia e LO UA evidenziano che molti originari coimputati erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Benevento, per cui si imponeva un nuovo giudizio per riesaminare il giudizio di colpevolezza, al fine di evitare il futuro contrasto di giudicati, anche in ragione dell'esplicito riferimento in detta sentenza all'assenza di significato di molte conversazioni intercettate o alla possibilità di interpretarle in senso opposto a quello prospettato dagli organi inquirenti. Le doglianze prospettate sono generiche. Va premesso che il contenuto di una sentenza di assoluzione peraltro non defi- relativa ad alcuni coimputati giudicati separatamente con rito ordinario non nitiva- può vincolare la Corte di legittimità. In ogni caso, nella sentenza richiamata, dopo alcune osservazioni di carattere ge- nerale, tra le quali il diverso significato attribuibile a molteplici conversazioni inter- cettate in base all'esito della perizia trascrittiva, erano esaminate analiticamente le posizioni di vari coimputati coinvolti in diversi reati-fine. I ricorrenti non formulano specifiche ed analitiche deduzioni contenenti spiegazioni circa l'incidenza del contenuto di detta sentenza o di parti di esse nel presente pro- cedimento, senza neanche chiarire le ragioni per le quali le loro posizioni sarebbero assimilabili a quelle degli imputati assolti. Né essi indicano conversazioni intercettate i cui esiti della perizia trascrittiva avrebbe comportato una diversa interpretazione del significato dei dialoghi. Il novum allegato, pertanto, è del tutto inidoneo ad imporre una rivalutazione del comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di respon- sabilità anche degli imputati da giudicare in questa sede. L'elemento di novità è stato sottolineato anche da ricorrenti i quali avevano rinun- ziato in grado di appello ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità. Nei loro 41 confronti va evidenziata altresì l'impossibilità di dedurre tale motivo di ricorso a causa dei limiti devolutivi del giudizio di Cassazione.
7. Il primo motivo del ricorso proposto da LO AN e terzo motivo del ricorso proposto da LO UA, coi quali si censura la mancata riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, sono infondati.
7.1. Va premesso che l'associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fatti- specie maggiore (Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011, Valastro, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, Maiarù, Rv. 263106) e la sua specificità è rinvenibile nell'es- sere stata "costituita per" commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In altri termini, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strut- turali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'atti- vità associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e in questa prospettiva, sono rilevanti sia la genesi della associazione, sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287): in assenza di un'espressa programmazione, rileva ogni concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entità, che sia indice di una possibilità già dall'inizio valutata o, almeno, non esclusa. Un'associazione di tal genere non può sussistere in presenza di una struttura di significative dimensioni e di condotte incompatibili con la qualificazione in termini di lieve entità. Costituiscono dati rivelatori di un concreto pericolo di diffusione della sostanza: la reiterazione dello smercio con particolare intensità e frequenza, l'indeterminata estensione della clientela in un territorio (Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata), la disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento e/o i con- tatti con organismi criminali più ampi (Sez. 6, n. 3324 dell'8/01/2015, Zappalà, non massimata), l'utilizzo di forme particolari per penetrare nel mercato o sfuggire ai controlli della polizia giudiziaria, o per acquistare o vendere sostanze stupefacenti in quantità non modeste o con qualità peculiari o di diversa tipologia (Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015, Khalfi, Rv. 264065; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491). La norma non prevede ipotesi di esclusione della fattispecie criminosa le- gate alla natura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tro- peano, Rv. 268171). 42 Al fine di verificare se sussista la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 cit. è necessario innanzitutto accertare che i singoli fatti reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit.; è cioè necessario riferirsi ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e alla qualità delle sostanze. Si tratta di una valutazione che deve essere complessiva e che deve fare riferimento a tutti i parametri contemplati dalla norma. Influiscono su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, il modo con cui essa è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indetermi- nata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri ri- lievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata) e la capacità di sfuggire all'attività repressiva e di controllo (Sez. 6, n. 12537 del 19 gennaio 2016, Biondi, Rv. 267267). A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio. Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708; Sez. 6, n. 12537 del 2016 cit.). Ne deriva che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità.
7.2. In linea coi canoni sopra richiamati, la Corte di appello ha escluso la configu- rabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, va- lutando una serie di appropriati indicatori rimasti ben rappresentati dalla ricostruzione dei fatti esposta in sentenza. La Corte di merito, infatti, ha evidenziato l'intensa e continuativa attività finalizzata all'importazione in Italia, allo stoccaggio ed al successivo smercio di ingenti quanti- tativi di stupefacente. Le censure formulate si limitano a far riferimento solo alle caratteristiche dei sin- goli episodi, senza neanche contestare le significative dimensioni dei profili strutturali dell'apparato organizzativo del gruppo. I rilievi, pertanto, non hanno l'attitudine a porre in crisi la completezza e logicità degli apprezzamenti posti a giustificazione dell'esclusione della fattispecie prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 43 Peraltro, deve escludersi che i singoli fatti-reato siano di lieve entità, secondo i parametri descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, cioè, in riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e alla qualità delle sostanze.
8. Il motivo di ricorso, con cui entrambi i difensori del NA rilevano che i reati- fine ascritti al loro assistito devono essere riqualificati in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha escluso la possibilità di configurare l'ipotesi più lieve in considerazione del contesto di generalizzata, radicata ed ampia capacità degli autori di importare nel territorio nazionale sostanza stupefacente da commercializzare in un preciso ambito territoriale nonché della lesione piena e non già minimale del bene protetto dalla norma giuridica, da riconnettere al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 cit., sia quelli concer- nenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'og- getto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure la fattispecie del fatto di lieve entità (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). Il ricorrente evidenzia l'impossibilità di verificare la consistenza delle operazioni illecite, perché a suo dire inquadrabili in un'ipotesi di cd. droga parlata, ma non si confronta con le argomentazioni prospettate nella sentenza impugnata, relative alla possibilità di stabilire, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che l'oggetto dei vari affari delittuosi concerneva rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente in ordine a cia- scun reato fine contestato. Il Tribunale con argomentazioni integralmente recepite dalla Corte di appello - dopo aver esposto in dettaglio il significato delle conversazioni intercettate, ha chiarito le ragioni della riconducibilità dei dialoghi a traffici di droga, ricostruzione dei fatti solo laconicamente contestata, senza ulteriori specificazioni a sostegno del proprio assunto.
9. Il motivo di ricorso, con cui il NA ha chiesto il riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, è infondato (vedi secondo motivo del ricorso proposto dalla difesa). Va rilevato preliminarmente che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della 44 singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, Cursale, Rv. 270656; Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624). Occorre che l'apporto fornito consenta di assicurare le prove del reato (Sez. 4, n. 32520 del 14/04/2016, Failla, Rv. 267876). La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato e ha confermato il diniego della circostanza attenuante speciale del ravvedimento operoso rilevando che il NA non aveva manifestato nessun intento di dissociazione e si era limitato ad ammettere le proprie responsabilità e a chiamare in causa i complici, a fronte di un chiaro quadro probatorio a loro carico. Il contributo del NA, per- tanto, è intervenuto quando l'associazione in questione era stata ormai disarticolata ed erano state acquisite prove granitiche del reato e delle relative responsabilità, emerse a seguito delle plurime acquisizioni investigative, tra le quali soprattutto le risultanze delle conversazioni intercettate. E' ovvio, peraltro, che le dichiarazioni accusatorie del NA nei confronti di altri imputati fosse stato riportato in sentenza. Le deduzioni del ricorrente, reiterative dell'analoga censura già proposta alla Corte territoriale e da questa disattesa con motivazione in linea coi dati probatori richia- mati ed esente da vizi logici non infirmano la tenuta logico-argomentativa della - motivazione resa nella sentenza impugnata, facendo leva su affermazioni del tutto assertive circa la concreta valenza probatoria delle proprie dichiarazioni e su una ricostruzione della portata normativa della fattispecie circostanziale difforme dal prin- cipio di diritto sopra illustrato. D'altra parte, la Corte di merito ha comunque valorizzato l'atteggiamento collabo- rativo del ricorrente mediante il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante (al riguardo, si se- gnala che nel paragrafo relativo all'attenuante speciale in oggetto la difesa del ricor- rente, probabilmente per mero refuso, il NA si duole anche del diniego delle attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute). 10. I motivi di ricorso, con cui il NA e il MO si dolgono della mancata ridu- zione nel massimo delle circostanze attenuanti generiche, sono infondati. In ordine ai principi operanti in materia va osservato che, nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consen- tito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100). Inoltre, non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze atte- nuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena 45 nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che con- tinuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 265332). Tanto premesso sui principi operanti in materia, nella fattispecie, nei confronti del NA, nel calcolo per la commisurazione della sanzione detentiva, la Corte di ap- pello ha ridotto la pena base di anni dodici per le attenuanti generiche ad anni otto e mesi due, prevedendo così una pena superiore di soli due mesi a quella che sarebbe determinata in caso di massima riduzione, giustificando ragionevolmente tale lieve distacco dal minimo in ragione dei precedenti penali. Il NA si limita a reiterare la propria diversa valutazione dei predetti elementi, senza però riuscire a scalfire la valenza delle argomentazioni rese dalla Corte territo- riale. Relativamente alla posizione del MO la censura è del tutto errata, perché la Corte di merito ha diminuito la pena base di un terzo per effetto della concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., cioè nella misura massima possibile. 11. Le doglianze difensive prospettate dal DO e dal MO in tema di entità eccessiva della pena irrogata, sono infondate;
l'analogo motivo di ricorso proposto da LL LE è manifestamente infondato. 11.1. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata;
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Se la pena applicata non eccede la media edittale, in relazione ad essa non è affatto necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. 11.2. Tanto premesso sul consolidato indirizzo di questa Corte in tema di tratta- mento sanzionatorio, nella fattispecie in esame la Corte di appello ha correttamente giustificato la commisurazione della pena, in quanto avendo illustrato gli elementi aventi peso decisivo nella formazione del suo convincimento, con riferimento al rile- vante contributo apportato al sodalizio criminale dal MO e dal DO, e ha 46 determinato una pena base di molto inferiore a quella media edittale nei confronti, per cui ha logicamente considerato i rilievi difensivi del tutto inidonei a disarticolare l'apparato argomentativo. Al riguardo, va altresì rilevato che entrambi gli imputati, oltre al reato associativo, sono stati condannati per reati-fine ex art. 73, aggravati ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La manifesta infondatezza dell'analogo motivo di ricorso proposto da LL Le- tizia deriva dalla previsione della pena base nel minimo edittale e dalla determina- zione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima. 12. Il motivo di ricorso, con cui il DO, LL EG, LL LE e AR NC si dolgono per l'entità eccessiva dell'aumento di pena stabilito per i reati-satellite, è infondato. 12.1. Va osservato che in detta materia in questa Corte sono rinvenibili due orien- tamenti diametralmente opposti: A) Il primo, secondo il quale in tema di determinazione della pena nel reato con- tinuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, es- sendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; vedi anche Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera, Rv. 273385, per la quale, in tema di determinazione della pena, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di conti- nuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata). B) Il secondo, per il quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di ap- plicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effet- tivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non es- sendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Questa Corte ritiene di aderire al terzo orientamento intermedio, secondo cui, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giu- stificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F, Rv. 273533). 47 12.2. Ciò posto sulla tematica in oggetto va osservato quanto segue in ordine alle posizioni dei singoli imputati: A) Le ragioni del trattamento sanzionatorio previsto per il DO sono state adeguatamente illustrate per quanto attiene alla pena base (vedi il paragrafo prece- dente); l'entità di aumento della pena è stato stabilito in misura di mesi otto di re- clusione, cioè non eccessiva in relazione al tipo di reato di cui all'art. 73, aggravato ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9), e in misura esigua per gli ulteriori due reati-fine di un mese di reclusione ciascuno, pene poi tutte ridotte di un terzo per il rito abbreviato;
alla luce dei principi in materia sopra esposti, pertanto, non occorreva una specifica motivazione. B) Analoghe considerazioni valgono per LL EG ed LL LE, per i quali l'aumento di pena per il reato-satellite di cui al capo 9) è stato fissato in mesi sette di reclusione. L'aumento di pena superiore rispetto a quello di altri coimputati è giustificato dalla gravità del reato, aggravato ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. C) Per quanto attiene al AR, deve rilevarsi che entrambi i reati unificati in continuazione di cui ai capi 8) e 9) - concernevano fattispecie di importazione e trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente e, per le ragioni anzidette, non oc- correva una specifica motivazione;
l'aumento di pena previsto per il reato di cui al capo 9), in base a quanto esposto dalla Corte territoriale nella descrizione dei reati, va evidentemente rinvenuto nel maggior quantitativo di droga detenuta. Appare insussistente la dedotta disparità di trattamento con le posizioni di LL LE e di LL EG per quanto attiene all'entità dell'aumento di pena - peraltro di solo un mese superiore per il reato di cui al capo 9), agevolmente ricollegabile al coinvolgimento in un maggior numero reati-fine. 13. Il primo motivo di ricorso, con cui LL EG censura l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è fondato. Infatti, per effetto della riduzione di pena ad anni quattro e mesi dieci di reclusione disposta con la sentenza della Corte di appello, ai sensi dell'art. 29 cod. pen.,la pena accessoria prevista è quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la du- rata di anni cinque. 14. Il quinto motivo del ricorso proposto dalla difesa del NA, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine all'applicazione delle misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di espatrio, è manifestamente infondato. In linea generale, va osservato che la qualità di persona socialmente pericolosa va desunta dagli elementi specificati negli artt. 133 e 203 cod. pen.. 48 La pericolosità sociale è un modo di essere del soggetto, da cui si desume la pro- babilità che egli commetta nuovi reati, ed sempre ancorata alla perpetrazione di un reato. Essa, pertanto, non può non essere condizionata dall'effettiva condotta del soggetto nel tempo e coincide con una dimensione prognostico - preventiva. I parametri valutativi dell'organo giudicante circa la formulazione di un giudizio proiettato nel futuro e relativo alla probabilità della commissione di altri fatti-reato sono in concreto forniti dagli elementi indicati nell'art. 133, commi primo e secondo, cod. pen., nell'ambito di una valutazione globale. D'altra parte, al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale, nel momento di concreta applicazione di una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto della gravità del fatto-reato (sull'obbligo motivazionale, vedi, in tema di divieto di espatrio, Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha disatteso i rilievi difensivi ed ha applicato correttamente i principi sopra richiamati. In definitiva, non è dato cogliere nessun profilo di illegittimità rilevabile nella presente sede. Il ricorrente deduce la carenza di motivazione, senza confrontarsi col ragiona- mento sviluppato dalla Corte di merito, che ha spiegato in modo logico ed adeguato le ragioni del proprio convincimento, basandolo sulla probabilità di reiterazione di nuovi reati, sulle allarmanti modalità delle condotte criminose poste in essere, sulla trasgressiva personalità dell'imputato e sugli allarmanti precedenti penali. 15. Il sesto motivo del ricorso, con cui la difesa del NA e di LL LE si duole della statuizione di confisca, è infondato. La Corte di appello, in applicazione dei presupposti applicativi della confisca ex art. 240 bis cod. pen., premesso di aver esaminato le memorie difensive e la documen- tazione prodotta in giudizio, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato che entrambi tali imputati non avevano giustificato la disponibilità economica durante il periodo di acquisto dei beni sequestrati e, in particolare, che: nessun elemento con- sentiva di ricollegare il buono postale fruttifero di €. 10.000 alla madre di LL LE;
non era stato dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del NA durante il periodo di acquisto dell'autovettura a lui intestata. Quanto al NA, infatti, dalla documentazione allegata dalla difesa non si evin- ceva la data di stipula del contratto e comunque risultavano prodotte le buste paga per le sole mensilità dal febbraio all'aprile 2017 (per un importo mensile di euro 2.135,61), che, a fronte di redditi dichiarati dall'imputato e dal suo nucleo familiare per le annualità 2014 e 2015 pari a zero, le disponibilità effettive riscontrate non apparivano giustificate. 49 Nelle note difensive, si evidenzia che, nelle more della trattazione del presente procedimento, era stata respinta la richiesta di applicazione della confisca di preven- zione in relazione ai medesimi beni oggetto di vincolo reale, ritenendosi perfetta- mente compatibile l'acquisto delle auto (di modesto valore) e del buono fruttifero con le capacità reddituali degli imputati. Al riguardo, va premesso che la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al red- dito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al pro- posto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837). Orbene, nella fattispecie la motivazione della sentenza impugnata appare artico- lata ed esauriente e i ricorrenti non riescono a superare la presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, limitandosi a richiamare genericamente la do- cumentazione prodotta a sostegno del proprio assunto e non confrontandosi con le suesposte dettagliate argomentazioni poste a sostegno della confiscabilità dei beni. In ogni caso, i ricorrenti non allegano documentazione a sostegno della tesi difen- siva, in violazione del principio di autosufficienza. D'altronde, non vi sono ragioni per ritenere vincolante la decisione emessa nel procedimento di prevenzione anche nella fattispecie in esame. 16. Per le ragioni suindicate, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio li- mitatamente alla posizione di LL EG in relazione alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che deve essere sostituita con l'interdi- zione temporanea per anni cinque, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.; il ricorso proposto dall'LL va rigettato nel resto. I ricorsi proposti da tutti gli altri imputati vanno rigettati;
tali ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). 50
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di L- IN EG in relazione alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che sostituisce con l'interdizione temporanea per anni cinque;
rigetta nel resto il ricorso proposto dallo stesso. Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 27 ottobre 2020. Thure Peneli Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Patrizia Picciai Aldo Emit DEPOSIT S 096 23/01/2021 t Dilondo