Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2017, n. 32907
CASS
Sentenza 3 maggio 2017

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L'omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità della sentenza d'appello quando, interpretando il dispositivo in correlazione con la motivazione che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale compiuto nel dispositivo della sentenza d'appello nel quale era stato fatto riferimento all'impugnazione proposta da tutti gli imputati e alla riforma della sentenza solo in parte, inserendo la dizione della conferma nella restante parte).

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni rese dall'imputato dopo la sentenza di primo grado, dichiarate utilizzabili unicamente nei suoi confronti e ritenute non rilevanti ai fini della ricostruzione dell'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dall'associazione criminale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2017, n. 32907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32907
    Data del deposito : 3 maggio 2017

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