Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 2
L'omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità della sentenza d'appello quando, interpretando il dispositivo in correlazione con la motivazione che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale compiuto nel dispositivo della sentenza d'appello nel quale era stato fatto riferimento all'impugnazione proposta da tutti gli imputati e alla riforma della sentenza solo in parte, inserendo la dizione della conferma nella restante parte).
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni rese dall'imputato dopo la sentenza di primo grado, dichiarate utilizzabili unicamente nei suoi confronti e ritenute non rilevanti ai fini della ricostruzione dell'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dall'associazione criminale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2017, n. 32907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32907 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
: 3290 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 03/05/2017 GIACOMO FUMU Presidente - Sent. n. sez. 1286/2017 GIOVANNA VERGA MARCO MARIA ALMA REGISTRO GENERALE N.47784/2016 BI DI PISA - Rel. Consigliere - CE TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: TR OR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi UR NO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/12/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere BI DI PISA udito il Procuratore Generale in persona di MARILIA DI NARDO la quale ha concluso chiedendo: dichiararsi l'inammissibilità' del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente alle posizioni di UC AI e де AE CC;
dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi degli altri ricorrenti;
uditi l'Avv. Stefania Steri in difesa degli imputati AR PA e AR GU;
l' Avv. Dario RU in difesa degli imputati UC AI e AE CC;
l'Avv. EN LL NO in difesa dell' imputato AL CC nonché l' Avv. Giuseppe Ricciulli in difesa degli imputati AE UR, AL TI, AL CC, EN AI, FA TI i quali hanno concluso riportandosi integralmente ai motivi dei rispettivi ricorsi e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18/03/2013 il Giudice dell' Udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, condannava: AL CC, per i reati di cui ai capi a) (416 bis. cod pen.) - limitatamente al periodo successivo al 4.4.2006 -, b) (416 bis. cod. pen.) e c) ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 74 comma 1 d.P.R. n. 309/90, alla pena di anni sedici di reclusione;
EN AI e AL AT, per reato di cui al capo c), alla pena di anni dodici di reclusione ciascuno;
AE CC per i reati di cui ai capi b) e c), alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione;
UC AI, per i reati di cui ai capi a), b) e c), alla pena di anni otto di reclusione;
AR GU per i reati di cui ai capi a), b) e c), alla pena di anni quattordici di reclusione;
FA TI, per i reati di cui ai capi c) ed e) (art. 73 comma 1 ed 1 bis d.P.R. n. 309/90), alla pena anni otto e mesi sei di reclusione;
AL TI e AE UR, per il reato di cui al capo c), alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno;
assolveva AL AT, EN AI e AL TI dai reati di cui ai capi a) e b) per non aver commesso il fatto;
FA TI e AE UR dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto;
UC AI dai reati di cui ai capi e) ed f) (art. 73 comma 1 ed 1 bis d.P.R. n. 309/90) per non aver commesso il fatto;
FA TI e AE CC dal reato di cui al capo d) per non aver commesso il fatto;
AR PA dai reati di cui ai capi a), b) e c) per non aver commesso il fatto.
2. A seguito degli appelli proposti da AL CC, AE UR, AL AT, UC AI, AE CC, AL TI, EN AI, FA TI e AR GU nonché dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti degli imputati AE UR, AL AT, AR PA, AL TI, EN AI e FA TI, la Corte di Appello di Napoli, con pronunzia in data 03/12/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva per tutti gli imputati l' aggravante di cui al comma VI dell' art 416 bis cod. pen. per i reati di cui ai capi a) e b) nonchè l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 per il reato di cui al capo c); dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL CC in ordine al reato di cui al capo a) 2 perché l'azione penale non poteva essere esercitata per precedente giudicato e rideterminava la pena per le residue imputazioni in anni quattordici e mesi otto di reclusione;
dichiarava AL AT colpevole anche dei reati di cui ai capi a) e b) e ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo c) rideterminava la pena complessiva in anni undici e mesi quattro di reclusione;
rideterminava la pena per UC AI in anni sette e mesi otto di reclusione;
rideterminava la pena per AL CC, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in anni otto e mesi otto di reclusione;
dichiarava FA TI colpevole anche del reato di cui al capo b) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi c) ed e), rideterminava la pena complessiva in anni nove di reclusione;
dichiarava AR PA colpevole del reato di cui al capo c) e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;
rideterminava la pena per AR GU in anni undici di reclusione;
confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando AL AT e FA TI al pagamento delle ulteriori spese processuali nonché AR PA al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
3. Propongono ricorsi per Cassazione avverso la suindicata sentenza la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli nonchè AR PA, UC AI, AE CC, EN AI, AL CC e FA TI.
4. Con un unico motivo la Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale, con motivazione apparente e con evidente travisamento del fatto, aveva escluso l' aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 in relazione al reato di cui al capo c) nei confronti di AL CC, AE UR, AL AT, AR PA, EN AI, UC AI, AE CC, AL TI, AR GU e FA TI.
4.1. Deduce che la corte di appello si era limitata ad evidenziare del tutto genericamente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, difettava la prova che i proventi dell' attività di spaccio confluissero nelle casse del clan Di AU prima e del gruppo dei c.d. "IS" in seguito, laddove, per contro, risultava chiara la sussistenza dell'aggravante in questione sulla scorta delle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia.
4.2. In particolare assume che le dichiarazioni rese, fra gli altri, dai collaboratori IE SI, NN RU, GI AN, IO ER e IA SI - specificamente richiamate in seno al ricorso erano decisive in tal senso in quanto attestavano, in maniera chiara ed univoca, che le attività di rifornimento, gestione e controllo delle piazze di spaccio erano perpetrate dagli imputati, di volta in volta, sotto l' egida dei clan camorristici in parola e, dunque, che gli stessi erano perfettamente consapevoli di agire in un territorio controllato dai clan avvalendosi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che tali clan incutevano in quanto tali nonché che tale attività illecita era finalizzata ad "agevolare" le associazioni mafiose in parola mediante il conferimento 3 nelle casse dei clan di buona parte degli stessi proventi del traffico.
5. AR PA, a mezzo del proprio difensore, formula tre motivi. -Primo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell' attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. 309/90. La difesa del ricorrente si duole della circostanza che la corte di merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della speciale attenuante per la collaborazione di cui alla norma citata sul presupposto che la collaborazione dell' imputato era intervenuta dopo la sentenza di primo grado e non aveva offerto alcun contributo per l'accertamento dei fatti oggetto del presente giudizio e, infine, che i verbali delle dichiarazioni rese erano stati dichiarati utilizzabili solo nei suoi confronti. Rileva, tuttavia, che la sentenza non aveva considerato che le dichiarazioni del ricorrente avevano avuto il pregio di integrare il patrimonio conoscitivo che già apparteneva al processo mediante la propria esposizione fattuale, soddisfacendo, pertanto, le caratteristiche strutturali e di contenuto che deve avere la confessione per rilevare in termini di prova e che la valenza dì tale indubbio apporto collaborativo avrebbe dovuto trovare adeguato riconoscimento di tipo oggettivo con l'applicazione della speciale attenuante invocata nella sua massima estensione, precisando che il PA aveva iniziato a collaborare con la giustizia da libero, quando non era attinto da alcuna misura cautelare ed a seguito della sentenza di primo grado che lo aveva assolto da tutti i capi di imputazione;
in tale senso, la condotta collaborativa del PA aveva integrato il presupposto chiesto dalla norma che è quello di essersi "efficacemente adoperato", aver cioè prodotto il risultato non solo come richiesto in termini di idoneità bensì di certezza consistente nell'assicurazione delle prove (dichiarazione confessoria) ○ nella sottrazione di risorse decisive (sè stesso). -ON motivo: violazione di legge in relazione al diniego della concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991. Lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare anche la richiesta di concessione dell'attenuante speciale suddetta, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991, non aveva tenuto in debita considerazione la condotta collaborativa del PA, avendo lo stesso fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e l' individuazione dei responsabili, risultando integrati i requisiti della norma richiesta. -Terzo Motivo: violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Lamenta che la corte di merito, pur concedendo le attenuanti generiche, aveva inflitto la pena complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione così determinata: pena base anni 10 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 8, ridotta di un terzo per il rito, concedendo solo la riduzione di 2 anni (mentre sarebbe potuta pervenire alla maggiore riduzione di anni 3 e mesi 4 di reclusione), così elidendo l'incidenza positiva riconosciuta dall'art. 65 n. 3 cod. pen. che prevede la riduzione di un terzo. 4 Ф 6. UC AI, a mezzo difensore, formula un unico motivo con il quale deduce esclusivamente l' inosservanza dell'art. 81 cod. pen. La difesa del ricorrente assume che, a fronte del motivo di appello in forza del quale era stato richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 29 maggio 2012 - irrevocabile il 14 luglio 2012 relativa all'omicidio di VI OD, del quale era stato riconosciuto - responsabile il ricorrente in concorso con AE CC, la Corte territoriale aveva disatteso tale istanza affermando, del tutto genericamente e non tenendo conto delle risultanze documentali in atti, che non fosse stato dedotto alcun elemento che poteva far ritenere i fatti giudicati e quelli oggetto del giudizio riconducibili al medesimo disegno criminoso. Lamenta, per contro, che dalle sentenze prodotte emergevano in maniera certa gli elementi comprovanti la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei fatti giudicati e di quelli oggetto della sentenza ed, infatti, andava considerato che fra le condotte delittuose poste in essere dagli associati tra il marzo 2007 (capo a. della rubrica) ed il 25 febbraio 2013 (capo b.), ricadeva il concorso del ricorrente nell'omicidio OD (avvenuto il 25 gennaio 2008) indicato dalla sentenza come il momento topico del suo passaggio da un' associazione (quella dei Di AU) all'altra (quella degli MAAN), dovendosi considerare che lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresentava l' unica vera ragione della partecipazione degli imputati - e specialmente dei AI TE di CC AL alle associazioni mafiose ed ai reati - da esse pianificati al fine di mantenere il predominio sulla piazza di spaccio.
7. AE CC, a mezzo difensore, deduce tre motivi: a. Vizio di motivazione ed inosservanza dell' art. 130 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente assume che a fronte del motivo di appello in forza del quale era stata richiesta, in via preliminare, la correzione dell'errore materiale in cui era incorso il primo giudice al momento della commisurazione della pena - per aver applicato l'aumento per la recidiva benché ritenute equivalenti ad essa le attenuanti generiche - sebbene ritenuto dalla Corte "fondato in fatto" era stato disatteso in quanto a giudizio della stessa, "non ne ricorrevano presupposti" atteso che quanto dedotto avrebbe potuto portare, al più, "al riconoscimento formale delle generiche equivalenti alla recidiva ed alla conseguente rideterminazione della pena". Rileva che la motivazione era carente nella parte in cui la corte di appello non aveva adeguatamente chiarito le ragioni per le quali non poteva procedersi alla chiesta correzione, precisando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, si verteva in una tipica ipotesi di errore di calcolo, suscettibile di correzione. b. Con il secondo motivo lamenta che avendo la corte rigettato l'istanza di correzione, negando quindi, il riconoscimento delle generiche equivalenti alla recidiva, la rideterminazione della pena in anni otto e mesi otto aveva prodotto la violazione dell' art. 597 cod. proc. pen. in 5 Ф quanto, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non poteva essere applicata una pena maggiore di quella stabilita dal giudice primo grado: infatti la pena irrogata la corte d'appello risultava sostanzialmente superiore di un anno e quattro mesi a quella inflitta dal Giudice per l' udienza preliminare. c. Mancanza di motivazione ed inosservanza dell'art. 81 cod. pen. Lamenta che la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata in sede di conclusioni, di riconoscimento per CC del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del giudizio e quelli di cui alla sentenza in data 19 aprile 2012 emessa dalla Corte di appello di Napoli Sezione per i minorenni e relativa all'omicidio di VI OD.
8. AL CC propone un primo ricorso, a mezzo difensore, formulando due motivi. a. violazione di legge e difetto di motivazione. Lamenta che la corte d'appello non aveva motivato rispetto alle censure afferenti la metodologia utilizzata nel valutare i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, in palese violazione di principi ribaditi dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare si duole della circostanza che la corte d'appello non aveva fornito risposta alle doglianze con cui era stato evidenziato che le dichiarazioni rese da IE SI e IO RI riguardavano fatti coperti da un precedente giudicato ed in ogni caso erano assolutamente generiche ed inidonee a dimostrare l' affiliazione dell' imputato all' associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Deduce che il collegio, nel richiamare le affermazioni dei collaboratori di giustizia, non aveva motivato in maniera logicamente adeguata atteso che le stesse erano connotate da assoluta genericità e non potevano assurge al rango di idonei elementi probatori, mancando validi riscontri esterni, tali non potendosi ritenere le conversazioni captate nel corso delle indagini nonché l'esame delle celle impegnate dall'utenza cellulare ritenuta in uso all' imputato. Si contesta, ancora, che la corte d'appello non aveva assolutamente motivato in relazione alla documentazione prodotta in atti dalla difesa dimostrativa della circostanza che, all'atto della scarcerazione avvenuta il 29/05/2007, l'imputato era stato costantemente monitorato dalle forze dell'ordine e, comunque, era stato raggiunto da ulteriori titoli custodiali in data 19/11/2008 ed, inoltre, non aveva valutato che lo stesso era stato sottoposto a misura di sicurezza e libertà vigilata sin dal gennaio 2008, misura della quale era stato disposto l'aggravamento con quella della casa lavoro nell'ottobre del 2010 e che tra il 2010 ed il 2011 I' imputato era stato assegnato alla casa lavoro di LI AN IU (Modena) ed in tale arco temporale non aveva mai fatto ritorno nella provincia di Napoli. b. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai seguenti profili: la corte territoriale non aveva motivato in maniera adeguata rispetto di richieste difensive aventi ad oggetto l'esclusione della qualifica di capo costitutore ed organizzatore contestata ai capi b) e c) della rubrica, non valutando che difettava la prova egli fosse al vertice dei sodalizi criminali in contestazione in quanto le dichiarazioni rese collaboratori di giustizia in ordine a tale 6 R specifico aspetto erano dubbie e, comunque, contrastanti;
andava esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. non essendo emersa la prova della disponibilità delle armi da parte l'organizzazione camorrista, con la precisazione che il giudice di primo grado aveva escluso tale aggravante con riferimento all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 319/90; la corte territoriale non aveva, inoltre, motivato in maniera adeguata in relazione alla richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nonchè in ordine alle ragioni che l'avevano portata ad infliggere un aumento di pena in virtù della contestata recidiva;
la sentenza andava, infine, annullata anche in ordine al mancato accoglimento dei motivi con cui si chiedeva di contenere al minimo l'aumento per la continuazione.
8.1. AL CC a mezzo altro difensore, propone un ulteriore ricorso formulando cinque motivi. -Primo motivo: violazione di legge, nullità della sentenza per contrasto fra il dispositivo e la parte motiva della decisione. La difesa del ricorrente assume che all'udienza del 3 dicembre 2014, a conclusione del processo, era stata data lettura in udienza del dispositivo della sentenza;
tale dispositivo riformava in parte la prima pronuncia ma nulla diceva in merito ad alcune posizioni, più specificatamente risultava del tutto assente la formula "conferma nel resto". Rileva che a distanza di pochi giorni il collegio, accortosi della mancanza, aveva provveduto a colmare tale vuoto e del nuovo provvedimento era stato dato avviso solo ad alcuni degli appellanti ma non anche ai difensori. Contesta, quindi, non soltanto l'omessa notifica al difensore di detto provvedimento ma principalmente lo strumento utilizzato, non potendosi fare ricorso al procedimento di correzione, con conseguente nullità della decisione per "scollamento" fra dispositivo e parte motiva, risultando violato il disposto di cui all'art. 546 cod. proc. pen. Deduce che del resto nel trattamento sanzionatorio la corte appello di Napoli aveva ritenuto di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 per tutti gli imputati sicché nella determinazione della pena non poteva essere confermata integralmente la sanzione inflitta in primo grado. -ON motivo: violazione di legge per erronea applicazione della legge penale segnatamente dell'art. 81) cod. pen. per avere il collegio ritenuto più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 319/90: assume che la corte territoriale aveva utilizzato come reato più grave, da porre quale piattaforma sanzionatoria, il delitto di cui all'art. 74 cit., in ragione di una valutazione "in concreto" dell' ipotesi di reato contestato, non tenendo conto che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, doveva individuarsi la violazione più grave con riferimento alla pena intesa in astratto. - Terzo motivo: vizio di motivazione. Lamenta che le argomentazioni della sentenza di appello erano da ritenere del tutto carenti e di fatto meramente "apparenti". -Quarto motivo: violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, 7 omesso esame dei motivi di appello, erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto il ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti. Deduce, in particolare, che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non avevano trovato alcun riscontro mentre di nessuna rilevanza erano le intercettazioni agli atti, mancando ogni prova dell'esistenza della permanenza dei sodalizi criminali de quibus e della compartecipazione del predetto ricorrente. -Quinto motivo: violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
9. EN AI, con un primo ricorso a mezzo difensore, deduce due motivi. a. Con il primo motivo assume che la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello doveva ritenersi nulla "per assoluta mancanza del dispositivo". Rileva che dalla sua lettura emergeva chiaramente l'assoluta assenza nei confronti del ricorrente di una pronuncia, sia essa di conferma che di riforma, precisando che fatta eccezione per l'indicazione del suo nome tra gli appellanti, la sentenza di secondo grado mancava, poi, di una qualsiasi statuizione. Nell' osservare che con ordinanza del 5 dicembre 2014 la Corte di appello aveva disposto correggersi il dispositivo della sentenza pronunciata in data 3 dicembre 2014 «nel senso che dopo le parole "ridetermina la pena per GU AR in anni undici di reclusione devono intendersi scritte le seguenti "conferma nel resto l'impugnata sentenza"» rileva che tale vizio non era emendabile con il procedimento della correzione degli errori materiali, integrando una specifica ipotesi di nullità contemplata dall'art. 546 comma 3 cod. proc. pen. per mancanza radicale del dispositivo nei confronti dell' imputato, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte. b. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa motivazione. Nel rilevare che i giudici di appello si erano limitati a motivare per relationem deduce che le doglianze sollevate dalla difesa nei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado non avevano trovato alcuna risposta e che le prove della responsabilità del ricorrente vale a dire -le intercettazioni ambientali e le dichiarazioni dei collaboratori non erano state in alcun modo adeguatamente e criticamente valutate, non risultando esplicitate le ragioni della ritenuta attendibilità dei dichiaranti.
9.1. EN AI a mezzo altro difensore, propone un ulteriore ricorso formulando cinque motivi del tutto sovrapponibili a quelli proposti da AL CC e di cui al § 8.1., deducendo: a. violazione di legge, nullità della sentenza per contrasto fra il dispositivo e la parte motiva della decisione;
b. violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 81) cod. pen. per avere il collegio ritenuto più grave il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 319/90: assume particolare che la corte territoriale aveva utilizzato come reato più grave, da porre 8 де quale piattaforma sanzionatoria, il delitto di cui all'art. 74 cit., in ragione di una valutazione "in concreto" dell' ipotesi di reato contestato, non tenendo conto che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, doveva individuarsi la violazione più grave con riferimento alla pena intesa in astratto;
c. vizio di motivazione. Lamenta che le argomentazioni della sentenza di appello erano da ritenere del tutto carenti e di fatto meramente "apparenti"; d. violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, omesso esame dei motivi di appello, erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto il ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti. Deduce in particolare, che le accuse a suo carico da parte dei collaboratori di giustizia erano totalmente generiche e prive di elementi di riscontro;
e. violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 10. FA TT, a mezzo difensore, propone ricorso formulando cinque motivi del tutto sovrapponibili a quelli proposti da AL CC al § 8.1. e da EN AI al § 9.1., deducendo: a. violazione di legge, nullità della sentenza per contrasto dispositivo parte motiva della decisione;
b. violazione di legge per erronea applicazione della legge penale segnatamente all'art. 81) cod. pen. per avere il collegio ritenuto più grave il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 319/90: assume che la corte territoriale aveva utilizzato come reato più grave, da porre quale piattaforma sanzionatoria, il delitto di cui all'art. 74 cit., in ragione di una valutazione "in concreto" dell' ipotesi di reato contestato, non tenendo conto che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, doveva individuarsi la violazione più grave con riferimento alla pena intesa in astratto;
c. vizio di motivazione. Lamenta che le argomentazioni della sentenza di appello erano da ritenere del tutto carenti e di fatto meramente "apparenti"; d. violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, omesso esame dei motivi di appello, erronea applicazione della legge penale per avere ritenuto il ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti;
Deduce, in particolare, che le accuse a suo carico da parte dei collaboratori di giustizia erano del tutto generiche e che non era emersa alcuna prova di una sua partecipazione stabile nell'organigramma delle associazioni malavitose in questione;
e. violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 9 1. Il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli è fondato. AL CC, AE UR, AL AT, UC AI, AE CC, AL TI, EN AI, FA TI e AR GU sono stati riconosciuti, in primo grado, responsabili del delitto di cui al capo c) di cui all'art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R n. 309/90 e 7 D.L. 152/91, per essersi associati tra loro e con altre persone non identificabili allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, nello specifico attraverso il rifornimento, la gestione e il controllo della piazza di spaccio denominata della "Vinella Grassi", insistente in Napoli Secondigliano sulla via Dante angolo con vico Vanella Grassi e Vico Lungo Ponte, nella quale venivano spacciate sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, hashish, crack e marijuana, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Di AU (fino al marzo 2007) e successivamente a quella degli "IS" nonché al fine di agevolare i predetti sodalizi camorristici, in Napoli con condotta perdurante.
1.1. Il giudice di primo grado, nel valorizzare le univoche e circostanziate dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia quali EN OM, IE SI, NN RU, GI AN, IO ER e IA SI (richiamate in dettaglio nella sentenza), riscontrate sulla scorta delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché dei sequestri di sostanze stupefacenti, degli arresti in flagranza e dell'attività di controllo svolta dalla polizia giudiziaria, ha evidenziato come sussistevano significativi elementi idonei a comprovare i rapporti fra gli imputati ed i clan Di AU e D'MAAN, precisando le ragioni per le quali, con riferimento al reato di cui al capo c), era configurabile l'aggravante contestata con riguardo alle finalità di agevolare il clan Di AU sino al marzo 2007 e, successivamente, a seguito della "girata" del gruppo facente capo, in particolare, a TR AL il clan degli IS (v. sent. ff. 38,47-51).
1.2. Anche con riferimento alla posizione dei singoli imputati nella detta sentenza è stato posto l'accento su tutta una serie di elementi fattuali idonei a comprovare come l'attività di spaccio posta in essere dal c.d. gruppo del CC fosse strettamente connessa ai clan operanti nella zona, trattandosi, peraltro, di una attività da sempre gestita nei luoghi in questione dalla camorra (v., ad esempio, ff. 51/74; 109; 112/114-150).
1.3. A fronte di tali articolate e circostanziate argomentazioni i giudici d'appello hanno escluso la contestata aggravante limitandosi, sul punto, solamente a rilevare: «Contrariamente a quanto affermato in modo generico in ordine alla prova che i proventi dell' attività di spaccio confluissero nelle casse del clan Di AU prima e del gruppo dei c.d. "IS", poi, dagli atti non emergono elementi idonei a confortare tale assunto. Mancano dunque i presupposti, sia di natura oggettiva che soggettiva, per ritenere sussistente l'aggravante in questione» (v. sent. pag. 13).
1.4. Va, invero, rammentato che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di motivazione della sentenza il giudice di appello sia che riformi la decisione di condanna di primo grado (Cass. 7630/2044 Rv. 231136; Cass 46742/2013 Rv. 257332; Cass. 1253/2013 10 Rv. 258005) sia che riformi una decisione assolutoria (Cass. 35762/2008 Rv. 241169; Cass. 42033/2008 Rv. 242330; Cass. 22120/2009 Rv. 243946) ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare in modo dettagliato e specifico i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (vedi SSUU 33748/2005 Rv. 231679). Si è, infatti, osservato che, in tali fattispecie, la motivazione della sentenza di appello si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà (art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), dovendo il giudice di appello non solo indicare l'iter logico argomentativo posto a sostegno del proprio alternativo ragionamento probatorio ma anche di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendosi limitare ad "imporre" la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella del primo giudice.
1.5. Come lamentato dall'ufficio impugnante la motivazione adottata sul punto deve ritenersi viziata in quanto i giudici d'appello non si sono in alcun modo confrontati con l'articolato iter argomentativo della sentenza impugnata e con tutti gli elementi probatori ivi evidenziati quanto alla sussistenza della contestata aggravante. Occorre precisare, invero, che il ricorso in questione risulta, contrariamente a quanto eccepito dalle difese dei ricorrenti nonchè dal Procuratore Generale in sede, specifico ed autosufficiente avendo richiamato in dettaglio i singoli elementi di prova a carico degli imputati (citati anche con riferimento alle singole pagine della sentenza di primo grado, v. ricorso, f. 3) non valutati in alcun modo dalla corte territoriale.
1.6. Tale profilo di censura, come logica conseguenza, investe anche la posizione di AR PA assolto in primo grado e condannato in appello per il reato di cui al capo c) con esclusione della detta aggravante, in modo, peraltro, illogico in quanto la stessa sentenza richiama le dichiarazioni "autoaccusatorie" del predetto imputato il quale ha riferito di avere svolto il ruolo di pusher nella piazza di spaccio "gestita" dal gruppo degli “MAAN" (v. f. 17).
1.7. La sentenza va, quindi, annullata nei confronti di AL CC, AE UR, AL AT, AR PA, UC AI, AE CC, AL TI, EN AI, FA TI e AR GU limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 in ordine al reato di cui al capo c), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli la quale provvederà a colmare tale lacuna motivazionale.
2. I primi due motivi del ricorso proposto AR PA - i quali possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione devono ritenersi inammissibili in quanto- 11 manifestamente infondati. Premesso che il PA è stato condannato, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, solo per il reato di cui al capo c) (con esclusione della contestata aggravante) va osservato che i giudici di merito, con motivazione congrua, logica e conforme ai principi giurisprudenziali in materia e, quindi, non censurabile in questa sede - hanno ritenuto che non potevano essere riconosciute le chieste attenuanti sul presupposto che la collaborazione del predetto imputato era intervenuta dopo la sentenza di primo grado;
che lo stesso non aveva offerto alcun contributo per l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio e che i verbali delle dichiarazioni dello stesso rese erano state dichiarate utilizzabili unicamente nei suoi confronti.
2.1. Va in questa sede dato seguito all' orientamento secondo cui «In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti)» (Sez. 6, n. 7995 del 17/06/2014 - dep. 23/02/2015, Demiri e altri, Rv. 26262401): sulla scorta di tale principio la sentenza impugnata si appalesa immune da censure, dovendosi escludere, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, che le citate dichiarazioni siano state rilevanti ai fini della ricostruzione della attività di spaccio di stupefacenti posta in essere dalla associazione criminale de qua.
2.2. Osserva questo collegio che, sulla scorta di quanto sopra considerato, la sentenza deve ritenersi parimenti non censurabile, in quanto correttamente motivata, anche nella parte in cui ha escluso l'ulteriore circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991. 2.3. Va rilevata, infine, l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso atteso che la pena nei confronti del ricorrente è stata stabilita dal giudice di merito, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in conformità ai criteri legali e nell'esercizio del suo potere discrezionale non sindacabile in questa sede. Occorre, invero, rilevare che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, infatti, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre.- 2.4. Deve, in ultimo, chiarirsi che sebbene nel ricorso si faccia anche riferimento ad asserite carenze probatorie quanto alla responsabilità del predetto ricorrente in ordine al reato di cui al 12 Qu capo c) le contestazioni sul punto appaiono prive di rilievo alcuno, risultando palese la volontà del ricorrente di limitare le proprie censure, in sede di legittimità, al riconoscimento delle dette attenuanti ed al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso proposto da UC AI è, anch' esso, inammissibile.
3.1. Occorre premettere il ricorrente ha formulato in appello, con riferimento all' invocato art. 81 cod. pen., una censura totalmente generica sul punto limitandosi a richiedere, in via subordinata, per il predetto « giudicato per l'omicidio OD con sentenza passata in cosa giudicata il 14 Luglio 2012 (all.to 5)..... il riconoscimento della continuazione fra i fatti dell' odierno processo e quello di cui alla sentenza richiamata» (v. appello, f. 21), censura da ritenere inammissibile in conformità all' orientamento secondo cui l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi sussiste quando la parte non indica specificamente il punto della sentenza che si intende sottoporre a nuovo scrutinio, né le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure (Sez. 6, n. 7773 del 12/01/2016 - dep. 25/02/2016, Seferovic, Rv. 26643301), vedi anche Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201): il motivo di ricorso in questione, quindi, si appalesa inammissibile in questa sede ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 606 cod. proc. pen. in quanto non specificatamente proposto in sede di appello.
3.2. Occorre, comunque, chiarire che «Ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi» (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015 - dep. 13/01/2016, Hamami A. S., Rv. 26617901). Va, pure, richiamato il condivisibile orientamento secondo cui «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca)>> (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 - dep. 05/04/2011, Bosti, Rv. 24993001). Ne discende che le generiche allegazioni di parte ricorrente fondate sul mero richiamo delle condotte delittuose oggetto dei singoli capi di imputazione sono inidonee ad inficiare il ragionamento della corte territoriale la quale ha escluso la continuazione dedotta in difetto di una prova univoca della unicità del disegno criminoso riguardante i vari reati in questione, non 13 фе potendosi ritenere sufficiente, ai chiesti fini, la circostanza che l'omicidio di VI OD è maturato nell' ambito di una guerra fra cosche rivali per il controllo del traffico degli stupefacenti.
4. Il ricorso proposto da AE CC deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4.1. Va, invero, rilevato che come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, non si è verificata un'ipotesi di mero errore di calcolo emendabile con il procedimento della correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto non sussiste un semplice errato calcolo matematico ma la pena stabilita in primo grado è il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. Occorre, tuttavia, rilevare che con la sentenza di appello la pena irrogata al predetto ricorrente è stata, comunque, rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione "previo riconoscimento delle circostanze generiche equivalenti alla recidiva" (v. ff. 22,23), sicchè la doglianza e, comunque, priva di rilievo.
4.2. Per altro verso va osservato che non sussiste la violazione dell' art. 597 comma 4 cod. proc. pen. dal momento che il giudice d'appello ha fissato, comunque, una pena base (anni dodici) non superiore a quella stabilita in primo grado dal G.U.P. (il quale ha irrogato per effetto del rito la pena di anni 11 e mesi quattro di reclusione, partendo dalla pena base di anni dodici aumentata per la recidiva ad anni sedici oltre un anno per la continuazione) con la conseguenza che non risulta violato il principio del divieto di reformatio in peius.
4.3. Il terzo motivo relativo alla omesso esame del profilo della continuazione dedotto per la prima volta all' udienza del 12/11/2014 in cui sono state rassegnate le conclusioni deve essere disatteso in conformità all' orientamento secondo cui è conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi. (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016 - dep. 14/03/2016, Gargano, Rv. 26665501), fermo restando che la censura è, comunque, manifestamente infondata per le ragioni già cennate al § 3.2. 5. Deve essere, quindi, disatteso in quanto manifestamente infondato il primo motivo del ricorso proposto da EN AI a mezzo del proprio difensore Avv. Roberto de Fusco nonché l' analogo motivo del ricorso proposto dal medesimo imputato tramite altro legale, Avv. Ricciulli, in forza dei quali lo stesso ha lamentano la nullità della sentenza per contrasto fra il dispositivo (oggetto di correzione ad opera della corte di merito) e la parte motiva della decisione.
5.1. Va premesso che in tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che 14 де possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994 - dep. 29/09/1994, Armati, Rv. 19854301).
5.2. Occorre, pervero, in questa sede dare seguito all' orientamento secondo cui «Il dispositivo - che nella sua essenza rappresenta l'applicazione del comando della legge al caso concreto - è incompleto e determina la nullità della sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giudice;
ne consegue che l'omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullità della sentenza d'appello quando, attraverso l'interpretazione del dispositivo in correlazione con la motivazione, che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto». (Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012 - dep. 17/10/2012, Arzu e altri, Rv. 25434301) 5.3. Nel caso in esame dal momento che nel dispositivo è stato fatto riferimento a tutti gli appelli proposti da tutti gli imputati, ivi compreso quello di EN AI ed è stata, in parte, riformata la sentenza, senza tuttavia modificare l' affermazione della penale responsabilità del medesimo e la pena a carico del predetto imputato, deve ritenersi che la corte territoriale ha chiaramente inteso rigettare in toto detto gravame, confermando nel resto la sentenza impugnata (pure in ordine alla pena) anche se tale dizione non è stata inizialmente inserita: del tutto correttamente è stata, quindi, utilizzata la procedura di correzione di errore materiale. Infatti non è stata operata alcuna modificazione essenziale dell'atto intesa quale cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice, risultando evidente, al momento della deliberazione del dispositivo, la volontà del collegio di rigettare l' appello del predetto imputato, confermando nei suoi confronti la sentenza di primo grado.
5.4. Va precisato che appare, del resto, priva di pregio la contestazione secondo cui non poteva procedersi alla correzione tenuto conto che, stante l' esclusione da parte del giudice di appello dell' aggravante di cui 7 cit. andava, comunque, modificato il trattamento sanzionatorio: invero come chiarito nella sentenza appellata (v. f. 26) e non contestato, la detta aggravante non è stata valutata dal primo giudice ai fini della determinazione della pena irrogata a EN AI.
5.5. Gli analoghi motivi di cui ai ricorsi proposti da FA TI e AL CC devono ritenersi inammissibili sia per carenza di interesse dei predetti ricorrenti (la cui posizione risulta esaminata sia nel dispositivo che nella parte motiva della sentenza sicchè gli stessi non hanno nulla di cui dolersi) sia perchè manifestamente infondati per le ragioni sopra 15 де chiarite, con la precisazione che la contestata omessa notifica della ordinanza di correzione ai difensori è, in sé, priva di rilievo alcuno.
6. I motivi dei ricorsi proposti da EN AI, FA TI e AL CC i quali hanno lamentato una violazione di legge per erronea applicazione della legge penale segnatamente dell'art. 81) cod. pen. per avere il collegio ritenuto più grave il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 319/90, in ragione di una valutazione "in concreto" dell' ipotesi di reato contestato, non tenendo conto che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, doveva individuarsi la violazione più grave con riferimento alla pena intesa in astratto sono da ritenere manifestamente infondati in quanto il reato di cui al capo c) è quello punito con la pena più elevata anche in astratto e, per altro verso, inammissibili per carenza di interesse ex art. 568 comma 4 cod. proc. pen. non risultando, in ogni caso, allegato pregiudizio scaturito per i predetti ricorrenti dall' errore di diritto afferente la erronea individuazione del reato più grave.
7. Prima di procedere all' esame del secondo motivo del ricorso proposto nell' interesse di EN AI, del terzo e quarto motivo dei ricorsi proposto nell' interesse di EN AI, FA TI e AL CC nonché dell' ulteriore ricorso proposto nell' interesse di quest' ultimo appaiono opportune alcune considerazioni preliminari circa l'ambito di esame, in sede di legittimità, delle censure di merito che implicano una valutazione dei fatti, in considerazione, altresì, della sostanziale riproposizione a riguardo da parte dei ricorrenti di tesi difensive prospettate in entrambi i gradi del giudizio di merito, circostanza che sotto il profilo della tecnica redazionale della sentenza impugnata giustifica il rinvio per relationem alla decisione di primo grado, con le integrazioni strettamente necessarie (in realtà contenute proprio per la ridotta novità dei motivi di appello rispetto alle tesi esaminate dal tribunale). Al giudice di legittimità è, invero, preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura - degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. ON le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese 16 де le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).
7.1. Va, poi, rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme (esclusa la posizione di FA TI quanto al reato di cui al capo b), si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto legittima la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). In particolare va chiarito che al giudice dell'impugnazione è consentito motivare per relationem rispetto al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente appaia pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, manifesti il proprio convincimento circa la coerenza delle stesse rispetto alla propria decisione e le condivida;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (in termini sent. S.U. 21.6/21.9.2000 n. 17, Primavera ed al., rv. 216664; ancora, Cass. 20.1.03/9.4.04 n. 16886, Riniero ed al.).
7.2. Va anche osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. ON il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché 17 te in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).
7.3. Occorre evidenziare, altresì, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501). Deve, anche, ribadirsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701).
7.4. Deve, inoltre, ricordarsi che mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni о frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza - utilizzate.
7.5. Va precisato, inoltre, che non può per giurisprudenza costante, formare oggetto di ricorso 18 te per Cassazione l' interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 4, Sentenza n. del 25/05/1981 Ud. (dep. 11/09/1981) Rv. 150282). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
7.6. Per quanto concerne le contestazioni formulate da tutte le parti circa la valenza delle intercettazioni - sia quelle ambientali che telefoniche va, infine, richiamato l' orientamento secondo cui «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).
8. Muovendo da tali premesse i suindicati motivi riguardanti l' accertamento della responsabilità degli imputati EN AI e AL CC in ordine ai reati loro contestati nonché il motivo del ricorso di FA TI riguardante l' accertata responsabilità del medesimo in ordine il reato sub c) devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati. Va premesso che non ricorre certamente l'ipotesi della apodittica conferma di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 919 del 26.11.2003/19.1.2004 (ric. Gatto), che si è espressa nei seguenti termini: «la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento». Non è questo il caso di specie, ove la decisione della Corte risulta sorretta da un'autonoma valutazione degli elementi in atti, alla luce delle ragioni di impugnazione formulate in quel grado nell'interesse degli imputati, anche mediante richiamo specifico ad alcune valutazioni espresse nella sentenza del Tribunale, ma sempre esprimendo la propria condivisione motivata di quegli argomenti. Dalla lettura del provvedimento si coglie pienamente l'iter cognitivo e valutativo seguito dai giudici di secondo grado in relazione a tutti i presupposti integranti le fattispecie criminose per cui è causa.
9. Ciò posto, venendo all' esame delle specifiche censure quanto alla appartenenza del ricorrente EN AI alla associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di cui 19 te al capo c) può, in generale, affermarsi che la Corte territoriale ha effettuato la disamina dei fatti in contestazione pervenendo, con motivazione che non è né carente né manifestamente illogica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, alla affermazione della sussistenza della contestata associazione a delinquere di cui è risultato fare parte il predetto ricorrente. I giudici di merito hanno con chiarezza individuato gli elementi probatori a carico del ricorrente per quanto riguardava la sua partecipazione al predetto sodalizio, elementi probatori costituiti essenzialmente dalle convergenti ed univoche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenuti pienamente attendibili, riscontrate sulla scorta delle richiamate intercettazioni ambientali (v. sent. di primo grado ff. 237 e segg.), precisandosi come il ruolo di spacciatore di EN AI nella "Vinella" indicato dai collaboratori SO e RI aveva trovato inequivoco ed individualizzante riscontro nell'arresto del 21/01/2008 effettuato nei confronti dello stesso in flagranza del reato di detenzione e spaccio unitamente ad altri componenti dell'associazione, con contestuale sequestro di 34 dosi di eroina e 31 dosi di cocaina nonché dai numerosi controlli della P.G. che aveva visto il predetto nella zona teatro dello spaccio unitamente a soggetti che svolgevano il ruolo di "vedette" o in compagnia di altri coimputati o, comunque, soggetti inseriti in ambienti dediti al traffico di stupefacenti (v. sent. primo grado ff. 246-247 nonché sent. di appello f. 25).
9.1. Conforta, poi, in chiave logica, anche l'ulteriore considerazione secondo cui riesce difficile immaginare che un'organizzazione criminale, che dispone di notevoli quantitativi di stupefacente, con puntuale ripartizione di compiti, possa attribuire un ruolo comunque importante e di fiducia (quale lo spaccio di un ingente numero di dosi unitamente ad altri compartecipi) a soggetto estraneo alla compagine, su cui non dato sapere fino a che punto ci si possa fidare.
9.2. Occorre pure considerare che una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e, quindi, la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010 - dep. 01/10/2010, P. e altri, Rv. 24817101). 10. Sono parimenti manifestamente infondate le censure formulate da AL CC, con entrambi i ricorsi, relativi all'affermazione di responsabilità del medesimo quanto i delitti di cui ai capi b) e c). La corte d'appello, nel richiamare le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado, ha chiarito con motivazione congrua e corretta, valutando adeguatamente tutte le emergenze processuali le ragioni per le quali doveva essere confermata la pronunzia impugnata quanto 20 alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati menzionati, spiegando analiticamente le ragioni per le quali le dichiarazioni dei singoli collaboratori di giustizia i quali hanno confermato il "ruolo" del predetto all' interno delle menzionate associazioni criminali dovevano ritenersi pienamente attendibili in quanto circostanziate e convergenti ed avendo, peraltro, trovato conferma in una serie di ulteriori dati processuali. I giudici di merito hanno ricostruito i fatti oggetto del procedimento riguardante principalmente l'esistenza di un gruppo criminale operante nella zona c.d. Vinella Grassi nel quartiere di Secondigliano, gruppo inserito nel contesto camorristico del clan Di AU prima successivamente del clan MA AN (i c.d. IS) che gestiva direttamente una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti oltre che sulla scorta delle dichiarazioni - collaboratori di giustizia sulla base di un'attività di intercettazione (nell' ambito della quale è emerso il ruolo centrale svolto da AL CC detto anche "totore" ovvero "o marenar" sempre pronto, anche, a farsi carico delle esigenze dei suoi sodali arrestati), delle indagini polizia giudiziaria avente ad oggetto anche attività di pedinamento ed osservazione nonché in relazione agli arresti di spacciatori ed al sequestro di sostanze stupefacenti. Prendendo in esame le specifiche contestazioni che riguardavano la rilevanza delle dichiarazioni rese dai singoli collaboratori di giustizia i giudici di merito hanno chiarito, con un iter logico congruo ed esaustivo, le ragioni per le quali tali dichiarazioni dovevano ritenersi pienamente attendibili in quanto circostanziate, univoche e concordanti, evidenziando, peraltro, che le stesse avevano trovano conferma in una serie di ulteriori elementi probatori (v. sent. primo grado ff. 90-120 nonché sentenza di appello ff. 8-12) 10.1. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. 10.2. Sul punto va precisato che si appalesa del tutto generica e come tale priva di rilievo alcuno in quanto inammissibile la generica contestazione della ricorrente secondo cui « quanto poi alle conversazioni captate nel corso delle indagini preliminari è da rilevare che il collegio non motiva in maniera logicamente adeguata allorché ritiene che il contenuto della conversazione ambientale captata nei confronti di EN NI e dello IN TO, presso il carcere di Palermo Pagliarelli, dimostri il scambio di schieramento del CC AL cioè il passaggio del clan di AU a quello degli IS » atteso sarebbe stato onere del predetto, tenuto conto degli indefettibili requisiti della specificità e dell' autosufficienza del ricorso, indicare per quali specifiche ragioni i colloqui captati sarebbero stati omessi o travisati. 10.3. Orbene a fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali si propone solo una non consentita in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza 21 هلو evidenziare alcuna manifesta illogicità; il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. 10.4. Per altro verso va rilevato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 26201101). 10.5. Nel caso in esame va rilevato che il ricorrente non ha chiarito in alcun modo le ragioni per le quali il lamentato "travisamento della prova" che secondo quanto si evince - chiaramente dal tenore delle pronunzie di merito in realtà riguarda solo taluni degli elementi richiamati avrebbe decisive refluenze sul complessivo quadro probatorio (sopra richiamato), - nel senso di escluderlo totalmente. 10.8. Risultano, quindi, adeguatamente ricostruita dai giudici di merito le vicende relative alle associazione criminali de quibus ed alla partecipazione alla stesse del ricorrente. Totalmente generiche ed aspecifiche sono, altresì, le censure quanto al ruolo verticistico del CC emerso in maniera univoca, come correttamente rilevato dai giudici di merito, dalla dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dalle intercettazioni telefoniche richiamate. Congruamente motivata è la sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell' aggravante di cui all' art. 416 bis comma 4 cod. pen. avendo i primi giudici accertato, in punto di fatto, che alcuni dei sodali avevano posto in essere atti di sangue e dovendosi, comunque, dare continuità all' orientamento secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta"). (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015 - dep. 09/11/2015, Iaria e altri, Rv. 26525401). 11. Per quanto riguarda FA TI la responsabilità dello stesso in ordine al reato associativo di cui al capo c) risulta accertata sulla scorta delle concordanti ed univoche 22 سطو dichiarazioni dei collaboratori di giustizia IO ER, CA SO, IA SI e GI ON i quali hanno confermato il suo ruolo all' interno della piazza di spaccio della "Vinella", dichiarazioni riscontrate in forza di una serie di contenuti di numerose intercettazioni telefoniche richiamate nella sentenza di primo grado (v. ff. 250/284) nonché in ragione della attività di controllo della P.G. la quale ha avuto modo di constatare direttamente la sua attività di spaccio (in una occasione), in costante contatto del medesimo con altri soggetti del sodalizio dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti ed arrestati in flagranza di reato - elementi idonei a testimoniare il ruolo della predetto all'interno della suindicata associazione come spacciatore (v. anche f. 330, sent. primo grado, ove si parla del "rapporto di lavoro" fra il suddetto ricorrente e tale BE "consolidato nel tempo" avente ad oggetto la vendita di stupefacente) o "vedetta" inserita nell'ambito della attività di spaccio di sostanze stupefacente (v. sentenza di appello pagg. 27/28), dovendo valere, anche per il TI, le considerazioni formulate con riferimento alla posizione del AI ai §§ 9.1. e 9.2. 11.1. Le censure del suindicato ricorrente non tengono, pertanto, adeguatamente conto delle argomentazioni della Corte di appello, risultando assai generiche ed aspecifiche ed, in quanto tali, inammissibili. In proposito la Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634), in tale senso deve evidenziarsi che le censure del TI non si confrontano in alcun modo con le puntuali argomentazioni della corte territoriale. 12. Diverse considerazioni valgono relativamente alla condanna a carico del TI per il reato di cui al capo b) emessa in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado. La Corte territoriale, relativamente al ruolo del predetto imputato all' interno del clan camorristico "Amato AN" nell' accogliere l'appello del Pubblico Ministero si è limitata ad affermare "il giudice di primo grado è pervenuto alla pronuncia assolutoria in quanto ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori sono generiche in relazione all'appartenenza del TI al clan MA AN, non indicando il contributo che lo stesso avrebbe offerto al clan. Tale valutazione non è condivisibile. Invero i collaboratori ritenuti attendibili dal giudice di primo grado affermano che il TI aveva aderito, assieme ad altri componenti la propria famiglia, al clan degli IS e che per conto di questi gestiva la piazza di spaccio della Vinella Grassi. Tali dichiarazioni valgono, giudizio la corte ad integrare la prova la responsabilità del TI anche per il reato di cui al capo b)". 12.1. Invero la motivazione adottata sul punto deve ritenersi viziata in quanto i giudici d'appello non si sono confrontati con l'articolato iter argomentativo della sentenza di primo 23 سطو grado e non hanno adottato una motivazione "rafforzata" come era loro preciso onere sulla scorta dei principi sopra richiamati al § 1.4., dovendo, pertanto, annullarsi sul punto la sentenza impugnata. 12.1. Sarà pure onere del giudice di rinvio confrontarsi con principio di diritto, da ultimo espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero avverso assoluzione disposta all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, affermi la responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, SS.UU. n. 18620/2017. 12.1. La sentenza impugnata va, quindi, annullata nei confronti di FA TI limitatamente al capo b), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli la quale provvederà a colmare tale lacuna motivazionale. 13. Totalmente generiche ed aspecifiche sono le censure formulate da AL CC, EN AI e FA TI relative al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. 13.1. I giudici di merito ha, infatti, congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento delle attenuanti facendo puntualmente riferimento alla gravità dei fatti e/o anche ai precedenti penali. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004). 13.2. Anche i motivi riguardanti la quantificazione pena sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 cit.), ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame con riferimento al trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati. 13.3. In ordine alla contestata applicazione della recidiva al CC va rilevato che quest' ultimo non ha formulato specifico motivo di impugnazione in appello sul punto e, comunque, la corte ha adeguatamente motivato quanto ai presupposti applicativi della contestata recidiva facendo riferimento alla capacità a delinquere del predetto ed ai gravissimi precedenti specifici. 14. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi proposti da AL CC, AR 24 де PA, UC AI, EN AI e AE CC devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento ciascuno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AL CC, AE UR, AL AT, AR PA, UC AI, AE CC, AL TI, EN AI, FA TI e AR GU limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 in ordine al reato di cui al capo c), in relazione al quale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei predetti imputati;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di FA TI limitatamente al capo b). Rinvia ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti indicati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso proposto da FA TI. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da AL CC, AR PA, UC AI, EN AI e AE CC che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 Maggio 2017 II presidente II consigliere estensore FA Di Pisa Giacomo Fumu Colus DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6 LUG. 2017 IL CANCELLIERE N Claudia Pianelli E P S P E U T S R O 25