Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM56363440 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZION Lavoro Composta dagli Iti.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO BEA- Presidente - R.G.N. 10296/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO -Consigliere- Cron.12184 - Consigliere- Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 05/02/01 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, # 17 APR. 2001 IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE TI ES;
- intimata- avverso la sentenza n. 737/97 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 28/05/97 R.G.N. 2018/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 594 udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Gabriella -1- COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo motivo • -2- I Svolgimento del processo Con separati ricorsi, poi riuniti, al Pretore di Catanzaro, RI NA, SE AC e IN De EN chiedevano la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sui ratei di provvidenze economiche a favore degli invalidi civili ad esse erogate in ritardo, oltre gli ulteriori interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 16 della legge n.412/91. Con sentenza in data 16 gennaio 1996 il Pretore accoglieva la domanda. Decidendo sull'appello proposto
contro
IN De EN dall'amministrazione, che eccepiva la intervenuta prescrizione decennale del diritto (mentre, in primo grado, aveva eccepito la prescrizione quinquennale), il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 28 maggio 1997, rigettava la impugnazione osservando che il termine di of prescrizione (decennale) del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili decorre dalla data di liquidazione di tali ratei, non potendo l'interessato, prima di questo momento, lamentare un inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero dell'Interno ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2938 e 2946 cod. civ., dell'art. 437 c.p.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (at. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) lamentando che il Tribunale abbia ritenuto non proponibile per la prima volta in appello l'eccezione di prescrizione decennale e sostenendo che il giudice avrebbe comunque potuto individuare di ufficio la esistenza di una prescrizione ricollegabile a norma diversa da quella richiamata } J dall'amministrazione in primo grado, pur sempre, peraltro, al fine di eccepire la prescrizione del diritto. Il motivo è inammissibile, dal momento che il Tribunale, pur rilevandone la novità, ha ugualmente preso in esame la proposta eccezione di prescrizione decennale, sia pure per ritenerla priva di fondamento, nel senso di non considerare decorso il relativo termine alla data in cui era stata introdotta l'azione giudiziaria Il Ministero difetta, pertanto, di interesse alla impugnazione sul punto.. Con il secondo motivo, subordinatamente, deduce violazione dell'art. 2935 cod.civ. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) assumendo che il Tribunale ha errato nell'individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale nelle date di liquidazione della parte capitale del credito e sostenendo che tale liquidazione non poteva assumere valore di atto di riconoscimento del residuo credito, con conseguente valore interruttivo del termine prescrizionale, poiché l'eventuale riconoscimento non avrebbe potuto esplicare altro effetto se non nei limiti di quanto corrisposto. Questo motivo è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con le sentenze 8 aprile 1999 n.3437 e 26 luglio 2000 n.9825, nelle quali si è affermato che, nella disciplina dei crediti previdenziali e assistenziali determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n. 196 del 1993, la prescrizione (decennale) del credito per interessi e rivalutazione monetaria comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale e, quindi, per le prestazioni di assistenza agli invalidi civili ( le quali richiedono la presentazione della domanda amministrativa ai fini della insorgenza del diritto ai ratei della prestazione), dalla data del provvedimento di reiezione della domanda di prestazione, ovvero dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima (nel caso di silenzio 4 dell'amministrazione), con riferimento al primo rateo mentre, per i restanti ratei pagati in ritardo, dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art.2944 cod.civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori. Alla stregua degli esposti principi, ai quali il Collegio aderisce, rinviando, per l'esposizione delle ragioni giuridiche che ne costituiscono il fondamento, alla compiuta motivazione delle decisioni sopra indicate, si impone, in relazione al motivo accolto, la cassazione della impugnata sentenza, posto che il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione proposta dall'amministrazione individuando come momento di decorrenza quello del pagamento dei ratei arretrati, anziché il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatto valere in giudizio. Si impone, altresì, il rinvio della causa ad altro giudice, dal momento che il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati, senza verificare cioè la possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, quale poteva essere il pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione e interessi. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Catanzaro, provvederà ai necessari accertamenti di fatto e al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 5
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Presidente Il Cons. estensore долговий Lilin din Sun. A , S 0 O 1 S 3 L A . 3 I T T 5 , O R I S . A A R ' I E N L D H L S 3 A E I Challe 7 T D - N S I 8 O G - S P O 1 N 1 E M A I S D IL CANCELLIERE E I A E A G D , Depositato in Cancelleria G O E O E R T T T L T N S I I E R S oggi, 17 APR 2001 A G I E E L D L R E O D IL CANCELLIERE