Sentenza 30 ottobre 2007
Massime • 1
In materia di procedimento di sorveglianza, è sufficiente, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, che l'avviso di fissazione dell'udienza contenga, seppure in forma succinta, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, senza necessità di illustrazione dei motivi per i quali l'udienza è stata fissata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2007, n. 6401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6401 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/10/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3466
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 013665/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AN UI, N. IL 29/04/1960;
avverso ORDINANZA del 20/02/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato revocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a UR GI con ordinanze 2 marzo 1999 e 10 novembre 1999 per la successiva commissione (nel aprile e nel maggio 2003) dei delitti di rapina aggravata, per i quali il UR era stato condannato con sentenze irrevocabili, in quanto ritenuti, per la loro gravità e reiterazione, prova di scarsa adesione al percorso trattamentale teso alla sua rieducazione e per ciò incompatibili con il mantenimento del beneficio suddetto;
- visto il ricorso proposto personalmente dal condannato con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza, deducendo: a) una violazione del diritto di difesa in quanto l'avviso di convocazione all'udienza camerale all'esito della quale era stato assunto il provvedimento impugnato, costituito da un modulo prestampato, non spiegava bene il motivo per cui era stata fissata detta udienza, risultando barrata soltanto la casella "revoca liberazione anticipata", formulazione questa che per la sua equivocità - anche in considerazione della circostanza che esso condannato aveva proposto una doppia richiesta di liberazione anticipata a due diversi tribunali di sorveglianza - aveva indotto l'istante a non richiedere l'intervento del proprio difensore;
b) che il tribunale di sorveglianza che aveva disposto la revoca, non aveva tenuto conto del comportamento sempre rispettoso dei regolamenti penitenziari, che i reati posti a fondamento della revoca risultavano commessi dopo un periodo di tempo non breve dalla fruizione del beneficio e per motivi legati allo stato di indigenza conseguente al mancato reperimento di un regolare lavoro;
c) che il tribunale non aveva tenuto conto di una non meglio specificata giurisprudenza che sostiene la non revocabilità del beneficio;
- ritenuto che tutti i motivi dedotti in ricorso devono ritenersi manifestamente infondati, ove si consideri (a) che fermi i principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 9634 del 12/12/2003 - 2/3/2004, Rv. 227221, ric. Argenta, in tema di interpretazione dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., nel caso in esame l'avviso di fissazione dell'udienza del procedimento di sorveglianza, conteneva, anche se in forma succinta, l'indicazione dell'oggetto del procedimento (revoca della liberazione condizionale), cosi da garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio;
(b) che l'art. 54 Ord. Pen., comma 3, che ricollega la revoca della liberazione condizionata alla condanna per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione del beneficio, anche nella lettura conseguente alla sentenza della Corte Costituzione n 186 del 23 maggio 1995, prescinde dalla regolarità della condotta penitenziaria, laddove la valutazione del tribunale di sorveglianza secondo cui la condotta del ricorrente, in relazione alla condanna subita, deve ritenersi incompatibile con il mantenimento del beneficio, non può ritenersi inficiata dalle generiche e comunque indimostrate deduzioni in merito alle personali motivazioni all'origine della commissione del nuovo reato;
c) che nel ricorso manca qualsiasi indicazione dei principi giurisprudenziali che asseritamene militerebbero a favore della tesi della non revocabilità del beneficio, sicché la censura risulta assolutamente generica;
- ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008