Sentenza 5 giugno 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla detenzione di 20,875 grammi di eroina, di 5,176 grammi di cocaina e di 1,401 grammi di hashish).
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Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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Il parere ufficiale della Corte Suprema di Cassazione Il tema della “ lieve entità “ del fatto è legislativamente affrontato nel comma 5 Art. 73 TU 309/1990, ai sensi del quale “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell' azione, ovvero per la qualità e per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 “. De quo, in Cass., SS.UU., 27 settembre 2018, n. 51063, si è decisa l' inammissibilità dell' applicazione del predetto comma 5 Art. 73 TU 309/1990 nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2015, n. 26205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26205 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/06/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1295
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 55412/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
LF TE N. IL 25/07/1990;
avverso l'ordinanza n. 1317/2014 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 26/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio V.. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 26/11/2014, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12/11/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, presentata nell'interesse di LF TE, indagato per la detenzione, a fini di spaccio, di gr. 20,875 di eroina, gr. 5,176 di cocaina e gr. 1,401 di hashish, ha sostituito la misura cautelare in atto con quella dell'obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento, da parte dei giudici del riesame, della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lamentando che la condotta oggetto di contestazione consentiva di escluderne la minima offensività e che la motivazione dell'ordinanza impugnata si presentava lacunosa ed illogica nella parte in cui attribuiva preminente rilevanza al dato ponderale, sussistendo altri significativi elementi che avrebbero consentito di escludere la sussistenza dell'ipotesi attenuata.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal Pubblico Ministero ricorrente, abbia evidenziato che l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; conf. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 (dep. 2012), P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947). Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in ipotesi autonoma di reato (Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664), peraltro ritenendo illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice, in quella occasione, attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici e il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta.
Tale ultimo rilievo, peraltro, si pone in linea con il principio, precedentemente affermato (Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, cit.) secondo il quale è obbligo del giudice quello di valutare complessivamente, ai fini della configurabilità del reato in esame, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa).
Si è ulteriormente precisato come non possa rilevarsi il fatto di lieve entità nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 47671 del 9/10/2014, Cichetti, Rv. 261161).
2. Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver dato atto delle argomentazioni che il G.I.P aveva posto a sostegno del provvedimento applicativo della misura custodiale di massimo rigore e, segnatamente, della quantità e varietà delle sostanze stupefacenti detenute, del possesso della somma di Euro 2.600,00 e di due telefoni cellulari, della presenza di precedenti specifici e prossimi, nonché della mancanza di una fissa dimora e di stabile occupazione da parte dell'indagato, ha ritenuto che, in considerazione della quantità di stupefacente detenuta, ritenuta modesta, la condotta poteva essere ricondotta all'ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 che giustificava una misura cautelare meno afflittiva. Nel far ciò, tuttavia, i giudici del riesame hanno tralasciato del tutto di considerare gli ulteriori aspetti, doverosamente posti in evidenza dal G.I.P., apprezzati solo in parte, con riferimenti alla presenza di precedenti specifici, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato che giustificava l'applicazione della misura di minor rigore poi applicata.
La motivazione del provvedimento impugnato, pertanto, si presenta carente per la mancata valutazione di tutti gli elementi significativi nella disponibilità dei giudici e la limitazione del giudizio al solo dato ponderale, senza peraltro considerare la ulteriore circostanza della contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia che, da sola, alla luce del principio in precedenza ricordato - che è condiviso dal Collegio ed al quale si intende dare continuità - costituiva un ostacolo al riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, difficilmente superabile.
Tale evenienze impongono pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame da effettuarsi alla luce dei principi dianzi ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2015