Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, prospettata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. per l'omessa previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di sostanza stupefacente oggetto del traffico cui è finalizzata l'attività dell'associazione per delinquere; e ciò in quanto il delitto associativo ivi contemplato è stato previsto dal legislatore per il suo intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosità, indipendentemente dal disvalore che può connotare ogni singolo episodio attuativo del programma criminoso, allo scopo di reprimere ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente. Ne deriva che la previsione di un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano oggetto dei delitti per la cui consumazione il sodalizio si sia costituito, non implica alcuna irragionevolezza ne' determina inique sperequazioni tra situazioni oggettivamente diverse.
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale ci si limita ad eccepire l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice applicata dai giudici di merito, posto che tale illegittimità, una volta che fosse dichiarata, non potrebbe che provocare un concreto risultato favorevole per i ricorrenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1997, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 17/12/1997
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " ID TT " N.1758
3. " UN CI " REGISTRO GENERALE
4. " RI TE " N.4515/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RE LO n.
5.07.1945.NO EN n. 25.11.1953; RI IN n. 16.09.1942; AR AS n. 9.4.1966; SA OB n. 20.01.1950; RE AR n.
8.12.1970 e AL IO n. 16.09.1960;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 18.10.1966;
Visti gli atti, la sentenza denunziato ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe;
che ha concluso per il rigetto del ricorso di PA IO e per l'inammissibilità dei ricorsi di Re NG, AG EN, MU IN, AR SS, SI BE e Re BA;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Il procedimento, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, si concludeva con la sentenza in data 2.2.1996 con la quale tutti gli imputati ricorrenti, eccetto PA IO, venivano riconosciuti colpevoli di entrambi i reati ed erano condannati a varie pene. PA, invece, veniva assolto dal reato previsto dall'art. 74, ma veniva condannato ad anni tre, mesi quattro di reclusione e sessanta milioni di multa in relazione all'importazione di cento kg. di hascisc, prelevati in Spagna da Re NG e tale CA EL e consegnati a Milano nel luglio del 1994;
Tutti gli imputati proponevano appello formulando diversi rilievi avverso la sentenza del primo giudice, ma nel corso del procedimento tutti, ad eccezione del PA, si avvalevano della facoltà prevista dall'art. 599 C.P.P. rinunciavano ai motivi di gravame con i quali avevano contestato l'affermazione della responsabilità e concordavano con il pubblico ministero la pena da applicare. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 18.10.1996 accoglieva le richieste delle parti e quanto al PA, pur confermando la sentenza di condanna del primo giudice, riduceva la pena ad anni due, mesi quattro di reclusione e lire quaranta milioni di multa. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RE NG, NO NN, SA BE, RE AR, RI IN, AR SS e AL IO, formulando diversi rilievi.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Re NG, ES BE e Re BA hanno dedotto, come unico motivo di ricorso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sostenendo che tale norma sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per non avere previsto un trattamento sanzionatorio differenziato in relazione al tipo di droga alla quale un'organizzazione può essere interessata, a differenza di quanto stabilito dall'art. 73 della stessa legge.
Osserva preliminarmente la Corte che pur dovendosi ritenere, in genere, ammissibile il ricorso con il quale ci si limita ad eccepire, come hanno fatto i suddetti ricorrenti, l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, posto che tale illegittimità, una volta che fosse dichiarata, non potrebbe che provocare un concreto risultato, favorevole, per i ricorrenti (cfr. in tal senso S.U. 24.3.1984 ric. Galli e 1^ Sez. 24.6.1991 ric. Spinello), sta di fatto, però, che nel caso in esame la proposta questione appare manifestamente infondata.
Il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti è stato dal legislatore previsto proprio per il suo autonomo, intrinseco, potenziale di pericolosità, indipendentemente dal disvalore che può connotare ogni singolo episodio delittuoso che abbia formato oggetto del programma del l'associazione no che venga concretamente realizzato, tant'è vero che ogni reato fine viene sussunto in altrettanto autonome fattispecie penali.
Ne consegue che l'aver costruito, sul piano normativo, un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano oggetto dei reati per la cui consumazione l'associazione si sia costituita ed abbia concretamente operato, non può essere ritenuta una scelta connotata da manifesta irragionevolezza, ovvero da anacronismo legislativo, posto che il fine primario ed essenziale di quella norma incriminatrice è quello di punire, in forma autonoma, ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente. Sussistono, quindi, valide ragioni, idonee a giustificare quella opzione legislativa, ne' essa può determinare inique sperequazioni, perché non assimila situazioni oggettivamente diverse e, quindi, non può determinare alcuna eccezione al principio di eguaglianza, riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, e correttamente inteso anche come espressione di un generale dovere di coerenza dell'ordinamento positivo.
Ne consegue che, essendo manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità proposta, i ricorsi di Re NG, ES BE e Re BA debbono essere dichiarati inammissibili. Analoga declaratoria dev'essere assunta in relazione ai ricorsi di NO EN, RI IN e AR SS: costoro, sia pure con argomentazioni diverse, pur dopo aver rinunciato ai motivi di gravame con i quali avevano contestato la sussistenza dei reati e la loro partecipazione censurando la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Tribunale, hanno dedotto in questa sede la violazione dell'art. 129 C.P.P., sostenendo che la Corte di Appello di Torino aveva completamente omesso di verificare se sussistevano le condizioni del loro possibile proscioglimento.
Osserva la Corte che il rilievo non ha alcun fondamento. Quando l'imputato che abbia proposto appello rinuncia ad uno o più motivi dell'impugnazione, il perimetro del giudizio si restringe automaticamente nell'ambito della materia residua, non interessata dalla rinuncia, con la conseguenza che essendo inibito al giudice dell'appello prendere cognizione di quella parte della decisione sulla quale l'appellante ha fatto acquiescenza, non è poi possibile recuperare in cassazione alcuna doglianza sulle stesse parti interessate dalla rinuncia, essendo ciò precluso dall'art. 606 C.P.P.. Nè vale obbiettare che anche allorquando il procedimento si conclude nelle forme previste dall'art. 599 C.P.P. e cioè con l'applicazione della pena concordata tra le parti, il giudice ha l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 C.P.P., perché in realtà, nel caso in esame, sotto l'apparente denuncia della mancata applicazione di quella norma, i ricorrenti finiscono per proporre una rivalutazione, nel merito, di tutte le risultanze acquisite e già esaminate, al fine di ottenere una pronuncia assolutoria, rivalutazione non consentita in questa sede, sia perché esorbitante dai liti del sindacato di legittimità, sia perché preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione che una rivalutazione proponevano. Peraltro, nessuno dei ricorrenti ha indicato, in forma specifica, le risultanze probatorie che la Corte di Appello di Torino avrebbe trascurato ai fini dell'applicazione dell'art. 129 C.P.P., sicché anche sotto tale ultimo profilo le proposte impugnazioni sono inammissibili.
Non meritevole di accoglimento è il ricorso di AL IO. La condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, confermata dalla Corte di Appello
Torino, ha avuto ad oggetto un solo episodio, e cioè la partecipazione dell'imputato all'accordo intervenuto tra LU e Re in relazione al trasporto di una rilevante quantità di hascisc. L'imputato, con il proposto ricorso, ha dedotto la violazione degli artt. 114 e 133 C.P., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza ma nessuno dei rilievi dedotti può essere accolto.
La prova della partecipazione del PA a quell'episodio è stata desunta, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, dalle dichiarazioni dei correi Re, CA e AG, oltre che dalle sue stesse ammissioni: l'accusato non ha mai contestato, di fronte ai risultati investigativi acquisiti, di avere accettato l'invito fattogli da LU e diretto ad ottenere la possibilità di contrattare con Re le modalità di quel trasporto.
La consapevolezza da parte dell'imputato di prestare il suo aiuto a quell'illecita operazione ha trovato riscontro nella prova acquisita dai giudici sulla prospettazione dei rilievi che Re aveva formulato al ricorrente in ordine al comportamento di LU, resosi moroso nei pagamenti della droga importata dalla Spagna.
La sentenza impugnata, nel confermare quella del primo giudice, ha indicato e con rigore logico i motivi per i quali non poteva accreditarsi la tesi difensiva tendente a dimostrare la mancata consapevolezza dell'imputato dei reali rapporti intercorsi tra Re e LU: tale linea difensiva era smentita dalle dichiarazioni rese da Re NG, allorquando questi aveva precisato che l'offerta prospettatagli da PA, e cioè quella di assumere contatti con LU, era stata successiva alla manifestazione della sua disponibilità per un trasporto di droga dalla Spagna. E tale conclusione, per la sua intrinseca logicità, si sottrae ai rilievi indicati dal ricorrente.
Adeguata motivazione è anche contenuta nell'impugnata sentenza in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 del C.P. Orbene, perché sia concedibile tale attenuante, non è sufficiente, com'è noto, una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo abbia avuto un ruolo del tutto marginale, da risultare trascurabile nel quadro complessivo dell'attività criminosa eseguita.
E tale non è stato considerato il ruolo svolto da PA, essendosi accertato che mercè il suo determinante intervento, LU potè utilizzare Re per quella operazione: la sentenza impugnata anche a tal riguardo offre un'appagante motivazione, conseguente ad una esauriente ricostruzione dell'intera vicenda. Ugualmente congrua appare la motivazione in relazione alla determinazione della pena la Corte di Torino ha tenuto conto non solo dell'effettivo contributo offerto dall'imputato alla realizzazione di quel reato, ma anche della sua volontaria sottrazione alla custodia cautelare, valutata negativamente sulla prognosi del suo futuro comportamento e tale valutazione, per essere corretta espressione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, non è più censurabile in questa sede.
Pertanto, il ricorso del PA va rigettato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di RE NG, NO EN, RI IN, AR SS, SA BE e RE AR e rigetta il ricorso di AL IO.
Condanna tutti i ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento e, ciascuno, tranne il PA, anche al pagamento della somma di un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998