Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1997, n. 2412
CASS
Sentenza 17 dicembre 1997

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, prospettata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. per l'omessa previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di sostanza stupefacente oggetto del traffico cui è finalizzata l'attività dell'associazione per delinquere; e ciò in quanto il delitto associativo ivi contemplato è stato previsto dal legislatore per il suo intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosità, indipendentemente dal disvalore che può connotare ogni singolo episodio attuativo del programma criminoso, allo scopo di reprimere ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente. Ne deriva che la previsione di un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano oggetto dei delitti per la cui consumazione il sodalizio si sia costituito, non implica alcuna irragionevolezza ne' determina inique sperequazioni tra situazioni oggettivamente diverse.

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale ci si limita ad eccepire l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice applicata dai giudici di merito, posto che tale illegittimità, una volta che fosse dichiarata, non potrebbe che provocare un concreto risultato favorevole per i ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1997, n. 2412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2412
    Data del deposito : 17 dicembre 1997

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