Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva. (In motivazione, la Corte ha annullato la sentenza che aveva escluso l'ipotesi di cui all'art.73, comma quinto, d.P.R. n.309 del 1990, valorizzando esclusivamente la reiterazione nel tempo delle cessioni ed omettendo di compiere una valutazione globale ed unitaria dei diversi indicatori della lieve entità del fatto).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2017, n. 29132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29132 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
29 132-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.718 Vincenzo Rotundo -- Presidente - Maurizio Gianesini UP - 09/05/2017 R.G.N. 50490/2016 Andrea Tronci Angelo Costanzo Alessandra Bassi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER SI GO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/10/2016 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rigetto nel resto del ricorso;
udito il difensore, avv. Eva Di Fonzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del 18 marzo 2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato a SI GO ER la pena di anni 3 di reclusione ed euro 15.000 di multa, ritenuta la continuazione interna fra i contestati reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui ai capi 14) e 15) nonché con i fatti oggetto di altre condanne definitive (determinando la pena complessiva in anni 8, mesi 4 e giorni 3 di reclusione ed euro 40.830 di multa).
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso SI GO ER, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Eva Di Fonzo, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, lett. e), e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di penale responsabilità in relazione alle imputazioni di cui ai capi 15) e 14) della rubrica, sebbene fondato sulle sole e non univoche risultanze delle intercettazioni telefoniche (c.d. droga parlata) e nonostante l'assenza di riscontri obbiettivi.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, lett. e), e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale ritenuto erroneamente trattarsi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e non anche di sostanza c.d. leggera.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte escluso la sussistenza dei presupposti dell'ipotesi lieve in considerazione della frequenza delle cessioni e dell'imponente attività di spaccio, dunque sulla scorta di circostanze che, alla luce della previsione dell'art. 74, comma 6, stesso decreto, non possono ritenersi ostative alla configurabilità della fattispecie.
2.4. Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, avendo la Corte omesso di confrontarsi con gli specifici elementi evidenziati nell'atto d'appello, in particolare con la circostanza che si tratta di fatti risalenti a dodici anni orsono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al profilo concernente la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, mentre è infondato e va pertanto rigettato con riferimento agli ulteriori motivi.
2. Non colgono nel segno il primo ed il secondo motivo di doglianza con i quali il ricorrente censura la ritenuta integrazione del reato contestato anche con riferimento all'oggetto delle condotte di detenzione e cessione di stupefacenti. 2 2.1. Giova rammentare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono certamente costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Cass. Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Ancora, si è ribadito che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).
2.2. Di tali condivisibili regulae iuris ha fatto corretta applicazione il Collegio del gravame, là dove ha richiamato le "chiare e significative" emergenze delle intercettazioni (in particolar modo, delle telefonate - riportate nella motivazione della sentenza di primo grado intercorse fra SI GO ER e CA - Riboni, poi arrestato per detenzione di cocaina), che ha valutato alla luce della massima d'esperienza - rispondente a logica e senso comune -, secondo la quale un così importante via via dall'abitazione del ER previo appuntamento non possa altrimenti giustificarsi se non con un'attività di smercio di droga, ad ogni modo riscontrata dalle conversazioni monitorate sull'utenza di NO Cassar concernenti la rivendita al dettaglio della sostanza appena acquistata dall'imputato (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).
2.3. Al pari incensurabile nella sede di legittimità è il corredo argomentativo svolto in relazione alla tipologia di droga ceduta. La Corte lombarda ha invero evidenziato con considerazioni scevre da manifesta irragionevolezza - le ragioni sulla scorta delle quali abbia ritenuto che i riferimenti al "caffè" ed alle "sostanze da taglio" escludano che potesse trattarsi di sostanze diverse dalla cocaina, rispondendo ad un condivisibile dato d'esperienza che le droghe c.d. leggere non siano suscettibili di "taglio". 3 3. Come anticipato, coglie di contro nel segno il terzo motivo, col quale il ricorrente contesta il denegato inquadramento del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituente fattispecie di reato autonoma all'esito della novella del 2013 (con d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla I. 21 febbraio 2014, n. 10).
3.1. Il Collegio milanese ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'ipotesi lieve valorizzando "la frequenza delle cessioni" e "l'imponente attività di spaccio", aspetti che come correttamente rilevato dal ricorrente- -sono, quantomeno in linea teorica, certamente compatibili con l'invocata ipotesi lieve.
3.2. A norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la fattispecie incriminatrice in oggetto è configurabile allorquando il fatto "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità". Secondo il chiaro enunciato normativo, i diversi elementi contemplati dalla disposizione costituiscono soltanto dei dati sintomatici della non lieve entità del fatto, da valutare unitariamente alla luce del prudente apprezzamento del giudice. In tale senso è l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte espresso nella sentenza n. 35737/2010 (del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), là dove, nel ribadire il principio già affermato nel più ampio consesso (v. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668) - secondo il quale l'ipotesi in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" -, hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze" (nella specie, si trattava di una cessione a minore, giudicata compatibile con l'ipotesi della lieve entità).
3.3. Per altro verso, costituisce principio di diritto ormai stabilizzato quello secondo il quale l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. Ciò discende dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., là dove, nel prevedere l'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente la configurabilità dell'ipotesi c.d. lieve anche con riferimento agli episodi che 4 costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano e altri, Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678). Se ne inferisce che, come l'occasionalità della condotta non può da sola comportare il riconoscimento della fattispecie della lieve entità, allo stesso modo, il suo contrario non può di per sé costituire indice sicuro di inapplicabilità dell'ipotesi, dovendosi verificare a cura del decidente che dovrà motivare - specificamente sul punto se la condotta, pur connotata dalla predisposizione dei mezzi e dalla programmazione delle modalità esecutive, cioè da un'organizzazione, presenti contorni ad esempio, per il ristretto ambito spazio - temporale di operatività, per lo scarno numero di clienti, per la scarsa professionalità che consentano di ritenere minima l'offesa al bene giuridico - protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. D'altronde, la riconducibilità dello spaccio reiterato o organizzato all'ipotesi lieve non postula una risposta debole dell'ordinamento, potendo il giudice dosare la risposta sanzionatoria nell'ambito di un'ampia forbice edittale e dunque, se del caso, applicare una pena attestata sul massimo comminato dalla norma.
3.4. Tirando le fila delle superiori considerazioni, deve essere affermato il principio di diritto alla stregua del quale, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle sostanze, anche qualora eterogenea, né dalle modalità organizzate della condotta, potendo escludere il riconoscimento della fattispecie in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell'azione soltanto qualora possano ritenersi dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva e, dunque, di un elevato pericolo di diffusività della sostanza, inconciliabili con la fattispecie incriminatrice in parola (in motivazione Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, Rv. 269457).
3.5. A tali coordinate non si è conformata la Corte d'appello là dove ha sbrigativamente escluso la riconducibilità delle vicende sub iudice all'ipotesi lieve sulla scorta del semplice rilievo della reiterazione nel tempo delle cessioni, 5 omettendo così di operare la necessaria valutazione globale ed unitaria dei diversi indicatori della fattispecie invocata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuova delibazione circa la sussumibilità del fatto sotto l'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. trattamento sanzionatorio è, di 4. L'ultimo motivo concernente conseguenza, assorbito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 9 maggio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Alessandra Bassi ниюRotunde DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GIU 2017 GANZIARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A DICAS M E R P Pera Esposito ४०० E I N O Z 6