Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2015, n. 48391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48391 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
ACR 48 3 9 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2114/2015 VINCENZO ROMIS Dott. Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 15320/2015 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA Rel. Consigliere -Dott. GIUSEPPE PAVICH - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI RO N. IL 10/11/1982 AU DOMENICO N. IL 09/03/1983 DI IT DANIELE N. IL 19/12/1979 NA CARLO N. IL 16/11/1982 ZI TE N. IL 21/09/1959 VO EL N. IL 26/09/1961 ET VERONICA N. IL 18/02/1989 avverso la sentenza n. 10665/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele MAZZOTTA - quanto al incorrente AU DO, per l'umullaments che ha concluso : youyon rinvio limitatamente al tema fell amortimento dei rest Thi ai ai capir Bed F wel ditto finilicats is Ta ndle th Rome il 10.2. 2012. Rifetto il resto, quents al ricorrente ZI UR ammullamento, Con rinvio Limitatamente alla continuazione con il littoil delitto giusticats del Trifunale thi Milano con sutenza 21.9. 2012. Rifetto nel vento;
Rigething quanto agli altri ricorsi. - Udito, per la parte civile, l'Avv Usliti : Difearon tei ricorrent, the huume con concluse: PER ZI TE, RO, E VO E' PRESENTE L'AVV. STANISCIA ANGELO DEL FORO DI ROMA CHE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. SI DA ATTO CHE L'AVV. DEPOSITA SENTENZA DEL TRIB. DI ROMA. PER AU E' PRESENTE L'AVV. BOCCI ARTURO DEL FORO DI ROMA CHE SI RIPORTA AI MOTIVI E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO. PER AUTERI E PRESENTE L'AVV. GAITO ALFREDO DEL FORO DI ROMA CHE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. PER BN E' PRESENTE L'AVV. KROGH MASSIMO DEL FORO DI ROMA CHE SI RIPORTA AI MOTIVI E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO PER BN E' PRESENTE L'AVV. PLACANICA CESARE DEL FORO DI ROMA CHE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO CON ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA. PER ET E' PRESENTE L'AVV. GOLEMME TEMISTOCLE DEL FORO DI GROTTAFERRATA CHE SI RIPORTA AI MOTIVI E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO. PER DI IT E' PRESENTE L'AVV. BIFFA MASSIMO CHE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. RITENUTO IN FATTO Con separati atti, ZI ST, ZI AU, AU 1.- DO, DI IT NI, NA RL, VO NE e ET ER ricorrono (personalmente e/o a mezzo dei rispettivi difensori) avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma -sezione I^ penale- in data 29 aprile 2014, con la quale, in riferimento a varie imputazioni ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990, nonché ad imputazione di cui ALart. 74 D.P.R. 309/90 (contestata a tutti gli imputati tranne che alla ET): - quanto a DI IT NI, previa concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, veniva rideterminata in anni undici, mesi due e giorni venti di reclusione, la pena di anni quattordici di reclusione a lui inflitta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 27 maggio 2013; - quanto a NA RL, la pena inflitta con la detta sentenza veniva rideterminata in anni sette e giorni venti di reclusione (a fronte della condanna ad anni sette e mesi quattro a lui inflitta in primo grado); quanto agli imputati DI IT, ZI AU, AU, NA, ZI ST e VO veniva applicata la pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena;
- per il resto, veniva confermata la sentenza di condanna degli imputati emessa in primo grado (quanto ad ZI AU e AU ad anni 14 di reclusione;
quanto ad ZI ST e VO NE ad anni 6 e mesi 8 di reclusione;
quanto a ET ER ad anni 4 di reclusione ed € 20.000 di multa).
1.1. La vicenda per cui è processo riguarda l'acquisto, l'importazione dALestero, la detenzione e la cessione a terzi di svariati quantitativi di stupefacente (ecstasy, ketamina, cocaina) in una pluralità di episodi specificati ai capi da B ad F della rubrica e occorsi a cavallo fra il 2011 e il 2012; al capo A è invece contestato il reato associativo di cui ALart. 74 D.P.R. 309/1990 -di cui rispondono, come si ripete, tutti gli imputati ad eccezione di ET ER- nell'assunto che fra i coimputati sussistesse un programma criminoso costituito dal procacciamento di stupefacente prevalentemente dal mercato estero: I'AU, 'ZI AU e il DI IT vengono indicati come organizzatori del sodalizio, mentre gli altri imputati attinti dALaddebito vengono indicati come semplici compartecipi ALassociazione.
2. I motivi dei ricorsi possono riassumersi nei termini che seguono. - Quanto ad ZI AU e ZI ST:3. - 3.1.- il primo motivo di ricorso denuncia l'insufficienza e/o illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al delitto di cui ALart. 74 D.P.R. 309/1990, nell'assunto che si verserebbe non già nella detta fattispecie associativa, ma in un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato: ciò in relazione al breve arco temporale in cui si sono verificati gli episodi contestati e alla non comprovata indeterminatezza del programma criminoso, elementi ritenuti ostativi al riconoscimento di un pactum sceleris stabile e durevole nel tempo finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti. -3.2. Il secondo motivo di ricorso, riferito esclusivamente ALimputato ZI ST, denuncia l'insufficienza e/o illogicità della motivazione riferita alla partecipazione del medesimo al sodalizio criminoso di cui al capo A: tanto sulla base della mancata partecipazione dell'ZI ST ad alcuno dei reati-scopo, nonché in relazione al fatto che egli manteneva rapporti con gli altri imputati solo perché amici del figlio o suoi soci, al fatto che in una sola occasione il medesimo avrebbe riscosso un credito per conto del figlio AU, ed al fatto che non vi sarebbe alcun elemento per ritenere che egli fosse a conoscenza delle attività illecite del figlio e ALassenza di elementi -desumibili dalle conversazioni intercettate da cui ricavare l'adesione dell'ZI ST al sodalizio criminoso o la stessa conoscenza dell'esistenza di esso.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta l'insufficienza e/o illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 D.P.R. 309/90: a sostegno si denuncia che il rigetto della richiesta difensiva in tal senso è riferito unicamente al fatto che le offerte e richieste di droga "si riferivano sempre a quantitativi consistenti" come ricavabile dalle "numerose intercettazioni telefoniche" e dai "sequestri effettuati", senza alcuna ulteriore indicazione circa gli estremi di tali intercettazioni e sequestri. -3.4. Il quarto motivo di ricorso, riguardante il solo ZI AU, denuncia la carenza di motivazione e l'inosservanza di norme processuali in riferimento al mancato riconoscimento del reato continuato in relazione ai fatti contestati al capo D e in riferimento alla condanna riportata dALZI AU con sentenza 21.9.2012 del GIP presso il Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, per fatti commessi il 18.1.2012, sebbene per lo stesso fatto sia stata riconosciuta al coimputato NA RL la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. rispetto al reato associativo, e sebbene sussistessero tutti gli elementi (identità e omogeneità delle norme violate;
contiguità temporale) fra i fatti contestati ALZI AU e il reato giudicato in Milano, nonché fra quest'ultimo e i delitti contestati al NA. Sul punto, si duole parte ricorrente, la Corte di merito non si sarebbe pronunciata o quanto meno non avrebbe esplicitato la propria decisione sul punto. -3.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la carenza di motivazione e l'inosservanza di norme processuali in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a proposito del quale il diniego da parte della Corte territoriale si fonda unicamente sull""estrema gravità dei reati” e sulla "negativa valutazione della personalità degli imputati". -3.6. Con atto separato l'avv. Staniscia, sempre nell'interesse di ZI AU e ZI ST, ha depositato agli atti la sentenza n. 1232/15 del GIP presso il Tribunale di Roma, nell'assunto che la stessa trae origine dal medesimo compendio investigativo oggetto della sentenza impugnata e che in essa sarebbe stato escluso, con riguardo a tale AR ZA AN, il reato associativo di cui ALart. 74 D.P.R. 309/1990, sul presupposto della difformità delle modalità esecutive dei singoli reati. -3.7. In udienza, ad analoghi fini, la difesa degli imputati ZI AU e ST (e di VO NE) ha altresì depositato copia della sentenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale n. 4444/14 in data 17 marzo 2014, con la quale RO AN, ES AN e NO AN sono stati fra l'altro prosciolti dal reato p. e p. dALart. 74 D.P.R. 309/1990. -4. Quanto ad AU DO, il ricorso viene introdotto con due atti separati: uno a firma dello stesso imputato e uno a firma del difensore dello stesso, avv. Bocci. 4.1.-Il primo ricorso è presentato personalmente dALAU, che in esso nomina quale difensore l'avv. Raffaele Rochira del Foro di Roma. 4.1.1.-In esso si deduce quale primo motivo l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al riconoscimento del reato associativo di cui ALart. 74 D.P.R. 309/1990, in luogo della fattispecie del concorso di persone nel reato continuato: a differenza del consimile, primo motivo di ricorso degli imputati ZI AU e ST, l'AU lamenta l'occasionalità e la presenza accidentale dei correi e il fatto che egli, benchè indicato come uno dei promotori del sodalizio, non fosse né coinvolto né informato di come i correi medesimi stessero operando. - Quale secondo motivo di ricorso, l'AU denuncia la 4.1.2. contraddittorietà о manifesta illogicità della motivazione in mancanza, riferimento al rigetto, da parte della Corte territoriale, delle richieste difensive, anche in riferimento alle statuizioni cautelari. 4.1.3. -Con il terzo motivo, l'AU lamenta la carenza e illogicità della motivazione in relazione ai reati-fine: in particolare si contestano come carenti e illogici i motivi in base ai quali, in ordine al capo B, al ricorrente è stata attribuita la responsabilità non solo dell'importazione da Londra dello stupefacente trovato nella sua disponibilità il 18.12.2011, ma anche in concorso con altri dell'ulteriore quantitativo di droga oggetto dell'importazione, peraltro mai rinvenuto;
si denuncia inoltre la carenza e illogicità della motivazione da parte della Corte di merito in ordine al fatto che, in relazione a tale vicenda, I'AU fosse già sottoposto a separato procedimento penale, per il quale lo stesso aveva già riportato condanna in primo grado con riferimento allo stupefacente di cui egli era stato trovato in possesso (nel che si verserebbe in ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p.); e infine si contesta la carenza motivazionale sia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sia in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sia infine in ordine al capo F della rubrica ed in specie al rilievo attribuito dalla Corte di merito ai "frenetici" contatti telefonici intrattenuti dALAU per desumerne l'abitualità della sua attività di cessione di stupefacenti. In allegato al ricorso vi è copia della sentenza di condanna dell'AU, ALesito di giudizio abbreviato, da parte del Tribunale di Roma -VII^ sezione penale- in data 10.2.2012, per reato p. e p. dALart. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/1990 commesso in data 18.12.2011. - -4.2. Sempre nell'interesse di AU DO, l'avv. Bocci difensore di fiducia dell'imputato in virtù di nomina conferitagli il 15 giugno 2013- presenta ulteriore ricorso.
4.2.1. In esso si lamenta, con il primo motivo, il vizio di motivazione e la erronea applicazione della legge penale in riferimento al delitto associativo di cui al capo A, a fronte -si sostiene nel ricorso- di un unico fatto storico cui I'AU avrebbe partecipato (capi B ed F), riguardo al quale pure viene lamentata la carenza di valutazione da parte della Corte di merito, con particolare riferimento al contenuto dei contatti dell'AU con la coimputata BR e con FA AU;
per il resto, nel motivo di ricorso in esame si apprezzano argomenti sovrapponibili a quelli del primo motivo di ricorso contenuto nell'atto d'impugnazione personalmente sottoscritto dALAU, ai quali perciò si rinvia;
analoghe doglianze sono rivolte alla qualifica di organizzatore del sodalizio criminoso riconosciuta in capo ALAU, e anch'esse sono sostanzialmente sovrapponibili -sebbene più diffusamente trattate- rispetto a quelle formulate personalmente dALimputato sul punto. -4.2.2. Con il secondo motivo di ricorso (articolato in due distinti paragrafi), si lamenta inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione sotto il profilo del ne bis in idem, pur a fronte delle doglianze difensive rassegnate nell'atto di appello, sia in riferimento al mancato assorbimento dei reati di detenzione e vendita in quello d'importazione dello stupefacente, sia in riferimento alla precedente e già citata sentenza del Tribunale di Roma VII^ sezione penale- emessa a carico dell'AU il 10.2.2012 (con argomenti sovrapponibili a quelli personalmente formulati dALAU nel suo ricorso, ai quali si rinvia): ALuopo, sono allegati al ricorso sia il verbale di udienza avanti la Corte di Appello in data 29.4.2014, sia la detta sentenza. -4.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena. 4.3. - Ancora nell'interesse dell'AU, risultano inoltre rassegnati in atti motivi nuovi a firma dell'Avv. Alfredo Gaito, i quali ribadiscono e illustrano ulteriormente la natura apparente e contraddittoria della motivazione della Corte di merito circa il mancato riconoscimento del ne bis in idem riferito sia ai reati sub B ed F (in riferimento alla contestualità delle distinte condotte ivi contestate), sia al reato oggetto di condanna nella ridetta pronunzia del Tribunale di Roma -VII^ sezione penale- del 10.2.2012, pur a fronte delle postulazioni difensive avanti la Corte territoriale, puntualmente richiamate. Si contesta inoltre il compendio motivazionale -indicato come apparente e contraddittorio- riferito al riconoscimento, da parte della Corte di merito, del ruolo di promotore ascritto ALAU con riguardo al sodalizio criminoso di cui al capo A. -Quanto a DI IT NI, il ricorso presentato nel suo interesse 5. dALavv. Dell'Anno si articola in tre motivi. -5.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento ALattribuzione, al DI IT, della qualità di organizzatore dell'associazione criminosa di cui al capo A (art. 74 D.P.R. 309/1990), laddove invece il medesimo soggetto poneva in essere attività intercambiabili e meramente esecutive. -5.2. Con il secondo motivo di ricorso, a fronte del riconoscimento al DI IT delle attenuanti generiche, si censura la mancata valutazione e argomentazione di tutti gli elementi di cui ALart. 133 c.p. nella determinazione della pena -elementi lumeggiati nell'atto di appello- e il fatto che la pena sia stata ridotta in termini inferiori ai limiti massimi previsti dALart. 62 bis c.p.. -5.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia infine l'assoluta carenza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine ALaumento di pena applicato per i reati fine riconosciuti in continuazione con quello associativo. -5.4. Sempre nell'interesse del DI IT, l'avv. Biffa ha depositato memoria, richiamando e facendo propri anche in merito alla posizione dello stesso DI Lah IT- i motivi di ricorso articolati dai coimputati in ordine alla violazione di legge e alla insufficienza e/o mancanza di motivazione circa gli elementi da cui è stata inferita, in primo e in secondo grado, la sussistenza del sodalizio criminoso. Inoltre, nella memoria in parola si contestano gli elementi motivazionali in ordine alla posizione del DI IT quale "organizzatore" nell'ambito dell'associazione a delinquere, e al riguardo si illustrano ulteriormente le ragioni poste a base del ricorso presentato nell'interesse dello stesso imputato -6. Quanto a NA RL, il ricorso presentato nel suo interesse dagli avv.ti $ Krogh e Placanica si articola in due motivi. -Con primo motivo di ricorso, si contesta erronea applicazione della 6.1. legge penale e motivazione apparente e in taluni punti manifestamente illogica con riferimento al reato associativo ascritto al capo A: le censure riguardano il fatto che il NA sarebbe stato ritenuto compartecipe del sodalizio criminoso in L quanto presunto riciclatore dei relativi proventi -come tale, peraltro, estraneo 9 alla condotta associativa- e in riferimento alla sua partecipazione a un singolo reato-scopo (sub D) e alla carenza di elementi circa il suo apporto al sodalizio, a fronte della dubbia configurabilità del reato associativo, contestata in termini consimili a quelli articolati dagli altri coimputati. -6.2. Il secondo motivo di ricorso attiene più specificamente al reato di cui al capo D e al fatto che, pur a fronte di specifiche deduzioni e osservazioni difensive, la Corte territoriale avrebbe omesso di illustrare le ragioni del proprio convincimento circa la compartecipazione del NA ALimportazione di ecstasy da Berlino a Milano ivi contestata, con conseguente carenza e illogicità : motivazionale. 7. - Quanto a VO NE, la stessa personalmente ricorre deducendo quattro motivi di doglianza. -7.1. Con il primo motivo, la VO lamenta l'insufficienza e illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza del reato associativo di cui al capo A, con argomentazioni sostanzialmente -e in parte testualmente- sovrapponibili a quelle rassegnate nel primo motivo di ricorso presentato nell'interesse degli imputati ZI AU e ZI ST (rispettivamente figlio e marito della VO), alle quali pertanto si rinvia.
7.2. Con il secondo motivo di ricorso, la VO si duole dell'insufficienza e/o illogicità della motivazione circa la sua ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso e alla sua consapevole volontà di associarsi, con argomenti che in larga parte ricalcano -anche testualmente- quelli contenuti nel secondo motivo del ricorso ZI, in riferimento alla posizione di ZI ST (ragione per la quale si fa anche in questo caso rinvio a detti argomenti). А -7.3. Anche il terzo motivo di ricorso (riferito al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui ALart. 74 comma 6 D.P.R. 309/1990) ricalca l'analogo motivo di ricorso presentato nell'interesse di ZI AU e ST, alle cui argomentazioni si rinvia.
7.4. Analogamente, il quarto motivo (riferito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) ripropone le argomentazioni spese nel quinto motivo del ricorso Armuzzi, cui pertanto anche in questo caso si fa rinvio.
8. Quanto infine a ET ER, il ricorso presentato nell'interesse della stessa si articola in quattro motivi. 8.1.-Con il primo motivo di ricorso la stessa lamenta sostanzialmente la mancanza in parte qua della motivazione della sentenza impugnata, nell'assunto che la Corte territoriale, nel rigettare il primo e il secondo motivo di appello (miranti rispettivamente ALassoluzione dal reato di cui al capo B o, in subordine, alla riqualificazione dello stesso ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90), avrebbe omesso di motivare le ragioni del mancato accoglimento delle postulazioni difensive. -Col secondo motivo di ricorso viene denunciata l'inosservanza o 8.2. erronea applicazione dell'art. 192 c. 2 c.p.p., riferita al fatto che a carico della BR il quadro indiziario sarebbe fondato su n. 3 conversazioni telefoniche fra la stessa e ER DO, senza però che a tanto corrispondano riscontri oggettivi circa l'asserita posizione di intermediaria della BR nell'acquisto di droga da parte del coimputato (o circa le fonti di approvvigionamento della sostanza), ma solo presunzioni della Corte di merito riferite alla sorte del quantitativo di stupefacente non rinvenuto nella disponibilità dello stesso ER.
8.3. Con il terzo motivo -corredato da ampi richiami giurisprudenziali- la ricorrente si duole dell'inosservanza o erronea applicazione dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 -oggi costituente fattispecie autonoma e non più attenuante a effetto speciale-, non riconosciuta alla BR dalla Corte territoriale in virtù del "notevole impegno profuso" nell'attività criminosa a lei ascritta: lamenta la ricorrente che tale assunto si fonda unicamente su tre telefonate tra la stessa BR e l'ER, a fronte del modesto quantitativo di droga sequestrato a quest'ultimo e al ruolo marginale ricoperto dalla BR. 8.4. - Infine, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omessa motivazione e l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62 bis, riferita alla mancata concessione delle attenuanti generiche: viene in particolare denunciato che la Corte di merito ha negato la concessione delle attenuanti generiche alla BR senza distinguere la sua posizione da quella dei coimputati, sebbene alla ова stessa BR non fosse contestato il reato associativo ex art. 74 D.P.R. 309/1990, la stessa fosse incensurata e appena ventiduenne ALepoca dei fatti, e abbia fin dALinizio dimostrato un buon comportamento processuale: nel che, osserva la ricorrente, è ravvisabile anche l'omessa valutazione e motivazione circa i parametri di cui ALart. 133 c.p.. In forza di detti motivi, la ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, con assoluzione della BR;
in subordine, che venga annullata con rinvio in vista dell'applicazione dell'art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90 e della concessione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 9. - A premessa delle considerazioni di questa Corte in ordine ai motivi di ricorso proposti, si precisa che questi ultimi saranno esaminati tenendo conto della sovrapponibilità, totale o parziale, di alcuni di essi in relazione alle doglianze che ne formano oggetto: di tal che saranno trattati unitariamente i E motivi di ricorso per i quali le considerazioni di questa Corte valgono per più di un ricorrente. 10. - Quanto alle doglianze inerenti alla motivazione della sentenza impugnata circa la configurabilità del reato associativo (primo motivo ricorso ZI AU e ZI ST;
primo motivo ricorso presentato personalmente da AU DO;
primo motivo ricorso presentato : dALavv. Bocci per conto di AU DO;
primo motivo ricorso VO NE;
nonché, in parte qua, primo motivo ricorso NA RL), si tratta di motivi infondati e che, pertanto, non meritano accoglimento. 10.1. La Corte territoriale, nel motivare sul punto, ha ampiamente argomentato -e supportato con molteplici richiami alla giurisprudenza di questa Corte- il proprio convincimento, fondandolo sugli elementi fondamentali del reato contestato (esistenza di un gruppo i cui membri siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
organizzazione di attività personale e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
apporto individuale e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'illecita unione) e riportandolo con adeguati riferimenti esemplificativi a numerosi passaggi della vicenda per cui è processo;
ed ha illustrato compiutamente il ruolo svolto dai singoli imputati nell'ambito del sodalizio criminoso, pur nel quadro di una non rigorosa suddivisione dei compiti, ma in ogni caso attraverso stretti e ripetuti contatti finalizzati ALapprovvigionamento di vari tipi di stupefacente su diverse piazze estere, grazie a una rete di collegamenti tesa ALindividuazione, al rifornimento, al trasporto e poi alla collocazione sul mercato dello stupefacente in tal modo approvvigionato, nonché mediante un imponente numero di spostamenti in Europa, di movimenti di danaro e di contatti per via telefonica o telematica. -10.2. Riguardo alla censura mossa alla sentenza impugnata, si rammenta che questa stessa Sezione ha recentemente avuto modo di precisare che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui ALart. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (Cass. Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013 - dep. 23/12/2013, Amodio e altri, Rv. 257906). La natura dell'accordo intercorrente fra i compartecipi del reato associativo oggi contestato, per come illustrata nella pronunzia impugnata, appare rispondere sicuramente ai detti requisiti di stabilità organizzativa e indeterminatezza programmatica;
né può darsi rilievo ALarco temporale relativamente breve in cui sono stati commessi i reati-scopo contestati agli imputati, atteso che ciò che connota la natura associativa e la stabilità dell'accordo fra i compartecipi di un sodalizio criminoso non è l'effettiva durata delle attività illecite di detto sodalizio, ma risiede negli elementi caratterizzanti la struttura associativa e il proposito dei singoli associati di contribuire causalmente -e con reciproca consapevolezza- a una serie indeterminata di delitti che attuino il programma criminoso nel quale l'associazione trova la sua finalità: tali elementi distintivi ben possono fornire prova della sussistenza del sodalizio criminoso (e, con esso, del reato associativo) pur se lo stesso sia stato accertato in relazione a reati-scopo commessi in un volgere di tempo più o meno breve, qualora attraverso di essi sia possibile ricostruire i ridetti elementi caratterizzanti dell'associazione criminosa tanto sul piano oggettivo che su quello soggettivo. Di tanto l'impugnata sentenza fornisce, come detto, ampia motivazione, di tal che le censure al riguardo mosse dai ricorrenti non possono trovare accoglimento. -10.3. Giova infine precisare che alcun rilievo può svolgere, in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso de quo, la produzione difensiva della sentenza n. 1232/2015 del GUP presso il Tribunale di Roma, con la quale AR ZA AN è stato assolto dal reato p. e p. dALart. 74 D.P.R. 309/1990, a lui contestato nell'ambito del medesimo compendio investigativo: ciò in quanto nella prefata sentenza, che peraltro non risulta irrevocabile, il AR è stato assolto dALimputazione associativa "per non aver commesso il fatto”, in esito a considerazioni specificamente riferite al peculiare modus operandi che connotava le due operazioni contestate al AR quali "reati-scopo" della sua presunta compartecipazione ALassociazione, una sola delle quali vedeva come compartecipi alcuni degli odierni imputati (mentre l'altra esula completamente dALodierna imputazione loro mossa): di tal che, è di tutta evidenza l'irrilevanza dell'esito processuale di cui alla cennata sentenza del GUP di Roma rispetto ALodierna imputazione associativa. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al richiamo difensivo e alla produzione della sentenza n. 4444/14 del Tribunale di Roma in composizione collegiale (con la quale parimenti, giova precisare, il RO AN veniva assolto dai reati a lui ascritti -ivi compreso quello associativo- con la formula "per non aver commesso il fatto"), avuto riguardo fra l'altro alla specificità delle accuse ivi mosse ai coimputati degli odierni ricorrenti, sia in relazione al loro presunto ruolo nel sodalizio criminoso, sia in relazione ai reati-scopo loro attribuiti. Ciò anche tenuto conto del principio, affermato da questa Corte, secondo il quale l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Cass. Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014 - dep. 09/05/2014, Festante e altri, Rv. 259371; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18398 del 05/04/2013, Trebisacce, Rv. 255879). -11. Quanto ai motivi di ricorso inerenti alla partecipazione dei singoli imputati alla ritenuta associazione a delinquere, conviene procedere in relazione alle singole posizioni. 11.1.-In tal senso, il secondo motivo di ricorso nell'interesse di ZI ST e il secondo motivo di ricorso nell'interesse di VO NE (genitori di ZI AU) possono essere trattati congiuntamente e, altrettanto congiuntamente, debbono ritenersi infondati. 11.1.1. La Corte di merito, nel motivare sul punto, fa riferimento alla posizione dei due ricorrenti come soggetti che, in assenza del figlio, ne riscuotevano i crediti derivanti da attività illecite, e che intrattenevano serrati e frequenti contatti telefonici non solo con il figlio, ma anche con altri coimputati: vengono ad esempio richiamati, nella sentenza impugnata, i contatti e i trasferimenti di danaro intercorsi fra ZI ST e VO NE da una parte e il NA e l'AU dALaltra;
e si evidenzia l'inverosimiglianza di quanto argomentato dALZI ST e dalla VO in merito al fatto che i trasferimenti di danaro in favore del figlio ZI AU -che viveva a Barcellona- costituissero espressione del loro interessamento per costui, che a loro dire avrebbe necessitato di sostegno economico: in realtà, osserva la Corte territoriale, l'ZI AU era stabilmente insediato nella città catalana, ove . gestiva un ristorante insieme al NA, e non necessitava certo di aiuto economico : da parte dei genitori, se non per questioni legate al traffico di stupefacenti. In tal : senso, deve ritenersi che sia logica e adeguata la motivazione della Corte di . merito sulla compartecipazione dell'ZI ST e della VO NE ALattività criminosa, intesa anche come sodalizio finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti, nonché sulla loro consapevolezza di partecipare a detto sodalizio. 12. - Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso rassegnato personalmente da AU DO e il primo motivo di ricorso ' presentato, nel suo interesse, dALavv. Bocci, vi si contesta il ruolo di compartecipe dell'AU al sodalizio criminoso, nonché la qualifica di organizzatore allo stesso attribuita nell'ambito di detto sodalizio;
nei motivi aggiunti, sempre nell'interesse dello stesso imputato, l'avv. Gaito denuncia in particolare, più diffusamente, l'attribuzione ALAU del ruolo di organizzatore dell'associazione di cui al capo A. 12.1. - Devono ritenersi infondate, ad avviso di questa Corte, tanto le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata e riguardanti la compartecipazione dell'AU ALassociazione, quanto quelle riguardanti il suo ruolo di organizzatore. -12.1.1. Il contributo associativo dell'AU -arrestato il 18.12.2011 per il possesso di 110 gr. di ketamina e 20 gr. di ecstasy- si fonda, secondo la sentenza impugnata: - sulle dichiarazioni di RA TO e LL UC, arrestati nel possesso di un chilo di ecstasy e di 4 chilogrammi di hashish, dichiarazioni con le quali i due soggetti affermavano di detenere lo stupefacente per conto terzi, e che fornivano lo spunto investigativo in base al quale le indagini si erano concentrate F : sull'AU e su altri odierni imputati;
- sul contenuto di varie intercettazioni, intercorse fra l'AU ed altri originari od odierni coimputati (l'ZI AU, la ET -che fungeva da intermediaria per l'approvvigionamento di stupefacente-, la CO AU -separatamente giudicata, la quale sollecitava il pagamento di una somma di danaro pari a 1000 euro ALAU, il quale ne inviava a Londra il controvalore -792 sterline- alla FA, ma con il falso nome di NO EL) dalle quali è emerso che l'AU procacciava, d'intesa con I'ZI AU, partite di stupefacente sul mercato estero -in particolare a Londra e ad Amsterdam- da importare per la successiva cessione in Italia, ed è stata ricavata la provenienza dello stupefacente di cui al capo B da una partita di ketamina ed ecstasy destinata ad essere importata in Italia, in parte consegnata ALZI AU e in parte, appunto, ALAU (il quale si era incontrato con l'ZI nei giorni precedenti a Londra); sulla frequenza dei contatti fra l'AU e l'ZI AU, nonché con la FA e con la ET, giustificata dal primo in termini che la Corte di merito qualifica come inverosimili- con la necessità di acquistare a prezzo particolarmente conveniente piccoli quantitativi di droga, per saldare un suo debito con la FA, nonché con la passione -comune allo stesso AU e ALMU per gli eventi musicali in ambito europeo, in occasione dei quali essi acquistavano limitate quantità di stupefacenti per uso personale o di gruppo. La Corte territoriale osserva, ed argomenta correttamente, che la frequenza : e la natura dei contatti intercorsi fra l'AU e gli altri soggetti coinvolti, unitamente agli spostamenti dell'imputato in varie città europee, appaiono sproporzionate rispetto ai limitati e modesti obiettivi dichiarati dallo stesso AU. . Va aggiunto che quest'ultimo, come testimoniano secondo la Corte di merito gli esiti delle operazioni captative di conversazioni (alcune delle quali riportate • nella sentenza impugnata), era altresì dedito allo spaccio, anche autonomamente (se ne dirà a proposito del capo F), dello stupefacente procurato ALestero. Gli stretti legami dell'AU con gli altri soggetti coinvolti, riferiti ad approvvigionamenti e importazioni dALestero di sostanza stupefacente (riguardo ai quali pure risultano riportati alcuni stralci di conversazioni, sicuramente eloquenti, nella pronunzia impugnata), denotano secondo la Corte territoriale l'implicazione del ricorrente nel sodalizio criminoso, con argomentazioni logiche, coerenti e tutt'altro che apparenti, che, ad avviso di questa Corte, resistono alle censure al riguardo formulate ut supra. 12.1.2. Quanto alla qualità di organizzatore attribuita ALAU nell'ambito dell'associazione a delinquere di cui al capo A, correttamente la Corte territoriale ne conferma il fondamento con riferimento al contributo apportato dal ricorrente al sodalizio: si ricorda, in proposito, che la pronunzia richiama un orientamento fatto proprio anche da questa Sezione, in base al quale la qualifica di "organizzatore", ALinterno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Cass. Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008 - dep. 03/12/2008, Cela e altro, Rv. 242032: fattispecie relativa al riconoscimento della qualifica in capo al soggetto che manteneva per conto dell'associazione i contatti con il fornitore estero del sodalizio e con gli spacciatori reclutati nel territorio nazionale). Nella pur succinta motivazione della Corte di merito sul punto, è dato ravvisare, in modo comunque esaustivo, la sussistenza e la facile verificabilità di tali condizioni nelle condotte attribuite ALAU, in modo tale che, anche a tale riguardo, la motivazione contenuta nell'impugnata sentenza risulta scevra da illogicità e carenze sindacabili in questa sede di legittimità. 13. Parimenti infondate sono le censure mosse nel primo motivo di ricorso nell'interesse di DI IT NI e nella successiva memoria presentata dALavv. Biffa in merito al suo ruolo di organizzatore nell'associazione criminosa. Tale ruolo è dato evincere dalla complessiva narrativa contenuta 13.1.- nella sentenza impugnata, nel cui contesto espositivo il DI IT è descritto in più passaggi come soggetto coinvolto a un qualificato livello nell'organizzazione dell'importazione di stupefacente (vds. ad esempio vicende di cui al capo C, in stretto e costante contatto con altri odierni imputati, nonché di cui al capo E), ben introdotto nei canali di approvvigionamento transnazionale comuni agli altri soggetti coinvolti, nonché nell'organizzazione del trasporto dello stupefacente da importare. I contatti e le interazioni criminose del DI IT con i suoi referenti - che, per come descritti nella sentenza impugnata, testimoniano come l'organizzazione criminosa cui lo stesso apparteneva avesse una struttura non verticistica о piramidale, ma piuttosto "orizzontale", fatta di mutua collaborazione e assistenza (anche di tipo legale) di tutti gli associati, di c ramificazioni anche fuori dei confini italiani (in Olanda, in Spagna e perfino in Sudamerica), nonchè di compartecipazione anche alle attività organizzative finalizzate ALottenimento degli scopi criminosi del sodalizio- sono in buona parte da lui stesso ammessi e descritti nella memoria redatta l'11 marzo 2013 richiamata e riportata per estratto nella sentenza impugnata. Quanto al fatto che il DI IT, nell'operare al servizio del sodalizio, non avrebbe adottato decisioni autonome ed avrebbe in qualche modo eseguito direttive di altri compartecipi, va osservato che non per questo viene meno, in capo allo stesso, la nozione di organizzatore a lui attribuita: ALuopo appare pertinente -con riferimento alle condotte attribuite al ricorrente- il richiamo giurisprudenziale, contenuto nella sentenza impugnata, riferito ALattribuzione della qualifica di organizzatore "ALaffiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37370 del 07/06/2011 - dep. 17/10/2011, Bianchi e altri, Rv. 250491; vds. anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1793 del 03/06/1993). -14. Quanto al primo motivo di ricorso nell'interesse di NA RL, riferito al suo ruolo di partecipe nell'associazione a delinquere, anch'esso è infondato. -14.1. La doglianza al riguardo formulata dal ricorrente riguarda l'attività di riciclaggio dei proventi dell'associazione in relazione alla gestione del ristorante in Barcellona assieme a ZI AU, ma altresì investe direttamente le condotte attribuite al NA con riferimento al capo D, a loro volta sintomatiche del suo inserimento nel sodalizio criminoso di cui al capo A. A fronte delle censure difensive, va detto che la Corte di merito si sofferma sul ruolo del NA a . sostegno dell'ZI AU, suo socio nella gestione di un ristorante a Barcellona, illustrando in modo sintetico ma puntuale le circostanze in base alle quali trae il convincimento della compartecipazione del NA al contesto associativo, oltrechè ALimportazione di 210 grammi di ecstasy allo stato solido e 700 allo stato liquido, in relazione alla quale ZI AU veniva poi arrestato il 18 gennaio 2012: nella sentenza impugnata si ripercorrono non solo i passaggi di danaro attivi e passivi reiteratamente intervenuti tra lo stesso NA e i genitori di ZI AU (ossia gli odierni imputati ZI ST e VO NE), sintomatici -si legge nella sentenza impugnata- "del coinvolgimento degli imputati nella gestione dei proventi del traffico di stupefacenti e del sostenimento delle relative spese"; ma altresì le conversazioni intercorse fra il NA e l'ZI AU nell'imminenza dell'arresto di quest'ultimo, dimostrativi non solo della consapevolezza del NA circa la condotta illecita di ZI AU ma anche del suo apporto -non solo morale- a tale condotta, nonché fra lo stesso NA e i genitori dell'ZI, di cui la Corte territoriale argomenta in modo ampio e preciso l'attinenza ALimportazione di stupefacente contestata al capo D, al ruolo di concorrente in essa rivestito dal NA e al suo ruolo di compartecipe in riferimento ALimputazione associativa di cui al capo A. Particolarmente sintomatico, con riferimento ALintraneità associativa del NA, è il richiamo alle telefonate -menzionate nella sentenza impugnata in cui il NA conversa con i genitori di ZI AU, dopo I l'arresto di quest'ultimo, delle spese legali da affrontare, e che egli si è detto disponibile a sostenere;
così come alla telefonata del 26 gennaio 2012 fra il NA e l'ZI ST, in cui quest'ultimo chiede e ottiene dal NA l'assicurazione di portare in Italia il computer del figlio, rimasto in Spagna, nel timore che ALinterno di esso siano contenute notizie o dati compromettenti ai fini delle indagini. Ne discende che il vizio di motivazione oggetto di censura difensiva nel primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del NA è infondato e non merita accoglimento. 15. - Passando agli ulteriori motivi di ricorso, più specificamente riferiti ai reati-scopo, valgono le seguenti considerazioni. -16. Quanto al motivo di ricorso dell'AU circa l'addebito di cui al capo B con riferimento al quantitativo di stupefacente ulteriore rispetto a quello trovato in suo possesso, e, correlativamente quanto al primo e secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di ET ER, le doglianze sono infondate e vanno respinte. La sentenza impugnata dà ampiamente conto, nella motivazione, delle ragioni sulle quali si fonda il convincimento in ordine al fatto che lo stupefacente sequestrato ALAU il 18.12.2011 fosse solo una parte della partita destinata a essere importata nell'ambito della stessa operazione criminosa: ragioni che riposano su numerose intercettazioni telefoniche, alcune delle quali riportate per stralcio nella motivazione della sentenza (vds. pagine 1, 2, 19 e 20 sentenza Corte Appello di Roma) e che paiono sufficienti a questa Corte ai fini del necessario compendio motivazionale in ordine al reato di cui al capo B, e a disattendere le censure circa i presunti vizi di motivazione denunciati dai ricorrenti. -16.1. Per ragioni in parte similari va dichiarato infondato il motivo • conclusivo del ricorso personalmente presentato dALAU DO, riferito alla motivazione della Corte di merito circa la configurabilità, a carico dello stesso, degli estremi del reato di cessione di stupefacenti di cui al capo F. Sebbene il ricorrente lamenti che il fondamento dell'accusa de qua riposerebbe unicamente sulla frequenza dei contatti telefonici (definiti in sentenza "frenetici") tra l'AU e soggetti terzi, va detto che la sentenza impugnata offre . altresì contezza del tenore dei contatti telefonici in base ai quali l'AU è stato ritenuto responsabile del reato di cessione a terzi di sostanza stupefacente: - ci si riferisce ad esempio alla telefonata, menzionata a pagina 2 della pronunzia impugnata, occorsa il 18 dicembre 2011, giorno dell'arresto dell'AU, in cui alla domanda di uno sconosciuto, che gli chiedeva se egli disponesse di VI EI o AR AL (indicate come espressioni codificate riferite a AM ed ecstasy), l'AU rispondeva in modo affermativo (e infatti, lo stesso giorno, egli veniva trovato in possesso di grammi 20 di ecstasy e grammi 110 di ketamina). 17. - Per evidenti ragioni di sovrapponibilità argomentativa rispetto a quanto già osservato a proposito dell'imputazione associativa, e per gli stessi motivi (v. supra, par. 14.), deve ritenersi parimenti infondato il secondo motivo di ricorso nell'interesse di NA RL, riferito al suo ruolo di compartecipe nel reato di cui al capo D: sul punto, come già osservato a proposito del motivo di ricorso riferito al delitto associativo di cui al capo A, la motivazione della sentenza impugnata appare sufficientemente esaustiva, logicamente immune da censure e tale da rendere evidente il ruolo di concorrente del NA nel reato-scopo in esame. Au 18. Possono essere congiuntamente trattati i motivi di ricorso riferiti alla mancata derubricazione della fattispecie associativa nell'ipotesi di cui al comma VI dell'art. 74 D.P.R. 309/1990, nonché alla mancata derubricazione dei reati scopo in ipotesi riconducibili a quella di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/1990. Ci si riferisce pertanto al terzo motivo di ricorso nell'interesse di ZI AU e ST;
al terzo motivo di ricorso nell'interesse di VO NE;
al terzo motivo di ricorso presentato personalmente da AU r DO;
al terzo (e, in parte qua, al primo motivo) di ricorso presentato nell'interesse di ET ER. -18.1. In estrema sintesi, tutte le censure de quibus vertono sulla derubricabilità o meno dei reati contestati (sia quello associativo che i reati scopo) in ipotesi qualificabili come di lieve entità. -18.2. Va premesso, con peculiare riguardo ALimputazione associativa, che secondo l'indirizzo di questa Corte l'ipotesi prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano . sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dALart. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309 (Cass. Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 dep. 31/01/2013, Abate e altri, Rv. 254194; in senso- conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 48676 del 14/05/2014). 18.3. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è esaustiva e non abbisogna di particolari commenti, facendo riferimento fra l'altro -in termini pienamente compatibili con il caso di specie- ad ulteriore giurisprudenza di questa Corte, nella quale si precisa che, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui ALart. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento T anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti ALassociazione (Cass. Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004 - dep. 27/09/2004, Benevento ed altri, Rv. 230372; e vds. Cass. Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013 - dep. 17/09/2013, Cuomo e altri, Rv. 256289). Ora, dal complesso dei fatti oggetto del giudizio di merito e delle prove ivi raccolte e illustrate dalla Corte territoriale, emerge con chiarezza che i quantitativi di sostanza stupefacente trattata dai coimputati erano in generale tutt'altro che trascurabili;
e che l'importazione di essi richiedeva e implicava un assetto organizzativo certamente inspiegabile con approvvigionamenti di modesti quantitativi, ed effettivamente predisposto dagli odierni imputati. 18.4. Quanto alla riconducibilità al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 del reato ascritto in particolare agli imputati AU e ET (capo B), la Corte territoriale ha debitamente precisato nella pronuncia oggetto di ricorso che l'AU DO, i cui contatti con ET ER sono stati ampiamente illustrati sia nella sentenza impugnata che supra, fu trovato in possesso di 110 grammi di ketamina e 20 grammi di ecstasy, in occasione del suo arresto avvenuto il 18 dicembre 2011, e che tale quantitativo non costituiva che una parte dello stupefacente che doveva essere importato nella medesima : operazione;
a ciò si aggiunga, come ampiamente argomentato dalla Corte di merito, che gli stessi contatti occorsi fra l'AU e la ET fanno evidentemente riferimento a quantitativi di stupefacente assolutamente non riducibili a dosi di modesta entità e incompatibili eo ipso con la derubricazione dell'imputazione di cui trattasi nella lex mitior. 18.5. Da quanto precede discende l'infondatezza dei motivi di ricorso ai fini dell'invocata derubricazione dei reati de quibus in ipotesi di lieve entità. 19. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, agli stessi si addice una valutazione effettuata singolarmente sulle posizioni di ciascun ricorrente. -20. Quanto al secondo motivo di ricorso presentato personalmente da AU DO, che si riferisce al mancato accoglimento delle doglianze difensive sia in riferimento alla sussistenza delle ipotesi di reato a lui contestate sia in riferimento ai provvedimenti cautelari adottati a suo carico, lo stesso deve ritenersi palesemente generico -in quanto affetto da mancanza di specifica correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione- e, dunque, inammissibile. -Quanto ai motivi di ricorso nell'interesse di AU DO 21. riferiti alla mancata concessione al medesimo delle circostanze attenuanti generiche (si richiama, in parte qua, il terzo motivo del ricorso presentato personalmente dallo stesso imputato, nonchè il terzo motivo di ricorso presentato nel suo interesse dALavv. Bocci), gli stessi sono palesemente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Ed invero, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale è pienamente sufficiente e rispondente ai requisiti fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (da ultimo, vds. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Rv 259899); ed a tanto la Corte di merito ha provveduto sia richiamando il peculiare disvalore della condotta, sia nell'intero compendio motivazionale riferito alla vicenda, ampiamente indicativo della gravità del fatto. Nella specie, poi, la motivazione oggetto di doglianza è tale da richiamare gli elementi, ritenuti significativi, di cui ALart. 133 c.p., che come è noto sono indicati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte come i parametri cui il giudice deve attenersi nel concedere o negare le circostanze attenuanti di cui ALart. 62 bis c.p., nel senso però che egli può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dALart. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o ALentità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex multis vds. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). In linea con tali valutazioni, in altra recente pronunzia questa Corte ha precisato che motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). In tale quadro, è evidente che la valutazione di sintesi operata dalla Corte di merito risponde pienamente ai requisiti motivazionali indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata. 22. - Ancora con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per analoghe ragioni sono inammissibili perché manifestamente infondati il quinto motivo di ricorso presentato nell'interesse di ZI AU e ST e il quarto motivo di ricorso presentato nell'interesse di VO NE, nonché il quarto motivo di ricorso presentato nell'interesse di ET NE. Al riguardo, questa Corte si limita a richiamare le considerazioni testè svolte a proposito dell'analogo motivo di ricorso presentato personalmente da AU DO e, separatamente, dal suo difensore, sicuramente valevoli anche nei riguardi degli imputati ZI (AU e ST) e VO. -23. Sempre con riferimento alle attenuanti generiche, ma in questo caso con riferimento alla mancata diminuzione della pena nella massima estensione, il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di DI IT NI è infondato. 23.1. È infatti ben vero che la Corte di merito avrebbe potuto in teoria diminuire la pena, per effetto della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, in misura maggiore rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata;
ma è altresì vero che, dando ampia motivazione da un lato in ordine alla gravità dei fatti, dALaltro in ordine al più favorevole trattamento sanzionatorio nei riguardi del DI IT (in relazione al suo atteggiamento Ан collaborativo), la Corte territoriale ha comunque assolto a un obbligo di motivazione circa la determinazione della pena in termini che, verificati alla luce della giurisprudenza di questa Corte in casi simili, non consentono di ravvisare alcun vizio di legittimità. Al riguardo, si richiama Cass. Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010 - dep. 08/04/2010, Puzzo, Rv. 246820, secondo la quale non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento, non operi la riduzione di pena + nella massima misura possibile in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta;
ed ancora, si richiamano Cass. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931, e -in termini- Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 236992, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. -24. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso di DI IT NI, riferito alla carenza di motivazione circa l'entità dell'aumento di pena per la continuazione con riferimento ai reati-satellite. L'aumento di pena è stato determinato in cinque mesi di reclusione per ciascuno reato-scopo, non dissimilmente da quanto stabilito per gli altri coimputati;
ciò, ad avviso di questa Corte, oltre a non comportare un aggravio di pena particolarmente significativo in rapporto al disvalore dei fatti-reato ascritti al ricorrente e alle pene edittali per essi previste, integra sia pur indirettamente una motivazione sufficiente;
oltretutto, la prevalente giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati;
non sussiste, [ invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (vds. Cass. Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 - dep. 25/11/2014, Iussi e altri, Rv. 261424; Cass. Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014 - dep. 02/02/2015, Di Palma e altro, Rv. 262313). Al riguardo, è ben vero che in una recente sentenza questa Sezione ha formulato un principio di diritto apparentemente diverso (Cass. Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015 - dep. 02/07/2015, Puggillo, Rv. 264101), ma nel caso di specie si aveva cura di precisare che "una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti А dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui ALart. 133 c.p., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4^, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2^, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4^, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197)". Perciò, riportando siffatti principi al caso che ne occupa, appare evidente come alcun vizio di motivazione sia nella specie ravvisabile in punto di motivazione dell'aumento di pena per i reati-satellite, aumento -come si è visto- contenuto in termini assai moderati, oltrechè identico per i diversi imputati. 25. - Circa il quarto motivo di ricorso nell'interesse di ZI AU, riferito al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato a lui contestato al capo D e una precedente sentenza del GIP presso il Tribunale di Milano in data 21.9.2012 (indicata nel ricorso come irrevocabile), trattasi di motivo inammissibile. Al riguardo, infatti, si rammenta che in base ALindirizzo seguito da 25.1. - questa Corte è inammissibile, per mancato rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723; nello stesso senso, vds. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014 Cc. -dep. 16/10/2014- Rv. 260994; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014 Ud. dep. - 29/05/2015- Rv. 263601). Nel caso di specie, il ricorrente non ha né trascritto, né allegato la sentenza cui il motivo di ricorso in esame fa riferimento, limitandosi a menzionare data di emissione e autorità giudiziaria che l'ha emessa, a precisare che la sentenza è passata in giudicato e a specificare che la richiesta di riconoscimento della continuazione de qua è stata formulata e verbalizzata avanti la Corte di merito;
ciò, però, non soddisfa le condizioni di autosufficienza prescritte dalla giurisprudenza di questa Corte, condizioni che valgono nel giudizio di cognizione, sia in sede di merito (si ricordano, al riguardo, le condizioni per il soddisfacimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte come precisate da Cass. Sez. 2, n. 9275 del 14/02/2014 dep. 26/02/2014, Tassone, Rv. 259069, nonché Cass. Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014 - dep. 03/03/2015, Infantolino, Rv. 262817) sia, e a maggior motivo, nel giudizio di legittimità. Pertanto, il motivo di ricorso in esame così articolato non supera il vaglio di ammissibilità. 26.- Devono invece ritenersi fondati, e tali da determinare l'annullamento parziale con rinvio della pronunzia impugnata, il ricorso presentato personalmente da AU DO (in parte qua) e il secondo motivo di ricorso presentato, sempre nell'interesse dell'AU, dALavv. Bocci (e ripreso nella memoria dell'avv. Gaito), laddove essi si riferiscono sia alla carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ragioni del mancato assorbimento dell'imputazione di cui al capo F (cessione a terzi di sostanza stupefacente) in quella di cui al capo B (importazione e detenzione di sostanza stupefacente); sia alla carenza di motivazione circa la violazione del principio del ne bis in idem, con riguardo alla precedente sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 10.2.2012 in separato procedimento (n. 22776/2011 R.G.Dib.), vertente su ipotesi di detenzione, da parte dell'AU, quanto meno di una parte dello stesso quantitativo di stupefacente (ecstasy e ketamina) oggetto dell'odierno capo B, sequestrato ALimputato in data 18.12.2011. 26.1. Quanto al primo dei due aspetti considerati, è fondata la censura secondo cui la Corte di merito ha completamente omesso di motivare -pur a fronte di specifica doglianza difensiva- circa la pluralità di condotte criminose ascritte ALAU ai capi B ed F e la sussistenza o meno di ipotesi di assorbimento, ovvero di concorso formale di reati: al riguardo, è noto che l'indagine circa la configurabilità dell'una o dell'altra ipotesi necessita di apposito scrutinio, atteso che l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorchè il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dALaltro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (ex multis, vds. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7404 del 15/01/2015 Ud. -dep. 19/02/2015- Rv. 262421); nella specie, la prospettazione difensiva si riferisce a un quantitativo di stupefacente rispetto al quale l'importazione e la detenzione da parte dell'AU risulterebbero contestuali ai contatti tra lo stesso imputato e presunti acquirenti, ai quali il prevenuto fornisce informazioni circa le tipologie di stupefacente detenuto;
a fronte di ciò, la Corte territoriale non ha speso alcun argomento circa i motivi di rigetto della richiesta difensiva di valutare l'assorbimento dell'ipotesi di reato di cui al capo F in quella contestata al capo B;
perciò la motivazione è, sul punto, carente. 26.2. Quanto poi ALinvocato ne bis in idem tra il fatto contestato ALAU al capo B e la precedente sentenza di condanna emessa a carico dello stesso AU in data 10.2.2012, quest'ultima si riferisce, sia pure in parte (ossia con specifico riferimento allo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato il 18.12.2011), allo stesso fatto oggetto dell'imputazione di cui al citato capo B. Ora, va precisato che al riguardo ricorrente ha assolto ALonere di allegazione producendo copia della sentenza del 10.2.2012, dalla quale si evince la fondatezza dell'assunto, avendo il ricorrente già riportato condanna, con detta sentenza, in relazione ALaddebito in parola. Risulta perciò evidente che, quanto meno con riferimento al quantitativo di ketamina ed ecstasy sequestrato ALAU il 18 dicembre 2012, è fondata la prospettazione circa l'esistenza di un'ipotesi di (almeno parziale) ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. rispetto alla ridetta sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica;
e va detto che, sul punto, la sentenza impugnata ha bensì dato conto della denuncia da parte del ricorrente della pendenza di altro procedimento per lo stesso fatto, ma al riguardo ha ancora una volta omesso di rendere motivazione. 27. Poiché, comunque, ambedue i motivi di annullamento sopra indicati comportano un riesame da parte del giudice di merito in ordine, da un lato, alla sussistenza o meno dei presupposti circa l'assorbimento del delitto di cui al capo F in quello di cui al capo B e, dALaltro, in ordine alla verifica delle condizioni per la sussistenza del ne bis in idem di cui sopra, nonché della relativa incidenza quoad poenam, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle dette questioni, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. Per il resto, i ricorsi vanno rigettati, con condanna di tutti i ricorrenti (eccezion fatta per AU DO) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, nei confronti di AU DO, limitatamente alla questione concernente l'assorbimento dell'imputazione a lui mossa al capo F in quella di cui al capo B, nonché alla questione relativa ALapplicabilità dell'art. 649 c.p.p. in relazione al fatto contestato ALAU al capo B e alla precedente sentenza di condanna emessa a carico dello stesso AU dal Tribunale di Roma in data 10.2.2012; rigetta nel resto il ricorso dell'AU. Rigetta i ricorsi di ZI ST, ZI AU, DI IT NI, BN RL, VO NE e ET ER e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5.11.2015. IL PRESIDENTE (Vincenzo ROMIS), EX IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Giuseppe PAVICI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Don Giovara RUILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 BIC. 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Gigton RUELLO