Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2007, n. 43409
CASS
Sentenza 18 ottobre 2007

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In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti, qualora venga contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, potendo trarre il proprio convincimento in merito da altre circostanze che consentano di attribuire con certezza le voci intercettate. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti sufficienti all'identificazione dell'imputato il ricorrente utilizzo nel corso delle conversazioni del suo notorio soprannome, l'origine di alcune telefonate intercettate dall'utenza a lui intestata e il fatto che nel corso di una queste egli si fosse rivolto alla propria madre appellandola come tale).

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  • 1Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2007, n. 43409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43409
Data del deposito : 18 ottobre 2007

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