Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti, qualora venga contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, potendo trarre il proprio convincimento in merito da altre circostanze che consentano di attribuire con certezza le voci intercettate. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti sufficienti all'identificazione dell'imputato il ricorrente utilizzo nel corso delle conversazioni del suo notorio soprannome, l'origine di alcune telefonate intercettate dall'utenza a lui intestata e il fatto che nel corso di una queste egli si fosse rivolto alla propria madre appellandola come tale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2007, n. 43409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43409 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO SC - Presidente - del 18/10/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE SC - Consigliere - N. 1537
Dott. ROMIS VI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 006531/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC AL, N. IL 15/02/1956;
2) LL LO, N. IL 27/09/1965;
3) LL IN, N. IL 18/01/1964 (DET. PER ALTRO);
4) LL GE, N. IL 08/04/1962;
5) LL AR, N. IL 30/12/1966;
6) ESPOSITO CE, N. IL 28/04/1965;
7) SO CE, N. IL 04/07/1962;
8) EL ZI, N. IL 12/09/1993;
9) SS NA AR, N. IL 04/10/1957;
10) SS ARCLO, N. IL 11/11/1965;
11) AR US, N. IL 09/02/1963;
12) ROMANO CARMELA, N. IL 17/05/1974;
13) UB RA, N. IL 02/10/1967;
avverso SENTENZA del 26/05/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE RA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da LL LO, SO SE e AR EP) e la inammissibilità di parti civili.
Uditi i difensori Avv. PAGLIANO per LL LO e CE AR e Avv. PAGANO per AR EP che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GR AR, CE LO, CE AR, LO VI, CE AR, UB SC, AR EP, AN AR, GR NN AR, SI VI, CE AR, TI AS e GR PA sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata, insieme ad altri imputati, le cui posizioni processuali non interessano nel presente giudizio, con sentenza del 9 marzo 2004, per i reati di detenzione a fine di spaccio, acquisto, trasporto e vendita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di questi delitti, aggravata dal numero delle persone, ricoprendo il CE AR il ruolo di promotore ed organizzatore, CE AR e GR NN AR, quella di coordinatori e vicari del primo, GR PA quello di direttore e protettore da interferenze esterne e tutti gli altri quali partecipi materiali con differenti funzioni (rivenditori al dettaglio di droghe, procacciatori e custodi di stupefacenti, sorveglianti il regolare svolgimento dell'attività criminosa attraverso una preordinata distribuzione sul territorio in modo da segnalare tempestivamente l'arrivo della polizia nel luogo di commissione dei delitti).
La Corte di appello di Napoli, decidendo sull'impugnazione proposta anche dai predetti imputati, condannava, sull'accordo delle parti, UB SC e GR PA per i delitti loro ascritti, ritenute insussistenti cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e congrua la pena concordata, mentre, dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio in ordine al reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, condannava gli altri appellanti solo per il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 cit. con le aggravanti contestate a tutti ed a ciascuno, diminuendo le pene irrogate dal primo giudice sia in conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di nullità della sentenza per quanto attiene al primo delitto su indicato sia, in alcuni casi, per il riconoscimento della prevalenza (TI AS, AR EP e AN AR) o dell'equivalenza (GR NN AR) delle attenuanti generiche sull'aggravante del numero delle persone associate. Avverso detta sentenza, i predetti imputati proponevano ricorso per cassazione. Il GR AR deduceva il vizio di travisamento del fatto e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione in tema di responsabilità sia in ordine all'identificazione del predetto nelle poche intercettazioni telefoniche, basate solo sul termine "sora", utilizzato per identificare la sorella NN AR, mentre in altre intercettazioni tali termini erano relativi ad un intercalare affettuoso tra imputati non avvinti da vincolo di parentela, sia con riguardo al delitto D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, poiché non sussistevano i presupposti per applicare detta fattispecie e, comunque, il contenuto delle intercettazioni telefoniche non consentiva di accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente.
Dette ultime censure svolgevano con differenti articolazioni, relative alle diverse posizioni, e con diversa specificità, pur se, quasi sempre generiche, CE LO, CE AR, AR EP, AN AR, GR NN AR, SI VI ed TI AS.
In particolare CE LO lamentava:
a) la violazione dell'art. 407 c.p.p. e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, poiché, per stessa ammissione degli operanti, l'attività di prevenzione sul territorio era stata attuata fin dal 1994, ed in data 16 gennaio 1995 era stata emessa una misura cautelare, sicché il termine di due anni per la conclusione delle indagini sarebbe dovuto scadere, al massimo, all'inizio del 1997, giacché non poteva assumere influenza la formale iscrizione del ricorrente nell'apposito registro delle notizie di reato il 15 ottobre 1996, in quanto molto tempo prima erano stati svolti atti di indagine nei suoi confronti;
b) l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 cit. e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto per l'impossibilità di ritenere detto imputato compartecipe dell'associazione per i motivi esposti in appello, giacché non sussisteva alcuna stabile retribuzione, poiché il prevenuto richiedeva "un regalo" cioè una regalia per un solo episodio di detenzione di droga, limitato al periodo giugno-dicembre 1996, sicché pure detta funzione di depositario della sostanza stupefacente era occasionale, mentre non era provata la volontà e la coscienza di partecipare ad un sodalizio criminoso, non rinvenibile nella partecipazione ad un solo episodio ed in altre intercettazioni intercorse tra altri soggetti, tanto più che la sorella AR, "membro direttivo dell'organizzazione", notiziava uno spacciatore di doversi recare da LO, per cui egli non poteva considerarsi inserito stabilmente nell'organizzazione;
c) identici vizi venivano desunti in relazione ai tre indici indicati nell'impugnata sentenza, consistenti nella prestazione di un'attività lavorativa in tutto o in parte in favore del gruppo, una periodica retribuzione ed una stabile detenzione dello stupefacente, perché, al fine di dimostrare la sussistenza del primo criterio, la compartecipazione sarebbe discesa dall'assenza di un lavoro stabile lecito e dall'interpretazione del contenuto di alcune intercettazioni, il cui significato, invece, era ambiguo, giacché in una si affermava soltanto la tossicodipendenza del ricorrente ("fuma"), nell'altra si diceva che "sta lavorando" senza specificare l'attività svolta, mentre, per quel che concerne il secondo indice, in una intercettazione non si parlava di questioni economiche, nell'altra si richiamava il "regalo" cioè una regalia ed in una diversa si diceva di "portare i soldi, il milione" senza indicare l'origine di detto provento, e, per quanto attiene all'ultimo indice, nella prima telefonata si diceva al prevenuto "di preparare", ma non si sa che cosa, nella seconda si invitava la sorella a portare a casa del ricorrente "un'imbasciata", nella terza uno degli imputati informava un terzo di recarsi da IU a prendersi la roba ed in una quarta, nel dicembre 1996, il prevenuto diceva al fratello AR di tenere "ancora lui quell'imbasciata, che gli aveva chiesto tempo addietro di tenere", mentre la compartecipazione criminosa non poteva essere ricavata dall'essere il ricorrente più volte citato in altre telefonate, chiedendo di essere condannato solo per l'episodio di detenzione di stupefacente oppure per il delitto di assistenza all'associazione (art. 428 c.p.), giacché "nel concetto di rifugio - .. diverso da quello di vitto o alloggio" poteva includersi l'occultamento del corpo di reato;
d) il diniego di effettuazione di una perizia fonica, considerata prova decisiva, perché l'identificazione del ricorrente nelle telefonate intercettate veniva effettuata in base al soprannome IU senza considerare che tra gli imputati vi era GR AR, fratello della cognata di CE LO, al termine "sora", legato a vincoli di parentela, ed all'affermazione del M.llo Commentale, ascoltatore delle intercettazioni, secondo cui lo aveva riconosciuto, perché lo aveva fermato alcune volte;
c) la violazione dell'art. 62 bis e 133 c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, perché la Corte territoriale, "pur avendo riconosciuto il limitatissimo apporto fornito" dal ricorrente all'associazione non concedeva le attenuanti generiche, neppure con un giudizio di graduazione rispetto all'aggravante di equivalenza.
CE AR si doleva dell'omessa concessione delle attenuanti generiche, nonostante il limitato apporto all'associazione. LO VI, invece, indicava quali censure la violazione dell'art. 429 c.p.p. anche in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per mancata enunciazione del fatto reato,
l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 cit. e l'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità, tratta da pochissime telefonate di vario e differente contenuto, la nullità delle intercettazioni telefoniche e l'erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione, poiché la continuazione con precedente sentenza di condanna definitiva per traffico di stupefacenti poteva essere dedotta dal certificato del casellario giudiziale, e chiedeva la modifica della data di cessazione della permanenza, coincidente con quella dell'arresto.
CE AR ravvisava nell'impugnata sentenza la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la carenza, l'illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, poiché si era proceduto ad un'interpretazione forzata del contenuto delle telefonate intercettate senza valutare attentamente le risultanze processuali, e l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche.
UB SC enunciava quali motivi la violazione dell'art. 129 c.p.p. e l'omessa motivazione sul punto e la mancata estensione della dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, pur avendo patteggiato la pena in appello. Tale ultima censura veniva svolta pure da GR PA, mentre AN AR formulava quali motivi il difetto di motivazione in tema di responsabilità e l'erronea applicazione dell'art. 114 c.p. in presenza di un ruolo marginale e trascurabile in seno all'organizzazione criminosa. AR EP deduceva la violazione del cit. D.P.R. art. 74, commi 1 e 3, poiché da alcun atto la stessa risultava promotrice ed organizzatrice dell'associazione, la carenza di motivazione in ordine al delitto per cui era stata condannata, poiché ella aveva solo detenuto Kg. 3,54 di hashish e per tale episodio era stata già condannata, mentre non esistevano prove certe circa la sua compartecipazione in considerazione della discontinuità dei rapporti, dell'assenza di una retribuzione settimanale e della dissociazione effettuata sia indicando chi le aveva fornito la droga sequestrata sia spiegando i suoi rapporti con i CE, limitati a sole tre volte, in cui era stata depositarla dello stupefacente, secondo sue stesse ammissioni, tanto più che la disponibilità della sua autovettura da parte di EL NA, sodale dell'organizzazione criminosa, era spiegabile con il fatto di essere il convivente della sua nipote, AN AR, e l'omessa applicazione dell'attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 74, comma 7, per il contributo dato alle indagini. GR NN AR lamentava la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e l'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità per aver fatto riferimento alla sentenza di primo grado senza valutare autonomamente le fonti di prova e per non aver effettuato alcun riscontro fonico in relazione alle intercettazioni operate, mentre erano provate solo alcune frequentazioni fra persone senza poter essere inquadrate in una logica delinquenziale, perché si trattava di telefonate fra affini e parenti, e senza considerare l'intervenuta caducazione di detta imputazione in virtù della dichiarata nullità del decreto di rinvio a giudizio per il reato previsto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, tanto più che non vi era prova di un'organizzazione stabile e strutturata con propri mezzi e ruoli degli aderenti.
SI VI individuava quale censura l'essere solo uno spacciatore e non il compartecipe di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio degli stupefacenti, mentre TI AS indicava come motivi la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 e l'illogicità manifesta della motivazione in tema di responsabilità per omessa identificazione del prevenuto e per insussistente di un vincolo associativo, caratterizzato da un minimo di organizzazione, l'erronea contestazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, poiché il ricorrente non compare in alcuna intercettazione e la violazione dell'art. 133 c.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Infine, CE AR si doleva dell'erronea applicazione della legge penale in merito agli artt. 62 bis e 133 c.p. e dell'illogicità manifesta della motivazione sul punto, perché il giudice di merito aveva fatto riferimento solo ai precedenti penali senza considerare la gravità modesta dei fatti contestati (organizzazione rudimentale senza grandi introiti), l'assenza di una particolare pericolosità sociale (le telefonate intercettate sono esplicite e non criptiche, la mancata saturazione del mercato, l'omesso controllo della zona da parte della famiglia CE e la carenza di ogni prova circa la detenzione e l'uso di armi e l'imporsi nello scenario criminoso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno premettere alcuni principi, tratti dalla giurisprudenza di questa Corte e costituenti "jus receptum", al fine di evitare ridondanze di trattazione.
A tal riguardo, la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e) in seguito alla L. n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, come, invece, sono, in gran parte, i contenuti dei ricorsi, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica le prove pretese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e senza un'individuazione frammentata e particellizzata. come effettuata in tutti i ricorsi. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, poi, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, rv. 214794, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289 rv. 226074). Pertanto, deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. 6, 27 aprile 2006 n. 14624 rv. 233621 e Cass. sez. 2, 7 giugno 2006 n. 19584 rv. 233775) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. oltre alle decisioni già citate anche Cass. sez. 6, 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559 e Cass. sez. 2, 9 giugno 2006 n. 19850 rv. 234163 fra tante). Il ricorso, poi, deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Cass. sez. 1, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115, Cass. sez. 6, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6, 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153). Detta caratteristica del ricorso, peraltro, era stata richiesta pure ai fini della rilevabilità di eventuali nullità o cause di inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche (cfr. Cass. sez. un.23 novembre 2004 n. 45189 rv. 229245), mentre su questa materia è
pacifica la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6, 4 giugno 1995 n. 5501 rv. 205651 fino a Cass. sez. 4, 5 gennaio 2006 n. 17 rv. 232626) circa l'insindacabilità in cassazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, adoperato dai soggetti intercettati e del contenuto delle medesime, sempre che la valutazione sia effettuata secondo criteri di logica e delle massime di comune esperienza (da Cass. sez. 5, 28 gennaio 1998 n. 5487 a Cass. sez. 6, 4 ottobre 2005 n. 35680 rv. 232576). Inoltre, la carenza o genericità dell'enunciazione del fatto, che l'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, sanziona con la nullità, non integra una nullità di ordine generale, ma rientra nella categoria delle nullità relative e non è perciò deducibile per la prima volta in sede di impugnazione, secondo un orientamento prevalente e consolidato (Cass. sez. 5, 21 novembre 1996 n. 9969 rv. 206623 cui adde Cass. sez. 6, 21 marzo 2000 n. 1175 rv. 217123), mentre quello più garantista e fortemente minoritario, cui sembra ispirarsi l'impugnata sentenza, lo considera nullità a regime intermedio o di ordine generale, ma mai assoluta.
Pertanto, poiché, in tema di impugnabili della decisione che definisce il concordato in appello, l'accordo della parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili davanti al giudice di legittimità le questioni oggetto di motivi rinunciati, salvo quelle relative a nullità assolute, secondo un orientamento ormai prevalente (Cass. sez. 5, 19 dicembre 2005 n. 45918 rv. 233031 contra Cass. sez. 1, 10 aprile 2003 n. 16965 rv. 224241, che esclude pure la rilevabilità delle stesse e delle inutilizzabilità), detta censura è inammissibile. Deve pure richiamarsi quella costante giurisprudenza, secondo cui sono generiche non solo le censure aspecifiche, ma anche quelle riproduttive di quelle di appello (Cass. sez. 6, 8 gennaio 1997 n. 12 rv. 206507 fra tante), cui la Corte territoriale abbia fornito, come nella fattispecie, ineccepibile risposta, e l'altra che consente la motivazione "per relationem" con riferimento alla sentenza di primo grado, ove il giudice di appello ne condivida integralmente l'impostazione (cfr. Cass. sez. 4, 13 dicembre 1994 n. 13075 rv. 200737, cui adde ex plurimis Cass. sez. 1, n. 46350 del 2003 e Cass. sez. 3, n. 27300 del 2004, invano citate nell'impugnata sentenza).
Infine, con riferimento all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti il soggetto che riceve stabilmente la droga (Cass. sez. 6, 19 giugno 2006 n. 21116 rv. 234288) deve ritenersi compartecipe, mentre per la configurabilità di detto delitto associativo è sufficiente un'organizzazione minima, in quanto la ricerca dei tratti organizzativi serve essenzialmente a provare l'accordo illecito teso alla commissione di un numero indeterminato di reati (Cass. sez. 4, 3 luglio 2006 n. 22824 rv. 234576 fra tante, oltre quelle citate nell'impugnata sentenza). Orbene, alla luce di questi principi alcuni ricorsi sono palesemente inammissibili e tutti appaiono tali, perché riproduttivi di motivi già dedotti in appello, cui era stata fornita risposta esauriente, logica ed esente da vizi giuridici dalla Corte di merito. Ed invero, i ricorsi di CE AR, di AN AR, di SI VI e di TI AS contengono affermazioni meramente assertive senza alcuno svolgimento delle stesse, tanto più che l'ultimo si riferisce pure alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la cui contestazione è stata ritenuta indeterminata con conseguente dichiarazione sul punto di nullità del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado, mentre quelli di GR PA e UB SC, imputati che hanno concordato la pena in appello, concernono censure generiche (la violazione dell'art. 129 c.p.p., dedotta dal UB F.) o improponibili (l'estensione agli stessi della dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio), poiché attinenti a nullità relative oppure a regime intermedio, rinunciate dai ricorrenti in sede di appello. Inoltre, sulla configurabilità del reato associativo l'impugnata sentenza non solo si sofferma nell'esaminare le singole posizioni dei vari imputati, ma anche svolge un esame generale sia in tema di interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche sia di configurabilità del predetto delitto, facendo rilevare come i termini "'mbasciata", "piecori", "erba", "fumo", "scarpe", "bottiglie di vino" e "roba bianca" si riferiscano alle droghe, pur se il linguaggio è molte volte esplicito, e dimostrando l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, desunta dalla continuata partecipazione alle singole condotte illecite, programmate in maniera indeterminata, da parte delle stesse persone, dallo svolgimento di dette attività con modalità definite e ripetitive, consumate nello stesso ambito territoriale, dalla loro ripetizione per un lasso apprezzabile di tempo, dal versamento di "paghe settimanali" ai vari sodali, dalla disponibilità di mezzi economici per l'attività criminosa, programmata con turni ed orari, dalla capacità di supplire ai momenti di crisi dell'associazione per l'arresto di alcuni componenti e dal riferimento di tutti i consociati a determinate figure apicali (CE AR, CE AR e GR NN AR). Peraltro, con specifico riguardo agli altri ricorsi quello proposto da GR AR non solo non è dotato del requisito dell'autosufficienza, ma, nel contestare l'identificazione dell'imputato, contiene affermazioni monche, giacché tace che molte telefonate a lui riferite provengono dall'utenza fissa di casa sua o a quella intestata al suocero e che la GR NN AR chiama solo AR "frate", mentre la motivazione sulla responsabilità è esaustiva (pagg. 60 e segg.). I motivi dedotti da CE LO, poi, sono alcuni manifestamente infondati (la pretesa violazione dei termini massimi di durata delle indagini preliminari e l'omessa assunzione di una perizia fonica, considerata prova decisiva), altri non consentiti in sede di legittimità, perché attinenti a differenti valutazioni delle risultanze processuali ed ad allegazioni in fatto, non dotate neppure di specifiche indicazioni (quelli relativi alla responsabilità per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 ed all'identificazione dell'imputato con IU), altri ancora concernenti l'interpretazione del contenuto di intercettazioni telefoniche ed impone vari fra questi contenenti affermazioni monche (quasi tutti) o non rispondenti alla realtà processuale (quelle riguardanti il diniego della concessione delle attenuanti generiche e la responsabilità).
Ed invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. sez. un. 30 giugno 2000 n. 16 rv. 216248) l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché,in tal caso,il termine di durata massima delle indagini preliminari,previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all"'an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente.
Pertanto, sarebbe sufficiente rilevare che lo stesso ricorrente ammetta l'intervenuta iscrizione il 15 ottobre 1996 per ritenere del tutto manifestamente infondata l'eccezione.
Peraltro, ove si volesse accedere ad un indirizzo minoritario e più garantista (Cass. sez. 5, 30 ottobre 2003 n. 41131 rv. 227054 cui adde Cass. sez. 5, 19 gennaio 2007 n. 1410 rv. 2360), conforme al potere di controllo sull'operato del P.M. da parte del giudice, attribuito in via generale dall'attuale codice di rito e svincolato da una visione limitata al concetto di P.M. - parte, ormai, invece, considerata "jus receptum" dalle sezioni unite penali senza un particolare approfondimento dei risvolti costituzionali di una simile impostazione (da Cass. sez. un. 13 febbraio 2004 n. 5876 rv. 226712 alla recentissima Cass. sez. un. 26 luglio 2007 n. 30347), secondo cui l'omessa o ritardata iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, ma consente semmai al giudice di rideterminare il termine iniziale delle indagini preliminari, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato. Di conseguenza, la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione, anche detto orientamento richiede che sussista l'obbligo di iscrizione, nascente solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti in ordine a quel determinato reato. Pertanto, lo stesso ricorrente afferma che "la posizione del CE LO... fino ad allora (1996 n.d.r.) era rimasta del tutto intonsa" e la misura cautelare del 16 gennaio 1995 si riferisce ad un episodio di spaccio di droga, sicché la censura è manifestamente infondata. Peraltro, tace il ricorrente che gli atti, relativi all'indagine sull'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel febbraio 1996 (pag. 54 dell'impugnata sentenza) e che fino ad allora il P.M. procedente non poteva essere a conoscenza dei vari fatti posti a base dell'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre il notevole materiale probatorio inviato comportava una sua lettura ed approfondimento prima di iscrivere il nominativo dei vari indagati nel registro delle notizie di reato.
Perciò detta censura più che del tutto manifestamente infondata appare defatigatoria. Identica valutazione deve essere formulata per quel che concerne l'altra attinente all'omessa rinnovazione del dibattimento per svolgere una perizia fonica ritenuta prova decisiva. Ed invero, uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. 4, 6 febbraio 2004 n. 4981 rv. 229665 cui adde Cass. sez. 4, 5 aprile 2007 n. 14130 rv. 236191) ritiene che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606 c.p.p., attraverso il richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività, indipendentemente dalla natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Inoltre, è pure pacifico che in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, qualora venga contestata dall'imputato l'identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile che venga disposta una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento in base a circostanze che consentano di risalire alla loro identità con certezza (Cass. sez. 6, 28 giugno 2005 n. 24438 rv. 231856). Peraltro, nella fattispecie, l'identificazione dell'imputato non è avvenuta solo per il soprannome IU, come sostiene il ricorrente, ma anche perché alcune telefonate intercettate partono dall'utenza di telefonia mobile a lui intestata (n. 3062 in data 8 maggio 1997), CE AR, nella su indicata intercettazione, dice di riferire ad IU che "ha detto tua sorella, AR vai a casa perché ti deve dare un'imbasciata", lo stesso ricorrente chiama la madre, AC DO, "ma" (telef. n. 888 del 24 luglio 1996) ed altri coimputati individuano IU come fratello di CE AR (telef. 5375 del 5 ottobre 1997), sicché non sussistono dubbi sull'identificazione. I motivi inerenti alla responsabilità del CE LO per il reato associativo si fondano su una riproduzione monca, particellizzata ed inesatta (ad esempio la partecipazione all'associazione e, comunque, il suo ruolo di spacciatore a dettaglio, così individuato dal ricorrente, ma ricomprendente anche quello di depositario di droga, di corriere di denaro e di stupefacente, e di preparatore di sostanze stupefacenti, non sono limitati al periodo giugno-dicembre 1996, bensì si estendono anche al 1997 vedi pagg. 56-57 della sentenza) del contenuto di alcune intercettazioni, valutate in maniera atomistica senza il conforto ed il riscontro delle altre (vedi a titolo esemplificativo il termine "imbasciata" pacificamente utilizzato per indicare la droga e sul punto le ineccepibili argomentazioni dell'impugnata sentenza alle pagg. 54-57).
Pertanto pure la pretesa violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 contrasta con la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo cui per la configurabilità di detto reato associativo si richiede un progetto indeterminato volto al perseguimento del lucro derivante dal traffico di stupefacenti e la consapevolezza degli interessati del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Cass. sez. 6, 27 gennaio 2004 n. 2851 rv. 229510; Cass. sez. 6, 24 febbraio 2004 n. 7957 rv. 228483 e Cass. sez. 6, 3 aprile 2003 n. 15740, rv. 226813), sicché non è possibile desumere il vincolo associativo unicamente in base alla partecipazione ai reati - fine (Cass. sez. 6, 31 dicembre 2003 n. 49556 rv. 227826), sempre che non si dimostri la consapevolezza dei semplici spacciatori non occasionali di far parte di una più articolata organizzazione, di cui si conoscono i compiti ovvero si riceva stabilmente la droga e ci si attivi per aiutare il sodalizio criminoso con lo svolgimento di attività di corriere di denaro e droga e di preparatore di sostanze stupefacenti (Cass. sez. 6, 19 giugno 2006 n. 21116 rv. 234288), sicché il soggetto costituisce un componente organico della struttura, che rende possibile l'esercizio dell'attività criminosa come è stato dimostrato per il ricorrente nella fattispecie attraverso la citazione del contenuto di significative intercettazioni telefoniche ed il rinvio al profluvio delle stesse contenuta nella pronuncia di primo grado, di cui l'impugnata sentenza non accetta acriticamente le argomentazioni (vedi pag. 58). Peraltro, in ricorso l'indicazione del contenuto delle intercettazioni manca del requisito dell'autosufficienza e della specifica individuazione, sicché dette censure sono pure generiche ed inammissibili per tale ragione, mentre l'attività svolta, come notato molteplice, non può in alcun modo essere differentemente qualificata e neppure inquadrata nel delitto previsto dall'art. 418 c.p.. Infatti, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. fra tante Cass. sez. 6, 10 febbraio 1995 n. 1644 rv. 203734 cui adde Cass. sez. 6, 16 aprile 2004 n. 228501) il delitto di cui all'art. 418 c.p. ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si da rifugio o si fornisce vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione per delinquere: il contributo dell'agente, cioè, non viene prestato nel reato "de quo", a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (perché in tal caso concreterebbe gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione) ma è rivolto nei confronti di un singolo associato, anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione, la quale, d'altro canto, deve risultare attualmente operante, perché una volta consumato il reato associativo la medesima condotta configura il diverso delitto di favoreggiamento.
Pertanto le plurime attività dispiegate dal CE LO in favore dell'organizzazione escludono "in nuce" la possibilità di accedere all'ardita e del tutto infondata interpretazione della nozione di rifugio come deposito di droga e non aiuto a singole persone dell'associazione in sua costanza. L'ultimo motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche si fonda su un' affermazione non rispondente al contenuto dell'impugnata sentenza circa un preteso ausilio limitato del ricorrente, giacché la Corte partenopea afferma che si tratta di soggetto di cui risulta comprovato "il suo pieno ed organico inserimento nell'organizzazione criminosa", perché svolge attività di spaccio al minuto, di corriere di denaro e di droga, di depositario dello stupefacente per conto dell'associazione, interessandosi fattivamente alla preparazione, essendo un referente della sorella AR "membro del direttivo dell'associazione", secondo l'asserzione contenuta in ricorso, mentre il diniego è ampiamente motivato dalle diciannove condanne riportate, espressione di "una trasgressiva personalità e della sua personale pericolosità sociale", irrogando una pena "del tutto proporzionata alla personalità dell'imputato ed al fatto in contestazione".
Le censure della ricorrente CE AR concernenti la configurabilità del reato associativo contestato, la dosimetria della pena e l'omessa concessione delle attenuanti generiche riproducono, in gran parte, le argomentazioni svolte sul punto nel ricorso di CE LO dal medesimo difensore, nel quale la stessa è indicata come "membro del direttivo dell'associazione", secondo quanto già illustrato, anche se il primo motivo è solo enunciato e, perciò, è generico. Pertanto, non può ritenersi alcuna limitata incidenza del suo apporto all'organizzazione, tanto più che la ricorrente "detiene per conto del gruppo lo stupefacente ed è sempre pronta a fornire ai correi quanto necessita, si interessa anche fattivamente della predisposizione (taglio e confezionamento) dello stupefacente da vendere, della qualità dello stesso e degli acquirenti, si attiva per incrementare l'attività di spaccio del suo gruppo, ricercando, unitamente al fratello AR, altri canali di collegamento con fornitori di stupefacente, utili per incrementare il suo guadagno personale... viene messa al corrente dai fratelli delle quantità e qualità dello stupefacente da vendere, attivandosi personalmente per il reperimento e tenendo anche i conti dello stupefacente venduto e dei relativi incassi, si occupa per conto del gruppo del trasporto" (pagg. 47-52 dell'impugnata sentenza) della droga e, dal contenuto delle telefonate, si evince il suo ruolo di primo piano nell'organizzazione criminosa.
Il diniego di concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., quindi, è ineccepibilmente motivato non solo con riferimento ai suoi precedenti, di cui uno specifico, ma anche "per la sua assidua, continua ed attiva partecipazione al pericoloso sodalizio in oggetto, protrattasi nel corso di più di due anni" . Il ricorso proposto da LO VI contiene motivi generici, perché solo enunciati e ripetitivi di quelli dedotti in appello (quelli relativi alla pretesa nullità del decreto di rinvio a giudizio per il reato associativo, ampiamente trattato dall'impugnata sentenza in maniera ineccepibile, alla responsabilità del prevenuto ed alla pretesa nullità dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche), non rispondenti alle risultanze processuali (quelli attinenti al numero ed al contenuto delle intercettazioni, indicate in numero di otto senza considerare quelle riferite nella sentenza di primo grado, tutte riguardanti il reato contestato e non solo tre, non desunto solo dal prestito dell'autovettura, ma riguardante lo spaccio al minuto, il ruolo di collettore del denaro del gruppo, di uomo di fiducia anche del CE AR oltre che del NA EL, di depositario di stupefacente per conto del gruppo e di coadiutore nel sottrarre alla cattura i fratelli CE, AR e IO, e l'altra relativa all'esistenza della sentenza di condanna per fatti in data 8 maggio 1997 nel certificato del casellario giudiziale), secondo quanto risulta in maniera incontrovertibile dall'impugnata sentenza (vedi pagg. 78-80).
Altre censure sono non consentite in sede di legittimità e manifestamente infondate, giacché la Corte di Cassazione non è giudice di merito e, quindi, non può procedere ad alcuna retrodatazione della cessazione della permanenza del delitto associativo, che può permanere anche dopo l'arresto, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1, 2 aprile 2001 n. 12907 rv. 218440) perché il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali,da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento, mentre l'arresto è stato operato per il delitto di spaccio e non per quello associativo, la detenzione per detto episodio non sembra sia perdurata nel tempo e, comunque, con valore assorbente, rispetto alle plurime ragioni di inammissibilità, il motivo non era dedotto in appello. Infine, è noto che l'accertamento della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce una questione in fatto ed è compito del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass. sez. 1, 28 luglio 1982 n. 7329 rv. 154732 e Cass. sez. 4, 16 luglio 1990 n. 10366 rv. 184908 fra tante), mentre, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 5, 22 aprile 2004 n. 185886 rv. 229826), ai fini del riconoscimento della continuazione, costituisce in sede di giudizio di cognizione un vero e proprio onere della prova a carico dell'imputato l'allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile l'unicità del disegno criminoso, fra i quali, in primis, rientra la produzione della sentenza e la dimostrazione del suo passaggio in giudicato, oltre all'indicazione di tutti gli specifici elementi, su cui si fonda l'applicazione di detto istituto, sicché, ammettendo lo stesso ricorrente di non aver prodotto la sentenza, ogni altra considerazione dimostra solo la palese inammissibilità del motivo. Le censure dedotte da CE AR sono non consentite in sede di legittimità, perché propongono una differente lettura delle risultanze processuali effettuata in maniera ineccepibile e con articolate argomentazioni dalla sentenza impugnata (vedi pagg. 21- 27).
Ed invero non può affermarsi la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, poiché non si è tenuto conto dell'incensuratezza, dell'effettiva gravità dei reati e della pericolosità dell'associazione di cui il predetto ricorrente era il capo, in quanto i sodali non utilizzano un linguaggio criptico, non trattavano somme ingenti, ne' quantità elevate di droga, e soprattutto la famiglia CE non ha mai avuto il controllo della zona, in cui espletava la sua attività criminosa, sicché non era in grado di imporsi nello scenario criminoso e l'associazione non era annata, ne' aveva utilizzato armi.
Infatti, il CE AR coordina gli acquisti e la gestione complessiva dei rifornimenti di stupefacente per conto del gruppo e gestisce 100-150 Kg. di "fumo" ed anche un chilo e mezzo di cocaina o un paio di chili ed ha introiti di quindici milioni a settimana, ricavando, a volte, una decina di milioni sopra l'eroina, secondo quanto risulta dalle intercettazioni telefoniche, da cui appare una movimentazione di ingenti quantità di denaro e di sostanze stupefacenti di differenti tipologie, sicché l'asserita modesta pericolosità dell'associazione è una fola, tanto più che riesce a controllare tutta l'attività di spaccio degli accoliti nella zona. Inoltre la gravità dei reati e l'organizzazione capillare dell'associazione si rinvengono pure nel controllo degli introiti della vendita di stupefacente, nella contabilità degli introiti e nel versamento delle paghe settimanali agli associati, mentre il CE AR controlla pure gli altri sodali affinché non si rendano eccessivamente autonomi, limitandone lo spazio d'azione, sicché l'affermazione sulla non eccessiva gravità dei fatti non risponde al vero.
Non esiste, neppure, l'asserita censuratezza, giacché "il CE AR... annovera, tra le altre, due condanne per violazioni della legge sugli stupefacenti, due condanne per rapina, otto condanne per furto e due per violazione delle misure di prevenzione" e svolge un'"attività, assidua continua e costante... dimostrativa della sua personale pericolosità sociale", sicché non è senza una ragione la sottoscrizione personale del ricorso, per nulla rispondente alla realtà processuale.
Il ricorso proposto da AR EP contiene alcune censure generiche (quella relativa alla pretesa ed errata condanna quale promotrice), altre non consentite in sede di legittimità perché attinenti a differenti valutazioni delle risultanze processuali (quelle concernenti la responsabilità per il reato associativo e la dosimetria della pena) ed altre manifestamente infondate (quella relativa all'attenuante della collaborazione).
Infatti, il "comportamento dignitoso" tenuto per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la detenzione al fine di spaccio di Kg. 3,544 di hashish, sequestratile, ha avuto influenza in quel processo, ma non può assumere eccessivo rilievo in quello per il reato associativo, se non per irrogare una pena più mite per la minore pericolosità sociale dimostrata.
Peraltro, non è esatto che dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche elencate e trascritte nelle due sentenze dei giudici di merito, anche se non provenienti dall'imputata, non emergano uno stabile rapporto con l'organizzazione criminosa. Ed invero, "plurimi sono i riferimenti alla sua persona ricavabili da conversazioni intervenute nei tempi del suo arresto", nelle quali è seguita tutta la sua vicenda processuale con apprensione e con aperta critica del suo comportamento, "perché nel corso dell'interrogatorio dinanzi al GIP non si è comportata secondo i patti (doveva "accusarsi della roba"..) ed invece "ha fatto una titolata", facendo i nomi di NA EL e dei CE, sicché CE AR le nega il diritto di riscuotere "le L. 150 mila della paga settimanale", in un primo momento riconosciutole. Peraltro la stessa imputata ammette di essere stata depositaria di droga per conto di CE AR e GR NN AR per altre due o tre volte, sicché l'episodio su riferito della detenzione di circa quattro chilogrammi di hashish non è isolato, denota la conoscenza dell'organizzazione criminosa da parte della prevenuta e di alcuni sodali, mentre tale fatto è avvalorato dalla visita fattale dalla AN per conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio, quando si trovava agli arresti domiciliari, e nella retribuzione ottenuta per l'apporto dato all'associazione e negatale dopo che era divenuta "sozzosa" per aver "parlato" . Pertanto, configurato il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, la pena viene ridotta per la confessione della partecipazione al sodalizio in un arco temporale limitato e per la sua minore pericolosità sociale, dimostrata pure dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al GIP di Taranto, mentre non appare dedotta in appello l'applicazione della circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, della quale non sussistono, comunque, i presupposti di legge. Infatti, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 7, stante la formulazione disgiuntiva della norma, non è richiesto che le condotte in essa indicate siano tenute congiuntamente, ma è necessario che, quanto meno, l'una o l'altra di esse abbiano realizzato l'effetto rispettivamente indicato (assicurazione delle prove del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Ovvero sottrazione all'associazione di risorse decisive per la commissione dei delitti), sicché l'assenza di uno di detti elementi e quello della collaborazione alle indagini tale da concretare un efficace e determinante contributo alla neutralizzazione per il futuro delle conseguenze dell'attività criminosa escludono la possibilità di applicazione di un'attenuante connotata da una rilevante collaborazione. Le censure svolte nel ricorso proposto da GR NN AR, moglie di CE AR, contengono la generica critica al richiamo all'esclusivo riferimento alla sentenza di primo grado, svolto dall'impugnata sentenza, ed all'omesso approfondimento delle doglianze svolte nell'atto di appello ed all'interpretazione dei dialoghi telefonici sia con riguardo all'individuazione della prevenuta sia alla configurabilità del reato associativo, sulle quali ci si è già soffermati in via generale e non è possibile svolgere specifiche argomentazioni per la genericità delle asserzioni, apodittiche, in un'impugnazione caratterizzata dall'assenza del requisito dell'autosufficienza. Altre, poi, sono inammissibili, perché manifestamente infondate (quella relativa alla pretesa caducazione dell'imputazione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 in seguito alla dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio per i singoli episodi di spaccio, giacché trattasi di due delitti con specifici elementi costitutivi e con differenti caratteristiche, tanto più che la nullità del decreto di rinvio a giudizio per quello di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 è stata dichiarata per carente indicazione dei soggetti e del dato temporale dei singoli episodi, mentre per il reato associativo è sufficiente e necessaria la programmazione di una quantità indeterminata di reati), oltre a sviluppare affermazioni assertive tutte contrastate da un riscontro probatorio opposto (ex. gr. critiche alla pretesa omessa valutazione dei motivi di appello a causa del riferimento alla sentenza di primo grado e del contenuto delle intercettazioni telefoniche e l'assenza di uno stabile vincolo associativo e di una apprezzabile durata temporale dell'organizzazione criminale, contraddetta dal profluvio di intercettazioni telefoniche, esaminate in maniera ineccepibile (da pag. 36 - 41) e dal contenuto della telefonata n. 309 del 27 marzo 2007, in cui la GR dice "è da un anno che glielo dico" con riferimento agli orari e turni di lavoro non rispettati dal fratello).
Pertanto tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende, determinata ai sensi della sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007