Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 15284
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Sentenza 18 dicembre 2017

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La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 15284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15284
    Data del deposito : 18 dicembre 2017

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