Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 1
La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 15284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15284 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
15284-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2017 AR VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1615/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.18252/2017 GRAZIA MICCOLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO EL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 18/03/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del PG, dr. Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso. а ми RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso in data 28/1/2015 dal Tribunale della medesima città, con cui era stata disposta la confisca di prevenzione, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, di quattro polizze assicurative intestate a BE AR o alla moglie D'AG RI ER, ovvero alla moglie e ai figli LL e RT, accese nel 1991 (in numero di due) e nel 2001 (in numero di due). Tanto, in considerazione della storia criminale di BE AR e della moglie, entrambi giudicati e condannati per reati (associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni ed altro), che fanno ritenere di provenienza illecita gli emolumenti con cui sono state alimentate le polizze suddette. Più specificamente, è stato evidenziato per BE: a) che è stato attinto da tre provvedimenti di prevenzione, con applicazione a suo carico della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e con confisca, negli ultimi due decreti, dei beni a lui riferibili (decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 16/6/1998, esecutivo il 18/2/2000; decreto del medesimo tribunale del 23/11/2001, definitivo il 21/2/2007; ulteriore decreto dello stesso Tribunale del 20/11/2003, definitivo il 12/3/2013); b) che ha riportato condanne fin dal 1977 per violazione delle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno, per violazione delle prescrizioni inerenti a misura di prevenzione (nel 1981), per il delitto di associazione mafiosa commesso ininterrottamente dal 1983 (ha riportato condanne nel 1996, nel 2004, nel 2005, nel 2009 e nel 2014), per intestazione fittizia di beni (quattro condanne dal 2004 al 2008 ed altra condanna nel 2014); c) che sono pendenti, a suo carico, procedimenti per possesso di arma clandestina e per ricettazione. Quanto a D'AG RI ER, è stato sottolineato che è stata condannata per detenzione di arma clandestina e, più recentemente, per associazione mafiosa ed intestazione fittizia di beni.
2. Per giungere alla conclusione sopra annunciata la Corte d'appello ha escluso che un procedimento giudiziario di cui BE è stato protagonista in particolare, quello concluso con provvedimento della Corte d'appello di Reggio Calabria del 29/1/2013, con cui è stato disposta la restituzione al proposto delle medesime polizze oggetto di questo procedimento - sia ostativo all'ablazione dei beni suddetti, trattandosi di procedimento ex art. 12/sexies L. 356/92 che aveva avuto ad oggetto la denunciata sproporzione tra i beni confiscati e le attività lecite del proposto, mentre quello attuale è incentrato sulla provenienza giudicata illecita - dei proventi confluiti nelle polizze assicurative. 2 3. Con unico motivo di ricorso BE AR, D'AG RI ER, BE LL e BE RT lamentano la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., derivante dal fatto che, "per la medesima materia", vi era già stata pronuncia favorevole del giudice competente, passata in giudicato (sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 29/1/2013). Erroneamente, aggiungono, i giudici di merito hanno ritenuto di poter superare il giudicato favorevole o la preclusione derivante dalla precedente pronuncia - adducendo - "fatti nuovi", su cui il provvedimento poggerebbe, giacché non si tratta d'altro che di due decreti emessi dal giudice della prevenzione in data 23/11/2001 e 20/11/2003: vale a dire, in epoca largamente antecedente a quello che ha definito, in data 29/1/2013, il procedimento ex art. 12/sexies L. 356/92. Con "motivi nuovi di ricorso" depositati nella cancelleria di questa Corte il 2 dicembre 2017 i ricorrenti hanno ribadito l'impraticabilità di un nuovo giudizio susseguente a quello già definito nel 2013 - con l'allegazione di copiosa - giurisprudenza attestante - a loro giudizio - la fondatezza della doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Nulla quaestio circa l'esistenza, nell'ordinamento, del principio della preclusione processuale, che riverbera i suoi effetti in tutte le situazioni caratterizzate dalla coesistenza di più procedimenti conclusi o meno con - sentenza passata in giudicato aventi il medesimo oggetto e a carico della stessa persona (per tutte, Cass., SU, n. 34655 del 28/6/2005). In base a tale principio, una questione già decisa non può formare per esigenze di certezza del diritto e di funzionalità del sistema - oggetto di una nuova cognizione, salvo che vangano dedotti fatti nuovi modificativi della situazione già in precedenza delibata. Conseguentemente, è stato riconosciuto che anche nei rapporti tra confisca "allargata" - di cui all'art. 12/sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356 e confisca di - prevenzione esplica i suoi effetti il principio in questione, allorché gli stessi beni, nella disponibilità della medesima persona, siano fatti segno di differenti richieste di ablazione: una ex art. 12/sexies ed un'altra di confisca antimafia (Cass., n. 18267 del 6/2/2014; sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013; sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012). Presupposti dell'operatività della preclusione sono, però, come pure è stato sottolineato, l'identità delle parti e dei beni e l'omogeneità dei contenuti della cognizione. Per la rilevanza che assume nel presente 3 ли procedimento è soprattutto quest'ultima condizione (l'omogeneità dei contenuti della cognizione) che merita di essere approfondita.
2. La confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata;
tuttavia, solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Cass., SU, n. 33451 del 29/5/2014, Rv 260247). Ciò comporta che il giudizio intorno alla confiscabilità dei beni ha un contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quello che devesi svolgere nel giudizio ex art. 12/sexies, in quanto nel giudizio del primo tipo assumono rilevanza diretta a differenza che nel giudizio del secondo tipo - l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile anche laddove sia accertata la sua provenienza da attività illecita, ovvero che il suo incremento è stato determinato dal reimpiego di proventi acquisiti illegittimamente. Tale diversa costruzione delle fattispecie ha significative ricadute nella determinazione delle preclusioni che, per effetto della definizione di un primo giudizio (sia esso di confisca allargata o di confisca di prevenzione), si hanno in quello successivamente instaurato, in quanto solo una preesistente cognizione a tutto campo che abbia avuto riguardo, tra l'altro, alla provenienza dei beni è - - idonea a paralizzare, in applicazione del principio di ne bis in idem, il secondo processo;
al contrario, quando il primo giudizio abbia avuto ad oggetto altri presupposti della confisca, o si sia arrestato per motivi meramente processuali, non sussistono ostacoli allo svolgimento di un secondo giudizio, che abbia di mira l'ablazione di beni astrattamente confiscabili. Questo perché, operando la preclusione rebus sic stantibus, il provvedimento conclusivo del primo giudizio preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore.
3. Tanto premesso, deve escludersi che nel caso portato all'attenzione di questa Corte si siano verificate preclusioni idonee ad arrestare il corso del secondo giudizio. La sentenza (o ordinanza) della Corte d'appello di Reggio Calabria del 29/1/2013, irrevocabile il 18/4/2013), invocata dal ricorrente, aveva escluso la confiscabilità dei beni di BE AR per l'assenza di sproporzione tra il e i redditi patrimonio di cui quest'ultimo era titolare o aveva la disponibilità all 4 ed i proventi della sua attività economica. Balza evidente, allora, che la cognizione dei giudici calabresi si è sviluppata - nel procedimento che ha portato alla restituzione dei beni - in un ambito concettuale differente rispetto a quello che attiene alla confisca di prevenzione e sulla base di regole e principi sostanzialmente differenti, perché ha avuto ad oggetto solamente l'ammontare delle possidenze mobiliari ed immobiliari del proposto, valutate in rapporto alla sua capacità economica, senza spingere l'indagine in direzione delle modalità di formazione di quel patrimonio e dell'accertamento delle modalità di acquisizione. E' proprio questa, al contrario, l'indagine sviluppata nel presente giudizio, resa possibile dall'ampiezza di latitudine della confisca di prevenzione e dalla rilevanza che assume per valutare l'origine e la liceità del patrimonio la condotta di - - vita del proposto e dei familiari nel periodo in cui è avvenuta l'accumulazione. Condotta specificamente e approfonditamente esaminata dal giudice della prevenzione, il quale, attraverso l'esame dei numerosi provvedimenti giudiziari (passati in rassegna alle pagg.
5-9 del decreto impugnato) emessi a carico di BE AR e della moglie D'AG RI ER a partire dagli anni '80 del secolo scorso recanti la prova dello stabile, organico e qualificato - inserimento di BE AR e della moglie nell'associazione mafiosa che proprio da BE prende il nome è giunto alla conclusione che tutto il patrimonio dei due è frutto di attività illecita o del reimpiego di attività illecite, perché procurato o favorito dalla loro militanza mafiosa, ovvero direttamente derivante dall'esercizio di impresa che costituiva "essa stessa il grimaldello dell'infiltrazione mafiosa della cosca" nel contesto territoriale di riferimento (pag. 7). Alla luce di questi dati - oggettivamente emersi dall'istruttoria, tant'è che non sono stati nemmeno contestati emerge la piena ed incensurabile fondatezza del decreto impugnato e l'inconsistenza della tesi difensiva, basata sulla erronea interpretazione di arresti giurisprudenziali nessuno dei quali - predica l'inconciliabilità della confisca allargata con quella di prevenzione (se non nei limiti sopra specificati) - e sulla asserita sovrapposizione dei giudizi, smentita dalla natura stessa delle valutazioni operate ora e allora dai giudicanti. - Sovrapposizione che non sussiste nemmeno in relazione ai due provvedimenti di prevenzione emessi a carico di BE nel 2001 e nel 2003 (irrevocabili, rispettivamente, 21/2/2007 e il 12/3/2013), i quali, per essere espressione della pericolosità (accertata) del proposto già all'epoca della loro emissione, hanno legittimamente contribuito insieme agli altri provvedimenti menzionati - alla - formazione della prova in questo procedimento. -Ne consegue che il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati ex art. 616 cod. proc. pen. - al pagamento delle spese processuali. 5 ои Rigetti ricorsi processuali. Così deciso il Il Consigliere (Antonio
P.Q.M.
e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese 18/12/2017 Estensore Il Presidente (RI Vessichelli) Depositato in Cancelleria Roma,lì 05-APR. 2010- Il Direttore Amministrativo Dottasa Odina Odia GALLIANO 6