Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 22643
CASS
Sentenza 21 maggio 2008

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte aventi ad oggetto "droghe pesanti" e "droghe leggere", poiché tale assimilazione, frutto di una scelta discrezionale del legislatore fondata sull'adesione all'opinione scientifica per la quale tutte le droghe producono effetti gravi, non è irragionevole.

In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del <> è possibile attribuire rilievo non soltanto alla maggiore o minore purezza della sostanza, ma anche alla natura della stessa (in quanto il D.M. 11 aprile 2006, nel fissare la "quantità massima detenibile" di droga, ha fatto ricorso per le principali sostanze ad un "moltiplicatore variabile" della "dose media singola", determinato, per le sostanze ritenute meno pericolose, in termini più ampi), sempre che non risultino ostativi gli altri parametri indicati nell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990.

L'art. 73,comma primo-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non ha modificato gli elementi costitutivi del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale, ma ha indicato una serie di criteri di valutazione ai fini della prova della destinazione illecita della detenzione, che possono essere applicati anche in relazione a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma, poiché la disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen. riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non gli elementi utilizzabili a fini di prova della sussistenza della stessa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/2008, n. 22643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22643
Data del deposito : 21 maggio 2008

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