Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 48541
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Nell'ipotesi in cui debba applicare una circostanza attenuante a una fattispecie sanzionata con pena congiunta, il giudice non ha l'obbligo di ridurre nella stessa misura la pena detentiva e quella pecuniaria, potendo la diversa entità delle riduzioni essere funzionale al migliore adeguamento del trattamento sanzionatorio al reato e al suo autore.

Nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 48541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48541
    Data del deposito : 28 novembre 2013

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