Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui debba applicare una circostanza attenuante a una fattispecie sanzionata con pena congiunta, il giudice non ha l'obbligo di ridurre nella stessa misura la pena detentiva e quella pecuniaria, potendo la diversa entità delle riduzioni essere funzionale al migliore adeguamento del trattamento sanzionatorio al reato e al suo autore.
Nel caso in cui il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2013, n. 48541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48541 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 28/11/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1992
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3791/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LO N. IL 12/01/1991;
avverso la sentenza n. 410/2009 GIP TRIBUNALE di VASTO, del 11/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1. AN IA è stato giudicato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vasto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver cagionato un incidente stradale art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e di guida senza patente (commessi il 4.3.2009) e condannato alla pena di Euro 4400 di ammenda per il primo reato e di Euro 1200,00 di ammenda per il secondo, all'esito della riduzione prevista per il rito abbreviato. L'imputato ha proposto dichiarazione di appello, personalmente sottoscritto, che la Corte di Appello di L'Aquila ha qualificato come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa A.G..
1.2. L'esponente lamenta: l'insussistenza dell'aggravante in quanto egli era caduto dal motoveicolo condotto, senza coinvolgere alcun altro veicolo o persona;
l'erronea determinazione della pena, non essendo stato eseguito il giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato (la menzionata aggravante e le concesse attenuanti generiche); l'errore di computo relativo alla pena pecuniaria tanto per il reato sub a) che per quello sub b); la fissazione della pena per il reato b) in misura superiore al minimo, diversamente da quanto fatto per il reato sub a).
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso esondato nei termini di seguito precisati.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, (aggravante dell'aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, Sentenza n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). Nel caso di specie dalla sentenza impugnata emerge che il AN perse il controllo del motoveicolo mentre percorreva una strada statale e che il mezzo meccanico riportò danni di un certo rilievo. Ne consegue che correttamente il giudice ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in parola.
2.2. Nella determinazione della pena, salvo quanto si scriverà nel successivo paragrafo, non si rinviene alcun errore. L'esponente lamenta in sostanza che la riduzione per la pena pecuniaria non sia stata fatta nella misura massima possibile (da 3000 a 2100 Euro di ammenda e da 2400 a 1800 di ammenda), a differenza di quanto operato per la pena detentiva. Ma va escluso che, in presenza di una pena congiunta, sussista l'obbligo giuridico di operare la riduzione della pena conseguente ad una attenuante nella medesima misura per la sanzione detentiva e per quella pecuniaria. Infatti, la modulazione della sanzione anche attraverso una diversa entità delle riduzioni da operare è essa pure funzionale al migliore adeguamento del trattamento sanzionatorio al reato ed al suo autore. Di siffatta operazione il giudice deve dare conto mediante adeguata motivazione, salvo che - come nel caso che occupa - la pena venga diminuita in una misura prossima al massimo consentito dalla legge;
in tal caso, infatti, egli non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la pena non è stata diminuita nella misura massima (Sez. 2, Sentenza n. 1490 del 22/11/1995, Di Matteo, Rv. 203731). Allo stesso modo, la determinazione della pena in misura pari al minimo per un reato non importa il vincolo del giudice a fare altrettanto per un ulteriore reato accertato, sicché stabilire una regola di dipendenza dell'una dall'altra commisurazione risulta del tutto arbitrario. E ciò per le medesime ragioni di adeguamento del trattamento sanzionatorio che si sono sopra evocate. I motivi testè esaminati risultano quindi manifestamente infondati.
2.3. Altrettanto deve dirsi per il rilievo che chiama in causa l'applicazione delle norme in tema di concorso di circostanze eterogenee.
Nel determinare il trattamento sanzionatorio in ordine al reato sub a) il giudice ha fissato in mesi sei di arresto ed Euro 3000 di ammenda la pena base, sulla quale ha apportato dapprima la riduzione derivante dalle concesse attenuanti generiche e quindi quella conseguente alla celebrazione del rito abbreviato. Pertanto, non risulta esplicitamente indicato se sia stato effettuato il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra le ritenute circostanze del reato, che è doveroso allorquando, come nella specie, la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, Sentenza n. 7460 del 13/11/2012, P.G. in proc. Florio, Rv. 254475).
Tuttavia deve ritenersi che siffatto bilanciamento sia stato operato attribuendo alla circostanza attenuante prevalenza su quella aggravante, e che esso non sia stato reso esplicito. Al tempo di consumazione del reato in parola, non diversamente da quanto previsto dall'attuale regime, la pena prevista per l'ipotesi non aggravata era quella dell'ammenda da Euro 1500 ad Euro 6000 e dell'arresto da tre mesi ad un anno, che ricorrendo l'ipotesi del comma 2bis deve essere raddoppiata.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato;
e ne consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013