Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 13062
CASS
Sentenza 19 marzo 2015

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Il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce fattispecie autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato di cui all'art. 74, comma primo, del citato d.P.R.; ne consegue che a tale associazione, anche se aggravata ai sensi dei commi quarto e quinto del predetto art. 74, è applicabile l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, in quanto il divieto di applicazione del beneficio, previsto dall'art. 1, secondo comma, lett. b) della legge citata per le ipotesi di cui all'art. 74, commi primo, quarto e quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, si riferisce alla sola partecipazione ad associazione costituita per le finalità di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R. cit.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2015, n. 13062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13062
Data del deposito : 19 marzo 2015

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