Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 4
L'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti (tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia).
In tema di intercettazione di comunicazioni informatiche, è legittima l'acquisizione tramite la procedura dell'istradamento dei messaggi di posta elettronica, in entrata e in uscita, relativi ad una casella gestita da un provider estero. (In motivazione la Corte ha precisato che il ricorso a tale tecnica non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto, in tal modo, tutta l'attività d'intercettazione viene interamente compiuta nel territorio italiano, né dell'art. 8 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU nel caso Capriotti c. Italia).
I messaggi di posta elettronica non inviati dall'utente, ma salvati nella cartella "bozze" del proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che, possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l'accesso da parte dell'utente attraverso l'inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all'estero del provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui all'artt. 254 cod proc. pen., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell'ambito della procedura prevista dall'art. 254-bis cod. proc. pen.
È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle altre fattispecie associative di cui agli artt. 416, 416-bis, 270 e 270-bis cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato - la salute pubblica in un caso e l'ordine pubblico e la personalità dello Stato nell'altro - e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere.
Commentari • 23
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2016, n. 40903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40903 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
409 0 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 11/488/16 SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - N. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 7205/2016 GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA Dott. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS MA N. IL 25/08/1954 CI BE N. IL 05/02/1957 HI BE N. IL 09/11/1950 EN AL N. IL 26/11/1960 IL OU MA N. IL 15/10/1973 KH LT N. IL 23/04/1979 KH AHMET N. IL 17/01/1990 SA M-AI N. IL 21/03/1966 avverso la sentenza n. 12489/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Balsamo che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori: - Avv. Gian Antonio Dunghelli, in difesa di decei ER e TI ER - Avv. Giovanni Arico in difesa di SI AM;
Avv. Giuseppe Mario Antonio Pisacks in difese di HI ER;
in defesa di KH OU Avu. AM TT ocalhob;
difesa di OL M-said. - Avu. DA EA in che hanno tutti llustrato i motivi dei profici ricorsi chiedendone l'accoglimento. S RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma pronunciando nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, con sentenza del 2 dicembre 2014, in parziale riforma della sen- tenza del Tribunale di Roma del 18 marzo 2013 appellata da SI AM, PE ER, HI ER, TI ER, KH OU AL, KH LT, KH HM, AH -S e RO, ZU CA così provvedeva: esclusa per tutti la contestata aggravante di cui all'art. 4 della legge 106 del 2006 rideter- " minava la pena: • nei confronti di SI AM e HI ER in anni 17 e mesi 6 di reclusione ciascuno;
• nei confronti di PE ER in anni 10 e mesi di reclusione;
⚫ nei confronti di TI ER in anni 9 e mesi 2 di reclusione;
• nei confronti KH OU AL, AH -S e RO ZU Ri- cardo RN in anni 4 di reclusione ed euro 3000 di multa ciascuno, revocando nei loro confronti l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sostituendo l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque a quella perpetua;
• nei confronti di KH LT e KH HM in anni 3, mesi 4 di reclu- sione ed euro 2000 di multa;
Confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Il Tribunale di Roma aveva condannato gli imputati AS AM, HI ER, CI ER e EN ER, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato sub a), concesse loro le circostanze attenuanti generiche per i reati di cui ai capi a e b: A) del delitto di cui all'art. 74 commi 1° e 2° D.P.R. 309/1990, per essersi associati fra loro allo scopo di commettere più delitti di quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/1990, ed in particolare al fine di reperire ed acquistare all'estero, tra- sportare e importare in Italia, detenere e vendere nel territorio nazionale quanti- tativi ingenti di cocaina;
in particolare: -AS AM, HI ER e AQ SS costituivano e di- rigevano l'associazione, promuovevano e curavano i rapporti con i fornitori esteri e l'organizzazione del trasporto dello stupefacente;
AS inoltre provvedeva alla gestione finanziaria dell'organizzazione, curando la raccolta e il trasferimento delle somme impiegate come prezzo dello stupefacente;
OT AB collaborava con i capi dell'organizzazione, coadiuvandoli nei contatti con i referenti delle organizzazioni fornitici estere;
EN ER, approfittando della sua attività di spedizioniere presso l'aeroporto internazionale di Fiumicino, si occupava del prelievo, presso l'area 2 cargo dello scalo, dello stupefacente dissimulato all'interno di spedizioni com- merciali;
CI ER, titolare di una ditta di trasporto, si occupava dell'attività di trasporto dello stupefacente e curava i collegamenti con EN;
IL OU AL, KH LT, KH HM, SA -S, CA- AL RO CArdo RN si occupavano di ricevere in Italia e trasfe- rire all'estero il denaro provento dell'attività di narcotraffico;
IA NI svolgeva attività di trasferimento all'estero del provento - dell'attività di narcotraffico;
con l'aggravante, per i soli AS, AQ e HI, di avere ricoperto il ruolo di organizzatori e capi dell'associazione e, per tutti, dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 4 della legge 146/2006, trattandosi di reato al quale dava il suo con- tributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Fatti commessi in Roma fino al mese di maggio 2010; B) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73, 80 comma 2° DPR 309/1990, per avere, in concorso fra loro, ripetutamente importato quantitativi ingenti di cocaina tramite lo scalo aereo di Fiumicino Aeroporto, in particolare: in data 9 giugno 2009 un quantitativo ingente di cocaina, di entità valuta- bile in almeno kg. 200; - in data 8 settembre 2009 un quantitativo ingente di cocaina, di entità valu- tabile in almeno kg. 200; in data 1 dicembre 2009 un quantitativo ingente di cocaina, di entità valu- tabile in almeno kg. 200; - in data 31 marzo 2010 un quantitativo ingente di cocaina, di entità valutabile in almeno kg. 200; - in data 4 maggio 2010 un quantitativo ingente di cocaina, pari a kg. 223; con l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 146/2006, trattandosi di reato al quale dava il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività cri- minali in più di uno Stato. Fatti commessi presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino nelle date indicate nel corpo della contestazione. • IL OU AL, KH LT, KH HM, SA -S e CAAL RO CArdo RN, cui pure venivano riconosciute le circo- stanze attenuanti generiche, assolti per il reato associativo sub A, venivano rico- nosciuti colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai capi: IL OU AL, KH LT, KH HM 3 Ивер C) del delitto di cui agli artt. 110, 648bis c.p., perché, in concorso tra loro, ricevevano da SI AM la somma in contanti di € 557.000,00 provento dei delitti di importazione di stupefacenti indicati ai capi A) e B) che precedono e la trasferivano all'estero. Con l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 146/2006, trattandosi di reato al quale dava il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In Roma il 14.12.2009 SA -S D) del delitto di cui all'art. 648bis c.p., perché riceveva da SI AM la somma in contanti di € 1.000.000,00 provento dei delitti di importazione di stu- pefacenti indicati ai capi A) e B) che precedono e la trasferivano all'estero. Con l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 146/2006, trattando. si di reato al quale dava il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in atti- vità criminali in più di uno Stato. In Roma il 4.1.2010 3. Avverso la sopra ricordata sentenza di secondo grado hanno proposto ri- corso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., tutti gli imputati sopra indicati, fatta eccezione per RO ZU CArdo RN:
3.1. AS MA (con due separati ricorsi a firma dei propri difensori Avv. Giovanni Aricò e Avv. Giosuè Bruno Naso) a. Ricorso a firma dell'avv. Aricò: Con un primo motivo di ricorso ci si duole, sotto il duplice profilo dell'errore di diritto e del vizio motivazionale, dell'avvenuto rigetto delle eccezioni di inutilizza- bilità dei risultati probatori ottenuti attraverso le attività di intercettazione telema- tica poste in essere nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria. Viene ricordato come l'attività investigativa svolta avesse consentito di riscon- trare la frequentazione da parte di alcuni degli imputati di un internet point che gli stessi frequentavano per accedere a delle caselle di posta elettronica tutte ricon- ducibili all'Internet Service Provider "hotmail.com". L'attività delittuosa prevedeva dei contatti tra gli indagati non attraverso lo scambio di e-mail, ma attraverso la scrittura di e-mail che non venivano inviate ma rimanevano salvate in modalità bozze e potevano essere pertanto visionate da chi, in possesso delle credenziali e della password, successivamente avesse ac- cesso alla casella di posta elettronica. Perciò gli investigatori, attraverso la collaborazione della polizia postale, de- cidevano di inserire un virus (o un cosiddetto programma spia) nei pc presso gli esercizi controllati che consentivano di captare quanto digitato dagli indagati sulla tastiera del computer. Attraverso una lunga digressione circa le modalità di tale attività infoinvesti- gativa, il ricorrente sostanzialmente si duole che, poiché il provider che gestiva quella casella di posta elettronica si trova all'estero, e nello specifico negli Stati Uniti, l'unico sistema per intercettare i messaggi era quello di ricorrere ad una rogatoria internazionale. In particolar modo viene perciò contestata la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni relative alle e-mail inviate o ricevute dagli indirizzi di posta in uso agli imputati attraverso il noto richiamo alla metodica del cosiddetto istradamento. Secondo il ricorrente non avrebbe rilievo la circostanza che ve ne fossero state talune spedite ed altre solo conservate tra le bozze, in quanto il servizio di posta elettronica non è soltanto un qualcosa che consente di mettere in comunicazione tra loro soggetti diversi, ma mette in primo luogo in comunicazione l'utente con il server, che è quello che immagazzina e conserva i suoi dati rendendoli accessibili in ogni momento in ogni parte del mondo. Pertanto sarebbe ininfluente il dato relativo al luogo del soggetto che utilizza il servizio, mentre avrebbe rilievo pre- gnante quello dove sono ubicati i server che lo consentono. Nemmeno si potrebbe, secondo il ricorrente, diversamente da quanto scritto in sentenza, ritenere che il fornitore del servizio Internet fosse l'ADSL del singolo Internet Point. Ancora, ci si duole che in ogni caso accedendo alle caselle di posta elettronica in virtù di decreti autorizzativi che avevano una determinata data si siano acquisite anche comunicazioni che ivi giacevano relative ad un periodo precedente. Si contesta la parte della motivazione in cui la Corte d'appello ha ritenuto di poter superare l'eccezione sollevata dalla difesa circa la necessità del ricorso alla rogatoria internazionale evidenziando che l'attività intercettativa in parole è stata possibile mediante l'intercettazione della linea telefonica ADSL in uso ai vari Inter- net Point su cui transitava la connessione interessata. In ogni caso si afferma che il fatto che nel fascicolo dibattimentale siano co- munque presenti messaggi transitati sull' Internet Service Provider americano non equivale, come sostenuto in sentenza, alla dimostrazione implicita del ricorso alla metodica dell'istradamento. Il ricorso a tale tecnica di intercettazione doveva per il ricorrente essere dimostrato aliunde e non desunto semplicemente dal fatto che la presenza di quei messaggi dovrebbe lasciar intendere che l'attività intercettativa è stata possibile interamente in Italia ed a prescindere dalla collaborazione dello Stato straniero. D'altronde viene ricordato che colui che ha svolto e condotto le 5 indagini, e dunque tale attività di intercettazione, l'ispettore TA, non ha mai parlato di un'intercettazione possibile grazie all'istradamento, ma solo del ricorso al già citato programma virus, il quale però come già visto- limitava l'acquisizione alle sole informazioni fisicamente digitate sulle tastiere. Ancora, viene contestata la legittimità dell'acquisizione delle e-mail non in- viate ma conservate nella cartella "bozze" del servizio di posta. In particolare viene contestata l'affermazione dei giudici di appello che riten- a gono che l'acquisizione del dato in parola deve essere ricondotta quella di un file informatico e dunque seguire la disciplina dettata dagli articoli 247 co.1bis e 234 cod. proc. pen. Si tratterebbe, come si legge a pagina 24 della sentenza, di un'attività di in- dagine che non rientra nella disciplina delle intercettazioni, e non necessita di al- cuna autorizzazione del gip. Il ricorrente contesta peraltro che siano state rispettate le formalità di cui alle stesse norme richiamate. E che manchi un decreto all'uopo motivato. Vi sarebbe stata in altri termini la violazione del domicilio informatico del ri- corrente. Il ricorrente dichiara di dissentire drasticamente dalla soluzione adottata dai giudici del merito di non equiparare i messaggi salvati nella cartella bozze alla vera e propria corrispondenza tutelata a livello costituzionale. Diversamente si sostiene che tutta la posta elettronica debba essere fatta rientrare nell'ambito della tutela apprestata dall'articolo 15 della nostra Carta fondamentale. Ci si duole che la tecnica del programma spia utilizzato non sembri tener conto del fatto che oggi le tutele riconosciute al domicilio fisico sono estese anche a quello informatico, con piena equiparazione di garanzie. Tuttavia, secondo il ricorrente, anche a voler rimanere nell'alveo del ragiona- mento seguito dai giudici del merito secondo il quale le e-mail scritte e salvate nella cartella bozze dell'indirizzo di posta elettronica non possano essere conside- rate una comunicazione e pertanto per essere sequestrata non richiedono il ri- spetto della procedura da seguire in materia di intercettazioni, non si riuscirebbe davvero a comprendere perché allora non è stato ritenuto calzante il richiamo pure proposto dalla difesa alla disciplina espressamente dettata dall'articolo 254bis cod. proc. pen. che codifica proprio la modalità attraverso cui procedere al sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomu- nicazioni. In altri termini, passi che queste e-mail non siano state ritenute dai giudici del merito una comunicazione in senso tecnico giuridico, passi pure che non sono 6 Retr state ritenute nemmeno una vera e propria forma di corrispondenza, ma sembre- rebbe davvero troppo che non debbano essere considerate nemmeno un dato in- formatico. Ci si duole che sul punto la motivazione offerta dalla corte d'appello non faccia altro che riportare pedissequamente quanto già scritto dal tribunale. Si contesta, in particolar modo, l'affermazione di pagina 25 della sentenza impugnata dove, per motivare il perché non fosse stato necessaria la procedura di cui all'articolo 254bis, è stato escluso che quei messaggi fossero dati detenuti dal fornitore di servizio postale telematico. Scrivono infatti i giudici del gravame del merito "nel caso in esame, come si è detto, i file contenenti la mail non venivano affatto inoltrati per mezzo del provider in quanto restavano nella cartella bozze dell'utente, né gli stessi erano quindi detenuti dal gestore del servizio in quanto rimanevano nella esclusiva disponibilità dell'intestatario della casella di posta elet- tronica". Ciò rappresenterebbe un evidente errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in ragione del fatto che, per il concreto ingresso alla casella di posta elet- tronica, è necessario sempre e comunque prima connettersi al servizio fornitore e quindi creare un collegamento, una comunicazione tra l'apparecchio che si sta utilizzando e il server dell'Internet Service Provider che materialmente custodi- scono quei dati Si torna allora al punto che l'Internet Service Provider (nel nostro caso hot- mail.com) di cui parlava il gip nei decreti autorizzativi, non poteva essere che quello americano e non certamente l'Internet point. Attraverso un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte -e in particolare alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6/2000 - il ricorrente insiste sul concetto che anche il semplice accesso alla rete Internet genera quel passaggio di flussi tra i due sistemi informatici tale da determinare il concetto di comunicazione di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc. pen. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibat- timentale per ascoltare nuovamente l'ispettore TA ovvero escutere gli agenti della Polizia Postale che avevano proceduto alla materiale intercettazione delle comunicazioni telematiche mediante il programma spia. Secondo il ricorrente vi sarebbe una grave discrasia tra quanto autorizzato dal gip nei propri decreti e l'attività investigativa posta in essere attraverso il pro- gramma spia. 7 Secondo la polizia la captazione sarebbe avvenuta esclusivamente per mezzo del programma spia, senza alcun riferimento alla metodica dell'istradamento, la quale invece avrebbe dovuto prevedere l'espletamento di una vera e propria atti- vità intercettativa resa impossibile proprio dalla riscontrate internazionalità del ge- store del servizio. Tuttavia i giudici del merito motiverebbe, per rigettare le ecce- zioni difensive, proprio con riferimento alla tecnica dell'istradamento e quindi ad una vera e propria attività intercettativa. Ecco perché -lamenta il ricorrente- erano state dedotte richieste istruttorie in appello tese ad ascoltare di nuovo l'ispettore TA oppure ad escutere diretta- mente i tecnici della Polizia Postale che avevano inserito il programma virus o anche, in alternativa, eseguire una perizia d'ufficio che potesse spiegare com'era stato possibile captare tutti i messaggi di quegli indirizzi di posta senza chiederne la trasmissione all'Internet Service Provider. La Corte d'appello, invece, avrebbe liquidato la questione ritenendo le dedotte richieste difensive meramente superflue e quindi prive di quel requisito di indi- spensabilità ai fini del decidere richieste dall'istituto in esame. Viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità per eviden- ziare che si sarebbe di fronte ad un caso di decisività della prova che andava assunta. Con un terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio motiva- zionale lamentando travisamento della prova, in primo luogo in relazione ai cinque episodi di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, reati fine dell'as- sociazione, di cui al capo B. Ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di un processo prevalentemente indi- ziario e nella ricostruzione degli eventi i giudici del merito non avrebbero seguito criteri di logica. Vi sarebbero una serie di indizi tali da far pensare che gli imputati stessero organizzando qualcosa, ma poi non vi sarebbe conferma che quel qual- cosa sia effettivamente avvenuto. Tutte le argomentazioni offerte dalla corte di appello si infrangerebbero su un'incontestabile dato: la droga non c'è. Si osserva che, seguendo l'iter logico offerto dai giudici di prime cure, la Corte d'appello parte dai fatti di cui alla spedizione del maggio 2010 (l'unica rispetto alla quale stato accertato che il carico contenesse cocaina) per significare tutte le si- militudini con le quattro che l'avrebbero preceduta. Ma la valenza dimostrativa di tali dati cozzerebbe con i risultati delle indagini difensive, che avevano permesso di introdurre in dibattimento due dati obiettivi, in contrasto con la ricostruzione accusatoria, quello del peso e della misura dei colli arrivati e ancora in giacenza presso l'area cargo city. 8 Peraltro si sottolinea anche l'incertezza che riguarderebbe gli elementi dai quali i giudici desumono il collegamento tra gli imputati delle diverse spedizioni. In particolar modo ci si sofferma sulle risultanze dell'intercettazione telefonica del 7 settembre 2009. Le conclusioni cui sarebbero pervenuti i giudici di merito sarebbero in contra- sto con i canoni valutativi della prova indicati nell'articolo 195 comma quattro cod. proc. pen. Ci si suole, inoltre, che le identificazioni compiute dagli investigatori, e di cui gli stessi hanno riferito, sarebbero in contrasto con il divieto imposto loro di riferire sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni. Ancora, viene evidenziata l'assenza di corrispondenza, sia temporale che eco- nomica, tra le operazioni di invio di danaro, le spedizioni e il valore della merce illecita trasportata. Ci si sofferma poi sulla circostanza che, quand'anche si volesse accettare che gli elementi probatori valutati dai giudici del merito fossero idonei a suffragare l'ipotesi di un'attività organizzata finalizzata all'importazione di droga, si palese- rebbe comunque illogico il riconoscimento di un'aggravante qual è quella di cui all'articolo 80 co. 2 del d.p.r. 309 del 1990 inevitabilmente collegata ad una pre- senza tangibile e concreta di tale sostanza illecita. In altri termini, per poter riconoscere la sussistenza di tale aggravante occor- rerebbe non solo che la droga materialmente esista ma che sia effettivamente sequestrata ed analizzata, così da poterne saggiare la qualità e la capacità dro- gante. In sintesi, secondo il ricorrente, gli indizi potrebbero essere sufficienti a so- stenere l'ipotesi di cui all'articolo 73 Dpr. 309/90, ma mai, in assenza di un effet- tivo sequestro, anche la configurazione della ingente quantità di un qualcosa che non è stato mai trovato. Viene sottolineato che peraltro, in appello, il Procuratore Generale, all'esito della sua requisitoria, aveva chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dal capo B dell'imputazione limitatamente agli episodi del 9/6/2009, dell'8/9/2009, dell'1/12/2009 e del 31/3/2010. Con un quarto motivo di ricorso si lamenta, ancora una volta sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che l'inconsistenza del ragionamento sviluppato dai giudici del merito si paleserebbe non solo per i reati fine, ma anche per il reato associativo di cui al capo A. Le motivazione dei giudici del merito non evidenzierebbe la sussistenza di indici dai quali poter ritenere sussistente un'organizzazione criminale del genere di quelle delineate dall'articolo 74 del d.p.r. 309/90. Mancherebbe, innanzitutto, la prova di un effettivo programma delinquenziale tra i correi, inoltre l'ampia e 9 capillare attività investigativa non avrebbe permesso di evidenziare alcun contatto tra il SI ed il HI, mancherebbe la prova di una sussistenza di una capacità economico finanziaria autonoma dell'associazione e di una struttura in grado di coprire tutti gli anelli della catena del narcotraffico. Peraltro, si tratterebbe di una organizzazione che non sarebbe mai stata in grado nemmeno di entrare nel ma- teriale possesso dello stupefacente di cui aveva pianificato l'importazione. Con un quinto motivo di ricorso si censura la motivazione utilizzata in sen- tenza per giustificare la confisca di alcuni beni comunque riconducibili all'imputato SI, con particolare riferimento alle posizioni creditorie attive presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Secondo il ricorrente il ragionamento sviluppato sul punto dalla Corte di ap- pello non avrebbe fatto uso dei principi giuridici che sovrintendono l'istituto della confisca di cui alla legge antimafia, in particolar modo per quanto riguarda i due aspetti rappresentati dall'irrilevanza della sussistenza di un vincolo di pertinenzia- lità tra i beni e il reato contestato e del fattore tempo nel senso di influenza del momento storico in cui quel bene è entrato nel patrimonio del soggetto. Il ricorrente dichiara di concordare con tali assunti, pacifici in giurisprudenza, ma rileva che una cosa è giustificare la legittimità di una misura che consenta di sequestrare ad un soggetto che sia reso responsabile di determinati reati tutto ciò che appare sproporzionato rispetto al suo reddito o all'attività economica svolta ( rispetto al quale non ha fornito prova della legittima provenienza di quelle ric- chezze) ed altra è ammetterne uno che prescinda totalmente sia dal compimento di quelle determinate condotte illecite, sia dalla valutazione del momento storico in cui quel singolo bene è entrato nella disponibilità del soggetto, sia dalle dimo- strazioni fornite sul punto dalla parte. Viene operato sul punto un ampio richiamo a tutta la prospettazione difensiva tesa a dimostrare le capacità patrimoniali del ricorrente in relazione ai beni pos- seduti. Ad avviso del ricorrente, ragionando come propongono tribunale e corte d'ap- pello, si finirebbe con il determinare una sostanziale equiparazione tra la misura ablativa adottata e la confisca di prevenzione. b. Ricorso avv. Giosuè Bruno Naso Con un primo motivo di ricorso, anche nel secondo atto di impugnazione nell'interesse di AM SI, viene chiesto l'annullamento dell'impugnata sen- tenza con rinvio per nuovo esame previa declaratoria di inutilizzabilità delle inter- cettazioni telefoniche su utenze estere nonché della posta elettronica acquisite agli atti. 10 Viene contestata ancora una volta la motivazione fondata sulla tecnica dell'i- stradamento che si lamenta avere ormai sostituito la rogatoria internazionale quando si tratta di intercettazione di utenze estere. Si evidenzia come lo stesso giudice del provvedimento impugnato chiarisca a pagina 11 che, almeno per l'istradamento "si tratta in sostanza di una particolare tecnica esecutiva dell'attività di captazione, resa possibile dall'avanzamento della tecnologia... per cui è possibile la captazione di un soggetto che si trovi all'estero, ma con procedure che avvengono dentro i confini nazionali". Un'interpretazione siffatta finirebbe per riconoscere la legittimità anche all'in- tercettazione di telefonate estero su estero purché transitanti per il territorio na- zionale. La tecnica dell'istradamento altro non farebbe che eludere la disciplina della rogatoria internazionale ignorando che ciò che dovrebbe rilevare in realtà è il Paese di appartenenza dell'utenza censurata;
senza poi tacere della palese inco- stituzionalità del sistema dell'istradamento per violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni allorquando il soggetto sottoposto alla giurisdizione di un Paese venga limitato da un altro Stato nell'esercizio di tale diritto. Si lamenta che nel nostro Paese non abbia trovato ancora applicazione la con- venzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale già approvata in sede comu- nitaria nel 2000. Si torna sulla questione dell'istradamento per quanto riguarda le intercettate e-mail in uscita. Si contesta anche, come nell'altro ricorso, la legittimità dell'acquisizione senza il ricorso la procedura della rogatoria internazionale delle restanti e-mail, ivi com- prese quelle salvate nella cartella "bozze" del provider. Le argomentazioni sono analoghe a quelle illustrate in precedenza, ribaden- dosi che il giudice di seconde cure sembra dimenticare anche di considerare che la semplice connessione ad Internet genera flusso di dati. Si lamenta che la corte di appello avrebbe accettato acriticamente le argo- mentazioni del giudice di primo grado senza adeguatamente rispondere alle que- stioni di diritto sollevate nei motivi d'appello. Con un secondo motivo di ricorso si censura sotto il duplice profilo della vio- lazione di legge e del vizio motivazionale la sentenza impugnata per quanto ri- guarda la ritenuta sussistenza del delitto di cui all'articolo 74 comma primo del d.p.r. 309/1990. Anche in relazione a tale profilo di doglianza il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia operato una serie di richiami alla sentenza di prime cure in quanto ritenuto assolutamente condivisibile per evitare inutili ripetizioni. Le inutili ripeti- zioni ad avviso del ricorrente sarebbero, invece, un preciso dovere laddove si tratta di rispondere ai profili di doglianza sollevati in secondo grado. 11 In ogni caso viene lamentato che i giudici di merito non abbiano dato adegua- tamente conto in motivazione della sussistenza di tutti gli indici del reato associa- tivo ricordando come la partecipazione ai singoli reati fine non può portare auto- maticamente all'adesione allo stesso e rilevando come la corte d'appello aggire- rebbe la questione postale circa la sussistenza degli indici di riconducibilità del paradigma normativo dell'associazione. E l'avere speso nove pagine dell'apparato motivazionale della sentenza di secondo grado (da pagina 64 a 72) per argomen- tare in ordine al presunto ruolo di finanziatore del ricorrente in seno all'organizza- zione in questione (organizzazione che si sottolinea essere cosa diversa dall'asso- ciazione), non sposterebbe di una virgola la suddetta questione visto e considerato che anche più soggetti che concorrono alla commissione di una serie di delitti di cui all'articolo 73 del d.p.r. 309/1990 possono necessitare di un finanziatore. Insomma, ricoprire questo o quel ruolo non potrebbe ritenersi elemento diri- mente ai fini dell'individuazione del pactum sceleris ovvero dell'elemento sogget- tivo del delitto associativo. Con un terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio logico di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestazioni riconducibili all'articolo 73 del d.p.r. 309/90. Ricordato, come nel ricorso di cui si è dato conto in precedenza, che anche il Procuratore Generale in appello aveva chiesto l'assoluzione per 4-5 episodi di cui al capo B dell'imputazione, il motivo indugia su quelle che sono state le carenti modalità di accertamento a posteriori degli episodi ulteriori rispetto a quello del 2010 e su come evidentemente non vi fosse invece prova che le cinque spedizioni precedenti contenessero effettivamente ingenti quantità di cocaina. Con un quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del d.p.r. 309/ 90 in assenza dello stupefacente su cui poter operare delle valutazioni di tipo qua- litativo e quantitativo. Con un quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio logico di motivazione in ordine alla confisca dei beni del ricorrente. Sul punto si lamenta ancora una volta che il provvedimento impugnato non solo sarebbe acriticamente adesivo rispetto a quello di primo grado, ma ricorre- rebbe all'argomento congetturale ipotetico che non consente di pervenire a quella necessaria certezza di presunzione d'illecita provenienza dei beni patrimoniali col- piti. Il ricorrente evidenzia essergli nota la giurisprudenza di legittimità sull'argo- mento e di non condividerla affermando che tuttavia il provvedimento impugnato farebbe riferimento a pronunce di questa Corte assai datate nel tempo. 12 Viene anche evidenziato come il ricorrente abbia provato a dimostrare la lecita provenienza dei beni confiscati, ma come sul punto sarebbe mancata un'adeguata risposta da parte dei giudici del merito, che in taluni casi avrebbero banalizzato circostanze tutt'altro che secondarie. Da un'analisi delle emergenze istruttorie nonché dall'analisi della documenta- zione bancaria si sostiene in ricorso- viene evidenziata, soprattutto per quanto riguarda le somme depositate presso l'istituto di credito di San Marino, la prove- nienza assolutamente lecita dei beni. In particolar modo, viene censurata la motivazione del provvedimento impu- gnato di cui a pagina 121, affermandosi che le poche considerazione della Corte territoriale, che si limita per lo più a richiamare la sentenza di primo grado, non solo si sostanzierebbero in un travisamento della prova, ma sarebbero altresì illo- giche, congetturale ed apodittiche, sia laddove sono stati ritenuti non significativi i corrispettivi incassati dalla vendita di appartamenti citati dalla difesa, sia laddove si è ritenuto, quanto ai depositi bancari, che quello che conta non sono tanto le singole transazioni bensì la contestata disponibilità di quelle posizioni bancarie. Con un sesto ed ultimo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'impugnata sentenza in relazione agli operati aumenti per la continuazione per carenza asso- luta di motivazione sul punto.
3.2. HI ER (Avv. Giuseppe Pisauro). Con un primo motivo di ricorso il ricorrente, censurando il punto della sen- tenza in cui ne è stata rilevata la manifesta infondatezza, reitera la questione di costituzionalità dell'articolo 74 co. 1 del d.p.r. 309/90 in relazione agli articoli 3 e 27 terzo comma della Costituzione nella parte in cui prevede un minimo edittale di 20 anni di reclusione Il ricorrente riporta, trascrivendola, l'eccezione d'incostituzionalità come sol- levata dinanzi ai giudici d'appello e censura la parte della motivazione di rigetto in cui la Corte territoriale ha argomentato sulla diversità di bene giuridico tutelato (ordine pubbliche personalità dello Stato per le associazioni criminali, quelle di stampo mafioso e quelle terroristiche, salute pubblica quella prevista dall'articolo 74 della legge stupefacenti). E ancora la parte in cui vengono ritenuti criteri diri- menti la sospettata incostituzionalità della norma la previsione di un massimo e di un minimo nella dosimetria della pena e la possibilità di concessione delle atte- nuanti generiche. Si ribadisce la tesi dell'irragionevolezza della norma in que- stione. 13 Con il secondo motivo di ricorso si deduce difetto ed illogicità della motiva- zione della sentenza impugnata in relazione ai singoli episodi di importazione di stupefacente e alla riferibilità agli imputati. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata appare priva di una propria strut- tura argomentativa atteso che agilmente affronta le questioni sottopostele trascri- vendo e facendo acriticamente proprie le motivazioni rese dai giudici di primo x grado. Ci si duole che l'impugnata sentenza, al pari di quella emessa dal tribunale, sarebbe motivata in modo particolarmente sintetico e troverebbe sostegno esclu- sivamente nella valutazione dell'unica fonte di prova considerata rilevante, ovvero il contenuto delle intercettazioni telefoniche e telematiche. Entrambe le sentenze di merito, infatti, danno atto della non esistenza di prove positive diverse da tali conversazioni. Si lamenta che la Corte territoriale si sia mossa in maniera spericolata, in via retroattiva, laddove, conosciuto l'ultimo fatto in ordine temporale (il carico oggetto di sequestro) tramite un percorso meta deduttivo, si trascinerebbe dall'antece- dente noto al conseguente logico, manipolando l'impianto accusatorio in maniera tale da ricostruire a ritroso i fatti pur in assenza di elementi idonei a dimostrare la riferibilità delle precedenti presunta importazione agli odierni imputati. Viene sottolineato come, nonostante la complessa attività investigativa non sia stato possibile individuare le fonti di commercializzazione al dettaglio dello stu- pefacente asseritamente importato, non sono stati individuati eventuali acquirenti, non è mai stata rinvenuta, nemmeno parzialmente, nella disponibilità dei presunti sodali sostanza stupefacente. Difetterebbe, altresì, l'individuazione dei luoghi ido- nei allo stoccaggio ovvero al trattamento della sostanza. Il ricorrente ricorda uno per uno i fatti contestati al capo B della rubrica e quindi passa alla disamina degli elementi indiziari attraverso i quali i giudici d'appello sono pervenuti a confermare la pronuncia di responsabilità del giudice di prime cure. Vengono ricordate le tesi propugnate dalla difesa ed evidenziato come le stesse non possono dirsi in rapporto di incompatibilità logica con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici. Nello specifico che riguarda la posizione del ricorrente viene evidenziata, episodio per episodio, la sua assenza dalle fonti di prova dirette, e anche come lo stesso non fosse presente tra gli imputati che erano stati segnalati dalla DEA per l'attività illecita di riciclaggio di danaro che svolgevano. Viene poi lamentata erronea applicazione della legge penale, nella specie per l'assenza di quegli elementi atti a consentire di poter affermare sussistente un'associazione riconducibile alla previsione di cui all'articolo 74 del d.p.r. 309/1990 Viene lamentato che la Corte territoriale liquiderebbe l'aspetto dell'attribuibi- lità di tali carichi all'associazione in poche battute. 14 Si torna sull'affermazione secondo cui non sarebbe stata data risposta alla doglianza su come sia stato possibile attribuire all'associazione le prime quattro spedizioni atteso che non sono state mai posti all'attenzione degli operanti se non dopo l'intervento del 4 maggio 2010 che ha permesso il sequestro del carico con- tenente pietre intagliate e cocaina. Nello specifico del ruolo dei HI vengono evidenziati quelle che ad avviso del ricorrente sarebbero contraddizioni tra la motivazione della sentenza impu- gnata e le risultanze istruttorie. Discrepanze emergerebbero anche dall'esame dell'ispettore TA, teste di riferimento della Procura. Il ricorrente evidenzia come manchi nelle motivazioni delle sentenze di con- danna alcun riferimento ad un'attività di spaccio, conseguenza logica delle impor- tazioni di droga, nonché delitto naturalisticamente fine per un'associazione dedita al narcotraffico Tra l'altro, a fronte di una droga che non è stata neanche mai materialmente sequestrata, non sarebbe neanche mai stato individuato un luogo di stoccaggio, atteso che il box di via Ricchiano non era luogo idoneo al mantenimento di un quantitativo così ingente di stupefacente. E, ancora, non vi sarebbe traccia inve- stigativa circa l'attività di commercializzazione della droga importata. Tale sostanza stupefacente, ammesse e non concesso che sia stata mai im- portata, non appena avrebbe toccato il territorio italiano sembrerebbe essere scomparsa nel nulla, non essendo stato mai individuato un luogo adatto né al mantenimento dello stupefacente importato, né alla fase di taglio della cocaina;
e nemmeno risulterebbero contatti telematici, telefonici o di persona, finalizzati allo smercio della sostanza o all'approntamento di tutto quanto necessario per la lavo- razione della stessa. Quanto al ruolo di HI, secondo la corte territoriale il coinvolgimento dello stesso dei reati sub B sarebbe provato da una serie di dati sintetizzati nelle risul- tanze delle intercettazioni telefoniche (in relazione alle captazione con Thyson) circa l'affitto dei garage di via Recchiano ritenuto apoditticamente luogo destinato allo stoccaggio della merce. Tuttavia il ricorrente rileva che tali elementi probatori sono stati oggetto di ampia confutazione nell'ambito del dibattimento e sul punto vi sarebbe anche una evidente lacuna motivazionale perché le prospettazioni difensive sarebbero state superficialmente licenziate dai giudici di merito. In particolar modo il ricorrente si riferisce alle intercettazioni telefoniche, alle e-mail e ai viaggi a Santo Domingo. Si lamenta, quanto all'assunto linguaggio criptico, che sia stata obliterata la versione alternativa fornita dall'imputato. 15 Per quanto riguarda i viaggi di HI a Santo Domingo viene evidenziato che esistevano documentata versione alternativa in quanto l'imputato, come risulte- rebbe dalle fatture depositate, si era recato a Santo Domingo per sottoporsi a delle cure odontoiatriche a costi notevolmente inferiori. Il ricorso si sofferma poi sulla circostanza relativa all'utilizzo del documento falso con l'effigie del HI che apparirebbe elemento quantomeno confliggente, se non inconferente, con la prospettazione accusatoria che vorrebbe il ricorrente quale promotore e capo del sodalizio criminoso. Ancora, viene ricordata la testimonianza del AC, il quale aveva affer- mato che era stato sottoscritto un contratto di durata annuale e che l'effettivo uso della locale si era limitato a qualche mese fino al sequestro da parte della polizia. Ancora per l'affitto del garage si sarebbe risaliti al HI attraverso accertamenti sul documento intestato a EN TE. Si contesta la prospettazione accusatoria avallata in sentenza secondo cui Pa- NI sarebbe il vero e proprio alter ego di SI, cui venivano attribuiti compiti di mantenere i contatti con i referenti sudamericani per l'approvvigionamento della droga (per lo più in Colombia e a Santo Domingo) e di organizzare le spedizioni dello stupefacente. Vengono evidenziati una serie di riscontri istruttori che man- cherebbero. Vengono analizzate la testimonianza dell'ispettore TA e le incon- gruenze che dalla stessa emergerebbero in relazione alla gravità indiziaria a carico del ricorrente. In ogni caso, evidentemente in via subordinata, si lamenta manifesta con- traddittorietà della motivazione in ordine al punto relativo alla richiesta derubrica- zione dell'ipotesi contestata di organizzatore del sodalizio della meno gravi ipotesi di mero partecipe dell'associazione. Ci si duole che la Corte territoriale avrebbe offerto delle argomentazioni a confutazione della tesi difensiva che costituirebbero dei veri e propri paralogismi (laddove la Corte del meritoe aveva evidenziato che il HI era l'unico, oltre naturalmente al SI, a mantenere rapporti con i sudamericani e quindi con il Thyson, ed anche l'unico ad essersi recato a Santo Domingo In ultimo si lamenta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche da di- chiararsi prevalente sulle contestate aggravanti.
3.3. e 3.4 CI BE e EN AL (con unico atto a mezzo del comune difensore Avv. Gian Antonio Minghelli) 16 Il difensore ricorrente lamenta una illogica ricostruzione degli atti di causa, con l'applicazione dei principi presuntivi al posto di quelli probatori e con l'altera- zione totale di quelle che erano le oggettive risultanze del procedimento sia sotto il profilo fattuale che logico. Viene evidenziato come vada oggettivamente tenuto conto che non è emerso alcun collegamento, né fattuale né intercettativo, tra i ricorrenti e gli accertati importatori dello stupefacente. Nulla, insomma, che possa giustificare sia la loro partecipazione al reato associativo che ai singoli reati esecutivi per i quali tra l'altro in appello anche il Procuratore Generale aveva riconosciuto che non vi era alcuna prova dell'effettiva esistenza, salvo che per quel che riguarda lo stupefacente se- questrato il 4 maggio 2010. Il PE, trasportatore, era stato coinvolto nell'indagine sulla base di un con- tatto telefonico intercorso mesi prima dei fatti con uno degli imputati principali, ma il Tribunale per il Riesame aveva annullato l'ordinanza restrittiva tanto è vero che il PE era rimasto ed è ancora rimasto per il procedimento in corso in stato di libertà. Il TI addetto non allo sdoganamento, come si afferma erroneamente in sentenza, ma alla regolarizzazione doganale dei beni importati, era stato inquisito in quanto in più occasioni, per merce non accertata come stupefacente, era stato incaricato in alcuni casi con documenti falsi della regolarizzazione doganale, es- sendo del tutto estraneo, come più volte affermato, conclamato e dimostrato, alla fase successiva e quindi alla materiale acquisizione dei beni importati. Si lamenta che lo stesso sia stato condannato sulla base di principi presuntivi, in parte sanciti da questa Corte, secondo i quali sarebbe stata parte terminale dell'operazione pur non essendo stato provato alcun contatto con i partecipi all'o- perazione, né sotto forma di contatto fisico, né di contatto telefonico. Ci si duole che egli, alla fine, sia stato condannato applicando il principio an- tigiuridico che non poteva non sapere quello che regolarizzava sotto il profilo am- ministrativo. Il PG in sede di appello -ricordano anche tali ricorrenti- aveva chiesto l'esclu- sione della condanna per le importazioni 9.6.09, 8.9.09, 1.12.09 e 31.3.10 man- cando la prova dell'esistenza dello stupefacente, essendo parte dei beni importati stati distrutti o comunque non reperiti, affermando che non si può affermare pro- cessualmente che esiste dello stupefacente per fatti concludenti indiretti. Vengono evidenziati e ripercorsi tutti gli elementi di fatto che hanno portato il giudice di merito ad affermare la colpevolezza del PE e del TI in rela- zione ai singoli episodi evidenziando soprattutto i punti del mancato contatto tra i due ricorrenti e gli altri coimputati. 17 Si evidenzia che tutta la decisione impugnata sarebbe frutto di una pura in- terpretazione dei pochi esiti intercettativi ed ambientali che non potrebbero certo giustificare l'accertamento di penale responsabilità e la condanna dei ricorrenti. Si aggiunge che i pretesi contatti con SI indicati in sentenza non possono avere in alcun collegamento con la pretesa attività illecita svolta che viene tratta dai contatti con il TI. La sentenza impugnata non si confronterebbe con i motivi d'impugnazione dettagliati proposti.
3.5. IL OU MA (Avv. Ramona TT). Con un primo motivo il difensore ricorrente deduce inosservanza di norme processuali avendo la corte di appello ritenuto utilizzabili intercettazioni telefoniche telematiche riguardanti conversazioni transitate unicamente in territorio estero ed acquisite in assenza di rogatorie internazionali nonché la manifesta inutilizzabilità del contenuto di email non inviate e salvate dal mittente nella cartella bozze. Si sarebbe violata la normativa in materia di captazione di flussi telematici e sul punto la Corte territoriale avrebbe svilito sotto il profilo giuridico la valenza di rilievo della grave violazione di legge denunciata, con una motivazione palese- mente viziata ed in contrasto con i principi enunciati costantemente da questa Corte di legittimità. Si dà conto sarebbe stato lo stesso ispettore TA, ufficiale di polizia giudi- ziaria che aveva coordinato l'attività, a spiegare nel corso della sua deposizione dibattimentale le modalità attraverso cui era stata possibile la captazione delle intercettazioni telematiche avvenuta eludendo la procedura codicistica prevista dalla legge. Come fatto da altri ricorrenti viene operata una distinzione, sia sotto il profilo tecnico che giuridico, tra le e-mail spedite, le e-mail inviate e quelle conservate nella cartella "bozze". Per quanto riguarda le e-mail inviate, la Corte territoriale ritiene - illegittima- mente secondo il ricorrente - che si tratti di comunicazioni in senso tecnico giuri- dico e pertanto utilizzabili secondo la tecnica dell'istradamento, tecnica richiamata per la questione attinente all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche su utenze estere. Viene evidenziato l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici del gravame del merito tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ritiene strumento valido quello dell'istradamento unicamente riferimento alle intercetta- zioni telefoniche sulle utenze estere. 18 Wey Diversamente, per i flussi telematici sarebbe tecnicamente assodato che esi- ste un passaggio di dati provenienti dal provider straniero che nel caso di specie era ubicato negli Stati Uniti d'America. Anche le e-mail non inviate, dunque, sarebbero localizzate all'estero, essendo memorizzate nel server della società fornitrice del servizio. E per acquisire le stesse sarebbe stato dunque necessario il ricorso allo strumento della rogatoria internazionale, la cui assenza determinerebbe la inutilizzabilità dei risultati dell'at- tività di indagine per manifesta violazione dell'articolo 629 cod. proc. pen. Illogico sarebbe aver ritenuto che operasse anche per quelle il principio dell'i- stradamento non trattandosi di intercettazioni. Con un secondo motivo si denuncia carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla confermata responsabilità penale dell'imputato per il reato ascritto- gli. Il vizio di logicità e carenza di motivazione si paleserebbe nell'assoluta gene- ricità e carenza di motivazione in ordine agli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Ci si duole dell'imputato sia stato ritenuto responsabile di un solo episodio, occasionale e sporadico, richiamato del capo C della sentenza impugnata in rela- zione all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 648bis cod. pen. sulla scorta di ele- menti indiziari costituiti essenzialmente da intercettazioni telematiche di scarso rilievo e in particolar modo per via di una specifica e-mail del 31/12/2009 rinve- nuta nella casella postale branco.357@hotmail.com in uso al SI. In tale e-mail, il referente sudamericano fa riferimento ad un precedente epi- sodio, ma nulla emergerebbe dal contenuto della medesima comunicazione a ca- rico del KH, il quale non viene minimamente menzionato né indicato con un nome specifico o pseudo tale. L'interpretazione che viene conferita dalla Corte territoriale di tale comunicazione sarebbe infondata in quanto nell'assoluta as- senza di elementi indiziari si ritiene apoditticamente tale contenuto essere la di- mostrazione della consegna di danaro dal SI al KH. La sentenza impugnata sarebbe manifestamente lacunosa e contraddittoria sia in ordine alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento materiale, cioè della condotta, che in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Vi sarebbero poi gravi illogicità anche in relazione all'identificazione del ricor- rente. Ancora, le dichiarazioni rese dal coimputato KH circa le modalità del tra- sporto del danaro e di occultamento del danaro all'interno della valigia non trove- rebbero riscontro sotto il profilo logico nella realtà dei fatti e in quanto accertato storicamente dagli inquirenti. 19 Con un terzo motivo si deduce l'illogicità carenza della motivazione possa so- stegno della sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'articolo 4 della legge 146 del 2006. 3.6. e 3.7 KH LT e KH LM (con un unico atto a mezzo del comune difensore avv. Antonio Cesarano) Con un primo motivo il ricorrente deduce, sotto il duplice profilo della viola- zione di legge e del vizio motivazionale, l'errata qualificazione giuridica dei fatti. Viene ricordato che i fratelli KH, come ricostruito dalla Corte territoriale vennero sorpresi mentre, muniti di trolley, tentavano di uscire dal territorio nazio- nale con circa 1 milione di euro in contanti. Tuttavia secondo il ricorrente occorre sviluppare alcune considerazioni giuri- diche in ordine al momento in cui può dirsi consumato il reato di riciclaggio di cui all'articolo 648bis del codice penale ed al concetto di sostituzione del danaro, con- siderando che la seconda è elemento costitutivo indispensabile del primo. Si sostiene che, alla luce della sentenza numero 36913/2011, non possano essere ascritti in capo ai fratelli ricorrenti i reati di riciclaggio bensì che le azioni commesse dagli stessi integrino semplicemente il delitto di ricettazione. Il reato di riciclaggio infatti implicherebbe necessariamente una condotta di impiego, nascondimento, utilizzazione delle somme illecite, di talché tale crimine potrebbe essere definito come quell'insieme di operazioni mirate a dare una par- venza lecita a capitale la cui provenienza in realtà è illecita, rendendo così più difficile l'identificazione, la praticabilità il successivo recupero delle somme che sono il prezzo, il prodotto o il profitto dell'attività delittuosa. Con il concetto di sostituzione del danaro sporco inoltre si intenderebbe ogni attività dirette ad incidere su tali proventi illeciti, recidendo ogni possibile collega- mento, oggettivo o soggettivo con il reato: può trattarsi di operazioni bancarie finanziario valutarie, ma anche le operazioni commerciali, organizzate nei modi disparati. Ebbene, sostanzialmente, i due ricorrenti-secondo la tesi sostenuta in ricorso- non hanno avuto il tempo e l'opportunità di porre essere queste attività di natura dissimulatoria o sostitutiva;
la loro azione, dunque, appare evidentemente monca poiché essi sono stati interrotti in un momento anteriore, ovvero prima che si potessero pulire il danaro e restituirlo al proprietario. Utilizzando lo schematismo illustrativo, secondo il ricorrente gli stessi hanno tentato di riciclare ma non ci sono riusciti a causa di una brillante operazione in- vestigativa. Viene ricordato sul punto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che il legislatore distingue in maniera chiara l'ipotesi della ricettazione 2 20 0 da quella del riciclaggio, imponendo per la consumazione di quest'ultimo la realiz- zazione della sostituzione del danaro. Affinché un soggetto realizzi un riciclaggio di danaro è richiesto un qualcosa in più rispetto alle condotte necessarie sufficienti al reato di ricettazione;
è richie- sto cioè che si compiano fatti o atti diretti alla pulizia del denaro sporco e non solo alla ricezione dello stesso. Si sostiene allora che, ammesso che i ricorrenti fossero conoscenza della natura illecita delle somme che trasportavano, e posso altresì che si intendessero procurare azione altri un profitto, gli stessi in ogni caso non hanno mai avuto l'opportunità di sostituirlo. Ad avviso del ricorrente occorre fare riferimento all'interpretazione che di tale reato ha dato questa Corte con la sentenza 36913/2011 per cui i suoi assistiti al più potrebbero essere puniti per il reato di ricettazione.
3.8. SA M - AI (avv. DA Masini) Con un primo motivo di ricorso il difensore ricorrente deduce errata interpre- tazione e mancata applicazione degli articoli 111 della Costituzione, 6 par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 3 par. 2 della direttiva numero 64 del 2010, articolo 143 cod. proc. pen. in relazione alla mancata traduzione di atti pro- cessuali nella lingua conosciuta dall'imputato. Il ricorrente deduce che il proprio assistito è di nazionalità siriana e la lingua che comprende quella araba o, come emerso nel corso del giudizio di primo grado, quella inglese. L'ignoranza dell'italiano dell'imputato era ben conosciuta, tanto che il Tribu- nale di Roma, che ebbe a recepire spontanee dichiarazioni dello stesso, all'udienza del 26/10/2012 lo fece assistere da un interprete di lingua inglese. Pertanto nelle successive fasi del processo imputato avrebbe avuto diritto alla traduzione, in arabo all'inglese degli atti processualmente rilevanti notificati prima e dopo la legge di riforma dell'articolo 143 cod. proc. pen. (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione di udienza preliminare;
decreto di rinvio a giudizio;
sentenza di primo grado;
decreto di citazione a giudizio in grado di appello;
sen- tenza impugnata della corte di appello di Roma). Ciò non sarebbe avvenuto con la violazione delle norme sopra citate. Con un secondo motivo vengono dedotti ulteriori vizi procedurali attinenti l'er- ronea individuazione dell'imputato e la conseguente erroneità delle ricerche dello stesso per dichiarare lo stato di latitanza, la l'erronea notifica dell'avviso di con- clusione delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio del decreto che dispone il giudizio, nonché la nullità di tali notifiche curate presso lo studio del difensore di ufficio e l'omessa citazione dell'imputato. 21 Viene evidenziato che per tutto il corso del processo anche nella fase delle indagini preliminari imputato è stato identificato come nato in [...] laddove in- vece nato in [...] il ricorrente la nullità di tutti gli atti a cominciare dal decreto di latitanza poi lo stesso è stato indicato come nato in [...] un terzo motivo di ricorso si deduce mancata correlazione tra imputazione sentenza nonché violazione ed errata applicazione dell'articolo 648bis cod. pen. Emergerebbe in maniera chiarissima come il ricorrente non sia stato condan- nato per avere trasferito all'estero i soldi ricavati dalla vendita di uno o più partite di droga, così come contestato nel capo di imputazione mai notificatogli, quanto piuttosto per aver operato il trasferimento di una parte del prezzo dell'operazione di acquisto senza che della provenienza di tale somma si fosse dimostrata l'illecita provenienza. Il primo punto critico, dunque, sarebbe quello della mancanza di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza che l'ha condannato. In secondo luogo, la mutata condotta non sarebbe iscrivibile secondo il ricor- rente nell'alveo di cui all'articolo 648 bis del codice penale. Il ricorrente, in altri termini, sarebbe stato condannato per un fatto radical- mente diverso da quello contestatogli e che nemmeno poteva essere qualificato come riciclaggio. Si evidenzia che, infatti, ben diverso sarebbe adoperarsi per far sparire il pro- fitto ricavato dal reato riapstto a quello di adoperarsi per il pagamento del prezzo del reato con somme di cui non si è dimostrata, o comunque contestata, l'illecita provenienza. Con un quarto motivo di ricorso si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale non avrebbe risposto al profilo di doglianza circa l'identificazione del ricorrente come il "fratellino" di cui si parla nell'intercettazione. Con un quinto profilo di doglianza si propone errata interpretazione dell'arti- colo 648 bis cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Si contesta che la Corte territoriale non avrebbe risposto puntualmente le doglianze del ricorrente circa l'insussistenza del dolo nel reato di riciclaggio conte- stato. In particolare la Corte di appello non avrebbe esplorato affatto, o quantomeno sul punto non avrebbe dato una motivazione sufficiente rispetto alla diversa alter- nativa prospettata nei motivi di appello, secondo cui il ricorrente aveva inteso che il danaro che era andato a ritirare fosse provento di altre attività illecite pur non costituenti reato, probabilmente danaro spostato in violazione della normativa va- lutaria. 2 22 2 Addirittura la stessa intercettazione su cui si è fondata l'accusa, pur a voler identificare il ricorrente come il "fratellino" di cui si parla, farebbe propendere per una buona fede di quest'ultimo laddove gli interlocutori ne denunciano l'inettitu- dine. Con un sesto motivo di ricorso, ancora sotto il duplice profilo della violazione di legge o della manifesta illogicità della motivazione, si lamenta che la Corte d'ap- pello sarebbe incorsa in un evidente errore motivazionale laddove per spiegare come il ricorrente fosse in malafede quando riceveva il danaro dal SI, ha rite- nuto implicitamente chiarita la ragione per cui la sua condotta fosse ascrivibile al reato di riciclaggio e non a quello di ricettazione. Con un settimo ed ultimo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 133 del codice penale, e in particolare l'eccessività della pena inflitta laddove le riconosciute attenuanti non sono state valutate prevalenti rispetto alla contestata aggravante. Ci si duole in proposito come pure la Corte territoriale avesse riconosciuto del ricorrente una sorta di corpo estraneo all'organizzazione dedita al narcotraffico di cui ci si poteva fidare solo con estrema cautela e perciò non si vede perché vi sia stata poi irrogata una pena così alta. I sopra indicati ricorrenti chiedono tutti l'annullamento della sentenza impu- gnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno tutti rigettati.
2. Diversi profili di doglianza sono comuni a più ricorrenti. In primis, procedendo in ordine sistematico e di rilevanza, vanno analizzati quelli che mettono in dubbio la legittimità delle operate acquisizioni probatorie, sia per quanto riguarda le operate intercettazioni telefoniche che per le intercettazioni di corrispondenza elettronica (ma, come si avrà modo di spiegare, nel caso più controverso, riguardante e-mail scritte ma non spedite, e conservate nella cartella "bozze" dell'account, si è trattato di un sequestro di dati informatici). Siamo di fronte ad un tema evidentemente decisivo in quanto la prova della sussistenza dei reati contestati è scaturita quasi esclusivamente dai risultati di tali captazioni. Prima di affrontarlo, occorrerà, tuttavia, ricordare, come si è già fatto cenno in premessa, che gli imputati del processo che ci occupa utilizzavano, per comunicare tra loro, oltre che utenze telefoniche (molte delle quali sottoposte ad 23 intercettazione) una modalità singolare, ma non sconosciuta alla casistica criminale, appunto il "parcheggio" delle e-mail nella cartella "bozze" dell'account di posta elettronica. Ricordano i giudici di merito nelle loro pronunce che, mediante servizi di pedinamento e osservazione, gli investigatori scoprivano che gli odierni ricorrenti SI e HI (ed anche il coimputato IL) erano soliti frequentare alcuni internet point di Roma. Verificando i computer colà utilizzati, giungevano così ad individuare una serie di caselle di posta elettronica (nelle sentenze di merito spe- cificamente indicate), tutte riconducibili al provider statunitense "hotmail.com", attraverso le quali gli imputati inviavano e ricevevano e-mail intrattenendo così una corrispondenza con i loro referenti sudamericani. Tali contatti informatici avvenivano secondo due diverse modalità. In alcuni casi i messaggi di posta elettronica venivano normalmente spediti in via telematica generando il consueto flusso di dati. In altri casi (soprattutto per le comunicazioni più riservate, aventi prevalentemente ad oggetto i numeri di telefono su cui mantenere i contatti per le singole operazioni), veniva invece adottato il metodo del salvataggio nella car- tella "bozze". Venivano cioè scritte e-mail, che non venivano inviate, ma rimanevano salvate in modalità "bozze" e potevano essere pertanto visionate da chi, in possesso delle credenziali e della password, successivamente avesse accesso alla casella di posta elettronica. In pratica, chi accedeva per primo all'account di posta elettronica scriveva una e-mail e poi, senza spedirla, la "parcheggiava" nella casella "bozze". A seguire, chi si collegava al medesimo account, andava nella casella bozze, leggeva quanto scritto e poi, con il medesimo sistema, scriveva la risposta e, senza spedirla, la "salvava" nella casella bozze. In tal modo si evitava la spedizione del messaggio e quindi la generazione di un flusso telematico che avrebbe potuto essere intercettato. Ebbene, mentre le e-mail ricevute o inviate sono state oggetto di una "nor- male" intercettazione dei flussi telematici in entrata e in uscita dai PC ubicati nei citati internet point, all'acquisizione dei messaggi lasciati "in bozza" la P.G. è invece giunta secondo una diversa modalità: gli operanti, infatti, sono direttamente "entrati" nelle varie caselle di posta elettronica dopo essersi procurate le relative password attraverso l'osservazione e il controllo a distanza degli imputati (mediante virus informatici) nell'atto in cui questi digitavano tali password sulle tastiere dei computer in uso presso gli internet point. Tanto premesso, in tutti i gradi del presente giudizio i difensori hanno eccepito che tutte le e-mail così acquisite sarebbero inutilizzabili in quanto la relativa captazione richiedeva la preventiva attivazione di una procedura di rogatoria 24 internazionale, atteso che la casella di posta elettronica era fisicamente ubicata presso un provider sito negli Stati Uniti d'America (hotmail.com); la mancanza di tale rogatoria -secondo la tesi sostenuta- determinerebbe la inutilizzabilità dei risultati dell'attività d'indagine per violazione dell'art. 729 cod. proc. pen. A tale conclusione, secondo la tesi difensiva, dovrebbe pervenirsi tanto in ordine alle e-mail spedite e/o ricevute - rispetto alle quali, come si vedrà di qui a poco, i giudici di merito hanno ritenuto correttamente applicabile la medesima tesi dell'istradamento valida per le intercettazioni telefoniche delle utenze estere quanto in ordine a quelle "parcheggiate" nella cartella "bozze". -Rispetto a queste ultime i difensori hanno costantemente ribadito la tesi riproposta a questa Corte di legittimità- che, quand'anche si volesse ritenere che non c'è stata una vera, e propria intercettazione di comunicazioni estere (per la quale sarebbe servita sia l'autorizzazione del GIP sia la rogatoria), si tratterebbe pur sempre di un sequestro o di una acquisizione di dati che si trovavano negli USA (in quanto ivi è ubicata la pagina web ove i dati erano custoditi); anche tale attività di P.G. avrebbe quindi richiesto l'attivazione di una rogatoria, che nei caso di specie non c'è stata. In ulteriore subordine, le difese hanno eccepito che, ove non si ritenessero necessarie l'autorizzazione del GIP e la rogatoria, l'acquisizione dei documenti informatici sarebbe comunque avvenuta illegalmente in violazione degli artt. 254 s.s cod. proc. pen.
3. Ebbene, tutte le questioni sopra illustrate sono infondate. Di immediata e più semplice definizione sono quelle sollevate con riferimento: a. alle intercettazioni telefoniche;
b. alle e.mail spedite e/o ricevute. Ritiene, infatti, il Collegio che, in entrambi i casi, sia manifestamente infon- data la doglianza circa il mancato ricorso a rogatoria internazionale. Quanto alle intercettazioni telefoniche, i giudici del merito hanno già ri- sposto alle doglianze sul punto richiamando il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'e- stero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (così, in ultimo Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014 dep. il 2015, Nardella, Rv. 262495; conf. Sez. 4, n. 9161 dei 29/01/2015, Rv. 262441; Sez.. 1, n. 13972 del 4/3/2009, 25 Barbaro ed altri, Rv. 243138; Sez. 4, n. 13206 del 28/2/2008, Volante, Rv. 239288; Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004, Belforte ed altri, Rv. 229103). Come evidenzia correttamente la Corte territoriale, tale sistema consente, in- fatti, la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate in territorio italiano, attraverso i c.d. ponti ripetitori, con la conseguenza che l'intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur riferibile ad un'utenza stra- niera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei ponti telefonici siti in Italia. Si tratta, in sostanza, come si legge nella sentenza impugnata, di una parti- colare (e, va aggiunto, assolutamente legittima) tecnica esecutiva delle attività di captazione, resa possibile dall' avanzamento della tecnologia con la messa a punto di strumenti sofisticati, per cui è possibile ascoltare le telefonate di un soggetto che si trovi all'estero, ma con procedure che avvengono entro i confini nazionali. La captazione, in tali casi, avviene "per fascio", per cui, conoscendo una de- terminata utenza estera, vengono intercettate una serie di telefonate, sia in en- trata su utenze italiane, sia in uscita dall'Italia verso l'utenza estera, in tal modo intercettando "un fascio" di telefonate in entrata ed in uscita dal territorio nazio- nale da parte di soggetti che vengono volta a volta identificati nel corso delle ope- razioni. Proprio per la peculiarità del sistema captativo "per fascio", il decreto autoriz- zativo all'intercettazione viene necessariamente ed implicitamente, ad investire tutte le utenze intercettate su quella iniziale, estera, con la conseguenza che, sep- " pure strumentali e finalizzate a captare l'utenza estera "mirata esse devono ritenersi assistite e legittimate dall'autorizzazione giudiziale e, quindi, sono piena- mente utilizzabili (in tal sensi i richiamati precedenti costituiti da Sez. 4 n. 2321 dei 25.6.1998 en 37751 del 13.6.2003). E' di palmare evidenza che tale tecnica rispetta la sovranità di ogni singolo Stato in quanto, essendo le operazioni di intercettazione eseguite esclusivamente se la telefonata, pur relativa ad utenza straniera, o compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali poste in Italia per collegarsi con altra utenza ovvero, nel caso inverso, che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei ponti telefonici collocati in Italia, non si realizza alcuna intrusione invasiva del territorio afferente la sovranità di uno Stato estero (così il conferente richiamo al precedente di questa Corte di cui alla sentenza 32924/2004). Va dunque qui ribadito il principio consolidato che la destinazione ad uno spe- cifico "nodo" telefonico, posto in Italia, delle telefonate estere, provenienti da una determinata zona (c.d. instradamento), non rende necessario il ricorso alla roga- toria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si 26 svolge sul territorio dello Stato (cfr. Sez. 6, n. 18480 del 12/12/2015, Zinghini, non mass.; sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, Ortiz e altri, Rv 239459). Già il giudice di primo grado (cfr. sul punto pagg. 35 e ss. della sentenza del Tribunale di Roma), peraltro, aveva in maniera assolutamente logica ed argomen- tata, nonché corretta in punto di diritto, confutato la tesi difensiva secondo cui la tecnica del c.d. istradamento non sarebbe più legittima alla luce del diritto comu- nitario ed in particolare dell'Atto del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 2000, con il quale è stata adottata una convenzione relativa all'assistenza giudi- ziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea che peraltro il nostro Paese non ha mai ratificato (vedasi anche, a tal proposito, la sentenza CEDU nel caso TI c. Italia). Corretta in punto di diritto è, dunque, la conclusione dei giudici di merito se- condo cui la rogatoria internazionale sarebbe occorsa solo nell'ipotesi in cui le ope- razioni di intercettazione avessero richiesto il compimento di attività all'estero. E, coerentemente con questa, in punto di fatto gli stessi giudici danno, invece, conto in motivazione che dagli atti (vengono richiamati in proposito non solo i decreti autorizzativi, ma anche i verbali delle operazioni compiute) emerge come le tele- fonate risultino tutte captate a mezzo di gestore telefonico sito in Italia e le relative operazioni siano state interamente poste in essere in territorio nazionale senza necessità alcuna di ricorrere all'assistenza dello Stato estero.
4. I giudici di merito, inoltre, offrono una motivazione immune da censure di legittimità anche per quanto riguarda la più delicata tematica riguardante l'acqui- sizione delle e-mail spedite o ricevute. Come ricordato in premessa, in più di un ricorso ci si duole, sotto il duplice profilo dell'errore di diritto e del vizio motivazionale della sentenza impugnata, dell'avvenuto rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità dei risultati probatori ottenuti attraverso le attività di intercettazione telematica poste in essere nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria. Tuttavia i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che le e-mail spedite o ricevute, che come si dirà in seguito questo Collegio ritiene condivisibile essere state ritenute un "flusso di comunicazioni telematiche", sono state captate sulla base di specifici (e adeguatamente motivati) decreti del GIP autorizzativi dell'intercettazione. Già il tribunale capitolino aveva argomentatamente confutato la tesi, secondo cui vi sarebbe stata autorizzazione solo per le e-mail in uscita e non anche per quelle in entrata (cfr. pag. 44-45 della sentenza di primo grado). E la Corte terri- toriale ha ribadito con motivazione logica il rigetto della riproposta doglianza sul punto (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). 27 Rey Quanto alla necessità di una rogatoria internazionale la stessa è stata esclusa sulla base delle medesime considerazioni in tema di istradamento svolta per le intercettazioni di utenze telefoniche estere. Con motivazione immune da censure di legittimità i giudici dell'appello hanno evidenziato che, come peraltro già sottolineato dal tribunale, anche per i flussi di comunicazioni telematiche e alla prospettata necessità di rogatoria internazionale, valgono le considerazioni svolte in relazione all'analoga eccezione sollevata dalla difesa in relazione alle utenze telefoniche estere, transitando i flussi informatici captati su linee telefoniche che partivano da un'utenza estera- nella specie quella statunitense del provider "hotmail.com" e pervenivano su un'utenza italiana quella in uso all'internet point ubicato a Roma, mediante il meccanismo dell'istra- damento di cui si è già detto. Viene anche evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il riferimento, contenuto nei provvedimento del gip, all'acquisizione presso i gestori del flusso di comunicazioni già effettuate sui pre- detti indirizzi di posta elettronica si riferiva all'acquisizione, peraltro correttamente eseguita dalla PG e dal PM, presso i gestori italiani delle linee telefoniche su cui transitavano le predette comunicazioni, e che proprio nei decreti del GIP che au- torizzano la captazione del contenuto delle e-mail è contenuto il richiamo alla tec- nica dell'istradamento (viene richiamato per tutti il decreto gip del marzo 2010). Orbene, non pare confutabile, la tesi che anche i dati transitano su linee tele- foniche o su delle reti (la cosiddetta fibra) che nell'ultimo tratto sono completa- mente sul territorio italiano. Sul punto va fatta chiarezza in quanto i giudici del merito sono incorsi in ine- sattezze terminologico, sul piano tecnico, confondendo talora il gestore di linea telefonica e l'internet point con il provider. Su tali incongruenze, che tuttavia non alterano le conclusioni cui i giudici del merito sono pervenuti, le difese hanno ap- puntato, infatti, grande attenzione. Non si tratta, evidentemente, di affermare il principio che l'internet point è un provider -perché evidentemente tale non è- ma soltanto, come per le telefonate, che il tratto della rete su cui vengono a transitare i dati intercettati (per intenderci, la rete telefonica di Telecom o le reti di fibra in uso ai vari Fastweb, Vodafone, Linkedim, etc. e alla stessa Telecom) è tutto sul territorio italiano. Sulla legittimità del ricorso alla tecnica dell'istradamento, come peraltro ricorda la Corte territoriale a pag. 9 della sentenza impugnata, non solo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante, ma si è anche espressa proprio in relazione al caso che ci occupa, giudicando i coimputati SS IL e NI AI (moglie di AM SI) che erano stati giudicati nel merito con rito abbreviato e condannati dalla Corte di Appello di Roma in data 21 28 maggio 2012, con sentenza confermata in questa sede di legittimità (sez. 2 n. 27792 del 4/6/2013, AI ed altro, non mass.). In quella pronuncia si è condivisibilmente ricordato, richiamando l'arresto giu- risprudenziale di sez. 1 n. 13972/2009, che il ricorso alla procedura dell'istrada- mento, identica a quella di canalizzazione dei flussi, cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, delle quali è certo che vengono con- vogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale), non comporta la viola- zione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'atti- vità d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudi- ziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercet- tazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero. E si è altrettanto condivisibilmente rilevato che il ricorso alla tecnologia del roaming non esclude che vi sia stato utilizzo di ponte telefonico insediato nel territorio nazionale, es- sendo indubitabile che se un'utenza situata in Italia contatta telefono mobile si- tuato all'estero, o viceversa, l'operatore telefonico italiano si avvale anche della linea telefonica dello stato estero coinvolto, ma ciò non toglie che l'intercettazione avviene attraverso il nodo posto nel territorio nazionale.
5. Va aggiunto, che il consolidato orientamento di questa Corte relativa alla tecnica dell'istradamento risulta assolutamente compatibile, e di fatto viene ad essere convalidato, dalla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23 febbraio 2016 - Ricorso n. 28819/12 – nel caso TI c. Italia. In quella pronuncia la CEDU rammenta che le conversazioni telefoniche e le altre comunicazioni sono comprese nelle nozioni di "vita privata” e di "corrispon- denza ai sensi dell'articolo 8" e che, pertanto la loro intercettazione, la memoriz- zazione dei dati così ottenuti e il loro eventuale uso nell'ambito dei procedimenti penali costituiscono una ingerenza di un'autorità pubblica nel godimento di un di- ritto garantito dal paragrafo 1 di questa disposizione (vengono richiamate, ex mul- tis, le pronunce OR c. Regno Unito, 2 agosto 1984, § 64, serie A n. 82; Va- lenzuela ON c. Spagna, 30 luglio 1998, § 47, Recueil des arrèts et décisions 1998V; AN c. Italia, n. 46794/99, 5 64, 10 aprile 2007: e EF e altri, decisione sopra citata, 5 49). Tale ingerenza - sottolineano i giudici di Strasburgo- viola l'articolo 8, a meno che essa, "prevista dalla legge", persegua uno o più scopi legittimi rispetto al pa- ragrafo 2, e sia "necessaria in una società democratica" per raggiungerli (AN, 29 sopra citata, § 65; NO c. Italia (dcc.), n. 24320/03, 6 ottobre 2007; e D'Anna e Balsamo, decisione sopra citata, § 28). Le parole prevista dalla legge ai sensi dell'articolo 8 § 2 - si legge ancora nella pronuncia TI c. Italia - non solo richiedono che la misura contestata abbia una base nel diritto interno, ma si riferiscono anche alla qualità della legge in causa: esigono che quest'ultima sia accessibile alla persona interessata, la quale deve inoltre poterne prevedere le conseguenze per lei, e che sia compatibile con la preminenza del diritto (Khan c. Regno Unito, n. 35394/97. § 26, CEDU 2000V, e OB c. Spagna (dec,), n. 17060102, 25 settembre 2006). Ebbene, la CEDU rileva che nel caso sottoposto al suo esame -quasi sovrap- ponibile a quello che ci occupa- il GIP aveva autorizzato le intercettazioni sulla base degli articoli 266 e seguenti del CPP, nonché della legge n. 203 del 1991. L'ingerenza aveva dunque una base legale nel diritto italiano. Evidenziava poi che, evidentemente, la seconda esigenza che si ricava dalla locuzione prevista dalla Legge, ossia l'accessibilità di quest'ultima, non sollevava alcun problema, e come lo stesso potesse dirsi per il requisito della "prevedibilità". Ebbene, sul punto la CEDU ribadisce di avere già avuto occasione di dichiarare che le norme del codice di procedura penale italiano in materia di intercettazioni sono "prevedibili" quanto al senso e alla natura delle misure applicabili (vengono richiamati i precedenti costituiti dalla pronunce, AN, NO, CA e altri, D'Auria e Balsamo). E affermano che anche nel caso sottoposto alo loro esame non vi sono elementi che permettano di ritornare su questa conclusione. La CEDU confuta anche la doglianza che in quella sede, analogamente a quanto accade nel caso che ci occupa, secondo cui la circostanza che le intercet- tazioni fossero state effettuate anche su linee telefoniche estere (e soprattutto sulla linea di Y in Spagna), richiedesse ex art. 727 cod. proc. pen. l'uso preventivo della rogatoria internazionale. Sul punto i giudici di Strasburgo rammentano che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e singolarmente alle corti e ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno (il richiamo è alla pronuncia, Malone, sopra citata, e a quella Eriks- son c. Svezia, 22 giugno 1989, § 62, serie A n. 156). E richiamano la propria giurisprudenza consolidata secondo cui il termine "legge" è sempre stato inteso nella sua accezione "materiale" e non "formale" per cui, in un ambito coperto dal diritto scritto, la "legge" è il testo in vigore come ì giudici competenti lo hannoi interpretato (Kruslin c. Francia, 24 aprile 1990, § 29, serie A n. 176A). Nel caso di specie, la CEDU rileva che le autorità giudiziarie italiane, e in par- ticolare la sezione riesame (si verteva in quel caso in materia di misure cautelari), la Corte d'appello di Roma e questa Corte di Cassazione, avevano precisato che non era necessario seguire la procedura della rogatoria internazionale quando, 30 come nel caso di specie, l'attività di captazione di comunicazioni era realizzata grazie alla tecnica dell""istradamento", che consiste nel dirigere verso un "nodo" telefonico situato in Italia le chiamate in entrata o in uscita da un certo numero straniero. Ebbene, secondo la CEDU, questa interpretazione delle norme del diritto in- terno, fondata sull'idea che la cooperazione delle autorità straniere non è neces- saria quando l'atto investigativo è compiuto sul territorio italiano, non può essere considerata manifestamente arbitraria o irragionevole. Inoltre, era ispirata da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, e poteva pertanto essere co- nosciuta dalla persona che eventualmente si avvale di consulenti illuminati. La CEDU evidenzia anche come il ricorrente avesse affermato, sia dinanzi alla Corte di Cassazione sia dinanzi alla Corte territoriale, che le intercettazioni erano state realizzate in realtà interamente all'estero. Tuttavia, i giudici di Strasburgo non possono che prendere atto di come, facendo uso del loro diritto di accertare ì fatti e basandosi sui documenti inseriti nel fascicolo, le autorità italiane avessero legittimamente scartato questa affermazione considerandola priva di fondamento, non disponendo essi di altri elementi che le permettano di ritornare su questa constatazione. Infine, viene ricordato anche in quel caso, in cui il ricorrente aveva invocato l'articolo 20 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, che ad oggi l'Italia non ha ratificato tale Convenzione, derivandone che le affermazioni del ricorrente relative ad un even- tuale mancato rispetto delle disposizioni della stessa non potevano in ogni caso incidere sulla legalità o sulla proporzionalità delle misure adottate dalle autorità italiane nel caso di specie. La pronuncia della CEDU nel caso TI c. Italia è destinata, dunque, ad avere un'importanza rilevante per quanto attiene la "tenuta" della disciplina delle intercettazioni telefoniche nel nostro ordinamento, periodicamente messa in di- scussione. La CEDU, come visto, ritiene che l'ingerenza in questione fosse "prevista dalla legge" ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione. Evidenzia, poi, come tale ingerenza si prefiggesse di permettere la ricerca della verità nell'ambito di un procedimento penale e tendesse dunque alla difesa dell'ordine (vengono richiamate le pronunce OB, AN, LL e altri, D'Au- ria e Balsamo). Poi, chiamata ad esaminare se l'ingerenza fosse "necessaria in una società democratica" per raggiungere questi obiettivi, premette la propria costante giurisprudenza per cui gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprez- zamento per giudicare l'esistenza e la portata di tale necessità, ma ciò va di pari passo con un controllo europeo sulla legge e sulle decisioni che la applicano, anche 31 quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente (vengono ri- chiamate, mutatis mutandis, le pronunce SI e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, 9 97. serie A n. 61, e AR c. Danimarca, 22 febbraio 1989, 9 28, serie A n. 149). Vine anche ricordato che, nell'ambito dell'esame della necessità dell'inge- renza, la CEDU deve soprattutto convincersi che esistono garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi (KL e altri c. Germania, 6 settembre 1978, 59 50, 54 e 55, serie A n. 28). Ebbene, i giudici di Strasburgo giungono ad una conclusione del tutto rassi- curante, in termini di garanzie, per quanto riguarda la normativa in materia di intercettazioni prevista dal nostro codice di rito. La Corte rileva, infatti, che nel caso sottoposto al suo esame -come in quello che ci occupa- il ricorso alle intercettazioni costituiva uno dei principali mezzi investigativi attraverso cui provare il coinvolgimento di svariati soggetti, fra cui il ricorrente, in un'importante traffico di stupefacenti (vengono richiamate la sen- tenza AN, sopra citata, e, mutatis mutandis, le pronunce nei casi NO, Cadetto, D'Auria e Balsamo). Viene poi evidenziato che il ricorrente aveva benefi- ciato di un "controllo efficace" delle intercettazioni di cui è stato oggetto, avendo potuto contestare sia la legalità che la giustificazione delle intercettazioni dinanzi alla sezione riesame, dinanzi ai giudici di merito, ossia il GIP e la corte d'appello di Roma, e dinanzi alla Corte di Cassazione. Tutti questi organi giudiziari avevano, dunque, esaminato in dettaglio le affermazioni dell'interessato alla luce della legge e della giurisprudenza interne pertinenti. Ebbene -secondo le conclusioni della pronuncia TI c. Italia- questo con- trollo, come voluto dalla preminenza del diritto, è idoneo a limitare l'ingerenza contestata a quello che era "necessario in una società democratica". Alla luce dei principi sviluppati dalla sua giurisprudenza, la CEDU ritiene, pertanto, che a fronte di un sistema di garanzie come quello che è stato approntato dal nostro legislatore l'intrusione nella vita privata altrui che si realizza con le intercettazioni non viola il diritto del singolo al rispetto della sua vita privata e delle sue comunicazioni, come riconosciuto dall'articolo 8 della CEDU.
6. Va osservato che, in una materia assolutamente speculare rispetto a quella che ci occupa, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis sez. 6, 22 settembre 2015, n. 39925, Solimando, non mass.; vedasi anche sez. 3, n. 17193 del 9/3/2016, Calabrò, non mass.) si è occupata anche dell'intercettazione di messaggi fra tele- foni Blackberry, scambiati con il sistema PIN to PIN. Il PIN (da non confondere con il codice PIN della scheda SIM telefonica) è un codice univoco che identifica ogni dispositivo Blackberry (analogamente a un nu- mero di serie o a un codice IMEI). È possibile, perciò, inviare messaggi PIN ad altri 32 telefoni BlackBerry, in modo simile agli SMS, conoscendo i loro codici PIN. Si tratta di una modalità di comunicazione in chat comunemente ritenuta più sicura per la privacy in quanto può intervenire esclusivamente fra persone in possesso di ap- parecchi Blackberry identificati soltanto a mezzo di un PIN (da qui la denomina- zione pin to pin) e comporta che le comunicazioni trasmesse siano compresse e, soprattutto, cifrate. L'interconnessione è garantita da un server, cioè la memoria informatica centralizzata, che si trova presso la sede della società canadese "RIM" (research in motion), che appunto gestisce il servizio. Ebbene, la sentenza 39925/2015 ha affermato, tra l'altro, che non è neces- saria l'attivazione di una rogatoria internazionale, dovendosi ritenere applicabile anche a tali comunicazioni il principio dell'istradamento, ormai consolidato in tema di intercettazioni telefoniche. Il principio è stato ribadito anche in tutte le successive pronunce, secondo cui non bisogna esperire la rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo tra i Blackberry avviene in Italia, circo- stanza che ricorre anche nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero o di utenza straniera impiegata in Italia. Occorre fare ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunica- zioni transitanti unicamente sul territorio straniero. Sul punto, questa sez. 4, n. 9161 del 29/1/2015 Andreone, Rv. 262441, ha ribadito che non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali appa- recchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Nel caso di intercettazioni PIN to PIN, sarà utilizzabile, dunque, solo la capta- zione di apparecchi Blackberry localizzati in Italia o, quanto meno, quando almeno uno di essi si trova in Italia, impiegando un nodo per le comunicazioni nazionale (sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015 dep. il 2016, Agresta ed altro, Rv. 266267) e in tali casi è stato ulteriormente precisato- non occorre alcuna rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero (così questa Sez. 4, n. 16670 dell'8/4/2016, Fortugno, Rv. 266983, fat- tispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'attività di intercettazione del traffico telematico cd. "PIN to PIN", svolta secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del traffico si era limitata a comunicare i dati in suo possesso che identificavano i possessori dei nickname associati ai codici PIN monitorati). 33 7. Va rilevato che la sempre maggiore diffusione a livello di massa, per co- municare, delle nuove tecnologie informatiche, in uno con l'impiego delle stesse a fini investigativi delle moderne tecnologie, ha determinato un costante impegno di questa Corte di legittimità, negli ultimi anni, nel tentativo di delineare i presupposti di ammissibilità di nuovi strumenti, ricercando soluzioni soddisfacenti per il ri- spetto delle garanzie costituzionali, prima tra tutti, in casi come quello che ci oc- cupano, quella al diritto all'inviolabilità della corrispondenza sancita all'articolo 15 della nostra Carta fondamentale. Si è fin qui dato per scontato e così si ritiene che sia nel caso che ci occupa - che le e.mail inviate o ricevute siano state legittimamente captate con la coper- tura di decreti autorizzativi del GIP alla loro intercettazione. Si è quindi abbracciata la tesi che si tratti di un "flusso informatico". E che, per il principio dell'istrada- mento, essendo tutta l'attività intercettativa avvenuta in territorio italiano e su linee italiane, non occorresse fare ricorso a rogatoria internazionale. Va tuttavia ricordato, quanto alle e-mail, che negli ultimi anni, il tema della natura dell'atto con cui si procede all'acquisizione di un messaggio di posta elet- tronica, se cioè questo abbia natura di intercettazione ovvero di sequestro, è stato più volte sottoposto all'attenzione di questa Corte di legittimità, ricevendo risposte non sempre univoche. Il quadro normativo di riferimento ha visto un primo intervento del legi- slatore con l'introduzione nel codice penale dei computer crimes, a mezzo della legge n. 547 del 1993, con cui è stata modificata la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni, attraverso l'innesto dell'art. 266-bis cod. proc. pen. e l'interpo- lazione dell'art. 268, commi 3-bis, 6, 7 e 8, cod. proc. pen.. Tale disposizione, che consente di intercettare le comunicazioni informatiche o telematiche, è stata da taluni giudicata, nell'immediatezza, una norma ridon- dante, in ragione del fatto che, con l'impiego del termine "telecomunicazioni", già l'art. 266 del codice di rito sarebbe stato in grado di ricomprendere nel proprio ambito operativo qualunque sistema per la trasmissione a distanza di informazioni di diversa natura (segnale telegrafico e telefonico, dati numerici, programmi tele- visivi, ecc.). Si dirà di qui a poco che, a fugare ogni dubbio circa la portata della nuova norma, ci hanno pensato già nel 1998 le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità con la sentenza 21/1998. Gallieri. L'art. 266bis cod. proc. pen. autorizza le intercettazioni relative al "flusso di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più si- stemi", oltre che per i reati elencati nell'art. 266 cod. proc. pen.,anche per gli illeciti commessi "mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche". 34 4 Ha fatto seguito, quindici anni più tardi, la legge 18 marzo 2008, n. 48, la quale nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001 - ha dap- prima ricondotto, fra gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria, le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri, le attività di reperimento e "d'apprensione dei dati di- gitali contenuti all'interno di computer, altri elaboratori, telefoni mobili, o server aziendali", quindi, ha specificato che, nello svolgimento di tali attività, l'Autorità procedente (cfr. artt. 244 e 247 co. 1bis cod. proc. pen.) deve adottare delle mi- sure tecniche dirette "ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impe- dirne l'alterazione", provvedendo, ove possibile, alla loro duplicazione su supporti idonei, con procedure in grado di garantire la conformità e l'integrità dei dati co- piati rispetto agli originali. Con la novella del 2008 è stato modificato anche l'art. 254, comma 1, cod. proc. pen., autorizzando l'autorità giudiziaria a procedere presso chi fornisce - servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni al sequestro degli "oggetti di corrispondenza" inoltrati "anche per via telematica", quando vi sia il "fondato motivo di ritenere che essi siano stati spediti dall'imputato o siano a lui diretti o che, comunque, abbiano una relazione con il reato"; quando poi al seque- stro dà corso la polizia giudiziaria, si è previsto che gli oggetti di corrispondenza non possano essere aperti né alterati, ai sensi dell'art. 254, comma, 2 cod. proc. pen. E' stato poi inserito l'art. 254-bis cod. proc. pen., che prevede che l'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro dei dati informatici detenuti dai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, può "stabilire per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità", nonché il dovere del fornitore di garantire la conservazione e la protezione dei dati originali. Si è sancito, infine, che gli ufficiali di polizia giudiziaria privi di delega possono attivarsi nei casi d'urgenza, in forza dell'art. 353, comma, 3 cod. proc. pen.: per- tanto, in attesa del provvedimento di sequestro del pubblico ministero, la polizia può ordinare a chi sia preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l'inoltro degli oggetti di corrispondenza in forma elettronica o inviati per via telernatica.
8. L'art. 266-bis cod. proc. pen., dunque, permette l'intercettazione del "flusso di comunicazioni "relativo a sistemi informatici o telematici ovvero inter- corrente tra più sistemi". L'art. 254bis cod. proc. pen., invece, riguarda, il seque- stro di "oggetti di corrispondenza" presso chi fornisce i servizi di telecomunicazioni. 35 Orbene, pare evidente che nel caso che ci occupa non siamo di fronte a questa seconda ipotesi. Ma nel caso dell'e-mail c'è flusso informatico tale da farla ricadere nell'ambito dell'applicabilità dell'art. 266bis cod. proc. pen? Qual è, in altri termini, il criterio in base al quale va distinta l'intercettazione dal sequestro della posta elettronica? In dottrina, taluno ha proposto di valutare quale criterio distintivo un requisito di natura temporale costituito, per così dire, dall'attualità della comunicazione ri- spetto all'atto acquisitivo. In tal senso, quando la captazione dell'e-mail avviene in tempo reale, conte- stualmente alla sua trasmissione, opererebbe la disciplina delle intercettazioni, al- trimenti troverebbe applicazione la normativa sui sequestri. La e-mail, secondo i fautori di tale tesi, rileva quale comunicazione istanta- nea, alla stregua di quella telefonica, suscettibile, pertanto, di essere intercettata quando il mittente invia il suo messaggio. In questa prospettiva, i messaggi già pervenuti al destinatario ed archiviati in apposite cartelle nella memoria del computer potrebbero esulare dal materiale intercettabile, trattandosi di un flusso di dati "già avvenuto", rispetto al quale man- cherebbe uno dei presupposti tipici dell'intercettazione rappresentato dall'appren- sione "in tempo reale" della comunicazione. La tesi in questione, tuttavia, non convince, e lascerebbe molti dubbi inter- pretativi a fronte di situazioni pure ricorrenti. Ad esempio, in caso di ritardo nella consegna del messaggio dal server del mittente a quello del destinatario. E ancora, sarebbe intercettazione o sequestro l'acquisizione delle e-mail in transito sul ser- ver del gestore, quando la polizia procede al sequestro della posta ivi archiviata? Come s'inquadrerebbe l'acquisizione dell'e-mail scaricata sul personal computer dal destinatario ma non ancora letta? Altri ha proposto un criterio che fa leva sulle modalità di effettuazione dell'atto di acquisizione, ovvero sull'elemento più significativo che contraddistingue l'inter- cettazione dal sequestro: mentre la prima è un'attività svolta in maniera occulta, la seconda è un atto a sorpresa, ma scoperto e garantito. Pertanto, secondo i fautori di tale tesi, quando la percezione della comunicazione informatica avviene attraverso la duplicazione della casella di posta elettronica da parte del gestore del relativo servizio, con il conseguente inoltro di tutte le e-mail direttamente sul server della Procura della Repubblica, gli inquirenti stanno ponendo in essere un'intercettazione di flussi informatici ex art. 266-bis c.p.p. 36 Diversamente, se gli organi inquirenti si rivolgono direttamente all'ente che gestisce la corrispondenza elettronica o accedono direttamente al personal com- puter dell'interessato, l'attività d'apprensione dei dati digitali, per il suo carattere palese, si tradurrebbe sempre in un'attività di sequestro. In realtà, alla luce del dettato normativo sopra richiamato, nella giurispru- denza di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, si rinvengono elementi per poter affermare che il discrimine perché ci sia stato o meno "flusso informatico" e quindi debba essere applicata la disciplina delle intercettazioni e non quella del sequestro è nell'avvenuto inoltro dell'e-mail da parte del mittente. Perciò, ritiene il Collegio che, quanto alle e-mail inviate o ricevute la risposta da fornire al quesito circa l'esistenza o meno di un flusso informatico sia positiva.
9. Il "flusso" consiste nello scambio di dati numerici (bit). Oggetto di intercet- tazione informatica o telematica è la connessione, fissa o occasionale, tra compu- ter tra loro collegati o in rete o via modem o con qualsiasi altra forma. Si è accennato in precedenza al recente approdo della giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità, con riferimento specifico alle intercettazioni dei messaggi tra dispositivi Blackgerry, di ritenere legittima l'acquisizione di contenuti degli stessi mediante intercettazione operata ai sensi dell'art. 266 e ss. cod. proc. pen, poiché le "chat", anche se non contestuali, è stato condivisibilmente sostenuto, costituiscono un flusso di comunicazioni (cfr., oltre a quelle già citate, Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera ed altri, Rv.265615). Il medesimo principio può essere affermato anche per lo scambio di posta elettronica. E trova la sua affermazione, in nuce, nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 21 del 13/7/1998, Gallieri, Rv. 211197 e n. 6 del 23/2/2000, D'Amuri, Rv. 215841. In particolare, la sentenza 21/98 invita a valutare appieno la portata innova- tiva della già citata legge 23 dicembre 1993 n. 547 sui computer crimes, e a con- siderare che la telefonia, in specie mobile, consente il trasporto di segnali non solo relativi alle conversazioni (con codificazione numerica e decodificazione), ma di qualunque tipo, sempre in forma numerica (bit), cioè di dati diversi dal contenuto delle conversazioni telefoniche. E di tali dati deve attualmente ritenersi consentita l'intercettazione in virtù proprio dell'art. 266bis cod. proc. pen. introdotto dalla nuova normativa. Ad avviso delle Sezioni Unite Gallieri, la legge in questione è venuta, a com- pletare il quadro di tutela nel senso auspicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 81 dell'11 marzo 1993, quanto a presupposti, condizioni e modalità di acquisizione anche dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche. In particolare, la novità dell'art. 266 bis, in base al quale la disciplina delle intercettazioni delle 37 conversazioni o comunicazioni telefoniche è stata estesa alle "intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche", cioè all""intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici ... ", viene ritenuta non essere rappre- sentata dall'ammissibilità di intercettare il contenuto di conversazioni tra persone che vengono trasmesse con il sistema elettronico numerico in precedenza adottato nella telefonia, che già poteva farsi rientrare nell'art. 266, proprio perché detta norma (con il riferimento testuale "altre forme di telecomunicazione") rinviava ad ogni specie di telecomunicazione, idonea di per sé a convogliare le conversazioni tra persone. La novità, per le Sezioni Unite del 1998, è rappresentata, invece, non solo dall'aver esteso l'ambito di ammissibilità delle intercettazioni ai procedimenti aventi ad oggetto i "computer crimes", ma dall'aver consentito l'intercettazione dei flussi di dati numerici (bit), nell'ambito dei singoli sistemi oppure intercorrente tra più sistemi. L'oggetto della tutela del Capo III concerne, in altri termini, a seguito della modifica legislativa, non solo il contenuto delle conversazioni, con qualsiasi forma di telecomunicazione avvenga, ma tutti i dati informatici (sequenza di bit) in movimento nel sistema elettronico della telefonia, dall'ingresso in rete alla destinazione, nelle fasi quindi dell'ingresso, elaborazione, registrazione, com- prensivo delle interconnessioni con altre reti o stazioni intermedie di comunica- zione. La conclusione cui pervenivano le Sezioni Unite Galleri già nel 1998, fugando i dubbi di chi, come detto in precedenza, aveva ritenuto inutile l'introduzione dell'art. 266bis cod. proc. pen., è che, se la norma dell'art. 266, unitamente alle altre, comprese nello testo originario del Capo IV definiscono la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, cioè concernono, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, il contenuto delle comunicazioni, l'art. 266bis e le altre correlate disposizioni che la legge n. 547 del 1993 ha introdotto nell'art. 268 cod. proc. pen., attengono al flusso di dati diversi rispetto alla conversazione, e sono comprensivi anche dei dati "esterni" alle conversazioni stesse. E ciò ap- punto in quanto strumentali alla trattazione del complessivo flusso di dati relativi alla comunicazione, convogliata nel sistema. "Il suddetto flusso di bit comprende -si legge nella sentenza delle Sezioni Unite 21/1998, Galleri- anche dati relativi al traffico dei servizi complementari, -alla telefonia mobile-, quali il servizio "mes- saggi" (es. tipo E-MAIL, o Fax), che esulano anch'essi dalla nozione di conversa- zione tra persone, nei sensi di cui all'art. 266, e che sono intercettabili solo a seguito della disciplina introdotta dalla legge n. 547 del 1993". Pare fuor di dubbio, dunque, che rientri nell'ambito previsionale di tale norma la posta elettronica inviata o ricevuta. 38 Sembra darlo per scontato anche la giurisprudenza successiva, che piuttosto si è soffermata su aspetti tecnici relativi all'autorizzabilità di siffatte intercettazioni. E' stato, così, precisato, che l'intercettazione di flussi telematici riconducibili ad un determinato utente mediante la procedura di monitoraggio del percorso, disposta dal g.i.p., comporta la legittima captazione dei flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di un determinato nome utente che contraddistingue sia l'ac- count di posta elettronica che quello di connessione. E si è concluso, conseguen- temente, che non é causa di invalidità o di inutilizzabilità dei provvedimenti auto- rizzativi l'improprio riferimento informatico al solo "account" di posta elettronica e non a quello di connessione, trattandosi di due aspetti della stessa realtà giuridica, indicativa della facoltà di accesso di un determinato utente alla trasmissione e alla ricezione dei flussi telematici (Sez. 1, n. 12901 del 14/02/2005, Palamara, Rv. 231591, vedasi anche Sez. 4, n. 4213 del 9/11/2005 dep. il 2006, non mass.). Alla luce dei principi sopra ricordati, si può concludere che, indipendentemente dal sistema di intrusione utilizzato (quello dell'accesso diretto al computer ovvero occulto attraverso un programma spia), quando si vanno a recuperare e-mail or- mai spedite o ricevute siamo di fronte ad un'attività intercettativa. 10. Poco rilevante, nel caso in esame, è l'utilizzo da parte degli inquirenti di un programma-virus (il c.d. trojan) inserito all'interno dei computer degli internet point frequentati dagli odierni ricorrenti. L'uso del trojan (sulla cui legittimità di utilizzo rispetto ad intercettazioni le- gittimamente autorizzate vedasi la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26889 del 28/4/2016, Scurato, non ancora mass., la quale ha anche affermato il principio che, limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consen- tita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'in- stallazione di un 'captatore informatica' in dispositivi elettronici portatili quali per- sonal computer, tablet, smartphone, ecc., anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa) è stato limitato, infatti, da quanto risulta dalle sen- tenze di merito all'acquisizione delle password di accesso agli account di posta elettronica. Ottenute queste password, gli inquirenti hanno avuto anch'essi ac- cesso ai vari account nomeutente@hotmail.com e hanno preso visione: a) dei messaggi che venivano via via inviati o ricevuti;
b) dei messaggi che venivano salvati nella cartella "bozze". Si è usato il programma informatico, in altri termini, così come si è da sempre usata la microspia per le intercettazioni telefoniche o ambientali. 39 Normalmente, invece, il trojan viene inserito al fine di visualizzare in tempo reale l'attività che veniva svolta su un determinato schermo, ivi compresa la spe- dizione e la ricezione di messaggi di posta elettronica. Va anche aggiunto che nel caso che ci occupa siamo al di fuori della tutela costituzionale della corrispondenza. Indipendentemente che si vogliano ritenere le e-mail spedite e ricevute inter- cettabili o sequestrabili, non si tratta di corrispondenza. Questa Corte di legittimità ha recentemente affermato il principio, mutatis mutandis applicabile anche alla posta elettronica, che non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 254 cod. proc. pen. in tema di sequestro di corrispondenza, bensì quella prevista dall'art. 234 stesso codice, concernente i documenti, con riferimento a messaggi WhatsApp_ed SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi, non costituendo il diretto obiettivo del vincolo, non rientrano neppure nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015 dep. il 2016, Giorgi, Rv. 265991). Tale principio era stato peraltro affermato qualche mese prima con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest'ultimo (sez. 1, n. 24919 del 23/4/2014, Attanasio, Rv. 262303). 11. Orbene, con una valutazione di fatto, espressa con motivazione logica e congrua, e pertanto insindacabile in questa sede, e anche corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto che i messaggi di posta elettronica in entrata e in uscita costituissero un flusso telematico, come tale intercettabile. In ogni caso c'era stato un decreto autorizzativo del GIP che, anche a voler ritenere che quelle già spedite e/o ricevute fossero sequestrabili e non intercetta- bili, “copriva" in termini di garanzie anche tale acquisizione. Diversamente, per le e-mail non spedite, ma salvate nella cartella "bozze", i giudici del merito hanno altrettanto correttamente e condivisibilmente ritenuto che la procedura di acquisizione dovesse e potesse essere diversa. In questo caso si verificava, come detto, uno scambio comunicativo differito, sebbene la e-mail non fosse stata inoltrata al destinatario, il quale ne prendeva direttamente cognizione accedendo all'account di posta elettronica del mittente con la password di questi. In questa ipotesi, c'è chi sostiene che un "flusso" di dati numerici captabile in tempo reale potrebbe ravvisarsi in occasione dell'accesso alla casella di posta elet- tronica per la lettura della "bozza”. Tale tesi, tuttavia, non convince. 44 040 Ritiene il Collegio, viceversa, che non vi siano dubbi che per tali e-mail si sia in presenza di un'attività che ricorda quella del sequestro di dati informatici. E perciò si tratterebbe, come si legge a pagina 24 della sentenza, di un'attività di indagine che non rientra nella disciplina delle intercettazioni, e non necessita di alcuna autorizzazione del gip. Il problema principale che pongono le parti del processo che ci occupa quanto alle e-mail salvate nella cartella "bozze" è, però, un altro. La tesi proposta è quella che, anche per salvare il messaggio che si va a scrivere nella cartella "bozze", come facevano gli odierni imputati, occorre che, attraverso un nome utente ed una password, ci si colleghi all'account di posta elettronica, e quindi al server del gestore. Quindi, si sostiene ancora, una volta che il messaggio è stato salvato nella cartella bozze è comunque un messaggio che viene detenuto dal service provider, che si trova all'estero. E' anche vero -si potrebbe subito obiettare- che, se il computer su cui si scrive il messaggio è dotato di un programma di gestione della posta elettronica, il messaggio in questione viene salvato anche in locale. In realtà, a voler seguire le tesi proposte dai ricorrenti, il semplice accesso ad Internet realizza un collegamento tra l'utente ed il server. Ed allora basterebbe che l'utente si "poggi" su un server straniero per poter sottrarsi alla giurisdizione del proprio Paese. Il che, evidentemente, non può essere. Occorre tuttavia fare un passo ulteriore, soprattutto in un'epoca in cui si as- siste al fenomeno del cloud computing, cioè della sempre maggiore diffusione di una serie di tecnologie che permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware e software distribuite nella rete. Generaliz- zando, possiamo affermare che stiamo utilizzando un servizio cloud quando in qualche modo, tramite pc, smartphone o altri dispositivi sfruttiamo delle risorse o dei servizi attraverso la rete. Si tratta del fenomeno per cui si moltiplicano le piat- taforme (Dropbox e Google Drive sono le più conosciute) che consentono a ciascun utente di poter disporre, anche gratuitamente, di uno spazio virtuale su cui archi- viare i propri documenti, foto ed altri materiali multimediali. Ciascuno, dopo essersi registrato, può accedere a tali piattaforme digitando un nome utente ed una password che egli solo conosce. E' un meccanismo analogo a quello dell'account di posta elettronica. E come quello prevede anche la possibi- lità che, su ciascun computer che utilizza, l'utente può avere installato un pro- gramma che gli conserva i dati "in locale", sincronizzandoli ogni volta che lo ac- cende con le versioni più recenti dei file presenti sul cloud. Ma questo è un fattore eventuale che non interessa ai fini dell'odierno decidere. Punto nodale è invece un altro. Chi è che "detiene" i dati quando gli stessi sono conservati (come accadeva nel caso che ci occupa per i messaggi salvati nella 41 casella "bozze" o come potrebbe accadere per i documenti che ciascuno ha sul proprio spazio concessogli di Dropbox o di Google Drive) all'interno di uno spazio virtuale che viene concesso al singolo utente e cui lo stesso può accedere solo digitando una password che solo lui conosce? Secondo la (non condivisibile) tesi dei ricorrenti quei file sono nella disponibi- lità dell'Internet Service Provider (ISP), che nel caso che ci occupa è la società statunitense che gestisce le caselle hotmail.com. E quindi, se li si va a sequestrare, occorre rispettare la disciplina prevista dagli artt. 254 e ss. cod. proc. pen. e in particolar modo quella di cui al già ricordato art. 254bis. Ma non è così. Sulla questione, in realtà, i giudici di merito rispondono in maniera condivisi- bile e corretta in punto di diritto, ma con argomentazioni che vanno meglio preci- sate. La Corte territoriale, infatti (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata) ritiene legittimamente di condividere la risposta già data dal giudice di prime cure secondo cui sarebbe priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inutilizzabilità delle e-mail rinvenute nella cartella "bozze" sul presupposto che, quand'anche si volesse ritenere che non si è trattato di intercettazione ma di se- questro, non sarebbero state rispettate le formalità prescritte per tale attività dagli artt. 254 cod. proc. pen. A supporto di tale conclusione i giudici del merito evidenziano che il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 254 e ss. cod. proc. pen. in tema di sequestro di corrispondenza anche informatica è inconferente, in primo luogo perché non siamo di fronte a "corrispondenza", e poi perché le norme richiamate dalla difesa disci- plinano il sequestro presso "coloro che forniscono servizi postali ... telematici" ecc. di corrispondenza "inoltrata" tramite i loro servizi (art. 254 c. 1 cod. proc. pen.), ovvero di "dati da questi detenuti" (art. 254bis cod. proc. pen.). Ebbene, nel caso in esame invece, come si è detto, è pacifico che i file conte- nenti le e-mail non venivano affatto inoltrati per mezzo del provider in quanto restavano nella cartella bozze del mittente. Tuttavia il Collegio ritiene che nemmeno gli stessi fossero "detenuti" dai ge- store dei servizio, in quanto rimanevano nella esclusiva disponibilità dell'intesta- tario della casella di posta elettronica. E' questo in realtà il punto che occorre meglio chiarire. E' evidente, infatti, che, come argomentano i difensori, per accedere al proprio account di posta elettronica hotmail.com è imprescindibile collegarsi al server sta- tunitense della società che lo gestisce. E' altrettanto vero, però, che, lecitamente, nemmeno al provider è lecito en- trare nella casella di posta elettronica concessa al singolo utente. E pertanto, si 42 perviene ad una conclusione che, mutatis mutandis, poggia sugli stessi principi che questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha affermato, in tema di acceso abusivo ad un sistema informatico o telematico, precisando che il luogo di consu- mazione del delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il tratta- mento automatico dei dati, digitando la "parola chiave" o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza apposte dal titolare per selezionare gli accessi e per tutelare la banca-dati memorizzata all'interno del si- stema centrale ovvero vi si mantiene eccedendo i limiti dell'autorizzazione ricevuta (Sez. Un. n. 17325 del 26/3/2015, Rocco, Rv. 263020, nella cui motivazione la Corte ha specificato che il sistema telematico per il trattamento dei dati condivisi tra più postazioni è unitario e, per la sua capacità di rendere disponibili le infor- mazioni in condizioni di parità a tutti gli utenti abilitati, assume rilevanza il luogo di ubicazione della postazione remota dalla quale avviene l'accesso e non invece il luogo in cui si trova l'elaboratore centrale). Tale conclusione è che la detenzione dei file all'interno di un singolo account protetto da password (come all'interno del proprio spazio cloud) è dell'utente che dispone di quella password. La detenzione consiste infatti nell'avere la disponibilità di una cosa, ossia nell'avere la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desideri, pur nella consa- pevolezza che essa appartiene ad altri, ai quali comunque si deve render conto (animus detinendi). Ebbene, tale potere sui messaggi nella casella "bozze" lo eser- cita soltanto chi è in possesso della password per accedere all'account di posta elettronica. E' come avere la detenzione di un bene che venga parcheggiato all'in- terno di un'area di proprietà altrui, in cui si disponga di un'area esclusiva recintata e chiusa a chiave. Quel bene è nella detenzione di chi ha la chiave, non del pro- prietario del parcheggio che gli ha concesso l'area. Pertanto, nel momento in cui viene ad essere operato il sequestro del docu- mento informatico (nel caso che ci occupa la bozza di e-mail) il sequestro viene operato all'utente finale, nel luogo in cui lo stesso accede digitando la password. E quindi, correttamente, si è ritenuto essere al di fuori dell'ipotesi disciplinata nor- mativamente dall'art. 254bis cod. proc. pen. Correttamente, peraltro, i giudici di merito hanno ricordato anche che la vio- lazione delle formalità previste dalle disposizioni richiamate non potrebbe comun- que in nessun caso comportare la inutilizzabilità dei risultati della perquisizione o del sequestro in quanto non si tratterebbe di "prove acquisite in violazione di un divieto di legge" (ex art. 191 cod. proc. pen.) ma eventualmente di prove acquisite rispetto delle formalità previste per la loro acquisizione.senza Conferente in tal senso appare il richiamo al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen., e l'affermazione che non v'è alcuna norma di legge 43 che sanzioni con la nullità tali violazioni né le stesse rientrano fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen. 12. Altra questione che viene posta da più ricorrenti e che appare infondata è quella con cui viene contestata la motivazione della sentenza impugnata per quanto attiene la ritenuta sussistenza delle quattro spedizioni di sostanza stu- pefacente precedenti a quella del 4 maggio 2010. È pacifico che l'unico sequestro sia quello avvenuto in tale ultima data, allor- quando fu sequestrato il carico contenente pietre intagliate e cocaina. Tuttavia legittimamente, gli inquirenti prima ed i giudici poi, hanno operato in chiave logica ed in via induttiva, con il supporto delle operate intercettazioni, e sono risaliti ai quattro episodi precedenti indicate al capo B dell'imputazione. Generiche ed aspecifiche sono le doglianze con cui ci si duole del travisamento della prova, ma in realtà si chiede una rilettura degli elementi di prova acquisiti, Infondata è la questione circa l'omessa assunzione di una prova che si assume essere decisiva senza, tuttavia, specificare la decisività. Dopo avere dato conto delle doglianze sul punto già avanzate in quella sede (pagg. 31-33 della sentenza impugnata) e dell'origine del procedimento, nato da una segnalazione della DEA (Drug Entorcement Administration) statunitense, ed avere fatto propria la ricostruzione in fatto offerta dal giudice di primo grado dei cinque episodi di importazione e dei pagamenti effettuati al fornitore sudamericano attraverso i corrieri libanesi (pagg. 34-42), la Corte territoriale ha confutato con motivazione assolutamente congrua e logica i motivi oggi acriticamente riproposti. In particolare, i giudici del gravame del merito hanno dato conto di come sussistessero indizi gravi e precisi ed univocamente indicativi del fatto che le cin- que spedizioni contestate in imputazione contenessero, effettivamente, ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina. E' stato, infatti, sottolineato come molteplici sono gli elementi che accomu- nano la spedizione oggetto del sequestro del 4 maggio 2010, per la quale è pacifica e incontestata, la presenza nel carico di 223 kg di cocaina e le altre quattro spedizioni in contestazione. I giudici d'appello, sul punto, hanno fatto propria la puntuale motivazione aderente alle risultanze processuali, con cui il giudice di primo grado aveva osservato che:
1. Identici in tutti e cinque i casi sono lo Stato (Santo Domingo) e l'aeroporto di partenza (la Romana), nonché lo Stato (Italia) - e l'aeroporto di arrivo (Fiumicino).
2. Identico in tutte e cinque le spedizioni, è l'oggetto dichiarato delle spedizioni (prodotti artigianali, in pietra o pietre inta- gliate), e il confezionamento degli stessi (2 colli), mentre è piuttosto simile il peso dei carichi, rispettivamente chilogrammi 456,497; 422, 431,323. 3. Identica è la compagnia aerea (Blu Panorama) usata nei voli del 9.6.2009, 8.9.2009 44 e.1.12.2009. 4. Identico è lo spedizioniere straniero Josè. Antonio MO Nunes;
solo nella spedizione del 9.6.2009 figura un altro nominativo, tale NA GO LA di Santo Domingo, e tuttavia il recapito telefonico da questi indicato nella lettera di vettura (n. 809-431-1660) è lo stesso di quello indicato dal MO Nunes nei documenti di trasporto del 4.5.2010 e dell'1.12.2009. Sul punto veniva anche confutata la deduzione difensiva circa la non coincidenza di tali numeri in quanto negli ultimi due casi figura, all'inizio il n. 829 e non il n. 809, sul corretto rilievo che Santo Domingo, per le chiamate dall'Italia, dispone di 3 prefissi telefo- nici vale a dire l'809, l'829 e l'849, sicché e evidente che in tutti e tre i casi si tratta della medesima città (prefisso 431) e della medesima utenza (1660) essendo stato indicato unicamente un diverso prefisso internazionale tra quelli in uso nel mede- simo Stato.
5. In tutti e cinque gli episodi in esame la merce era destinata ad una società italiana che era del tutto ignara della spedizione e che non aveva mai ri- chiesto e acquistato la merce (non avendone peraltro alcun interesse in quanto nessuna delle tre società interessate commerciava in prodotti di artigianato lo- cale).
6. Nei quattro episodi precedenti quello del 4.5.2010 si sono presentati a ritirare la merce, quali delegati delle società destinatarie, persone fisiche che hanno a tal fine esibito al vettore aereo deleghe contraffatte (in quanto discono- sciute dalle società che le avevano apparentemente rilasciate) e documenti di identità o completamente falsificati. (Frezza e Castellucci) ovvero utilizzati abusi- vamente all'insaputa del titolare (Ferrandina).
7. in tutti e cinque gli episodi risulta, a vario titolo coinvolto, lo stesso operatore aeroportuale, l'odierno imputato Va- lentini ER: è infatti il TI che ritira, presso il vettore i documenti: di tra- sporto negli episodi del 9.6.2009, 8.9.2009 e 1.12.2009; è sempre il TI che porta allo spedizioniere doganale AN i documenti per sdoganare il carico del 31.3.2010; inoltre il TI appare oggettivamente coinvolto e/o interessato an- che al carico, del 4.5.2010. Ciò -viene dato atto- risulta dalla deposizione del teste AN VE, il quale ha riferito che, allorquando nei primi di aprile dei 2010 si presento il TI chiedendogli di sdoganare la merce della Erregi Sri, questi gli disse che ci sarebbero state altre spedizioni per quella società e gli chiese se era disponibile a curarne gli interessi (visto -che-la stessa non era contenta del suo spedizioniere). E alcuni giorni dopo poco dopo Pasqua del 2010 (quindi dopo il 4- 5 aprile 2010), il AN ha riferito di avere incontrato nuovamente il TI, il quale gli disse che la Erregi Srl lo aveva incaricato di occuparsi di una successiva spedizione che sarebbe arrivata circa una ventina di giorni dopo, ossia fine aprile inizio maggio. Da qui la logica conclusione che la perfetta coincidenza temporale tra il carico "preannunciato" dal TI (inizi maggio) e quello in cui è stato rinvenuto lo stupefacente (4.5.2010), nonché l'identità del destinatario (la Erregi Srl), dello 45 Stato di provenienza e dell'oggetto dei carico, non lasciassero dubbio in ordine ai fatto che la spedizione di cui l'imputato ha parlato al AN si identificasse proprio con quella sequestrata il 4 maggio 2010. I giudici del gravame del merito, coerentemente con le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, hanno confutato con argomentazione logica e congrua le eccezioni difensive della difesa SI-HI sia in ordine al peso e alla composizione dei colli (pagg. 44-45 della sentenza impugnata), sia sul fatto che due carichi (quello del 9/6/2009 e quello del 1/12/2009) sarebbero ancora in giacenza presso l'aeroporto di Fiumicino, uno (quello del 7/9/2009) sarebbe spa- rito e l'altro (quello del 2/4/2010) sarebbe regolarmente uscito dall'area cargo (pagg. 45-47). E, ancora, sui collegamenti tra i trasferimenti di danaro e le spedi- zioni di stupefacente (pag. 51 e ss.). Rispetto a tale motivata, logica e coerente motivazione i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. -13. Infondata è la questione circa la possibilità per i testi escussi che le difese contestano- di offrire il proprio contributo nell'identificazione dei soggetti intercettati. Questa Corte di legittimità ha infatti, in più occasioni, affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013 dep. il 2014, Amato ed altri, Rv. 259478). E' stato anche precisato che in tali casi, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 6, n. 18543 del 28/02/2012, Cataldo ed altro, Rv. 252712; conf. Sez. 4 n. 16432 del 22/2/2008, Masalmeh e altri, Rv. 239523). Oppure può trarre il proprio convincimento in merito da altre circostanze che consentano di attribuire con certezza le voci intercettate (così questa Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco ed altri, Rv. 237985, fattispecie in cui sono stati ritenuti sufficienti all'identificazione dell'imputato il ricorrente utilizzo nel corso delle 46 conversazioni del suo notorio soprannome, l'origine di alcune telefonate intercettate dall'utenza a lui intestata e il fatto che nel corso di una queste egli si fosse rivolto alla propria madre appellandola come tale). 14. Infondate sono anche le doglianze che lamentano vizio motivazionale in punto di sussistenza dell'associazione ex art. 74 Dpr 309/90. La Corte territoriale (cfr. pagg. 64 e ss. della sentenza impugnata), legittima- mente facendo proprie le argomentazioni del giudice di prime cure, offre, infatti, una motivazione assolutamente convincente e logica, e corretta in punto di diritto (conferente in tal senso è il richiamo all'arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza 23518/2008 di questa Corte) delineando il ruolo dei singoli sodali e i loro rapporti con i referenti sudamericani e ricostruendo i trasferimenti all'estero dei capitali delle attività criminali da parte del SI e il ruolo del HI. Vengono evidenziati numerosi indici sintomatici della sussistenza di un accordo e di un'organizzazione di mezzi e di persone finalizzata a perpetrare una serie indeterminata di delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, e quindi di un sodalizio criminoso ex art. 74 Dpr. 309/90, quali: a. il fatto che gli episodi di importazione hanno avuto ad oggetto ingenti quantitativi di cocaina e si sono ripetuti nel tempo, secondo schemi e modalità operative dei tutto analoghe;
b. l'attribuibilità dei reati agli stessi soggetti, tutti strettamente collegati tra loro;
c. l'operatività. del gruppo anche in episodi diversi da quelli specificatamente contestati al capo B) della rubrica. La Corte territoriale dà atto che contrariamente a quanto dedotto dalla difesa le operazioni poste in essere dagli imputati, come osservato dal tribunale, non solo richiedevano la disponibilità di fonti di finanziamento ingentissime - atteso che il valore dello stupefacente importato ogni volta si poteva stimare in milioni di euro per carico - ma presupponevano altresì, tanto a monte dell'operazione (contatti con i produttori locali, acquisto all'estero, importazione), - quanto a valle della stessa (successiva commercializzazione nel territorio nazionale della droga impor- tata), il coinvolgimento di un considerevole numero di persone e di finanziatori. Si trattava, in altri termini, di traffici estremamente complessi ed articolati, che lasciano fondatamente ritenere l'esistenza di una "struttura criminale stabile, radicata e organizzata" (sul punto i giudici di appello richiamano per relationem la definizione della sentenza di primo grado). Il provvedimento impugnato confuta in maniera congrua e logica la tesi difen- siva oggi riproposta che vuole i fatti sussunti nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, sul presupposto che non sono state provate le modalità di commercializza- zione dello stupefacente e che l'accordo criminoso sarebbe stato limitato nel tempo 47 e che l'accertata operatività dell'associazione a far data del 2008 avrebbe visto unicamente la partecipazione di due soggetti, ovvero il SI e il HI. Corretto è l'argomentare di entrambi i giudici del merito secondo cui, quand'anche tale attività di commercializzazione al minuto non vi fosse stata (il che è peraltro inverosimile) ciò non escluderebbe la presenza del reato. Viene peraltro evidenziato che gli inquirenti hanno in più occasioni dato atto che, accanto alle modalità di comunicazione che sono state disvelate, gli imputati certamente ne disponevano di altre. Rilevante ai fini dell'esistenza dell'associazione è - come sottolineano i giudici del gravame del merito- in primis la raggiunta prova, oltre che di almeno cinque episodi di importazione di cocaina, così come contestati al capo b) dell'imputazione, del fatto che in tutti i casi si è trattato di carichi di molte decine di chili della medesima sostanza (cocaina) provenienti dal medesimo Stato estero (Santo Domingo), col medesimo mezzo (via aerea), fatti uscire dallo scalo di arrivo (e presumibilmente anche introdotti nello scalo di partenza) eludendo i controlli di frontiera mediante le medesime modalità operative. Viene altresì dato atto che è provato, inoltre, il coinvolgimento degli odierni imputati negli episodi contestati e, come detto, che tali operazioni hanno richiesto la disponibilità di ingentissime fonti di finanziamento e il coinvolgimento di un considerevole numero di persone, non solo in Italia ma anche nello stato estero "di partenza" dello stupefacente, si da far ritenere, stante la complessità dell'organizzazione, l'esistenza di una struttura criminale stabile. La Corte territoriale fa poi proprie le conclusioni del giudice di prime cure circa l'esistenza di altri elementi tipici dell'associazione, quali i contatti continui tra gli imputati, l'esistenza di basi logistiche (l'abitazione del Tartaglia -cognato del SI dalla quale sono state prelevate le somme per pagare lo stupefacente e che sono state consegnate ai corrieri- ov'era ubicata una cassaforte di grandi dimensioni, il garage preso in locazione dal HI, ove era custodito lo stupefacente, ma anche l'utilizzo di utenze attivate con documenti falsi, il sistema di comunicazione via email di cui si è ampiamente detto), la suddivisione di ruoli, con il HI che teneva i contatti con i fornitori sudamericani indicando la quantità di sostanza e le modalità di importazione, e il SI predisponeva le risorse finanziarie per pagare lo stupefacente e per consegnare il contante ai corrieri stranieri, intrattenendo contatti con il referente Anthony. E, ancora, il PE e il TI si occupavano delle fasi di sdoganamento e fuoriuscita materiale della sostanza dallo scalo romano. Quanto all'arco temporale viene dato atto che è rimasto provato che già dal 2007 il SI e il HI si erano recati spesso nei paesi sudamericani e che le intercettazioni hanno evidenziato come anche nel periodo giugno 2009-maggio 48 2010 gli imputati si trovavano spesso all'estero, senza peraltro che abbiano mai mai fornito alcuna plausibile giustificazione di tali frequenti soggiorni, tenuto conto che la durata degli stessi (alle volte anche lunga) e il periodo dell'anno in cui sono stati effettuati, non consentivano di ritenere che si trattasse di viaggi di svago o di vacanza. Viene peraltro ricordato in sentenza che le attività di intercettazione e connesse verifiche e controlli sul territorio hanno riguardato solo una parte di un rapporto criminale, che pure era in corso da anni, se è vero che le prime comunicazioni dell'agente sotto copertura della DEA statunitense indicavano un'attività di riciclaggio dei proventi del traffico di droga con l'Italia da parte del gruppo criminale sudamericano, sin dal 2008. Tra l'altro viene evidenziato come né il HI né il SI risultavano svolgere attività economiche lecite per le quali avevano bisogno di intrattenere rapporti col Sud America e l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dalla difesa del HI, la quale aveva sostenuto che l'imputato si recasse a Santo Domingo per effettuare delle cure dentarie, rilevando come le prodotte ricevute di pagamento coprisseroo peraltro solo il viaggi di maggio, luglio e ottobre 2008 e non riguardassero tutti i viaggi di cui aveva parlato l'ispettore TA. Logico appare anche il rilievo che è del tutto inverosimile che lo scopo del viaggio fossero le cure dentali, sia perché Santo Domingo non è certo nota per la rinomanza internazionale dei suoi odontoiatri, sia perché i costi del viaggio e del soggiorno avrebbero reso del tutto antieconomico curarsi in tale località (e peraltro il HI non risultava avere all'epoca una situazione reddituale tale che gli consentisse di effettuare viaggi così frequenti e costosi, avendo anche la difesa sostenuto che lo stesso viveva solo con la pensione di invalidità. In mancanza di diverse spiegazioni, anche i frequenti viaggi all'estero degli odierni ricorrenti non potevano, dunque, che essere ricondotti all'attività di narcotraffico da loro posta in essere. Viene anche ricordato che -da quanto si evince dalla conversazione intercet- tata l'11 maggio 2010 tra HI e N- pur di fronte al sequestro del carico del 4 maggio 2010, gli interlocutori già si mostravano disponibili a riprendere Fattività e a programmare altre importazioni, il che dimostra che l'attività del gruppo criminale non era stata interrotta neppure dal sequestro e dall'acquisita consapevolezza che le indagini delle autorità erano in corso. La sentenza impugnata, dunque, fa buon governo dei principi consolidati se- condo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla con- tigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) risiede nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con 49 permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'ef- fettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponi- bilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo ed altri, rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario, come avvenuto nel caso che ci occupa: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo in- formale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti perso- nali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013 dep. il 17.2.2014, Pompei, rv. 258796). 15. Manifestamente infondata è la reiterata questione di legittimità co- stituzionale dell'articolo 74 Dpr. 309/90. La stessa viene riproposta tout court, senza sottoporre a rigoroso vaglio critico le articolate argomentazioni con cui la Corte territoriale, condivisibilmente, con una motivazione logica ed adeguata (cfr. pag.
6-8 della sentenza impugnata) aveva dato conto della manifesta infon- datezza dell'assunto contrasto della norma in questione con i principi di cui agli articoli 3 e 27 terzo comma della nostra Carta fondamentale. Ebbene, ritiene il Collegio che sul punto corretta sia stata l'individuazione della diversità dei beni giuridici tutelati rispetto alle norme indicate dal ricorrente in comparazione, motivo per cui va ribadito il giudizio di manifesta infondatezza. Correttamente viene ricordato nella sentenza impugnata come la Corte Costi- tuzionale, con orientamento costante, abbia da tempo affermato il principio che il legislatore, in presenza di situazioni diverse e in applicazione del principio di ugua- glianza, può prevedere una disciplina diversa, purché le predette situazioni siano identificate m modo non irragionevole e rispettando il principio di proporzionalità (ex plurimis vedasi la richiamata sentenza n. 83 del 2010). La Corte Costituzionale conseguentemente, ha ritenuto che i principi di ugua- glianza, di ragionevolezza cdi proporzionalità, possono dirsi violati solo quanto il legislatore, senza alcuna plausibile e ragionevole giustificazione, tratti in maniera sensibilmente diversa una fattispecie rispetto ad altra, la quale, per le sue simili- tudini e analogie con la prima sia idonea a fungere da tertium comparationis (cfr Corte Cost. ordinanza n. 240 del 2011). 50 Ebbene, come ricorda la Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi già il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del denunciato contrasto, ritenendo che l'inasprimento della pena di cui all'art. 74 dpr 309/90 non collide con l'art. 3 Cost. atteso che appare giustificato dal fatto che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato che espone a diretto e immediato pericolo valori essenziali della collettività generale, quali la salute pubblica, la vita e l'integrità psicofisica di una moltitudine di individui. Ne discende che non appare quindi irragionevole che il legislatore punisca più severamente un'organizzazione criminale che con la propria condotta contribuisca a compro- mettere la salute e la vita di una moltitudine indeterminata di soggetti per fini di lucrò, rispetto ad organizzazioni (quali ad esempio le associazioni eversive o ter- roristiche ovvero quelle di stampo mafioso) le quali, pur accettando, come rilevato dal tribunale, peraltro non sempre e non necessariamente, la possibilità di dover compiere atti di violenza fisica, individuano pur sempre le loro vittime tra soggetti o gruppi determinati, e, in ogni caso, non pongono la lesione dell'altrui integrità psico-fisica come l'effetto inevitabile della loro azione (in tal senso pag. 285 della sentenza di primo grado). La scelta discrezionale del legislatore circa la modulazione del trattamento sanzionatorio come rilevano condivisibilmente i giudici di appello- non può defi- nirsi arbitraria o ingiustificata, soprattutto in considerazione del persistente dila- gare del fenomeno criminoso e dello scopo di lucro sempre sotteso alla commis- sione di tale reato, che comporta la diffusione di sostanze nocive per la salute pubblica e privata. Occorre tenere presente come si legge nella sentenza impugnata- il diffe- rente bene giuridico tutelato dalle associazioni di cui agli artt. 416, 416 bis, 270 e 270 bis cod. pen. (ovvero l'ordine, pubblico e la personalità dello Stato) e quello di cui all'art. 74 Dpr 309/90, ovvero la salute collettiva, considerata sin dal codice del 1931 un bene fondamentale da proteggere con sanzioni assai più severe ri- spetto ad altri beni giuridicamente protetti, laddove, ad esempio la fattispecie di cui all'art. 438 cod. pen., ovvero l'epidemia, cui può essere accostato lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, è punita con la pena massima dell'er- gastolo. La differenza di bene giuridico tutelato giustifica, dunque, la differenza di trat- tamento sanzionatorio. E l'inasprimento della pena di cui all'art. 74 Dpr 309/90 non si pone in contrasto neppure con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la finalità rieducativa della pena, come correttamente osservato dai giudici del me- rito, non viene meno laddove si osservi che il giudice ha ampia discrezionalità in ordine alla graduazione della pena e che la norma prevede una forbice significativa tra il minimo ed il massimo edittale. E proprio la previsione di un minimo e di un 51 massimo consente al giudice di stabilire il trattamento sanzionatorio adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti nella previsione della norma, così realizzando la finalità rieducativa cui la pena stessa deve tendere. Va peraltro ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, in passato, essere manifestamente infondata, con riferimento agli arti- coli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 Dpr 309/90 nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del Dpr citato. Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno orga- nizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche con- dotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzio- natorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospet- tabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73 (Sez. 6, n. 4445 del 2/12/2004 dep. il 2005, Messaoudi ed altri, Rv. 230758). E, ancora, in precedenza, questa Corte aveva giudicato manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 13 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art, 74, comma 2, del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui, correlato con il disposto di cui all'art. 23, comma 1, cod. pen., prevede come pena massima per la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefa- centi la stessa pena di anni 24 di reclusione applicabile, ai sensi del comma 1 del citato art. 74, a chi abbia promosso, costituito, diretto, organizzato o finanziato detta associazione. Ciò sul medesimo presupposto che viene in rilievo oggi, per cui si tratta di una scelta tipicamente rientrante nella discrezionalità legislativa e non qualificabile come caratterizzata da manifesta irragionevolezza, ove si consi- deri che, in materia, la pericolosità della condotta e la gravità della lesione recata all'interesse protetto dalla norma incriminatrice dipendono non soltanto dalla po- sizione rivestita dall'associato nell'organizzazione criminosa, ma anche dalle ca- ratteristiche strutturali di questa per cui, ad esempio, può essere più grave la condotta di mera partecipazione ad un gruppo saldamente organizzato che rifor- nisca con continuità ed in ingenti proporzioni il mercato di sostanze altamente tossiche rispetto alla condotta di che organizzi un sodalizio destinato ad operare in modo intermittente con ridotti quantitativi di stupefacente di minore tossicità (Sez. 1, n. 5704 del 18/11/1998 dep. il 1999, Lupia, Rv. 212795). 52 16. Altra questione comune a più imputati e che va qui analizzata e quella che riguarda la possibilità di ritenere sussistente l'aggravante di cui all'articolo 80 comma secondo dell'articolo 73 del d.p.r. 309/90 in assenza, tranne nel caso di cui si è appena detto, di sequestri di sostanza stupefacente da sottoporre a valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa. Anche tale motivo di doglianza è infondato. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il dato ponderale può essere accertato anche in maniera indiziaria e, in particolare, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità può ritenersi sussi- stente anche in difetto di sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato quantitativo (cfr. sez. 4, n. 46194 del 5/7/2013, Myslihaka e altri, Rv. 257641, fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata l'aggravante sulla base di conversazioni telefoniche intercettate, osservando che gli elementi addotti erano stati valutati secondo pa- rametri non esclusivamente oggettivi;
conf. sez. 3, n. 7385 del 19/11/2014 dep. il 2015, Benedetti ed altro, Rv. 262409, in un caso, analogo a quello che ci occupa, in cui la Corte ha ritenuto legittima la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata l'aggravante desumendola dalle analogie fra le modalità operative dell'ul- timo episodio di importazione di stupefacente, concluso con il sequestro della so- stanza, e le precedenti importazioni oggetto di dichiarazioni circostanziate da parte di un coimputato). Ebbene, coerentemente con tale indirizzo la Corte territoriale osserva nella sentenza impugnata come l'aggravante in parola sia stata correttamente conte- stata e ritenuta. Viene ricordato che per giurisprudenza costante convalidata dalla pronuncia sa sezioni Unite 36258/2012 la stessa non è integrata quando la quan- tità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata e che la consulenza chimico tossicologica sulla sostanza caduta in sequestro in data 4 maggio 2010 ha evidenziato che la cocaina aveva un principio attivo pari a 124.268 grammi (vale a dire oltre 124 Kg) dal quale sono ricavabili 828.468 dosi medie singole. Si trattava di un quantitativo, dunque, di molto su- periore a 2.000 volte il valore massimo di principio attivo detenibile secondo il D.M. citato (pari per la cocaina a 750 mg.) e una quantità di sostanza certamente idonea a soddisfare un numero elevatissimo di consumatori per un considerevole lasso temporale. 53 Provata da un punto di vista quantitativo in relazione all'unico sequestro la sussistenza dell'aggravante, a fronte delle similitudini di cui si è detto, che hanno portato a ritenere provati anche gli altri quattro carichi, nel solco della ricordata giurisprudenza di questa Corte di legittimità correttamente i giudici del merito hanno, dunque, ritenuto che anche i quantitativi fossero tra loro comparabili e quindi, in via indiziaria, che per tutti gli episodi in contestazione sussistesse l'ag- gravante di cui all'art. 80 Dpr. 380/01. 17. Quanto alla confisca la sentenza impugnata opera un'applicazione cor- retta dei principi in materia di confisca di beni ai sensi dell'art. 12sexies del DL 306/1992 per quanto concerne la sproporzione dei beni posseduti rispetto a quelli dichiarati. La Corte territoriale confuta in maniera logica (cfr. pagg. 109 e ss. del prov- vedimento impugnato) le doglianze che vengono oggi proposte, non senza eviden- ziare come la già richiamata sentenza della seconda sezione penale di questa Corte che si è pronunciata sui medesimi fatti in relazione ai coimputati che avevano scelto di farsi processare con il rito abbreviato avesse confermato i provvedimenti di sequestro e confisca degli analoghi beni nei confronti di NI AI (moglie di AM SI) e i conti correnti a San Marino delle figlie della coppia. Va sottolineato, in proposito, il carattere assolutamente congetturale della tesi difensiva sulla natura lecita della provenienza dei beni, riproposta anche in questa sede. Correttamente, in punto di diritto, viene ricordato nella sentenza impugnata che l'art 12 sexies del D L 306/1992 ha introdotto una particolare ipotesi di confi- sca obbligatoria del denaro e degli altri beni dei quali non venga giustificata la provenienza e che siano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, ovvero all'attività economica svolta dal soggetto che ha la disponibilità di quei beni. Tale confisca segue ad ogni caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei reati specificamente individuati dalla norma, tra cui sono ricompresi i reati di cui agli artt. 73-74 Dpr 309/90. Per l'applicazione delle disposizione in oggetto non é necessario ricercare al- cun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui si procede e neppure tra i beni stessi e l'attività criminosa del condannato, versandosi in ipotesi di misura di sicurezza atipica, con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 575/1965 (corretto è il ri- chiamo che la sentenza opera alle due sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte 19/1/2004 Montella e 17/7/2001 Derouach oltre che a sez. 6 n. 25096/2009. 54 Ciò in quanto, come si rileva nel provvedimento impugnato, ove si dovesse ritenere necessario un rapporto di pertinenzialità fra reato e bene, non solo si arriverebbe ad una esegesi surrettiziamente additiva e quindi non autorizzata dalla lettera della norma, ma, soprattutto si finirebbe per riproporre la disposizione dell'art 240 cod. pen. La conflscabilità dei beni viene, perciò correlata esclusivamente alla sentenza di condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che siano necessari ac- certamenti relativi all'attitudine criminale, quando sia provata la sproporzione fra il loro valore economico e il reddito dichiarato dall'imputato, senza che risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Dopo l'accertamento della sproporzione, l'imputato può giustificare l'origine lecita dei beni, avendo come riferimento l'arco temporale predeterminato preso in considerazione dal PM e potendo fornire specificazioni e puntuali elementi contrari. Ma tale indicazione, secondo il conferente richiamo alle pronunce delle Sezioni Unite sopra richiamate, non realizza un'inversione dell'onere della prova in quanto la giustificazione che dovrebbe essere data dall'imputato consiste nella prova po- sitiva della liceità della provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta la condanna. Ebbene, rispetto alle giustificazioni addotte, il giudice di prime cure prima e la Corte territoriale poi (cfr. pagg. 113 e ss.) rispondono punto per punto, sia per i beni nella formale titolarità degli imputati che di quelli intestati a prossimi con- giunti, con motivazione logica e coerente (anche sul punto della irrilevanza rispetto alla merce acquisita dalla "MCP") che in questa sede non viene sottoposta a spe- cifica e convincente confutazione. E avallano (cfr. pag. 119 della sentenza impu- gnata) la valutazione già operata dal Tribunale secondo cui quella del dr. Di paolo va considerata una consulenza priva di qualsiasi rilevanza probatoria, e a ben ve- dere, di qualunque valore tecnico e scientifico, in quanto, per stessa ammissione del consulente, egli ha ricostruito le attività del SI quasi esclusivamente sulla base delle mere dichiarazioni provenienti dallo stesso e dai suoi familiari. Quanto al HI la Corte territoriale evidenzia che lo stesso risulta soggetto privo di red- diti e di attività lavorativa e che non ha in alcun modo provato la provenienza dei beni a lui intestati e delle somme in contanti rinvenute nella sua disponibilità). 18. Infondate sono anche le doglianze proposte in relazione alla motivazione della condanna per il reato di riciclaggio di cui all'art. 648bis cod. pen., reato in relazione al quale -va ricordato- questa Corte ha precisato che il momento perfe- zionativo del reato si individua nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta con- tinuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell'autore prima della novella 55 -legislativa I. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l'altro, che i beni possano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo - e sia in concreto proveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio (cfr. sez. 2, n. 36913 del 28/9/2011, Lopalco, rv. 251151). Il testo dell'art. 648 bis cod. pen., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al com- pimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità. Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto (cfr. sez. 1, n. 871 del 9/2/1996, Massenti, Rv. 204485). Va aggiunto che il trasferimento all'estero di somme di denaro, provenienti da delitto, attuato mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano, è azione in parte commessa nel territorio dello Stato di concerto fra chi ha inviato e chi ha ricevuto le stesse;
conseguentemente, poiché nell'ipotesi del "trasferi- mento" devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto, il reato deve ritenersi commesso in Italia (sez. 2, n. 9558 del 25/2/2004, Ferrarese, rv. 228390). In ordine alla prova del reato e alla ascrivibilità dello stesso agli odierni ricor- renti la Corte territoriale (cfr. pagg. 101 e ss. risponde punto per punto, in maniera argomentata e logica, ai motivi di gravame proposti in quella sede, ivi compresa la questione della mancanza di prova in ordine alla consegna del danaro a AH e a KH e all'identificazione di quest'ultimo. In particolare, quanto all'assunto errore di persona, il ricorrente non fornisce alcuna argomentazione convincente in ordine allo stesso (cfr. sul punto sez. 2, n. 50679 del 18/11/2014, Jarnub, rv. 261323). Anche rispetto a tale logica e coerente motivazione i ricorrenti chiedono una (non consentita in questa sede) rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta- zione. Va ricordato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'iden- tificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (così la re- cente sez. 2, n. 48316 del 6/11/2015, Berlingeri, che, in applicazione di tale prin- cipio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva qua- lificato come riciclaggio la cessione ad un esercizio commerciale di una fede ma- trimoniale di provenienza furtiva ed aveva valorizzato, in motivazione, la possibi- lità per l'esercente di fondere l'anello, dopo dieci giorni dalla negoziazione, ai sensi 56 dell'art. 128, comma quinto, T.U.L.P.S, facendo così perdere le tracce della sua provenienza). E in presenza di tale idoneità della condotta ad ostacolare l'identifi- cazione della provenienza delittuosa del bene il concreto intento di lucro, può va- lere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio (sez. 2, n. 10746 del 21/11/2014 dep. il 2015, Bassini, rv. 263155). La Corte territoriale confuta con motivazione logica e congrua la tesi difensiva, oggi riproposta, secondo cui gli imputati ignoravano che il denaro da loro trasferito all'estero provenisse dall'attività di narcotraffico o comunque che non potrebbe logicamente escludersi che gli stessi fossero convinti che si trattasse del provento di altre attività illecite non costituenti reato (per cui al più si potrebbe parlare di un trasferimento di denaro in violazione della normativa valutaria). I giudici del gravame del merito ricordano in primo luogo, coerentemente con il sopra ricordato insegnamento di questa Corte, che l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è integrato dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delit- tuosa dei beni od altri utilità, nella consapevolezza ditale origine e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto di lucro (conferente in tal senso appare il ri- chiamo alla pronuncia sez. 2 n. 5462011). E, soprattutto, che, in tema di riciclag- gio, si configura il dolo nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta, possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del de- naro- ricevuto ed investito (sez. 2 sent. 8330 del 26/2013 dep. il 2014, Antonicelli ed altro, rv. 259010). Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, il dolo del delitto contestato, generico, deve ritenersi sussistente, atteso che le modalità con le quali sono avvenute le consegne di denaro e il successivo trasferimento all'estero avreb- bero reso palese a qualunque persona di media diligenza, e. quindi anche agli odierni imputati, che le somme trasportate, non erano di provenienza lecita. Ciò - si legge nella logica motivazione sul punto del provvedimento impugnato- poteva univocamente desumersi dai seguenti elementi:
1. i contatti tra SI e i corrieri sono stati circondati dal massimo riserbo e sono avvenuti secondo modalità tali da garantire la massima segretezza;
ed infatti i referenti sudamericani trasmettevano al SI col ricordato metodo delle "bozze" e dei "codici cifrati" le utenze con cui mettersi in contatto con gli, imputati;
2. gli incontri avvenivano con molta circo- spezione (così gli episodi che hanno coinvolto RO e AH -S; nel caso della consegna di cui al capo C. non solo si è adottato il metodo della doppia consegna (dal SI al Khai] OU ALe da quest'ultimo ai fratelli KH), all'evidente fine di sviare sospetti e controlli, ma il denaro e stato occultato nelle valigie con modalità particolarmente ingegnose;
3. i luoghi nei quali il denaro è stato trasportato all'estero dagli odierni ricorrenti (il Libano nel caso del capo C, 57 Parigi nel caso del capo D e San Paolo del Brasile nel capo E) non rientrano certa- mente tra le destinazioni verso le quali avvengono normalmente i trasferimenti illeciti di valuta all'estero dall'Italia (i quali sono notoriamente diretti verso i cosid- detti "paradisi fiscali");
4. posto che a fornire al SI i numeri con i quali contat- tare gli odierni ricorrenti era sempre stato il suo interlocutore colombiano Antony, è di tutta evidenza che i soggetti incaricati del ritiro e del trasporto del denaro erano in diretto contatto con quest'ultimo ed è da lui che ricevevano direttive sul da farsi. Ciò posto, secondo il coerente argomentare dei giudici del gravame del merito, considerato che la Colombia è notoriamente uno dei principali produttori di cocaina del mondo e che è al centro del narcotraffico internazionale, non si vede come un persona di media diligenza possa ricevere l'incarico di trasportare dall'I- talia ingenti somme di denaro contante, con le modalità di cui si è detto, senza rendersi conto che a monte di tale operazione ci sono vicende legate al traffico internazionale di stupefacenti. Corretta sul punto, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte di cui alle sentenze 16949/2003 e 2436/1997 è l'affermazione operata dalla Corte territoriale secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione o di riciclaggio - la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa- o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logica- mente spiegabile con un acquisto in malafede. 19. Infondata è anche la doglianza in relazione alla mancata traduzione degli atti per AH. Questa Corte di legittimità, infatti, ha avuto modo di precisare ancora recen- temente che, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo - il che nel caso che ci occupa non è avvenuto- evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (sez. 6, n. 45457 del 29/9/2015, Astorga, rv. 265521). E, in altra condivisibile pronuncia, questa Corte ha affermato che l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non com- prende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32) è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile, derivandone che il diritto alla traduzione non è configurabile con rife- rimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per 58 il quale siano già decorsi i termini di impugnazione (sez. 3, n. 41834 del 18/9/2015, Egbobawaye Festus, rv. 265100). Costituisce, peraltro, ius receptum il principio secondo cui la mancata tradu- zione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo la modi- fica dell'art.143 cod. proc. pen. per effetto del D.Lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (cfr. la recente sez. 2, n. 13697 dell'11/3/2016, Zhou, rv. 266444). 20. Infondate sono le questioni in ordine agli aumenti per la continuazione (peraltro non considerevoli) rispetto ai quali la pur sintetica motivazione appare rispettosa del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di deter- minazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati;
non sussistendo, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr. sez. 2, n. 49007 del 16.9.2014, Iussi ed altri, rv. 261424; sez. 5, n. 27832 del 28.4.2011, Franceschin e altro, rv. 250465). 21. Va evidenziato, in ultimo, che nella sentenza impugnata è stata esclusa l'aggravante della transnazionalità (cfr. pag. 108) così come sono state concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, di guisa che ogni que- stione oggi riproposta sul punto appare incomprensibile. La Corte territoriale motiva poi in maniera assolutamente logica e convincente in relazione all'impossibilità di ritenere le circostanze attenuanti generiche - che i giudici del gravame del merito rilevano essere state concesse benevolmente in primo grado e al solo fine di adeguare la pena al fatto- prevalenti rispetto alle aggravanti, tenuto conto della rilevante gravità del fatto, dell'intensità del dolo desumibile dalla reiterazione nel tempo delle condotte criminose, della mancanza di segni di resipiscenza e di una condotta processuale positivamente valutabile e, per il SI ed il HI, anche dei precedenti da cui risultano gravati. Peraltro, va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudi- zio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia 59 limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 22. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 giugno 2016 Shi "Biend" Il Consigliere estensore Il Presidente Whcenzo Pezzella Luisa Bianchi Hello Vincep T SUPREMA R O C * C I D GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 SET. 2016 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R Gabriella LamelzaDr 606 0