Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2016, n. 40903
CASS
Sentenza 28 giugno 2016

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L'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti (tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia).

In tema di intercettazione di comunicazioni informatiche, è legittima l'acquisizione tramite la procedura dell'istradamento dei messaggi di posta elettronica, in entrata e in uscita, relativi ad una casella gestita da un provider estero. (In motivazione la Corte ha precisato che il ricorso a tale tecnica non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto, in tal modo, tutta l'attività d'intercettazione viene interamente compiuta nel territorio italiano, né dell'art. 8 della CEDU come interpretato dalla sentenza della Corte EDU nel caso Capriotti c. Italia).

I messaggi di posta elettronica non inviati dall'utente, ma salvati nella cartella "bozze" del proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che, possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l'accesso da parte dell'utente attraverso l'inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all'estero del provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui all'artt. 254 cod proc. pen., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell'ambito della procedura prevista dall'art. 254-bis cod. proc. pen.

È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle altre fattispecie associative di cui agli artt. 416, 416-bis, 270 e 270-bis cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato - la salute pubblica in un caso e l'ordine pubblico e la personalità dello Stato nell'altro - e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2016, n. 40903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40903
Data del deposito : 28 giugno 2016

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