Articolo 266 bis del Codice di procedura penale
Articolo 275Articolo 267
Versione
14 gennaio 1994
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Versione
16 giugno 2023
Art. 266-bis.
(( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi)).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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