Sentenza 22 febbraio 2008
Massime • 2
La deroga al principio di specialità per il caso in cui l'estradato, dopo la sua definitiva liberazione e pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, ricorre anche nel caso in cui lo stesso, dopo essere stato scarcerato per decorrenza dei termini cautelari e sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, non abbia manifestato l'intenzione di voler espatriare richiedendo a tal fine la revoca della medesima misura.
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora l'imputato contesti l'identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento da altri elementi che consentano di risalire all'identità degli interlocutori.
Commentario • 1
- 1. Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2008, n. 16432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16432 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 22/02/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 323
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 46596/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME HM AN, n. a Irbid il 01.01.1954;
EL RI SE, n. a Casablanca il 28.07.1972;
OL ON, n. a Priverno il 25.06.1939;
CARDINA IN, n. a Milano il 02.11.1970; AR ON, n. a Canicattì il 03.01.1966;
ME ES, n. a Corte Franca il 13.08.1964;
avverso la sentenza in data 06.03.2006 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Oscar KOVERECH;
dito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per:
- l'annullamento con rinvio del ricorso proposto da LA ES;
- l'inammissibilità del ricorso proposto da OL ON;
- l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori dei ricorrenti AS, OL, RO e LA, nelle persone, rispettivamente di: avv. M. Vaciago che conclude per la cassazione del provvedimento impugnato nell'interesse di AS HM AN;
avv. P Ciampa. che conclude per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di OL ON;
avv. M. Lugano che conclude per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di RO ON;
avv. M. De Caprio e avv. I. Chiesa che, nell'interesse di LA ES, concludono per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
1. FATTO
1. 1. - Le indagini che hanno portato ai fatti oggetto del presente giudizio hanno preso le mosse nel 1997, nell'ambito di più vaste indagini, nel campo del traffico internazionale di sostanze stupefacenti dalla Turchia all'Italia, effettuate anche utilizzando intercettazioni di telefonate in partenza dalla Lombardia verso utenze cellulari GSM turche.
1. 1. 1. - All'esito di complesse indagini, sulla base delle intercettazioni telefoniche, dei servizi di appostamento e delle dichiarazioni del tunisino EN AD - arrestato a seguito del sequestro di 10 kg. di eroina, effettuato in data 27.02.1999 sulla A4, presso l'area di servizio Sebino Nord gli inquirenti arrivavano ad ipotizzare l'esistenza di una associazione dedita alla importazione in Italia di grossi quantitativi di eroina, facente capo ai fratelli ME HM AN e ME SE, a ES AD, all'avv. VITALE, ai fratelli EL RI SE ed EL RI ME e allo stesso EN AD.
1. 1. 2. - Si perveniva alla emissione di una ordinanza di custodia cautelare in data 30.06.2003 e al rinvio a giudizio nei confronti di 27 imputati, alcuni dei quali hanno patteggiato la pena, 8 hanno scelto il rito abbreviato (conclusosi con sentenza di primo grado in data 07.04.2005) e 15 il rito ordinario.
1. 1. 3. - All'esito di quest'ultimo rito, con sentenza 22.12.2004, il Tribunale di Milano è pervenuto alla assoluzione di 5 imputati e alla affermazione della penale responsabilità degli altri 10, nove dei quali hanno proposto appello.
1. 1. 4. - Detto Collegio, all'esito della istruttoria dibattimentale, disattese - con ordinanza 15.10.2004 - alcune eccezioni in merito alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, riteneva provata la sussistenza della associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti per il periodo contestato (da epoca antecedente all'agosto 1998 e fino al febbraio 2000) e la responsabilità di ME SE, del fratello MA e di EL RI SE per tale reato, nonché di ME SE anche in ordine ai capi 2), 3) e 73), del fratello MA anche per i capi 2) e 3) ed EL RI SE anche per i capi 32) e 33).
Per quanto riguarda l'associazione di cui al capo 1), il Tribunale ha ricordato che EN AD, all'udienza del 20.10.2004, riferiva di conoscere MA dal 1989 quando questi era detenuto ad Opera perché coinvolto nell'inchiesta ed. Autoparco e che, già all'epoca del suo arresto, "lavorava" per lui. Quando, nel 1998, non era rientrato presso il carcere di Caltanissetta, dopo un permesso premio, aveva ripreso i contatti con MA tramite l'avv. Vitale il quale gli consegnava i messaggi che doveva far avere al fratello SE in Turchia, inviandoli a mezzo fax;
confermava, inoltre, che all'epoca aveva contati pressoché quotidiani con ES che lui chiamava IA e che lo chiamava TO.
E proprio dal contenuto dei fax intercettati dagli inquirenti il Tribunale ha tratto ulteriore conferma del ruolo dei fratelli ME: HM, dal carcere, indicava le linee strategiche DEassociazione, individuava i soggetti con i quali lavorare, quelli fidati e quelli meno, cercava e segnalava nuovi mercati, poneva le basi per consentire contatti tra persone e gruppi al fine di creare sinergie;
mentre il fratello coordinava il lavoro dalla Turchia.
1. 1. 5. - Provata, secondo il Tribunale, è anche la partecipazione alla associazione di EL RI SE che ha svolto funzioni di intermediario, ha spedito e ricevuto i fax da e per la Turchia, che si è recato anche in Turchia per parlare con ME SE e che non disdegnava di svolgere una piccola attività di spaccio per conto proprio.
I. 1. 6. - Ad avviso del Tribunale, inoltre, il tenore delle conversazioni intercettate, la loro concatenazione logica e la loro successione cronologica deponevano inequivocabilmente per la partecipazione dei fratelli ME per i capi 2) e 3) e anche per quella
DEOL in relazione al capo 3).
I. 1. 7. - II Tribunale ha infine condannato CA IN, AR ON (in concorso con UC NT, condannato nel giudizio abbreviato) e ME ES in relazione ai capi 15), 16) e 17).
I. 2. - La Corte di Appello ha pienamente condiviso le considerazioni espresse dal Tribunale in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e quelle sulla sussistenza della associazione di cui al capo 1) e, con la sentenza in epigrafe, con riferimento alle singole posizioni degli appellanti, ha così statuito:
- dichiara inammissibile per rinuncia l'appello proposto da CA IN contro la sentenza pronunciata il 22.12.2004 dal Tribunale di Milano, limitatamente ai motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena e, pronunciando sull'accordo delle parti:
- in parziale riforma della sentenza indicata riduce la pena infinta a CA IN, rideterminandola in anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa;
revoca la pena accessoria DEinterdizione legale e sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque;
- in parziale riforma della sentenza indicata, riduce la pena irrogata agli appellanti ME ES ed AR ON rideterminandola, per ciascuno, in anni quattro e mesi otto di reclusione, ferma la pena pecuniaria;
revoca per entrambi la pena accessoria DEinterdizione legale e sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque;
- conferma nel resto la sentenza appellata e condanna gli appellanti ME MA AN, ME SE, EL RI SE, OL ON, DI ED e ZZ RO AL in solido al pagamento delle spese processuali del grado. 1. 2. 1. - La Corte territoriale giungeva a tali conclusioni sulla base del contenuto delle telefonate intercettate - che dimostravano l'esistenza di rapporti e contatti aventi ad oggetto lo spaccio di sostanze stupefacenti, intercorrenti tra gli imputati nonché tra gli stessi ed altri, parimenti individuati- nonché del copioso materiale probatorio raccolto all'esito della istruttoria dibattimentale e diffusamente illustrato dal primo giudice;
materiale che ha consentito a detta Corte di affermare che, in ordine alla associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, "quanto accertato con riguardo agli episodi ricostruiti dagli inquirenti non costituiva il frutto di una intesa estemporanea, del convergere di interessi attorno a singoli progetti, ma di una attività programmata nelle sue linee essenziali e per il cui perseguimento i soggetti coinvolti ricoprivano stabilmente un ruolo determinato".
MOTIVI DI RICORSO
Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per Cassazione dagli imputati indicati in epigrafe. Per evitare inutili ripetizioni, i motivi di impugnazione comuni a più ricorrenti, senza distinzioni, o quanto meno senza distinzioni delle ragioni poste a base dei motivi di gravame, vengono esposti unitariamente e riguardano, in particolare, le questioni procedurali e quelle attinenti al trattamento sanzionatorio.
2. 1. - Il primo motivo di ricorso da esaminare, secondo un ordine di priorità logica e procedimentale è il difetto di giurisdizione del giudice italiano dedotto da OL ON.
Il ricorrente, nell'eccepire inosservanza DEart. 721 c.p.p. e art. 14 Conv. Eur. Estr. ex L. 30 gennaio 1963, n. 300 con riferimento all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), ripropone, in sostanza, l'eccezione di difetto di giurisdizione già respinta dalla Corte di Appello sulla base di "una evidente preclusione costituita dal giudicato formatosi sulla stessa questione........, ovvero la pretesa improcedibilità DEazione penale ex art. 721 c.p.p." (pag. 26 della sentenza impugnata).
Lamenta il mancato rispetto della garanzia estradizionale in ordine alla inassoggettabilità del ricorrente ad altri procedimenti per fatti diversi da quelli oggetto del presente procedimento e antecedenti all'estradizione dalla Slovenia in data 30.04.2002 (su richiesta DEautorità giudiziaria di Como).
Sostiene che, pur essendo stato scarcerato il 21.06.2002 per decorrenza termini, non poteva considerarsi in "liberazione definitiva" in quanto detto termine non attiene alla cessazione della misura cautelare, bensì al momento in cui il processo si conclude con una sentenza irrevocabile di assoluzione, oppure quando sia stata interamente espiata la condanna eventualmente emessa. Al riguardo va rilevato che l'OL per i fatti oggetto del presente procedimento era stato tratto in arresto in esecuzione DEordinanza del GIP di Milano del 30.06.2003, revocata in data 11.09.2003, su richiesta della difesa, in quanto tale delitto non rientrava tra quelli per i quali l'OL stesso era stato estradato.
Avverso la ordinanza del Tribunale di Milano del 03.10.2003, con la quale veniva ripristinata la misura cautelare - per il ritenuto verificarsi della condizione prevista dall'art. 721 c.p.p. e art. 14 Convenzione Europea sulla Estradizione di deroga al principio di specialità - propone ricorso per cassazione l'OL. Censura la motivazione fornita dalla Corte di Appello la quale ha rigettato la eccezione in argomento, rilevando che questa si fonda sugli stessi motivi posti a base del ricorso per Cassazione e disattesi dalla Suprema Corte con decisione assunta in sede cautelare (Sez. 4, sentenza n. 20247 del 17.03.2004). Proprio in considerazione della sede (cautelare) in cui la pronuncia è stata adottata, la difesa ne contesta il dichiarato effetto preclusivo alla riproposizione della eccezione in argomento, dovendosi ritenere la preclusione limitata al procedimento cautelare e non ai procedimento principale, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU., 19.12.2006, n. 14535). Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'immediata liberazione DEOL.
2. 2. - Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, tre ricorrenti - OL, AR e ME - hanno eccepito la mancata applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e la conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus.
L'OL, nel rilevare che il giudice di secondo grado ha omesso di rideterminare la pena applicando i nuovi parametri penalistici stabiliti dalla riforma della disciplina degli stupefacenti - operata con la L. 21 febbraio 2006, n. 49 - ha censurato la mancata applicazione della legge penale più favorevole che ha ridotto la pena edittale comminata per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
L'AR ha dedotto analoga violazione, censurando, specificamente, la erronea applicazione DEart. 597 c.p.p. per divieto di reformatio in pejus, invocato quale principio imprescindibile nel nostro ordinamento in caso di appello promosso dall'imputato verso una sentenza di condanna. Rileva che, nella fattispecie:
a) con la sentenza di primo grado il Tribunale di Milano ha irrogato un trattamento sanzionatorio aderente al minimo edittale concedendo riduzione per le circostanze attenuanti generiche (anni cinque e mesi quattro a fronte di un minimo edittale di anni otto);
b) all'epoca DEemissione della sentenza di appello, la L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha drasticamente modificato il minimo edittale riducendolo ad anni sei;
il regime sanzionatorio favorevole deve applicarsi alla fattispecie in esame in virtù del portato DEart.2 c.p.;
e) la Corte d'Appello, che avrebbe dovuto collocare la decisione del trattamento sanzionatorio nel solco tracciato dal primo giudice, non ha applicato la nuova normativa. Richiama quanto argomentato nella stessa motivazione di sentenza -nella parte in cui si legge che :
"....la pena correttamente determinata dal primo giudice avendo riguardo al minimo edittale all'epoca previsto, può essere rideterminata in misura intermedia tra il vecchio ed il nuovo minimo introdotto dalla legge n. 49 del 2006.."- per evidenziare il verificarsi di un ritenuto "paradosso costituito da una pena che, seppur matematicamente inferiore a quella irrogata dal Tribunale, è concettualmente superiore e che simile operazione concretizzi, al contempo, violazione DEart. 597 c.p.p. ed omessa applicazione della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, con necessità di rinvio al giudice d'appello per nuova determinazione della pena aderente al limite minimo enunciato dalla vigente normativa". Anche il ME eccepisce la violazione del divieto di reformatio in pejus con riguardo alla rideterminazione operata dalla Corte di Appello, nonché (in violazione DEart. 133 c.p., L. n. 49 del 2006 e art. 546 c.p.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la eccessività della pena, erronea valutazione delle leggi nel tempo, motivazione illogica e apparente, arbitraria rideterminazione della pena in modo non conforme alla legge per non aver tenuto conto che una delle modifiche intervenute nella disciplina relativa agli stupefacenti riguarda l'abbassamento del minimo edittale della pena da 8 a 6 anni.
La Corte di Appello, infatti, con riferimento al profilo sanzionatorio, ha ritenuto di poter rideterminare la pena "correttamente determinata dal primo giudice avendo riguardo al minimo edittale all'epoca previsto" in una misura intermedia tra il vecchio e il nuovo minimo introdotto dalla legge 49/2006, cioè in anni 7 di reclusione (ridotta ad anni 4 e mesi 8 per effetto delle già concesse attenuanti generiche).
2. 2. 1. - Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, l'AR e il ME hanno censurato il mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5). L'AR sostiene che il totale "deficit probatorio" appalesatosi in esito alla fase dibattimentale in ordine alle concrete modalità DEazione imponeva che gli fosse concessa la richiesta attenuante, dovendosi certamente qualificare il fatto ascrittogli (e senza con ciò ammettere alcuna responsabilità) come condotta di lievissima entità. Chiede che, in caso di accoglimento dello specifico motivo di gravame, sia pronunciata cassazione con rinvio al secondo giudice per una nuova determinazione di pena.
Anche il ME denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, sulla base della stessa imputazione che parla di cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente non accertato.
2. 3. - Prima di passare alle censure relative alla violazione di legge ovvero al vizio di motivazione attinenti ai singoli reati e che, quindi, saranno trattati distintamente per ogni ricorrente, vanno trattate le censure di merito che concernono la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, con particolare riferimento:
2.3.1 - alla carenza e/o contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta partecipazione ai reati per i quali è intervenuta condanna e il contrasto della stessa con le risultanze processuali (dedotta dal ME);
2. 3. 2. - al travisamento del significato delle prove acquisite;
alla difettosità e contraddittorietà nel coordinamento e utilizzo delle fonti di prova e alla mancata rinnovazione DEistruttoria dibattimentale (dedotte dall'OL);
2. 3. 3. - all'omesso espletamento di una perizia fonica, considerata dal ricorrente EL RI "prova decisiva".
2. 4. - Vi sono poi altri motivi di ricorso inerenti alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. 2.4.1. - La difesa DEAR, per quanto riguarda le intercettazioni, ha lamentato la violazione DEart. art. 269 e ss. c.p.p. ribadendo quanto eccepito in sede dibattimentale in ordine al fatto che "il decreto emesso originariamente nel procedimento 11050/95 (il procedimento "madre" da cui aveva preso vita quello in oggetto) fosse elemento gravemente insufficiente, in assenza di autonomo provvedimento".
Ribadisce, altresì, la questione della ritenuta illegittimità della prima intercettazione condotta sull'utenza turca in uso al ES (sollevata ed argomentata all'udienza del 15 ottobre 2004), sostenendo che la Corte, nel rigettare le eccezioni, risulta aver violato la corretta interpretazione DEart. 269 c.p.p. e segg., con effetti travolgenti sull'utilizzabilità della fonte di prova in esame.
2. 4. 2. - Anche il ME deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con particolare riferimento a quelle disposte in via di urgenza sulla utenza telefonica asseritamente in uso a UC NT e all'utenza turca in uso a ES AD. 2.5. - Passando alle censure relative alla violazione di legge ovvero al vizio di motivazione con riferimento ai singoli reati attribuiti a ciascun ricorrente, si esaminano di seguito le singole posizioni. 2. 5. 1. - Lo CA lamenta la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. per avere il giudice del merito fatto proprie delle "ipotesi investigative facendole assurgere al rango di prova". Sostiene che la sentenza sia censurabile laddove, senza palesare incertezze, esclude la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., limitandosi ad affermare che l'intervenuto accordo tra le parti merita accoglimento;
che gli atti processuali, di cui, pure, i giudici di seconde cure hanno avuto cognizione, non consentivano, e non consentono tuttora, di giungere ad una dichiarazione di penale responsabilità DEimputato in ordine al reato ascrittogli. L'insieme degli elementi probatori acquisiti con l'attività svolta durante le indagini preliminari, così come il complesso delle risultanze processuali emerse in sede dibattimentale nel corso del primo grado di giudizio, appaiono -secondo il ricorrente- oltremodo contraddittori, risolvendosi in un impianto accusatorio privo di qualsivoglia credibilità, e contraddistinto dalla completa inconsistenza di ogni e ciascuna delle argomentazioni poste a base DEimputazione.
L'ipotesi accusatoria è rimasta sfornita di riscontro istruttorie) individualizzante sia con specifico riferimento al fatto contestato sia con riferimento alla persona DEodierno imputato. Sostiene trattarsi di attività di interpretazione, peraltro teleologia e finalisticamente orientata, con la quale si è fornita una lettura delle telefonate con palese valenza penale. Non v'è prova delle detenzione della sostanza stupefacente da parte DEodierno imputato come non v'è prova del tipo di sostanza detenuta.
Ritiene inaccettabile che l'unica prova possa essere costituita da un semplice sbobinamento di una telefonate nella quale, a detta degli stessi operanti, viene usato un linguaggio criptico. Se è vero tale assunto, oltre a dare una chiave interpretativa delle telefonate sarebbe stata necessaria una attività di riscontro di tale ipotesi investigativa.
Lamenta l'assenza dei necessari riscontri, in assenza dei quali "tale ipotesi rimane tale come tante altre chiavi di lettura di una stessa telefonata definita appunto con linguaggio criptico". La difesa del ricorrente ritiene, in sostanza, che la motivazione della sentenza sia "illogica e contraddittoria perché fa proprie delle ipotesi investigative facendole assurgere al rango di prova senza che le stesse possano giuridicamente essere ritenute tali". Deduce la mancanza in toto della prova della penale responsabilità DEimputato e sostiene che "la parte motiva DEimpugnata sentenza altro non è se non un tentativo, peraltro mal riuscito, di mantenere comunque valida una ipotesi investigativa che in assenza dei riscontri era e è rimasta tale". Chiede, conclusivamente, l'annullamento della sentenza.
2. 5. 2. - Le violazioni di legge dedotte dall'OL e attinenti ai singoli reati a lui ascritti riguardano:
- la erronea applicazione DEart. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2 in violazione degli artt. 192, 521, 530, 606 c.p.p., lett. b) ed e), per essere il giudice del merito incorso in palese vizio di attività logica nell'affermare la responsabilità concorsuale DEOL nell'episodio contestato al capo 3) DEimputazione per avere il giudice ritenuto fondata l'accusa contestata al ricorrente di aver acquistato, unitamente a LE ZO kg. 20 di eroina importata da altri correi e, comunque, di aver rafforzato il proposito criminoso dei promotori del traffico illecito quali destinatari del predetto quantitativo di sostanza stupefacente - e affermata la conseguente responsabilità DEOL nell'episodio contestato. - la erronea applicazione DEart. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 e art. 80, comma 2 in violazione degli artt. 192, 194 e 266 c.p., art. 530 c.p., commi 1 e 2, art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per essere il giudice incorso in erronea applicazione del paradigma concorsuale, in travisamento del significato delle prove acquisite e aver fornito una motivazione contraddittoria. (v. anche punto 2.. 3. 2 e 3. 3.2.).
2.5.3. - L'AR eccepisce violazione della legge penale con riferimento agli artt. 73, D.P.R. 309/90 e 110 c.p. anche in relazione all'art. 192 c.p.p. per non avere la Corte di Appello tenuto conto dei motivi di gravame addotti a sostegno della tesi assolutoria, nonché delle "linee guida in tema di compartecipazione e di elemento soggettivo alla stessa riconnettibile. Deduce:
- mancanza di prova oggettiva
- mancanza di dichiarazioni degli imputati relative a un suo presunto possesso o attività di spaccio o cessione di cocaina
- attribuzione di ruolo di compartecipazione non chiarito nei capi di imputazione
- assenza di indicazione del tipo di sostanza e della quantità oggetto del presunto traffico internazionale.
Secondo la difesa, tutto ciò che l'accusa è riuscita a dimostrare nel corso del processo (ed unicamente per mezzo della trascrizione peritale delle intercettazioni telefoniche, sono stati i rapporti di sporadica frequentazione tra ON RO e NT TU, circostanza tutt'altro che illuminante, posto che è dato pacifico che l'RO fosse il datore di lavoro del TU e che è ben comprensibile che tra i due possa essersi instaurato un rapporto di conoscenza e forse anche di amicizia.
Lamenta inoltre che non si sia tenuto della mancanza di riscontri materiali (quali perquisizioni con esito positivo e conseguente sequestro), nonché "l'assenza di chiamate in correità". La difesa deduce, quindi, quale motivo primario e fondante una richiesta di cassazione senza rinvio con conseguente assoluzione globale, la violazione e l'erronea applicazione DEari. 110 c.p. anche in riferimento agli arti. 42 e 43 c.p. che dettano -rispettivamente - le linee guida in tema di compartecipazione e di elemento soggettivo alla stessa riconnettibile.
Una corretta applicazione DEari. 110 c.p. e dei principi allo stesso sottesi avrebbe portato a non ritenere sussistente la fattispecie concorsuale, a prescindere da ogni osservazione in ordine alle condotte altrui.
II. 5. 4. - II ME lamenta:
- la illogicità della motivazione desumibile dal testo del provvedimento nonché da atti del processo;
/
- la violazione DEari. 73 DPR 309/90; art. 192 c.p.p, in relazione all'ari. 546, leti. e), in riferimento all'art. 606, leti, b) ed e) c.p.p. in considerazione DEillogicità di "condannare , per spaccio di stupefacenti, un incensurato sulla base esclusivamente di un'intuizione.....",
ignorando totalmente le deduzioni difensive (scritte e orali);
- la violazione DEart. 133 c.p., della legge n. 49/2006 e 546 c.p.p. in riferimento all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p..
Ili DIRITTO
III. 1. - II primo motivo di ricorso - relativo al difetto di giurisdizione del giudice italiano, per inosservanza degli arti. 721 cod.proc.pen. e 14 Conv. Eur. Estr. (ex L 30.01.1963, n. 300) - dedotto dal difensore di OL ON - è destituito di fondamento.
Nel corso del dibattimento di primo grado, il Tribunale con ordinanza in data 08.07.2004, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità DEazione penale ex art. 721 c.p.p..Ad analogo rigetto è pervenuta la Corte di Appello nella sentenza impugnata, sia per il ritenuto effetto preclusivo della pronuncia della Corte di Cassazione in sede di ricorso "limitato alla fase cautelare del procedimento" (Sez. IV, 17.03.2004, n. 20247), sia per una questione di merito in quanto l'appello si fondava "sugli stessi motivi posti a base del ricorso per cassazione e disattesi dalla Suprema Corte............con argomentazioni condivise e fatte proprie" (pag. 26 della sentenza impugnata)". Indipendentemente dall'effetto preclusivo - e pur dirimente del suddetto giudicato- non si ravvisano motivi per discostarsi dalle argomentazioni fornite da questa Sezione sul punto, con particolare riferimento al fatto che, "dopo la scarcerazione del ricorrente per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, unica misura residuale era l'obbligo di firma presso la stazione CC. di Priverno, escludendo così la sussistenza di altre misure coercitive, nel cui novero rientra il divieto di espatrio (capo II, titolo I, libro IV c.p.p.). Ma, anche se tale obbligo fosse stato disposto, si perverrebbe ad analoghe conclusioni, non avendo mai l'OL manifestato la volontà di espatriare, chiedendo eventualmente la revoca della misura impeditiva. L'art. 721 c.p.p. e l'art. 14 Conv. Eur. Estr., prevedendo la deroga al principio di specialità nel caso in cui l'individuo estradato non abbia lasciato il territorio dello Stato in cui è stato estradato nei 45 giorni successivi alla sua liberazione, pone l'inciso <se avendo avuto la possibilità di farì o>. Tale espressione va interpretata non solo nel senso di una materiale "possibilità", ma soprattutto in una determinazione DEestradato di lasciare il territorio, che nella specie avrebbe potuto attuarsi con una richiesta di revoca del divieto di espatrio, e - solo in caso di rigetto di tale istanza - si sarebbe costituita una situazione di <impossibilità> di lasciare lo Stato in cui l'estradato si trova".
Ne consegue che, per le ragioni espresse, le disposizioni di cui all'art. 721 c.p.p. e 14 della Convenzione europea di estradizione - resa esecutiva in Italia con legge 30.1.1963 n. 300-non sono state violate, ne' dalla ordinanza in data 03.10.2003 (impugnata dall'OL con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con la citata pronuncia della Suprema Corte n. 20247/04) ne' dalla sentenza della Corte di Appello di Milano oggetto del presente ricorso.
Va ribadito, inoltre che, ad avviso di questo Collegio, la locuzione "liberazione definitiva" attiene alla cessazione della misura cautelare, che aveva indubbiamente, nella specie, il carattere della definitività per avere perduto efficacia per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. "La diversa interpretazione del ricorrente comporterebbe che, nel caso di condanna DEestradato, bisognerebbe attendere anche l'espiazione della pena, e poi aspettare 45 giorni per emettere un nuovo provvedimento cautelare, e ciò sicuramente non può essere seriamente ritenuto che rientri nella ratio legis" (Cass. Sez. IV, 17.03.2004, n. 20247).III. 2. - Infondate debbono ritenersi le censure relative ai trattamento sanzionatorio dedotte dai ricorrenti OL, AR e ME, con particolare riferimento alla mancata applicazione del nuovo trattamento sanzionatorì o DEart. 73 D.P.R. 309/90 e conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus
- Si premette che il divieto della reformatio in pejus in appello riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere ad essi, ivi compresi quelli riguardanti gli aumenti e le diminuzioni, sicché non può porsi in discussione la facoltà del giudice del gravame di ridefinire eventualmente l'incidenza concreta di attenuanti concorrenti, salva l'intangibilità della pena complessiva. Non viola quindi il divieto della reformatio in pejus il giudice che in presenza DEappello del solo imputato, condannato in primo grado al minimo della pena edittale (come accaduto, nel caso di specie, per CAR e per il ME, la condanna dei quali, in primo grado, è partita da una pena base pari al minimo edittale di anni 8, ridotta con le attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 4 ciascuno) non applichi automaticamente la più lieve pena minima prevista dalla legge nel frattempo intervenuta e, ritenuta la gravita del reato commesso, determini la pena in misura intermedia tra il minimo edittale della legge precedente e il minimo edittale della legge successivamente entrata in vigore, sempre nel rispetto della intangibilità della pena complessiva inflitta (Cass. sez, VI, 11.10.2006, n. 37887). - Ritiene inoltre questo Collegio di aderire alla giurisprudenza prevalente, anche se non univoca, secondo la quale la riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui al citato art. 73, operata dall'ari 4 bis, legge 49/2006, non può assumere rilievo quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore, in quanto non vertendo in tema di pena illegale ed essendo stato esplicitato il convincimento del giudice di merito di infliggere una pena superiore al minimo, non vi è necessità di riesame del trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. IV 27.09.2007, n. 40287 rv. 237887; Sez. IV, 04.05.2007, n. 22526, rv. 237019; Sez. Il 26.09.2006, n. 40382, rv. 235470; Sez. VI, 10.05.2006, n. 19751). La richiesta difensiva DEOL è quindi infondata, in quanto la condanna in primo grado è partita da una pena base di anni 9 (superiore, dunque, al minimo edittale) e il giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'ari. 133 c.p., e, soprattutto, della gravita del fatto, DEelevata capacità a delinquere DEimputato (desumibile anche dal certificato penale) e della condotta successiva al reato (si è dato alla latitanza) ha congruamente motivato -sia pure sinteticamente, ma con giudizio immune da censura in questa sede- le ragioni per le quali si è discostato dal minimo edittale.III. 2. 1. - Sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, è
infondato il motivo con il quale l'AR censura il mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui alì ari. 73, comma 5 D.P.R. 309/90. Va, innanzitutto, rilevato che le critiche mosse in tema di "deficit probatorio" appaiono dirette, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita violazione di legge, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione degli elementi considerati dai giudici del merito ai fini della prova della colpevolezza;
il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Inoltre, a fronte della genericità del motivo (con il quale non si specifica adeguatamente perché il fatto avrebbe dovuto considerarsi lieve, ma ci si limita a ricollegare l'applicabilità di detta attenuante al dedotto "deficit probatorio"), va rilevato che i giudici di secondo grado hanno convenientemente motivato, sia pure sinteticamente e per relationem, non ritenendo che, quanto alla natura della sostanza acquistata e al quantitativo ceduto, si possa parlare di lieve entità del fatto". Ciò, in piena sintonia con la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui -in tema di individuazione dei criteri che possono portare all'eventuale riconoscimento DEipotesi di cui al comma 5 DEari. 73 D.P.R. 309/90- "detta attenuante può essere hconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze DEazione) con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altrì1 (Cass. Sez. IV, 21.02.2008, Butruce e Gualtieri;
Sez. Un.21.09.2000, n. 17; rv. 216668, Primavera e altri;
24.02.2005, n.
20556, rv. 231352, Cianchetta). In riferimento alla mancata concessione DEattenuante speciale di cui al citato comma 5 DEari. 73, appare, in sostanza, evidente che i giudici di merito hanno ritenuto che circostanze e modalità DEazione abbiano assunto, nel caso concreto, una rilevanza preponderante rispetto agli altri parametri di cui allo stesso comma. In particolare, qualora si sia in presenza di quantitativi di volta in volta commercializzati in quantità non cospicua, assumono valenza gli altri parametri legislativi dei mezzi, delle modalità e delle circostanze DEazione, i quali, ove siano reputati, come nel caso di specie, a cagione della frequenza e sistematicità della vendita, sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva DEattività di spaccio, ciò è sufficiente a negare l'attenuante in parola, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame i parametri normativi della qualità e quantità della droga commercializzata di volta in volta, se non prevalenti rispetto agli altri elementi.
Meno che mai il giudice è tenuto, ai finì DEapplicabilità DEattenuante in parola, a dare rilevanza agli stati emotivi, alle condizioni personali, alle qualità soggettive del colpevole e ai motivi che lo hanno determinato a commettere il reato, trattandosi di attenuante di natura esclusivamente oggetti va.
I giudici del merito si sono correttamente ispirati ai suddetti criteri interpretativi, non ritenendo che la fattispecie reale risulti di offensività trascurabile, sia in relazione all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), rinviando, al riguardo, "alle logiche e condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale a pag. 39, in piena sintonia con la giurisprudenza prevalente in tema di individuazione dei criteri che possono portare all'eventuale riconoscimento DEipotesi di cui al comma 5 DEart.73 D.P.R. 309/90 (Cass. S.U. n. 17del2000)".
Orbene, poiché la determinazione in concreto della lieve entità del fatto è affidata, caso per caso, al prudente apprezzamento del giudice del merito -che è insindacabile in sede di legittimità, se correlato ad un congruo apparato argomentativo immune, come lo è nel caso che ci occupa, da vizi logici e giuridici- si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre, nemmeno nel merito, della censura mossale infondatamente, tenuto conto che essa si conforma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione nel caso in esame (Cass. Sez. IV 24.02.2005, n. 20556, rv.231352, Cianchetta)
MI. 3. - Per quanto attiene alle censure dei ricorrenti relative alla valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale e, comunque, alla dedotta carenza di motivazione sulla loro ritenuta partecipazione ai singoli reati per i quali sono stati condannati, va rilevato che, pur essendo opportuno esaminare separatamente le singole posizioni (come lodevolmente ha fatto il giudice di appello) è bene precisare che gran parte dei motivi di ricorso attengono a censure di merito non deducibili in sede di legittimità, per cui, valutati i primi atti di impugnazione, vi saranno frequenti richiami per evitare inutili ripetizioni.
III. 3. 1. - Per quanto concerne il ME HM AN, condannato per i Capi 1), 2) e 3) - unificati dal vincolo della continuazione - ha chiesto di cassare il provvedimento impugnato ai sensi DE art.606, lett. e) c.p.p. in relazione alì art. 530 c.p.p. e 74 D.P.R. 308/90: contraddittorietà della motivazione e contrasto della stessa con le risultanze processuali.
Secondo la difesa del ricorrente, i Giudici di merito hanno basato il loro giudizio sullo stesso inganno posto in essere da HM AS a danno dei coimputati, con i quali il detenuto si vantava di poter procurare lucrosi affari grazie alle sue conoscenze ed ai contatti all'esterno ed all'interno del carcere, ottenendo così qualche modesta rimessa. Sostiene che, al di là delle affermazioni del AS, è dato emergente dal testo stesso della sentenza gravata che questi, in quanto detenuto, poteva manteneva i contatti con i membri DEassociazione criminosa esclusivamente per il tramite del suo avvocato,
Francesco Vitale. Dall'esame delle risultanze processuali emergerebbe, ad avviso della stessa difesa, che le osservazioni del AS rispetto al traffico di stupefacenti del Guresci erano totalmente irrilevanti, tanto è vero che, a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice DEudienza preliminare aveva assolto l'avvocato Vitale, unico tramite fra il ricorrente e gli altri coimputati, affermando che: "la funzione in concreto svolta dall' avv. Vitale deve ritenersi penalmente irrilevante perché il traffico di stupefacenti si svolgeva prescindendo del tutto dalla consegna dei fax da parte di questì.
Secondo il difensore "la motivazione assolutoria non può che estendersi all'autore dei medesimi fax". Sostiene, inoltre, che nel fascicolo vi è prova che l'apporto individuale del AS, nei suoi riflessi oggettivi, era del tutto evanescente rispetto al fenomeno assocì ativo che faceva capo a ES
AD e che, se il Gup, analizzando i medesimi fatti, ha concluso che tale traffico di stupefacenti si svolgeva indipendentemente dall'avv. Vitale (e quindi da AS), ne segue che manca un contributo diretto, concreto ed apprezzabile alla commissione del delitto da parte DEimputato. A titolo di riscontro, segnala il fatto che, sia il fratello SE, sia gli altri correi non prendevano in minima considerazione le osservazioni del loro presunto capo e, per di più, l'associazione operava al di là e contro i consigli del AS, per cui deve escludersi il ruolo di questi sia in veste di partecipe, sia, a maggior ragione, in veste di capo od organizzatore.
Manca dunque, secondo la difesa, la prova di un apporto causalmente rilevante
DEimputato alla commissione del reato.
Conclude sostenendo che gli elementi su cui si fonda la sentenza non consentono di superare la presunzione di innocenza: si tratta di indizi ne' precisi, ne' concordanti.
Le censure sono infondate in quanto con esse viene proposta una ricostruzione della vicenda diversa da quella risultante dalla sentenza. Si tratta, in sostanza, di censure in punto di fatto, non sindacabili in sede di legittimità
in presenza di un apparato motivazionale del tutto congruo e logico. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, pressoché costantemente che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma DEa/t 606, comma 1, lett. e)
cod.proc.pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione
limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass. Sez. Il, 06.11.2007, n. 42352, Esposito;
Sez. Un. 31.05.2000, n. 12, rv. 216260 Jakani;
Sez. Un. 24.11.1999, n. 24, rv. 214794, Spina) Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello dì una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. Sez. Un. 30.04.1997, n. 6402, rv. 207944, Dessimone). Il riferimento DEari. 606 lett. e) cod. proc. pen. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa, in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Erra la difesa DEimputato allorché ritiene che la Corte di Appello sarebbe pervenuta alla declaratoria di colpevolezza del ME ricorrendo ad una sorta di "responsabilità presuntiva da posizione"; al riguardo, va rilevato, invece, che detta Corte ha fornito una motivazione -in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, nella veste di capo, per il reato di cui all'ari. 74 D.P.R. 309/90 - basata su riscontri di carattere logico e sostanziale.
Infatti, la figura di primo piano del ME nell'ambito della associazione risulta in modo inequivocabile da tutto il materiale probatorio in atti, costituito dalle operazioni di pedinamento, perquisizione e sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, da conversazioni telefoniche intercettate, dal contesto di tutti i fax analiticamente riportati dalla sentenza di primo grado (la cui chiave di lettura non può essere quella -di un "bluff" e di una "realtà virtuale"- proposta dalla difesa e condivisibilmente ritenuta inverosimile dalla Corte di Appello), dalle dichiarazioni di EN AD la cui complessiva attendibilità è stata attentamente valutata dal giudice di secondo grado alla luce delle "conferme in sede processuale, attraverso l'intervenuto passaggio in giudicato di alcune posizioni relative ai coimputati che hanno scelto il rito abbreviato". Detto collaboratore ha fornito uno "spaccato" di quanto già noto agli inquirenti in virtù delle suddette indagini e operazioni, confermando il quadro probatorio relativo alla sussistenza di una organizzazione, operante in Italia e all'estero, "volta a introdurre nel territorio dello Stato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, attraverso le direttive impartite dal carcere dal ME attraverso i citati fax".Anche la richiesta formulata in subordine dal ME -relativa alla dedotta contraddittorietà della sentenza (art. 606, leti, e) c.p.p.) in relazione all'art. 81, secondo comma, c.p. in ordine alla mancata concessione della continuazione- appare destituita di fondamento. Sostiene la difesa che, se fosse vero quanto sostenuto in sentenza e AS fosse effettivamente il capo DEassociazione, questo ruolo di capo non poteva che esserselo meritato "sul campo", in quanto capo e promotore della vicenda conclusasi con il processo "autoparco"; che "la continuazione fra i fatti consegue logicamente alla stessa motivazione della sentenza, in quanto il ruolo di capo di AS in questa vicenda, in assenza di suoi contributi apprezzabili dal punto di vista operativo, non può che ricollegarsi a quell'altra, per la quale ha subito una condanna a 30 anni, appunto come capo, in una associazione a delinquere che vede coinvolte le stesse persone da lui ritrovate in carcere e con le quali avrebbe rimesso in piedi l'associazione sconfitta con gli arresti DEautoparco". In realtà la sentenza impugnata motiva sufficientemente e congruamente sulla non rawisabilità della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli relativi alla sentenza ed. "Autoparco di via Salomone" laddove, richiamandosi alle "argomentazioni diffusamente sviluppate dal giudice di primo grado" la Corte dì Appello osserva che non solo tra i fatti oggetto delle due sentenze vi è un lungo intervallo di tempo, ma anche che la struttura delle due associazioni è profondamente diversa, coincidendo soltanto alcuni coimputati ed essendo profondamente diverso il complessivo contesto criminale. Sostiene la Corte milanese, con ragionamento logico - non sindacabile in questa sede - che "non si può seriamente ipotizzare che l'imputato avesse già presente, ai tempi dei fatti DEautoparco, di dar vita da lì a qualche anno, ad un'altra associazione, già definita nelle sue linee generali ed essenziali, per di più dovendo affrontare un lungo periodo di carcerazione. Si tratta tuffai più di uno stile di vita, di un generico piano di attività delinquenziale volto genericamente a commettere delitti, come tale inlnfluente perla dimostrazione DEesistenza di un unico disegno criminoso".
Pertanto, il ricorso di ME HM AN - incentrato su questo unico motivo di ricorso - deve ritenersi infondato e quindi da rigettare.
III. 3.2. - La valutazone probatoria operata dalla Corte di Appello nella impugnata sentenza è stata censurata dall'OLMERI con specifico riferimento:
- alla mancata rinnovazione DEistruttoria dibattimentale;
- alla erronea applicazione DEari. 110 c.p. e art. 73, commi 1 e 6 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90 in violazione degli arti. 192, 194, 266, 268, 530 commi 1 e 2, 606, leti, b) ed e) c.p.p. per travisamento del significato delle prove acquisite;
- alla erronea applicazione DEari. 110 c.p. e ari. 73, commi 1 e 6
e 80 comma 2 D.P.R. 309/90 in violazione degli arti. 192, 526, 530 commi 1 e 2, 606, leti, b) e d e) c.p.p. per "difettosità e contraddittorietà nel coordinamento e utilizzo delie fonti di prova".
I motivi addotti, al limite DEinammissibilità, sono infondati. In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica - introdotta con la legge n. 46/2006 - che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria e devono, pertanto, essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, dunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice del merito, ovvero una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. Cass. 11.01.2007, Messina e altro, rv. 235716; coni Cass. 22.03.2006, Salzano, rv. 233780). Come più sopra rilevato, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculC, dovendo il sindacato di legittimità ai riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (Cass. Sez. Un. 16.12.1999n. 24, Spina rv. 214794 e Sez. Ili, 11.01.1999 n. 215, Forlani, rv. 212091, Sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260 e Sez. Un. 10.12.2003 n. 47289, Putrella rv. 226074). A tal riguardo, deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte / circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. VI 27 aprile 2006 n. 14624 rv.233621 e Cass. sez. Il 7 giugno 2006 n. 19584 rv.233775). II ricorso, poi, deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata in sentenza, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. Cass. sez. I 14 giugno 2006 n. 20370 rv.233778 e rv.234115;
Cass. sez. VI 7 luglio 2006 n. 23781 rv.234152 e Cass. sez. VI 6 luglio 2006 n. 23524 rv. 234153).Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez.
I, 04.02.1994 n. 1309 rv.197250 e Sez. Ili, 23.04.1994 n. 4700 rv.197497, cui acide ex plurimis Sez. Ili 12.03.2002 n. 10163 rv.221116), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dai primi. Nella vicenda processuale DEimputato OL si configura l'ipotesi della ed. doppia conforme in cui non può essere fatto valere il dedotto vizio di travisamento della prova che incontra, nella specie, il limite posto dal principio devolutivo che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell'ipotesi - avulsa dal caso de quo- in cui giudice di appello abbia individuato, per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado, atti o fonti conoscitive mai presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. VI, 08.01.2008, n. 542). Ciò posto, valutati complessivamente i suddetti motivi di doglianza del ricorrente, non può non rilevare la Corte che, unitamente alla loro aspecificità, sotto la specie del vizio di motivazione, le censure sollecitano alla Corte di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione in violazione dei principi sopra illustrati in materia di sindacato di legittimità.
Inoltre, secondo un principio consolidato (Cass. sez. VI 4 ottobre 2005 n. 35680 rv. 232576 ex plurimis), in materia d'intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Basti solo accennare che, dal coacervo delle intercettazioni effettuate nel caso di specie, dimostrative di un intreccio di rapporti e di traffici illeciti obiettivamente riscontrati tra i protagonisti della vicenda giudiziaria de qua, il ricorrente fornisce una interpretazione del tutto fantasiosa, nel tentativo di svilire l'apporto concorsuale fornito alla associazione dall'OL medesimo che, viceversa, viene esattamente e inequivocabilmente accertato dai giudici del merito.
Risulta infondata, infine anche la doglianza relativa alla mancata rinnovazione DEistruttoria dibattimentale in appello. Osserva la Corte che l'art. 603, comma 4, c.p.p. prevede un'ipotesi speciale, in quanto "obbligata", di rinnovazione DEistruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. Nel caso di specie, l'OL venne ritualmente dichiarato contumace, attesa anche la sua condizione di latitante e non vi è alcuna prova che egli abbia fornito, nel corso del giudizio di appello, la dimostrazione di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, ovvero di non avere avuto legale conoscenza dei decreto di citazione e sempre che, in tal caso, il fatto non fosse dovuto a sua colpa. In assenza di detta dimostrazione, ritualmente la Corte di Appello, anche senza una esplicita ordinanza reiettiva ha disatteso la richiesta difensiva. III. 3. 3. - Ad analoghe conclusioni di infondatezza si deve pervenire per la censura, dì merito, di violazione art. 606, comma 1, leti, d) c.p.p., mossa da EL RI SE per il mancato espletamento della perizia fonica considerata dal ricorrente "prova decisiva" II Tribunale di Milano con ordinanza pronunciata all'udienza del 18.11.2004 rigettava la richiesta dei difensori, ex art. 507 c.p.p., di disporre perizia fonica sulle telefonate intercettate a carico di El MR SE, nonché la richiesta subordinata di audizione delle stesse. Sostiene che la Corte D'Appello avrebbe dovuto con estrema rigorosità argomentare in ordine al diniego DEistanza avanzata ex art. 507 c.p.p. Ciò non è avvenuto nonostante le reiterate ed insistenti richieste dei difensori, i quali si sono visti negare la prova richiesta con una semplice ordinanza priva di un'adeguata motivazione. La difesa deduceva la non irrilevanza della perizia fonica atta a stabilire se la voce intercettata fosse effettivamente quella DEimputato, EL RI SE. Come ha già ritenuto questa Corte in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, qualora venga contestata dall'imputato l'identificazione delle persone colloquianti , non è indispensabile che venga disposta una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento in base a circostanze che consentano di risalire alla identità con certezza, quali ad esempio il riconoscimento della voce da parte del personale addetto all'ascolto per le particolari inflessioni delle voci che siano già conosciute dall'ascoltatore, il riferimento alla percezione visiva dei soggetti colloquianti da parte degli operatori mentre il colloquio viene registrato, ovvero il riferimento a circostanze di fatto sicuramente accertate che ricolleghino inequivocabilmente a una determinata persona colloquiante tali circostanze, e ogni altro fatto che possa rendere certo il riconoscimento (Cass. 06.05.2005, n. 24438, rv. 231856;
Cass. n. 9370/1994 rv. 199913). Nella specie, peraltro, la contestazione di EL RI riguarda sostanzialmente il mancato espletamento della perizia fonica, senza la quale - a suo giudizio - non vi può essere accertamento della attribuzione di colloquiante intercettato alla sua persona, ma senza indicare alcuna circostanza (come, ad esempio, dare prova che il giorno della intercettazione si trovava in altra località lontana) che ponga in dubbio il suo riconoscimento.
Va, altresì, ribadito che, anche per il principio del libero convincimento del giudice, il quale può valutare la prova senza i limiti formali del procedimento civile, il riconoscimento della voce intercettata può ritenersi sicuro anche senza l'espletamento di una perizia fonica, purché il giudice fornisca una adeguata e logica motivazione del ritenuto accertamento, come nel caso di specie, ove si da atto che le conversazioni vengono ascoltate per lungo tempo dai medesimi operatori che hanno imparato a riconoscere gli interlocutori, i quali spesso si lasciano identificare per nomi o soprannomi e che sono legati tra loro oltre che da rapporti malavitosi, anche da rapporti di consanguineità. Il ricorso di EL RI SE -incentrato su questo unico motivo di doglianza- è pertanto da ritenersi infondato e quindi da rigettare. III. 4.
Infondate sono le censure relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, formulate sia in primo che in secondo grado e reiterate, in sede di legittimità, dalla difesa dell AR e del ME.
III. 4. 1. - II primo ribadisce la ritenuta violazione degli arti. 269 e ss. c.p.p. (già proposta innanzi ai giudici del merito) in quanto "il decreto emesso originariamente nel procedimento 11050/95 (il procedimento "madre" da cui aveva preso vita quello in oggetto) viene considerato elemento gravemente insufficiente, in assenza di autonomo provvedimento", senza specificare, peraltro, in quali termini detto decreto sarebbe viziato. MI. 4. 2. - II ME ha reiterato in questa sede l'eccezione finalizzata a sottolineare l'insussistenza del requisito DEurgenza posto a base della intercettazione disposta sull'utenza in uso a UC NT che ha poi portato alla individuazione del ME medesimo.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, allorché venga prospettata davanti al giudice di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, può essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. E invero, benché, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di cassazione sarebbe, in tesi, consentito esaminare gli atti al fine di verificare il fondamento DEeccezione proposta, l'applicazione concreta del principio presuppone pur sempre non solo che venga specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunciato, ma che lo stesso sia contenuto nel fascicolo. In tale prospettiva si è affermato che, se l'indicazione non viene fornita, il motivo è inammissibile per genericità; mentre se viene fornita, ma l'esame DEeccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non facciano parte del fascicolo del processo, è onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice di merito, compreso quello d'appello: diversamente opinando, infatti ®verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimit௠(Cass. Sez. IV, 19.10.2004, n. 3437). Alla stregua di tali enunciati, che il Collegio condivide, la censura DE AR si arena già sul rilievo che manca in atti non solo il decreto di intercettazione "emesso originariamente nel procedimento 11050/95" peraltro sbrigativamente indicato come "procedimento madre da cui aveva preso vita quello in oggetto", ma lo stesso verbale DEudienza del 15.10.2004 nella quale si sostiene che l'eccezione, qui riproposta , fu sollevata.
Inoltre, nella sentenza di appello - che da pag. 9 a pag. 12, fornisce ampia, adeguata e logica motivazione sulla infondatezza della "questione relativa alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche"- è stata ritenuta sufficiente "la acquisizione dei tabulati ritualmente disposta dal P.M. in data 27 dicembre 1997, con provvedimento in calce alfa relativa richiesta, avanzata in pari data, dalla P.G. con riguardo alle utenze...............tutte in uso al ES AD...", nonché l'acquisizione delle intercettazioni telefoniche -chieste e ottenute dalla Guardia di NA (nel febbraio del 1999) - delle utenze risultate poi essere in uso, rispettivamente a UC NT e EN AD ID (noto all'epoca come TO), che risultavano in contatto con l'utenza in uso al ES (in particolare TO veniva rassicurato dall'interlocutore circa l'effettiva partenza dei corrieri della sostanza stupefacente, precisando che la spedizione sarebbe stata suddivisa in tre distinte partite di kg. 10, 7 e 10; si tratta DEepisodio che poi ha portato all'arresto proprio del TO, ovvero del EN AD sull'autostrada A 4 in data 27.02.1999). Ritenuta sufficiente l'emissione dei provvedimenti del P.M., delle relative convalide e successive proroghe (anche alla luce del fatto che i tabulati in questione non hanno formato oggetto - nel procedimento de quo - di specifica utilizzazione probatoria, bensì sono serviti come spunti di indagine per individuare altre utenze da porre eventualmente sotto intercettazione), non appare necessaria alcuna motivazione ulteriore oltre l'allegazione per finalità di giustizia penale, essendo i decreti meri atti di impulso investigativo. Senza contare che, come correttamente posto in luce dal Tribunale l'eventuale "mancanza di un provvedimento di acquisizione del P.M. del procedimento ad quem, comporterebbe l'inuitlizzabilità come prova nel processo dei dati ricavabili dai tabulati e non la sua inutilizzabilità come spunto di indagine" Sotto altro concorrente profilo, non può farsi a meno di ricordare che la giurisprudenza di/ questa Corte ha costantemente precisato che in materia di inutilizzabilità non trova applicazione il principio dettato dall'ari. 185, primo comma, c.p.p., secondo cui la nullità di un atto rende invalidi tutti gli atti consecutivi che da quello dipendono. In realtà, stante l'inesistenza di un principio di ®inutilizzabilità consecutiva¯, l'inutilizzabilità probatoria del contenuto di una intercettazione telefonica, ex art. 271 c.p.p., per inosservanza delle disposizioni di legge, ®non esclude che quel contenuto possa valere come notizia di reato, dando impulso a ulteriori indagini, che poi il giudice può legittimamente utilizzare per la valutazione del quadro probatorio, come in effetti avvenuto nel caso de quo (cfr. per tutte Cass. Sez. VI, 03.03.2003, n. 9689; nonché Sez. VI, 20.03. 2003, n. 12912)¯. In applicazione del suddetto principio, infatti, nella fattispecie, l'eventuale inutilizzabilità (dedotta dai ricorrenti AR e ME) della prima intercettazione sulla utenza turca in uso al ES non si potrebbe mai trasmettere a tutte le intercettazioni successive relative ad ulteriori utenze, ritualmente intese a dare supporto probatorio ad una notitia criminis acquisita in forza di intercettazioni inutilizzabili
E invero il principio di inutilizzabilità sancito, in via generale, nell'arf. 191, comma 1, c.p.p., che impedisce di valutare le prove acquisite in violazione dei divieti di legge, ha una operatività limitata al momento gì urisdizionale, sia pure inteso con riferimento alla fase dibattimentale, nonché a ogni fase o sede nella quale il giudice assume le proprie decisioni, ma non esclude che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possano trarre dagli atti vietati dalla legge spunti che ritengano utili per imbastire altre legittime investigazioni, i cui risultati potranno poi prospettare alla valutazione del giudice (cfr. Cass., Sez. IV, 31.01.2008; Sez. Ili, 10.02.2004, n. 16499, rv. 228545, Mache e altri). III. 4. 2. - Appare, infine, infondata, anche l'eccezione della difesa del ME riferita alla insussistenza, nel decreto del P.M., dei requisiti motivazionali minimi in ordine alla urgenza della intercettazione della utenza italiana (0339.4303679) in uso a UC NT. Nella motivazione della Corte di Appello si da compiutamente ed adeguatamente conto delle ragioni per le quali detta eccezione deve ritenersi, condivisibilmente, priva di pregio. Infatti, il P.M. -nelPemettere il decreto di intercettazione in data 11.02.1999- individua i requisiti di urgenza riferibili non solo all'utenza turca in uso al ES, ma anche alle utenze telefoniche italiane poi intercettate, tra cui quella del UC. Ciò emerge: - dalla formulazione stessa del citato decreto di intercettazione (nella sintesi riportata dal giudice di secondo grado) in cui il P.M. richiama espressamente la relazione della Guardia di NA (in pari data) in cui si fa riferimento a due telefonate (del 4 e 10 febbraio), intercettate su utenze turche dalle quali si evince che "è ormai imminente l'arrivo in Italia di una partita di eroina" e si segnala, conseguentemente, la necessità di sottoporre con urgenza - "in considerazione DEimminente introduzione nel territorio nazionale, nelle prossime ore, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente"- ad intercettazione due utenze cellulari (tra cui quella che poi si è accertato essere in uso al UC) che spesso contattavano un'utenza turca in uso al ES e che erano "presumibilmente utilizzate da esponenti di altre organizzazioni criminali operanti nel territorio nazionale".In detto decreto, il PM - riferendosi alla intercettazione delle suddette utenze - osservava che si versava "in caso di assoluta urgenza potendo dal ritardo derivare pregiudizio per le indagini stesse, in quanto le utenze oggetto del presente decreto possono essere fondatamente utilizzate per concordare nelle prossime ore gli imminenti arrivi, tramite corriere, sia via mare che via terra, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti inviate da
ES AD, pronte per essere immesse nel territorio nazionale";
assolvendo, con ciò,
all'onere di fornire adeguata motivazione, valida anche per l'utenza in uso al UC che,
come sopra illustrato risultava essere in contatto con l'utenza turca in uso al ES.
- dallo stralcio DEordinanza del Tribunale di Milano resa all'udienza del 13.10.2004 - e richiamata dalla Corte di Appello - nella parte in cui si evidenzia:
che il ES era stato indagato nel procedimento n. 11050/95 di cui il presente è
stralcio, per vari episodi di traffico di stupefacenti anche con sequestri di sostanza;
che lo stesso era già stato condannato in via definitiva per fatti specifici ad una pena molto elevata, rendendosi latitante;
che vi era fondato motivo di ritenere che i suoi contatti con l'Italia e con le utenze telefoniche italiane poi intercettate, tra cui quelle nella disponibilità degli odierni imputati -
contatti desunti dai tabulati telefonici - costituissero sufficienti indizi di una attività di narcotraffico in corso e della urgenza delle intercettazioni, così come ritenuto nei provvedimenti del PM, nelle relative convalide e successive proroghe;
che a fronte di tali osservazioni nulla rileva che al momento in cui erano disposte le intercettazioni non emergessero altri elementi indizianti riconducibili esclusivamente agli interlocutori e/o usuarì delle utenze intercettate (nei cui confronti, peraltro, come sopra rilevato,
si debbono ritenere sufficientemente posti in luce i requisiti minimi di urgenza legittimanti l'intercettazione) in quanto la norma richiede sufficienti elementi in relazione alla sussistenza oggettiva di un reato e non alla riferì bilità a persone già individuate;
Pertanto, tutte le eccezioni dei ricorrenti AR e ME in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni devono essere rigettate.
III. 5.
III. 5. 1. - Manifestamente infondato è il motivo con il quale lo CA censura la mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. in un contesto di patteggiamento in appello ex art. 599, comma 4.
Invero è pacifico in giurisprudenza che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'ari. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo di vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui al citato art. 129 (Cass. Sez. Ili, 09.10.1999, n. 2309;Sez. V, 29.09.1999, n. 4117). Nel caso di specie, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza necessità di alcun approfondimento probatorio, è apparso evidente alla Corte di merito l'obiettiva insussistenza di alcuna causa di non punibilità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile
III. 5. 2. - Infondato è il motivo con cui Ì OL censura la erronea applicazione DEali. 110 c.p. e ari. 73, commi 1 e6e80 comma 2 D.P.R. 309/90 in violazione degli arti. 192, 521, 530, 606, leti, b) ed e) c.p.p. per essere il giudice del merito incorso in palese vizio di attività logica nell'affermare la responsabilità concorsuale DEOL nell'episodio contestato. Ritiene, invero, la Corte che i giudici del merito, nell'esaminare tutti gli elementi a loro disposizione abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni della parte e, nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema dì valutazione probatoria, così da fornire la giustificazione razionale della scelta adottata. Ben vero, dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate (al cui copioso contenuto fanno specifico riferimento e rinvio sia la sentenza di primo grado che quella oggetto di ricorso) e dalla loro concatenazione logica e successione cronologica, si ricava inequivocabilmente la partecipazione concorsuale ed attiva DEOL nella importazione della sostanza stupefacente contestata e nel rafforzamento del proposito criminoso dei compartecipi DEazione.
Sono riportati ampi brani delle conversazioni intercettate dalle quali emergono i continui contatti DEimputato con EL RI ME e con ME SE, i suoi viaggi in Turchia per recapitare denaro e la partecipazione a tutte le fasi della operazione sino al suo epilogo, quando il ME gli comunica l'arresto dei corrieri e di EL RI ME.
Le spiegazioni fomite dalla difesa del ricorrente di tali telefonate non varcano la soglia del mero espediente difensivo e non scalfiscono la serietà DEapparato argomentativo della sentenza impugnata, che va ritenuta esente da censura in questa sede, non competendo alla Corte di legittimità, come già detto, provvedere alla "rilettura" delle singole conversazioni e, a maggior ragione, a reinterpretare il contenuto delle singole espressioni utilizzate, come vorrebbe il ricorrente. Questi, a ben vedere, propone invero una ricostruzione del fatto diversa da quella risultante dalla sentenza che ha richiamato, con adesione all'impostazione del giudice di primo grado, le comunicazioni intercettate in diverse occasioni ravvisandone, in modo non manifestamente illogico, la rilevanza indiziante tale da supportare, esaustivamente, la conferma del giudizio di responsabilità.
Nè può far venir meno l'accertata ipotesi concorsuale il fatto che il ME mostrasse, nel corso del rapporto, di non fidarsi troppo del ricorrente il quale, evidentemente, agli occhi dei compartecipi, aveva perduto, per ragioni non esplicitate, punti di credibilità.III. 5. 3. - Infondata è la censura di violazione osila legge penale con riferimento agli arti. 73, D.P.R: 309/90 e 110 c.p. anche in relazione all'art. 192 c.p.p. proposta dall'AR. Valgano qui le stesse ragioni poste a fondamento del rigetto di analoghe censure di merito proposte da altri ricorrenti in ordine alla valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale (v. punto MI.
3. della presente sentenza) senza possibilità, in questa sede, di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta verificata la logicità DEiter argomentativo della Corte ed accertato che la stessa ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno condotta ad emettere la contestata decisione. Non ha pertanto alcuna valenza il rilievo difensivo del ricorrente secondo il quale dalle intercettazioni che lo riguardano (conversazioni del 22.02.1999, ore 9,49, 9,53 e 12,20) emergerebbe tutt'al più un sospetto in ordine a cessioni illecite tra i soggetti indicati, e un ruolo dello stesso AR "assolutamente insussistente", peraltro in assenza di chiamata in correità e di riscontri materiali (quali perquisizioni con esito positivo e conseguente sequestro).
Nel caso di specie, per quanto detto, e nei limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità, il giudice ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del reato di cui all'ari. 110 c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 309/90 e di tale convinzione ha fornito adeguato e logico supporto motivazionale.
Parimenti inaccoglibì le è la doglianza che pretende doversi avere un "riscontro" al contenuto delle intercettazioni, mentre tale mezzo di prova, laddove ritenuto convincente ed inequivoco dal giudice di merito, può fondare, anche da solo, il giudizio di responsabilità. La necessità del riscontro oggettivo esterno può semmai porsi solo con riguardo alla valutazione della chiamata in reità o in correità, come disposto dall'ari. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ipotesi, quest'ultima avulsa dal caso de quo.
III. 5. 4. - Fondato appare, invece, il motivo dedotto dal ME e relativo alla illogicità della motivazione che lo ha visto dichiarare responsabile del reato ascrittogli.
Come è pacifico in giurisprudenza, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma
DEari. 606, comma 1, leti, e) c.p.p., è quella evidente e di spessore tale da risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio, in sede di legittimità,
non significa opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, ma dimostrare che il testo del provvedimento è incongruo e manifestamente carente di logica.
Invero, dopo avere esordito che, nella giornata DE11.03.1999, sarebbe stato documentato dalla P.G. un incontro tra UC NT con "il pelato" -identificato con la persona di ME
ES- essendo in corso e monitorato un costante pedinamento della polizì a sino all'incontro dei due presso il bar "Mascagni", inopinatamente si afferma che, all'uscita dal medesimo locale, gli inquirenti perdevano le tracce di entrambi.
È la stessa Corte di merito a riconoscere che il servizio di osservazione e pedinamento della P.G. non abbia dunque portato materialmente ne' alla identificazione fisica del "pelato", ne' a documentare, nonostante il "costante pedinamento", l'avvenuta consegna di droga dal "pelato" a UC NT. Ciononostante, la stessa Corte ha ritenuto di poter considerare provate entrambe dette circostanze e, quindi, sia l'accertata identificazione del "pelato" - presuntivamente operata dagli inquirenti nella persona di ME ES- sia la dazione dello stupefacente.
Anche gli elementi in proposito (che sarebbero stati forniti dal Maresciallo RG all'udienza del 13.10.2004) appaiono privi della necessaria concretezza e concludenza. Emerge, quindi, palese dalla stessa affermazione della Corte di merito sulla mancata individuazione fisica nel servizio di osservazione del "pelato" e sulla mancata documentazione di una consegna di droga a UC da parte del "pelato" stesso, tutta l'illogicità nel ritenere provate entrambe dette circostanze e la stessa identificazione del ME solo perché, come affermato dal RG, costui era risultato in possesso della Mercedes -originariamente intestata a ROnna CE, compagna dello CA- usata dal "pelato" nell'occasione della presunta identificazione di quest'ultimo. Una più logica lettura della conversazione telefonica del marzo 1999 tra UC e CA - nella quale lo CA, parlando delle proprie difficoltà economiche,
afferma che ".....nel complessivo no, nel totale sto fuori, cioè tra il Mercedes che ho venduto al pelato l'altra macchina che ho venduto, sto fuori di centocinquantamilioni"- non conduce ad affermare che lo CA, in quanto debitore del "pelato" aveva dovuto cedere la sua Mercedes. In detta telefonata, infatti, nulla dice lo CA sull'origine di tale debito, ne' di aver dovuto cedere la macchina in conto pagamento droga. Anzi, lo stesso CA si era vantato di essere creditore di questi (come da documentato accollo del leasing da parte del ME). Con il che appare assurdo che il presunto fornitore di droga si accolli un leasing del debitore e versi a questi del denaro. L'essersi poi -nella telefonata del N 1.03.1999- l'interlocutore di UC presentato a questi come ND non autorizza a ritenere (dopo quattro febbrili telefonate a distanza di pochissimo tempo l'una dall'altra, tra il UC e il "pelato") che AN sia il "pelato" e che rincontro sia avvenuto, con la conseguente consegna, in quel contesto, della droga. Ritiene questa Corte, previo esame del contenuto della conversazione -ai sensi DEari 606, comma 1, leti, e) c.p.p., come sostituita dall'ari. 8, comma 1, leti, b), L 20.02.2006, n. 46- che sia logico ritenere proprio l'opposto dì
quanto dedotto dai giudici del merito, sol che si consideri che, se l'interlocutore del UC delle h. 14,25 fosse stato lo stesso delle quattro precedenti conversazioni telefoniche (delle ore 8,31, 11,21, 13,10 e 14,23) non si sarebbe presentato a questi come IR ne' avrebbe avuto alcuna difficoltà, per poter parlare con tale UC -identificato con il UC- ne' a farsi da questi immediatamente riconoscere (visti i febbrili contati antecedenti intervenuti nella medesima giornata).
A ciò si aggiunga che non sono state riportate le dichiarazioni del Maresciallo RG sui
"circostanziati e documentati contatti" tra i sopra indicati interlocutori.
Si impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un suo nuovo esame sul punto da condurre in stretta aderenza alle risultanze processuali e che tenga conto dei rilievi che precedono.
L'accoglimento di tale motivo di gravame, afferente al rilevato vizio di manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata, rende superfluo l'esame di ogni ulteriore doglianza del ME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata emessa nei confronti di ME ES, con rinvì o ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo esame.
Rigetta i ricorsi proposti da AR ON, EL RI SE, ME HM AN e OL ON.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da CA IN. Condanna i ricorrenti, ad eccezione del ME, al pagamento in solido delle spese processuali;
lo CA, inoltre, anche al pagamento della somma di _. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008