Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2008, n. 16432
CASS
Sentenza 22 febbraio 2008

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La deroga al principio di specialità per il caso in cui l'estradato, dopo la sua definitiva liberazione e pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, ricorre anche nel caso in cui lo stesso, dopo essere stato scarcerato per decorrenza dei termini cautelari e sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, non abbia manifestato l'intenzione di voler espatriare richiedendo a tal fine la revoca della medesima misura.

In tema di intercettazioni telefoniche, qualora l'imputato contesti l'identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento da altri elementi che consentano di risalire all'identità degli interlocutori.

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  • 1Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2008, n. 16432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16432
Data del deposito : 22 febbraio 2008

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