Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32) è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, nè in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2015, n. 41834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41834 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
. 4 1 8 34/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : TERZA SEZIONE PENALE Аск Sent. n. sez. 3127 Composta dai Sigg.ri Magistrati PU 18/09/2015 Dott. Amedeo Franco - Presidente - R.G.N. 54355/2014 Dott. Silvio Amoresano - Consigliere - Dott. Luca Ramacci - Consigliere - - Consigliere rel. Dott. Alessio Scarcella Dott. Alessandro M. Andronio - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: : GB FE UY, n. 3/02/1980 a Benin City (Nigeria) .. avverso la sentenza della Corte d'Appello di ANCONA in data 22/02/2013; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Izzo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'assetto sanzionatorio e rigettarsi nel resto il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. V. Miccolis, in sostituzione dell'Avv. M. Carbone, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
U.GRAMENZI : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/02/2013, depositata in data 28/02/2013, la Corte d'appello di ANCONA confermava la sentenza del tribunale di ASCOLI, sez. dist. : SAN BENEDETTO DEL TRONTO che aveva dichiarato GB FE UY colpevole del reato di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., per aver illecitamente detenuto, in concorso con altro soggetto, a fini di cessione a terzi, eroina e canapa indiana (fatto contestato come commesso in data 11/11/2008), condannandolo alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed € 9000,00 di multa.
2. GB FE UY ha proposto personalmente ricorso per cassazione, con il quale lamenta: a) violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 143, 456, 546, 548, 601 e 605, c.p.p. nonché in relazione agli artt. 178, lett. c) e 179, c.p.p. (nullità del giudizio di secondo grado in quanto nessun atto processuale è stato tradotto in lingua conosciuta al ricorrente che non conosce la lingua italiana;
dal verbale di arresto egli risulta assistito da un interprete di lingua inglese non parlando o comprendendo la lingua italiana;
solo gli atti processuali di primo grado sarebbero stati tradotti in inglese, fino al decreto ex art. 429 c.p.p.; si eccepisce, in particolare, la nullità dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado comunicato ex art. 548 c.p.p. in data 26/09/2013 in quanto non tradotti in inglese;
si eccepisce, inoltre, la nullità del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello - qualificata come nullità assoluta anch'esso non tradotto, con conseguente nullità che travolge l'intero giudizio di appello, ivi compresa la sentenza, anch'essa non tradotta in lingua inglese;
ricorrerebbe quindi la violazione delle predette norma processuali); b) violazione di legge e vizio motivazionale ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e per omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione sul punto (i giudici avrebbero rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, fondata sull'incensuratezza, sostenendo che a carico del ricorrente vi fosse un precedente penale specifico;
diversamente, questi sostiene di essere incensurato tale risultando il suo certificato penale, donde la manifesta illogicità richiamandosi un elemento di fatto, costituito da una precedente condanna a pena sospesa, non risultante dal certificato del casellario giudiziale di cui al fascicolo processuale). CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Ambedue i motivi di ricorso sono infondati.
4. Con riguardo alla lamentata violazione di legge sub a) per mancata traduzione degli atti processuali successivi al decreto ex art. 429 c.p.p. in lingua inglese, deve, anzitutto, osservarsi che gli atti di cui il ricorrente si duole per la mancata traduzione in lingua a lui conosciuta sono tutti intervenuti in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32, attuativo della direttiva 2010/64/UE, che ha modificato il disposto dell'art. 143 c.p.p.; peraltro, alla data della presentazione del ricorso - si noti, a tacer d'altro, personalmente proposto dal ricorrente in lingua italiana, circostanza di per sé significativa nel senso di escludere la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. - ossia in data 21/10/2013, non era ancora entrata in vigore la novella all'art. 143 cod. proc. pen.; ne discende, dunque, che quand'anche si ritenesse la traduzione un'attività esterna all'atto, ad esso successiva, e funzionale a consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa" (anziché un requisito dell'atto, posto che, in questOultimo caso non vi è dubbio che il diritto alla stessa può sorgere solo con riferimento agli atti venuti ad esistenza, ossia formalmente depositati, a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo che ha modificato l'art. 143 cod. proc. pen.) è comunque necessario individuare il limite di discrimine temporale. Sul punto, un'indicazione può essere desunta dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE, il quale precisa che il diritto alla traduzione si riferisce a "tutti i documenti che sono fondamentali per garantire [agli imputati o indagati] che siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento". In effetti, se lo scopo della disposizione di garanzia è quello di assicurare "l'equità del procedimento", e, quindi, secondo le tipiche categorie della giurisprudenza della Corte EDU, rispetto dei diritti fondamentali, il criterio da applicarsi non può che essere quello della funzionalità della traduzione rispetto ad un diritto fondamentale ancora esercitabile. In questa prospettiva, in relazione ad una sentenza già impugnata (oltre che ovviamente in relazione ad una sentenza per la quale siano decorsi i termini di impugnazione), come nel caso in esame, non è configurabile il diritto alla traduzione, perché il diritto all'impugnazione nei limiti in cui lo si ritenga un diritto fondamentale è stato già esercitato. In ogni caso, comunque, l'eventuale nullità conseguente alla violazione del diritto alla traduzione è qualificabile come nullità a regime intermedio e non assoluta (v., nel senso che l'omessa traduzione del provvedimento, nella specie cautelare, determina la sua nullità a regime intermedio: Sez. 3, n. 14990 del 18/02/2015 - dep. 13/04/2015, Vervaeren, Rv. 263236): in questo senso, infatti, una 3 indicazione sembra provenire anche dall'art. 3, paragrafo 8, della direttiva 2010/64/UE, il quale contempla la possibilità per l'imputato o indagato alloglotta di rinunciare alla traduzione, a condizione che la rinuncia sia informata, inequivocabile e volontaria. Ciò riveste decisiva importanza nel caso in esame: ed infatti, si osserva, la nullità in questione non è stata sollevata in relazione a nessuno degli atti processuali di cui il ricorrente si duole (sentenza primo grado;
avviso di deposito sentenza di primo grado;
decreto di citazione a giudizio in grado d'appello; sentenza di secondo grado), né, tantomeno, è stata dedotta nei motivi di appello. Trova, quindi, applicazione il principio generale per il quale, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631). E, nel caso di specie, trattandosi di nullità a regime intermedio, non si rientra in alcune delle ipotesi indicate dall'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
5. Infondato si appalesa anche il secondo motivo di ricorso;
ed infatti, nessuna violazione di legge o vizio motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata, posto che i giudici di appello hanno manifestato il diniego in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo ostativo il precedente penale specifico a pena sospesa. Si noti, sul punto, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Dunque, il rilievo attribuito dalla Corte territoriale al precedente specifico è stato ritenuto decisivo, con conseguente correttezza dell'uso del potere discrezionale attribuito al giudice di merito. Né, si osserva, è sufficiente asserire in ricorso che il ricorrente non sarebbe gravato da precedenti per porre in dubbio quanto 4 affermato dai giudici territoriali;
il ricorrente, nel dedurre il travisamento da parte del giudice del documento rappresentato dal certificato del casellario giudiziale, avrebbe quantomeno dovuto allegare detto documento al ricorso, in ossequio al principio dell'autosufficienza, cosa non avvenuta nel caso in esame.
6. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, rigettato. Tuttavia, la pena inflitta al ricorrente dai giudici del merito si appalesa illegale;
ed infatti, la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup. è stata determinata in 1 anno e 6 mesi di reclusione ed € 9000,00 di multa, pena così determinata anche in misura finale. L'attuale assetto sanzionatorio previsto per l'ipotesi del comma quinto, art. 73 T.U. Stup. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 è quella, congiunta, della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. La sentenza d'appello, peraltro, è stata emessa in data 22/02/2013, ossia in data antecedente alla prima modifica all'assetto sanzionatorio introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10. Sulla questione, com'è noto, sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza 26/06/2015 (r.g. 35579/2014 - Della Fazia), hanno dato soluzione affermativa al quesito "Se siano rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute con riguardo alla più mite disciplina prevista in materia di stupefacenti per le fattispecie di lieve entità, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della previgente disciplina come ripristinata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014". Non essendo il ricorso inammissibile ed essendo stata determinata la pena antecedentemente all'entrata in vigore delle predette modifiche legislative del comma quinto, questa Corte è chiamata, in base al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, rilevare ex officio la illegalità della pena. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, competente quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento delle decisioni della Corte d'appello di Ancona, limitatamente alla determinazione della pena. Il ricorso dev'essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.
5 La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 18 settembre 2015 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella Amedeo Franco 2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 OTT 2015 IL CANCELLIERE Luana Maruni 160