Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2015, n. 41834
CASS
Sentenza 18 settembre 2015

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L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32) è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, nè in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2015, n. 41834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41834
    Data del deposito : 18 settembre 2015

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