Versione
13 agosto 1971
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10 maggio 2026
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Art. 254-bis.
(Padrone marittimo di seconda classe per la pesca)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca puo':
1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70)) ;
b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unita' navale.
(Padrone marittimo di seconda classe per la pesca)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca puo':
1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70)) ;
b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unita' navale.
Commentari • 4
- 1. Sequestro probatorio di dati digitali e proporzionalità temporale: ragionevolezza vs tassativitàFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 maggio 2026 · 27.702211
[…] Da questo angolo di osservazione, risponde ad un criterio logico, prima ancora che giuridico, la considerazione -contenuta nella parte motiva della sentenza in commento- secondo la quale l'autorità che dispone il sequestro, ex ante, non conosce le difficoltà tecnico-operative che gli operatori dovranno affrontare nell'esecuzione del provvedimento[7], con la conseguenza che imporre un termine perentorio di durata del vincolo rischierebbe di penalizzare eccessivamente l'accertamento dei fatti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2023, n. 2382Provvedimento: […] “padrone marittimo per il traffico e la pesca”, previsto dal Regolamento del Codice della Navigazione approvato con DPR n. 328/1052, artt. 253 e seg.; che con DM del Organizzazione_230.11.2007 il aveva modificato i requisiti per l'accesso alle abilitazioni professionali marittime, […] ritenendo non provato da parte del ricorrente il requisito relativo al possesso dei tre anni di navigazione richiesto dagli artt. 254 e 254 bis del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (DPR n. 328 del 1952) per il conseguimento del titolo di “padrone marittimo per traffico e pesca” (RRG5), […] 253 bis, 254 e 254 bis del DPR n. 382 del 1952 (Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione), […]Leggi di più...
- requisiti accesso Area AR04·
- titoli professionali marittimi·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- inserimento graduatoria·
- DPR n. 328/1952·
- spese di lite·
- art. 437 c.p.c.·
- DM 640/2017·
- libretto di navigazione·
- graduatoria provinciale permanente ATA