Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2005, n. 12901
CASS
Sentenza 14 febbraio 2005

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L'intercettazione di flussi telematici riconducibili ad un determinato utente mediante la procedura di monitoraggio del percorso, disposta dal g.i.p., comporta la legittima captazione dei flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di un determinato nome utente che contraddistingue sia l'account di posta elettronica che quello di connessione. Conseguentemente non é causa di invalidità o di inutilizzabilità dei provvedimenti autorizzativi l'improprio riferimento informatico al solo "account" di posta elettronica e non a quello di connessione,trattandosi di due aspetti della stessa realtà giuridica, indicativa della facoltà di accesso di un determinato utente alla trasmissione e alla ricezione dei flussi telematici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2005, n. 12901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12901
    Data del deposito : 14 febbraio 2005

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