Sentenza 14 febbraio 2005
Massime • 1
L'intercettazione di flussi telematici riconducibili ad un determinato utente mediante la procedura di monitoraggio del percorso, disposta dal g.i.p., comporta la legittima captazione dei flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di un determinato nome utente che contraddistingue sia l'account di posta elettronica che quello di connessione. Conseguentemente non é causa di invalidità o di inutilizzabilità dei provvedimenti autorizzativi l'improprio riferimento informatico al solo "account" di posta elettronica e non a quello di connessione,trattandosi di due aspetti della stessa realtà giuridica, indicativa della facoltà di accesso di un determinato utente alla trasmissione e alla ricezione dei flussi telematici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2005, n. 12901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12901 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/02/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 686
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042998/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EO, N. IL 29/05/1964;
avverso ORDINANZA del 22/09/2004 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. CANNONE Rosalba che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 22 settembre 2004 U Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 309 C.P.P., ha confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso di GIP dello stesso Tribunale in data 24 luglio 2004 nei confronti di AL LE ed altri per i reati di associazione al fine di importo, trasporto e commercio di ingente quantità di stupefacenti del tipo cocaina, proveniente dal Sud America e detenuta inizialmente in Olanda per lo smistamento in Italia, di cui gli organizzatori erano stati il latitante IA AN ed il fratello PA (capo A) e per avere, in concorso con Lo NI, LU, i fratelli IA ed altri, importato illecitamente dall'Olanda 18 kg. di cocaina occultando lo stupefacente in un vano clandestino appositamente preparato in precedenza e sito all'interno della autoarticolato condotto da certi UR ed ON (giudicati separatamente), provvedendo in particolare il AL, insieme a IA PA, a mantenere i contatti, anche con uso di strumenti telematici, tra Lo NI in Palermo e LU e IA AN all'estero al fine di consentire la realizzazione del trasporto dello stupefacente poi sequestrato, fatti commessi in Palermo il 2 giugno 2003 (capo B); per avere ancora, sempre attraverso le modalità di cui al capo B, importato illecitamente dall'Olanda 100 grammi di sostanze stupefacente del tipo hashish (capo C) ed infine per avere illecitamente importato dall'Olanda, in concorso con i soggetti sopra indicati e con altri ancora ignoti, un quantitativo non determinato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, indicato nella misura di 24 confezioni, con il ruolo di cui ai capi precedenti, in Palermo e altrove tra il 23 ed il 25 agosto 2003 (capo D).
Nel confermare la misura cautelare il Tribunale del riesame ha valorizzato gli elementi già posti in luce dal GIP nell'emettere la misura, mentre, a confutazione delle specifiche doglianze contenute nella richiesta di riesame, ha rilevato che la individuazione dei AL era avvenuta a seguito di confronto circolare fra messaggi telematici ed intercettazioni telefoniche registrate sull'utenza intestata proprio al AL e che la rispondenza e la concatenazione logico - temporale riscontrata con le operazioni di captazione da un canto conferiva ulteriore attendibilità al servizio di osservazione predisposto in danno del suddetto per identificarlo e per studiarne i movimenti, dall'altro chiariva come fosse apparsa altamente individualizzante agli investigatori il riferimento alla figura del "parente" contenuto in alcune intercettazioni fra i fratelli IA, posto che il AL era proprio cugino dei fratelli IA.
In particolare, quanto all'episodio contestato ai capi B) e C), avente ad oggetto l'importazione dall'Olanda di 18 Kg. di cocaina e di 100 grammi di hashish il Tribunale ha messo in luce che i coindagati ON e UR erano stati arrestati a Palermo poco dopo lo sbarco dalla nave proveniente da Napoli nella flagranza della detenzione dello stupefacente che avevano portato in Italia dall'Olanda passando per la Francia e che il coinvolgimento in tale fatto del AL emergeva dalla rispondenza logico - temporale fra le risultanze del monitoraggio telefonico e soprattutto telematico effettuato con l'account "quarto 678@libero.it", di cui era usuario proprio il AL, da cui emergeva che il IA AN aveva dapprima informato il AL che il coindagato Lo NI era arrivato in Olanda e che il IA ed il Lo NI stavano provvedendo per la fornitura di stupefacente e poi, dopo la scoperta dello stupefacente nelle mani di NE e UR, che la operazione era sfamata malamente con l'arresto in flagranza dei corrieri, al che il AL aveva risposto chiedendo a IA AN in quale modo avrebbe potuto rendersi utile.
Quanto all'episodio di cui al capo D), avente ad oggetto la importazione dall'Olanda di un quantitativo di cocaina indicato in 24 confezioni, di cui Lo NI doveva organizzare la importazione in Italia reperendo i corrieri ed il mezzo di trasporto, il Tribunale ha indicato i contatti telefonici fra i coindagati a partire dal luglio del 2003, riguardanti la effettuazione di forniture da parte di Lo NI in cambio di denaro ed in particolare i colloqui telefonici fra IA PA ed il AL in data 11 agosto 2003 in cui il primo aggiornava l'altro circa il contatto avuto con Lo NI (che in quel momento si trovava ad Amsterdam e che poi il 13 agosto era arrivato a Palermo proveniente dall'Olanda) e da cui si ricavava altresì la prova del vincolo sociale che univa i correi e si individuava AL, con lo pseudonimo di junior, come colui che avrebbe dovuto riscuotere le somme che Lo NI avrebbe dovuto versare alle casse della organizzazione. Infine, quanto al reato associativo (capo A) il Tribunale ha desunto la sussistenza di gravi indizi a carico del AL dalle modalità di attuazione dei reati fine, dai contatti fra i coindagati aventi ad oggetto sempre scambi di denaro tra loro, dal continuo riferimento degli indagati, nei loro contatti, alla abitualità dei loro traffici ed all'inserimento dei medesimi in un più ampio contesto organizzativo, dalla assunzione dell'obbligo di mutuo soccorso fra i coindagati, emergente dalla intercettazione della telefonata fra UR in carcere ed il cognato con cui il primo lo invitava a recarsi da Lo NI per provvedere al mantenimento della sua famiglia, dalla esistenza di una comune organizzazione e di comuni interessi economici, dalla espressione "socio" scientemente usata dal AL in una delle intercettazioni telefoniche e da numerose altre conversazioni telefoniche e contatti telematici specificamente e testualmente riportati nella ordinanza impugnata.
Lo stesso Tribunale ha poi respinto tutte le eccezioni proposte dalla difesa dell'indagato di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione degli artt. 267, 268 e 271 C.P.P. rilevando che i decreti di convalida emessi dal GIP ed i successivi provvedimenti di proroga risultavano adeguatamente motivati non soltanto in ordine agli indizi "sufficienti", vertendosi in tema di criminalità organizzata, ma anche in relazione alla eccezionale urgenza che aveva consentito la utilizzazione di impianti esterni alla Procura poiché da un lato erano corredati dalla certificazione a firma del funzionario responsabile dell'ufficio intercettazioni circa la indisponibilità degli impianti della Procura ed inoltre sia i decreti di urgenza emessi dal P.M. che quelli di convalida del GIP facevano rinvio per relationem alle annotazioni di polizia giudiziaria di volta in volta trasmesse e che indicavano gli elementi di fatto progressivamente emersi nel corso della indagine (quali i nomi dei coindagati in contatto fra di loro, la frequenza dei contatti, la effettuazione dei viaggi in paesi esteri fra cui l'Olanda, la utilizzazione di falsa identità da parte del Lo NI per compiere tali viaggi ecc.) e la progressione della attività criminale di importazione di stupefacente in atto;
e ciò anche con riguardo alle intercettazioni telematiche per le quali, in particolare, la individuazione degli indirizzi di IP atteneva alla esecuzione delle operazioni investigative di monitoraggio precedentemente autorizzate ed il decreto di proroga emesso dal GIP in data 13 marzo 2003 doveva ritenersi relativo alle intercettazioni telematiche, pur se impropriamente riferito alle conversazioni fra presenti, poiché richiamava la richiesta del PM e segnatamente i luoghi e le persone oggetto di controllo telematico, mentre non rilevava neppure che la intercettazione avesse riguardato di fatto account di connessione a fronte di decreti che autorizzavano account di posta elettronica poiché, seppure concetti diversi sotto il profilo informatico, costituivano di fatto due aspetti della stessa realtà giuridica che esprimeva la facoltà di accesso di un determinato utente alla trasmissione ed alla ricezione dei flussi telematici, tanto e vero che le intercettazioni telematiche erano state chieste e disposte con la procedura del "monitoraggio del percorso" il che rendeva manifesto che si era inteso sottoporre a captazione i flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di quel determinato nome utente che contraddistingueva sia l'account di posta elettronica che quello di connessione. Ancora, sempre con riguardo alle captazioni telematiche, il Tribunale ha rilevato che il decreto di intercettazione n. 722 era stato correttamente prorogato e copriva anche le intercettazioni successive al 30 maggio 2003 poiché, quanto alla sua validità, doveva aversi riguardo non già alla data di emissione, bensì, come già previsto dalla originaria autorizzazione, alla data della prima captazione e che infine nessuna nullità della ordinanza di custodia cautelare derivava dalla omessa trasmissione degli indirizzi IP, dei numeri identificativi della postazione, dei pacchetti di protocollo ecc., trattandosi di atti non posti a fondamento del provvedimento di custodia, considerato che la impostazione accusatoria non si era formata su quei dati tecnici, peraltro varianti ad ogni singola connessione, bensì sul confronto fra i contenuti delle intercettazioni telefoniche con quelli dei flussi telematici dei soggetti titolari delle specifiche chiavi autorizzative. Il Tribunale del Riesame ha nel contempo ritenuto che l'unica misura applicabile fosse quella della custodia cautelare in carcere in base al disposto dell'art. 274 lett. c) C.P.P., in considerazione della gravità del fatto contestato, del respiro internazionale del traffico organizzato su larga scala e del volume di affari raggiunto che esprimevano la pericolosità sociale dell'indagato e la concreta pericolosità che tornasse a delinquere se scarcerato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il AL deducendo con cinque distinti motivi:
- Violazione di legge per avere il Tribunale del riesame utilizzato intercettazioni effettuate su utenze non intestate all'indagato, sia con riferimento alle schede telefoniche che alle utenze IMEI, e ritenute nella disponibilità dello stesso in base ad elementi non risultanti ne' dai decreti del P.M. ne' da quelli del GIP e comunque eseguite in violazione dell'art. 268, comma 3, C.P.P. al di fuori degli impianti della Procura della Repubblica senza specificare il motivo per cui tali impianti sarebbero stati indisponibili e senza indicare le ragioni di urgenza che avrebbero potuto giustificare l'utilizzazione di apparecchiature diverse, non parendo all'uopo sufficienti le attestazioni del funzionario responsabile dell'Ufficio Intercettazioni ed il riferimento per relationem alle annotazioni della polizia giudiziaria in ordine alle illecite importazioni di stupefacente in corso di attuazione e di programmazione, essendo stati oltretutto i provvedimenti di proroga autorizzati da magistrati diversi, come persone fisiche, pur se appartenenti allo stesso Ufficio GIP del Tribunale di Palermo, in violazione del principio del giudice naturale che sarebbe stato così spersonalizzato;
Violazione di legge per avere il provvedimento impugnato utilizzato, con riguardo al decreto di intercettazione N. 722/2003, alcune intercettazioni telematiche dell'account di posta elettronica "quarto 678@libero.it" in assenza di elementi identificativi, quali ad esempio, i numeri telefonici, gli indirizzi IP, l'indicazione dell'IMEI al dispositivo di telecomunicazione, idonei a spiegare la paternità dei messaggi telematici, nonché della specificazione, nei decreti autorizzativi, delle ragioni di urgenza che avrebbero consentito l'utilizzazione di impianti esterni alla Procura, avendo comunque il giudice erroneamente confuso tra account di connessione, per cui non sarebbe esistito decreto di autorizzazione, ed account di posta elettronica, coperto invece da decreto di autorizzazione ed utilizzato i messaggi successivi alla data del 30.5.2003 in mancanza di decreto di proroga del decreto iniziale n. 722/2003, avendo il GIP convalidato le captazioni telematiche soltanto per 20 giorni a far data dal 10 maggio 2003;
Violazione degli arti. 291, comma 1, e 309, comma 5, C.P.P. per avere il GIP ed in seguito il Tribunale del riesame utilizzato quali elementi indizianti i messaggi telematici suddetti benché la Procura della Repubblica non avesse dato risposta alla richiesta della difesa in data 1.9.2004 diretta ad ottenere gli elementi identificativi dei messaggi, limitandosi a rilevare che i dati suddetti non erano ancora a disposizione del Pubblico Ministero, erano oggetto di deposito a norma dell'art. 415 bis C.P.P. solo al termine delle indagini preliminari e che comunque la difesa dell'indagato avrebbe potuto richiederli direttamente ed autonomamente al proprio gestore, così violando i diritti della difesa e rendendo inutilizzabili i messaggi non essendovi prova della loro riconducibilità all'indagato; Erronea identificazione dell'indagato ed omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della certificazione dell'Azienda Forestale della Regione Calabria, datore di lavoro dell'indagato, attestante la presenza dello stesso sul posto di lavoro nelle date del 30 luglio e del 25 agosto 2003 cui si riferivano gli accertamenti relativi ai reati indicati ai capi B C D, avendo il Tribunale del riesame presupposto erroneamente che la identificazione dell'indagato fosse avvenuta a seguito di confronto circolare fra messaggi circolari ed intercettazioni telefoniche registrate proprio sull'utenza intestata all'indagato benché la utenza n. 349 1470341, cui faceva riferimento il Tribunale, non fosse intestata al AL, essendo stata indicata nello stesso decreto di intercettazione n. 641/2003 quale utenza priva di intestatario ed in uso a persona da identificare ed avendo comunque omesso di valutare che la certificazione rilasciata dalla azienda forestale presso cui lavorava il AL dimostrava la sua presenza sul posto di lavoro, in Calabria, con riferimento a due dei tre servizi di osservazione riportati a suo carico che avrebbero presupposto, al contrario, la sua presenza in Palermo;
- Motivazione di mera apparenza quanto alla sussistenza del quadro indiziario connotato dalla necessario gravità per avere il Tribunale del Riesame assemblato un percorso argomentativo pregiudicato da premesse critico - valutative errate giungendo a conclusioni fattuali incompatibili con la legge penale e con le regole di utilizzo dei dati probatori, omettendo in particolare di esaminare la condotta di partecipazione del AL alla ipotizzata associazione nonché di indicare il tempo, il modo, b spazio e la condotta del medesimo con riferimento agli episodi di spaccio di cui ai capi B) e C) ed attribuendo erronea interpretazione al contenuto delle intercettazioni in relazione a tutti i reati contestati. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e telematiche perché effettuate su utenze non intestate all'indagato e comunque eseguite, in violazione dell'art. 268, comma 3, C.P.P., al di fuori degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica in difetto delle condizioni di legge, non apparendo sufficiente, al fine dello spostamento esterno della attività di intercettazione, la certificazione del responsabile dell'Ufficio Intercettazioni presso la Procura in merito alla indisponibilità di impianti, ne' potendosi comunque ravvisare le ragioni di eccezionale urgenza nelle annotazioni della polizia giudiziaria in ordine alle illecite importazioni di stupefacenti in corso di attuazione e ciò essendo stati oltretutto i provvedimenti di proroga emessi da magistrati diversi come persona fisica, in violazione del principio di personalizzazione del giudice naturale. In proposito occorre rilevare che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che il decreto del P.M. che dispone le intercettazioni al di fuori degli impianti della Procura, a norma dell'art. 268 comma 3 C.P.P., è legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice anche con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza e che, dal suo canto, anche il provvedimento del GIP qualora feccia riferimento ad altri atti non allegati o trascritti nel provvedimento deve consentire che tali atti diversi siano conoscibili dall'interessato o siano ostensibili quanto meno nel giudizio di riesame (v. Cass. Sez. Unite 28.1.2001 n. 42792 Policastro;
Cass. Sez. Unite 19.1.2004 n. 919 Gatto). Orbene, nel caso in esame il Pubblico Ministero ha motivato i propri decreti con cui ha disposto le intercettazioni presso gli impianti della polizia giudiziaria con riguardo ai decreti autorizzativi del GIP, i quali, a loro volta, richiamavano le richieste di autorizzazione del P.M. e rinviavano altresì alle emergenze investigative segnalate dagli inquirenti con riguardo a specifiche attività criminose di volta in volta in atto che richiedevano una immediata prosecuzione delle indagini per verificare i collegamenti anche con altri personaggi ed al fine di reprimere la attività criminale e di accertarne gli autori.
Si tratta di motivazione per relationem, peraltro ammessa pacificamente dalla giurisprudenza con riguardo ai decreti autorizzativi del GIP a loro volta motivati con riferimento alla attività investigativa in atto, collegata alla commissione di reati che erano in corso di svolgimento ed a informative della polizia giudiziaria di cui il ricorrente ha avuto piena ostensione, cosicché è stato raggiunto lo scopo previsto dalla legge e cioè quello di consentire all'indagato di eseguire il controllo di legalità sulle intercettazioni.
Su tutti tali punti, comunque, la ordinanza impugnata ha dato analitica, logica e coerente risposta alle speculari doglianze già mosse dal ricorrente al provvedimento di custodia cautelare e che ora il ricorrente ripropone senza tenere conto alcuno della motivazione del provvedimento impugnato, ritenendola insufficiente, peraltro senza cogliere nel segno. In ordine poi alla allegazione difensiva della insufficienza, ai fini del ricorso ad impianti esterni, della certificazione del responsabile degli impianti della Procura circa la indisponibilità di postazioni all'interno della Procura e delle esigenze investigative in atto, non è dato comprendere quale diversa o più completa prova avrebbe potuto o dovuto dare il Pubblico Ministero, che ha agito nella specie con la massima correttezza addossandosi un onere anche superiore a quello spettantegli. Incongruo ed aspecifico appare pure il riferimento al principio del giudice naturale al fine di pretendere la immutabilità della persona fisica del GIP nel corso di tutte le indagini, posto che, come già rilevato con motivazione ineccepibile dal Tribunale del riesame, non è possibile garantire la continua presenza per gli atti urgenti dello stesso GIP, inteso come stessa persona fisica, dovendosi invece avere riguardo al GIP di turno, senza che ciò comporti violazione del giudice naturale, facendo la legge riferimento in tal caso all'ufficio giudiziario e non anche alla persona fisica. Quanto, ancora, alla doglianza difensiva circa il preteso erroneo collegamento al AL delle utenze telefoniche e telematiche, che ad avviso della difesa non sarebbero invece intestate all'indagato, è appena il caso di rilevare che dalla ordinanza impugnata risulta specificamente (pag. 14) che le captazioni sono state eseguite proprio sulla utenza telefonica intestata al AL e sull'account di cui il AL era usuario, il che, come elemento di mero fatto, non è contestabile in sede di legittimità e comunque è stato contestato sulla base di mere asserzioni espunte da atti suscettibili di diverse interpretazioni e non suffragate da elementi concreti e certi.
Sono infondati pure il secondo ed il terzo motivo (il cui esame si impone in modo congiunto, stante lo stretto collegamento fra le due doglianze) con cui il ricorrente lamenta, sulla base di una consulenza tecnica di parte, la mancata specificazione, nei decreti autorizzativi delle intercettazioni telematiche, degli elementi tecnici che avrebbero consentito la identificazione del titolare del collegamento, la imprecisione tecnica dei decreti autorizzativi, la mancata risposta successiva, da parte della Procura, alle richieste del ricorrente sugli elementi identificativi dei messaggi ed infine la utilizzazione dei messaggi successivi al 30.5.2003 in mancanza di decreto di proroga.
Anche su tali doglianze il Tribunale del riesame, con un provvedimento di ben quarantanove pagine, tutte strumentali alla motivazione di rigetto delle censure mosse dall'indagato contro il provvedimento del GIP - censure fra l'altro totalmente speculari a quelle riportate nei motivi di ricorso per Cassazione - ha già offerto ampie ed esaurienti risposte, sopra riportate, indicando specificamente ed analiticamente gli elementi per cui ha ritenuto che le indicazioni dei decreti autorizzativi, che riguardavano i flussi informatici gestiti dal soggetto titolare di un determinato nome utente, attraverso la procedura del "monitoraggio del percorso", fossero relativi al nome utente che contraddistingueva sia l'account di posta elettronica che l'account di connessione, indipendentemente dalla terminologia usata, che, se pure in ipotesi imperfetta sotto un profilo della disciplina informatica, voleva indicare un fenomeno concreto con espressioni proprie della realtà comune, ma anche giuridica (v. la termologia usata dall'art. 266 bis C.P.P.), cui non interessava la terminologia informatica bensì il fenomeno di captazione delle relazioni di un determinato utente, mentre, dal suo canto, la ostensione degli elementi identificativi dei messaggi riguardava un momento successivo alla captazione e non inficiava i decreti autorizzativi ne' la loro utilizzabilità, potendo essere oggetto di deposito successivo. Sul punto si deve convenire che la eventuale terminologia non del tutto corretta sotto il profilo informatico utilizzata nei decreti autorizzativi non inficia la validità degli stessi, una volta che emerga chiaramente, come nel caso in esame, quale sia il risultato che il decreto autorizzativo della prova vuole raggiungere, al di là delle espressioni usate che un consulente informatico potrà anche criticare tacciando di ignoranza della terminologia informatica il PM ed il GIP, senza per questo togliere validità al decreto. Così come non inficia la validità della prova, ma neppure la sua utilizzabilità ai fini cautelari, la circostanza che il PM non abbia immediatamente depositato tutti i dati informativi relativi ai messaggi captati, non essendogli ancora a sua volta pervenuti, poiché il mancato deposito di elementi non ancora pervenuti nel corso delle indagini e quindi in quel momento non ostensibili non esclude la utilizzabilità degli elementi già pervenuti;
tanto più che, come esattamente rilevato dal Tribunale del riesame, la ordinanza di custodia cautelare non si è basata sugli indirizzi IP e sui dati tecnici varianti ad ogni connessione, bensì sul confronto fra i contenuti delle intercettazioni telefoniche con quelli dei flussi telematici dei soggetti titolari delle specifiche chiavi autorizzative. Anche le intercettazioni telematiche sono state regolarmente autorizzate in via preventiva e con decreti rispondenti a tutti i requisiti di validità e di utilizzabilità previsti dalla legge (in proposito si richiama quanto già rilevato a proposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, essendo il problema identico, anche con riguardo alle ragioni di urgenza) e sono altresì utilizzabili pure le captazioni telematiche successive al 30 maggio 2003 poiché il decreto di autorizzazione della proroga del 10 maggio 2003, pur avendo validità di venti giorni, in realtà decorreva non già dalla data di emissione del decreto bensì da quella di effettiva attivazione del servizio, come specificamente indicato in tutti i decreti (in considerazione delle varie difficoltà tecniche che si erano poste e che avrebbero altrimenti portato alla scadenza del decreto prima ancora della attivazione del servizio). Quanto al quarto motivo di ricorso, lo stesso in parte ripropone la mancata identificazione del AL quale titolare della utenza telefonica e dei flussi telematici su cui erano avvenute le captazioni (cui si è già risposto), mentre per altra parte lamenta che non siano state prese in esame alcune certificazioni dell'Azienda Forestale della Regione Calabria, prodotte dalla difesa in sede di riesame, che dimostrerebbero la presenza dell'indagato sul posto di lavoro in Calabria proprio in occasione di due dei tre controlli visivi da parte degli investigatori che lo avrebbero invece pedinato e collocato a Palermo.
Pure tale censure è infondata poiché, stante la fase delle indagini, il Tribunale del riesame non poteva svolgere attività investigativa di spettanza del P.M., mentre ha ritenuto correttamente che gli elementi acquisiti fino a quel momento, consistenti nei pedinamenti del AL a Palermo da parte della polizia giudiziaria e nei successivi riconoscimenti fotografici da parte degli ufficiali di P.G., fossero sufficienti ad integrare l'indizio prospettato dall'accusa, a parte lo scarso rilievo di tale indizio nell'ambito della complessa ricostruzione accusatoria.
Infine il quinto motivo, che attiene alla valutazione del complesso indiziario da parte del Tribunale del riesame, appare del tutto aspecifico in relazione alle risposte già offerte dal Tribunale alle uguali doglianze proposte in sede di riesame.
Il Tribunale infatti, come già riassunto nella parte espositiva, ha indicato per ogni singolo reato gli elementi probatori acquisiti, esaminandoli singolarmente e quindi globalmente in base ad un giudizio ineccepibile sotto il profilo logico ed argomentativo, mentre, di fronte a tali elementi specificamente e dettagliatamente indicati, il ricorrente si limita anche in tal caso, in sede di ricorso, a ripetere il contenuto delle doglianze già discusse e ritenute infondate in sede di riesame, il che rende aspecifico il motivo stante la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità (cfr. per tutte Cass. 20.3.2000, Barone). Il ricorso, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto respinto con le conseguenze di legge. La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1 bis, Dipos. Att. C.P.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 bis, Dipos. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005