Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni, è legittima l'attività di messa in chiaro di messaggi critpati (nella specie scambiati mediante sistema Blackberry), effettuata dalla PG delegata attraverso la nomina, anche senza particolari formalità, di ausiliari tecnici ed il ricorso alla spontanea collaborazione da parte del produttore del sistema operativo in ordine all'algoritmo necessario per la decifrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2015, n. 5818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5818 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
5 8 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ९५ TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. AMEDEO FRANCO - N. 1981/2015 - Consigliere - Dott. LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere - N. 38265/2015REGISTRO GENERALE Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - Dott. ANDREA GENTILI - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES NI N. IL 05/09/1960 ER US N. IL 19/08/1975 avverso l'ordinanza n. 933/2015 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del ' 09/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Frou zco Selson The he chesto il rigetto del ricorsoдево2 i : Udit i difensorAvv. GioJeani Ance per A geste Дебошо, de ha chiesta Places phimento del naso e 1 I'sen. Luce Mois e de Francesco to cou Love Pene Susepp the houno chresho ever ethe ces ph anto all' r'cessoрешений RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 luglio 2015 il Tribunale del Riesame di Torino ha respinto il gravame per RE NI e RE SE, sulle riunite istanze di riesame presentate da entrambi gli indagati avverso l'ordinanza emessa il 4 giugno 2015 dal GIP presso il Tribunale di Torino, con cui veniva disposta la misura di custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione transnazionale finalizzata al narcotraffico (capo A - art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, per il solo RE) ed importazioni di ingenti quantità di cocaina per partite di quantità prossima o superiore al quintale (capi B, C, D, E, per RE NI;
capi B, C, per RE SE, in relazione agli artt. 73, 80 del D.P.R. n. 309 del 1990, condotte meglio descritte nel capo di imputazione), fatti avvenuti in ME (per lo più in Brasile) e Portogallo, Spagna, Piemonte, Lombardia, e Gioia Tauro, nel periodo maggio - settembre 2014, quanto ai delitti fine, sodalizio operante fino al 2015 per l'art. 74 (esecuzione in data 17 giugno 2015) 2. Il Tribunale del Riesame ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omesso esperimento di rogatoria internazionale per acquisire i dati delle chat captate dalla sede canadese della Blackberry, nonché per il difetto di indicazioni sulla nomina ad . ausiliario delle società RCS e IM Italia ed ha evidenziato che gli indagati erano stati coinvolti in un'indagine antidroga, nel corso della quale era emersa la sussistenza di un sodalizio dedito ad un'intensa organizzazione di importazioni via mare di cocaina, in quantità superiore al quintale, con ritmi settimanali e . mensili, e con l'uso di codici cifrati e complessi, capeggiata dal latitante SS NI, associazione a delinquere gravitante tra Brasile, Paraguay e Portogallo. Il . Collegio del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria quanto al fatto che il gruppo criminale - costituito in Piemonte ed operante anche in Lombardia . ed in Calabria fosse dedito alla importazione di cocaina dal Brasile ed alla - successiva commercializzazione attraverso clienti inseriti in un contesto criminale attiguo alle consorterie di matrice 'ndranghetista. La sussistenza degli elementi della fattispecie di cui all'art.74 del D.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe emersa anche a seguito dell'esame delle risultanze dei contatti tra i partecipi, con le modalità di comunicazione tecnologica più evolute (codici criptati, whatsapp, Blackberry) e da numerosi elementi di pregnante significatività quali: 1) la presenza costante di un gruppo ben determinato di soggetti destinati a vegliare nei porti sulle operazioni di trasbordo della droga dalle motonavi, 2) la periodica sostituzione di tutti i cellulari, 3) l'esistenza di una cassa comune e la tenuta di una contabilità interna, 4) la disponibilità di corrieri brasiliani, 5) il ricorso ad un medesimo codice cifrato alafanumerico utilizzato nelle conversazioni, 6) la presenza di una struttura piramidale con la distribuzione di ruoli precisi, 7) la disponibilità luoghi per occultare la droga, 8) la disponibilità di mezzi, 9) la Roz capacità di organizzare e gestire una pluralità di operazioni, 10) la rete di smercio della droga, 11) la sopravvivenza dell'associazione nonostante l'arresto dei capi.
3. Venendo alla posizione specifica dei due indagati soggetti alla misura custodiale, l'ordinanza impugnata ha confermato l'identificazione degli stessi in relazione ai nickname usati nelle chat, come confermata dai servizi di osservazione (Picasso/Coppi per RE e da Vinci/Carnera per Perri), nonché il ruolo degli stessi in ordine ai reati rispettivamente ascritti e per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle disposte misure, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la misura della detenzione carceraria fosse proporzionata, evidenziando il pericolo reiterazione dei reati, connessa alla presenza di diversi sodali non identificati, la possibilità di continuare a gestire i traffici nel caso di detenzione domiciliare, non potendosi quindi accogliere la richiesta di ottenere gli arresti domiciliari seppure con il braccialetto elettronico.
4. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, per il tramite dei propri difensori, distinti ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con i primi tre motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, sono state censurate: 1) Violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 191 e 273 c.p.p., per omessa motivazione in ordine alla gravità indiziaria, per l'inutilizzabilità del contenuto delle chat captate con dispositivo elettronico Blackberry dalla sede canadese, in assenza di rogatoria, considerati utilizzabili dai giudici del Tribunale del riesame sulla base della spontanea messa a disposizione dei dati da parte dlla IM Italia, referente della predetta società canadese. La captazione di tali dati è illegittima in quanto manca la prova che detti flussi informatici abbiano agganciato celle telefoniche poste sul territorio italiano, desunta dai tabulati, manca infatti richiesta di rogatoria attiva;
2) Violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 167, c. 4 e 168 c. 3 bis c.p.p. per la ritenuta validità delle attività di decriptazione e messa in chiaro dei contenuti delle chat, attività posta in essere da personale della sede canadese della Blackberry, senza alcun controllo da parte del Pm o dell'ufficiale di p.g. all'uopo delegato;
la nomina dell'ausiliario di p.g., che si è avvalso di personale di società privata (RCS) ha riguardato le attività riversate sui server della Procura e non tutte le attività preliminari avvenute presso la società canadese: sul punto l'ordinanza 3 impugnata avrebbe fornito una motivazione apparente ed illogica, legittimando l'attività dell'ausiliario di p.g. in quanto svolta sotto il controllo del PM;
3) Violazione ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 74 D.P.R. 309/90 e succ. modifiche, 125, 192 e 546 lett. e) c.p.p., in quanto è stata ritenuta la gravità indiziaria in relazione alla fattispecie associativa, nei confronti b del ricorrente, solo sulla base della partecipazione dell'uso di comunicazioni via chat, nell'utilizzo di un linguaggio criptico e nella stabilità dei rapporti intercorrenti con SS NI, SS AT, SS PA e RI RI, solo in base a sensazioni personali, non risultando invece elementi dai quali emerge la prova certa del sodalizio associativo, anziché di singole attività di cessione si sostanze stupefacenti e di concorso nelle stesse.
5. Con motivi aggiunti, il ricorrente RE NI ha insistito sulla inutilizzabilità delle chat, allegando i decreti autorizzativi del PM, che riguardano solo l'intercettazione dei Pin BlackBerry, dalle quali non si può in alcun modo evincere la cella telefonica utilizzata dall'apparecchio, acquisibile solo mediante l'intercettazione dell'IMEI dell'apparato, avvenuta successivamente in data 9/7/2014. 6. RE SE ha proposto i seguenti ulteriori motivi: 4) Violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, nonché per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e, 125, 273, 291 e 292 c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del provvedimento privativo della libertà personale, essendo i giudici incorsi nella violazione dell'art. 309, c. 9 c.p.p., avendo integrato e valutato ex novo elementi fondanti il titolo cautelare, nonostante l'insussistenza di tale potere in capo al Tribunale del riesame: come censurato innanzi al riesame, il G.I.P. aveva omesso di effettuare un'autonoma valutazione dei fatti addebitati al RE, limitandosi a riprodurre nel provvedimento le argomentazioni delle richieste del PM;
inoltre, contraddittoriamente, si è indicato il ricorrente quale corriere del - denaro (capo b) e poi nel capo c) gli è stato attribuito il diverso ruolo di referente : di un gruppo di acquirenti milanesi, contraddizione che si può evincere dal contenuto delle chat del 14 giugno e del 28 giugno 2014, per cui non sussistono elementi per configurare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 73 D.P.R. n. и гра 309/90, ma semmai si tratta di attività propedeutiche e preparatorie al compimento dell'illecita transazione;
5) Violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 274 lett. a), b) e c) e 275 c.p.p., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che è stata motivata con mere clausole di stile non emergendo elementi concreti del pericolo di reiterazione, che è stata ipotizzata dal Tribunale del riesame, nonostante l'indagato sia esente da precedenti specifici o particolarmente gravi e di giovane età, non sussistendo neppure frequentazione con soggetti ritenuti inseriti in contesti criminali.
7. Con successiva memoria d'udienza, la difesa di RE SE ha insistito nei motivi, in primis, sulla errata valutazione degli elementi indiziari, con particolare analisi in ordine ai capi B) e C) e indi sulla declaratoria di inutilizzabilità delle chat, posto che l'estrazione dei contenuti, decriptata, avviene in un server ubicato in Canada e quindi sarebbe stata necessario attivare la procedura di rogatoria ex art. 727 c.p.p., tenuto conto anche del Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra Itala e Canada, recepito con legge n. 124 del 1995, e non sarebbe possibile, come ha ritenuto il Tribunale del riesame, ammettere la trasmissione spontanea dei dati per il tramite della società IM, rappresentante multinazionale della società BlackBerry, trasmissione che si tradurrebbe in : un'elusione delle norme internazionali, per cui i dati acquisiti non sarebbero utilizzabili alla luce del combinato disposto degli artt. 191 e 729 c.p.p. Da ultimo, la difesa ha sottolineato la genericità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non avendo i giudici della cautela preso in considerazione la riforma : delle misure cautelari di cui alla legge n. 47 del 2015. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Devono innanzitutto esaminate le censure di tipo processuale, cominciando dal quarto motivo di ricorso proposto da RE SE, relativo alla violazione dell'art. 309 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame integrato il provvedimento del G.i.p. meramente riproduttivo delle richieste della pubblica accusa, effettuando una valutazione ex novo del compendio acquisito nel corso delle indagini preliminari. A tale proposito va ricordato che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, il Tribunale del riesame può legittimamente integrare o sostituire la motivazione del G.I.P., a meno che questa non sia del tutto assente o meramente apparente. D'altra parte la recezione integrale del contenuto della richiesta del P.M. nell'ordinanza del G.I.P. non implica di per sé la nullità di questa, quando risulti che il giudice abbia comunque esercitato un 6 vaglio critico o comunque quando non risulti che il giudice abbia recepito del tutto acriticamente l'atto incorporato (in adesione all'arresto delle Sezioni Unite 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664). Orbene il Tribunale del riesame ben poteva riesaminare gli atti, nel caso di specie i contenuti delle intercettazioni, dalle quali ha dedotto la gravità indiziaria degli elementi a carico del RE, anzi doveva farlo proprio perché a ciò richiesto con il ricorso per riesame sulle misure cautelari.
2. Quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti e sviluppati e riproposti dai rispettivi difensori nei motivi nuovi, con gli stessi vengono eccepite violazioni di legge processuale e la mancanza ed illogicità della motivazione, in merito alla ritenuta utilizzabilità del contenuto delle chat captate dagli apparecchi Blackberry. Con la prima doglianza i ricorrenti hanno lamentato l'omesso ricorso alla rogatoria internazionale per ottenere i dati identificativi dei codici PIN e lo svolgimento delle operazioni di intercettazione;
con la seconda hanno censurato le modalità esecutive della intercettazione posta in essere su utenze con sistema Blackberry.
3. Il primo motivo è infondato. Deve infatti non solo essere qui ribadito il principio consolidato che la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico, posto in Italia, delle telefonate estere, provenienti da una determinata zona (c.d. instradamento) consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. ponti telefonici e non rende perciò necessario il ricorso alla rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello . Stato (cfr. Sez. 6, n. 18480 del 12/12/2015, Zinghini, non mass.; sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, Ortiz e altri, Rv 239459); è stata di recente precisato che "non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o - conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero" (cfr. Sez. 4, n. 9161 : del 29/1/2015, Andreone ed altri, Rv. 262441); il che conferma il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale si deve far ricorso alla rogatoria internazionale solo nei casi in cui l'attività captativa è diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitano unicamente su territorio straniero, il che dà spiegazione alla richiesta di assistenza giudiziaria ad uno Stato estero. Ciò che dunque rileva non è la nazionalità dell'utenza da intercettare quanto se l'intercettazione sia compiuta o 7 Ro meno nel territorio italiano, che costituisce accertamento di fatto il quale si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, a nulla valendo le osservazioni sul punto proposte nella memorie.
4. Orbene, nel caso di specie, il Collegio della cautela ha evidenziato che le intercettazioni telematiche ex art. 266 bis c.p.p. erano state disposte direttamente sui codici PIN;
quanto poi alla successiva richiesta alla sede italiana della società RMI, in relazione ai dati identificativi associati ai codici PIN intercettati, la stessa aveva avuto ad oggetto dati informativi comunque non muniti di alcuna protezione particolare, né poteva rilevare il fatto che la società IM fosse canadese, atteso il convogliamento delle chiamate in un nodo situato in Italia, ove è stata svolta l'attività di captazione. Né valgono le argomentazioni difensive in ordine alla mancata prova dell'aggancio da parte dell'apparecchio telefonico della "cella" nel territorio italiano, atteso che gli elementi della prevalente presenza nel territorio italiano degli indagati "parlanti" ben può essere dedotta dagli elementi acquisiti dal complesso delle indagini, quegli stessi elementi, in pratica, che radicano la competenza dell'autorità giudiziaria procedente a svolgere le indagini preliminari.
5. Questi assunti valgono anche in riferimento alle intercettazioni in oggetto, laddove la captazione non riguardava comunicazioni tramite telefono ma . conversazioni via chat. Deve essere confermato, infatti, il principio già espresso : nella decisione Sez.3, n. 50452/2015, UA (dep. 23/12/2015, non mass.) che le chat, anche se non contestuali, come nella messaggistica Blackberry, costituiscono un flusso di comunicazioni e per acquisirne il contenuto si deve far ricorso alla disciplina delle intercettazioni ex artt. 266 c.p.p. e seguenti. Del resto anche la dottrina più attenta ai delicati rapporti tra sistema delle intercettazioni telematiche e nuove tecnologie ha osservato che per la chat di blackberry, l'intercettazione avviene proprio con il tradizionale sistema, ossia monitorando il codice PIN del telefono (ovvero il codice IMEI), che risulta associato in maniera univoca ad un nickname, e svolgendo a livello tecnico le operazioni di intercettazione, ossia la captazione, come nel caso di specie è avvenuto.
5. Quanto alle modalità esecutive, si è tentato di vulnerare la validità delle attività di decriptazione delle chat, sotto il profilo della violazione degli artt. 267 c. 4 e 268 c.
3-bis c.p.p., assumendo che le attività preliminari avvenute presso la società canadese, fossero state condotte in assenza del controllo dell'autorità giudiziaria, nella fase della "messa in chiaro" dei dialoghi intercettati, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha innanzitutto ben evidenziato (p. 4) che la messa in chiaro è stata effettuata su dati trasmessi direttamente al server della Procura della Repubblica, a disposizione dei funzionari di polizia giudiziaria delegati dal 8 сво P.m. e, secondariamente, la decifrazione della cui esattezza sono stati formidabili riscontri i sequestri della droga e le risultanze dei servizi di O.P.C. - è avvenuta con l'intervento di ausiliari tecnici nominati dalla polizia giudiziaria, la cui nomina è consentita senza particolari formalità (cfr. Sez.3, n. 16683 del 5/3/2009, Schiavone, Rv. 243462).
6. Per quel che concerne poi, la spontanea collaborazione in ordine all'algoritmo (chiave di decifrazione) per effettuare la traduzione in chiaro offerta dal produttore Blackberry, da parte di IM Italia, la stessa afferisce a comportamenti di quotidiana cooperazione con l'autorità giudiziaria, che operano altri gestori telefonici, perfettamente coerente con la disciplina processuale di acquisizione di 1 documenti e dati (quali l'acquisizione di tabulati telefonici, ad esempio).
7. In relazione al terzo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, deve innanzitutto essere rammentato il principio che in materia i cautelare, questa Corte di legittimità non ha il potere di rivalutare gli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né può riconsiderare le caratteristiche soggettive degli indagati, né può rivalutare l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute proporzionali ed adeguate svolto dal Tribunale del riesame, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare o che ha valutato l'impugnazione cautelare: infatti "il controllo di legittimità è perciò circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, il cui possesso rende l'atto insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo dell'esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (cfr. Sez. 6, n. 3529 dell'1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 3, n.40873 del • 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. F, n. 47748 dell' 11/8/2014, Contarini, E Rv. 261400).
8. Orbene l'ordinanza impugnata non risulta affatto aver violato disposizioni di legge e si presenta corretta ed adeguata nel suo apparato argomentativo, nel quale non si ravvisano le omissioni eccepite nei motivi di ricorso, laddove, ribadendo la legittimità delle valutazioni operate dal G.I.P., ha operato una verifica della gravità del quadro indiziario, confermando gli elementi di prova acquisiti a carico dei ricorrenti, rispettivamente: l'RE, della fattispecie associativa e delle cessioni di cocaina come ascritte ed RE, delle cessioni di stupefacente come contestate. Per il primo sono stati descritti ampiamente gli 9 Epoś elementi fortemente sintomatici della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga e delle singole imputazioni, dettagliatamente analizzate nel corpus dell'ordinanza impugnata, rilevando l'ampio superamento della soglia della la c.d. "coesione commerciale" del suo contributo personale alle attività del sodalizio criminale dell'associazione ex art. 74 D.p.r. n. 309 del 1990, nel quale ha svolto sia un ruolo di collettore dei "finanziatori" calabresi e milanesi, con possibilità di anticipazione dei saldi delle forniture, sia di supervisore del recupero dello stupefacente, del gradimento della qualità del medesimo da parte degli acquirenti;
inoltre i giudici della cautela ne hanno sottolineato anche la veste attiva nella discussione delle nuove strategie delle attività criminali a seguito dell'arresto di SS NI a Lisbona (cfr., in particolare, pp. 17 e 18 dell'ordinanza). Anche in riferimento al RE, individuato come latore per conto dei finanziatori della "grande città" (Milano), il Tribunale del riesame ha sviluppato una motivazione più che congrua ed esaustiva, non limitandosi ad un mero richiamo dell'ordinanza del G.I.P., per cui risulta del tutto infondato l'assunto difensivo di irrilevanza del contributo prestato dal RE e di sua ascrivibilità ad attività prodromica al traffico di sostanza stupefacente, sicchè il lamentato vizio di motivazione non sussiste e le doglianze di entrambi i ricorrenti in relazione ai profili di gravità indiziaria sono infondate ed finiscono, nella sostanza, per proporre una rilettura valutativa degli elementi concreti posti a base dei ritenuti gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati, rilettura non ammessa nella presente sede di legittimità. ' 9. Per quanto attiene alla doglianza relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari ribadita nelle memorie d'udienza, i giudici del riesame hanno espresso : la valutazione circa la concretezza ed attualità della custodia in carcere, tenuto conto del quadro dei presupposti e requisiti come delineato dalle modifiche della legge n. 47 del 2015, per il convinto coinvolgimento manifestato nelle gravi attività criminose, in relazione alle quali, ciascuno degli indagati potrebbe riacquistare un ruolo di supporto, ovvero di programmazione o di istigazione, posto che molti dei finanziatori e altri compartecipi e concorrenti sono rimasti ancora non identificati, e per la valutazione di assoluta necessità e proporzionalità della misura disposta, non superabile in alcun modo, come motivato alle pagg. 19 e 23 dell'ordinanza impugnata. Di conseguenza i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve inoltre essere trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente.
P.Q.M.
10 ERos . Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al norma dell'art. 94 Disp. Att. Direttore dell'Istituto penitenziario competente, a c.p.p. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015. Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiEstelle Ro AmedeoFranco DEPUCIDATAIN ON CELLERIA 12 FEB 2019 IL CANCELLIARE Luana Mariani 11