Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/1998, n. 2321
CASS
Sentenza 25 giugno 1998

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In tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile -quello del cosiddetto "istradamento", comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche- fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate ad intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/1998, n. 2321
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2321
    Data del deposito : 25 giugno 1998

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