Sentenza 25 giugno 1998
Massime • 1
In tema di intercettazione di telefonate dirette ad un'utenza all'estero la particolarità tecnica del sistema allo scopo utilizzabile -quello del cosiddetto "istradamento", comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate ad utenze con numeri aventi le prime cifre identiche- fa sì che il provvedimento autorizzativo venga necessariamente ed implicitamente ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate. Di conseguenza, seppure "strumentali" e finalizzate ad intercettare l'utenza estera "mirata", tali intercettazioni debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale piena utilizzabilità dei relativi risultati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/1998, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. SE Viola Presidente del 25/06/1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. Losapio " N.1537
3. " Gianfranco Tatozzi " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio PA " N.39854/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA SE nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 3 giugno Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta, dal Consigliere dott. Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Proc. gen. Dott.ssa Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori avv.ti Giuliano Spazzoli ed Alfredo Gaito. Con sentenza del 3 giungo 1997 la Corte di Appello di Milano confermava quella emessa dal Tribunale di Brescia in data 28 ottobre 1996 e con la quale NA SE era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni quindici di reclusione e L. 105.000.000 di multa per avere acquistato da fornitore estero, in concorso con altro soggetto non identificato, n, 51 pani di eroina contenenti Kg. 25,656 di sostanza (con titolo di purezza del 48, 66% a pari quindi a Kg. 12,485 di sostanza pura) ed avere, in concorso con l'altro acquirente, con il fornitore ed i corrieri (HE AN e IG DE), illecitamente importato, detenuto e trasportato detta sostanza fino all'area di servizio Brescia ovest dell'autostrada Milano-Venezia. A carico del NA si era proceduto a seguito di indagini svolte dal Gruppo Operativo Antidroga della Guardia di Finanza di Milano, indagini interessanti tali AN e PI e nel corso delle quali era stata autorizzata dall'A.G. di Milano l'intercettazione delle telefonate in partenza dalla Lombardia e dirette verso l'utenza portatile turca 0090/532/311396. Nel corso di tali operazioni - ed in relazione alla circostanza che le disposte intercettazioni non potevano che essere fatte col sistema c.d. "dell'instradamento" (comportante ovviamente la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate in partenza dalla Lombardia verso la Turchia ed avente il n. 00 90/53 2/3 ....) - nella giornata del 4 maggio 1995 era state intercettate alcune telefonate intercorse tra tali PE (italiano) e TO (dall'evidente accento straniero), telefonate estranee all'utenza oggetto del diretto controllo. Il tenore delle telefonate - con inizio dalle ore 11, 37 - era inequivocabilmente tale da segnalare l'imminente arrivo di una partita di droga, relativamente alla quale il NY forniva all'interlocutore le informazioni necessarie perché lo stesso potesse "ritirarla". Nel corso della quarta telefonata delle ore 21,30 NY indicava a PE l'albergo Sisa di via Mondelossa di Brescia, riservandosi di comunicargli nella successiva telefonata, e di lì ad un'ora, il numero della camera. A questo punto tre pattuglie della G.d.F. di Milano si erano portate in attesa nei pressi del detto albergo. Alle ore 22,39 giungeva la quinta telefonata con la quale NY, comunicando che due o tre polacchi erano in attesa con due autoveicolo con targa polacca, invitava PE a recarsi lì al fine di "scaricare" e "portare via" per potere domani consegnare "quello". I militari operanti notavano poco dopo arrivare una GO, il cui conducente, sceso, si avvicinava al citofono dell'ingresso notturno dell'albergo, allontanandosi subito dopo. Dal personale dell'albergo i militari apprendevano che lo sconosciuto aveva chiesto se vi fossero ospiti polacchi, ricevendo risposta negativa. Con l'ultima telefonata delle ore 23,05 NY avvertiva PE che vi erano stati dei problemi e che l'appuntamento era spostato al primo distributore dell'autostrada del tratto Brescia Milano.
I militari si erano spostati quindi nell'area di servizio Valtrompia, dove notavano la presenza di due auto con targa polacca, una Renault con due uomini accanto, ed una KO. Subito dopo giungeva una GO, il cui conducente - esattamente la persona poco prima vista nel pressi dell'albero Sisa - entravo nel bar per uscirne subito dopo. I militari erano a questo punto intervenuti, fermando i tre. Nel doppiofondo della KO venivano rinvenuti e sequestrati n. 51 pani di eroina per complessivi Kg.25 circa. Il conducente della GO veniva identificato nell'attuale ricorrente BO, mentre gli altri due venivano identificati negli stranieri HE AN e IG DEsz.
Tratti a giudizio a conclusione delle indagini preliminari, i tre venivano condannati alle pene rispettivamente inflitte. Avverso la sentenza di primo grado, proponevano appello il NA ed il HE, appelli entrambi rigettati dalla Corte milanese con la suindicata sentenza del 3 giugno 1997. Avverso tale sentenza ha ora proposto, attraverso i suoi difensori, ricorso per cassazione l'imputato BO, deducendo i motivi come appresso partitamente esaminati.
Motivi
I) È infondato il primo dei motivi proposti con il quale si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett e) in relazione agli artt 8 e ss. cpp sotto il profilo dell'incompetenza territoriale dell'A.G. di
Brescia. Correttamente invero la Corte di merito ha rilevato che, non essendo intervenuto alcun fatto nuovo idonea modificare l'operata valutazione ed a ritenere quindi superata la situazione di incertezza connessa al valico utilizzato dai corrieri per l'introduzione della droga in Italia, e risultando peraltro le conclusioni della difesa palesemente fondate su mere mere ipotesi di ricostruzione del fatto, deve ritenersi valida ed operante la statuizione di competenza di cui alla sentenza di questa Corte del 6.12.1995, fondata sull'applicazione del criterio suppletivo di cui all'art.9/1 cpp. II) Del pari infondato deve ritenersi il secondo dei motivi di ricorso col il quale viene riproposta - in termini di violazione di legge (art. 606/1 lett.c) e 267 e ss cpp) - l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevata in sede di merito. Opportunamente premesso che è sul contenuto di tali intercettazioni i giudice di merito sono pervenuti "a conclusione (desunta dal contestuale svolgimento dei fatti quali riferiti dai militari operanti) della identificazione del PE nell'imputato NA, con la conseguenza dunque dell'incontestabile rilevanza di tali intercettazione, è da rilevare che l'eccezione in esame è stata della difesa proposta sotto un duplice profilo: da una parte, sotto quello della mancanza di apposito decreto autorizzativo, posto che quelli emessi dall'A.G. milanese riguarderebbero soltanto le telefonate intercettabili sull'utenza oggetto diretto del controllo e, dall'altra, sotto il profilo dell'illegittimità del "recupero" di tali intercettazioni operato dal Tribunale pur dopo il provvedimento con il quale il GI ne aveva dichiarato l'inutilizzabilità:
Orbene, deve, sotto il primo aspetto, osservarsi che le doglianze e le argomentazioni svolte dalla difesa, volte a limitare la rilevanza e l'efficacia abilitante dei provvedimenti autorizzativi, appaiono scarsamente convincenti a fronte dei puntuali rilievi al riguardo mossi dalla Corte di merito. Vero è che il decreto del P.M. di Milano del 3.5.1995 ed i successivi decreti del GI riguardavano - e miravano ad intercettare - le telefonate provenienti dalla Lombardia dirette all'utenza turca 0090/5321111396, ma non è meno vero - come correttamente osservato dai giudici di merito - che la particolarità tecnica del sistema all'uopo utilizzabile (quello dell'"instradamento", addirittura specificamente richiamato in uno dei provvedimenti di proroga del GI), sistema comportante la necessità dell'intercettazione di tutte le telefonate avente inizio con i nn. 0090/53213, faceva sì che il provvedimento autorizzativo venisse necessariamente - e perciò implicitamente - ad investire tutte le utenze (ovviamente non individuate e non individuabili) "strumentalmente" intercettate, la intercettazione delle quali, dunque, può tutt'altro che ritenersi non autorizzata. Non ha pregio il rilievo - fondato sul distinguo "ascolto-utilizzo" (v. in particolare avv. Abate) - secondo cui, incontestabile restando la legittimità dell'intercettazione nel senso della possibilità dell'ascolto da parte degli addetti alle operazioni, risulterebbe però illegittima la successiva utilizzazione dei risultati. Premesso che il problema dell'utilizzabilità (e perciò il profilo dell'inutilizzabilità) interessa (certo soltanto) "i risultati" dell'intercettazione (art. 27111) e non già la intercettazione in sè (che ne è soltanto lo strumento acquisitivo), e precisato che l'eccezione in esame è, per quel che qui interessa, incentrata sul rilievo dell'inutilizzabilità quale conseguenza della mancanza di autorizzazione (ai sensi dell'art. 271 in relazione all'art. 267/1 cpp), non si intende davvero come, una volta riconosciuta l'esistenza dell'autorizzazione (quale condizione della legittimità dell'intercettazione) possa essere ricavabile - almeno in quest'ottica di verifica della legittimità dell'utilizzazione - la conclusione dell'inutilizzabilità dei risultati ex art. 271. In sintesi può concludersi che, seppure "strumentali" e "finalizzate" ad intercettare la utenza "mirata", le intercettazioni in questione debbono ritenersi formalmente "assistite" e legittimate dall'autorizzazione giudiziale, con la conseguenziale conclusione della piena utilizzabilità dei relativi risultati. Quanto alla diversa ragione di inutilizzabilità prospettata dalla difesa del ricorrente, quella cioè conseguente alla formale declaratoria del GI, deve osservarsi che è del tutto discutibile l'argomento secondo cui da tale provvedimento (non impugnato dal P.M) sarebbe derivata una preclusione alla possibilità di "recupero" da parte del giudice del dibattimento. Sul punto le risposte della Corte di merito appaiono puntuali e corrette e perciò ampiamente condivisibili. Premesso, invero, che solo le ordinanze della fase del giudizio possono, se non impugnate, comportare preclusioni, è da convenire col rilievo dei giudici di merito secondo cui il detto provvedimento del GI (certamente non impugnabile) esauriva la sua rilevanza e i suoi effetti nell'ambito della fase procedimentale nella quale era intervenuto, nel senso che esso, privo del carattere della definitività, non costituiva assolutamente ostacolo a che la relativa questione venisse riproposta nella sede funzionalmente competente, cioè nella fase del dibattimento nella quale si attua e si realizza il diritto delle parti alla prova. Nè ovviamente, contrariamente all'assunto della difesa, possono ipotizzarsi ragioni di preclusioni riferibili al rispetto dei limiti di deducibilità delle questioni preliminari, così come è certamente inipotizzabile un qualsivoglia fatto preclusivo connesso alla possibilità del tempestivo esercizio della facoltà di richiedere il rito abbreviato. III) Parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso concernente la mancata assunzione di prova decisiva in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento ai fini dell'acquisizione delle foto segnaletiche scattate al NA all'atto del suo arresto (dalle quali secondo la difesa ricorrente si sarebbe potuto ricavare la prova della diversità dell'abbigliamento indicato come indossato dalla persona vista nei pressi dell'albero Sisa. È appena il caso di precisare che, giusto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione del dibattimento costituisce, anche col nuovo codice, istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice di appello ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti (Cass. S.U.n. 2780/1996). Nella specie, comunque, la Corte di merito, dopo avere precisato le ragioni per le quali erano da ritenersi superflue le altre indagini istruttorie invocate con i motivi di appello (escussione del verbalizzante RA ed acquisizione dell'intero corpo delle conversazioni intercettate nei giorni precedenti al 4 maggio, indagini entrambe non più riproposte in questa sede di legittimità), si è fatto altresì carico di esplicitare le ragioni per le quali appariva insieme superflua l'indagine concernente l'abbigliamento del NA a fronte del complessivo quadro probatorio di conferma della validità dell'identificazione nel NA dell'uomo già notato nel pressi dell'albergo Sisa, in tal modo pienamente assolvendo ai suoi doveri motivazionali IV) Non meno infondato è poi l'ulteriore censura (proposta soltanto coi motivi di ricorso dell'avv. Spazzali) di carenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo all'affermazione di responsabilità del NA. È al riguardo da rilevare come la Corte di merito, puntualmente ripercorrendo l'iter argomentativo dei primi giudici, non abbia avuto dubbio alcuno nel disattendere la protesta di innocenza dell'imputato incentrata sugli assunti: a) che egli non è stato l'interlocutore telefonico del NY, b) che egli non è stato la persona recatasi all'Hotel Sisa per informarsi della presenza di polacchi, c) che egli si era fermato nell'area di servizio Valtrompia per acquistare le sigarette, senza fare alcunché che significasse comportamento finalizzato ad entrare in contatto con i due polacchi poi arrestati.
Su tali specifici punti la sentenza appare ampiamente e logicamente motivata, in termini tali da rendere del tutto ingiustificata la cesnura in esame. Dopo aver premesso che la persona recatasi presso l'hotel Sisa è certamente il PE interlocutore telefonico del NY, attesa la perfetta corrispondenza fra i suoi movimenti e quanto telefonicamente concordato dai due (si reca presso l'hotel Sisa dove chiede se vi sono ospitati dei polacchi, esattamente come chiesto da NY), i giudici di merito hanno ritenuto certa la identificazione nel NA della detta persona sulla base di una serie di elementi oggettivi integranti un quadro probatorio sufficientemente convincente. costituito: 1) dalla analogia fra l'autovettura dello sconosciuto (una GO colore blu di modello recente con motore potente e targa BS E ... ) e quella del NA;
2) dalla corrispondenza l'abbigliamento dello sconosciuto (tuta a righe sul viola e scarpe da ginnastica) e quello indossato da NA all'atto del fermo;
3) dall'assenza di valide giustificazione alla sua presenza in quel contesto spazio-temporale; 4) dal riconoscimento del NA da parte degli operanti Maragoni. PI e Pusceddu. In siffatto quadro probatorio i giudice di merito hanno poi inserito le convergenti significative circostanze: 1) che il NA ha nome SE, come il PE;
2) che il NA è di origine bresciana (ed il PE telefonico ha l'accento bresciano) 3) e che nella sua abitazione è stato rinvenuto, annotato su un'agenda, il numero telefonico 0532. 3217822 corrispondente ad una utenza cellulare turca ed in ordine al quale il NA non ha inteso fornire alcuna spiegazione, sì da accreditare l'inevitabile ipotesi della corrispondenza al cellulare del NY. Orbene, non può certo dirsi che le valutazioni e le conclusioni tratte in sentenza da un siffatto complessivo quadro probatorio difettino del requisito della sufficienza motivazionale e coerenza logica sì da legittimare le doglianze proposte, tenuto peraltro presente che i giudici di merito si sono fatti puntualmente carico di esaminare e negativamente delibare - con motivazione sui vari punti assolutamente esaustiva - le ragioni di dubbio avanzate dalla difesa (e riproposte in questa sede) con riferimento alle analogie riguardanti le due GO e l'abbigliamento, alla validità del riconoscimento da parte degli agenti operanti, ai movimenti del NA nell'area di servizio Valtrompa, alla posizione dell'altra persona (Pedergnati) inizialmente fermata assieme al NA. Del tutto generico ed inammissibile è infine l'ultimo della quale il ricorrente ha invocato motivo di gravame concernente la congruità della pena, della quale il ricorrente ha invocato il ridimensionamento sotto il profilo della concedibilità delle generiche e l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità, profili entrambi ampiamente esaminati e valutati dai giudici di merito.
Il ricorso proposto va pertanto rigettato ed il ricorrente NA condannato al pagamento delle spese processuali.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999