Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
È abnorme, per l'anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità, dovendo in tali ipotesi il giudice adottare i conseguenziali provvedimenti correttivi nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2014, n. 50679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50679 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 18/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 2185
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 26998/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
UB AXEL N. IL 28/05/1991;
inoltre:
UB AXEL N. IL 28/05/1991;
avverso l'ordinanza n. 157/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 24/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna propone ricorso per cassazione per abnormità avverso l'ordinanza pronunciata dal locale Tribunale il 24 febbraio 2014, con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto nell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., e nel decreto di citazione le generalità dell'imputato erano state erroneamente indicate come JA EL, anziché UB EL, nato in [...] il [...]. Ciò malgrado la identità fisica del soggetto fosse certa, in quanto il medesimo UB EL era stato fermato e identificato dai Carabinieri in occasione dell'accertamento della illecita provenienza del ciclomotore a bordo del quale si trovava. Il limitato errore concernente il decreto di citazione a giudizio, circoscritto ad una sola lettera del cognome, integrerebbe, a detta del ricorrente, un semplice errore materiale e non certo una nullità, emendabile con la procedura della correzione di errore materiale.
Il ricorso è fondato. È del tutto pacifico, infatti, che, a norma dell'art. 66 c.p.p., comma 3, ove, come nella specie, la identità personale dell'imputato sia certa, le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento regressivo adottato dal giudice del dibattimento, presupponendo una pronuncia demolitoria attestante la esistenza di una nullità, si pone, nella specie, al di fuori dell'ordinamento processuale - che invece prevede una specifica procedura (ontologicamente "conservativa" degli atti processuali) di correzione dell'errore materiale da parte dello stesso giudice del dibattimento - determinando un non consentito ripristino della esaurita fase delle indagini, e ponendo in tal modo arbitrariamente nel nulla l'atto di esercizio della azione penale, attraverso l'esercizio di un potere di annullamento, nel frangente non consentito.
Non può dunque evocarsi a sostegno di una diversa soluzione la pronuncia di questa Corte nella quale si è affermato che è illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga restituzione degli atti al P.M. per accertamenti sull'identità dell'imputato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la regressione del procedimento non è caratterizzante di abnormità posto che l'atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli e non determina la stasi del procedimento). (Sez. 2, n. 48830 del 14/11/2013 - dep. 05/12/2013, P.M. in proc. Zatreaunu e altro, Rv. 257976). In quella vicenda, infatti, non veniva in discorso un semplice errore nella indicazione delle generalità, ma il ben diverso tema relativo all'accertamento della identità personale dell'imputato. Assai più pertinente si rivela, quindi, il richiamo alla diversa pronuncia di questa Corte nella quale si è affermato che è abnorme, per l'inammissibile regressione del procedimento che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome e dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato allorché sia certo che si tratti della persona fisica identificata come autore del reato contestato;
in tali ipotesi, invero, preso atto degli errori eventuali nell'identificazione anagrafica dell'imputato, il giudice deve adottare i consequenziali provvedimenti correttivi, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza (Sez 2, n. 6260 del 13/12/1999 - dep. 26/02/2000, PM in proc. Hoxa, Rv. 215404). Un enunciato, quello appena riferito, che non si pone affatto in contrasto con quanto poi affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 25957 del 2009, proprio perché il discrimen è rappresentato dalla ontologica differenza che caratterizza l'errore nella indicazione delle generalità - non causa di nullità, in quanto assoggettabile alla emenda del procedimento di correzione dell'errore materiale, e come tale estraneo al potere caducatorio del giudice - e la incertezza sulla identità fisica dell'imputato, che invece può in ipotesi coinvolgere la ritualità della translatio iudicii.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullati senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Bologna per il seguito di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014