Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 gennaio 1994 |
Commentari • 125
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato l'11 maggio 2022 (reg. confl. poteri n. 10 del 2022), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, pendente nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti, corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore Renzi senza previa autorizzazione del Senato (in quanto mai richiesta), menomando con ciò le attribuzioni garantite a quest'ultimo dall'art. 68, terzo …
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Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/08/2025, n. 29497Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Gaspare Sturzo, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo il rigetto del ricorso con le relative determinazioni in tema di spese. Udito il difensore, avv. Roberto Capra, il quale, dato atto di aver cognizione delle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14/02/2025 la Corte di appello …Leggi di più...
- art. 53 legge n. 689/1981·
- accesso abusivo a sistema informatico·
- art. 615-ter cod. pen.·
- elemento soggettivo del reato·
- operatore di sistema·
- pena pecuniaria sostitutiva·
- giudizio di comparazione circostanze·
- aggravante art. 615-ter comma 2 n. 1 cod. pen.·
- violazione domicilio informatico·
- art. 56-quater legge n. 689/1981·
- elemento oggettivo del reato·
- sospensione condizionale della pena
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 392 del codice penale , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 392 del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). - Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha 'violenza sulle cose' allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico". - Art. 2. 1. L' articolo 420 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 420. - (Attentato a impianti di pulbblica utilita'). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita', ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena e' della reclusione da tre a otto anni". - Art. 3. 1. dopo l' articolo 491 del codice penale e' inserito il seguente:
"Arl. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.