Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 gennaio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 gennaio 1994 |
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Giurisprudenza • 73
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- individuazione·
- criteri·
- accesso o mantenimento contro la volontà dell'avente diritto·
- condotte sanzionate·
- fondamento·
- luogo di consumazione del reato·
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico·
- reati contro la persona·
- delitti contro la libertà individuale·
- violazione di domicilio
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 392 del codice penale , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 392 del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). - Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
Agli effetti della legge penale, si ha 'violenza sulle cose' allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.
Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico". - Art. 2. 1. L' articolo 420 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 420. - (Attentato a impianti di pulbblica utilita'). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita', ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena e' della reclusione da tre a otto anni". - Art. 3. 1. dopo l' articolo 491 del codice penale e' inserito il seguente:
"Arl. 491-bis. - (Documenti informatici). - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.