Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, l'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema Blackberry, non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per "decriptare" i dati identificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta l'attività di intercettazione del traffico telematico cd. "PIN to PIN", svolta secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., relativa a comunicazioni registrate da terminale sito sul territorio italiano, rispetto alle quali la società canadese di gestione del traffico si era limitata a comunicare i dati in suo possesso che identificavano i possessori dei nickname associati ai codici PIN monitorati).
Commentario • 1
- 1. Quattro miti da sfatare sull’intercettazione dei cellulari BlackBerryRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 aprile 2023
Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2023, n. 8714 Abstract Nella sentenza in esame si pone la questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni su apparecchi cellulari Blackberry che sono particolari perché, per la captazione, richiedono la c.d. tecnica dell'instradamento e, per la decriptazione dei messaggi, necessitano dell'intervento all'estero del produttore del device, acquisendo quindi il contenuto dei messaggi come documento informatico. The sentence in question raises the question of the usability of the results of the interception of communications on Blackberry mobile devices which are particular because, for the uptake, they require the …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2016, n. 16670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16670 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
art. 94 1 6 6 7 0/ 1 6 M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAUSTO IZZO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 614/2016 N. Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 4576/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - GABRIELLA CAPPELLO Dott. GIUSEPPE PAVICH Dott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORTUGNO FULVIO N. IL 09/05/1992 avverso l'ordinanza n. 606/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 17/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Galli IM lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che ha chiest. l'annullamento ninvia con ell'ipleri si mi linite te mente el tentativo di importatione bee copp 5) e rifetts to uel en toUdit idifensor Avv.; Novella Michele, del fore sh Pelung she insiste welis w men del sicomo Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza in data 17.07.2015, confermava l'ordinanza applicativa della misura cautelare carceraria nei confronti di OR UL, in riferimento al delitto associativo ex art. 74, d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria ed ai reati fine di cui ai capi 5) e 11). Rispetto al quadro indiziario che attinge il prevenuto, il Tribunale considerava che il provvedimento restrittivo si inserisce nel contesto di un ampio traffico internazionale di stupefacenti, oggetto di vaste indagini, rispetto alle quali li presente procedimento costituisce stralcio. In riferimento al fatto di cui al capo 5), , il Collegio evidenziava che le indagini telematiche svolte avevano consentito di accertare l'esistenza di affari illeciti tra De AN MI e OR UL. Quanto all'importazione di 52 chili di cocaina, sequestrati nel porto di Vado Ligure il 10.04.2014, il Tribunale richiamava i contatti intercorsi tra OR, LV CE e LV SE. Il Collegio considerava che le eccezioni relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche non avevano pregio, posto che la particolare funzionalità del sistema di comunicazione Blackberry prevede modalità di messaggistica del tutto peculiari e fondate sulla connessione PIN to PIN;
e che i decreti autorizzativi comprendono il monitoraggio completo del traffico informatico e telematico generato dagli apparati radiomobile in questione. Il Tribunale rilevava, inoltre, che le intercettazioni telematiche, come effettuate grazie alla collaborazione della società RIM Italia del gruppo Blackberry, non contrastavano con la normativa in materia di rogatorie internazionali. Ciò posto, il Collegio si soffermava partitamente sugli elementi indiziari raccolti a carico del OR, rilevando che gli stessi soddisfacevano il requisito della gravità, richiesto a fini cautelari. E considerava che il coinvolgimento di OR nei reati indicati ai capi 5) e 11) della rubrica, spiegava pure rilievo in ordine all'addebito associativo di cui al capo 1). In riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, in considerazione della obiettiva gravità della condotta criminosa posta in essere dal medesimo prevenuto. Il Collegio considerava elevato e concreto il pericolo di reiterazione criminosa, tenuto anche conto della negativa personalità del OR, gravato da precedenti penali;
ed osservava che unica misura idonea ed adeguata a fronteggiare le indicate esigenze cautelari era quella estrema in atto.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione OR UL. motivazionale.L'esponente denuncia violazione di legge e vizio Segnatamente, contesta la sussistenza della aggravante ex art. 4, legge n. 146 del 2 2006; e deduce la violazione della disciplina anche convenzionale in tema di assistenza giudiziaria. La parte osserva che l'ordinanza impugnata è sorretta da motivazione apparente, giacché il Collegio si è limitato a riportare ampi stralci del provvedimento genetico, omettendo di scrutinare le doglianze difensive che erano state affidate ad una corposa memoria. L'esponente sottolinea che la difesa aveva contestato che l'utilizzatore degli apparati blackberry oggetto di captazione fosse da identificare in OR UL;
e rileva che alla predetta doglianza non è stata offerta risposta. Il ricorrente si sofferma, quindi, sul contenuto del compendio indiziario relativo ai reati di cui al capo 5), confutando le valutazione effettuate dal Tribunale e rilevando che il Collegio si è limitato a copiare alcune pagine dell'ordinanza emessa dal G.i.p. L'esponente osserva che il Tribunale ha omesso di valutare l'episodio ove il primo giudice aveva configurato la fattispecie del tentativo punibile;
sottolinea che, nel caso, i container erano stati sottoposti a controllo da parte della polizia venezuelana e che detto controllo aveva sortito esito negativo;
e ribadisce che si può essere verificata una mera truffa, in danno degli importatori italiani. L'esponente contesta le considerazioni svolte dal Tribunale, in ordine alla identificazione del OR come utilizzatore del Blackberry con nikname Giovinco o Del Piero. Ritiene che lo spostamento in diverse zone del territorio nazionale dell'utenza 3890912484 deve essere imputabile ad un errore commesso dalla polizia giudiziaria ovvero ad una causalità. Rileva che il ruolo svolto dall'utilizzatore della utenza avente nikname Del Piero, nell'ambito dell'episodio di cui al capo 11), non è comunque dimostrativo del concorso del predetto soggetto nell'importazione della droga. Il ricorrente contesta, poi, le valutazioni effettuare rispetto alla partecipazione al delitto associativo;
osserva che non vi è prova della sussistenza degli elementi strutturali del consorzio criminoso;
e neppure del dolo specifico richiesto per la partecipazione al sodalizio. Il deducente reitera l'eccezione afferente alla inutilizzabilità della attività di captazione effettuata sugli apparati Bleckberry, per violazione degli artt. 266 e 727 cod. proc. pen. Osserva che l'intercettazione relativa alla messaggistica PIN to PIN è stata realizzata all'estero, senza il rispetto della normativa in materia di rogatorie internazionali;
e sottolinea che nei provvedimenti autorizzativi si fa generico riferimento al traffico telematico ed informatico, senza richiamare la necessità di marchio Blackberry;
e che solo nella comunicazione inviata alla RIM si fa Д acquisire la messaggistica PIN to PIN. L'esponente rileva che il pubblico ministero procedente si è avvalso della collaborazione della società RIM proprietaria del 3 riferimento al traffico PIN to PIN, che involge una tipologia di messaggistica diversa da quelle indicate nei decreti autorizzativi. L'esponente ritiene che la valutazione espressa dal Tribunale, rispetto alla eccezione di inutilizzabilità della attività intercettativa, sia elusiva delle questioni che erano state dedotte dalla difesa, visto che il pubblico ministero soltanto nella comunicazione alla RIM, aveva fatto riferimento alla acquisizione della corrispondenza PIN to PIN. La parte si sofferma poi sulla questione relativa al luogo ove i dati di cui si tratta sono stati acquisiti. Il ricorrente illustra i profili tecnici della comunicazione crittografata che avviene tra apparecchi Bleckberry mediante sistema PIN to PIN;
e sottolinea che gli unici luoghi ove è possibile acquisire i codici di decifrazione, o chiavi di decifratura, di tali messaggi sono i centri della società RIM, che si trovano in Canada o nel Regno Unito, sede quest'ultima competente per l'Europa. Osserva che la polizia giudiziaria non è stata in grado di indicare il luogo di acquisizione dei dati, perché non ne è a conoscenza, in violazione del disposto di cui all'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. Evidenzia, inoltre, che la società RIM non è stata nominata ausiliaria del pubblico ministero. L'esponente rileva che l'acquisizione dei codici di decifrazione, avvenuta in Canada, necessaria per convertire in chiaro i messaggi, è stata effettuata all'estero, in spregio alla normativa in tema di rogatorie. E considera che il riferimento, effettuato dal Tribunale, all'intercettazione di una utenza telefonica italiana, se pure avvenuta all'estero, non risulta conferente, per la disomogeneità sostanziale delle fattispecie. La parte considera che il quadro indiziario si fonda in principalità sugli esiti delle richiamate attività di intercettazione, la cui inutilizzabilità impone l'immediata scarcerazione del OR, per carenza di indizi. Si sofferma poi sulla nota a firma della società RCS, acquisita agli atti, osservando che la stessa contiene affermazioni assurde, sulle modalità di acquisizione della corrispondenza PIN to PIN, che sono state fatte proprie dal G.i.p. e dal Tribunale. Considerato in diritto 1. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono. Giova soffermarsi in primo luogo sulle eccezioni processuali che involgono la stessa utilizzabilità dei dati relativi al traffico dati Pin to Pin, acquisiti mediante la cooperazione della società RIM Limited, secondo la procedura di cui all'art. 266 cod. proc. pen., in difetto di attività rogatoriale. Le doglianze non hanno pregio. Invero, la giurisprudenza di legittimità si è espressamente soffermata sulle A questioni oggi dedotte dal ricorrente, chiarendo che è legittima l'acquisizione di contenuti di attività di messaggistica (nella specie, effettuata con sistema "Blackberry") mediante intercettazione operata ai sensi dell'art. 266 e ss. cod. proc. 4 pen, poiché le "chat", anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni (Sez. 3, Sentenza n. 50452 del 10/11/2015, dep. 23/12/2015, Rv. 265615). Segnatamente, la Corte regolatrice ha affermato, con valutazione che il Collego condivide, che la destinazione ad uno specifico nodo telefonico, posto in Italia, delle telefonate estere, non rende necessario il ricorso alla rogatoria internazionale (Sez. 6, sentenza n. 18480, del 12.12.2015, Zinghini, n.m.); che, rispetto alle intercettazioni telematiche, per le quali venga inviata richiesta alla società RIM in merito ai dati identificativi associati ai codici PIN, non assume rilevanza il fatto che la predetta società sia canadese, ove le comunicazioni siano avvenute in Italia, come nel caso di specie;
e che in materia di utilizzazione di messaggistica con sistema Blackberry è del tutto corretto acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex art. 266 bis cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. - 50452 del 10/11/2015, dep. 23/12/2015, cit.). Secondo il diritto vivente, cioè, per le "chat" di Blackberry l'intercettazione avviene monitorando il codice PIN del telefono, che risulta associato ad un determinato nickname;
segnatamente, l'intercettazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 266 bis cod. proc. pen., ed il gestore si limita a fornire le chiavi di decriptazione, aderendo alle richieste dell'autorità giudiziaria, rispetto a terminale che si trovi sul territorio italiano. E bene, le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame, nel censire le eccezioni processuali di cui si tratta, si collocano nell'alveo del richiamato quadro interpretativo;
e le doglianze oggi riproposte dall'esponente, in difetto di alcun confronto critico rispetto al ricordato orientamento giurisprudenziale - al quale il Tribunale ha pure fatto riferimento si qualificano come inammissibili, per carenza di specificità, rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato.
2. Tanto chiarito, procedendo all'esame dei motivi di ricorso che involgono l'apprezzamento della gravità indiziaria rispetto ai reati fine ed al delitto associativo, preme ribadire che il controllo di legittimità, relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass. Sez. IV sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995, Rv. 201840; e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760). E il controllo di legittimità non riguarda ne' la ricostruzione dei fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze 5 esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, sentenza n. 1769 del 23.3.95, dep. 28.04.1995, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed alle inferenze sul piano cautelare, alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. 4 sentenza n. 22500 del 3.05.2007, dep. 8.06.2007, Rv. 237012; si veda anche Cass. Sez. U. sentenza n. 11 del 21.04.1995, dep. in data 1.08.1995, Rv. 202001). E bene, il Tribunale del riesame, sviluppando un percorso argomentativo saldamente ancorato agli acquisiti elementi indiziari ed immune da aporie di ordine logico, ha considerato che la combinazione dei dati relativi al posizionamento dell'utenza 3890912484, rispetto al dispositivo portante il nickname GI, al quale era associata, unitamente alle rilevazioni sul movimento del veicolo intestato al OR, aveva trovato un decisivo elemento di riscontro nel sistema di videosorveglianza dell'area di servizio Rende Est, giacché gli inquirenti avevano riscontrato la fisica presenza di OR UL, alle 12.37 del 3.03.2014 nella predetta stazione di servizio. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio riteneva quindi conferente l'effettuata identificazione del OR con il soggetto utilizzatore del dispositivo radiomobile contraddistinto dal nickname GI. Sulla scorta di tale dato fattuale, il Tribunale dava corso ad una specifica trama argomentativa, che conduceva alla individuazione di un ulteriore apparato in uso al Fortungo ed alla identificazione dei soggetti con i quali OR intratteneva comunicazioni, anche telematiche. In forza dei richiamati elementi, il Tribunale procedeva quindi alla ricostruzione del contributo offerto da OR alla perpetrazione dei reati fine, di cui ai capo 5) e 11). Il Collegio considerava che OR era gravemente indiziato di aver cooperato nell'importazione di sostanza stupefacente, come dimostrato dalle comunicazioni intercorse con il De AN, il quale intratteneva i rapporti con i fornitori sudamericani. Sul punto, il Tribunale ha in particolare considerato che risultava accertato che De AN aveva ricevuto una rilevante quantità di denaro contante, quale pagamento per la fornitura di una ingente partita di cocaina;
ed ha chiarito che proprio il mancato arrivo a destinazione della droga, come acclarato dai negativi controlli effettuali presso il porto di Livorno, giustificava la contestazione del reato di importazione in fattispecie tentata. Quanto al reato fine di cui al capo 11), il Tribunale ha poi effettuato una analitica ricostruzione della vicenda (pag. 13 e ss.) conclusasi con il sequestro di 52 chilogrammi di cocaina. In tale contesto 6 argomentativo, il Tribunale ha pure sottolineato che particolare spessore indiziario doveva essere assegnato ai rapporti intercorsi tra OR ed i fratelli LV. Nel procedere ora all'esame delle censure afferenti alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto al delitto associativo, occorre considerare che questa Suprema Corte, nel definire i limiti della motivazione "per relationem", ha avuto modo di precisare che l'integrazione della motivazione tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile proprio nel caso in cui nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui può desumersi come nel caso di specie che il giudice di secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241188). Ciò posto, si rileva che il Tribunale ha espressamente considerato che le modalità della condotta posta in essere da OR erano sintomatiche della stabile appartenenza alla consorteria criminale, gruppo che poteva contare sul contribuito di diversi uomini e di importanti mezzi materiali e che agiva adottando sofisticate cautele, nel sistema di comunicazione. Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente l'affectio societatis, rispetto al sodalizio investigato. Orbene, le considerazioni sin qui svolte conducono a rilevare l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione, atteso che il Tribunale, dopo aver legittimamente richiamato le valutazioni che erano state espresse dal G.i.p., ha sviluppato uno specifico apparato motivazionale, del tutto conforme all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento alla struttura del reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990. Al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la Corte regolatrice ha infatti da tempo chiarito che è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18.02.2009, dep. 11.03.2009, Rv. 242897). E si è pure rilevato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, 7 i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Cass. Sez. Sentenza n. 10781 del 6, 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40505 del 17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245282; si veda anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25454 del 13/02/2009, dep. 17/06/2009, Rv. 244520, ove si chiarisce che per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo). Si osserva, infine, che il Tribunale si è pure soffermato sulla aggravante della transnazionalità, ex art. 4, legge n. 146 del 2006, sottolineando che, allo stato delle indagini, risultava acclarata la compresenza di diverse compagini associative, nell'ambito di diversi Paesi, non coincidenti con il gruppo organizzato di cui si tratta.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 0 0 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. del cod. proc. pen. Così deciso in Roma in data 8 aprile 2016. Il Consigliere est. SUPREMA Andrea Montagni Il Presidente, And y E T Fausto R O ⭑ C I D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 9