Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva qualificato come riciclaggio la cessione ad un esercizio commerciale di una fede matrimoniale di provenienza furtiva ed aveva valorizzato, in motivazione, la possibilità per l'esercente di fondere l'anello, dopo dieci giorni dalla negoziazione, ai sensi dell'art. 128, comma quinto, T.U.L.P.S, facendo così perdere le tracce della sua provenienza).
Commentari • 3
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25776 del 14 luglio 2025, ha affermato che lo smontaggio in pezzi di un veicolo provento di furto, ai fini della rivendita o del riutilizzo, integra il delitto di riciclaggio, anche in assenza di manomissione dei numeri identificativi, in quanto idoneo a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. Il fatto La Corte di Appello di Bari aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a A.A. per il reato di riciclaggio, in relazione alla condotta consistita nello smontaggio in singoli pezzi di un ciclomotore oggetto di furto. L'imputato aveva sostenuto di aver agito senza conoscere la provenienza furtiva del mezzo e che la …
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La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Il delitto di riciclaggio sotto il profilo materiale si connota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, cui deve accompagnarsi l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza: rileva peraltro anche il dolo nella forma eventuale, configurabile quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA dd. 26 settembre 2019, n.39401 consigliere estensore Anna Maria De Santis Presidente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2015, n. 48316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48316 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
JAL 48 3 1 6/ 15 udienza in camera di consiglio del 6.11.2015 Registro generale n. 36873/2015 Sentenza n. 2108/2015. Repubblica ITna In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Domenico GALLO Presidente dott. Margherita TADDEI Consigliere dott. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere Consigliere est. dott. Lucia AIELLI dott. Fabrizio DI MARZIO Consigliere Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da : LI NG nato a [...] ail 7.7.1982 Sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario PINELLI che ha concluso per l'l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto Con ordinanza del 2.3.2015 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, confermava l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, il 31.1.2015 che applicava nei confronti di ER NG, la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di riciclaggio. Avverso la pronuncia del Riesame proponeva ricorso per cassazione ER NG per mezzo del suo difensore, il quale eccepiva: 1) la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 648 bis c.p., in quanto il Tribunale non avrebbe motivato in ordine all'ipotesi del concorso del ER nel reato presupposto;
2) violazione 枘 dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 273 c.p.p. e in relazione all'art. 648 bis c.p., in quanto il Tribunale non avrebbe riqualificato il fatto ex art. 648 c.p., pur essendosi limitato il ER a consegnare l'anello di provenienza furtiva, all'esercizio commerciale compro oro, senza frapporre ostacoli alla identificazione della origine illecita del bene, infatti non aveva cancellato l'iscrizione della data e del nome dall'anello ed aveva consegnato al commerciante il suo documento di identità, per operare la transazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo dedotto, attinente alla qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio e non di ricettazione. E' pacifico che ER NG, si sia recato presso l'esercizio commerciale Euroro IT sito in Reggio Calabria ed abbia ceduto un anello in oro, di provenienza furtiva, ricavando l'ingiusto profitto di euro 100,00. Si duole il RI che il Tribunale nel confermare la misura cautelare massima, non abbia considerato che l'indagato, avrebbe potuto essere l'autore del presupposto furto, atteso che questo era stato consumato lo stesso giorno in cui veniva effettuata la vendita del bene. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto sussumibile, a suo avviso, nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p. non 648 bis c.p.. Quanto al primo motivo occorre premettere che il provvedimento di riesame di una misura cautelare, è soggetto a censura di motivazione al pari di ogni altro impugnabile in Cassazione, nel limite obiettivo di cui all'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p., per cui il vizio deve risultare dal suo tenore. In caso di richiesta generica di riesame la motivazione che su un punto, quale le condizioni generali di cui all'art. 273 c.p.p., offre la soluzione delle questioni che obiettivamente si prospettano a stregua degli elementi espressamente considerati, risponde alla funzione economica del provvedimento, risolvendo implicitamente tutte le altre astrattamente proponibili sulla scorta di una diversa lettura degli atti ( Sez. 5, 27.2.1997 n. 139, rv. 207259). Nel caso in esame il Tribunale ha articolato la decisione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio, evidenziando che allo stato non vi erano elementi idonei a dimostrare che il ER avesse concorso nel reato presupposto. Tale valutazione il ricorrente si limita semplicemente a censurare, senza introdurre elementi concreti e specifici in grado di disarticolare la motivazione del Tribunale circa la non ricorrenza del minore reato di furto in concorso, pertanto tale motivo di ricorso è inammissibile. Il secondo motivo, invece, è fondato. Occorre ribadire infatti che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione non con riferimento ai reati presupposti, ma in base agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio - e l'elemento materiale, con particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, quale indice caratteristico delle condotte di cui all'art. 648 bis cod. pen. (Sez. 2, 25940/2013,rv.256454; 50950/2013rv. 257982). Nel caso esaminato il Tribunale, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di elemento differenziale tra reato di riciclaggio e reato di ricettazione, individua nella semplice attività di negoziazione, della fede in oro, la condotta tipica del reato di riciclaggio, senza tener conto che tale attività non ha comportato alcuna modificazione, trasformazione o sostituzione del bene che abbia fatto perdere le tracce della sua provenienza furtiva, tanto più che sulla fede risultavano ancora impressi il nome e la data del matrimonio della p.o. quest'ultima ' infatti riconosceva la fede che le era stata sottratta proprio grazie a tali specifici elementi identificativi. Soggiunge il Tribunale che l'attività di trasformazione sarebbe certa in quanto, a norma dell'art. 128 c. 5 T.U.L. P.S, il titolare dell'esercizio commerciale, presso cui sono stati alienati i preziosi, ha la possibilità di fonderli dopo dieci giorni dalla negoziazione, facendo così disperdere le tracce della loro provenienza. Il richiamo a tale possibilità si appalesa del tutto inconferente e sul punto la motivazione è illogica, atteso che per valutare la condotta del ER, Il Tribunale ha tenuto conto di una astratta previsione di legge non riconducibile in via diretta alla condotta dell'indagato, invero esauritasi nella vendita della fede, verso profitto . Ne deriva che il percorso motivazionale seguito dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, per ritener sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di riciclaggio, presenta una significativa smagliatura, considerato l'argomento principale su cui erroneamente poggia, sicchè appare necessario che il giudice intervenga nuovamente sul punto. Alla stregua di quanto esposto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ricettazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con integrale trasmissione degli atti. COSI' DECISO IL 6.11.2015 Il consigliere estensore dott.ssa Lucia Aielli Il presidente dott. Domenico Gallote day. Aucia hilli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Cip7 DIC. 2015 IL A CANCELLIERE .DI M E R Claudia Planelli P U S E M O C C N *