Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 4
Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla legge 23 dicembre 1993 n. 547 (che ha introdotto l'art. 266-bis e modificato l'art. 268 cod. proc. pen.), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioè in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede - art. 267 cod. proc. pen. - o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.) (v. Corte Cost., sentenze n. 81 del 1993 e 281 del 1998).
Sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia "erga omnes", facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio "a quo", il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione.
L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., non solo quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Commentari • 11
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. ON La Torre Presidente Cam. Cons.
Dott. Ferruccio Scorzelli Componente del 13.7.98
Dott. Francesco Sacchetti Componente
Dott. Nicola Marvulli Componente SENTENZA
Dott. Giovanni Pioletti Componente N. 21
Dott. Torquato Gemelli Componente R.G.n.16397/98
Dott. Giuseppe Cosentino Componente
Dott. Vincenzo Colarusso Componente
Dott. Adalberto Albamonte Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da AL ON;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 marzo 1998 dal Tribunale di Perugia nel giudizio di riesame del provvedimento custodiale;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Filippo Fiore che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 . Con ordinanza pronunciata in data 13 marzo 1998, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame del provvedimento impositivo di misura cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale nei confronti di AL ON, indagato dei reati di concorso nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, e di associazione finalizzata al traffico illecito delle predette sostanze.
Con la citata ordinanza, il Tribunale sosteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dalle dichiarazioni del coindagato LI IV, che aveva indicato nel AL un intermediario del traffico di droga;
dichiarazioni che avevano trovato riscontro nelle telefonate avvenute tra i due all'epoca dei fatti. Difatti, dai tabulati delle telefonate intercorse tra il "cellulare" del LI e quello in uso al AL, il cui numero era in possesso del primo, - tabulati utilizzabili, secondo il Tribunale stesso, in quanto richiesti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 234, comma 1, c.p.p.-, risultava che vi era stata una serie di contatti telefonici tra i due proprio nei periodi in cui sarebbero avvenuti i viaggi del LI, finalizzati all'acquisto ed al trasporto della droga.
Il Tribunale, infine, ravvisava anche la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.. Il AL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inutilizzabilità dei suddetti tabulati, in quanto l'acquisizione era avvenuta senza l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria. Dal che seguiva, ad avviso del ricorrente, la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, essendo questi fondati sulle dichiarazioni (peraltro di contenuto contraddittorio) del coindagato valutate unitamente alle risultanze dei tabulati, che ne andavano così a costituire l'unico riscontro di attendibilità. Il ricorrente lamentava, altresì, la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., in punto cioè di sussistenza delle ritenute esigenze cautelari, e di adeguatezza della misura cautelare applicata. La sezione quarta penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, ha disposto la sua rimessione alle Sezioni Unite penali, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione di diritto: se sia utilizzabile il tabulato contenente l'indicazione dei dati "esteriori" delle conversazioni telefoniche (utenza da cui proviene la telefonata, numero chiamato, data, ora, e durata della conversazione), nella specie avvenute a mezzo di apparecchi di telefonia mobile ("cellulari"), tutte le volte che sia stato acquisito agli atti senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, ed ha fissato la presente udienza per la decisione in camera di consiglio.
2 . In via preliminare, questo Collegio deve rilevare che il ricorrente risulta essere stato posto in libertà in data 19 maggio 1998; dal che consegue che l'interesse all'impugnazione, di cui all'art. 568, comma 4, c.p.p., possa essere ravvisato esclusivamente in vista dell'esercizio dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 ss. c.p.p..
Difatti, come è stato affermato (Cass. sez. un., 8 novembre 1993, Durante, Rv. 195355), l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di riesame, (di appello o di ricorso per cassazione), dell'ordinanza custodiale permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento. Ma, ciò perché (e nei limiti in cui) la pronuncia inoppugnabile di annullamento della misura suddetta, avvenuta nel procedimento incidentale "de libertate", costituisce "decisione irrevocabile", e conferisce quindi, in virtù del disposto dell'art.314 comma 2 c.p.p., al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato il diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. Tutte le volte, cioé, che il provvedimento custodiale sia "stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280" (art. 314, comma 2).
In termini del tutto corrispondenti alla causa petendi dell'azione di cui all'art. 314 rimane così circoscritto al solo primo motivo del ricorso il thema decidendum del presente giudizio, che concerne appunto la prospettata violazione dell'art. 273 c.p.p.. 3 . Ora, venendo all'esame della questione di diritto prospettata nell'ordinanza di rimessione, si osserva che effettivamente essa ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza, per chiarire i cui termini è necessario partire dall'esame della sentenza (interpretativa di rigetto) della Corte Costituzionale, n. 81 dell'11 marzo 1993. La suddetta pronuncia concerne proprio l'utilizzazione come mezzo di prova dei tabulati, recanti l'indicazione delle telefonate effettuate, cioé dei numeri dell'abbonato e del chiamato, della data, ora e durata delle stesse, acquisiti senza quelle particolari garanzie previste invece dal codice di rito per l'intercettazione del contenuto delle conversazioni telefoniche (art. 266 c.p.p.). È stato affermato, dalla Corte Costituzionale, che, pur in assenza di una normativa specifica volta a tutelare la riservatezza delle informazioni e delle notizie idonee ad identificare i dati esteriori della conversazione telefonica, l'acquisizione di tali dati non possa non avvenire nel più rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norma precettiva, a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15). Con la conseguenza che l'acquisizione degli elementi suddetti, contenuti nel tabulato, può legittimamente avvenire "soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati". 4 . Pur condividendo il principio che anche i dati suddetti rientrano nella sfera di tutela dell'art. 15 Cost., le sezioni di questa Corte, che si sono pronunciate sulla questione, hanno fatto derivare dalla sua violazione conseguenze processuali differenti. Così, dopo aver affermato che il provvedimento, con il quale il pubblico ministero disponga l'acquisizione del tabulato relativo alla movimentazione del traffico telefonico di un cellulare debba essere, proprio alla luce della sentenza n. 81 del 1993, motivato, tuttavia è stato ritenuto che l'omessa motivazione del provvedimento non determini l'inutilizzabilità del tabulato a fini probatori. E ciò perché tale sanzione processuale "non consegue a qualunque violazione di norme che regolano l'atto processuale, ma soltanto a quelle che consistano in un divieto di acquisizione della prova, o a quelle per la cui violazione è espressamente comminata dalla legge tale conseguenza, come avviene per i casi previsti dall'art. 271 c.p.p." (sez. 4, 29 dicembre 1994, Benelucif, Rv. 200001).
Ed è stato anche affermato che sono da considerarsi utilizzabili i tabulati in questione, acquisiti senza neppure la richiesta scritta e motivata del pubblico ministero, perchè attestanti solo dati esteriori alle conversazioni telefoniche. Difatti, l'art. 234, comma 1, c.p.p. (in materia di acquisizione di prova documentale),
applicabile a tali ipotesi, non stabilisce formalità alcuna di acquisizione (sez. 1, 18 luglio 1995, Micic ed altri, Rv. 202909). In conformità, invece, al principio enunciato dalla Corte Costituzionale, è stato considerato inutilizzabile il tabulato ove acquisito in assenza del provvedimento, debitamente motivato, dell'autorità giudiziaria (sez. 1, 3 aprile 1996, D'Aquino, Rv. 204211); e ciò anche nella fase delle indagini preliminari, alla quale deve estendersi il regime di cui all'art. 271, comma 1, c.p.p. (sez. fer. 28 agosto 1996, Serru, Rv. 205985).
In senso più rigoroso, poi, (andando -peraltro- oltre all'avviso espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 81 del 1993), è stato sostenuto che le disposizioni in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni sono riferibili non solo al contenuto delle conversazioni o comunicazioni intercettate ma anche ai dati, anch'essi oggetto della tutela posta dall'art. 15 Cost., che consentono di identificare i soggetti colloquianti, il tempo ed il luogo della comunicazione (sez. 6, 10 febbraio 1996, Perrichini, Rv. 203720).
Recentemente, infine, la giurisprudenza è tornata ancora una volta sulla tesi opposta, sostenendo cioè che "l'omessa motivazione del provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga l'acquisizione del tabulato relativo al traffico telefonico di un "cellulare" non determina l'inutilizzabilità del tabulato stesso a fini probatori, poichè l'inutilizzabilità non consegue a qualunque violazione di norme che regolano l'atto processuale, ma soltanto a quelle che consistano in un divieto di acquisizione della prova ed a quelle per cui la violazione è espressamente prevista dalla legge" (sez. 1, 21 gennaio 1998, Recchia, Rv. 209502). 5 . Nessuna pronuncia dei giudici di questa Corte contrari alla tesi dell'inutilizzabilità -come è dato avvedersi dalla suddetta breve rassegna- sembra perciò porre in discussione il principio base della sentenza n. 81 del 1993, e cioé che "l'art. 15 Cost., in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte d terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa) ..." (Corte Cost. n. 81 del 1993). Principio assolutamente nuovo questo, poiché viene a correlare il divieto stesso non ai contenuti delle comunicazioni ma alle informazioni esterne al messaggio. E costituisce il punto di arrivo dell'evoluzione della giurisprudenza dei giudici costituzionali, formatasi a partire della nota sentenza n. 34 del 1973 in materia di intercettazioni, e seguita dalle pronunce n. 366 del 1991 e n. 10 del 1993, volte, queste ultime, a sottolineare la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità umana. Estensione della tutela -si potrebbe dire- resa necessaria dalla diffusione che negli ultimi anni ha avuto la tecnica di indagine giudiziaria dell'acquisizione dei dati "esteriori" dei colloqui telefonici, tramite appunto "i tabulati" -perché più agevole, meno rigorosa nella procedura, e maggiormente flessibile rispetto all'intercettazione delle conversazioni-. E ciò a seguito del recente sviluppo della telefonia mobile, la cui tecnica elettronica di trasmissione comprende come funzione connessa il trattamento dei dati relativi all'intero traffico telefonico. Si diceva che, in nessuna delle sentenze che negano l'inutilizzabilità, si pone in discussione la validità del principio suddetto. Ma ciò, però, solo in apparenza, perchè l'opzione per strumenti inadeguati di garanzia, al di sotto cioè del livello minimo, non può non avere una ricaduta sull'effettività stessa del valore di cui all'art. 15 Cost., importandone un sacrificio non consentito dalla Costituzione.
Difatti, viene disatteso (per tutte, di recente: ric. Recchia, Rv. 209502) proprio il suo irrinunciabile corollario, cioé che, pur in assenza di specifiche norme processuali, "... tuttavia l'acquisizione come mezzi di prova dei dati medesimi non può non avvenire nel più rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norme precettive, a garanzia della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione. ... E, ... (come) la stessa Corte ha più volte ribadito ..., a norma dell'art. 15 Cost., le informazioni o i dati comportanti intromissioni nella sfera privata attinente al diritto inviolabile della libertà e della segretezza della comunicazione possono essere acquisiti soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati" (Corte Cost. n. 81 del 1993). Va al riguardo sottolineato che, secondo la Corte Costituzionale, il suddetto provvedimento dell'autorità giudiziaria va a costituire "il livello minimo di garanzie" del valore tutelato dall'art. 15 Cost., in assenza di "più specifiche norme di attuazione dei principi costituzionali" in argomento, da predisporsi da parte del legislatore.
E il pensiero della Corte viene conclusivamente esplicitato, nella sentenza, con l'affermazione che solo in virtù della tutela che è idoneo ad apprestare direttamente l'art. 15 Cost., -il quale "esige con norma precettiva tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione (atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento), quanto il rispetto di requisiti oggettivi (sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti)..." - andava dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. Disposizione questa che, nell'ambito delle garanzie previste nel Capo IV del Titolo III (Libro III) del codice di rito penale in materia di "intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", non è di per sè estensibile -secondo la Corte- "a differenti forme d'intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime (identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione)".
Sicché solo "nei sensi di cui in motivazione" la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, sollevata in riferimento all'art. 15 Cost. , nella parte in cui limita alle sole intercettazioni del contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie e le cautele stabilite dalla normativa in argomento.
E ciò, peraltro, dopo aver escluso in modo chiaro -contrariamente a qualche opinione espressa in dottrina- qualsiasi rilievo alla garanzia apprestata dall'art. 256 c.p.p. quanto a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni. È vero, sottolinea la Corte Costituzionale, che la disciplina in materia di esibizione di documenti coperti dal segreto professionale o di ufficio è applicabile nei confronti anche dell'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, "... costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 Cost., come garanzia istituzionale del diritto della persona alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni.
Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia ... non può essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa libertà ...". E ciò, osserva ancora la Corte, "...se non altro perché oggetto della protezione accordata dall'art. 256 c.p.p. è immediatamente l'interesse sottostante all'attività professionale, e non già quello proprio dei soggetti della comunicazione, cioè degli stessi utenti del servizio professionalmente erogato". 6 . Ora, venendo alle pronunce che vanno di contrario avviso alla tesi dell'inutilizzabilità dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche, in assenza di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, esse non fanno altro che adottare una soluzione interpretativa ritenuta dalla Corte non consentita dalla Costituzione. Ma, così facendo, danno per scontata l'inefficacia tout court delle sentenze c.d. interpretative di rigetto della Corte Costituzionale, al di fuori cioé del procedimento nel corso del quale la questione sia stata sollevata. Tesi questa alquanto azzardata giuridicamente.
Difatti, pur accogliendosi la tesi, sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza, che le sentenze interpretative della Corte Costituzionale non siano munite di efficacia erga omnes, facendo sorgere un vincolo solo nel giudizio a quo, non si può mai giungere a sostenere che per gli "altri" giudici la decisione della Corte Costituzionale sia da ritenersi inutiliter data.
Sicché tali giudici, ove intendano discostarsi dall'interpretazione proposta dalla Corte Costituzionale, non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale (in tal senso: Cass. sez. un. 29 gennaio 1996, Clarke), non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione.
7 . Nè, d'altra parte, sembra giuridicamente convincente la ragione, che i sostenitori di detto contrario orientamento, adducono a sostegno dell'impossibilità di dare applicazione, nei casi in specie, alla sanzione processuale dell'inutilizzabilità, in quanto sarebbe riferibile solo alle ipotesi di divieto di acquisizione della prova e di espressa previsione normativa.
Al riguardo è stato affermato (Cass. sez. un. 16 maggio 1996, Sala) che rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, non solo le "prove oggettivamente vietate", ma le prove formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla "legge", ed a maggior ragione, quindi, quelle acquisite in violazione dei diritti tutelati in modo specifico dalla Costituzione. Ipotesi quest'ultima sussumibile nella previsione dell'art. 191 c.p.p., proprio perché l'antigiuridicità di prove così formate od acquisite attiene alla lesione di diritti fondamentali, riconosciuti cioé come intangibili dalla Costituzione. E, proprio la sentenza n. 34 del 1973 ha ravvisato l'esistenza di "divieti" probatori ricavabili in modo diretto dal dettato costituzionale, enunciando il principio che "attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione e fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito".
Il suddetto principio -come è noto- ha consentito, in dottrina, l'elaborazione della categoria delle prove cosiddette incostituzionali, cioè di prove ottenute attraverso modalità, metodi e comportamenti realizzati in spregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione, da considerarsi perciò inutilizzabili nel processo.
Con la conseguenza che le acquisizioni così avvenute sono destinate a subire una sorta di ablazione nel momento della valutazione da parte del giudice, rispetto al contesto della trama probatoria. È necessario, però, come è stato fatto osservare in dottrina, che la fattispecie tipica del diritto inviolabile, per poter esercitare un'efficacia immediata nel sistema probatorio, - ed oggi, sotto la vigenza del codice di rito del 1988, tramite la norma "valvola" dell'art. 191, comma 1, c.p.p. (" ... prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ...")-, sia esattamente definita, come nel caso dell'art. 15, nonché degli artt. 13 e 14 Cost. In tutti questi casi l'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute che prescindono, e quindi sono indipendenti, dal fenomeno normativo, nel senso cioè che trattasi di valori che non possono essere violati, ma eventualmente solo compressi "per atto motivato dell'autorità giudiziaria ..." (art. 15, comma 2). In altri termini, -come è stato sostenuto in dottrina- l'art. 15 Cost. esprime una situazione tipica di inviolabilità da interferenze, e non un diritto alla tutela, secondo le garanzie previste dalla legge: la prima situazione ha una valenza negativa rispetto alle intrusioni ("libertà da ..."), l'altra si configura con una valenza positiva ("diritto alla ...").
Pertanto, la norma costituzionale non riserva alla legge di fissare l'intensità e la dimensione dell'intangibilità delle suddette libertà attraverso strumenti di tutela, ma, dopo aver imposto il dovere di "non violare", ne consente una "limitazione", nei casi e modi contemplati dalla legge, ed a maggior ragione tutte le volte che sia concorrente un interesse costituzionalmente tutelato. Limitazione perciò che, in assenza dell'intervento del legislatore, la Corte Costituzionale, sia nella sentenza n. 34 del 1973 sia in quella in esame del 1993 n. 81, ritiene possibile solo mediante provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Motivato in quanto "diretto a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati" (sent. n. 73 del 1973). In conclusione, come avverte la Corte Costituzionale, non è nè consentito nè necessario estendere il disposto dell'art. 266 e ss. c.p.p. ai dati esteriori delle conversazione telefonica;
non è
necessario, proprio perché l'art. 15 Cost., nella sua portata precettiva, appresta già di per sè "il livello minimo di garanzie" per evitare intrusioni illegittime nella libertà di comunicazione. Pertanto, secondo questo Collegio, deve essere disatteso l'orientamento giurisprudenziale in discussione, dovendosi affermare, invece, che non è utilizzabile il tabulato contenente l'indicazione dei dati "esteriori" delle conversazioni telefoniche (utenza da cui proviene la telefonata, numero chiamato, data, ora, e durata della conversazione), tutte le volte che sia stato acquisito agli atti senza l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria. 8 . Ma, vi è di più. Perché la sentenza n. 81 dell'11 marzo 1993 richiede una rilettura, ovvero un aggiornamento della sua portata, alla luce della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (dal titolo "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"), normativa successiva alla sentenza stessa.
Finora il rilievo di questa legge con riguardo alla questione in esame è stata trascurata, in giurisprudenza, non essendo stato considerato che la telefonia, in specie mobile, consente il trasporto di segnali non solo relativi alle conversazioni (con codificazione numerica e decodificazione), ma di qualunque tipo, sempre in forma numerica (bit), cioé di dati diversi dal contenuto delle conversazioni telefoniche. E di tali dati deve attualmente ritenersi consentita l'intercettazione in virtù proprio dell'art.266 bis c.p.p. introdotto dalla nuova normativa .
Ad avviso delle Sezioni Unite, la suddetta legge è venuta, così, a completare il quadro di tutela nel senso auspicato dalla Corte Costituzionale, quanto a presupposti, condizioni e modalità di acquisizione anche dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche. Non resta, allora, che compiere una breve esegesi di detta normativa, passando poi a definirne l'ambito di operatività rispetto alla questione in esame.
Come si diceva, con la legge n. 547 del 1993 è stato introdotto, nel Capo IV del Titolo III (Libro III), l'art. 266 bis, in base al quale la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni telefoniche è stata estesa alle "intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche", cioé all'"intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici ... ". Appare evidente che la novità della citata previsione non è rappresentata dall'ammissibilità di intercettare il contenuto di conversazioni tra persone che vengono trasmesse con il sistema elettronico numerico oggi adottato nella telefonia, che già poteva farsi rientrare nell'art. 266, proprio perché detta norma (con il riferimento testuale "altre forme di telecomunicazione") rinviava ad ogni specie di telecomunicazione, idonea di per sè a convogliare le conversazioni tra persone.
La novità è rappresentata, invece, ad avviso di questo Collegio, non solo dall'aver esteso l'ambito di ammissibilità delle intercettazioni ai procedimenti aventi ad oggetto i "computer crimes", ma dall'aver consentito l'intercettazione dei flussi di dati numerici (bit), nell'ambito dei singoli sistemi oppure intercorrente tra più sistemi.
Cioé, l'oggetto della tutela del Capo III concerne a questo punto, a seguito della modifica legislativa, non solo il contenuto delle conversazioni, con qualsiasi forma di telecomunicazione avvenga, ma tutti i dati informatici (sequenza di bit) in movimento nel sistema elettronico della telefonia, dall'ingresso in rete alla destinazione, nelle fasi quindi dell'ingresso, elaborazione, registrazione, comprensivo delle interconnessioni con altre reti o stazioni intermedie di comunicazione.
Per intendere meglio la portata delle modifiche introdotte dalla legge n. 547 del 1993 per quanto concerne la problematica in esame, deve essere premesso che negli ultimi venti anni si è assistito ad una evoluzione della telefonia, non solo sotto l'aspetto quantitativo di utenze e di volume delle comunicazioni, ma soprattutto sotto il profilo tecnologico, nella ricerca di nuove prestazioni e nuovi servizi.
Lo sviluppo è stato caratterizzato dal prevalere delle tecnologie elettroniche numeriche utilizzate nel trattamento dei segnali telefonici (conversazioni), e dei dati di qualunque tipo convogliati in rete per qualunque servizio, diverso e complementare rispetto alle conversazioni, quali ad esempio messaggi, e fax. In passato le suddette funzioni erano state svolte da un sistema elettromeccanico (i relé), con funzioni più elementari. Il nuovo sistema numerico è stato adottato in modo completo per la telefonia mobile, di recente diffusione;
nella telefonia fissa, invece, la sua introduzione è in corso di completamento, almeno nel nostro paese, richiedendo essa la sostituzione degli impianti preesistenti.
Ora, mentre il sistema di tipo elettromeccanico della telefonia precedente, per le sue caratteristiche tecnologiche, non comportava il trattamento dei dati c.d. esterni alla conversazione, -la cui individuazione era possibile solo con una apposita "manovra" tecnica, definita "blocco"-, il sistema elettronico della telefonia mobile, in particolare, comprende necessariamente il trattamento dei dati concernenti: il numero dell'abbonato, l'identificazione della sua stazione e del suo indirizzo, il numero dell'abbonato chiamato, il numero degli scatti, il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate, il volume dei dati trasmessi, la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio.
Tutti dati numerici questi, esterni alla conversazione, che vengono trattati e registrati ancorché alla chiamata non segua alcun colloquio o conversazione. Ed al riguardo, non può non riconoscersi -a conferma del principio enunciato dalla Corte Costituzionale- che l'intento espressivo del chiamante si possa ritenere realizzato già con la scelta di comunicare con un altro soggetto (es. "squillo" telefonico). Senza contare, poi, che sovente il tempo, il luogo della chiamata, e alcune modalità della stessa (ove abbia una convenzionale durata o sia ripetuta con scansioni temporali concordate) possono conferire un contenuto comunicativo alla chiamata stessa.
9 . Quanto sopra conduce, perciò, alla conclusione che, se la norma dell'art. 266, unitamente alle altre, comprese nello testo originario del Capo IV definiscono la disciplina delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, cioé concernono, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, il contenuto delle comunicazioni, l'art. 266 bis e le altre correlate disposizioni che la legge n. 547 del 1993 ha introdotto nell'art.268 c.p.p., attengono al flusso di dati diversi rispetto alla conversazione, e sono comprensivi anche dei dati "esterni" alle conversazioni stesse. E ciò appunto in quanto strumentali alla trattazione del complessivo flusso di dati relativi alla comunicazione, convogliata nel sistema.
Il suddetto flusso di bit comprende -come anticipato- anche dati relativi al traffico dei servizi complementari, -alla telefonia mobile-, quali il servizio "messaggi" (es. tipo E-MAIL, o Fax), che esulano anch'essi dalla nozione di "conversazione tra persone", nei sensi di cui all'art. 266, e che sono intercettabili solo a seguito della disciplina introdotta dalla legge n. 547 del 1993. Infine, va ricordato che le disposizioni introdotte nell'art. 268 c.p.p. dall'art. 12 L. n. 547 del 1993 contemplano il diritto della difesa "di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche" (comma 6), nonché il dovere del giudice di disporre con le forme e le garanzie della perizia "la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche ..." , cioè appunto la formazione di "tabulati" (comma 7).
10 . Ora, venendo appunto ai "tabulati", di cui alla questione di diritto in esame, essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile del flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle conversazioni;
stampa che fa parte peraltro, secondo la tecnica informatica, del "movimento" dei dati gestito dall'ente concessionario del servizio, nell'ambito del flusso costituito appunto dall'ingresso-elaborazione-registrazione e stampa. Sicchè l'acquisizione del tabulato, rappresentando un momento del trattamento dei dati, non può che soggiacere alla stessa disciplina quanto a garanzie di segretezza e di libertà delle comunicazioni, a mezzo di sistemi informatici.
Da quanto sopra deriva che il divieto di utilizzazione, previsto dall'art. 271 c.p.p., sia riferibile anche all'acquisizione dei tabulati tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioé in assenza del prescritto decreto motivato.
Ciò non toglie che all'inutilizzabilità del tabulato, accertata dal giudice, possa far seguito, nello stesso procedimento, l'emissione del previsto decreto motivato per l'acquisizione dei relativi dati (estranei al contenuto della conversazione) presso l'ente gestore del servizio, dal momento che essi sono conservati, per il relativo trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d. l.vo 13 maggio 1998 n. 171. Legittima acquisizione che può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede (art. 267), o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p.. 11 . Nel presente procedimento l'acquisizione dei tabulati è avvenuta invece su iniziativa della polizia giudiziaria;
con la conseguenza che essi sono da ritenersi inutilizzabili, quali elementi di riscontro delle dichiarazioni del coindagato. Tali dichiarazioni, pertanto, prive di elementi di prova che siano tali da confermarne l'attendibilità (art. 192, comma 3, c.p.p.), non possono essere apprezzate come grave indizio di colpevolezza (art.273 c.p.p.), non "presentando una consistenza indiziaria tale da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza" (Corte Cost. 18 luglio 1996 n. 314; Cass. sez. un., 1 agosto 1995, Costantino, Rv. 202001).
Come premesso, il ricorrente è stato posto in libertà a seguito di revoca della misura custodiale.
L'impugnata ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Camera di consiglio il 13 luglio 1998.