Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 21
CASS
Sentenza 13 luglio 1998

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Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla legge 23 dicembre 1993 n. 547 (che ha introdotto l'art. 266-bis e modificato l'art. 268 cod. proc. pen.), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 cod. proc. pen. è riferibile anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioè in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede - art. 267 cod. proc. pen. - o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.) (v. Corte Cost., sentenze n. 81 del 1993 e 281 del 1998).

Sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia "erga omnes", facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio "a quo", il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione.

L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., non solo quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/07/1998, n. 21
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21
Data del deposito : 13 luglio 1998

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